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Notifica della cessione del credito al debitore ceduto

La sentenza conferma il principio di diritto per cui la notifica della cessione del credito al debitore ceduto non vale come intimazione di pagamento idonea ad interrompere la prescrizione, inoltre il giudice ribadisce che il creditore è obbligato ad accettare l’imputazione del pagamento effettuata dal debitore, se questa è fatta in modo chiaro e tempestivo.

Pubblicato il 26 November 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D’APPELLO DI GENOVA Terza

Sezione Civile La Corte d’Appello di Genova, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati Dott.ssa NOME COGNOME Presidente Dott. NOME COGNOME Consigliere Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere relatore ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._1327_2024_- N._R.G._00000277_2023 DEL_04_11_2024 PUBBLICATA_IL_06_11_2024

Nelle cause riunite iscritte ai nn. 277/2023 R.G. promossa da:

(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO MILANO, presso lo studio degli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME e che la rappresentano e difendono in forza di mandato in atti;

PARTE APPELLANTE CONTRO (C.F.: ), in persona del pro tempore, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO SARZANA (SP), presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti;

PARTE APPELLATA

CONCLUSIONI

DELLE PARTI Per la parte appellante:

“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, NEL MERITO – Riformare in via integrale e avendo riguardo al quantum di cui agli aggiornamenti contabili che si producono (cfr. doc 3 dell’atto di citazione in appello), la sentenza n. 78/2023, emessa dal N. R.C. N………………….

Se N…………………

Cro N………………….

Re Oggetto: .F. ) con sede in , INDIRIZZO in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore contro (già , C.F. – P.I. corrente in Milano (MI), INDIRIZZO, notificata in data 12.02.2023 (cfr. doc. 1 dell’atto di citazione in appello), in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi di gravame e le causali di cui in atti;

– Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre il 15% rimborso spese forfettarie D.M. n. 55/2014, IVA e CPA come per legge.

IN INDIRIZZO

– Solo qualora ritenuto necessario, ammettere le prove per interrogatorio formale delle parti e testi, in materia diretta e contraria, con riserva di capitolare e di dedurre altri eventuali mezzi istruttori deducendi nei termini previsti ex lege.

Si richiamano ivi, da intendersi ritrascritte, le istanze istruttorie tutte dedotte con le memorie ex art 183 c.p.c. Si indicano a testi:

1) Sig.ra c/o 2) Sig.ra c/o 3) Sig. c/o 4) Sig. c/o 5) Sig. c/o.”;

Per parte appellata:

“Che Codesta Ecc.ma Corte d’Appello di Genova, per i motivi sovra esposti, Voglia:

rigettare l’impugnazione presentata ex adverso, in quanto infondata, in fatto ed in diritto e non provata, e quindi accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal (già , confermando la sentenza di primo grado appellata.

Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio”.

Ci si oppone all’ammissione dei capitoli di prova per testi e interrogatorio formale dedotti da controparte in atto di appello in quanto generici, irrilevanti e valutativi nonché ad ogni ulteriore istanza istruttoria di controparte.

In ipotesi di rimessione in istruttoria si richiede ammettersi controprova per testi con i testi indicati in comparsa di costituzione nonché l’ammissione dei capitoli di prova capitolati in comparsa di costituzione con i testi ivi indicati.

MOTIVAZIONE.

Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale della Spezia, (già esponeva di essere creditrice del – per la somma capitale di € 114.815,52, in forza di sette fatture risultanti dall’estratto notarile autenticato del proprio libro giornale, relative a crediti ricevuti mediante cessione del credito;

– dell’importo di € 385,99 a titolo di interessi per ritardato pagamento ex D. Lgs. 231/2002, oltre a interessi ex art. 1284 c.c.;

– di € 40,00 (forfettari) a titolo di risarcimento del danno per ogni fattura insoluta ex art. 6, c. 2 D. Lgs. 231/2002, per totali € 280,00;

– di € 160,00 comprensivi di marche per € 48,00 e onorari per € 112,00, quale costo sostenuto per l’autentica notarile del proprio libro giornale.

Pertanto, chiedeva ingiungersi al la somma di € 114.815,52 oltre interessi pari a € 385,99 a titolo di ritardo nel pagamento delle fatture azionate, € 280,00 a titolo di importo forfettario per il risarcimento del danno, € 160,00 quale costo sostenuto per l’autentica notarile, € 909,76 ex art. 6 D. Lgs. 231/2002 relativamente all’attività stragiudiziale.

