fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Notifica di atti processuali non andata a buon fine

Notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, conservare gli effetti.

Pubblicato il 06 January 2023 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile

Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:

emesso la seguente

SENTENZA n. 1436/2022 pubblicata il 19/12/2022

nella causa civile n. 809/2021 RGAC, trattenuta in decisione all’udienza del 14.9.2022 con la concessione dei termini di cui all’art. 190 cpc, vertente

TRA

XXX,

Appellante E

Curatela del Fallimento YYY & C. in persona del curatore; KKK S.p..A, in persona del suo amministratore legale rappresentante pro tempore,; Pronto Intervento ZZZ, in persona del legale rappresentante pro tempore; JJJ; SSS D.I., in persona del titolare legale rappresentante; EEE Gestione Crediti- Società Finanziaria per la Gestione dei Crediti S.p.A., in persona del Direttore Generale p.t.”; PPP; QQQ; AAA; BBB; CCC Gestione Crediti Banca S.p.A.;

Appellati contumaci

DDD, FFF, GGG, nella qualità di eredi di ***

Appellati contumaci III, nella qualità di erede di ***
Appellata Conclusioni:

Per l’appellante: “Voglia la Corte di Appello di Catanzaro, in riforma integrale della sentenza emessa dal Tribunale di Lamezia Terme n°147/2020, pubblicata in data 27.02.2020, in accoglimento dell’interposto appello:

1) dichiarare, per i motivi di appello, la nullità della sentenza e conseguentemente accogliere la domanda per come formulata nel primo grado di giudizio e per l’effetto revocare il fallimento del Sig. XXX nella qualità di socio accomandante dell’YYY & C.;

2) Con ogni consequenziale statuizione di legge anche in ordine alle spese e competenze di giudizio”.

FATTO E DIRITTO

§ 1. Il giudizio di primo e di secondo grado

1.1. Con atto di citazione, notificato in data 13.2.2007, XXX ha proposto opposizione avverso la sentenza n. 1/2007 con la quale il Tribunale di Lamezia Terme ha dichiarato il fallimento della YYY & C. e dei soci accomandanti, tra cui l’attuale appellante, chiedendo al giudice di prime cure l’accoglimento dell’opposizione e, per l’effetto, la revoca del fallimento.

Costituitosi il contraddittorio ed istruita la causa, all’udienza del 18.9.2019 sono state precisate le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione. Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione collegiale, con la sentenza n. 147/2020 ha così provveduto:

“rigetta l’opposizione e per l’effetto conferma la sentenza dichiarativa del Fallimento della YYY s.a.s. e del socio accomandante *** (n.1/2007), pronunciata dal Tribunale di Lamezia Terme in data 16.01.2007 e depositata il 22.01.2007; compensa integralmente tra le parti le spese di lite”. In estrema sintesi, il Tribunale ha ritenuto che il socio accomandante ***, ingerendosi indebitamente nella gestione della sas, avesse perso il beneficio della responsabilità limitata e che conseguentemente il fallimento della società era stato correttamente esteso anche nei suoi confronti.

1.2 Avverso tale sentenza, pubblicata in data 27.2.2020, ***con citazione del 27.4.2021 ha interposto appello nel termine di legge ( un anno maggiorato del periodo di sospensione per l’emergenza Covid) , affidato a un unico motivo di gravame. Nessuna delle parti ritualmente evocate si è costituita in giudizio.

Con ordinanza del 13.10.2021, la Corte ha concesso all’appellante termine ex art 291 cpc per rinnovare la notifica a PPP, QQQ, DDD e YYY *** entro il termine di 60 gg e ha rinviato all’udienza del 13.4.2022; indi, alla suddetta udienza, rigettata la richiesta di concessione di un secondo termine per rinnovare la notifica a Manuela YYY (erede di *** YYY), la causa è stata rinviata all’udienza del 14.9.2022 per la precisazione delle conclusioni. L’appellante ha precisato mediante il deposito di note di trattazione scritta, chiedendo, in via preliminare, la revoca dell’ordinanza del 13.4.2022 e la concessione di un termine per integrare il contraddittorio nei confronti di Manuela YYY e, nel merito, l’accoglimento delle conclusioni rassegnate nell’atto d’appello sopra trascritte.

La causa è stata trattenuta in decisione con la concessione del termine ex art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale.

§ 2. Le valutazioni della Corte

2.1. In via preliminare va dichiarata la contumacia di tutti gli appellati ( ad eccezione di Manuela YYY), in quanto l’appello è stato ritualmente notificato nel termine di legge al primo tentativo di notifica (per alcuni) e nel termine concesso ex art 291 cpc (per altri e, segnatamente, per ***, ***, ***, *** YYY, Monica YYY, gli ultimi tre nella qualità di eredi di *** YYY). Per quanto concerne, invece, la posizione di Manuela YYY la Corte deve limitarsi a prendere atto che l’atto d’appello non è stato notificato nel termine perentorio concesso ex art 291 cpc e che da tanto consegue l’inammissibilità dell’appello.

In punto di fatto giova chiarire che all’udienza del 13.10.2021 la Corte ha concesso il termine perentorio di 60 gg per rinnovare la notifica ad alcuni appellati – e tra essi a *** YYY – non essendo andato a buon fine il primo tentativo di notifica.

