REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente:
SENTENZA N._694_2025_- N._R.G._00002549_2024 DEL_11_02_2025 PUBBLICATA_IL_11_02_2025
depositata ai sensi dell’art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 2549/2024 R.G. promossa da:
in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, sig. rappresentata e difesa dall’Avv. COGNOME NOME ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Pisa, INDIRIZZO in forza di procura notarile allegata all’atto di citazione in opposizione;
-PARTE
ATTRICE OPPONENTE- contro:
in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra rappresentata e difesa dall’Avv. COGNOME NOME ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, INDIRIZZO in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE
CONVENUTA OPPOSTA- avente per oggetto:
Opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI
DELLE PARTI COSTITUITE Per la parte attrice opponente (nelle “note scritte” depositate in data 27.01.2025):
“NEL MERITO
Voglia l’adito Tribunale,
in accoglimento della dispiegata opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto.
– Voglia altresì accertare e dichiarare la responsabilità della nella causazione dei danni patrimoniali nei confronti della come ampiamente espresso in narrativa, e per l’effetto condannare controparte a rifondere all’odierna attrice la somma di Euro 61.926,00 necessari per ricondurre le opere a regola d’arte e/o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.
– Voglia altresì, accertata la responsabilità della nel mancato guadagno da parte della per aver tenuto chiuso lo studio dentistico nelle date indicate in narrativa condannare la a rifondere alla la somma di Euro 260.000,00 oltre interessi fino alla data dell’effettivo soddisfo, per le ragioni di cui in narrativa.
– Voglia altresì il Tribunale emettere sentenza che faccia luogo per pronuncia costitutiva.
– Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Rimborso e RAGIONE_SOCIALE come per legge.
– IN INDIRIZZO
Si chiede, previa revoca dell’ordinanza del GI dell’11.7.24, che il GI rimetta sul ruolo la causa ammettendo innanzi tutto la nomina di un CTU tecnico che possa poter accertare che i lavori eseguiti dalla nello stabile in cui ha sede la a Parigi non sono eseguiti a regola d’arte e che ciò possa essere ricondotta ad esclusiva responsabilità di controparte.
Possa poi il CTU anche quantificare il costo dei lavori da realizzare per sistemare e ricondurre a regola d’arte detti lavori.
-Si chiede poi anche la nomina di un CTU contabili per verificare sulla base del fatturato giornaliero ed annuo della , i danni causati dalla per il ritardo della consegna dei lavori nonostante i permessi ottenuti dalla per iniziare i lavori nelle tempistiche indicate.
In particolare, si chiede che venga accertato dal CTU contabile il mancato guadagno della nei mesi dal 2.11.21 al 15.12.21 (prima delle vacanze natalizie in cui lo studio sarebbe comunque stato chiuso per ferie) e dal 15.2.2022 al 28.3.2022 in cui la è stata di nuovo costretta a essere chiusa come studio dentistico per esclusiva responsabilità della che ha consegnato in ritardo i lavori.
Si insiste poi anche sull’ammissione dei capitoli di prova per testi indicati nel proprio atto introduttivo di opposizione a decreto ingiuntivo e nelle successive memorie ex art. 171 ter cpc cui si rimanda integralmente.
In ogni caso con vittoria di spese.
Per la parte convenuta opposta (nelle “note scritte” depositate in data 30.01.2025):
“NEL MERITO – dato atto che la società opponente ha denunziato i vizi, solo nell’atto oppositivo, con ogni consequenziale decadenza di cui all’art. 1667 c.c.;
– respingere l’opposizione spiegata e tutte le avverse domande, in quanto tutte infondate per gli esposti motivi di cui in narrativa;
– respingere la domanda riconvenzionale proposta ex adverso, in quanto infondata per i motivi dedotti in narrativa;
e per l’effetto, – confermare integralmente il decreto ingiuntivo della cui opposizione trattasi, ivi compresa la statuizione sulle spese della fase monitoria, IVA (ove non detraibile) e CPA, oltre interessi moratori maturati e maturandi conteggiati dal dovuto e sino al soddisfo, e spese successive occorrende;
– accertare e dichiarare, in ogni caso, la legittimità del diritto di credito monitoriamente azionato dalla deducente nella misura di Euro 14.824,00, con conseguente condanna dell’opponente al pagamento della relativa somma o di veriore importo determinando in corso di giudizio, oltre agli interessi moratori e le spese del procedimento monitorio;
IN INDIRIZZO SUBORDINE – nel denegato caso di accoglimento totale o parziale della domanda avversaria, operare le rispettive compensazioni condannando l’una o l’altra parte al pagamento della differenza;
IN RAGIONE_SOCIALE – con reiterazione delle istanze istruttorie dedotte, nel limite del non ammesso, che, in questa sede, si ripresentano integralmente:
– ammettere le prove per interpello e testi sulle circostanze di fatto dedotte nella seconda memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. con i testi ivi indicati;
– con opposizione all’ammissione delle prove ex adverso richieste, soprattutto con riferimento alle CTU, tenuto conto che le stesse sono meramente esplorative;
LE SPESE:
in ogni caso, con vittoria di esposti, diritti ed onorari di causa, spese 15% a forfait, IVA, CPA, come per legge, oltre alle successive occorrende.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1.