2.

Con decreto ingiuntivo n. 132 del 25/02/2019, il Tribunale della Spezia ingiungeva al il pagamento di € 116.551,27, oltre interessi e spese della procedura monitoria.

3. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 9/04/2019, il conveniva in giudizio, nanti il Tribunale della Spezia, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 132/2019, eccependo:

– il difetto di legittimazione attiva in capo a in quanto, mentre rispetto alla fattura relativa al credito originariamente di *** S.p.A. (n. E176037833 del 19/12/2017) era stato prodotto l’atto di cessione del credito in favore della lo stesso non era avvenuto in ordine alle altre fatture poste alla base del ricorso monitorio ad opera di controparte.

Nello specifico, l’opponente eccepiva che non aveva depositato alcun documento attestante la cessione del credito da RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE a – la prescrizione ex art. 2948 c.c. dei crediti di cui alle seguenti fatture:

fattura n. NUMERO_DOCUMENTO emessa in data 22/12/2010, fattura n. 2002608965 emessa in data 25/01/2011, fattura n. NUMERO_DOCUMENTO emessa in data 02/03/2011, fattura n. NUMERO_DOCUMENTO emessa in data 28/03/2011;

– che le fatture azionate da controparte erano state regolarmente saldate e, in particolare, che le fatture n. NUMERO_DOCUMENTO, n. NUMERO_DOCUMENTO, n. NUMERO_DOCUMENTO, n. NUMERO_DOCUMENTO, n. NUMERO_CARTA erano state saldate con mandati di pagamento emessi a favore di Banca Carige S.p.A. e che la fattura n. 5700448620, emessa da Edison Energia S.p.A. in data 2/05/2015, non le era mai stata consegnata;

[… – che nulla doveva a controparte a titolo di interessi, di somme accessorie e per attività stragiudiziali.

Pertanto, il chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

4. Si costituiva nel giudizio di primo grado contestando l’opposizione avversaria e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con concessione della provvisoria esecutività.

5. Il Tribunale concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo nei limiti della somma di € 8.075,51, relativa alla fattura n. 176037833 di *** S.p.A. e comprensivi della somma di € 40,00 ex art. 6, c. 2 D.lgs. 231/2002, in quanto:

– il aveva documentato il pagamento delle fatture n. NUMERO_DOCUMENTO, n. 2002608965, n. 2002802993, n. NUMERO_DOCUMENTO, n. NUMERO_CARTA, avvenuto in periodo antecedente alla notifica della cessione del credito intercorsa tra con mandati di pagamento ordinati dal a Banca Carige S.p.A. nel periodo compreso tra il 2011 e il Luglio 2015, a fronte delle cessioni di credito da notificate tra il Dicembre 2015 e l’anno 2018;

– non era stata documentata la comunicazione della fattura n. 5700448620 al – quanto alle fatture n. 2002420487, n. 2002608965, n. 2002802993, n. 2002955674, n. 5700448620, n. 5750188259, era stata documentata la cessione del credito da ma non quella tra RAGIONE_SOCIALE e così che non era dimostrata la titolarità del credito in capo a – la fattura n. 176037833 (per € 8.035,51) era stata pagata dal a *** RAGIONE_SOCIALEp.ARAGIONE_SOCIALE con mandato di pagamento del 10/01/2019 e quindi in data successiva al 17/07/2018 in cui era stata effettuata la notifica al della cessione da *** RAGIONE_SOCIALE.p.A. a del credito derivante dalla fattura, così che, ai sensi dell’art. 1264 c.c., il pagamento effettuato in data 10/01/2019 non aveva estinto l’obbligazione del nei confronti di – le somme richieste a titolo di interessi da ritardo ex D.lgs. 231/2002, di spese per l’autentica notarile del libro giornale e la somma richiesta per l’attività stragiudiziale dovevano rimanere escluse, perché riferite cumulativamente, comprese quelle per cui non doveva essere accolta l’istanza ex art. 648 c.p.c. 6. Con le memorie ex art. 183, c. 6 c.p.c. il deduceva che tutte le fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto erano state pagate a favore di controparte, compresa la fattura n. (l’IBAN indicato nel mandato di pagamento era quello di controparte) e la fattura n. 5700448620, ricevuta in formato elettronico solo in data 05/05/2020 da RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE ammetteva l’avvenuto pagamento delle fatture nn. 5700448620 e 176037833, ma insisteva che il credito dovutole ammontava a € 85.177,97, oltre interessi. 7. Con sentenza n. 78 del 3/02/2023, il Tribunale della Spezia accoglieva l’opposizione proposta dal e, per l’effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 132/2019, rigettando ogni altra domanda e condannando al pagamento delle spese di lite.