Di fatto è accaduto che la rinnovazione della notifica a mezzo posta nei confronti di taluni (***, *** e ***) è andata a buon fine, mentre ha avuto esito negativo nei confronti di *** YYY poiché deceduto (cfr. relata di notifica in atti). Il *** ha, allora, ripreso spontaneamente il procedimento notificatorio nei confronti degli eredi dell’YYY così uniformandosi all’orientamento giurisprudenziale espresso in Cass. SU 14266/2019 in un caso di omessa integrazione del contraddittorio ex art 331 cpc parificabile al caso in esame di omessa rinnovazione della notifica ex art 291 cpc.

Le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi sulla questione se nell’ipotesi in cui in sede d’integrazione del contraddittorio ex art 331 cpc risulti il decesso del destinatario contumace il notificante possa chiedere un ulteriore termine perentorio per integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi della parte deceduta o se debba riattivarsi spontaneamente, ha accolto la seconda soluzione, stabilendo che la parte che venga a conoscenza della morte del destinatario della notifica ha l’onere di riattivare con immediatezza il processo notificatorio, senza necessità di apposita istanza al giudice “ad quem” (cfr. Cass. SU 14266/2019) e tanto in applicazione del principio più generale per il quale “In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa” (Cass SU 14594/2016). La notifica agli eredi YYY richiesta in data 10.12.2021, tuttavia, si è perfezionata solo nei confronti di ***, *** YYY e Monica YYY, mentre ha avuto esito negativo nei confronti di Manuela YYY poiché l’agente postale recatosi all’indirizzo di Via n 10 (tale essendo il numero civico che risulta chiaramente dalla cartolina di ricevimento),ove la destinataria ha la residenza anagrafica, non ha consegnato il plico essendo “sconosciuta”. Il ***, reso edotto dell’omessa notifica con avviso del 18.1.2022, non ha inteso riprendere il procedimento notificatorio nei successivi quindici giorni omettendo di considerare che gli effetti della notificazione, ove andata a buon fine, sarebbero decorsi dal primo tentativo di notifica (10.12.2021) e quindi da data anteriore alla scadenza del termine perentorio di 60 gg concesso ex art 291 cpc all’udienza del 13.10.2021.

Né parte appellante può ottenere un secondo termine ex art 291 cpc poiché come si è già detto nell’ordinanza del 13.4.2022 il termine è perentorio e non può essere prorogato, ostandovi l’art 153 cpc. Inoltre, non ricorrono neppure le condizioni per la rimessione in termini poiché l’omessa notifica dell’atto di appello all’erede della parte deceduta è frutto di una scelta del notificante che non ha ripreso spontaneamente il procedimento notificatorio nei suoi confronti e non già delle eventuali difficoltà nella ricerca del nuovo indirizzo della destinataria, neppure allegate. L’ordinanza di diniego di un nuovo termine per rinnovare la notifica non andata a buon fine va, allora, confermata con conseguente rigetto della richiesta di revoca formulata dall’appellante in sede di precisazione delle conclusioni.

Parte appellante per avvallare la richiesta di un ulteriore termine per la notifica a Manuela YYY ha anche sostenuto nelle note depositate in atti che alla data dell’udienza di rinvio fissata per il 13.4.2022 non era ancora spirato il termine di sei mesi per la ripresa del procedimento notificatorio, essendo la sentenza impugnabile nel termine lungo di un anno, e che anche per questo aspetto non vi sono ragioni per il diniego di un ulteriore termine per la rinnovazione della notifica.

L’argomento non coglie nel segno giacché la metà dei termini indicati dall’art 325 cpc (15 gg per l’appello), in primis, è un termine che opera solo per il notificante laddove abbia l’onere di riattivare spontaneamente il processo notificatorio, onde non giustifica il superamento della perentorietà del termine di cui all’art 291 cpc e, in secundis, è un termine del tutto sganciato da quello che di volta in volta occorre rispettare per impugnare la sentenza, rappresentando solo il parametro individuato dalla giurisprudenza per valutare il lasso di tempo ragionevolmente necessario al notificante per assumere le informazioni sull’indirizzo del destinatario e per richiedere la rinnovazione della notifica (Cass. 8448/2018; 17577/2020).

L’appello, in definitiva, va dichiarato inammissibile non avendo l’appellante instaurato correttamente il contraddittorio con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

§ 3. Le spese di lite

3.1. Nulla per le spese stante la contumacia degli appellati.

3.2. In ragione del contenuto della sentenza va dato atto che ricorrono i presupposti per imporre all’appellante il versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.

PQM

La Corte d’Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull’appello proposto da XXX, con atto di citazione notificato il 27.4.2021, avverso la sentenza n. 147/2020 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme pubblicata in data 27.2.2020, non notificata, così provvede:

1. Dichiara la contumacia di Curatela del Fallimento YYY & C., Pronto Intervento ZZZ, JJJ; SSS; EEE Gestione Crediti-Società Finanziaria per la Gestione dei Crediti S.p.A., PPP; QQQ; AAA; BBB; CCC Gestione Crediti Banca S.p.A., DDD, FFF, GGG.

2. Dichiara inammissibile l’appello.

3. Nulla per le spese del grado.

4. Dà atto che ricorrono i presupposti per il pagamento da parte dell’appellante di un ulteriore contributo unificato ex art 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.

Così deciso nella camera di consiglio del 12.12.2022

Il Presidente est

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

LexCED
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati