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Ne bis in idem e spese processuali

Il giudicato preclude la riproposizione di una domanda identica ad una già definita. Tuttavia, la sussistenza di un precedente giudicato favorevole in fase di ATP può giustificare la compensazione delle spese processuali.

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Pubblicato il 3 aprile 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N. 242/23

RG

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

QUARTA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:

Dott.ssa NOME COGNOME Presidente Estensore Dott.ssa NOME COGNOME Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A N._547_2025_- N._R.G._00000242_2023 DEL_23_03_2025 PUBBLICATA_IL_23_03_2025

nella causa in grado di appello iscritta a ruolo al n. 242/23 RG promossa da , rappresentata e difesa dall’avv.to NOME COGNOME contro , rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME La causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni:

Conclusioni appellante in atto di appello:

“l’Ecc.ma Corte di Appello di Firenze respinta ogni contraria istanza, previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di I grado, voglia ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l’effetto in riforma della sentenza impugnata, voglia rigettare l’opposizione a decreto ingiuntivo presentata da controparte e le domande ivi formulate e che controparte venga condannata al pagamento della somma di euro 57.159,00 oltre a interessi e rivalutazione monetaria ovvero qualsiasi altra somma che verrà ritenuta equa eo di giustizia. In via subordinata ed eventuale si chiede che il Sig. condanna del convenuto al pagamento delle spese, funzioni, onorari di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi al sottoscritto difensore che si dichiara all’uopo antistatario.

” Conclusioni appellante nelle note scritte per la prima udienza:

“ l’Ecc.ma Corte di Appello di Firenze respinta ogni contraria istanza, previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di I grado, voglia ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l’effetto in riforma della sentenza impugnata, voglia condannare controparte al pagamento della somma di euro 57.159,00 oltre a interessi e rivalutazione monetaria ovvero qualsiasi altra somma che verrà ritenuta equa e o di giustizia.

Con condanna del convenuto al pagamento delle spese, funzioni, onorari di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi al sottoscritto difensore che si dichiara all’uopo antistatario.

” Conclusioni appellata:

“Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa, in via preliminare e nel rito, per tutti i motivi di cui in narrativa, dichiarare nullo od inammissibile appello proposto, nel merito, rigettare il gravame proposto dalla Sig.ra avverso la sentenza n. n. 12/2023 emessa in data 04/01/2023 dal Tribunale di Arezzo perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, con condanna di parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese pari al 15%, CAP ed IVA come per legge

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso ex art. 702 bis cpc, depositato in data 10.12.21 e preceduto da accertamento ex art. 696 bis c.p.c, ha citato in giudizio di fronte al Tribunale di Arezzo la società , sostenendo di aver subito ulteriori conseguenze pregiudizievoli (c.d. “danni lungo latenti”) rispetto a quelle già accertate in un precedente giudizio promosso nell’anno 2013 (R.G. n. 724/2013), conseguenti all’infezione insorta in esito all’impianto di una protesi metallica durante un intervento di decompressione sub acromiale con riparazione della cuffia dei rotatori per via artroscopica, intervento al quale ella si era sottoposta in data 8/06/2011 presso la casa di cura RAGIONE_SOCIALE di Arezzo (di proprietà della ), sostenendo che tali particolare sosteneva che, dopo essersi sottoposta all’intervento dell’8/06/2011 a seguito di rottura totale del tendine sovra spinato a dx, a causa di una caduta accidentale risalente al 9.03.2011, in data 12.10.2011 era stata costretta ad un nuovo ricovero presso la per “artrite settica post chirurgica della spalla destra” in quanto, in conseguenza di una non corretta asepsi, si era verificata l’infezione del sito chirurgico da germi piogeni della spalla, resistente ai vari trattamenti antibiotici prescritti, cosicchè ella aveva dovuto subire un secondo intervento chirurgico alla spalla (non previsto) per la rimozione di tessuto danneggiato ed infetto e per ripristinare la funzione muscolare compromessa; dunque l’infezione, oltre ad aver determinato l’insorgenza di una patologia febbrile ed infiammatoria che aveva determinato un prolungamento della convalescenza, aveva richiesto un successivo non previsto intervento, che aveva aumentato il quadro di sofferenza;