Si premette che:
– ai sensi dell’art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
– ai sensi dell’art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la “motivazione della sentenza di cui all’art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
” Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2.
Su ricorso depositato dalla (d’ora in avanti, per brevità, anche soltanto ), in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra il Tribunale di Torino, con decreto n. 6922/2023, datato 27.11.2023, depositato in data 27.11.2023, ha ingiunto alla di pagare alla ricorrente la somma di Euro 14.824,00, oltre interessi come da domanda, ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende.
1.3.
Con atto di citazione datato 12.02.2024 e ritualmente notificato in pari data, la (d’ora in avanti, per brevità, anche soltanto ) ha convenuto in giudizio la ricorrente, proponendo opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo chiedendo, nel merito, l’accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.4.
Con Decreto ex art. 171 bis c.p.c. il Giudice Istruttore ha differito la data dell’udienza di prima comparizione delle parti e trattazione ex art. 183 c.p.c. al 04.07.2024, rispetto alla quale sono decorsi i termini indicati dall’art. 171-ter c.p.c. 1.5.
Si è costituita telematicamente la parte convenuta opposta in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l’accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.6.
Con Ordinanza in data 11.07.2024 il Giudice Istruttore:
– ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
– non ha ammesso le istanze istruttorie dedotte dalle parti;
– ha dichiarato inammissibile la produzione del doc. 14A) effettuata dalla parte attrice opponente in data 05.07.2024;
– ha disposto l’esperimento di “mediazione demandata” ex art. 5 quater D.Lgs n. 28/2010, fissando l’udienza successiva dopo la scadenza del termine di cui all’art.6 del D.Lgs n. 28/2010;
– ha disposto, ex art. 127 ter c.p.c., che l’udienza successiva al procedimento di mediazione sia sostituita dal deposito di “note scritte”;
– ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 05.12.2024 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all’art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
– ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta dalla scadenza del predetto termine perentorio per deposito delle note scritte;
1.7.
Le parte attrice opponente ha depositato le proprie “note scritte” in data 04.12.2024, producendo il verbale negativo di mediazione e chiedendo di revocare l’Ordinanza emessa in data 11.7.2024 nella parte in cui ha ritenuto inammissibili la CTU tecnica relativa all’esecuzione delle opere effettuata dalla per conto della committente nell’immobile sito a Parigi e nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la CTU contabile per le ragioni di cui sopra, ammettendo, dunque, tali richieste istruttorie per le ragioni sopra esposte. La parte attrice opponente, riportandosi in toto ai propri atti difensivi, ha insistito poi per tutte le richieste istruttorie e di merito già avanzate negli stessi.
1.8.
La parte convenuta opposta ha depositato le proprie “note scritte” 05.12.2024, dando atto dell’esito negativo del procedimento di mediazione e richiamandosi integralmente al contenuto dei propri atti.
1.9.
Con Ordinanza in data 11.12.2024, il Giudice:
– ha invitato le parti a precisare le conclusioni, riservando alla fase decisionale ogni ulteriore valutazione sulle deduzioni istruttorie proposte dalle parti;
– ha disposto, ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell’udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c.;
dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
– ha rilevato, infatti, che:
➢ secondo l’orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell’udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l’assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento – in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste – è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull’oggetto, sulla rilevanza e sull’eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull’applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell’udienza ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell’art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
➢ inoltre, l’art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell’udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell’udienza ai sensi dell’articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”;
➢ del resto, nel caso di specie, l’udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice”;
➢ pertanto, in forza del citato art. 127 ter c.p.c. la Sentenza potrà essere depositata telematicamente entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, senza l’espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
– ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 30.01.2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all’art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
– ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell’art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c. 1.10.
La parte attrice opponente ha depositato le proprie “note scritte” in data 27.01.2025 precisando le conclusioni così come in epigrafe e chiedendo “termini per il deposito di comparsa conclusione e replica.
” 1.11.
La parte convenuta opposta ha depositato le proprie “note scritte” 30.01.2025, discutendo la causa e precisando le conclusioni come così come in epigrafe.
1.12.
