REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
In persona del giudice unico dott. Stefano Palmaccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 13/2023 pubblicata il 04/01/2023
nella causa iscritta al n. 67/2018 R.G. promossa da:
XXX, in proprio e in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dall’avv.
PARTE APPELLANTE – contro
YYY, in proprio e in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dall’avv.;
– PARTE APPELLATA –
avente per oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pontedera n. 206/2017 depositata in cancelleria in data 31.05.2017, non notificata;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante: “- in via principale annullare l’impugnata sentenza n. 206/2017 depositata dal Giudice di Pace di Pontedera, dott. *** in data 31 maggio 2017 e non notificata per i motivi sopraesposti e per l’effetto, previa eventuale ammissione delle prove richieste, rigettare l’opposizione a decreto ingiuntivo con conferma del decreto opposto e condanna del signor YYY ( C.F.) in proprio ed in qualità di legale rappresentante pro tempore di YYY edilizia (P.IVA) con sede legale in, al pagamento della somma di euro 2.936,26 oltre interessi moratori dal 29 dicembre 2015 fino al soddisfo, oltre spese della procedura monitoria, con vittoria di spese compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio¸- in subordine in accoglimento del terzo motivo di appello riformare la sentenza impugnata in punto di condanna alle spese e per l’effetto compensare le spese del primo grado di giudizio con vittoria di spese compensi del secondo grado.
Per YYY: “Voglia l’Ill.mo Tribunale di Pisa, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, IN ORDINE AI MOTIVI DI APPELLO:- preliminarmente dichiarare l’inammissibilità dei motivi d’appello proposti dal signor XXX in ordine alle contestazioni in quanto generiche e del tutto infondate;- nel merito dichiarare inammissibile e/o comunque respingere l’appello proposto da
XXX avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pontedera, n. 206/2017 confermandola in ogni sua parte per i motivi di cui narrativa, confermare la revoca del decreto ingiuntivo numero 6/2016 emesso dal Giudice di Pace di Pontedera, condannare l’appellante al pagamento delle spese del primo grado così come liquidate dal Giudice di Pace di Pontedera, condannandola inoltre parte attrice-appellante al pagamento delle spese processuali del secondo grado con distrazione di spese ed onorari sia del primo grado che dell’appello a favore all’intestatario procuratore nonché condanna di parte appellante ex articolo 96 anche in virtù del comportamento processuale tenuto dalla stessa nel primo grado”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 09.06.2016 XXX, in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, notificava all’odierno appellato decreto ingiuntivo n. 6/2016, con il quale il Giudice di Pace di Pontedera ingiungeva a YYY il pagamento della somma di € 2.963,26, oltre interessi moratori, competenze e spese, in favore del ricorrente; ciò a titolo di corrispettivo asseritamente dovuto per i lavori svolti in economia dal XXX presso il cantiere di YYY sito in Pontedera, così come descritti nella fattura numero 3 del 20.09.2015 allegata al ricorso per l’emissione di decreto ingiuntivo.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato in data 20.07.2016, l’ingiunto citava XXX innanzi al Giudice di Pace di Pontedera per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l’Ill.mo Giudice di Pace adito dichiarare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 6 /2016 emesso dal Giudice di Pace di Pontedera e di conseguenza sospenderlo e/o revocarlo per i seguenti motivi: – in via preliminare per nullità della notifica ex art. 139 c.p.c il decreto ingiuntivo non è stato notificato nei termini di 60 giorni dall’emissione e pertanto dovrà ritenersi inefficace; – nel merito non avendo avuto la ditta YYY alcun tipo di rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o di subappalto con il signor XXX per una qualunque opera muraria o di altro genere realizzata dallo stesso presso il cantiere di via tosco romagnola numero 121 in Pontedera per cui è opposizione voglia illustrissimo ufficio del giudice di pace adito accogliere la presente opposizione per i motivi esposti in narrativa con vittoria di spese e compensi professionali con riserva in ulteriormente ulteriori produzioni e di richieste istruttorie all’esito della costituzione avversaria”.