inoltre ella aveva subito la compromissione delle sue facoltà motorie in quanto i movimenti della spalla destra erano globalmente ridotti di circa ½. aveva quindi introdotto dinanzi al Tribunale di Arezzo il giudizio iscritto al n. 724/2013 RG, all’esito del quale il Tribunale di Arezzo, con sentenza 978/2017, aveva riconosciuto la responsabilità di in quanto, aderendo ai risultati della CTU, aveva accertato che il focolaio microbico batterico all’interno della spalla destra fosse stato provocato dall’ancoretta metallica, non adeguatamente sterilizzata (e quindi inquinata da flora microbica ancor prima dell’impianto chirurgico della stessa), che era stata infissa nella seduta operatoria del giorno 08/06/2011 e poi rimossa nel corso della seduta operatoria del giorno 14/05/2012. Erano stati quindi accertati postumi permanenti nella misura del 6% per la minorata efficienza funzionale dell’articolarità scapolo-omerale dx (arto dominante), in termini di maggior danno di natura iatrogena rispetto a quanto correlabile con la compromissione post-traumatica pre-esistente, senza tuttavia riflessi negativi sulla capacità lavorativa generica della (casalinga e non produttrice di reddito), la quale rimaneva integra con riferimento a possibili occupazioni future correlabili al grado di istruzione e alle personali attitudini. Era stata altresì accertata un’invalidità temporanea protrattasi per complessivi giorni 90 (di cui gg. 40 di invalidità totale, gg. 20 d’invalidità al 75 % e gg. 30 d’invalidità al 50%), quale maggior temporaneo stato di malattia rispetto a quanto di regola poteva ritenersi essere il fisiologico decorso convalescenziale post-chirurgico dopo un intervento di riparazione alla capsula dei rotatori esente da complicanze iatrogene.

Deduceva ancora la ricorrente che, nonostante questo accertamento giurisdizionale (passato in giudicato), in realtà la fonte di infezione cagionata dall’ancoretta non era stata eliminata, cosicchè le del CTU (la consulenza tecnica del dott. era difatti stata depositata in data 5.9.2015), né di pronuncia giudiziale.

In particolare, in data 11.03.2015 ella aveva subito un intervento di lisi ed asportazione aderenze della spalla dx in artroscopia presso la Casa di Cura INDIRIZZO di Perugia a causa di sindrome fibro aderenziale in esito di pregresso intervento di ricostruzione della cuffia dei rotatori della spalla dx e in data 11.05.2016 presso l’Ospedale di Cattolica aveva subito un intervento di debridment articolare ed extraarticolare, bursectomia e neurolisi del nervo sottoscapolare spalla dx.

Quindi era stata ricoverata più volte nel periodo compreso tra il 27.03.2017 e il 16.09.2017 presso l’Istituto RAGIONE_SOCIALE di Cortina per “artrite settica spalla dx”, trattata con ciclo di infiltrazioni con antibiotici e dal 12.06.2018 al 15.06.2018 era stata ricoverata presso la Casa di Cura INDIRIZZO di Perugia per “pseudoparalisi spalla dx in esiti lesione massiva cuffia dei rotatori”, trattata con artroprotesi inversa di spalla dx” con prescrizione di riposo per 60 gg, tutore per 15 gg, terapia medica e fisica, kinesiterapia, con prognosi poi ulteriormente prorogata. In definitiva la ricorrente,

sostenendo che la sua situazione clinica si era stabilizzata, con ulteriori postumi, soltanto nel gennaio del 2019 (tanto che il dott. aveva certificato a quella data, valutando anche la presenza di un disturbo post-traumatico a seguito del vissuto della paziente, un danno biologico permanente nella misura del 40% con gg.180 di inabilità temporanea totale, 90 di inabilità temporanea parziale al 50% e 90 gg. di inabilità temporanea parziale al 50%), deducendo che i pregiudizi alla sua salute non ancora presenti e non razionalmente prevedibili al momento della precedente decisione erano estranei al giudicato e quindi potevano essere oggetto di risarcimento se manifestatasi successivamente, aveva concluso chiedendo al Tribunale di condannare “al pagamento di euro 51.362,00 più interessi legali come per legge, ovvero a qualsiasi altra somma, maggiore o minore, che risulterà equa eo di giustizia all’esito del giudizio”. Si costituiva in giudizio , eccependo preliminarmente l’improcedibilità per ne bis in idem, in forza del giudicato già formatosi in ordine alla vicenda portata all’attenzione del Tribunale di Arezzo in forza della detta sentenza n. 978/2017;

in subordine sosteneva l’infondatezza della domanda proposta, per carenza di correlazione causale tra le patologie lamentate (manifestatesi successivamente all’anno 2015, data della CTU svoltasi nel giudizio sopra richiamato) ed il trattamento chirurgico eseguito nell’anno 2011 presso il San Giuseppe Hospital di Arezzo.

