N. R.G. 11102/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._4413_2024_- N._R.G._00011102_2019 DEL_01_08_2024 PUBBLICATA_IL_02_08_2024
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11102/2019 promossa da: , con il patrocinio dell’avv.to NOMECOGNOME elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.to COGNOME
Attori contro con il patrocinio dell’avv.to NOMECOGNOME elettivamente domiciliata in Torino, INDIRIZZOINDIRIZZO presso il difensore avv.to COGNOME
Convenuto
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“ Voglia l’Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, in via principale, 1) accertare e dichiarare la nullità e/o l’inefficacia delle clausole applicate ai contratti di conto corrente n. 1000/101646, n. 165522701-46 e n. 1000/70927 (e/o con qualsiasi precedente numerazione in continuità di rapporto) ed alle aperture di credito su di essi regolate che prevedono la determinazione del tasso di interesse, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la “Commissione di massimo scoperto”, la “Commissione disponibilità fondi”, la “Commissione di istruttoria veloce”, nonché di ogni altra clausola contrattuale, voce di costo od onere effettivamente applicato che contribuisca a determinare il tasso di interesse applicato al rapporto oggetto di causa; 2) dichiarare inoltre la nullità e/o l’inefficacia di tutte le clausole relative alla determinazione del tasso di interesse applicate ai contratti di conto corrente n. 1000/101646, n. 165522701-46 e n. 1000/70927 (e/o con qualsiasi precedente numerazione in continuità di rapporto) ed alle aperture di credito su di essi regolate per violazione dell’art. 644 c.p. e della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura);
3) accertare e dichiarare la nullità e/o l’inefficacia degli addebiti (a titolo di interessi, commissioni e spese, con qualunque denominazione) eseguiti dalla banca in base a clausole nulle o comunque in difetto di conforme previsione contrattuale e, conseguentemente, stornare ogni operazione o annotazione indebita e rideterminare l’esatto dare-avere tra le parti in applicazione delle vigenti disposizioni di legge;
4) dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice di quanto risulterà indebitamente percepito dalla banca, oltre interessi e rivalutazione come per legge (o comunque, in subordine, compensare tale somma con qualsiasi somma dovesse risultare dovuta da parte attrice alla stessa a qualsiasi titolo, ed anche in forza del finanziamento n. NUMERO_DOCUMENTO);
5) in ogni caso accertare e dichiarare che nulla è dovuto dai signori per i titoli oggetto di causa ed in ogni caso dichiarare la nullità e/o l’inefficacia, anche parziale, delle fideiussioni prodotte in atti da in particolare come doc.ti nn. 9 e 12 (o comunque, in subordine, ai sensi dell’art. 1247 c.c., compensare anche in loro favore qualsiasi somma che dovesse risultare a credito della nei confronti di a qualsiasi titolo, ed anche in forza del finanziamento n. NUMERO_DOCUMENTO).
In via istruttoria, – disporre apposita CTU contabile al fine di quantificare l’esatto dare-avere fra le parti, nei sensi di cui in narrativa, procedendo a calcolare il T.E.G. applicato al rapporto e ad individuare le somme percepite da mediante addebiti illegittimi ed a ricalcolare correttamente i rapporti di conto corrente in conformità alle disposizioni di legge, escludendo ogni pattuizione e voce non dovuta (con riserva di meglio formulare il quesito nelle difese successive);
– ordinare a ex art. 210 c.p.c. ed anche ai sensi dell’art. 119 TUB, l’esibizione in giudizio del contratto di conto corrente Banca Intesa n. NUMERO_DOCUMENTO, del contratto di conto corrente n. NUMERO_DOCUMENTO e n. NUMERO_DOCUMENTO (e/o di qualsiasi altro rapporto qualsiasi precedente, anche con diversa numerazione, in continuità di rapporto), di tutti i contratti di apertura di credito regolati sui medesimi, nonché di tutti gli estratti conto ed estratti conto scalare dei medesimi conto corrente Banca Intesa n. 165522701-46 ed n. 1000/101646 e n. 1000/70927, dalla loro apertura ad oggi, e di quant’altro inerente i rapporti bancari di cui si tratta. Con vittoria di compensi e spese di causa (comprensivi di contr. forf. Spese generali 15%, CPA e IVA).