Parte opponente, a fondamento dell’azione, eccepiva, in via preliminare, la nullità della notifica del decreto ingiuntivo impugnato, per violazione dell’art. 139 comma 3 c.p.c., a mente del quale “In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla”. Secondo la ricostruzione dell’opponente, difatti, l’ufficiale giudiziario incaricato della notifica consegnava il plico in busta chiusa a tal ***, vicino di casa del YYY, qualificandolo erroneamente, nella relata, quale persona addetta al ritiro, e omettendo di spedire al destinatario la raccomandata informativa dell’avvenuta notificazione dell’atto a soggetto diverso. Per parte attrice opponente, quindi, la notifica del decreto opposto doveva ritenersi nulla in quanto carente dei requisiti formali richiesti dalla disciplina inserita nel codice di rito.
Sulla scorta di tali deduzioni, parte attrice chiedeva dichiararsi l’inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, per non essere stato notificato nel termine di giorni 60 dal dì della sua emissione, così come imposto dall’art. 644 c.p.c.
Il YYY contestava altresì, nel merito, l’esistenza della pretesa creditoria sottesa al decreto ingiuntivo impugnato, sostenendo in particolare che nessun contratto di subappalto fosse mai stato stipulato tra il medesimo ed il XXX e che nessun incarico fosse stato da lui conferito al XXX per la realizzazione dei lavori indicati nella fattura allegata al ricorso, presso il cantiere di Via.
Si costituiva in giudizio XXX, chiedendo in primis la reiezione dell’eccezione preliminare di nullità della notifica del decreto opposto. Assumeva che, contrariamente a quanto asserito dall’opponente, la norma applicabile alla fattispecie concreta fosse in realtà quella descritta dal secondo comma dell’art 139 c.p.c., secondo cui “se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’Ufficiale Giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace”. Infatti, per quanto evidenziato dalla difesa del XXX, l’ufficiale giudiziario incaricato non aveva consegnato il plico in busta chiusa ad un vicino di casa bensì “a persona rinvenuta nell’abitazione che ne ha curato la consegna”, così come chiaramente precisato nella relata di notifica; dichiarazione, questa, che farebbe piena prova sino a querela di falso. La notifica del decreto ingiuntivo, pertanto, doveva ritenersi pienamente valida ed efficace, non essendo richiesto nell’ipotesi in oggetto l’invio della raccomandata informativa di cui al comma 3 dell’art 139 c.p.c.
Nel merito, il XXX ribadiva di avere eseguito, in qualità di muratore e su incarico dell’opponente, i lavori in economia presso il cantiere sito in via, come descritti nella fattura allegata al ricorso. Al fine di comprovare quanto dedotto, chiedeva ammettersi prova orale indicando come teste tale Raffaele Incoronato, committente principale dei lavori di cui si discute.
All’udienza del 23.01.2017, fissata per la discussione sulle richieste di prova, nessuno compariva per il XXX, il quale non depositava le memorie ex art 320 c.p.c. La difesa del XXX non compariva neanche all’udienza di precisazione delle conclusioni del 06.03.2017. Non consta che siano state dal medesimo depositate le memorie conclusive autorizzate dal Giudice di Pace.
In data 29.05.2017 il Giudice di Pace di Pontedera pronunciava sentenza n. 206/17, depositata il 31.05.2017, con la quale, in accoglimento della spiegata opposizione, dichiarava “la nullità della notificazione effettuata a certo *** in data 09/06/16” e, per l’effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 6/16 del 09.01.16. Condannava, altresì, il convenuto opposto XXX al rimborso delle spese del giudizio di opposizione dell’attore opponente.
Con atto di citazione in appello, XXX conveniva in giudizio innanzi all’intestato Tribunale YYY, impugnando la sentenza del Giudice di Pace di Pontedera n. 206/2017. L’appellante lamentava in particolare:
– la violazione dell’art 139 comma 2 c.p.c., da ritenersi applicabile alla fattispecie oggetto di causa in luogo del successivo comma terzo del medesimo articolo, con conseguente validità della notifica del decreto ingiuntivo opposto;
– in subordine, l’omessa pronuncia del giudice di prime cure in merito alla eccepita sanatoria della eventuale nullità della notifica, avendo il debitore proposto tempestivamente opposizione avverso il decreto ingiuntivo;
– in ulteriore subordine, la violazione dell’art. 92 e ss. c.p.c., sussistendo, a suo dire, delle gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero dovuto indurre il giudice di prime cure, quantomeno, a compensare le spese di lite.
