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Codice Civile
Codice Penale

Noleggio a lungo termine e furto del veicolo

In caso di furto di un veicolo oggetto di noleggio a lungo termine, la mancata restituzione dello stesso al cliente, entro il termine previsto contrattualmente, determina la risoluzione automatica del contratto. Tale risoluzione esclude la possibilità per la società di noleggio di richiedere il pagamento delle penali per l’estinzione anticipata. Tuttavia, restano dovute le penali per i servizi accessori, qualora siano state correttamente applicate.

Pubblicato il 03 September 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Gop NOME COGNOME, ha pronunciato la presente

SENTENZA N._4434_2024_- N._R.G._00022975_2021 DEL_06_08_2024 PUBBLICATA_IL_06_08_2024

Nella causa civile Nrg 22975/2021 promossa da:
(P.iva ), elettivamente domiciliata a Napoli, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME ( che la rappresenta e difende per delega in atti;
attrice;
CONTRO (P.Iva ), elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso studio dell’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende per delega in atti;
convenuta;
Oggetto:opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI

DELLE PARTI Attrice:
“Voglia l’On.le Giudice adito, in accoglimento della spiegata opposizione, accertare e dichiarare non dovuta la somma pretesa dalla parte opposta in ragione delle deduzioni ed eccezioni formulate in atto di opposizione che si abbiano qui per ripetute e trascritte e, in particolare, perché la opponente non è tenuta al pagamento delle penali indicate in ricorso monitorio;
conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo reso dal Tribunale Civile di Torino, Dott. G. Rende, n. 7681/2021 del 25.10.2021, r.g. n. 18960/2021 su istanza della società “ Vinte le spese con attribuzione al procuratore antistatario Avv. NOME COGNOME“.

Convenuta:
“nel merito respingere l’opposizione in quanto infondata;
– con vittoria di compensi della presente fase di giudizio oltre accessori di legge”.

MOTIVAZIONE

La causa ha ad oggetto l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 7681/2021 (RG 18960/2021), con il quale il Tribunale di Torino ha ingiunto alla il pagamento della somma di € 7.216,34 (oltre interessi come da domanda e spese della procedura) a favore della , a saldo delle fatture n. 10908182 del 30/12/2019 (€ 500,00), n. 10825189 del 28/11/2019 (€ 150,00), n. 10077360 del 30/01/2020 (€ 5.506,14), n. 10077359 del 30/01/2020 (€ 50,00) e n. 100777358 del 30/01/2020 (€ 422,66) (cfr. doc. 4 fasc. monitorio).

A fondamento della pretesa creditoria la ha dedotto:
– di aver sottoscritto, in data 21/09/2018, con la un contratto di locazione a lungo termine senza conducente, della durata di 48 mesi, avente ad oggetto l’autovettura TARGA_VEICOLO TARGA_VEICOLO targata TARGA_VEICOLO a fronte di un canone mensile pari ad € 335,74 (oltre Iva) (cfr. p. 1 ricorso monitorio e doc. 1-2 fasc. monitorio);
– che “il contratto prevedeva il pagamento dei c.d. extra canoni e penali relativi ai km extra, allo smarrimento documenti, al servizio di riparazione danni, alla chiusura del contratto per estinzione anticipata di cui all’art. 24.1 dell’accordo quadro nonché alla penale risarcitoria RCA” (cfr. p.2 ricorso monitorio);
– di essere creditrice della “per canoni, extracanoni e penali per complessivi euro 7.216,34 (di cui euro 6.628,80 a titolo di sorte ed euro 587,54 a titolo di interessi di mora come da art. 30.3 dell’accordo generale, ex. D. Lgs. 231/02 maturati ad oggi)” (cfr. p.2 ricorso monitorio e doc. 3-4 fasc. monitorio).

