REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. pronunciato la seguente
SENTENZA n. 1290/2020 pubblicata il 10/04/2020
nella causa civile iscritta al n. r.g. /2016, avente ad oggetto una causa in materia societaria, promossa da:
XXX, nato a (C.F.), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti;
ATTORE contro
YYY, nato a (C.F.), e ZZZ, nato a (C.F.), rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall’avv.;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All’udienza del 27/05/2018, le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva assunta in decisione con l’assegnazione dei termini di legge.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, XXX evocava in giudizio YYY e ZZZ, chiedendo, accertata e dichiarata l’intestazione fiduciaria in capo ai convenuti del 20% (nella misura del 10% per ciascuno) del capitale sociale della *** Srl (P.IVA) o comunque accertato in capo agli stesso l’obbligo della cessione, che venisse pronunciata sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. di trasferimento delle predette quote sociali dai convenuti all’attore senza pagamento di alcun corrispettivo, o, in subordine, che venisse pronunciata sentenza di condanna dei convenuti a stipulare i contratti di trasferimento delle quote sociali in favore dell’attore, pur sempre senza diritto ad alcun corrispettivo. I convenuti si costituivano in giudizio, contestando le avverse deduzioni, formulando domanda di condanna di parte avversa ex art. 96 c.p.c. Analoga domanda formulava l’attore in corso di causa.
Con ordinanza del 18/9/2018, non venivano ammesse le prove costituende capitolate dall’attore e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All’udienza del 27/05/2018, le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva assunta in decisione con l’assegnazione dei termini di legge.
Premesso quanto sopra, in diritto si ricorda che il negozio fiduciario di iscrive nell’alveo dell’interposizione reale, posto che l’interposizione fittizia presuppone la sussistenza di una simulazione. L’intestazione fiduciaria, intesa come vendita dal fiduciante al fiduciario ovvero come acquisto di quanto alienato da un terzo al fiduciario, sia pure con provvista erogata dal fiduciante (di tipo dinamico in tal caso), è, infatti, realmente voluta e pienamente efficace, e segna la differenza rispetto al negozio simulato, nel quale le parti in realtà non vogliono la produzione degli effetti.
In giurisprudenza è stato chiarito che “Caratteristica del negozio fiduciario è proprio quella di realizzare – mediante un collegamento di due negozi, l’uno di carattere esterno, efficace verso i terzi, e l’altro di carattere interno ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo negozio – una interposizione reale di persona, per effetto della quale l’interposto acquista, diversamente che nel caso d’interposizione fittizia o simulata, la titolarità del bene, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l’interponente (in genere di natura obbligatoria), tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto con il fiduciante, e a ritrasferire il bene a quest’ultimo o a terzi, alla scadenza di un certo termine o al verificarsi di una situazione che determini il venire meno del rapporto fiduciario (v. Cass. n. 11314/2010, n. 8024/2009, n. 9402/2005)” (v. in motivazione ad es.: Cassazione civile sez. I, 08/09/2015, n.17785). In particolare, è stato precisato che nel rapporto fiduciario concorrono due negozi, il patto di fiducia e il mandato senza rappresentanza, l’uno dispositivo e l’altro, conseguente, di natura obbligatoria, distinti ma collegati funzionalmente, ognuno dei quali produce gli effetti suoi propri; collegamento in forza del quale il primo, di carattere esterno, determina il trasferimento di diritti ovvero l’insorgenza di situazioni giuridiche in capo al fiduciario, mentre il secondo, di carattere interno, crea a carico di quest’ultimo l’obbligo di ritrasferire al fiduciante o al terzo il diritto. Tali negozi integrano una fattispecie di interposizione reale, cui sono riconducibili contratti atipici di varia natura di intestazione fiduciaria di titoli azionari o di quote societarie, la quale consente all’interposto l’acquisto effettivo della titolarità, ma a un tempo lo obbliga, nei confronti dell’interponente, in forza del mandato senza rappresentanza, alle condotte di natura gestoria, oltre che a quelle traslative della piena titolarità, in esecuzione dei patti assunti all’interno del rapporto in questione (cfr. ad es.: Cassazione civile sez. I, 08/05/2009, n.10590).