In particolare, non solo la convenuta sosteneva l’impossibilità sul piano tecnico-scientifico di poter (caduta dalle scale) occorso alla sig.ra in data 12/06/2016 (che, pur evidenziato nella documentazione clinica prodotta dalla controparte nel fascicolo processuale della “prima” causa n. 724/2013 RG, la difesa avversaria aveva omesso di rappresentare sia nel ricorso ex art. 696 bis c.p.c che nel successivo ricorso ex art. 702 bis c.p.c.).

La convenuta chiedeva quindi l’integrale rigetto della domanda.

Il Tribunale preliminarmente acquisiva gli atti di cui al procedimento sommario ex art. 696 bis c.p.c., quindi il mutava il rito da sommario in ordinario e successivamente fissava udienza di precisazione delle conclusioni, ritenendo necessario decidere sull’eccezione sollevata da parte resistente, trattenendo la causa in decisione all’udienza del 13.09.2022.

Con sentenza n. 12/23, pubblicata in data 10.1.23, il Tribunale di Arezzo ha accolto l’eccezione di ne bis in idem, così dichiarando la domanda inammissibile e condannando l’attrice alle spese processuali, con la seguente motivazione:

“L’eccezione di giudicato sollevata da parte convenuta risulta fondata e merita accoglimento.

Preliminarmente giova ricordare quello che è il principio del ne bis in idem, cioè il divieto di riproporre una domanda giudiziale che abbia già trovato soluzione in una sentenza passata in giudicato.

Nello specifico la Suprema Corte, nella sentenza n. 20111/2006, ne ha dato una definizione, per cui:

“il principio del “ne bis in idem” preclude l’esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l’azione prima proposta sia stata definita con sentenza passata in giudicato.

” Ancora, nella sentenza n. 21374/2018, la Corte di Cassazione ha precisato che:

“il giudicato, ai sensi dell’art. 2909 c.c., fa stato tra le parti, i loro eredi ed aventi causa nei limiti oggettivi costituiti dai suoi elementi costitutivi, ovvero il titolo della stessa azione (causa petendi), e il bene della vita che ne forma oggetto (petitum), a prescindere dal tipo di sentenza adottato;

entro tali limiti, il giudicato copre il dedotto e il deducibile, cioè non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione o di eccezione e, comunque, esplicitamente investite della decisione, ma anche le questioni che, non dedotte in giudizio, tuttavia, costituiscano presupposto logico e indefettibile della decisione stessa”.

Nel caso in esame, la sig.ra ha promosso il presente giudizio per vedersi riconosciuto il risarcimento di ulteriori danni c.d. lungo latenti, che avrebbe subito in conseguenza dell’intervento già oggetto della sentenza n. 978/2017, R.G. n. 724/2013.

La documentazione medica che comproverebbe tali ulteriori danni è quella depositata nel documenti però, sono già stati presi in esame dalla sentenza n. 978/2017 del Tribunale di Arezzo, nella quale viene affermato:

“la documentazione medica prodotta da parte attrice, rispettivamente in data 24.05.2016 e in data 10.04.2017 non appare idonea ad incidere sulle valutazioni sopra compiutamente riportate, in quanto non sono stati forniti elementi da cui evincere che l’intervento chirurgico eseguito dalla in data 11.05.2016 sia riconducibile all’evento dannoso oggetto di causa, piuttosto che ai postumi stessi del trauma subito dalla medesima attrice prima dell’intervento chirurgico effettuato dal Dott. (cioè quello oggetto del primo giudizio nonché della sentenza n. 978/2017), trauma che tale intervento rese necessario”. Il nesso causale tra l’operazione chirurgica oggetto di causa ed i danni successivi subiti dalla sig.ra potrebbe, ad oggi, dirsi provato dalla CTU svolta nel procedimento ex art. 696- bis R.G. n. 2540/2019, in cui si afferma che la complicazione settica, avutasi a seguito dell’intervento del 07.06.2011, ha sicuramente aggravato il quadro clinico che ha poi portato alle complicazioni di cui alla documentazione prodotta in data 25.04.2016 e 10.04.2017.