Con Ordinanza in data 31.01.2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, ai sensi dell’art. 281-sexies, c.p.c., riservando la pronuncia della Sentenza nei successivi trenta giorni, come previsto dall’ultimo comma del citato articolo (o, eventualmente.
di ogni opportuno provvedimento), senza poter concedere “termini per il deposito di comparsa conclusione e replica” come richiesto dalla parte attrice opponente nelle predette note scritte, rilevando quanto segue:
– l’art. 281-sexies c.p.c. disciplina come segue la “decisione a seguito di trattazione orale”:
“Se non dispone a norma dell’articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un’udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata.
Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
– ora, con la precedente Ordinanza in data 11/12/2024 il Giudice, ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c.:
➢ ha invitato le parti a precisare le conclusioni, riservando alla fase decisionale ogni ulteriore valutazione sulle deduzioni istruttorie proposte dalle parti;
➢ ha ritenuto opportuno procedere alla decisione della causa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, fissando a tale fine udienza (sostituita da note scritte ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c.) ed ordinando la discussione della causa nella stessa udienza a norma dell’art. 281 sexies c.p.c. (con la precisazione che al termine della discussione orale il giudice avrebbe depositato la Sentenza nei successivi trenta giorni come previsto dall’ultimo comma del citato articolo);
➢ ha disposto, ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., che l’udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione della causa, ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c., sia sostituita dal deposito di “note scritte”;
– pertanto, avendo il Giudice optato per la decisione della presente causa ai sensi del citato art. 281- sexies c.p.c., risulta palesemente inammissibile l’istanza avanzata dalla parte attrice opponente nelle predette note scritte di concessione di “termini per il deposito di comparsa conclusione e replica”, non essendo tali termini previsti dal citato articolo;
– del resto, nel rito c.d. Cartabia di cui al D.Lgs. n. 149/2022, la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica è prevista unicamente nella diversa ipotesi di “decisione a seguito di trattazione scritta” contemplata dall’art. 281-quinquies, comma 1, c.p.c., e non applicato dal Giudice con la citata Ordinanza.
1.12.
La causa deve quindi ritenersi trattenuta in decisione dal 30.01.2025, data di scadenza assegnata per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”.
2. Sulle deduzioni istruttorie riproposte dalle parti.
2.1.
Nelle proprie conclusioni definitive, la parte attrice opponente ha reiterato l’istanza di ammissione delle prove orali dedotte nelle memorie integrative ex art. 171 ter n. 2) e n. 3) c.p.c. L’istanza non può trovare accoglimento.
Invero, come già osservato dal Giudice Istruttore nella citata Ordinanza datata 11.07.2024 le prove per testi dedotte dalla parte attrice opponente in memoria ex art. 171 ter n.2 c.p.c. risultano inammissibili e/o irrilevanti, vertendo i capi da 1) a 12) ivi dedotti su circostanze in parte documentali, in parte valutative, in parte irrilevanti ed in parte negative.
Inoltre, risultano inammissibili le prove orali dedotte dalla parte attrice opponente in materia contraria, non essendo ammesse le prove in materia diretta di controparte.
2.2.
Nelle proprie conclusioni definitive, la parte attrice opponente ha, altresì, reiterato le istanze di CTU tecnica e di CTU contabile dedotte nella memoria integrativa ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. Le istanze non possono trovare accoglimento.
Invero, come già osservato dal Giudice Istruttore nella citata Ordinanza datata 11.07.2024, tanto la CTU tecnica, quanto la CTU contabile risultano irrilevanti alla luce della documentazione prodotta dalla parte convenuta opposta e della fondatezza delle argomentazioni difensive ed eccezioni proposte da quest’ultima, alla luce di quanto si dirà infra trattando del merito.
2.3.
A sua volta, nelle proprie conclusioni definitive, la parte convenuta opposta ha reiterato l’istanza di ammissione delle prove dedotte nelle memorie depositate ai sensi dell’art. 171 ter n. 2) e n. 3), c.p.c. L’istanza non può trovare accoglimento.
Invero, come già osservato dal Giudice Istruttore nella citata Ordinanza datata 11.07.2024, le prove per interrogatorio formale e testi dedotte dalla parte convenuta opposta in memoria ex art. 171 ter n. 2), c.p.c. risultano inammissibili e/o irrilevanti, vertendo i capi da 1) a 43bis) ivi dedotti su circostanze in parte documentali ed in parte valutative.
Infine, risultano inammissibili le prove orali dedotte dalla parte convenuta opposta in materia contraria, non essendo state ammesse le prove in materia diretta di controparte.
3.
Sul merito della presente causa.
3.1.