Sulla base di tali premesse il Tribunale di Torino ha emesso il richiesto decreto ingiuntivo, a cui la si è opposta rilevando:
– di aver subito, in data 11/10/2019, il furto da parte di ignoti dell’autovettura oggetto del contratto di noleggio a lungo termine (cfr. p. 4 atto di citaz.);
– di aver “in forza degli obblighi previsti dal contratto…sporto denunzia nei termini ivi indicati e tempestivamente comunicato il fatto alla società oggi opposta” (cfr. p. 4 atto di citaz.);
– che il veicolo “è stato poi rinvenuto in data 25/10/2019 ma, solo con comunicazione del giorno 11/11/2019 (e quindi dopo trentuno giorni dal furto) la ha comunicato che “il mezzo è stato rinvenuto e si trova presso la carrozzeria di Napoli”, dal momento che aveva subito danneggiamenti e necessitava di lavori di riparazione” (cfr. p. 4 atto di citaz e doc.1 fasc.att.);
– che “la ha omesso di inviare nuove comunicazioni circa la data del ritiro e della restituzione sicché l’opponente, decorso il termine di 30 giorni dal furto senza che si fossero verificate le condizioni previste dall’art. 19 del contratto – ritrovamento e restituzione del bene – ha inteso cessato il rapporto di locazione senza nuovi addebiti”(cfr. p. 4 atto di citaz.).
– di aver chiesto “di interrompere gli addebiti perché relativi ad un veicolo rubato… e lo storno di fatture emesse per penali asseritamente dovute per la estinzione anticipata del contratto” (cfr. p. 4 atto di citaz.e doc. 2,3 fasc. att.);
– che “la penale per smarrimento dei documenti non è dovuta in quanto gli stessi erano conservati all’interno del veicolo sottratto da ignoti e successivamente rinvenuti all’interno dello stesso” (cfr. p. 4 atto di citaz.);
– che “i costi per servizio riparazione danni non sono dovuti in quanto la vettura…non è stata coinvolta in alcun sinistro stradale alle date indicate nelle fatture (12/09 e 10/10/2019)” (cfr. p. 4 atto di citaz.);
– che “sino alla data del furto la vettura ha percorso un numero di Km inferiore rispetto a quello previsto da contratto, che evidentemente gli ignoti che ’hanno sottratta hanno poi percorso i Km che controparte indica in eccedenza ed addebita illegittimamente all’opponente” (cfr. p. 4 atto di citaz.);
Sulla base di tali premesse, l’attrice ha chiesto, la revoca del decreto ingiuntivo n. 7681/2021 (Rg 18960/2021).

Con comparsa di costituzione e risposta del 6/09/2022 si è costituita in giudizio la contestando quanto ex adverso richiesto e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

In particolare, la convenuta , ha sostenuto:
– che, “con verbale del 25.10.2019 la Compagnia dei Carabinieri di Marano di Napoli dava atto del ritrovamento del veicolo e che “dopo il rifiuto a ritirare il veicolo sul posto da parte del denunciante (n.d.r. legale rappresentante della , il veicolo, è stato prelevato e trasportato presso il deposito della con sede in Calvizzano INDIRIZZO con spese a carico dell’avente diritto” (cfr. p. 4 comparsa di cost. doc. 2 fasc. conv. );
– che la “veniva a conoscenza da parte delle forze dell’ordine del ritrovamento del veicolo e della conseguente possibilità di ritiro dello stesso ben prima della comunicazione del 11.11.2019 con la quale la riferiva alla stessa il rinvenimento del veicolo” (cfr. p. 4 comparsa di cost.);
– che “l’opponente non si è mai attivata per il recupero del mezzo rifiutando il ritiro dello stesso (come attestato dal verbale dei Carabinieri)” (cfr. p. 4 comparsa di cost.);
– che “la comunicazione del 11.11.2019 è stata trasmessa dalla al cliente a distanza di 30 giorni dalla verificazione dell’evento furto avvenuto in data 11.10.2019 in quanto il giorno 10.11.2019 cadeva di domenica” (cfr. p. 4 comparsa di cost.
e doc. 3 fasc. conv. );
– di aver segnalato alla con la missiva del 12.11.2019 che “il veicolo…se da voi dovesse essere restituito anticipatamente il valore di addebito sarebbe pari ad euro 5.506,14 + esubero km eventuale” (cfr. p. 5 comparsa di cost. e doc. 4 fasc. conv. ).
– di aver “in considerazione del mancato ritiro del veicolo da parte dell’opponente…conseguentemente applicato le disposizioni di cui all’ art. 24 Condell’accordo quadro (rubricato “Restituzione anticipata del Veicolo”)” (cfr. p. 5 comparsa di cost.).

In sede di memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 Cpc parte attrice, in replica al rilievo formulato dalla , relativo al rifiuto manifestato dal legale rappresentante della di ritirare il veicolo, ha precisato che lo stesso fosse da considerarsi legittimo “in quanto l’autovettura si trovava in condizioni disastrate e non era in condizioni di marciare” (cfr. p. 1 memoria att. ex art. 183 c. 6 n. 1 Cpc).

Con ordinanza del 30/04/2023 è stata accolta l’istanza attorea ex art. 210 Cpc, avente ad oggetto il verbale di rinvenimento contenente la descrizione dello stato dell’autovettura TARGA_VEICOLO il quale è stato successivamente depositato dalla convenuta nei termini indicati (cfr. doc. 7 fasc. conv. – verbale rinvenimento allegato alla nota di deposito del 21.06.2023).

La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti ed è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 18/01/2024, ove è stato concesso alle parti un termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e un termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica ex art. 190 Cpc.

2.
Al fine della risoluzione della presente vertenza, va preliminarmente accertato se sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l’applicazione dell’art. 19 (furto totale) delle condizioni generali, del contratto di noleggio a lungo termine, di cui è causa, che al suo comma 3 prevede che “trascorsi 30 giorni dall’evento, in caso di non ritrovamento e mancata restituzione al cliente, la locazione relativa al veicolo oggetto di furto si intenderà automaticamente risolta.. ” (cfr. doc. 1 fasc. conv. ).

Secondo la prospettazione di parte attrice il contratto di leasing di cui è causa è da considerarsi risolto “automaticamente” ai sensi del citato articolo, in quanto la ha omesso, a seguito del ritrovamento intervenuto il 14/10/2019, riconsegnarle l’autovettura, entro termine previsto contrattualmente (cfr. comunicazione pec del 3/12/2019 fasc. att.).

D’altra parte, la convenuta ha contestato la legittimità della risoluzione “automatica” considerando illegittimo il rifiuto manifestato dal legale rappresentante della SigNOME in occasione della notifica del verbale di da parte delle forze dell’ordine, di ritirare sul posto (di ritrovo) il veicolo noleggiato.

Ciò posto, dai documenti di causa, è emerso che il veicolo, una volta rinvenuto, non potesse circolare regolarmente per effetto dei seguenti danneggiamenti:
“lunotto anteriore lato destro rotto, parti in plastica interno abitacolo rotto, paraurti posteriore rotto, paraurti posteriore danneggiato, parti mancanti:
ruota di scorta e borsa attrezzi, vari graffi su tutta la carrozzeria, lievi ammaccature portiera posteriore destra” (cfr. doc.
7 verbale allegato alla nota di deposito del 21.06.2023 fasc. conv. ).

Ritiene pertanto il Giudicante di non condividere la tesi adottata dalla convenuta, circa l’illegittimo rifiuto di ritirare il veicolo da parte del legale rappresentante della tenuto conto del fatto che proprio la evidentemente consapevole dell’incapacità del veicolo di poter circolare, con la missiva del 11/10/2019, trasmessa all’opponente al trentunesimo giorno dalla data del furto, ha comunicato alla stessa di aver autorizzato la carrozzeria , di procedere con gli interventi di riparazione (cfr. doc.3 fasc conv. ), omettendo qualsivoglia rilevo in termini di consegna.

