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Nomina giudiziale del liquidatore in pendenza di causa

L’ordinanza ribadisce il principio per cui la nomina di un liquidatore giudiziale, in sostituzione di quello dimissionario, non può essere richiesta in via cautelare, ma necessita di un procedimento di volontaria giurisdizione. Inoltre, si evidenzia l’obbligo degli amministratori di consegnare la documentazione societaria al liquidatore in carica, a pena di risoluzione del rapporto di lavoro per quest’ultimo.

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TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

ORDINANZA_TRIBUNALE_DI_NAPOLI_- N._R.G._00022745_2024 DEL_09_01_2025 PUBBLICATA_IL_10_01_2025

IL GIUDICE COGNOME DOTT.NOME COGNOME

Sciogliendo la riserva assunta all’udienza che precede nel giudizio cautelare iscritto al n.22745/2024 Rg introdotto da (C.F. ) nella qualità di socio paritario nonché di liquidatore della Soc. ( c.f.: ), con sede legale in Casoria (NA), alla INDIRIZZO – elettivamente domiciliato in Afragola (NA), al INDIRIZZO, presso lo studio professionale dell’Avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende ricorrente CONTRO (C.F. , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno al INDIRIZZO resistente ha adito il Tribunale di Napoli Nord deducendo di essere dipendente del in qualità di Vigile del Fuoco Coordinatore presso il Comando Vigili del Fuoco di Napoli e di essere socio, unitamente alla ex moglie nella misura del 50% ciascuno del capitale sociale, nonché liquidatore della ; di aver concordato con l’ex consorte, in sede di omologa della separazione, di assumere, in luogo della ex consorte, già amministratrice della società, la qualità di liquidatore della per un periodo di tempo C.F. C.F. C.F. nel registro delle imprese il 20.1.2020;

di non aver mai ricevuto da la documentazione societaria e di non aver potuto concludere le operazioni di liquidazione;

di aver subito un procedimento disciplinare per la sussistenza di una incompatibilità tra la carica di liquidatore di società e la qualità di dipendente pubblico, di aver presentato le proprie dimissioni dalla carica di liquidatore e di aver verificato l’assenza ingiustificata della alle assemblee.

Deducendo la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora in quanto la situazione di incompatibilità comporta il rischio di licenziamento, con danno irreparabile per il nucleo familiare, considerato che i figli- di cui uno minore- erano stati assegnati in residenza privilegiata presso il ricorrente, concludeva chiedendo in via d’urgenza la sostituzione dalla carica di liquidatore con un liquidatore di nomina giudiziaria e l’adozione di ogni provvedimento idoneo ad evitare il pregiudizio dell’incombente licenziamento, e ordinare alla il deposito di tutta la documentazione societaria relativa alla sua gestione liquidatoria terminata nel 2019. Il Tribunale di Napoli Nord dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Napoli- sezione specializzata in materia di impresa e il ricorrente riassumeva il procedimento dinanzi all’intestato Tribunale reiterando le conclusioni già indicate.

Fissata l’udienza si costituiva la che eccepiva l’inammissibilità della domanda di nomina di un liquidatore giudiziale in quanto il ricorso difettava del requisito della residualità, essendo previsto un rimedio tipico dall’art. 2487 c.c.;

contestava, altresì, quanto alla domanda di consegna della documentazione contabile la sussistenza del fumus boni iuris in quanto più volte aveva segnalato all’ex consorte, sporgendo anche una denuncia-querela, che le era stato sempre impedito, in qualità di liquidatrice della società, l’accesso alla documentazione;

deduceva la carenza di interesse alla ricezione della documentazione nel momento in cui aveva presentato la richiesta di sostituzione nella carica di liquidatore, la disponibilità della documentazione da parte del ricorrente che aveva predisposto i bilanci al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021 e la sussistenza di rapporti tra il ricorrente e la dott.ssa , custode della documentazione della società.

Contestava altresì la sussistenza del periculum in mora stante il lasso di tempo decorso dalla assunzione della carica di liquidatore e concludeva chiedendo il rigetto della domanda cautelare.