Sotto altro profilo, si rileva ancora in diritto che il disconoscimento di conformità della copia fotografica o fotostatica all’originale ex art. 2719 c.c., in mancanza di produzione dell’originale, non preclude al giudice la possibilità di accertare la conformità della copia al medesimo originale anche attraverso l’utilizzo di altri mezzi di prova. Di contro, nella diversa ipotesi di disconoscimento della sottoscrizione della scrittura privata ex artt. 214 e 215 c.p.c., in mancanza di richiesta di verificazione, è preclusa l’utilizzabilità della scrittura stessa, essendo noto, in ogni caso, come la verificazione postuli necessariamente la produzione in giudizio dell’originale (cfr. tra le altre ad es.: Cassazione civile , sez. II , 03/12/2019 , n. 31514; Cassazione civile sez. II, 20/02/2018, n. 4053 e Cass. 16551/2015).
E in ipotesi di smarrimento dell’originale, è stato affermato che: “quando la parte, contro la quale sia prodotta la copia fotostatica – assimilabile a quella fotografica di cui all’art. 2719 c.c. – non autenticata da pubblico ufficiale di un documento dalla medesima almeno apparentemente sottoscritto, la disconosca come falsa e, comunque, come non conforme all’originale, nessuna delle parti può produrre l’istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. – istanza che concerne soltanto i documenti originali – ma incombe alla controparte fornire nei modi ordinari la dimostrazione dei fatti risultanti dalla copia suddetta; ne consegue che detta controparte è tenuta o ad esibire l’originale – ed, in ipotesi affermativa, a chiedere la verificazione della scrittura, se l’avversario insisterà nel disconoscerla – o a fornire altre prove del suo asserto, nei limiti ordinari della loro ammissibilità e, quindi, anche prove testimoniali, ove dimostri, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2724 c.c., n. 3), di avere senza sua colpa smarrito il documento (cfr. Cass. 14.5.1992, n. 5738).” (v. in motivazione: Cassazione n. 14804/2014). In tale contesto, deve dirsi, pertanto, pacifico che la parte, contro la quale venga prodotta una copia di una scrittura privata, possa, entro il medesimo termine che accomuna le due fattispecie (cfr. tra le altre ad es.: Cassazione civile sez. II, 20/11/2019, n.30242), o semplicemente disconoscere la conformità della medesima copia all’originale oppure in via diretta e immediata compiere il disconoscimento della scrittura o della sottoscrizione (in entrambi i casi dovendo pur sempre rispettare i termini ex art. 215 c.p.c.).
Ed infatti, per costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, “la norma di cui all’art. 2719 cod. civ. (che esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche, cui legittimamente vengono assimilate quelle fotostatiche) è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale (che, pur tendente ad impedirne l’attribuzione della stessa efficacia probatoria dell’originale, non impedisce al giudice di accertare tale conformità “aliunde”, anche tramite presunzioni), quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione (che, invece, preclude definitivamente l’utilizzabilità del documento fotostatico come mezzo di prova, salva la produzione, da parte di chi ebbe a presentarlo ed intenda comunque avvalersene, del relativo originale, onde accertarne la genuinità all’esito della procedura di verificazione – non ammessa per le copie – di cui all’art. 216 cod. proc. civ.)” (v. in motivazione tra le altre: Cassazione civile sez. VI, 13/06/2014, n.13425; ma v. più recentemente anche: Cassazione civile sez. II, 16/01/2018, n.882).
In fatto, è emerso quanto segue.
Con atto ai rogiti del Notaio, in data 26 aprile 2007 (nn. di Rep. e di Racc.), il Sig. XXX e il Sig. *** vendevano agli odierni convenuti tutte quote di partecipazione dagli stessi possedute nella società *** srl: segnatamente, il Sig. *** vendeva al Sig. YYY l’intera sua quota di partecipazione del 50% del capitale sociale (al prezzo del valore nominale di euro 77.740); il Sig. XXX trasferiva l’intera sua quota di partecipazione del restante 50% (al prezzo del valore nominale di euro 77.740) al medesimo Sig. YYY le quote corrispondenti al valore nominale di euro 46.644 e al Sig. ZZZ le quote corrispondenti al valore nominale di euro 31.096.