Ciò chiarito, la parte attrice opponente ha chiesto, nel merito, l’accoglimento delle seguenti conclusioni:
“NEL MERITO
Voglia l’adito Tribunale,
in accoglimento della dispiegata opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto.
– Voglia altresì accertare e dichiarare la responsabilità della nella causazione dei danni patrimoniali nei confronti della come ampiamente espresso in narrativa, e per l’effetto condannare controparte a rifondere all’odierna attrice la somma di Euro 61.926,00 necessari per ricondurre le opere a regola d’arte e/o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.
– Voglia altresì, accertata la responsabilità della nel mancato guadagno da parte della per aver tenuto chiuso lo studio dentistico nelle date indicate in narrativa condannare la a rifondere alla la somma di Euro 260.000,00 oltre interessi fino alla data dell’effettivo soddisfo, per le ragioni di cui in narrativa.
– Voglia altresì il Tribunale emettere sentenza che faccia luogo per pronuncia costitutiva.
L’opposizione e le predette domande ed eccezioni non risultano fondate e, quindi, devono essere rigettate, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3.2.
Invero, l’attuale parte convenuta opposta ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto deducendo:
– che la società ricorrente è creditrice nei confronti della della somma residua di Euro 14.824,00, per le prestazioni di cui al contratto del 10.09.2021, a saldo della fattura n. 48/2022 del 30.04.2022, scaduta in pari data di importo originario pari a Euro 25.811,76;
– che, in virtù dell’art. 3 del contratto stesso, le parti concordavano che l’ingiunta avrebbe corrisposto l’intera somma di Euro 258.117,64, nei seguenti termini:
30% alla sottoscrizione del contratto, 30% al I SAL, 30% al II SAL e il saldo pari al 10% alla fine dei lavori;
– che, sulla base di detti accordi, venivano emesse le fatture n. 157/2021 del 30.09.2021, di importo pari a Euro 77.435,92 (ossia il 30% alla sottoscrizione del contratto), n. 9/2022 del 08.02.2022 di importo pari a Euro 77.435,92 (ossia il 30% al I SAL), n. 18/2022 del 07.03.2022 di importo pari a Euro 35.000,00 (in acconto sul II SAL), n.32/2022 del 31.03.2022 di importo pari a Euro 54.012,42 (di cui Euro 42.435,92 a saldo del II SAL ed Euro 11.576,50 a saldo delle opere extra di cui alla mail del 31.03.2022 stesso e n. 48/2022 del 30.04.2022 di importo, come detto, pari a Euro 25.811,76; – che, alla data del 17.06.2022, le parti, a modifica degli accordi contrattuali, concordavano che l’importo residuo dovuto a quella data, pari a complessivi Euro 59.824,00 sarebbe stato corrisposto con un piano di rientro composto da n. 4 ratei e, in particolare:
Euro 15.000,00 entro il 20.06.2022, Euro 15.000,00 entro il 10.07.2022, Euro 15.000,00 entro il 10.8.2022 ed Euro 14.824,00 entro il 10.9.2022;
– che tutti i pagamenti venivano effettuati a eccezione di quello scadente il 10.09.2022;
– che, nonostante i numerosi solleciti della creditrice, anche a mezzo del legale con comunicazioni a mezzo mail del 19.07.2023, la debitrice non provvedeva ad onorare la propria obbligazione di pagamento;
– che il credito è certo, liquido ed esigibile.
3.3.
Si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un’inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l’ingiunzione, l’onere di provare l’esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligazione (cfr. in tal senso: Tribunale Napoli, sez. XI, 18 luglio 2019, n. 7305 in Redazione Giuffrè 2019; Tribunale Milano, sez. VI, 08 luglio 2019, n. 6729; Tribunale Nola, sez. I, 20 maggio 2019, n. 1136 in Redazione Giuffrè 2019; Tribunale Ivrea, 26 marzo 2019, n. 317; Tribunale Torino, sez. I, 20 dicembre 2018, in Redazione Giuffrè 2019; Tribunale Prato sez. I, 21 dicembre 2017, n. 1033 in Redazione Giuffrè 2018; Tribunale Nola sez. I, 21 agosto 2017, n. 1882 in Redazione Giuffrè, 2018; Tribunale Roma sez. XI, 04 luglio 2017, n. 13614 in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Teramo, 01 febbraio 2017, n. 71 in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Grosseto, 22 aprile 2016, n. 335 in Redazione Giuffrè 2016; Corte appello Lecce sez. II, 27 gennaio 2016, n. 57 in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Modena sez. I, 14 gennaio 2016, n. 75 in Giurisprudenza locale – Modena 2016; Cass. civile, sez. II, 24 maggio 2010, n. 12622; Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni Unite, 07 luglio 1993 n. 7448).