” Per parte convenuta:
“ Voglia il Tribunale Ill.mo Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
· in via preliminare ·
Dichiarare l’estinzione del giudizio limitatamente alla società fallita per le ragioni esposte;
· Dichiarare la carenza di legittimazione dei signori a proporre domande ed eccezioni in esclusiva titolarità della obbligata principale società per le ragioni esposte;
· in via istruttoria ·
Atteso il mancato assolvimento da parte degli attori degli oneri di allegazione e prova su di loro gravanti, revocare l’ordinanza istruttoria 4.11.2022, nella parte con la quale è stata ammessa la C.T.U tecnico-contabile sul rapporto di conto corrente dedotto in giudizio da parte attrice e conseguentemente espungere e considerare tamquam non esset l’elaborato peritale del Ctu dott. ·
Rigettare comunque ogni avversaria istanza istruttoria, in quanto inammissibile, esplorativa e vicariante gli oneri, non assolti, di specifica allegazione e prova, facenti carico sugli attori;
·
Nel merito ·
·
Rigettare le domande e pretese degli attori in quanto nulle per indeterminatezza, inammissibili, in parte qua prescritte, non provate e comunque infondate in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte e conseguentemente assolvere parte convenuta da ogni avversaria domanda e pretesa;
·
In via riconvenzionale ·
Dichiarare tenuti e condannare gli attori , nella loro qualità di fideiussori della società , al pagamento, in solido fra di loro, a favore della convenuta, della somma di €.163.398,11
a fronte dell’esposizione debitoria rinveniente dal contratto di finanziamento chirografario oggetto di causa, oltre interessi di mora dal 20.7.2019 al soddisfo al tasso convenzionale e comunque entro i limiti dei tassi soglia.
·
In subordine e salvo gravame:
Nella denegata e non creduta ipotesi nella quale si dovesse ritenere il saldo finale del conto corrente dedotto in giudizio da parte attrice “a credito”, compensare/decurtare tale somma con la maggiore somma dovuta dagli attori alla convenuta a fronte dell’esposizione debitoria rinveniente dal contratto di finanziamento chirografario oggetto di domanda riconvenzionale della concludente e per l’effetto dichiarare tenuti e condannare gli attori , nella loro qualità di fideiussori della società , al pagamento, in solido fra loro, a favore della convenuta, della somma che risulterà così come da loro dovuta, oltre interessi di moradal 20.7.2019 al soddisfo al tasso convenzionale e comunque entro i limiti dei tassi soglia. ·
In ogni caso:
·
Dichiarare tenuti e condannare gli attori alla refusione, in solido fra loro a favore dell’esponente delle spese legali ex DM 55/2014 e succ.mod. , oltre il 15% spese forfettarie ed oneri di legge, ivi comprese quelle relative alle CTU grafologica e tecnico-contabile svolte nel giudizio.
·
Visto l’esito della CTU grafologica espletata nel corso del giudizio, dichiarare tenuti e condannare gli attori in solido fra loro a corrispondere all’esponente quella somma che l’Ill.mo Sig. Giudice vorrà equitativamente determinare ex art. 96 III
° comma c.p.c.” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.La società convenivano in giudizio per la prima udienza del 20.12.2019.
La società aveva intrattenuto con la Banca un rapporto di conto corrente, su cui negli anni erano state regolate numerose aperture di credito concesse dalla banca e con andamento costantemente passivo;
il conto si esponeva a plurimi profili di invalidità;
allo stesso erano stati applicati interessi ultralegali ed extrafido senza alcuna pattuizione, era stata applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione delle previsioni normative in merito, addebitate spese e commissioni senza alcuna giustificazione e senza pattuizione scritta, anche in violazione delle previsioni in materia di usura;
la complessiva passività era stata altresì aggravata dai cd.
giorni valuta, con addebiti al correntista in tempo reale.
Secondo un conteggio operato dal proprio consulente, l’ammontare di importi indebitamente percepiti dalla banca ammontava a €.
96.443,50, importo di cui si chiedeva la compensazione con qualsiasi somma dovuta o debenda nei confronti della Banca e con quanto dovuto in dipendenza del finanziamento n. 0R2446999597 di originari €. 164.379,56.