A fronte di ciò, l’attore ha dedotto che, in concomitanza o comunque anteriormente (senza aver specificato la data) alla stipula del predetto atto notarile, avrebbe concluso con i convenuti un accordo riservato, con il quale i signori YYY avevano riconosciuto che, contrariamente alle risultanze dell’atto di compravendita delle suddette quote, titolare del diritto di proprietà del 50% delle quote sociali sarebbe rimasto esso attore, con la conseguenza che l’intestazione delle stesse quote in capo ai signori YYY avrebbe avuto solo natura fiduciaria, avendo gli stessi assunto l’impegno a trasferire il 100% del capitale sociale della *** S.r.l. al Signor XXX a sua richiesta e senza pagamento di corrispettivo.
In tale quadro occorre rilevare che: in data 24 novembre 2008 il convenuto YYY trasferiva all’attore mediante atto pubblico una quota di partecipazione nella *** S.r.l. pari al 65% del capitale sociale; in data 30 dicembre 2010, con scrittura privata autenticata, lo stesso YYY cedeva altra quota, pari al 5%, del capitale sociale della medesima società sempre in favore dell’odierno attore; il Sig. ZZZ cedeva ancora all’attore una quota pari al 10% del capitale sociale. Ne viene che per tali ragioni l’attore ha in questa sede agito per conseguire il trasferimento della restante quota del 20% del capitale sociale di cui i convenuti risultano titolari nella misura del 10% ciascuno.
L’attore unitamente all’atto di citazione ha prodotto copia fotostatica della scrittura che, a suo dire, concreterebbe sia l’intestazione fiduciaria delle quote sociali cedute dall’attore nella misura del 50%, sia l’obbligo di trasfermento del totale delle quote della società *** S.r.l. in favore del medesimo attore.
Tuttavia, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata i convenuti hanno dichiarato di non riconoscere la detta scrittura privata e hanno espressamente disconosciuto ex art. 214 c.p.c. le proprie firme apposte in siffatto documento.
Con memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. l’attore ha depositato copia della stessa scrittura privata munita di timbro del Comune di attestante la conformità della copia all’originale, oltre a denuncia-querela resa al comando dei Carabinieri di di smarrimento dell’originale del documento.
La difesa dei convenuti, con memoria ex art. 183, co. 6, n. 3 c.p.c., ha eccepito la mancata proposizione dell’istanza di verificazione della scrittura privata da parte dell’attore.
Detto ciò, e tirando le fila di quanto sopra evidenziato e all’esito del contraddittorio svolto, si chiarisce che parte attrice, benché in alcuni passaggi dell’atto di citazione sembri richiamare il patto fiduciario solamente per le quote sociali all’epoca direttamente cedute ai convenuti, avendo evocato un non meglio precisato, quanto alla causa negoziale, obbligo di trasferimento per quelle originariamente facenti capo a ***, a ben leggere ha poi specificato che il patto fiduciario concluso tra sé e i convenuti avrebbe riguardato tutte le quote sociali (v. memorie exart. 183, comma 6, c.p.c. e comparsa conclusionale, avendo ivi evidenziato il pagamento del corrispettivo delle quote del ***, il disinteresse dei convenuti per la gestione societaria, “intestazioni fiduciarie” e l’essersi qualificato “fiduciante rispetto all’intera partecipazione societaria”). E’, pertanto, in ragione di tale patto fiduciario che l’attore ha assunto di avere diritto al trasferimento in proprio favore della totalità delle quote della *** s.r.l., da questi ultimi acquistate da esso attore e da *** (rispetivamente titolari del 50% ciascuno) con rogito del 26/4/2007, immediatamente a semplice richiesta e senza obbligo di versamento di corrispettivo alcuno, avendo egli fornito ai convenuti la provvista necessaria per l’acquisito delle quote di ***, come da assegno bancario di euro 20.000,00 datato 27/4/2007 emesso in favore di YYY.
Orbene, l’attore sostiene che, dinanzi all’ulteriore produzione di altra copia della medesima scrittura privata, ma questa volta con attestazione di sua conformità all’originale, i convenuti avrebbero dovuto compiere un nuovo disconoscimento, in mancanza del quale la scrittura in questione sarebbe pienamente utilizzabile ai fini della decisione.
