Il mancato rispetto dei requisiti di determinatezza dell’oggetto nella cessione del credito, come previsto dal codice civile, comporta la nullità dell’atto. Il collegamento negoziale con altri atti, pur potenzialmente utile a integrare l’oggetto, deve essere chiaro ed inequivocabile.
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N. R.G. 9389/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE I CIVILE Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._791_2025_- N._R.G._00009389_2022 DEL_16_02_2025 PUBBLICATA_IL_17_02_2025
nella causa promossa da:
, c.f. , nata a Torino (TO), il 16.08.1983 e residente in Cusano Milanino (MI), INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME c. , del Foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, INDIRIZZO ATTORE contro con sede legale in Torino, INDIRIZZO, P.IVA , rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME c.f. elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima in Ivrea (TO), INDIRIZZO
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo, cessione del credito,
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, produzione e deduzione In via preliminare • In via principale, concedersi per tutti i motivi esposti in narrativa da intendersi, in questa sede, integralmente ritrascritti, inaudita altera parte, la sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2354/2022 emesso in data 28.03.2022 dal Tribunale di Torino, Giudice, dott. NOME COGNOME nel procedimento monitorio n. 4342/2022 R.G.;
• in via subordinata, concedersi per tutti i motivi esposti in narrativa da intendersi, in questa sede, integralmente ritrascritti, mediante fissazione di apposita udienza antecedente quella di comparizione delle parti, la sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2354/2022 emesso in data 28.03.2022 dal Tribunale di Torino, Giudice, dott. NOME COGNOME nel procedimento monitorio n. 4342/2022 R.G;
C.F. C.F. • in via ulteriormente subordinata, concedersi per tutti i motivi esposti in narrativa da intendersi, in questa sede, integralmente ritrascritti, in sede di udienza di comparizione delle parti, la sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2354/2022 emesso in data 28.03.2022 dal Tribunale di Torino, Giudice, dott. NOME COGNOME nel procedimento monitorio n. 4342/2022 R.G. In via principale e nel merito:
• accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell’onere della prova l’avvenuta estinzione del debito di €19.500,00 azionato in fase monitoria e la sua conseguente l’insussistenza e/o l’infondatezza e/o l’inesigibilità, e • per l’effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2345/2022 del Tribunale di Torino del 28.03.2022 (pubbl. 29.03.2022) meglio specificato in epigrafe.
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
” Parte convenuta:
“Nel merito In via principale Accertata la carenza di data certa dei documenti portanti le cessioni di credito oggetto della opposizione in oggetto, accertata la nullità per indeterminatezza dell’oggetto della cessione di credito dichiarare la nullità della cessione di credito oggetto della presente opposizione a decreto ingiuntivo.
In via subordinata accertare la nullità delle cessioni di credito da e da di cui alla presente opposizione a decreto ingiuntivo per simulazione assoluta.
In via di ulteriore subordine dichiarare l’annullamento delle cessioni di credito da e da di cui alla presente opposizione a decreto ingiuntivo per dolo e per l’effetto:
– respingere le domande dell’opponente;
– confermare il decreto ingiuntivo n. 2354/2022 emesso in data 28.03.2022 dal Tribunale di Torino, Giudice, Dott. NOME COGNOME nel procedimento monitorio n. 4342/2022 R.G. immediatamente esecutivo notificato il 15.04.2022 ed oggetto della presente opposizione;
– condannare in ogni caso a pagare al la somma di euro 19.500,00 oltre interessi legali maturati e maturandi sino al saldo e accessori In via istruttoria Si richiamano istanze e osservazioni di cui alle memorie ex art. 183 c.p.c. n. 2 e 3. Con vittoria di spese, onorari, spese generali 15% ed accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parte convenuta ha notificato all’attrice il decreto ingiuntivo n. 2354/2022, emesso il 28.03.2022 dal Tribunale di Torino per il pagamento della somma di € 19.500 richiesta a titolo di saldo del prezzo di un appartamento.