Tuttavia, è sempre la sentenza n. 978/2017 a dichiarare che.

“tale documentazione è stata prodotta tardivamente, in quanto sarebbe stato onere dell’attrice produrla alla prima udienza utile successiva rispetto alla formazione di ciascun documento;

né è stato in alcun modo comprovato che il ritardo nella produzione in giudizio sia dovuta ai tempi necessari alla parte per ottenere i documenti di cui trattasi (manca, infatti, qualunque prova del fatto che gli stessi siano stati tempestivamente richiesti)”.

La stessa Corte di Cassazione, nella sentenza n. 24529/2018, ha affermato il principio per cui:

“Le decadenze processuali verificatesi nel giudizio di primo grado non possono essere aggirate dalla parte che vi sia incorsa mediante l’introduzione di un secondo giudizio.

Ne consegue che, in tale evenienza, il giudice – in osservanza del principio del “ne bis in idem” e allo scopo di non favorire l’abuso dello strumento processuale e di non ledere il diritto di difesa della parte in cui favore sono maturate le preclusioni – deve trattare soltanto la causa iniziata per prima, decidendo in base ai fatti tempestivamente allegati e al materiale istruttorio in essa raccolto”.

Pertanto la domanda di parte attrice deve essere dichiarata inammissibile, in quanto il medesimo fatto, sia nella causa petendi, che nel petitum è già stato oggetto di un precedente giudizio di fronte a questo Tribunale, e le decadenze processuali venute in essere in tale procedimento non potranno essere sanate con il presente giudizio.

Parte attrice avrebbe potuto proporre appello avverso la sentenza n. 978/2017, senza dimenticare che l’atto di impugnazione di tale provvedimento, in cui si contestavano proprio i danni di cui oggi la totale soccombenza, le spese di lite devono essere poste interamente a carico di parte attrice…”

2. Ha proposto appello con un unico articolato motivo con il quale sostiene che la sentenza sarebbe ingiusta (in particolare in punto di condanna alle spese) poichè il primo giudice non ha in alcun modo valorizzato la circostanza che nel procedimento per ATP ex art. 696 cpc n 2019/2540 (giudice dr.ssa NOME COGNOME, che costituiva il prodromo necessario del presente giudizio, il Giudice aveva già affrontato l’eccezione di giudicato esterno sollevata da parte resistente e l’aveva respinta, sostenendo che “deve ritenersi che il giudicato non sembra che si sia potuto formare su eventuali asseriti aggravamenti successivi al 10.04.2017…”. Proprio per questo motivo era stato nominato il collegio peritale composto dal dott. (medico legale) e dal dott. (ortopedico), che aveva concluso la propria indagine ritenendo che l’intervento chirurgico del 14.05.2012 di rimozione della protesi infetta non avesse assolutamente risolto la condizione di sepsi intrarticolare alla spalla dx, perché ancora nel corso del 2017 la paziente proprio per tale motivo era stata ricoverata più volte presso l’ospedale Codivilla Putti di Cortina e sottoposta a trattamento antibiotico endo-articolare e parenterale; questo trattamento aveva consentito di eliminare la sepsi, ma ciò nonostante la paziente si era dovuta sottoporre nel 2018 ad un ulteriore intervento di impianto della protesi inversa alla spalla dx, il quale aveva comportato un ulteriore periodo di cure e riabilitazione di circa 6 mesi, che era stato necessitato dalla complicazione settica, la quale aveva aggravato il quadro artrosico conseguente all’originario trauma subito dalla paziente.

Secondo l’appellante il Tribunale non avrebbe quindi capito che le ragioni fondanti di questo procedimento riposano in un peculiare aspetto delle condizioni di salute della ricorrente che è rimasto estraneo alla prima causa, perché tali condizioni non possono essere circoscritte negli eventi certificati dalla “…documentazione medica prodotta da parte attrice, rispettivamente in data 25/05/2016 ed in data 10/04/2017”;

la domanda avanzata nel primo giudizio non ha dunque coperto l’aspetto evolutivo della patologia che ha coinvolto l’odierna appellante, “evoluzione non solo quantitativa (nel senso protrattasi temporalmente oltre il primo giudizio) ma anche qualitativa (poiché il quadro clinico finale che ne è emerso ha tratteggiato un quadro patologico completamente diverso)”.