Tuttavia, è appena il caso di evidenziare che i convenuti non si sono limitati a contestare la conformità della copia all’originale (non prodotto) della scrittura privata concretante il patto fiduciario.
I convenuti, nell’affermare, tra l’altro, che “Non corrisponde al vero che gli odierni convenuti hanno sottoscritto la scrittura privata depositata da controparte (allegato n. 4 di controparte) e si sono pertanto obbligati a trasferire le quote societarie all’attore (…) i convenuti non hanno sottoscritto alcuna scrittura privata e conseguentemente non corrisponde al vero che tra le parti in causa vi fosse un accordo fiduciario” (pgg. 2 e 3), hanno negato la stessa autenticità della scrittura e delle proprie sottoscrizioni. Gli stessi hanno, pertanto, operato un disconoscimento sub artt. 2719 c.c. e 215 c.p.c. entro il termine di legge, cioè nel corpo della comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16/11/2016, ben prima dei venti giorni prima dell’udienza indicata in citazione (del 15/12/2016). Né, a fronte di ciò, l’attore ha fornito la prova, nemmeno per presunzioni o per testi, che lo smarrimento della scrittura sia avvenuto senza colpa, essendo all’uopo insufficente la denuncia di smarrimento (o di sottrazione) del 15/12/2016 (all.to n. 11 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice), quale atto contenente dichiarazioni della stessa parte, presentata successivamente all’introduzione dell’odierno giudizio, senza che siano state specificate ivi e negli atti di causa le circostanze temporali e fattuali dello smarrimento (o della sottrazione).
Entrambe le copie della medesima scrittura non possono, quindi, essere utilizzate ai fini della decisione.
Dinanzi alle superiori emergenze, si osserva che l’attore ha esplicitamente negato che “i signori YYY versarono alcunché a titolo di pagamento per l’”acquisto” delle quote dell’attore” (v. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.), in contrasto con l’apparenza a titolo oneroso del trasferimento delle proprie quote di partecipazione per come emergente dal rogito del 26/4/2007. Tuttavia, non ha meglio articolato la simulazione relativa oggettiva del predetto rogito, né ha chiesto di comprovare ciò.
A ben vedere, il patto fiduciario per come delineato negli scritti difensivi (obbligo di ritrasferimento immediatamente a prima richiesta senza corrispettivo) appare, nel complesso, incompatibile con le emergenze documentali in atti, atteso che le cessioni delle quote della medesima società intervenute tra l’attore e i convenuti (del 24/11/2008 e del 30/12/2010), successive al rogito del 26/4/2007 e che l’attore indica come atti di adempimento del richiamato patto fiduciario, risultano essere a propria volta a titolo oneroso. Si aggiunga, in ulteriore contrasto con la tesi attorea, che nella prima di dette cessioni è indicato un corrispettivo (euro 97.500,00) addirittura superiore al valore nominale delle quote cedute (euro 75.075,00), diversamente da quanto pattuito nel rogito del 26/4/2007 ove il corrispettivo era stato, invece, mantenuto al valore nominale. Né rappresentano elementi valutativi favorevoli nel senso voluto dalla parte (v. pag. 5 dell’atto di citazione) le modalità di versamento del corrispettivo nelle due occasioni in esame (nella seconda, ad esempio, dandosi atto le parti “di avere interamente regolato detto corrispettivo anteriormente al 4 luglio 2006”), che invece, a dire dell’attore, dovrebbero comprovare l’adempimento (parziale) del patto fiduciario, giacché rimane ferma l’intriseca natura onerosa (in tal modo non negata) delle cessioni in commento ove risulta attestata la regolazione del corrispettivo (che, quindi, in qualche modo e misura è stato pur sempre versato) e non risultano preciate le “rispettive pretese economico / patrimoniali” che sarebbero state in precedenza regolate rispetto “all’operazione concordata” (né le dette circostanze rientravano nel contenuto delle prove costituende in atti capitolate), così da collegare le dette cessioni e il valore delle quote che ne costituivano l’oggetto all’assunto e sotteso patto fiduciario di cui costituirebbero adempimento.