Infine gli attori , nei cui confronti la convenuta aveva vantato pretese, contestavano la sussistenza di obblighi fideiussori, instando affinchè fossero prodotti in giudizio i relativi contratti e riservando ogni contestazione in merito al loro contenuto.
2.
Si costituiva contestando domande e difese.
La domanda di condanna alla ripetizione di somme in dipendenza del rapporto di conto corrente appariva infondata, poiché lo stesso era ancora in essere al momento della domanda;
peraltro atteso l’intervenuto fallimento della società, il rapporto si era sciolto.
Le domande promosse apparivano poi generiche, con conseguenti ricadute con riguardo all’assolvimento degli oneri probatori, posto che anche la perizia citata non risultava prodotta in causa.
Eccepiva la prescrizione di ogni domanda e pretesa precedente al 16.4.2009.
Osservava infine che il rapporto di conto corrente era stato acceso in data anteriore sia alla legge 108/1996 che alla legge 154/1993;
nessun obbligo di conservazione della documentazione bancaria, oltre il decennio incombeva sulla banca, che peraltro si era sempre uniformata alle prescrizioni pro tempore vigenti.
Quanto alla posizione degli attori , soci ed amministratori della questi si erano costituiti fideiussori omnibus sino alla concorrenza della somma di €. 400.000,00 con riguardo ad ogni operazione di qualsiasi natura conclusa con la Banca;
tale rapporto era riconducibile ad un contratto autonomo di garanzia, da cui derivava la carenza di legittimazione attiva in capo agli attori rispetto ad eccezioni inerenti al rapporto garantito.
Formulava infine domanda riconvenzionale diretta alla condanna degli attori al pagamento della somma di €.
163.398,11, per capitale a scadere, rate scadute ed interessi, quale esposizione debitoria derivante dal rapporto n. NUMERO_DOCUMENTO che costituiva un finanziamento stipulato dalla società in data 30.10.2013 in dipendenza del quale era stata erogata la somma di €. 215.000,00, a cui si accompagnava una fideiussione specifica degli attori, convenuta quale condizione essenziale per la concessione del finanziamento.
Il rapporto veniva poi rinegoziato e a seguito del fallimento della società, dichiarato con sentenza del Tribunale di Torino in data 19.7.2019, la Banca aveva provveduto ad inviare ai garanti lettere di costituzione in mora.
3. Alla prima udienza dell’8.1.2020 il giudizio veniva interrotto con riguardo alle domande promosse dalla società attrice, dichiarata fallita dal Tribunale di Torino con sentenza del 19.7.2019.
A tale udienza gli attori disconoscevano le firme apposte sui contratti di fideiussione e ne eccepivano la nullità, per violazione dell’art. 1418 c.c., delle previsioni antitrust e per nullità della causa.
Tentata senza esito una definizione conciliativa della causa ed assegnati i termini di cui all’art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza del 7.11.2022 disponeva CTU grafologica, avuto riguardo ai disconoscimenti e contabile, afferente il conto corrente oggetto delle domande attoree.
All’udienza del 30.10.2023 le parti rassegnavano le conclusioni come in epigrafe indicate.
4. In ordine ai rapporti di fideiussione conclusi dai con la Banca convenuta, alla luce delle risultanze della CTU grafologica disposta e tenuto conto delle difese in ordine alla validità sostanziale delle stesse,
si osserva quanto segue.
Gli attori in data 7.5.1979 avevano concluso contratto di fideiussione omnibus nel tempo poi rinnovato, come emerge dagli accordi del 9.6.1992 ( garanzia prestata per L. 350.000.000) e successivi aumenti dell’esposizione garantita, sino all’importo di €. 400.000,00.
In ordine alla qualificazione giuridica del predetto rapporto, la Banca convenuta osservava che la stessa aveva natura di garanzia autonoma, quindi svincolata dalla disciplina prevista per la fideiussione.
La tesi non è persuasiva e il rapporto negoziale in trattazione, ad avviso del Tribunale, deve essere qualificato come fideiussione, non costituendo elemento decisivo la previsione, assai diffusa nelle fideiussioni omnibus, dell’obbligo di eseguire il pagamento a prima richiesta.
