REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 4907/2019 pubblicata il 09/12/2019
nella causa iscritta al n. r.g. /2016 promossa in grado d’appello
DA
XXX (C.F.), quale unica erede del coniuge ***, elettivamente domiciliata in, presso lo studio dell’avv., che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all’avv.
APPELLANTE PRINCIPALE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
YYY (C.F.), elettivamente domiciliato in , presso lo studio dell’avv., che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO IN RIASSUNZIONE
ZZZ (C.F.), elettivamente domiciliato in , presso lo studio dell’avv., che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE INCIDENTALE/APPELLATO IN RIASSUNZIONE KKK S.P.A. (C.F.)
APPELLATA IN RIASSUNZIONE/CONTUMACE
avente ad oggetto: Responsabilità professionale sulle seguenti conclusioni.
Per XXX vedova ***:
“Voglia la Corte, dichiarare preliminarmente inammissibili le questioni e le istanze istruttorie nuove prospettate per la prima volta nel presente giudizio di rinvio in sede di CTU e comunque dichiararle infondate.
Dichiarare inammissibile la nuova istanza istruttoria di CTU proposta per la prima volta dalla difesa YYY in sede di rinvio.
Respingere le pregiudiziali e/o preliminari della difesa YYY svolte nella comparsa di costituzione.
Nel merito, in riforma della sentenza non definitiva resa fra le parti dal Tribunale di Milano, n. /05 pubblicata il 15 luglio 2005 e della sentenza definitiva n. /07 pubblicata il 9 novembre 2007, sez. V giudice unico dott., in accoglimento della domanda datata 9 aprile 2001, condannare l’appellato notaio YYY a pagare all’appellante XXX, ved. *** quale unica erede del marito dr. *** la somma di € 258.810,78, pari a £. 501.127.554, con rivalutazione e interessi dal 29/3/2001, nonché € 23.822,62 pagati al dott. YYY il 14.12.2007 per le spese di primo grado con interessi e rivalutazione dal 14.12.2007 e € 3.976,16 pagate al dott. YYY l’8.4.2013 per le spese liquidate dalla sentenza della Corte cassata, con interessi e rivalutazione da tale data.
Rifuse le spese di tutte le fasi del giudizio”.
Per YYY:
“Voglia la Corte d’Appello di Milano così decidere: IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE
-A) accertare e dichiarare la nullità dell’atto di citazione in appello notificato dalla Signora XXX ved. *** al Dott. YYY in quanto le conclusioni ivi rassegnate non specificano la domanda in esse contenuta né il soggetto destinatario della stessa, come meglio dedotto in atti;
-B) accertare e dichiarare l’irritualità e/o inammissibilità e/o nullità delle predette conclusioni, ai sensi dell’art. 394 c.p.c., in quanto diverse rispetto alle domande precisate nel giudizio d’appello R.G.N. /05 + R.G.N. /08 nel quale fu pronunciata la Sentenza n. /2013 cassata con rinvio, così come risultanti dal foglio di p.c. ad essa allegato, e ciò anche considerato che riguardano importi quali “€ 23.822,22 pagati al dott. YYY il 14.12.2007 per le spese di primo grado con interessi e rivalutazione dal 14.12.2007 e € 3.976,16 pagati al dott. YYY l’8.4.2013 per spese liquidate dalla sentenza della Corte cassata con interessi e rivalutazione da tale data” mai prima indicati da controparte, su cui non si accetta il contraddittorio, e la cui attuale ricomprensione nelle conclusioni non è giustificata dalla Sentenza n. /16, che ha rinviato alla Corte d’Appello solo per le spese del giudizio di cassazione; – in ogni caso, accertare e dichiarare la tardività ed irritualità dei nuovi documenti, di cui al n. 3 ed al n. 4, prodotti con l’atto di appello del 02/11/2016.
Nella denegata ipotesi in cui non venisse accolta in tutto o in parte la domanda in via pregiudiziale e/o preliminare di cui sopra:
NEL MERITO
rigettare, per i motivi in atti, l’appello di *** e/o dell’odierna appellante XXX ved. *** avverso la Sentenza non definitiva n. /05 del Tribunale di Milano e conseguentemente respingerne integralmente le domande, comprese quelle di cui al presente giudizio di rinvio che sono relative anche alla Sentenza definitiva n. /07 del Tribunale di Milano, mandando da tutte esse assolto il Dott. YYY.
In ogni caso con il favore delle spese e competenze di primo e secondo grado.
IN VIA SUBORDINATA
In caso di ipotetico accoglimento della domanda dell’appellante, ridurre il diritto al risarcimento, ex art. 1227 c.c., in proporzione della condotta colposa dello stesso danneggiato, da accertarsi eventualmente mediante CTU, accertando e dichiarando altresì la diretta responsabilità del terzo chiamato Rag. ZZZ, perchè venga condannato a tenere conseguentemente e proporzionalmente manlevato e indenne il Dott. YYY dalle domande di parte attrice appellante e/o a rimborsare allo stesso quanto eventualmente riconosciuto e liquidato in favore dell’appellante. Ancora con il favore delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
In ogni caso con il favore, oltre che delle spese e competenze di primo e secondo grado, anche delle spese del giudizio di cassazione”.
Per ZZZ:
“Nel merito, previo accoglimento delle domande dell’appellante in sede di rinvio e rigetto, in ogni caso, di tutte le domande di nuovo proposte – in questa sede di rinvio – dal notaio YYY nei confronti del rag. ZZZ, condannare lo stesso al pagamento delle spese di lite di primo grado in favore del medesimo rag. ZZZ.
In subordine, per la non creduta ipotesi di accoglimento di una qualsiasi domanda proposta dal notaio YYY nei confronti del rag. ZZZ, dichiarare la KKK s.p.a. (che ha incorporato la *** s.p.a.) tenuta per effetto della polizza assicurativa n° a garantire il rag. ZZZ, manlevandolo e tenendolo sollevato e indenne da tutte le domande proposte nei confronti dello stesso, con conseguente condanna di detta compagnia assicuratrice a corrispondere al rag. ZZZ tutti gli importi che esso dovesse essere tenuto a pagare.
Rifuse le spese del grado e quelle delle fasi successive alla prima, escluse solo quelle del giudizio di cassazione, oltre al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da porsi a carico del notaio YYY”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. /2016, pubblicata in data 22.09.2016, la Corte di Cassazione, accogliendo l’unico motivo del ricorso proposto da *** nei confronti di YYY, ZZZ ed KKK S.p.A., ha parzialmente cassato con rinvio la sentenza di questa Corte n. /2013 del 07.02.2013.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, XXX, in qualità di unica erede di *** (deceduto in data 16.07.2016), ha riassunto il giudizio ai sensi dell’art. 392 cod. proc. civ., chiedendo l’integrale riforma della sentenza non definitiva n. /2005 del 15.07.2005, nonché la parziale riforma della sentenza definitiva n. /2007 del 09.11.2007, con le quali il Tribunale di Milano ha così deciso:
“1) dichiara prescritto il diritto dell’attore relativo al risarcimento per il danno, asseritamente derivato da responsabilità contrattuale ascritta al convenuto, con riferimento alle conseguenze della dichiarazione di successione presentata nel 1989;
2) assolve conseguentemente il terzo chiamato dalle domande svolte nei suoi confronti dal convenuto YYY in riferimento a tale specifico fatto;
3) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
4) riserva alla sentenza definitiva la liquidazione delle spese” (dispositivo sent. n. /2005);
1) respinge tutte le domande dell’attore;
2) pone a carico dell’attore *** le spese di lite del convenuto YYY, liquidate complessivamente (per la prima nota spese più la seconda) in euro 300,57 + 120,00 per spese, 3.000,00 + 1.200,00 per diritti e 10.000,00 + 1.500,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario;
3) pone a carico dell’attore *** le spese di lite del terzo chiamato ZZZ, liquidate complessivamente in € 350,16 per spese, 2.300,00 per diritti e 7.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario;
4) pone a carico dell’attore *** le spese di CTU già separatamente liquidate” (dispositivo sent. n. /2007).
3. YYY, regolarmente costituitosi nel presente giudizio di rinvio, ha concluso per il rigetto dell’appello e la conseguente conferma delle pronunce di primo grado impugnate.
3.1. ZZZ ha concluso per l’accoglimento delle domande dell’appellante principale e, in via di appello incidentale, ha domandato la condanna di YYY al pagamento delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio (escluse solo quelle del giudizio di cassazione) e al risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ.
3.2. La società KKK S.p.A. è rimasta contumace.
4. All’udienza del 7.02.2018, la Corte ha assegnato alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle rispettive repliche e, all’esito della camera di consiglio dell’8.05.2018, ha disposto consulenza tecnica d’ufficio formulando i seguenti quesiti:
“Il C.T.U., letti ed esaminati gli atti di causa, compiuto ogni opportuno accertamento anche mediante accesso presso i pubblici uffici, sentiti i consulenti tecnici delle parti se nominati, e comunque nel rispetto del contraddittorio, dica:
1) A quanto ammonti la somma che *** ha dovuto versare esclusivamente a titolo di sanzioni e interessi, a seguito dell’accertamento di maggior valore emesso dall’Ufficio Successioni di Milano e notificatogli in data 22 luglio 1995, successivamente confermato dalla decisione della Commissione Tributaria Regionale di Milano n. /44/99 del 09.04.1999;
2) A quanto ammonti la somma che *** avrebbe dovuto versare, a titolo di imposte di successione e INVIM, qualora alla dichiarazione di successione fosse stato applicato il metodo previsto dall’art. 52 d.P.R. 26.04.1986, n. 131 (c.d. valutazione automatica)”.
L’elaborato peritale è stato depositato in data 07.12.2018. Quindi, all’udienza del 26.06.2019, le parti hanno nuovamente precisato le conclusioni e la Corte ha assegnato loro i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle rispettive repliche.
Espletato l’incombente, il Collegio ha deciso la causa nella camera di consiglio del 28.10.2019.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Alle questioni che la Corte, in veste di Giudice del rinvio, è chiamata ad esaminare, è opportuno premettere le circostanze fattuali sulle quali si basa la presente controversia.
5.1. Nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, notificato il 10.04.2001, *** ha esposto che nel 1989, dovendo presentare la denuncia di successione a seguito del decesso della madre ***, della quale era unico erede, si era rivolto al notaio YYY, “nel quale aveva grande fiducia e che aveva pubblicato il testamento e redatto la denuncia di successione dello zio *** (doc. 31, 32, 33) e rogitato altri atti di famiglia (doc. 34, 35, 36, 37 e 38)” (atto di citazione in riassunzione, pag. 2).
La redazione della denuncia di successione, secondo il ***, non avrebbe dovuto dar luogo a particolari problemi, poiché i beni relitti erano in parte fabbricati regolarmente accatastati nei comuni di e in parte terreni agricoli nei comuni di e, sicché “la possibilità di accertamento di un valore maggiore di quello dichiarato sarebbe stata esclusa se ai singoli cespiti fosse stato attribuito un valore non inferiore a quello risultante dai redditi catastali moltiplicati per determinati coefficienti, con la sola eccezione per eventuali aree edificabili (la c.d. valutazione automatica di cui al DPR 26.4.86 n. 131 art. 52 co. 4)” (atto di citazione in riassunzione, ibidem).
In particolare, la suindicata denuncia (presentata, a firma di ***, il 14.04.1989: doc. 1 fasc. primo grado appellante) risulta essere stata materialmente redatta dallo studio del notaio YYY, “come ha confermato la ex collaboratrice del notaio ***, redattrice della denuncia, all’udienza del 15.11.2011 avanti codesta Corte. I conteggi errati per la c.d. valutazione automatica furono predisposti dal notaio YYY e/o dal suo studio, come risulta dalle annotazioni manoscritte dal notaio a margine di una copia della stessa (doc. 2)” (atto di citazione in riassunzione, pag. 3).
5.2. *** ha altresì rappresentato che, ai sensi del citato art. 52, co. 4, del D.P.R. n. 131/1986, se si fosse operato correttamente, non sarebbe stato sottoposto a rettifica il valore degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita dichiarato in misura non inferiore, per i terreni non edificabili, a 60 volte il reddito dominicale risultante al catasto, e, per i fabbricati, a 80 volte il reddito aggiornato risultante in catasto.
Il 13.07.1995, il predetto ha ricevuto la notifica di un accertamento di maggior valore (dal quale è conseguito un maggior onere tributario di € 258.810,78: doc. 4 fasc. primo grado appellante), così venendo a conoscenza che “il notaio, anche per errori nel calcolo, non aveva redatto la denuncia di successione nel rispetto delle suddette regole, che consentono la tassazione con l’applicazione della c.d. valutazione automatica del valore dei beni, in luogo del valore di mercato, se il valore denunciato non è inferiore al valore che si ottiene moltiplicando il reddito catastale per i coefficienti di legge” (atto di citazione in riassunzione, pag. 3).
5.2.1. Avverso detto avviso di accertamento ***, con il patrocinio del ragioniere ZZZ, ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, ottenendo una decisione sostanzialmente favorevole (salvo con riguardo ad un unico cespite: cfr. sent. n. dell’8.3.1996, doc. 20 fasc. primo grado appellante).
Avendo tuttavia ZZZ deciso di adire la Commissione Tributaria Regionale di Milano, questa, in accoglimento dell’appello incidentale dell’Amministrazione Finanziaria e in riforma della sentenza di prime cure della Commissione Provinciale, ha confermato totalmente l’avviso di accertamento del 13.07.1995 (cfr. sentenza n. /44/99 del 31.03.1999, doc. 20 fasc. primo grado appellante: la copia autentica della sentenza in atti è provvista di attestazione di passaggio in giudicato).
5.2.2. Quindi *** ha proposto azione di responsabilità contro il notaio YYY intesa a ottenere il risarcimento del danno subito; il notaio ha chiamato in giudizio il ragioniere ZZZ, ritenendolo responsabile di avere imprudentemente predisposto il ricorso alla Commissione Tributaria Regionale di Milano; ZZZ ha chiamato in giudizio la propria compagnia assicurativa, KKK S.p.A, che è rimasta contumace.
5.3. Va evidenziato che nelle precedenti fasi del giudizio *** aveva avanzato anche una domanda risarcitoria per € 21.395,75, collegata alla presentazione della denuncia di successione a seguito del decesso della zia *** e la sentenza di questa Corte n. /2013 – con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale n. /2007 che aveva rigettato la domanda del *** – non è stata oggetto di ricorso per cassazione, per cui deve intendersi passata in giudicato a tutti gli effetti.
5.4. Il Tribunale, con sentenza non definitiva, ha respinto la domanda relativa alla successione della madre dell’attore, dichiarando l’avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento in quanto, nell’effettuare il computo, aveva individuato il termine a quo nella data di presentazione della denuncia di successione (ossia il 1989), rilevando che, pur trattandosi di responsabilità ex contractu, ed essendo quindi il termine di prescrizione decennale, lo stesso era senz’altro decorso, atteso che il giudizio era stato instaurato nel 2001. La pronuncia è stata confermata in appello, ma ribaltata dalla Suprema Corte, la quale ha osservato che il termine a quo per il calcolo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale deve essere individuato non nel momento in cui la condotta del professionista determina l’evento dannoso, bensì nel “momento in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da parte del danneggiato” (Cass., n. 18606/2016, pag. 4: cfr. doc. 1 fasc. rinvio appellante).
Nel caso in esame, il danno si è oggettivamente manifestato con la ricezione dell’avviso di accertamento, ossia in data 13.07.1995, il che consente di escludere che il diritto al risarcimento si sia prescritto.
6. Questa Corte, pertanto, è chiamata, in veste di Giudice del rinvio, a riesaminare nel merito la pretesa risarcitoria avanzata da *** (e riproposta in questa sede dall’erede XXX) nei confronti del notaio YYY, nonché a valutare la fondatezza della domanda di manleva presentata contro ZZZ, terzo chiamato.
Più specificamente, le questioni che vengono in rilievo sono le seguenti:
1. La responsabilità professionale del notaio YYY: l’an debeatur.
2. La responsabilità professionale del notaio YYY: il quantum.
3. La responsabilità professionale del ragioniere ZZZ.
4. Le spese di lite e di CTU.
7. La responsabilità professionale del notaio YYY: l’an debeatur
7.1. Come esposto supra, p.ti 5.1 ss., in primo grado *** ha chiesto la condanna del notaio al risarcimento dei danni cagionati a seguito degli errori da questi asseritamente commessi, con riferimento alla denuncia di successione della madre dell’attore, nella valutazione dei cespiti ereditari. Detti errori (alcuni di mero calcolo, altri di individuazione e classificazione dei beni immobili: cfr. pagg. 8 ss. atto di appello in riassunzione) avrebbero dato adito all’ avviso di accertamento di maggior valore da parte dell’Amministrazione Finanziaria, e dunque ad un esborso di gran lunga superiore (€ 258.810,78: doc. 4 fasc. primo grado appellante in riassunzione) rispetto alle imposte che l’attore avrebbe dovuto versare se fosse stato correttamente applicato il metodo della c.d. valutazione automatica.
7.2. L’appellato si è difeso, eccependo la nullità dell’atto di citazione in appello e sostenendo che: 1) non vi sarebbe prova dell’incarico conferito; 2) l’attore avrebbe ammesso, nel ricorso proposto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, di avere redatto la denuncia di successione personalmente e fornito tutti i documenti necessari allo studio notarile; 3) nel caso si ravvisasse la propria responsabilità, dovrebbe applicarsi l’art. 1227 cod. civ., poiché il *** avrebbe potuto diminuire il danno mediante una denunzia integrativa e/o lo strumento del “condono”; 4) non sarebbero a lui addebitabili gli eventuali errori e/o omissioni nella fase delle impugnative innanzi alle Commissioni tributarie, di cui si era occupato il ZZZ, errandone l’impostazione e provocando il maggior danno.
7.3. La domanda è fondata.
7.3.1. E’ stata eccepita la nullità dell’atto di citazione in appello in quanto le conclusioni ivi rassegnate non specificherebbero la domanda in esse contenuta né il soggetto destinatario delle stesse (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 5).
L’eccezione è infondata.
Il Collegio osserva che, all’udienza del 14.03.2017, l’Avv. ha chiesto, ai sensi dell’art. 164, co. 5, cod. proc. civ., di integrare le proprie conclusioni con le seguenti parole, che erano state omesse nella digitazione del testo: a pag. 2 riga 5, dopo la parola giudice “unico Dottor condannare l’appellato Notaio YYY a pagare l’appellante”. L’eventuale nullità, dunque, è stata ritualmente sanata.
7.3.2. La circostanza per cui sarebbe indimostrato l’affidamento di un incarico professionale al notaio, difettando la prova scritta del contratto e non avendo, in ogni caso, l’appellato in riassunzione ricevuto alcun compenso per la propria opera (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pagg. 6 ss.), è priva di pregio.
Infatti, per il contratto d’opera professionale non è normativamente previsto alcun vincolo formale (né per fini probatori, né tantomeno ad substantiam); né il notaio ha mai allegato la necessità di un contratto scritto a pena di nullità ed è noto che, all’epoca dei fatti, non rientrava nella prassi notarile la sottoscrizione di una scrittura privata ad hoc.
Inoltre, che la denuncia di successione sia stata redatta dallo studio del notaio (e, quindi, che vi fosse un incarico in tal senso) è stato confermato da YYY stesso in sede di interrogatorio libero in primo grado (v. il verbale dell’udienza del 6.02.2003: “Preciso che l’attore si sarebbe dovuto avvalere del condono poiché egli avrebbe dovuto riconoscere l’erroneità o l’imprecisione della dichiarazione di successione da me scritta per lui”).
Quanto, invece, alla gratuità della prestazione, sebbene sia pacifico che il notaio non abbia mai chiesto né ottenuto alcun compenso per la sua opera, ciò non lo rende immune da qualsivoglia responsabilità per colpa nell’adempimento dell’incarico, in quanto: “Colui il quale assume volontariamente un obbligo, ovvero inizia volontariamente l’esecuzione di una prestazione, ha il dovere di adempiere il primo o di eseguire la seconda con la correttezza e la diligenza prescritte dagli artt. 1175 e 1176 cod. civ., a nulla rilevando che la prestazione sia eseguita volontariamente ed a titolo gratuito” (Cass., n. 18230/2014).
7.3.3. Nel merito, poi, il fatto che il notaio abbia affidato la redazione della denuncia di successione ad una sua collaboratrice (cfr. le dichiarazioni rese da *** a questa Corte all’udienza del 15.11.2011) e che questa si sia basata unicamente sui “documenti consegnati dal dott. *** e delle indicazioni dallo stesso fornite” (cfr. altresì le dichiarazioni di YYY resi nella medesima sede: “il mio studio ha redatto le dichiarazioni sulla base della documentazione consegnata dallo stesso dott. *** e dei valori dallo stesso attribuiti”) non costituisce di certo un’esimente, e, anzi, senz’altro integra gli estremi della colpa grave.
7.3.4. Il notaio è, infatti, tenuto ad una diligenza qualificata ex art. 1176 cod. civ., co. secondo; secondo la Suprema Corte risultano comprese nella prestazione d’opera professionale le “attività preparatorie e successive necessarie perché sia assicurata la serietà e certezza dell’atto giuridico” richiesto dal cliente, “ed, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso” (Cass., n. 21953 del 2017). La circostanza che il notaio non sia entrato nel merito delle contestazioni addebitategli (ad esempio, allegando l’insussistenza degli errori di calcolo denunciati dall’attore), ma abbia negato l’esistenza di un incarico professionale, e invocato il concorso di colpa di ***, è sufficiente per concludere nel senso della sussistenza dell’inadempimento (spettando al debitore convenuto, per costante giurisprudenza, dimostrare di aver adempiuto perfettamente alle proprie obbligazioni: Cass., Sez. Un., n. 13533/2001; cfr., più di recente, Cass., n. 25584/2018).
La Suprema Corte ha recentemente affermato – proprio con riferimento ad una dichiarazione di successione a fini fiscali – che “in caso di inadempimento ai propri obblighi professionali il notaio non può invocare una diminuzione della propria responsabilità verso il cliente per il solo fatto che quest’ultimo non abbia controllato se la stesura dell’atto sia stata compiuta in modo tecnicamente corretto, stante che nel rapporto di prestazione di opera intellettuale colui che si rivolge ad un professionista ha diritto di pretendere una prestazione eseguita a regola d’arte ex art. 1176, comma 2, c.c., non essendo, per ciò stesso, ontologicamente configurabile il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c.” (Cass., n. 13592/2019), espressamente escludendo l’applicabilità dell’art. 1227 cod. civ., per la diligenza esigibile dal professionista ai sensi dell’art. 1176 c.c., comma secondo, che prescinde dalle eventuali specifiche competenze possedute dal committente.
7.3.5. Con riguardo al nesso di causalità tra l’inadempimento del notaio e il danno subito da ***, è indubbio che, se la denuncia di successione fosse stata correttamente redatta, questi avrebbe dovuto versare, a titolo di imposte, una somma di molto inferiore a quella corrisposta.
7.3.6. Pertanto, in accoglimento della domanda dell’(allora) attore ***, in questa sede riproposta dall’erede XXX, dev’essere accertata e dichiarata la responsabilità professionale del notaio YYY.
8. La responsabilità professionale del notaio YYY: il quantum
8.1. Accertata la sussistenza della responsabilità professionale del notaio, occorre procedere a quantificare il risarcimento dovuto all’appellante in riassunzione.
8.2. A tal fine, la Corte ha ritenuto necessario disporre una consulenza tecnica, all’esito della quale è emerso che:
“1) Il totale complessivo di sanzioni, interessi e oneri accessori che *** ha dovuto versare a seguito dell’accertamento di maggior valore emesso dall’Ufficio Successioni di Milano in data 22/07/1995 e confermato dalla decisione della Commissione Tributaria Regionale n. /44/99 del 09/04/1999 ammonta a Lire 339.131.802 pari ad Euro 175.746,95.
2) La somma che *** avrebbe dovuto versare, a titolo di imposte di successione e INVIM, qualora alla dichiarazione di successione fosse stato applicato il metodo previsto dall’art. 52 D.P.R. 26.04.1986, n. 131 (c.d. “valutazione automatica”), è di lire 63.310.747 pari ad euro 32.697,00” (cfr. conclusioni C.T.U., pagg.13 ss. elaborato peritale).
8.2.1. Il Collegio ritiene di dover aderire alle risultanze dell’elaborato peritale, stante l’analiticità degli accertamenti e la pienezza del contraddittorio garantita dal consulente tecnico d’ufficio che ha smentito in maniera logica, oggettiva e condivisibile le eccezioni sollevate dalle parti mediante le osservazioni trasmesse dai propri consulenti (cfr. pag. 13 C.T.U), correttamente sottolineando di avere fondato i propri calcoli sugli atti di causa e, soprattutto, su quanto accertato dall’Ufficio Successioni di Milano, i cui dati sono stati confermati dalla Commissione Tributaria Regionale con sentenza passata in giudicato.
8.2.2. Conseguentemente, il danno subito da *** per effetto dell’inesatto adempimento di YYY all’incarico professionale conferitogli, deve essere quantificato in € 226.113,78 (comprensivo di € 175.746,95 versati a titolo di sanzioni, interessi e oneri accessori) – oltre rivalutazione e interessi dalla domanda al saldo –, importo ottenuto sottraendo alla somma di € 258.810,78 di cui alla cartella esattoriale n. l’importo che l’attore avrebbe dovuto in ogni caso corrispondere all’Erario qualora alla dichiarazione di successione fosse stato correttamente applicato il metodo previsto dall’art. 52 D.P.R. 26.04.1986, n. 131, e cioè € 32.697,00.
8.3. Pertanto deve essere accolta la domanda di XXX e il notaio YYY deve essere condannato al pagamento della somma suindicata, in favore della predetta, erede di ***.
8.3.1. L’appellato ha sostenuto che non potrebbe essere condannato al pagamento delle somme richieste da XXX, perché, trattandosi del rimborso della somma di € 258.810,78 pagata da *** a seguito di cartella esattoriale, mancherebbe la prova dell’inserimento di detto importo a credito nella denunzia di successione presentata dall’appellante, non risultando che essa abbia denunziato tale preteso suo credito, come invece prescritto dal d. lgs. 31/10/1990 n. 346 e successive modifiche, e in particolare dagli artt. 29, punto 1., par. g), e 48.
Il Collegio osserva che tale circostanza, oltre ad essere stata allegata tardivamente (soltanto in sede di comparsa conclusionale), è assolutamente infondata in quanto le prescrizioni di cui al d. lgs. n. 346/1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni) non hanno valenza ai fini successori, in quanto quella del coniuge superstite è un’ipotesi di successione c.d. necessaria ai sensi dell’art. 536, primo co., cod. civ; l’eventuale violazione delle disposizioni del d. lgs. citato potrà comportare, al più, solo l’applicazione di sanzioni amministrative.
8.3.2. Con riguardo alla domanda di riduzione del diritto al risarcimento ex art. 1227 cod. civ., in proporzione della condotta colposa di ***, essa non può essere accolta.
Come osservato al p.to 7.3.4., anche ai fini della quantificazione del risarcimento è del tutto irrilevante (ed è anzi sintomo della grave negligenza, in viglilando, della condotta del notaio) che la documentazione necessaria per la redazione della denuncia di successione sia stata fornita da ***, ed è infondato sostenere che, essendo questi laureato in giurisprudenza, avrebbe potuto e dovuto accorgersi degli errori presenti nell’atto predisposto dallo studio notarile e porvi rimedio.
Il Collegio ribadisce che “in presenza di un inadempimento del notaio ai propri obblighi professionali, non è ontologicamente configurabile il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c.”, in quanto “la soglia della diligenza minima esigibile dal professionista ai sensi dell’art. 1176 c.c., comma 2, è indeclinabile, e non si abbassa sol perché il committente possegga specifiche competenze professionali” (Cass., sent. 13592/2019)
Pertanto, la domanda di YYY di riduzione del diritto al risarcimento ex art. 1227 cod. civ. deve essere rigettata.
9. La responsabilità professionale del ragioniere ZZZ
9.1. Il notaio ha chiamato in causa in manleva il ragioniere ZZZ, sostenendo che poiché la sentenza della Commissione tributaria di primo grado aveva ridotto la sanzione oggetto dell’impugnativa, “prudenza e perizia professionali avrebbero dovuto imporre al ragionier ZZZ, difensore nominato dall’attore nell’ambito della procedura tributaria, una ben diversa condotta. E difatti, al contrario di quanto è poi avvenuto (…), il ZZZ avrebbe potuto e dovuto promuovere un’impugnativa soltanto in relazione alla parte in cui la sentenza della Commissione di primo grado era stata sfavorevole al proprio assistito. Il difensore di *** ha invece – imprudentemente – prescelto una diversa tattica processuale, optando per un ambizioso ricorso “integrale”, con ciò esponendo il proprio cliente ad un rischio sproporzionato ed incongruo, proprio tenuto conto della circostanza che esistevano ben più raccomandabili soluzioni processuali alternative. Se il rischio ed il relativo danno, si sono poi concretizzati, ferma comunque ogni altra considerazione, ciò evidentemente non può, neppure in linea teorica, essere imputato al notaio YYY, essendo tale conseguenza esclusivamente riconducibile, mediante una nuova e del tutto autonoma concatenazione causale, solo all’imprudenza dello stesso attore, nonché del professionista prescelto” (comparsa conclusionale di YYY, pag. 16).
9.2. Il Collegio ritiene, invece, che nessuna responsabilità possa ravvisarsi a carico di ZZZ.
Con riferimento alla responsabilità professionale dell’avvocato (cui il ragioniere può essere, nel caso di specie, assimilato), la Suprema Corte afferma che la stessa configura un’obbligazione di mezzi e non di risultato, e che presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione – in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia – quello della diligenza professionale media esigibile ai sensi dell’articolo 1176 co. 2 c.c., da commisurare alla natura dell’attività esercitata, salva naturalmente l’applicazione dell’art. 2236 cod. civ. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà (Cass., nn. 7309/2017 e 11906/2016). Il professionista, assumendo l’incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo; pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, non rileva il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali l’attività professionale è stata svolta, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente e, dall’altro, al rispetto del parametro di diligenza cui l’avvocato è tenuto (Cass., nn. 18612/2013, 8863/2011, 6967/2006).
Nello specifico, il ZZZ si è limitato a portare avanti la strategia difensiva consigliata dall’esperienza, considerando che non è irragionevole assumere che, se anche il predetto avesse evitato di proporre appello alla Commissione Tributaria Regionale, l’Amministrazione Finanziaria avrebbe comunque impugnato la statuizione di prime cure, come poi difatti è avvenuto (anche se mediante appello incidentale); pertanto non è stato provato che, secondo l’id quod plerumque accidit, se il ragioniere ZZZ avesse deciso di prestare acquiescenza alla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, ne sarebbe scaturito un esito più favorevole per il proprio assistito (Cass., n. 17414/2019: “L’affermazione della responsabilità del prestatore d’opera nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell’attività professionale prevede una valutazione prognostica positiva riguardo al probabile esito favorevole del risultato della sua attività, se essa fosse stata correttamente e diligentemente svolta”).
10. Le spese di lite e di CTU
10.1. Per tutte le ragioni appena esposte, l’appello proposto, in sede di rinvio, da XXX avverso le sentenze del Tribunale di Milano nn. /2005 e /2007 deve essere accolto e, pertanto, deve essere integralmente riformata la sentenza non definitiva del Tribunale di Milano n. /2005 de 15.07.2005 e parzialmente riformata la sentenza definitiva del medesimo Tribunale n. /2007 del 9.11.2007.
10.1.1. Non può essere accolta, invece, l’eccezione sollevata dal notaio, per cui occorrerebbe “dichiarare l’irritualità e/o inammissibilità e/o nullità” delle conclusioni rassegnate da XXX “ai sensi dell’art. 394 c.p.c., in quanto diverse rispetto alle domande precisate nel giudizio d’appello R.G.N. /05 + R.G.N. /08 nel quale è stata pronunciata la Sentenza n. /2013 cassata con rinvio, così come risultanti dal foglio di p.c. ad essa allegato, e ciò anche considerato che riguardano importi quali “€ 23.822,22 pagati al dott. YYY il 14.12.2007 per le spese di primo grado con interessi e rivalutazione dal 14.12.2007 e € 3.976,16 pagati al dott. YYY l’8.4.2013 per spese liquidate dalla sentenza della Corte cassata con interessi e rivalutazione da tale data” mai prima indicati da controparte, su cui non si accetta il contraddittorio, e la cui attuale ricomprensione nelle conclusioni non è giustificata dalla Sentenza n. /16, che ha rinviato alla Corte d’Appello solo per le spese del giudizio di cassazione” (cfr. seconda comparsa conclusionale YYY, nonché conclusioni sopra riportate).
Premesso che la Suprema Corte ha rinviato a questa Corte perché provveda “anche (e non esclusivamente) alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione” (pag. 5 sent. /2016), per costante giurisprudenza di legittimità “in caso di cassazione con rinvio, la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di appello cassata (nonché, evidentemente, della sentenza di primo grado che da questa era stata confermata) non costituisce domanda nuova, in quanto la ripetizione – che non è inquadrabile nell’istituto della condictio indebiti – è diretta alla restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza che, nel caducare il titolo del pagamento rendendolo indebito sin dall’origine, determina il sorgere dell’obbligazione e della pretesa restitutoria che non poteva essere esercitata se non a seguito e per effetto della sentenza rescindente” (Cass., n. 21969/2018; v., nello stesso senso, Cass., nn. 667/2016 e 7978/2013).
Pertanto, avendo l’ appellante dimostrato di aver già corrisposto a YYY le spese di primo grado e del giudizio d’appello (docc. 3-4 fasc. appellante in riassunzione), deve essere disposta, essendo stata proposta la domanda ex art. 394, terzo co., cod. proc. civ., la condanna del predetto alla restituzione di € 23.822,62, a questi pagati il 14.12.2007 per le spese di primo grado (con interessi e rivalutazione dal 14.12.2007), e di € 3.976,16, pagati l’8.4.2013 per le spese liquidate dalla sentenza d’appello cassata, con interessi e rivalutazione da tale data.
10.2. All’esito di una valutazione complessiva della controversia XXX e YYY risultano reciprocamente soccombenti poiché, pur essendo risultata la prima vittoriosa in questa sede, YYY è stato ritenuto (prima dal Tribunale e poi dalla Corte d’appello) esente da ogni responsabilità con riferimento alla (pur minore) pretesa risarcitoria avanzata dal *** in relazione alla denuncia di successione della zia, con statuizione passata in giudicato sul punto (cfr. supra, p.to 5.3); in considerazione dell’entità delle pretese accolte, è, quindi, prevalente la soccombenza del notaio.