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l’adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l’esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533, in Guida al dir. n. 45/2001 pag. 40; in senso conforme, con specifico riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: cfr.: Tribunale Torino, sez. I, 20 dicembre 2018, in Redazione Giuffrè 2019; Tribunale Salerno, 27 marzo 2015 n. 1439 in Redazione Giuffrè 2015; Tribunale Salerno sez. II, 31 ottobre 2014 n. 5151 in Redazione Giuffrè 2014; Tribunale Torino, Sent. 15 giugno 2007 n. 4134/07 in Il Foro Padano 2007 n. 1, pag. 239; Cass. civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Cass. Sez. II 14 gennaio 2002 n. 341).
Nel caso di specie, la parte convenuta opposta ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre la parte attrice opponente non ha adeguatamente dedotto e/o provato l’esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto.
3.4.
Invero, nel caso di specie risultano accertate le seguenti circostanze dedotte dalla parte convenuta opposta:
– in data 10.09.2021 le società stipulavano un contratto di appalto con cui quest’ultima si impegnava, per conto della prima, all’esecuzione di opere per la realizzazione di uno studio dentistico con sede in Meudon, INDIRIZZO (cfr. doc. n. 3 della parte attrice opponente e n. 1 della parte convenuta opposta);
– tale contratto prevedeva, a fronte della realizzazione delle opere, la corresponsione di Euro 258.117,64, da versare in quattro rate così composte (cfr. doc. n. 3 della parte attrice opponente e n. 1 della parte convenuta opposta):
• 30 % dell’importo alla sottoscrizione del contratto;
• 30 % dell’importo al “1° SAL”;
• 30 % dell’importo al “2° SAL”;
• saldo finale del 10 % dell’importo al termine dei lavori;
– l’art. 4 del citato contratto prevedeva una durata “approssimativa” del contratto di “due mesi”, subordinandola al tempestivo ottenimento delle necessarie autorizzazioni (del Comune e del Condominio) e della documentazione e specifiche per l’esecuzione dei lavori, precisando, da un lato, che rinunciava a eventuali penalità da ritardo in ragione della “incertezza del termine indicato” e, dall’altro, che in caso di avvenimenti imprevisti legati ai permessi municipali, alle modifiche del progetto, alle modifiche nella scelta dei materiali o all’aggiunta di elementi di elaborazione, o a un aumento delle quantità riportate nel computo metrico, il ritardo della consegna soprafissato sarebbe stato convenuto tra le parti, senza la necessità di modificare o integrare questo contratto (cfr. doc. n. 3 della parte attrice opponente e doc. n. 1 della parte convenuta opposta); – i lavori iniziavano il 14.12.2021 (circostanza non specificamente contestata) sebbene non fossero state ottenute tutte le autorizzazioni richieste e non fossero state ancora stati approvati tutti i progetti degli impianti (cfr. anche doc. n. 7 della parte attrice opponente);
– tali lavori terminavano all’approssimarsi dell’apertura del centro dentistico, che avveniva in data 28.03.2022, con inaugurazione ufficiale nel successivo mese di maggio (circostanze non specificamente contestate);
– successivamente, in data 17.06.2022, le parti si incontravano e sottoscrivevano un accordo transattivo, dovendo la ancora corrispondere alla la residua somma di Euro 59.824,00 per le opere realizzate da quest’ultima, tra cui l’importo di Euro 14.824,00 di cui al decreto ingiuntivo opposto entro il 10.09.2022 (cfr. doc. n. 4 della parte attrice opponente e doc. n. 4 della parte convenuta opposta);
– con tale accordo transattivo, la si obbligava versare a detta somma in quattro rate, a fronte dell’obbligo di quest’ultima di effettuare, entro il mese di luglio 2022, i seguenti interventi:
“riparazione verniciatura e verifica pavimento, più verifica CD2, verifica porta radio (piombo nella cornice?)” (cfr. doc. n. 4 della parte attrice opponente e doc. n. 4 della parte convenuta opposta);
– in data 10.10.2022, inviava a una e-mail con cui elencava gli ultimi lavori effettuati presso lo studio dentistico (cfr. doc. n. 5 della parte convenuta opposta) chiedendo, con una successiva e-mail del 02.11.2022 (cfr. sempre doc. n. 5 della parte convenuta opposta), il pagamento dell’ultima rata prevista dal piano di rientro del 17.06.2022 e scaduto il 10.09.2022, del valore pari a Euro 14.824,00 (cfr. doc. n. 4 della parte attrice opponente e n. 4 della parte convenuta opposta);
non corrispondeva alla controparte l’importo di Euro 14.824,00 di cui a tale ultima rata (circostanza non specificamente contestata).