L’appellante insisteva pertanto nell’ammissione delle istanze istruttorie già articolate in primo grado e riproposte in atto di appello, concludendo nel merito per il rigetto dell’opposizione.
Si costituiva in giudizio l’appellato, contestando la fondatezza in fatto ed in diritto dei motivi di appello e chiedendo, per l’effetto, la conferma della sentenza impugnata.
In particolare, il YYY si opponeva all’ammissione delle istanze istruttorie testimoniali dedotte dall’avversa difesa, tenuto conto che l’appellante, in primo grado, non aveva reiterato, in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, alla quale non era difatti comparso, le predette richieste; ciò comportando, a suo dire, rinuncia implicita alle stesse.
Il giudizio veniva istruito mediante le produzioni documentali agli atti e con l’acquisizione del fascicolo di primo grado.
***
Il Tribunale, pur non ritenendo condivisibili le motivazioni addotte dal giudice di prime cure a fondamento dell’accoglimento dell’opposizione svolta da YYY, ritiene che il promosso appello debba comunque essere rigettato, non essendo stata fornita sufficiente prova della pretesa creditoria dedotta in via monitoria dall’attore.
Come premesso, il Giudice di Pace di Pontedera ha ritenuto di accogliere l’eccezione preliminare di nullità della notifica del decreto ingiuntivo sollevata dall’opponente, omettendo tuttavia, immotivatamente, di pronunciarsi in merito a quanto osservato da parte convenuta a proposito dell’intervenuta sanatoria del vizio eccepito.
Sul punto, vale la pena evidenziare come, in materia di invalidità della notificazione, l’art. 160 c.p.c. statuisce che: “La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l’applicazione degli artt. 156 e 157”. Il richiamo all’art. 156 c.p.c. assume centrale rilievo, atteso che in base a tale disposizione “non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. Può tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.
In applicazione di tali dettati normativi, sulla notifica del decreto ingiuntivo deve in via dirimente concludersi che quand’anche fosse ritenuta nulla per le motivazioni addotte dall’opponente e condivise dal Giudice di Pace, la stessa avrebbe comunque raggiunto il proprio scopo (quello di portare l’atto a conoscenza del destinatario), come risulta comprovato dalla tempestiva opposizione proposta dal YYY avverso il decreto ingiuntivo in tesi invalidamente notificatogli. La circostanza che l’ingiunto abbia potuto promuovere opposizione nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto attesta inequivocabilmente che il procedimento notificatorio abbia ugualmente condotto alla presa di conoscenza dell’atto da parte del destinatario, senza comportare alcun pregiudizio difensivo.
Il Giudice di prime cure non avrebbe quindi potuto limitarsi a dichiarare la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto, stante in ogni caso la sanatoria del vizio ipotizzato.
Per giurisprudenza ormai consolidata, difatti: “è nulla e non inesistente la notificazione eseguita in luogo e a soggetto diversi da quelli indicati nella norma processuale, ma aventi sicuro riferimento con il destinatario dell’atto; conseguentemente, la nullità è sanabile mediante costituzione della parte…. o in forza della rinnovazione della notifica, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.” (Cass., Sez. V, 6 marzo 2015, n. 4584; Cass., Sez. Lav., 23 ottobre 2013, n. 24032; Cass., Sez. VI, 25 ottobre 2012, n. 18238; Cass., Sez. V, 5 febbraio 2007, n. 2413, Cass Civ. Sez Un. Sentenza 20.07.2016, n.14916).
Nel merito, la pretesa dedotta in via monitoria dal XXX non è fondata.
Deve in particolare condividersi quanto correttamente eccepito dalla difesa dell’appellato in merito alla richiesta avversaria di ammissione delle istanze istruttorie orali respinte in primo grado.
L’orientamento giurisprudenziale preferibile afferma che l’istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, debba reputarsi tacitamente rinunciata a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata (cfr. Cass. civ., sez. III, 10 agosto 2016, n. 16886).