propone opposizione rappresentando quanto segue:
– il 06.10.2010, essa ha acquistato dall’ un appartamento sito in Torino, INDIRIZZO al prezzo di € 150.000;
– con scrittura privata del 26.06.2011, ha ceduto a l’intera sua quota di partecipazione nella società al prezzo di € 87.431,14;
– con successiva scrittura privata del 12.10.2011, e tale hanno a loro volta ceduto alla società al prezzo di € 500.000, la loro quota di partecipazione nella società – a seguito dell’ultimo atto, la è diventata titolare di tutte le quote della – il 17.11.2015, ha ceduto a parte del credito ancora vantato nei confronti della società per il pagamento delle quote della per l’importo di € 20.000;
infatti, a quella data era ancora creditrice nei confronti della della somma di € 270.000;
– il credito di € 20.000 è stato ceduto da senza garanzie, ma con l’impegno in capo alla seconda di restituire la somma, senza interessi, con 20 rate mensili di € 1.000 dal 31.01.2016 al 31.08.2017;
– nello stesso giorno del 17.11.2015, ha ceduto alla il credito cedutole da in saldo del suo debito residuo di € 19.500 per il pagamento del prezzo dell’appartamento;
– la ha dichiarato di accettare la cessione pro-soluto e ha liberato da ogni garanzia;
– il 30.11.2015, ha notificato la cessione del credito alla ceduta società – in pari data, ha comunicato a di aver ceduto il credito vantato nei confronti della società alla Per questo, l’attrice in definitiva sostiene di aver estinto il proprio debito verso la con la cessione del credito da lei vantato nei confronti della 3. Il dichiarato dal Tribunale di Torino il 13.1.2017, si è costituito contestando le allegazioni e le domande di controparte, chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, e sostenendo che: – il Curatore ha avuto conoscenza della cessione del credito da per la prima volta con l’opposizione al decreto ingiuntivo, non avendo alcun riscontro di tale documento negli atti della società fallita;
– le cessioni del credito effettuate da verso , e da questa verso non hanno data certa opponibile al fallimento;
– nell’atto di cessione da si cita un credito ceduto alla prima da ma non si fa riferimento al tipo di credito, alla sua fonte, al debitore ceduto, all’importo oggetto di cessione.
– la volontà delle parti non è stata quella di effettuare la cessione del credito, ma di simularla, tenuto conto del fatto che era la compagna del papà dell’attrice, tale , che a sua volta di fatto era il dominus sia di che di – la simulazione emerge dal fatto che ad aprile e luglio del 2015, prima di cedere il credito all’attrice, ne aveva già intimato il pagamento alla che sapeva essere insolvente, e poi, il 6 aprile 2016, ha depositato nei confronti della stessa società ricorso per ingiunzione di pagamento delle somme dovutole a titolo di corrispettivo della cessione di quote di compresi i 20.000 euro asseritamente ceduti a – infine, la cessione è comunque viziata da dolo ed annullabile, perché la cedente non ha rappresentato lo stato di insolvenza di 4. Rigettata l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ed assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie, sono state respinte le istanze di prova orale formulate dall’attrice, e all’udienza del 22.02.2023 la causa è stata ritenuta matura per la decisione. Mutato nelle more il giudice titolare, le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte e, con ordinanza del 12.11.2024, il procedimento è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini previsti dall’art. 190 c.p.c. 5.
La tesi dell’inopponibilità al Fallimento della data dell’atto di cessione del credito del 17.11.2015, a ben vedere non può essere condivisa.
In realtà, la giurisprudenza ha già chiarito che la posizione di terzietà del Curatore rispetto ad atti del fallito sussiste, in generale, quando egli agisce in luogo della massa dei creditori, ma non quando agisce in luogo del fallito stesso, come avviene nel caso di specie, in cui la Procedura agisce per il pagamento del prezzo di una compravendita stipulata dalla società quando era in bonis.
Così, si è espressa la Suprema Corte con l’Ord. n. 4312/2019, chiarendo che “Allorché agisca in giudizio per ottenere l’adempimento di un contratto stipulato dall’imprenditore prima del fallimento, il curatore non rappresenta la massa dei creditori, la quale pure si giova del risultato utile in tal modo perseguito, ma il fallito, spossessato, nella cui posizione giuridica egli subentra, e dei cui diritti si avvale.