Inoltre, l’attore non ha spiegato perché, non contenendo alcun richiamo all’adempimento di un qualche patto fiduciario od obbligo di trasferimento, i predetti atti di cessione abbiano riguardato (peraltro a distanza di due anni) solo una parte delle quote sociali a fronte di un obbligo che avrebbe attinto la totalità delle stesse.
Le difese dell’attore, nel loro insieme, non hanno dato conto dello specifico contenuto del patto fiduciario nelle sue diverse articolazioni e delle modalità e del tempo di sua stipulazione, nonché del relativo corrispettivo o comunque della causa concreta dello stesso, essendo rimasti ignoti già in via assertiva i rapporti economici tra le parti, anche dopo le contestazioni dei convenuti in ordine alla sussistenza di un qualsivoglia patto fiduciario o comunque di contratti diversi da quello di cessione, prima, e di (ri)trasferimento delle quote, poi, secondo le pattuizioni che ivi si leggono.
In siffatto quadro non va sottaciuto come le superiori allegazioni sarebbero state vieppiù necessarie ove si osservi che una parte consistente delle quote (50%) acquistate dai convenuti nel 2007 erano di proprietà di un soggetto terzo. Sotto tale ultimo aspetto, non è ultroneo sottolineare come la prospettazione secondo cui l’assegno bancario di euro 20.000,00, datato 27/4/2007 ed emesso in favore di YYY, sarebbe servito a fornire la provvista idonea al pagamento delle quote di ***, non si pone in linea con dato per cui il corrispettivo per le dette quote era stato in realtà determinato nel rogito del 26/4/2007 nella maggior somma di euro 77.740,00, pari al valore nominale, e a quella data (per dato testuale) già interamente ricevuto dalla parte venditrice.
Vale a dire che l’attore ha omesso di indicare i fatti costitutivi della propria pretesa (la sussistenza di un contratto avente i requisiti essenziali minimi, e perciò valido ed efficace), cioè il contenuto minimo del patto fiduciario fondante le ragioni per le quali l’attore avrebbe diritto adesso al trasferimento delle residue quote e per di più senza dover versare alcun corrispettivo, dinanzi a una complessiva “operazione concordata” che lo stesso attore ha genericamente indicato, pur senza esplicitarne i dettagli, come avente natura onerosa, in coerenza del resto anche con la presunzione, di cui all’art. 1709 c.c., in tema di contratto di mandato, il quale, insieme al negozio traslativo di carattere esterno alla base dell’interposizione reale, compone la fattispecie del patto fiduciario.
Quanto alle prove costituende (convendosi con l’attore sul punto di possibilità astratta di dimostrare il patto fiduciario anche per testi), si rileva che quelle articolate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c. (essendo, in radice, inammissibili per mancata capitolazione quelle in citazione) hanno il seguente tenore per l’interrogatorio formale dei convenuti (capitoli da 1 a 5) e per la prova per testi (capitoli da 1 a 10): “1)
Nel corso dell’anno 2006, durante gli incontri di lavoro, il Sig. XXX ebbe a confidare al sig. YYY, imprenditore titolare di un’azienda che collaborava già da anni con *** S.r.l sul mercato siciliano, la circostanza relativa alle difficoltà gestionali di codesta ultima società, e le ulteriori difficoltà conseguenti all’opposizione dell’unico altro socio sig. *** alla vendita delle proprie quote al medesimo Sig. XXX. 2) il Sig. YYY fu presentato al Dr. *** presso il suo studio, dal Sig. XXX, come la persona che avrebbe collaborato, mediante intestazioni fiduciarie, all’operazione di acquisto dell’intero capitale sociale di *** S.r.l. da parte del Sig. XXX medesimo ed al successivo ritrasferimento dello stesso intero capitale sociale in favore del medesimo sig. XXX, odierno attore. 3) Il sig. YYY non smentì il richiamato contenuto di tale presentazione. 4) la provvista per l’acquisto delle quote societarie di proprietà del Sig. ***,in conseguenza dell’atto notarile stipulato in data 26 aprile 2007, il cui file è stato già depositato in atti (v. file XXXwAttoNotarile260407All3.pdf, la cui stampa è da mostrare a chi è interrogato) fu fornita dal Sig. XXX, anche mediante l’assegno il cui file è stato oggi depositato in atti (v. file XXXw15448All12.pdf, la cui stampa è da mostrare a chi è interrogato); 5) i Sig.ri YYY e Alessandro YYY non pagarono alcun prezzo al Sig. XXX per l’acquisto del 50% delle quote dell’intero capitale sociale della *** Srl, da costui possedute ed in sua proprietà, in conseguenza dell’atto notarile stipulato in data 26 aprile 2007, il cui file è stato già depositato in atti (v. file XXXwAttoNotarile260407All3.pdf, la cui stampa è da mostrare a chi è interrogato) (…) 6) almeno a far tempo dall’anno 2006, *** S.r.l. si era venuta a trovare in difficoltà per divergenze tra i soci sulla gestione dell’attività d’impresa, ciascuno titolare del 50% delle quote del capitale sociale. 7) Il socio del Sig. XXX, Sig. ***, si rendeva disponibile a cedere le sue quote del capitale sociale della cennata società a terzi e a fronte di una cessione a terzi anche delle quote detenute dal Sig.XXX. 8) il Dr. *** fu presente alla stipula dell’atto notarile del 26 aprile 2007, per la cui stipula di tale atto il Sig. XXX anticipò al Sig. YYY la somma di € 20.000,00, che doveva servire pure per pagare il prezzo della quota comperata dal sig. ***. 9) Il Sig. YYY unitamente a suo figlio Sig. YYY si resero disponibili sia ad acquistare, mediante intestazione fiduciaria, l’intero capitale sociale della *** S.r.l, sia ad assumere l’impegno di trasferirlo per intero successivamente al Sig. XXX, odierno attore, a semplice richiesta di questi. 10) dal 2007 in poi i Sigg.ri YYY furono totalmente estranei alla gestione, sia societaria sia imprenditoriale di *** Srl e che, fino all’anno 2014, limitarono la propria partecipazione alle vicende societarie della ***, attribuendo al sig. XXX, figlio del Sig. XXX, la delega per rappresentarli nelle relative assemblee dei soci”).
Le suddette prove correttamente non sono state ammesse con l’ordinanza del 18/9/2018, patendo nel loro nucleo essenziale la genericità dell’attività assertiva, giacché non danno conto, ancora una volta, del contenuto minimo del patto fiduciario anche alla luce delle contestazioni dei convenuti.
Le domande attoree, spiegate in via gradata, sono tutte meritevoli di reiezione. Non può trovare accoglimento l’istanza di cancellazione dell’espressione contenuta a pagina 5 della comparsa di costituzione e risposta dei convenuti riportata dall’attore nel corpo del verbale dell’udienza del 20/12/2016 (istanza successivamente reiterata), atteso che tale espressione, attribuendo la formazione unilaterale e funzionale della scrittura privata disconosciuta alla controparte, appare coessenziale alla difesa dei convenuti che hanno negato che tra sia mai intervenuto l’accordo contrattuale ivi riportato.
Al rigetto delle predette domande consegue, secondo soccombenza, la condanna dell’attore alla rifusione in favore dei convenuti delle spese processuali, nella misura che si liquida in dispositivo, tenuto conto dell’attività processuale espletata e dello scaglione di riferimento, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni.
Va in ultimo rigettata la doamdna ex art. 96 c.p.c. formulata dai convenuti, non riscontrandosi la temerarietà della lite intrapresa, a fronte di rapporti economici sussistenti tra le parti che neanche i convenuti hanno pienamente chiarito e che pur si evincono dalle modalità di regolazione del corrispettivo nell’atto di cessione del 30/12/2010 e nell’assegno emesso dall’attore in favore di YYY, non riscontrandosi peraltro (né è stato dedotto) un danno ulteriore non ristorato con la superiroe statuizione sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. /2016 R.G., disattesa ogni contraria istanza:
Rigetta le domande attoree.
Condanna l’attore alla rifusione, in favore dei convenuti, delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.500,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dai convenuti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 16/1/2020.
IL GIUDICE RELATORE
IL PRESIDENTE
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