Il Tribunale accertava l’avvenuta estinzione, da parte del dei crediti di cui alle fatture allegate da rilevando, in particolare, che:

– i pagamenti delle fatture n. NUMERO_DOCUMENTO, n. 2002608965, n. 200282993, n. 2002955674, n. NUMERO_DOCUMENTO erano avvenuti antecedentemente alla notifica della cessione del credito intercorsa tra (notificata tra il dicembre 2015 e il 2018) con mandati di pagamento ordinati dal a Banca Carige S.p.A. nel periodo compreso tra il 2011 e luglio 2015;

– il pagamento della fattura n. 176037833 (per € 8.035,51) era avvenuto con il mandato di pagamento del 10/01/2015, il quale, sebbene riportasse come beneficiario del bonifico **** S.p.A., recava l’IBAN appartenente a come da quest’ultima ammesso.

Per quanto concerne la fattura n. 5700448620 (per € 21.601,04), il Tribunale rilevava la mancanza di prova della sua comunicazione antecedentemente alla cessione del credito, accertando, altresì, che la stessa, a seguito della sua comunicazione elettronica in data 5/05/2020, era stata saldata dal il 4/06/2020.

Infine, il Tribunale respingeva ogni altra domanda, in forza del principio della ragione più liquida.

8.

In data 13/03/2023, proponeva appello avverso detta sentenza, formulando due motivi di censura.

8.1 Con il primo motivo di appello, l’appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accertato l’insussistenza del credito azionato in sede monitoria.

In primo luogo, l’appellante assume che le cessioni di credito intervenute a proprio favore non necessitavano dell’accettazione del Comune di in quanto, a suo dire, la disciplina pubblicistica che prevede tale requisito per l’opponibilità della cessione alla Pubblica Amministrazione non trova applicazione al caso di specie, essendo normativa eccezionale, operando, in ogni caso, il silenzio assenso.

Inoltre, pur ammettendo il saldo delle fatture nn. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA afferma essere ancora – il saldo ceduto da RAGIONE_SOCIALE aveva tenuto conto dei pagamenti effettuati dal Comune di prima della cessione;

– la cedente aveva certificato che le fatture intestate a RAGIONE_SOCIALE erano ancora da pagare, in quanto i mandati di pagamento prodotti dal Comune di erano stati utilizzati per saldare e coprire altre fatture di RAGIONE_SOCIALE S.p.ARAGIONE_SOCIALE 8.2 Con il secondo motivo di impugnazione, l’appellante censura la statuizione del Tribunale sulle spese di lite, affermando che il Giudice di prime cure doveva, al più, compensare integralmente le spese del giudizio di primo grado, sussistendone – a suo dire – i presupposti di legge, lamentando altresì l’eccessività dell’importo liquidato. 9. Si costituiva in giudizio il contestando l’appello avversario e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

In particolare ripropone le eccezioni non esaminate dal Tribunale di carenza di legittimazione attiva in capo a rispetto alle fatture relative a RAGIONE_SOCIALE.p.ARAGIONE_SOCIALE, mancando in giudizio la prova della prima cessione di credito intervenuta tra RAGIONE_SOCIALE.p.ARAGIONE_SOCIALE e e di prescrizione delle fatture:

n. 2002420487 emessa in data 22/12/2010, n. 20022608965 emessa in data 25/01/2011, n. 2002802993 emessa in data 2/03/2011, n. 2002955674 emessa in data 28/03/2011, per decorso del termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. Inoltre, assume l’infondatezza dell’appello avversario, deducendo di aver saldato tutte le fatture oggetto del decreto ingiuntivo e lamentando la novità, in appello, della questione sollevata dall’appellante inerente alla circostanza per cui RAGIONE_SOCIALE imputato ad altre fatture i pagamenti ricevuti dal relativi alle fatture oggetto di causa. Al riguardo, l’appellato deduce di aver imputato i pagamenti effettuati alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo e che, ai sensi dell’art. 1193, c. 1 c.c., il creditore è obbligato ad accettare l’imputazione compiuta dal debitore, rilevando, in ogni caso, la mancanza in giudizio di una quietanza di RAGIONE_SOCIALE.p.ARAGIONE_SOCIALE di imputazione dei bonifici effettuati dal Infine, l’appellato eccepisce che:

– nessun interesse (ordinario, moratorio, o anatocistico) era dovuto rispetto ad ogni fattura, in ragione sia del pagamento tempestivo di alcune di esse, sia dell’intervenuta prescrizione di altre;

– nessuna somma a titolo di importi forfettari, costi per estratti autentici, spese legali e/o spese per attività stragiudiziale era dovuta, giacché le fatture erano state tutte pagate prima della cessione di credito a favore di – il pagamento della fattura del 19/07/2017 di *** S.p.A. n. NUMERO_DOCUMENTO era stato preceduto da doverosi e complessi accertamenti, siccome riguardava un conguaglio risalente al giugno 2016;

– nemmeno era dovuta la somma di € 385,99 richiesta per “fatture emesse a titolo di interessi per ritardato pagamento” di ulteriori fatture, siccome l’appellante non aveva fornito alcuna indicazione circa le fatture cui tale importo era riferito, non risultando altrimenti identificabili.

Quanto al regolamento delle spese di lite del primo grado, l’appellato ne sostiene la correttezza.

10

All’udienza del 10/10/2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, decorsi i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni e delle memorie conclusionali, il Consigliere Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.

11.

L’appello è infondato per le seguenti ragioni.

12.

Va preliminarmente rigettata l’eccezione di carenza di legittimazione attiva di riproposta in appello dal per assenza di prova della cessione intervenuta tra RAGIONE_SOCIALE e in quanto, dall’esame della documentazione depositata in giudizio, risulta che ha prodotto i due contratti di cessione del credito tra RAGIONE_SOCIALE S.p.A. e del 23/12/2014 e del 26/06/2015, richiamati nel contratto di cessione intervenuto tra quest’ultima e in data 3/12/2015, aventi pacificamente ad oggetto le fatture azionate nella presente controversia. In ogni caso, l’eccezione risulta essere superata con riferimento alle fatture nn. 5700448620 del 24/02/2015 e 5750188259 del 13/07/2015, in quanto vi è la prova in atti dell’avvenuto pagamento delle stesse da parte del 13.

Quanto al primo motivo di appello, la pretesa creditoria vantata dall’appellante non è fondata, in quanto:

– la fattura n. NUMERO_DOCUMENTO del 22/12/2010 ha ad oggetto un credito prescritto per decorso del termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. e, in ogni caso, risulta essere stata pagata il 22/03/2011 (v. doc. 2 di parte appellata);

– la fattura n. NUMERO_DOCUMENTO del 25/01/2011 ha ad oggetto un credito prescritto per decorso del termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. e, in ogni caso, risulta essere stata pagata il 22/03/2011 (v. doc. 3 di parte appellata);

– la fattura n. 2002802993 del 2/03/2011 ha ad oggetto un credito prescritto per decorso del termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. e, in ogni caso, risulta essere stata pagata il – la fattura n. 2002955674P del 28/03/2011 ha ad oggetto un credito prescritto per decorso del termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. e, in ogni caso, risulta essere stata pagata il 20/08/2011 (v. doc. 5 di parte appellata);

– la fattura n. 5700448620 del 24/02/2015 risulta essere stata pagata, anche per ammissione dell’appellante;

– la fattura n. 5750188259 del 13/07/2015 risulta essere stata pagata il 29/07/2015 (v. doc. 6 di parte appellata);

– la fattura n. NUMERO_DOCUMENTO del 19/12/2017 risulta essere stata pagata, anche per ammissione dell’appellante.

14.

Pertanto, deve essere accolta l’eccezione di prescrizione riproposta dal con riferimento alle fatture nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, tutte risalenti all’anno 2011, essendo decorsi più di cinque anni tra la data della loro emissione e la data della diffida di pagamento in data 8/10/2018 notificata via PEC all’Ente in pari data (doc 11 prod primo grado), primo atto idoneo ad interrompere la prescrizione.