Tali circostanze dedotte dalla parte convenuta opposta, oltre a essere provate documentalmente, non sono state contestate dalla parte ricorrente opponente, essendosi limitata a sollevare le eccezioni di cui si dirà infra.
Ora, ai sensi dell’art. 115, 1° comma, c.p.c. (come sostituito dall’art. 45 Legge n. 69/2009), il Giudice deve porre a fondamento della decisione non soltanto le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, bensì anche “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
3.5.
La parte attrice opponente ha eccepito, in primo luogo, la “mancata esecuzione dei lavori a regola d’arte come da contratto di appalto intervenuto e da pedissequa scrittura privata del 17.6.22 sottoscritta dalle parti”.
L’eccezione non risulta fondata.
Invero, ha dedotto l’inesattezza delle prestazioni rese da , sia per non aver terminato tutte le “opere richieste” sia per aver eseguito alcune opere non a “regola d’arte”, lamentando di aver subìto danni pari a complessivi Euro 263.169,12 (chiedendo, arrotondando per difetto, la condanna di al versamento Euro 260.000,00), di cui:
– Euro 201.243,12 a titolo di “mancato guadagno”, per aver dovuto tenere chiusa l’attività per due mesi dal 02.11.2021 al 15.12.2021 e dal 15.02.2022 al 28.03.2022;
a detta della parte attrice opponente, infatti, le opere avrebbero dovuto iniziare il 02.11.2021 anziché il 15.12.2021 e, comunque, essere consegnate due mesi dopo il loro inizio e, dunque, il 15.02.2022 e non il 28.03.2022 (data in cui lo studio dentistico aveva aperto al pubblico);
– Euro 61.926,00 a titolo di “ripristino opere”, cioè di quelle non eseguite “a regola d’arte”.
Senonché, si deve innanzitutto osservare che risulta documentalmente smentito che le parti avessero concordato come termine di inizio dei lavori il 02.11.2021.
L’unico dato certo, infatti, è ricavabile dall’articolo 4 del contratto sottoscritto dalle parti, che quantifica la durata dei lavori in “approssimativamente” due mesi, subordinando, oltretutto, il rispetto di tale termine a una serie di rilevanti condizioni (autorizzazioni del comune e del condominio e ricezione della documentazione e delle specifiche per l’esecuzione dei lavori, oltre alla fornitura dell’energia elettrice e dei materiali) e precisando, inoltre (cfr. doc. n. 3 della parte attrice opponente e n. 1 della parte convenuta opposta): – che rinunciava a eventuali penalità da ritardo in ragione della “incertezza del termine indicato”;
– e che in caso di avvenimenti imprevisti legati ai permessi municipali, alle modifiche del progetto, alle modifiche nella scelta dei materiali o all’aggiunta di elementi di elaborazione, o a un aumento delle quantità riportate nel computo metrico, il ritardo della consegna soprafissato sarebbe stato convenuto tra le parti, senza la necessità di modificare o integrare questo contratto.
In secondo luogo, deve rilevarsi che in data 14.12.2021, sebbene le tavole dei progetti e degli impianti (la cui realizzazione era a carico della ) non fossero ancora state approvate dalla committente e non fossero ancora definiti tutti i dettagli e le specifiche tecniche dei progetti esecutivi delle varie opere da realizzare, la società aveva chiesto di iniziare comunque l’esecuzione delle opere in questione (cfr. doc. n. 7 della parte attrice opponente e anche doc. n. 8 della parte convenuta opposta).
In terzo luogo, risulta provato che, in corso d’opera, erano state apportate più volte variazioni ai progetti dei lavori, come si evince dalle numerose comunicazioni e-mail prodotte sub doc. 8) e 16) della parte convenuta opposta, datate, rispettivamente, 01.02.2022 e 27.01.2022.
Si conferma, dunque, la natura necessariamente approssimativa e non vincolante del termine di due mesi stabilito dall’art. 4 del contratto in questione, essendo detto termine condizionato a molteplici variabili.
A proposito dell’art. 4 del contratto, peraltro, la parte attrice opponente lamenta la vessatorietà della clausola di limitazione della responsabilità, in essa contenuto, per il caso di ritardi nell’esecuzione delle opere, deducendone l’invalidità per mancanza del requisito della doppia sottoscrizione richiesto dall’art. 1341, comma 2, c.c. Si rileva, sul punto, l’inammissibilità di tale eccezione, essendo stata sollevata, per la prima volta, nella memoria integrativa ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.;
non si tratta, infatti, di una mera precisazione o modificazione di un’eccezione già proposta, bensì di una nuova eccezione non qualificabile come conseguenza “delle eccezioni proposte dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta”, come sancisce la norma in oggetto.