Sul punto, non ci si può inoltre esimere dal considerare il complessivo comportamento processuale tenuto nel corso del giudizio di primo grado dal XXX, il quale non compariva in due udienze consecutive, tra cui quella di precisazione delle conclusioni del 06.03.2017, né depositava le memorie ex art. 320 c.p.c. come pure quelle conclusive autorizzate dal Giudice di Pace. Anche da questo angolo prospettico, l’inerzia dell’odierno appellante nel giudizio di primo grado autorizza a presumere una rinuncia implicita alle istanze istruttorie reiterate in appello.
Ad ogni modo, la giurisprudenza più accreditata condivisibilmente ritiene che le richieste istruttorie disattese nel giudizio di primo grado e non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni definitive, al momento della rimessione della causa in decisione, non possano essere riproposte in appello, essendo precluse dall’inerzia del proponente nel grado pregresso (Cass. civ., sez. III, 14 ottobre 2008, n. 25157).
Deve poi rilevarsi, infine, che tali istanze istruttorie in nessun caso avrebbero potuto essere ammesse, stante l’assoluta genericità dei capi articolati (nn. 1, 2 e 3) per carenza di specifici e certi riferimenti spazio- temporali.
Sul punto si richiama quanto osservato dal Trib. Milano, sez. IX civ, ordinanza 30 novembre 2015:“ La specificità della prova richiede che l’istante ne definisca il contenuto attraverso tre elementi fondamentali: il dato storico (quando), il dato topico (dove), la concludenza della prova (relazione funzionale tra thema probandum e thema decidendum). Il difetto di uno dei citati elementi rende la prova inammissibile per violazione del diritto di difesa della controparte che, in tal modo, non può difendersi compiutamente, nel rispetto dell’art. 101 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. Inoltre, non è consentita la supplenza del giudice nelle attività processuali delle parti, cosicché le istanze istruttorie devono avere ad oggetto circostanze il più possibile specifiche, nel senso che devono garantire il massimo grado di specificità consentita in relazione alla fattispecie concreta”.
Sembra chiaro che il capo 1 dedotto dall’appellante (“v.c. il sig. YYY ha dato incarico al sig. XXX di eseguire i lavori in economia descritti nella fattura che si mostra”), come pure i capi 2-3, difettino totalmente dei requisiti minimi di specificità richiesti per l’ammissibilità della prova testimoniale, sotto il profilo dell’inquadramento tanto spaziale quanto temporale della circostanza capitolata.
Alla luce di quanto finora esposto, deve concludersi per il rigetto del gravame, non avendo l’appellante – attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – assolto l’onere probatorio sul medesimo gravante ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2697 c.c., non avendo egli offerto idonea prova del credito azionato in via monitoria.
Difatti, l’unico elemento a suffragio della pretesa attorea risulta la copia della fattura prodotta unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo. Tuttavia, per orientamento giurisprudenziale pacifico, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo la fattura non è idonea a costituire prova del credito azionato (“La fattura è titolo idoneo per l’emissione del decreto ingiuntivo ma, nel giudizio di opposizione, la stessa non costituisce prova dell’esistenza del credito che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall’opposto”: Cass. Civ.ord n. 16615/22).
In assenza di prova del (contestato) conferimento da parte del YYY al XXX dell’incarico di svolgere i lavori in economia descritti nella fattura, non può ritenersi dimostrato il rapporto obbligatorio sotteso al decreto ingiuntivo, di cui deve essere confermata la revoca.
Non può essere accolto il motivo di appello relativo alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto dell’esito di soccombenza per il XXX, seppure per motivi diversi da quelli esplicitati dal primo giudice, rispetto all’opposizione proposta dal YYY.
In applicazione del principio della soccombenza, l’appellante deve essere dichiarato tenuto e condannato a rimborsare a YYY le spese processuali del presente giudizio in grado di appello, così come liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore e della natura documentale della causa, con riduzione rispetto ai parametri medi alla luce della bassa complessità della controversia.
Non si apprezza colpa grave nell’esercizio dell’azione processuale, ai fini di cui all’art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di giudice d’appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l’appello;
2) dichiara tenuto e condanna XXX al pagamento in favore di YYY delle spese processuali del presente giudizio in grado di appello, che si liquidano in complessivi € 1.600,00 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. (se dovute) come per legge, da distrarsi in favore del procuratore avv., dichiaratosi antistatario;
3) visto l’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l’impugnazione principale, a carico di XXX.
Così deciso in Pisa in data 04/01/2023
Il giudice
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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