Infine parte appellante sostiene che la sentenza sarebbe erronea anche in punto di liquidazione delle spese, poiché la ha iniziato la fase di merito del procedimento iniziato con il ricorso ex art. 696 cpc sulla base di una pronuncia a proprio favore circa l’infondatezza della eccezione di le predette ragioni l’appellante ha chiesto la riforma della sentenza appellata concludendo come meglio indicato in epigrafe.

3. Si è costituita in appello , che preliminarmente ha eccepito l’inammissibilità/nullità dell’appello in ragione dell’assoluta incoerenza delle conclusioni rispetto al contenuto dell’atto (sia dal punto di vista oggettivo – con il riferimento ad un decreto ingiuntivo opposto – che soggettivo – con il riferimento a tal , in quanto parte appellante ha chiesto alla Corte di “rigettare l’opposizione a decreto ingiuntivo presentata da controparte e le domande ivi formulate e che controparte venga condannata al pagamento della somma di euro 57.159,00 oltre a interessi e rivalutazione monetaria ovvero qualsiasi altra somma che verrà ritenuta equa eo di giustizia. In via subordinata ed eventuale si chiede che il Sig. venga condannato al risarcimento dei danni cagionati con la propria illegittima condotta In ogni caso l’appellata, pur ritenendo insuperabile ed assorbente l’eccezione preliminare, per mero tuziorismo difensivo ha ribadito la fondatezza dell’eccezione di giudicato ex art. 324 cpc (ne bis in idem) già accolta dal primo giudice, e comunque nel merito ha ribadito la totale mancanza di correlazione causale fra i danni lamentati dall’attrice con il ricorso ex art. 702 bis cpc del 2021 e l’intervento chirurgico eseguito in data 8.6.11 (oltre dieci anni prima) presso la Casa di Cura da essa gestita. Ha concluso pertanto come meglio indicato in epigrafe.

4. Alla prima udienza la Corte decideva l’istanza di sospensiva su cui parte appellante aveva insistito nelle sue note scritte (nelle quali erano state riformulate le conclusioni), che veniva dichiarata inammissibile perché priva di alcuna motivazione, non avendo l’appellante dedotto alcun elemento a sostegno dei presupposti del fumus boni iuris e soprattutto del periculum in mora.

La causa è stata quindi è stata trattenuta in decisione dal collegio all’udienza sostituita del 17.12.24, mediante ordinanza ex art. 127 ter cpc del 20.12.24, previa concessione alle parti dei termini di cui all’art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

5.

Si esamina l’eccezione preliminare di parte appellata, che a parere della Corte è infondata.

Nelle conclusioni dell’atto di appello ha chiesto alla Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, di “rigettare l’opposizione a decreto ingiuntivo presentata da controparte e le domande ivi formulate e che controparte venga condannata al pagamento della somma di euro 57.159,00 oltre a interessi e rivalutazione monetaria ovvero qualsiasi altra somma che verrà ritenuta equa eo di giustizia.

In via subordinata ed eventuale si chiede che il Sig. tratta quindi di conclusioni che risultano del tutto incoerenti rispetto al procedimento in esame, sia sotto il profilo oggettivo (visto che non si verte in una “opposizione a decreto ingiuntivo”) che sotto quello soggettivo (dato che “ è soggetto del tutto estraneo al giudizio ed ai fatti di causa).

Tuttavia, a fronte della puntuale eccezione di inammissibilità dell’appello formulata da nell’atto di costituzione in giudizio, parte appellante nelle note scritte depositate in data 4.12.23, in vista della prima udienza, ha dato atto che nelle conclusioni dell’atto introduttivo “sono presenti refusi di atti relativi ad altri procedimenti” ed ha quindi precisato le proprie conclusioni chiedendo, previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ed in riforma della sentenza impugnata, di “condannare controparte al pagamento della somma di euro 57.159,00 oltre a interessi e rivalutazione monetaria ovvero qualsiasi altra somma che verrà ritenuta equa eo di giustizia. Con condanna del convenuto al pagamento delle spese, funzioni, onorari di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi al sottoscritto difensore che si dichiara all’uopo antistatario.