Detta eccezione, a ben vedere, avrebbe potuto e dovuto essere già sollevata nell’atto introduttivo, riguardando un argomento di cui la parte attrice opponente già disponeva, vale a dire la clausola di cui all’articolo 4 del contratto di appalto;
al contrario – si ribadisce – l’eccezione in oggetto viene sollevata in maniera del tutto innovativa soltanto nella prima memoria integrativa di cui all’art. 171 ter c.p.c. In ogni caso, una tale eccezione risulta infondata, essendo evidente che il contratto non era stato predisposto unilateralmente da una parte (in tal caso da ) né era contenuta in moduli o formulari precompilati, essendo stato invece oggetto di trattative tra le parti, con conseguente inapplicabilità della disciplina contenuta nell’art. 1341, comma 2, c.c. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, non può ritenersi fondata l’eccezione avanzata dalla parte attrice opponente relativa alla violazione della clausola sulla durata dei lavori né la conseguente domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per mancato guadagno per aver dovuto tenere l’attività chiusa a causa del ritardo di inizio e di fine lavori. Oltre a tutto ciò, si deve sottolineare un aspetto ulteriore:
come si è detto, in data 17.06.2022 le parti avevano sottoscritto una scrittura privata, in cui si riconosceva debitrice di per il complessivo importo di Euro 58.924,00, di cui Euro 14.824,00 da corrispondersi entro il 10.09.2022, e si impegnava a effettuare i seguenti limitati e non chiari interventi entro il successivo mese di luglio:
“riparazione verniciatura e verifica pavimento, più verifica CD2, verifica porta radio (piombo nella cornice?
” (cfr. doc. n. 4 della parte attrice opponente e n. 4 della parte convenuta opposta).
Tale nuovo accordo, per la sua natura transattiva, risulta assorbente rispetto a ogni questione sorta fra le parti fondata sull’originario rapporto contrattuale di cui al contratto d’appalto che legava queste ultime.
Dunque, attraverso tale scrittura privata, aveva implicitamente rinunciato a far valere eventuali diritti che essa avrebbe potuto, eventualmente, invocare sulla base del precedente contratto di appalto.
Del resto, nel caso di specie, come si è detto, la consegna delle opere si era perfezionata all’approssimarsi dell’apertura del centro dentistico, avvenuta in data 28.03.2022, con inaugurazione ufficiale nel successivo mese di maggio.
E’ ben vero che nella scrittura del 17.06.2022, la si era impegnata ad eseguire i limitati lavori summenzionati (cfr. doc. n. 4 della parte attrice opponente e doc. n. 4 della parte convenuta opposta);
peraltro, è altrettanto vero che detti interventi erano talmente vaghi e generici (essendo prevista una non meglio precisata “riparazione verniciatura” e una serie limitata di “verifiche” di lavorazioni già effettuate), che risulta pressoché impossibile capirne la natura e la portata e poter quindi valutare, nel merito, se l’eccezione formulata da possa ritenersi giustificata sotto il profilo causale.
In ogni caso, si rileva che la parte convenuta opposta ha avuto cura di produrre una comunicazione e- mail del 10.10.2022, con cui aveva informato la controparte di aver completato tutti lavori concordati (cfr. doc. n. 5 della parte convenuta opposta), senza che risulti alcun tipo di risposta – stante la mancata produzione, da parte di , di un riscontro sul punto.
L’accordo del 17.06.2022 riveste un ruolo fondamentale anche con riferimento all’altro aspetto relativo all’eccezione sub A) sollevata dall’opponente, vale a dire l’inesattezza della prestazione (mancata esecuzione “a regola d’arte” di alcune opere).
La già illustrata natura transattiva di detta scrittura privata, infatti, fa sì che non possa più eccepire vizi della prestazione, considerato inoltre che in data 27.04.2022 (quindi, un mese dopo la consegna delle opere), essa aveva inviato una comunicazione e-mail a , dichiarandosi “abbastanza soddisfatta” del risultato finale, ma rilevando, invero molto genericamente, che vi fossero delle “cose da correggere”, chiedendo di fissare un incontro per “fare il punto” (cfr. doc. n. 14 della parte attrice opponente). Ciò posto, anche a voler ipotizzare l’esistenza di vizi alla data del 27.04.2022, il successivo accordo transattivo del 17.06.2022, riguardando il medesimo oggetto, aveva superato anche tale questione, impedendo così a di chiedere un risarcimento danni per aver sostenuto costi di ripristino delle opere non eseguite “a regola d’arte”.