’udienza il giudice invitava le parti a trovare una intesa provvedendo a nominare un nuovo liquidatore in assemblea.

Stante l’esito negativo delle trattative, la causa all’esito della scadenza dei termini per note dell’udienza ex art. 127 ter c.p.c. era riservata in decisione.

La domanda cautelare di sostituzione del liquidatore con altro liquidatore di nomina giudiziale va dichiarata inammissibile.

L’ordinamento ha infatti previsto, per la nomina del liquidatore giudiziale, un procedimento di volontaria giurisdizione ( art. 2487 c.c.).

Non è invece prevista un’azione ordinaria di merito ( cui la tutela d’urgenza sarebbe preordinata) che si concluda con la nomina di un liquidatore da parte del Tribunale in sostituzione del liquidatore dimissionario.

Quanto alla domanda subordinata consistente nell’ordinare alla resistente, ex liquidatrice, la consegna della documentazione societaria, si osserva che l’art. 2487 bis c.c. pone a carico degli amministratori il precipuo dovere di consegnare la documentazione indicata ai liquidatori;

nel caso di una sostituzione dei liquidatori la suddetta documentazione va consegnata ai liquidatori nominati in sostituzione.

Parte ricorrente, nell’atto introduttivo del giudizio di urgenza, ha dedotto ( cfr. pag.4) che la resistente “non ha mai provveduto a trasmettere al nuovo liquidatore sig. alcuna documentazione contabile e fiscale, i libri sociali obbligatori ivi compreso quello delle adunanze dei soci, rimanenze di magazzino, mobili, arredi e quant’altro sussisteva nel negozio di Acerra al INDIRIZZO sino alla sostituzione (formale) del liquidatore”, così di fatto impedendo al nuovo liquidatore sig. , a tempo indeterminato, di porre in essere qualunque attività connessa alla carica assunta nonché di procedere alla chiusura della liquidazione e comunque alla cancellazione della Società dal RR.II. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2495 e ss. c.c., la cancellazione della Srl dal Registro delle Imprese avviene depositando contestualmente ovvero nei successivi 90 giorni, il bilancio finale di liquidazione nonché tutti i libri contabili di cui all’art. 2496 c.c..

Di Fatto il ricorrente è stato messo nell’impossibilità oggettiva di provvedere agli adempimenti tipici del proprio incarico nonché alla cancellazione della Società”.

Nel caso di specie è circostanza incontestata che la resistente sia stata amministratrice e liquidatrice della società, per cui sussiste il fumus boni iuris dell’obbligo di consegnare all’attuale liquidatore la documentazione di cui all’art. 2487 bis c.c.

L’art. 2487 bis comma 3 c.c, dispone nella parte che qui interessa “ Avvenuta l’iscrizione di cui al primo comma gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato.

Di tale consegna viene redatto apposito verbale”.

Per libri sociali devono intendersi anche le scritture contabili ex art. 2214 c.c. e ogni documentazione amministrativa relativa al patrimonio della società.

La circostanza che la documentazione possa essere depositata presso un commercialista che è tenuto alla sua custodia non esime la resistente dall’obbligo di effettuare un formale passaggio di consegne della documentazione societaria.

Sussiste altresì il periculum in mora in quanto il ricorrente rischia la risoluzione del rapporto di lavoro a causa della protratta situazione di incompatibilità, con pericolo imminente di un irreparabile pregiudizio stante l’apertura del procedimento disciplinare a suo carico.

Va pertanto ordinata, a , la consegna della documentazione di cui agli artt. 2487 bis c.c. e 2214 c.c.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Dichiara inammissibile la richiesta cautelare di sostituzione del ricorrente con altro liquidatore di nomina giudiziale;

ordina a la consegna dei documenti indicati in motivazione entro il termine di giorni 20 dalla comunicazione del presente provvedimento;

condanna al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente procedimento che si liquidano in euro 259,00 per spese ed euro 2700,00 per compensi oltre rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A. Si comunichi.

Napoli, 8.1.2025 Il Giudice designato Dott.ssa NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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