Ne deriva che, in tal caso, il curatore non è terzo e non può invocare l’inopponibilità ad esso delle pattuizioni del contratto dissimulato intervenuto tra le parti sol perché il documento, recante la prova della simulazione relativa, è privo di data certa ex art. 2704 c.c. anteriore al fallimento” (nello stesso senso Cass. 9685/2004, e anche Cass. 13762/2017, “Il curatore fallimentare che agisca giudizialmente per ottenere il pagamento di una somma già dovuta al fallito esercita un’azione rinvenuta nel patrimonio di quest’ultimo, collocandosi nella medesima sua posizione, sostanziale e processuale, sicchè il terzo convenuto in giudizio dal curatore può legittimamente opporgli tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all’imprenditore fallito, comprese le prove documentali e senza i limiti di cui all’art. 2704 c.c. Ne deriva che, in caso di chiusura del fallimento per concordato fallimentare, l’assuntore che prosegua o intraprenda analoghe iniziative giudiziarie verso il terzo viene a trovarsi nella medesima posizione processuale che aveva o avrebbe avuto il curatore”). 6. Ciò nonostante, l’atto di cessione è sicuramente nullo per indeterminatezza dell’oggetto.
Infatti, si consideri che esso contiene solo la seguente dicitura “dichiara di cedere alla credito cedutole nata …. , cod. fisc. , a totale definizione del pagamento come sopra specificato”.
Non è riportato né chi sia il debitore ceduto, né quali siano il titolo e l’importo del credito ceduto, né gli estremi dell’atto di cessione da.
Di conseguenza, non vi è davvero alcun modo di determinare l’oggetto della cessione, né si comprende come avrebbe potuto iscrivere a bilancio e riscuotere il credito in esame.
La tesi dell’opponente, al riguardo, è che l’oggetto sia determinabile in ragione del collegamento negoziale tra l’atto in esame e l’atto di cessione tra , che invece esplicita tutti i dati necessari per identificare il credito ceduto.
Essa aggiunge, inoltre, la seguente considerazione:
“in ogni caso, il requisito di determinatezza dell’oggetto sancito dall’art. 1346 c.c. è funzionale a consentire alle parti di conoscere quale impegno assumono con la stipula del contratto.
La era certamente consapevole dell’oggetto della stessa, in quanto in essa specificatamente determinato.
Invero, nel suo incipit veniva dettagliato che:
“la Sig.ra è debitrice nei confronti della del saldo prezzo di Euro 19.500,00 per l’acquisto di un immobile ceduto alla stessa in data 6-10-2020 ”, con precisa indicazione altresì dei dati catastali dell’immobile venduto.
Dunque, il rappresentante legale pro tempore della sig. al momento di sottoscrizione della cessione era perfettamente conscio di accettare – in luogo della prestazione – la cessione del credito che, a sua volta, era stato ceduto dalla sig.ra estinguendo così l’obbligazione e liberando la sig.ra Nessuno dei due argomenti è convincente.
Per quanto riguarda l’ultima considerazione, è chiaro che l’indicazione riportata nella premessa dell’atto riguarda l’oggetto del debito della verso la società, questo sì correttamente C.F. individuato, il che però è assolutamente privo di rilievo perché l’indeterminatezza invece riguarda il credito asseritamente ceduto con funzione solutoria.
Per quanto riguarda invece la tesi del collegamento negoziale, se è vero che esso in linea di principio servirebbe a rendere determinabile l’oggetto, nello specifico è del tutto assente, perché in nessuna parte dell’atto di cessione è inserito un richiamo utile a stabilire con certezza un collegamento tra questo e l’atto intervenuto tra.
Al contrario, come già ricordato, l’atto tra cita in termini assolutamente generici “il credito cedutole da ”, senza neppure indicare la data di tale presunta cessione, e quindi potrebbe avere ad oggetto un qualsiasi credito ceduto all’opponente da in qualunque momento antecedente al 17.11.2025.
6.
In conclusione, l’atto è nullo e non può aver esplicato alcun effetto estintivo del debito residuo dell’opponente.
Pertanto, ogni altra questione è assorbita, l’opposizione deve essere rigettata e deve essere confermato il decreto opposto, già dichiarato esecutivo.
7. Le spese del presente giudizio sono a carico dell’attrice soccombente, nella misura liquidata in dispositivo in prossimità ai parametri medi previsti dallo scaglione di valore di riferimento per le fasi di studio, introduzione e decisione, di quelli minimi per la fase di trattazione, stante l’assenza di istruttoria.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, accerta la nullità dell’atto di cessione del credito intervenuto il 17.11.2025 tra e per l’effetto rigetta l’opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 2354/2022.
Condanna al rimborso in favore di delle spese di lite che liquida in € 4.200, oltre spese generali, IVA e CPA.
Torino, 16 febbraio 2025
Il Giudice NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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