Del resto, risulterebbe comunque non assolto l’onere probatorio in punto di vizi della prestazione, in quanto le foto prodotte sub doc. 15 dalla parte attrice opponente non sono, all’evidenza, sufficienti a provare alcunché e, soprattutto, appaiono decontestualizzate rispetto ai fatti di cui si discute, riportando la seguente dicitura:
“operazioni preliminari di ricezione del 23 settembre 2023” (cfr. doc. n. 15 della parte attrice opponente), quindi un anno e mezzo dopo la consegna dei lavori e l’apertura dello studio dentistico.
Per completezza espositiva, si rileva che la parte attrice opponente ha anche lamentato la mancata esecuzione di alcune opere richieste, senza specificare, tuttavia, di quali lavori si tratti né ha fornito alcun dettaglio al riguardo, risultando, quindi, non assolto, pure su questo punto, l’onere probatorio.
Sotto altro profilo, del resto, è d’obbligo rilevare che anche questo aspetto dell’eccezione sarebbe comunque travolto dall’accordo contenuto nella scrittura privata del 17.06.2022. 3.6.
La parte attrice opponente ha formulato, in secondo luogo, “eccezione inadimpleti non est ademplendum ex art. 1460 c.c.”.
Neppure tale eccezione risulta fondata.
Invero, la parte attrice opponente afferma che “nella scrittura intervenuta tra le parti il 17.6.22 le stesse si erano accordate non solo per una dilazione dell’ultime rate da pagare da parte della di cui l’ultima di Euro 14.824,00 entro il 10.9.2022 ma anche del fatto che la assumeva l’obbligo di finire i lavori elencati in detta scrittura entro luglio 2022, lavori invece mai terminati.
Detti lavori, ribadiamo essere elencati in:
1) riparazione verniciatura 2) rivestimento pavimento;
3) verifica CD2;
4) verifica porta radio piombo della cornice.
”.
Di conseguenza – precisa la parte attrice opponente – l’inadempimento dell’ultima rata (Euro 14.824,00) sarebbe legittima avendo già corrisposto la stragrande maggioranza del prezzo, pari ad Euro 210.000,00, che ricoprirebbe “anche parte dei lavori mai terminati e contenuti nella scrittura privata del 17.6.2022”
(cfr. atto di citazione a pag. 10).
Le prospettazioni di parte attrice opponente non sono condivisibili, in quanto, come si è detto, se è vero che nella scrittura del 17.06.2022, la si era impegnata ad eseguire i limitati lavori summenzionati (cfr. doc. n. 4 della parte attrice opponente e doc. n. 4 della parte convenuta opposta), è altrettanto vero che detti interventi erano talmente vaghi e generici (essendo prevista una non meglio precisata “riparazione verniciatura” e una serie limitata di “verifiche” di lavorazioni già effettuate), che risulta pressoché impossibile capirne la natura e la portata e poter quindi valutare, nel merito, se l’eccezione di inadempimento formulata da possa ritenersi giustificata sotto il profilo causale. In ogni caso, deve ribadirsi che la parte convenuta opposta ha avuto cura di produrre una comunicazione e-mail del 10.10.2022, con cui aveva informato la controparte di aver completato tutti lavori concordati (cfr. doc. n. 5 della parte convenuta opposta), senza che risulti alcun tipo di risposta – stante la mancata produzione, da parte di , di un riscontro sul punto.
3.7.
In definitiva, la parte convenuta opposta ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre, come si è detto, la parte attrice opponente non ha adeguatamente dedotto e/o provato l’esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto.
3.8.
Pertanto, l’opposizione e le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente devono essere rigettate ed il decreto ingiuntivo opposto integralmente confermato.
4. Sulle spese processuali del presente giudizio di opposizione.
4.1.
In virtù del principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., la parte attrice opponente dev’essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147).
4.2.
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall’art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00” e ciò in ragione della domanda riconvenzionale proposta dalla parte attrice opponente: Euro 2.552,00 per la fase di studio della controversia; Euro 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 5.670,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
Euro 2.905,00 per la fase decisionale, così ridotta rispetto al valore medio in quanto limitata al deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c.;
per un totale di Euro 12.755,00 per compensi, oltre ad Euro 504,64 per spese di mediazione (cfr. docc. 25 e 26 di parte convenuta opposta), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 2549/2024 R.G. promossa dalla società in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante, sig. (parte attrice opponente) contro la società in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra (parte convenuta opposta), nel contraddittorio delle parti:
1) Rigetta l’opposizione e tutte le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente società in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante sig.
avverso il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. 6922/2023, datato 27.11.2023, depositato in data 27.11.2023, che conferma integralmente.
2) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente società persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 12.755,00 per compensi ed Euro 504,64 per spese di mediazione, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende. Così deciso in Torino, in data 11 febbraio 2025 IL GIUDICE Dott. NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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