Invero, le notifiche delle cessioni di credito al debitore ceduto non hanno valore di intimazione di pagamento, in quanto esprimono la mera volontà del cedente di comunicare al debitore l’intervenuta cessione del credito e, per tale ragione, non costituiscono atto idoneo ad interrompere la prescrizione (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 31/05/2021, ord. n. 15140).

Mentre il sollecito di pagamento di Edison in data 3/9/2012 (doc 9 prod parte opposta con la memoria ex art. 183 c.6 n. 2 cpc) non risulta essere stata comunicata al 15.

In ogni caso, come rilevato dal Tribunale della Spezia, a fronte della produzione dei mandati di pagamento da parte del deve rilevarsi che tutte le fatture oggetto di giudizio sono state pagate.

16.

Al riguardo, non può essere accolta la doglianza dell’appellante secondo cui, da un lato, il saldo ceduto da RAGIONE_SOCIALE aveva tenuto conto dei pagamenti effettuati dal prima della cessione e, dall’altro, che le fatture intestate ad RAGIONE_SOCIALE erano ancora da pagare, in quanto i mandati di pagamento prodotti dal erano stati utilizzati per saldare e coprire altre fatture di RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE

Tale deduzione non solo è tardiva in quanto formulata per la prima volta in primo grado con la seconda memoria istruttoria e su cui controparte non ha accettato il contraddittorio, ma altresì infondata.

Ciò in quanto, sotto il primo profilo, i mandati di pagamento prodotti dal sono chiaramente Cont , alle singole fatture azionate, mentre, quanto al secondo profilo – al di là della novità della questione in appello, mai allegata dalla in primo grado – non è stata fornita prova contraria circa l’imputazione dei pagamenti effettuati dal Infatti, la chiara riconducibilità dei mandati di pagamento del alle singole fatture oggetto di giudizio esclude, ai sensi dell’art. 1193, c. 1 c.c., la possibilità per la creditrice RAGIONE_SOCIALE (e per essa di imputare i pagamenti effettuati al saldo di crediti diversi, imponendo al creditore la norma richiamata di accettare l’imputazione del pagamento effettuata dal debitore. 17.

Per le ragioni illustrate, la sentenza di primo grado deve essere confermata anche nella parte in cui ha rigettato la domanda di di riconoscimento delle somme, ulteriori rispetto al capitale, a titolo di interessi ex D.lgs. 231/2002, a titolo di importi forfettari, costi per estratti autentici, spese legali e/o spese per attività stragiudiziale, nonché di riconoscimento della somma di € 385,99 richiesta per “fatture emesse a titolo di interessi per ritardato pagamento” di ulteriori fatture, non avendo l’appellante fornito alcuna indicazione circa le fatture cui tale importo era riferito. 18.

Al rigetto dell’appello consegue la conferma del regolamento delle spese di lite del primo grado di giudizio dovendosi rigettare anche il secondo motivo di appello.

Non sussistono infatti motivi di novità legislativi o giurisprudenziali che possano dar luogo alla compensazione neppure parziale delle spese e d’altra parte la liquidazione è stata effettuata secondo il corretto parametro del valore della causa, peraltro, applicando il dm 55/2014 che prevedeva importi inferiori a quelli attuali e con esclusione della fase istruttoria.

19.

Le spese legali del giudizio di appello sono liquidate secondo il principio della soccombenza nel modo seguente:

€ 14.317,00 per compensi oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (€ 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 4.326,00 per la fase istruttoria o di trattazione, € 5.103,00 per la fase della decisione, in ragione dell’attività processuale effettivamente svolta, in applicazione dei parametri medi ex D.M. 147/2022).

20.

Si dà atto, ai fini dell’art. 1, c. 17 l. 228/2012, introduttivo dell’art. 13, c. 1 quater D.P.R. 115/2002 dell’integrale rigetto dell’appello.

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:

1) rigetta l’appello proposto da in persona del rappresentante legale pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale della Spezia n. 78 pubblicata il 3/02/2023, che conferma, ) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese legali del giudizio di appello che liquida in € 14.317,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., in favore del 3) dichiara che l’appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore è stato integralmente rigettato, ai fini dell’art. 1, c. 17 l. 228/2012, introduttivo dell’art. 13, c. 1 quater D.P.R. 115/2002. Genova, 23 ottobre 2024.

Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa NOME COGNOME Dott.ssa NOME COGNOME

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