REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI GENOVA SEZIONE LAVORO composta da:
NOME COGNOME PRESIDENTE NOME COGNOME CONSIGLIERE NOME COGNOME CONSIGLIERA REL all’esito di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._277_2024_- N._R.G._00000119_2024 DEL_13_11_2024 PUBBLICATA_IL_13_11_2024
nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 119 /2024 promossa da:
(C.F. , assistita e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOME ) e NOME COGNOME appellante (C.F. assistita e difesa dall’Avv. NOME COGNOME appellato (cf ), assistito e difeso dall’Avv. NOME COGNOMEC.F. appellato OGGETTO:
Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
:
per l’appellante:
come da nota per trattazione scritta C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. l’appellato :
come da nota per trattazione scritta.
per :
come da nota per trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 96/2023 pubblicata in data 22/11/2023 il Tribunale di Imperia, pronunciando sull’atto di citazione in opposizione all’intimazione di pagamento ex art. 615 co 1 c.p.c. proposto da contro (di seguito: , previo mutamento del rito, ha dichiarato la propria incompetenza per materia in favore del Giudice di Pace di Imperia in merito le cartelle n. NUMERO_CARTA, respingendo quanto al resto il ricorso.
Il Tribunale ha ritenuto non fondate le doglianze dell’opponente, che lamentava:
1) l’inesistenza della notifica dell’intimazione di pagamento impugnata n. 052.2022.9001162350.000 in quanto effettuata a mezzo PEC da un indirizzo non iscritto in pubblici registri;
2) la nullità dell’intimazione impugnata per mancata notifica degli atti prodromici;
3) la prescrizione quinquennale degli avvisi di addebito e delle cartelle relative a contravvenzioni al codice della strada;
3) la nullità dell’intimazione per omessa indicazione del calcolo degli interessi.
Le spese di lite tra l’opponente e l’ sono state compensate, mentre sono state liquidate in applicazione del principio della soccombenza quanto al rapporto processuale tra l’opponente ed Con ricorso depositato in data 24/04/2024 propone appello sulla base dei seguenti motivi:
1) erroneità della sentenza per violazione degli articoli 16 ter del d.l. n. 179/2012, 3 bis comma 1 n. 53/1994, 44 regolamento europeo n. 910/2014, e 2 comma 2, 3 bis e 6 ter d.lgs. n. 82/2005, da cui deriva l’inesistenza delle notifiche PEC effettuate da un indirizzo non iscritto in alcun pubblico registro;
2) erroneità della sentenza impugnata per aver considerato sanata ogni eventuale irregolarità della notifica dell’intimazione di pagamento per raggiungimento dello scopo, avendo la contribuente impugnato la stessa e svolto le proprie difese dinanzi all’autorità giudiziaria competente.
Anche a voler considerare sanata l’irregolarità della notifica dell’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA altrettanto non può dirsi per gli ulteriori atti antecedenti notificati via PEC dall (l’intimazione di pagamento 052.2018.9003857507.000 data 7.12.2018 comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria 052.76.2019.00000476.000 in data 26.03.2019), avverso i quali la contribuente non ha potuto svolgere le proprie difese non avendo certezza della provenienza delle stesse.
resistono.
La causa è stata discussa mediante trattazione scritta in sostituzione dell’udienza del 7 novembre 2024 e decisa alla camera di consiglio del 12 novembre 2024 sulla base dei seguenti motivi.
L’appello è infondato.
Deve in primo luogo darsi atto che sulle questioni non riproposte dall’appellante si è formato il giudicato implicito.
I motivi di appello vengono esaminati congiuntamente involgendo valutazioni relative alla validità delle notifiche a mezzo PEC e delle conseguenze di eventuali notifiche invalide.
merito alla pretesa nullità della notifica in quanto effettuata a mezzo PEC da un indirizzo non iscritto in pubblici registri la decisione del Tribunale risulta condivisibile in quanto conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte, che ha reiteratamente “ricordato che (Cass. SS. UU. n. 15979 del 2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione da parte di ente pubblico, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “internet“, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all’art. 3-bis, comma 1, della 1. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato) anche l’Indice di cui all’art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l’individuazione dell’indirizzo” (Cass. 31160/2022) Di recente la Suprema Corte ha ribadito tali principi in tema di notifica a mezzo PEC di atti presupposti (cfr. sent. n. 27351/2024), sicchè anche l’ulteriore motivo di appello risulta infondato, dovendosi ritenere che anche rispetto a tali atti presupposti la notifica abbiano raggiunto il suo scopo, ossia rendere edotto il destinatario, che, come già rilevato nella sentenza impugnata, ha dimostrato di aver ricevuto l’atto in notifica, provvedendo ad impugnarlo ed allegarlo in atti, evocando l’Ente che lo ha emesso.
L’appello viene pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Al rigetto dell’appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento, a carico dell’appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l’impugnazione.
Visto l’art. 127 ter c.p.c. Respinge l’appello.
Condanna la parte appellante al pagamento, in favore delle parti appellate delle spese di lite del presente grado del giudizio, che liquida in € 4.500,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge quanto ad con distrazione in favore del procuratore antistatario, ed in € 4.500,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge quanto ad Dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l’ulteriore pagamento, a carico dell’appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l’impugnazione. Così deciso il 12 novembre 2024 La Consigliera est. La Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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