” A parere della Corte, esaminato il chiaro contenuto dell’atto di appello, appare evidente che parte appellante sia incorsa nel formulare le proprie conclusioni in un chiaro errore materiale (sostanzialmente un “copia e incolla” sbagliato), che è stato però emendato nella prima occasione utile mediante la riproposizione della domanda risarcitoria formulata in primo grado, coerentemente con la circostanza che la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile tale domanda per precedente giudicato.

Invero la somma richiesta nelle conclusioni come emendate in questo grado (euro 57.159,00) è leggermente superiore a quella richiesta con il ricorso ex art. 702 bis cpc (euro 51.362,00), ma questo non comporta certo il mutamento della domanda (cfr. Cass. n. 834 del 15.01.2019; Cass. n. 14961/2006; Cass. n. 9266/2010);

né il mutamento della domanda si è concretamente verificato con riferimento agli accessori domandati, posto che in primo grado la ricorrente aveva chiesto solo la somma capitale nonché gli “interessi legali come per legge, ovvero a qualsiasi altra somma , maggiore o minore, che risulterà equa e o di giustizia all’esito del giudizio svolto”, mentre in appello ha chiesto la somma capitale nonchè “interessi e rivalutazione monetaria, ovvero qualsiasi altra somma che verrà ritenuta equa eo di giustizia” :

infatti anche la richiesta di rivalutazione monetaria, formulata per la prima volta solo in questo grado, non connota una domanda nuova e inammissibile ex art. 345 cpc, in quanto sia gli interessi compensativi che la rivalutazione monetaria del credito di valore costituiscono una componente necessaria del danno lamentato e possono quindi 6. Passando al merito dell’appello, conviene sommariamente esporre che la CTU svolta in fase di ATP aveva concluso che l’intervento chirurgico del 14.05.2012 di rimozione della protesi infetta non avesse risolto la sepsi intrarticolare alla spalla dx, perché tale stato era ricomparso nella paziente nel 2017, allorquando ella dovette ricoverarsi presso l’istituto INDIRIZZO di Cortina e sottoporsi a trattamento antibiotico; inoltre, benchè la sepsi fosse stata risolta mediante tale trattamento farmacologico (tanto è vero che allorquando la paziente si sottopose al successivo intervento di protesi inversa nel 2018 non vi era alcuna condizione flogistica in atto, come dimostrato dall’esame colturale risultato negativo e dalla scintigrafia effettuati in tale occasione), i CCTTUU hanno ritenuto che “è risaputo che un processo settico comporta una lesione dei tessuti siano essi ossei o connettivali e che la guarigione non comporta mai una completa restituito ad integrum; in relazione di ciò e in considerazione del processo settico è perdurato all’interno della spalla dx dal primo intervento subito in data 07.06.2011 fino all’agosto 2017, ultimo ricovero presso il Codivilla Putti, è logico pensare che questo abbia comportato una lesione sia condrale delle superfici articolari glenoomerali, che dei tessuti molli adiacenti con successiva presenza di fibrosi aderenziali intrarticolari.

Alla luce di ciò la complicazione settica ha aggravato sicuramente il quadro artrosico conseguente al danno traumatico fino a determinare la necessità di un impianto di protesi endo-articolare”.

Conseguentemente i CCTTUU hanno valutato la sussistenza di esiti dell’ultimo intervento di protesi di spalla dx in arto dominante pari a un ulteriore 4%, da valutare in aggiunta al 6% già riconosciuto dal precedente CTU nel processo chiusosi con la sentenza passata in giudicato, considerato che le lesioni legate all’originario trauma avrebbero ugualmente influito sul quadro artrosico gleno-omerale, riconoscendo quindi “il danno biologico complessivo per colpa professionale pari al 10% (dieci per cento) in soggetto destrimane”, nonché valutando una invalidità temporanea “di circa un anno: 2 mesi a totale, 2 mesi a parziale al 75%, 4 mesi al 50% e 4 mesi al 25%.

”, escludendo però il disturbo post-traumatico da stress segnalato dal CT di parte attrice, dato che la paziente stessa non si era lamentata al momento della CTU di tale patologia psichiatrica.

Sulla base dunque di questi risultati dell’ATP era stato impostato dalla il ricorso ex art. 702 bis cpc, nel quale parte ricorrente aveva calcolato il danno non patrimoniale risarcibile sulla base delle tabelle milanesi del 2021, calcolando l’età di 38 anni di costei alla data del sinistro, la percentuale di invalidità permanente del 10% e l’invalidità temporanea così come indicata dai consulenti tecnici, arrivando, applicando il massimo di personalizzazione, alla somma finale di euro , alla luce di queste conclusioni tecniche si esamina il motivo di appello, partendo dal dire che in diritto è pacifico, come sostenuto da parte appellata, che il giudicato impedisce la proposizione di successive azioni fondate su circostanze che avrebbero potuto (e dovuto) essere tempestivamente fatte valere in un precedente giudizio: una volta che sia calato il giudicato sulla domanda di risarcimento, questa non sarà “ampliabile” in un secondo giudizio, sol perché nel primo è mancata l’allegazione di alcuni danni che già in quel momento erano presenti e documentabili.

Alla luce di questo principio vanno dunque valutate le conclusioni rese dai CCTTUU dell’ATP, i quali sostanzialmente hanno ritenuto che l’ultimo intervento chirurgico di impianto di protesi inversa cui la paziente si è sottoposta nel 2018 era collegato causalmente allo stato di sepsi, il quale era ricomparso nel 2017 ma sostanzialmente era dovuto al primo intervento del 2011 e non era mai stato completamente eliminato (nonostante la rimozione nel 2012 dell’ancoretta metallica contaminata dai batteri), in quanto questa sepsi, aggravando il quadro artrosico che la paziente aveva riportato sin dal suo iniziale trauma, aveva determinato la necessità di impiantare la protesi inversa. A parere della Corte le conclusioni dei CCTTUU sono seriamente discutibili, in quanto trascurano di considerare che medio tempore la è stata sottoposta ad altri due interventi (in data 11.03.2015 a Perugia di lisi ed asportazione di aderenze della spalla dx e in data 11.05.2016 a Cattolica di debridment articolare ed extraarticolare, bursectomia e neurolisi del nervo sottoscapolare spalla dx) ed in entrambe tali occasioni gli esami medici esperiti hanno categoricamente escluso alcun fenomeno infettivo in atto. Risultano quindi ben più solide le contrarie argomentazioni dei ctp di secondo cui la sintomatologia dolorosa alla spalla dx e la limitazione funzionale che la presentava in occasione dell’ultimo intervento chirurgico del 2018 non potevano affatto ricondursi causalmente al primo intervento del 2011, ma invece erano conseguenza del trauma originario – o anche della successiva caduta accidentale dalle scale nel 2016 – traumi che avevano prodotto una sintomatologia compatibile con una spalla dolorosa da neuropatia del nervo sovrascapolare e tendinopatia della cuffia dei rotatori. In ogni caso sta di fatto che i consulenti di ufficio hanno appunto basato il loro ragionamento essenzialmente sulla condizione di sepsi accertata nel 2017, che però non può essere valutata ai fini della presente decisione perché è realmente coperta dal giudicato formatosi con la definitività della sentenza n. 978/17, posto che la venne ricoverata all’ospedale di Cortina con diagnosi di “artrite settica spalla dx” (e le venne praticata terapia antibiotica) in tre diversi periodi nel corso conseguenza è gioco forza ritenere che la documentazione clinica depositata da parte attrice nel primo processo in data 10.4.17, comprovante ulteriori aggravamenti del proprio stato di salute, fosse proprio riferita al primo ricovero cortinese, ma essa è già stata esaminata dal Tribunale di Arezzo che l’ha giudicata inconferente ai fini del decidere: la documentazione medica prodotta da parte attrice, rispettivamente in data 24.05.2016 e in data 10.04.2017 non appare idonea ad incidere sulle valutazioni sopra compiutamente riportate, in quanto non sono stati forniti elementi da cui evincere che l’intervento chirurgico eseguito dalla in data 11.05.2016 sia riconducibile all’evento dannoso oggetto di causa, piuttosto che ai postumi stessi del trauma subito dalla medesima attrice prima dell’intervento chirurgico effettuato dal Dott. trauma che tale intervento rese necessario”. Da notare che solo ad abundantiam il primo giudice aggiungeva:

“Da osservare, peraltro, che tale documentazione è stata prodotta tardivamente, in quanto sarebbe stato onere dell’attrice produrla alla prima udienza utile successiva rispetto alla formazione di ciascun documento;

né è stato in alcun modo comprovato che il ritardo nella produzione in giudizio sia dovuta ai tempi necessari alla parte per ottenere i documenti di cui trattasi (manca, infatti, qualunque prova del fatto che gli stessi siano stati tempestivamente richiesti)”.

Il primo giudice aveva quindi già compiuto un giudizio di merito ed aveva escluso la dimostrazione di un nesso causale tra l’intervento chirurgico oggetto di causa effettuato nel 2011 e gli aggravamenti dello stato di salute documentati dalla in data in 24.05.2016 e 10.04.2017, quest’ultimo aggravamento consistente appunto nello stato di sepsi alla spalla dx accertato all’ospedale di Cortina;

tale giudizio, a prescindere dalla sua fondatezza o meno, una volta divenuto definitivo impedisce di poter porre a fondamento di una nuova domanda risarcitoria la medesima circostanza di fatto.

Come giustamente ritenuto dal giudice appellato, la avrebbe dovuto impugnare la sentenza n. 978/17 e invece non l’ha fatto.

Del resto, la circostanza che la domanda svolta in primo grado sia stata avanzata dalla violazione del principio del ne bis in idem emerge platealmente anche dalle conclusioni ivi rassegnate, laddove la ricorrente chiedeva appunto un danno non patrimoniale calcolato sulla base delle tabelle milanesi all’epoca vigenti in ragione del 10% di invalidità permanente, ma per l’appunto la quota del 6% insita in questo 10% le era stata già riconosciuta con la sentenza definitiva n. 978/17 e non poteva quindi esserle ulteriormente riconosciuta. Deve quindi essere confermata la sentenza di primo grado, che ha dichiarato inammissibile la.

Si esamina ora il motivo di appello relativo alla liquidazione delle spese processuali, che appare parzialmente fondato.

Il primo giudice ha condannato la ricorrente all’integrale pagamento delle spese processuali in applicazione del principio di soccombenza ma ha completamente trascurato di considerare la circostanza che non solo, come sopra visto, la CTU svolta in ATP era giunta a risultati tecnici che incentivavano oggettivamente la proposizione della ulteriore domanda giudiziale, ma soprattutto che l’eccezione di precedente giudicato era già stata sollevata da di fronte al giudice dell’ATP (persona fisica diversa dal giudice appellato), che l’aveva ritenuta infondata, procedendo quindi a nominare i consulenti tecnici e a conferire loro il quesito. Questa precedente decisione ha certamente influito in modo determinante sulla scelta dell’attrice di introdurre il successivo giudizio ex art. 702 bis cpc. A parere della Corte sussistono dunque “gravi ed eccezionali ragioni”, analoghe a quelle previste nel secondo comma dell’art. 92 cpc (ossia analoghe al “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”) che consentono di compensare le spese tra le parti per la metà, in applicazione del decisum della sentenza Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018, che ha dichiarato incostituzionale in parte qua la norma in esame. Stessa compensazione deve essere riconosciuta per il grado di appello, in ragione della reciproca soccombenza (l’appellante risulta soccombente nel merito, ma vittoriosa in punto di spese del primo grado).

A carico della vanno poste quindi solo la metà delle spese processuali di entrambi i gradi, che vengono liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri medi del D.M. 55/2014 e successive modificazioni, applicando lo scaglione corrispondente al valore della controversia in relazione al valore della domanda (dunque per il primo grado scaglione tra € 26.000 e € 52.000,00, per l’appello scaglione tra € 52.000 e € 260.000,00), esclusa per entrambi i gradi la fase istruttoria in quanto non svolta.

L’accoglimento parziale dell’appello in punto di spese processuali esonera l’appellante dal pagamento del raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte di Appello di Firenze, rigettata ogni altra domanda, definitivamente pronunciando, così provvede: ) in parziale accoglimento dell’appello, conferma nel merito la sentenza impugnata n. 12/23 del Tribunale di Arezzo, pubblicata in data 10.1.23, ma compensa per la metà le spese processuali del grado, ponendo la residua metà a carico di 2) compensa per metà anche le spese processuali del giudizio di appello e per l’effetto condanna al pagamento in favore di della residua metà per entrambi i gradi, spese che si liquidano per l’intero per il primo grado in complessivi € 5.810,00 e per l’appello in complessivi € 9.991,00, oltre in entrambi i casi a spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CAP come per legge. Firenze, 17.3.25 il Presidente estensore dott.ssa NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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