Pertanto, le spese di lite per il primo grado di giudizio, per il grado di appello, per il giudizio di cassazione e per il presente giudizio di rinvio – che si liquidano come in dispositivo – vanno poste definitivamente a carico di YYY per tre quarti, e compensate per il restante quarto tra questi e XXX.
10.3. Le spese di C.T.U. di primo grado, già liquidate con decreto del primo giudice vanno poste definitivamente a carico di YYY nella misura di tre quarti e per il restante quarto a carico di XXX, ferma restando la solidarietà delle parti verso il CTU.
Allo stesso modo le spese di CTU d’appello, già liquidate con decreto del 28.10.2019 nella misura di euro 5.000,00 a titolo di onorario, oltre accessori di legge, vanno poste definitivamente a carico di YYY nella misura di tre quarti e per il restante quarto a carico di XXX, ferma restando la solidarietà delle parti verso il CTU.
10.4. YYY va ritenuto totalmente soccombente, atteso il rigetto della domanda di manleva, nei confronti di ZZZ e, pertanto, in accoglimento dell’appello incidentale sul punto delle spese, va condannato a rifondere a quest’ultimo le spese di giudizio per il primo grado, per l’appello e per il presente giudizio di rinvio, liquidate come in dispositivo.
10.5. Il Collegio osserva che non vi sono i presupposti per accogliere la domanda di ZZZ intesa ad ottenere la condanna di condanna di YYY al pagamento dei danni ex art. 96, primo co., cod. proc. civ., non avendo egli assolto l’onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass., n. 21798/2015).
Nulla sulle spese di KKK s.p.a. attesa la sua contumacia.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in totale riforma della sentenza non definitiva del Tribunale di Milano n. /2005 del 15.07.2005 e in parziale riforma della sentenza definitiva del medesimo Tribunale n. /2007 del 9.11.2007, così dispone:
1. accertatane la responsabilità professionale, condanna YYY al pagamento, in favore di XXX (quale unica erede di ***), della somma di € 226.113,78, oltre rivalutazione e interessi dal 29.03.2001 al saldo;
2. rigetta la domanda di YYY di riduzione del diritto al risarcimento ex art. 1227 cod. civ.;
3. rigetta la domanda di manleva proposta da YYY nei confronti di ZZZ;
4. rigetta la domanda di condanna ex art. 96 cod. proc. civ. proposta da ZZZ nei confronti di YYY;
5. condanna YYY alla rifusione, in favore di XXX, dei tre quarti delle spese processuali, così liquidate: – per il primo grado di giudizio, in complessivi euro 9.600,00 (di cui euro 9.000,00 per compensi ed euro 600,00 quale rimborso spese forfettarie), oltre oneri di legge; – per il grado di appello, in complessivi euro 13.800,00 (di cui euro 12.000,00 per compensi ed euro 1.800,00 quale rimborso spese forfettarie), oltre oneri di legge; – per il giudizio di cassazione, in complessivi euro 6.900,00 (di cui euro 6.000,00 per compensi ed euro 900,00 quale rimborso spese forfettarie), oltre oneri di legge; – per il presente giudizio di rinvio, in complessivi euro 13.800,00 (di cui euro 12.000,00 per compensi ed euro 1.800,00 quale rimborso spese forfettarie), oltre oneri di legge;
6. compensa tra le parti XXX e YYY il restante quarto delle spese di lite;
7. condanna YYY alla restituzione, in favore di XXX, di euro 23.822,62, pagati da *** a YYY il 14.12.2007 per le spese di primo grado (con interessi e rivalutazione dal 14.12.2007) e di euro 3.976,16, pagati a YYY l’8.4.2013 per le spese liquidate dalla sentenza d’appello cassata, con interessi e rivalutazione dall’8.4.2013;
8. in parziale accoglimento dell’appello incidentale di ZZZ, condanna YYY alla rifusione, in favore di ZZZ, delle spese processuali, così liquidate: – per il primo grado di giudizio, in complessivi euro 10.350,00 (di cui euro 9.000,00 per compensi ed euro 1.350,00 quale rimborso spese forfettarie), oltre oneri di legge; – per il grado di appello, in complessivi euro 13.800,00 (di cui euro 12.000,00 per compensi ed euro 1.800,00 quale rimborso spese forfettarie), oltre oneri di legge; – per il presente giudizio di rinvio, in complessivi euro 13.800,00 (di cui euro 12.000,00 per compensi ed euro 1.800,00 quale rimborso spese forfettarie), oltre oneri di legge;
9. pone definitivamente le spese della C.T.U. di primo grado, già liquidate con separato decreto, nella misura di tre quarti a carico di YYY, e nella misura di un quarto a carico di XXX, ferma restando la solidarietà delle parti verso il c.t.u.;
10. pone definitivamente le spese della C.T.U. del presente grado di giudizio, già liquidate con separato decreto, nella misura di tre quarti a carico di YYY, e nella misura di un quarto a carico di XXX, ferma restando la solidarietà delle parti verso il c.t.u.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28.10.2019.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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