Depongono in tal senso, il richiamo espresso al contenuto di norme relative all’istituto della fideiussione, nonché la previsione negoziale, indirizzata al garante di seguire le condizioni patrimoniali del debitore principale, di “ informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca”, nonché l’obbligo di quest’ultima di informare il garante circa l’esposizione complessiva del debitore e a fornire ulteriori informazioni ( previo consenso scritto del debitore );
si aggiunga ancora la specifica veste delle parti ed i rapporti tra gli stessi, soci ed amministratori da un lato e società debitrice garantita dall’altro.
Tali elementi complessivi declinano la garanzia verso la tipica fideiussione bancaria, omnibus, quindi con carattere accessorio rispetto alle obbligazioni contratte dal debitore principale verso l’istituto bancario, che connota con evidenza il legame tra i rapporti bancari in essere con il debitore principale, in tal caso la società poi fallita, ed i garanti, della stessa soci e amministratori, preordinata non a trasferire il rischio dell’inadempimento, quanto piuttosto a garantire e rafforzare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte; in punto e con specifico riguardo alla causa del contratto di fideiussione rispetto al contratto autonomo di garanzia :
“ Non sussiste vincolo di solidarietà tra l’obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all’altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in generale, e nella fideiussione in particolare, è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché l’obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni. C.Cass.
32402/2019;
“ Non sussiste vincolo di solidarietà tra l’obbligazione assunta dal debitore principale quella derivante un contratto autonomo di garanzia, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all’altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in generale, e nella fideiussione in particolare, è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché l’obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni. C.Cass.
8874/2021.
Deve peraltro escludersi, sulla scorta delle contestazioni mosse dagli attori, che il predetto contratto sconti profili di invalidità, totale o parziale, avuto riguardo alla presenza di alcune clausole affini a quelle uniformi, su cui si è concentrato il dibattito, poi scaturito nella pronuncia delle S.U. n. 41994/2021 ( “ I contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti. ”).
Va osservato, in particolare, che la nullità parziale sancita dalla Corte di Cassazione, riguardava specificamente quei contratti di fideiussione che, in ragione dell’epoca in cui furono conclusi ( 2002 ), avevano formato oggetto di segnalazione e quindi di indagine istruttoria da parte dell’Autorità Garante, da cui era scaturito che diversi istituti bancari avevano adottato lo schema predisposto dall’ABI in modo uniforme, in violazione delle previsioni in materia di Antitrust;
da lì l’intervento di Banca d’Italia in data 2.5.20005 ( provvedimento n. 55 ).
Non era peraltro in discussione una contrarietà delle predette clausole pattizie a norme imperative ( liberamente derogabili, in sede di conclusione del rapporto ), quanto l’adozione da parte degli istituti coinvolti di modelli negoziali che, per alcuni profili individuati ed uniformi, si ponevano in contrasto con la Legge 287/1990, costituendo espressione di intese anticoncorrenziali tra imprese bancarie vietate.
Il dato rileva poiché la fideiussione conclusa dagli attori risale al 1979;
sebbene integrata e modificata ( si veda l’ultima comunicazione del 2007 ) costituiva comunque un rapporto di garanzia concluso in epoca diversa da quella presa in considerazione dalla Suprema Corte e quindi fuori dai limiti fissati dalla pronuncia della Suprema Corte.
La sola presenza di clausole, peraltro va ribadito solo affini a quelle citate dagli attori, in un contratto concluso precedentemente all’epoca presa in considerazione dalla Corte, onerava i fideiussori della prova che quello schema contrattuale fosse inficiato dai medesimi profili di invalidità riscontrati dall’Autorità Garante, quale frutto di un risalente ed illecito cartello tra istituti, profili che non hanno neppure formato oggetto di prospettazione in giudizio.
Le garanzie prestate appaiono pertanto validamente concluse.
Quanto alla garanzia specifica risalente al 30.10.2013, oggetto di atto confermativo del 23.5.2017, gli esiti della CTU disposta a seguito del disconoscimento, nel corso della quale il professionista ha potuto peraltro raccogliere il solo saggio dell’attore , ha condotto ad accertare con certezza tecnica che le firme apposte erano riconducibili alle parti;
in punto “ Le sei firme a nome in verifica, poste su Doc.
12 in qualità di fideiussore nel 2013 e garante nel 2017, presentano convergenze gestuali e formali rispetto alle autografe dell’apparente sottoscrivente, offerte/ raccolte per la comparazione.
– Le sei firme a nome in verifica, poste su Doc.
12 in qualità di fideiussore nel 2013 e garante nel 2017, presentano convergenze gestuali e formali rispetto alle autografe dell’apparente sottoscrivente, offerte/ raccolte per la comparazione.
– Gli elementi tecnici avallano in entrambi i casi la tesi di autografia estemporanea spontanea;
le sei firme per scrivente sono state eseguite a mano libera – Per il contesto delle caratteristiche gestuali e formali emerse, verificate ed escluse le ipotesi di:
autografia difficultata/ occasionale, dissimulazione, imitazione di fantasia, imitazione a mano libera, imitazione lenta e pedissequa, ricalco e sinistrografia.
– Le risultanze sono espresse in termini di certezza tecnica.
“ Va comunque osservato, con stretto riguardo all’attore , che la sua mancata partecipazione alle operazioni di raccolta del saggio grafico, assume le conseguenze di cui all’art. 219 comma 2 c.p.c., non risultando uno specifico impedimento che giustificasse la mancata comparizione della parte dinanzi al CTU.
La predetta fideiussione è stata quindi validamente rilasciata dagli attori Poiché nessuna contestazione risulta mossa all’importo, pari alla complessiva somma di €. 163.398,11
quale esposizione debitoria oggetto della domanda riconvenzionale della Banca ( le prospettazioni circa la validità dell’ammortamento alla francese, sono certamente tardive oltre che generiche ) ed essendo valide e operative le garanzie specifiche prestate dai Maccario, la relativa domanda deve essere accolta.
5. Va infine richiamato quanto già illustrato nell’ordinanza del 4.11.2022.
Il Tribunale ha ritenuto di disporre CTU contabile sul conto corrente della società, richiamando le produzioni effettuate e la posizione di garanti degli attori, che la presente pronuncia riconosce per le ragioni sopra illustrate.
Se deve essere ribadito che i due garanti non sono legittimati ad agire per la ripetizione di somme, deve però rilevarsi che il garante è astrattamente titolare di un interesse circa l’accertamento di eventuali nullità inerenti al rapporto obbligatorio, funzionali ad incidere sulla garanzia e renderla non passibile di essere escussa ovvero a ridurne il quantum che il fideiussore in quanto tale sarebbe tenuto a riconoscere alla creditrice principale.
Tale posizione supporta ad avviso del Tribunale un interesse ad agire rispetto al conto della società, non potendosi escludere che i garanti siano chiamati a rispondere del saldo negativo dello stesso, sebbene la banca abbia prospettato di non agire, nella presente causa, in via riconvenzionale per la condanna degli attori al pagamento del saldo del conto in sofferenza.
Non appare poi dirimente la circostanza che il conto si sia chiuso in ragione del fallimento della società , intervenuto tra la notifica della citazione e la prima udienza di comparizione;
si condivide che non si tratti di una condizione di procedibilità dell’azione, ma anche la sua qualificazione quale condizione di ammissibilità, come prospettato, non impedisce di procedere all’accertamento, anche per ragioni di evidente economia processuale.
6. Occorre quindi verificare le risultanze della consulenza che il professionista incaricato ha ritenuto di sviluppare in più scenari, tenuto conto delle osservazioni mosse dai CTP in tema di capitalizzazione e prescrizione.
Va preliminarmente osservato in tema di prescrizione, che il Tribunale di Torino ha da tempo ritenuto, a fronte delle tempestive eccezioni formulate dalle banche nei giudizi intrapresi dal correntisti, di utilizzare ai fini del relativo calcolo il cd.
saldo banca, pur nella consapevolezza che sul tema si registrano da tempo indirizzi diversi e contrari a tale orientamento, in particolare l’ordinanza della Suprema Corte n. 9141/2020 ( “ In tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l’eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria,
occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio.
” ), che suggerisce, con chiarezza, l’utilizzo non del saldo banca, ma del cd. saldo ricalcolato ( più di recente sul tema le ordinanza C.Cass. 2602/2024 e C.Cass. 5428/2024).
Tuttavia, ritiene il Tribunale che l’utilizzo del saldo ricalcolato ai fini della prescrizione, consentirebbe di fatto di operare una ricostruzione senza alcun limite temporale, prescindendo dall’inerzia del correntista, in cui si fonda l’eccezione di prescrizione, in tal modo sostanzialmente eludendola e parificando l’azione di accertamento della nullità delle competenze, che si assumono illegittimamente addebitate al correntista, e l’effetto dell’eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie.
Quanto ai scenari sviluppati dal CTU in modo corretto ed esaustivo, partendo dal saldo banca ( pagg. 46, 47 e 48 ) ritiene il Tribunale corretta la rielaborazione illustrata nell’alternativa 1.1.2 e 1.2.2.
, che ha tenuto conto delle competenze maturate prima che venisse effettuata una valida capitalizzazione trimestrale, non coinvolgendo tale posta nel ricalcolo e quindi addebitandola al termine del periodo;
in tal modo, da un saldo di €. 81,03 alla data del 30.6.2016, il saldo a credito della società sarebbe quindi pari a €.
18.010,28, con uno scostamento positivo di €. 17.92925.
7. In sintesi, gli accertamenti sul conto corrente hanno condotto ad un ricalcolo del saldo, alla data del 30.6.2016, in €.
18.010,28;
le restanti domande debbono invece essere respinte.
La domanda riconvenzionale deve essere accolta, per le ragioni meglio illustrate al punto 4. e alla luce della legittimità delle garanzie specifiche;
quanto all’eventuale compensazione tra poste attive e passive, si ritiene che non ne sussistano le condizioni, perché il saldo del conto è stato ricalcolato alla data del 30.6.2016 e quindi ben prima della sua chiusura.
Ferma ogni possibile ( e certamente auspicato ) accordo tra le parti, occorrerebbe avere a disposizione conti aggiornati, almeno alla data del fallimento della società risalente al 19.7.2019, a cui si è anche cristallizzata l’esposizione debitoria oggetto della riconvenzionale, tali da consentire una corretta operazione di compensazione.
8.
In ordine alle spese, appare congruo disporre una parziale compensazione degli oneri nella misura del 20%, mentre la restante parte deve essere posta a carico degli attori soccombenti.
Avuto riguardo al valore della causa, si applica lo scaglione da €. 52.001,00 a €. 260.000,00, con liquidazione degli onorari secondo i valori medi per tutte e quattro le fasi del giudizio;
l’ammontare complessivo dei compensi è quindi pari a €. 14.103,00 e quindi l’80% a favore della Banca, ammonta a €.
11.282,40 ed €. 607,20 per esposti.
Non sussistono le condizioni per disporre come richiesto una liquidazione equitativa a norma delll’art. 91 co.
3 c.p.c..
Le spese della CTU grafologica debbono essere integralmente poste a carico degli attori, che hanno imposto accertamenti inutili e gravosi, alla luce del risultato a cui la consulenza è approdata.
Quanto alle spese della CTU contabile, si ritiene di distribuire in via definitiva i relativi oneri tra le parti nella misura di ½ ciascuno, avuto riguardo non tanto ai dati contabili che sono emersi, quanto alla parziale fondatezza dei rilievi critici mossi dagli attori circa le pattuizioni contrattuali riguardanti il conto.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie parzialmente le domande promosse da , relative al conto corrente n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO e per l’effetto accerta che il saldo del medesimo, alla data del 30.6.2016, era pari ad €. 18.010.28.
Respinge le domande di nullità relative alle fideiussioni omnibus.
Accoglie la domanda riconvenzionale e per l’effetto dichiara tenuti e condanna , in solido tra loro, a corrispondere a la complessiva somma di €. 163.398,11, oltre interessi di mora dal 20.7.2019 al saldo e nei limiti dei tassi soglia.
Compensa parzialmente le spese di lite nella misura del 20%.
Dichiara tenuti e condanna , in solido tra loro a rimborsare a le restanti spese di lite, che si liquidano in €.
€. 11.282,40 ed €. 607,20 per esposti, oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA e 15 % per spese generali.
Pone in via definitiva le spese della CTU liquidate alla Dott.ssa a carico di Pone definitivamente le spese della CTU contabile liquidate al Dott. a carico delle parti nella misura di ½ ciascuna.
Così deciso in Torino, 1 agosto 2024
Il Giudice dott. NOME COGNOME
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