Va altresì rilevato che la contravvenendo agli obblighi contrattuali assunti, a seguito dell’invito formulatole, dalla interrompere gli addebiti riferiti ai canoni di noleggio, ha considerato tale contegno come espressa volontà delle stessa di estinguere anticipatamente il contratto di cui è causa, provvedendo conseguentemente ad addebitarle le collegate penali (estinzione anticipata del contratto, smarrimento dei documenti, servizio di riparazione dei danni, km extra) i cui importi divenivano oggetto delle fatture azionate in INDIRIZZO.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte e richiedendo l’art. 19.3 delle condizioni generali, al fine di escludere la risoluzione automatica del contratto, l’avverarsi congiunto di due condizioni (il ritrovo del veicolo e la sua riconsegna a favore dell’utilizzatrice

entro il termine di 30 giorni dal furto), il Giudicante ritiene che la non abbia provato di aver restituito il veicolo nel termine indicato.
Con Va pertanto dichiarata la risoluzione del contratto di noleggio a lungo termine sottoscritto tra le parti in causa, non trovando applicazione la fattispecie invocata dalla , di estinzione anticipata del contratto.

L’accoglimento di tale domanda comporta il rigetto della richiesta di pagamento della penale oggetto della fattura n. 10077360 del 30/01/2020 per € 5.506,14.

3.
Quanto alle ulteriori fatture azionate in INDIRIZZO, dalla , e riferite all’addebito nei confronti dell’attrice di penali, per smarrimento dei documenti, costi di servizio riparazione danni e per chilometri extra, va precisato quanto segue.

In riferimento alla penale per lo smarrimento della “tessera code” divenuta oggetto della fattura n. 202010077359 (€ 50,00), il Tribunale ritiene la stessa sia correttamente dovuta, stante il suo mancato rinvenimento all’interno della vettura, in forza di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 26.1 “restituzione veicolo” e 6.5 “modalità di utilizzo del veicolo” e seg. (cfr. doc. 1 fasc.
monitorio), non avendo parte attrice formulato specifiche contestazioni a riguardo ed essendosi limitata a dare atto unicamente del ritrovamento della carta di circolazione.

Va altresì accolta la domanda di pagamento di cui alla fattura n. 202010077358 (€ 422,66) riferita all’addebito della penale per i chilometri extra percorsi dal veicolo condotto a noleggio, tenuto conto di quanto stabilito dall’art 19.4, che prevede che in caso di furto del veicolo “il Cliente sarà comunque tenuto ai pagamento degli eventuali chilometri eccedenti percorsi, secondo i criteri di riparametrazione previsti dall’art. 11 che precede” (cfr. doc. 1 fasc. monitorio).

Infine, il Tribunale ritiene altresì fondato il credito portato dalle fatture n. 201910825189 (€ 500,00) e n. 201910908182 (€ 150,00), relativo all’applicazione della penale risarcitoria Rca e servizio di riparazione danni, avendo la convenuta prodotto in giudizio la collegata denuncia di sinistro, trasmessale dalla con la quale la stessa ha dichiarato “di aver urtato, in data 12/09/2019, sulla fiancata destra, la vettura BMW targata TARGA_VEICOLO” (cfr. doc.6 fasc. conv. ).

Sotto tale profilo parte attrice si è limitata nei propri atti difensivi a formulare delle contestazioni del tutto generiche e prive di idoneo supporto documentale.

Con Per tutti i suesposti motivi, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e parte attrice deve essere condannata a pagare a parte convenuta la somma di € 1.122,66, maggiorata degli interessi di mora, decorrenti dalla data di notifica della costituzione in mora al saldo (cfr. doc. 5 fasc. monitorio).

La significativa rideterminazione del credito azionato in via monitoria dall’opposta (rispetto alla somma di € 7.216,34 di cui al decreto ingiuntivo è stato accertato un credito di soli € 1.122,66) giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.

Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, revoca il decreto ingiuntivo n. 7681/2021 (Rg 18960/2021);
condanna la e RAGIONE_SOCIALE a pagare alla la somma di € 1.122,66 oltre interessi di mora ex D.Lgs 231/02 dalla data di notifica della costituzione in mora all’effettivo soddisfo.
compensa integralmente le spese di lite;
Torino, 2/08/2024.
IL GOP dr.ssa NOME COGNOME

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