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Codice Civile
Codice Penale

Nullità clausole interessi ultralegali e anatocismo

La sentenza definisce i criteri per la verifica dell’usurarietà dei tassi di interesse nei contratti di mutuo, distinguendo tra interessi corrispettivi e moratori e considerando il momento della stipula. Si precisa che il piano di ammortamento alla francese non configura anatocismo. Inoltre, si chiarisce che l’utilizzo dell’EURIBOR come parametro di riferimento non è di per sé illegittimo e si sottolinea l’importanza della trasparenza bancaria.

Pubblicato il 09 November 2024 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile

N. 3504/2021 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE I CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._5498_2024_- N._R.G._00003504_2021 DEL_01_11_2024 PUBBLICATA_IL_04_11_2024

Nella causa promossa da:

(C.F. (C.F. rappresentati difesi dall’Avv. NOME COGNOMEC.F. ed elettivamente domiciliati in Catania (CT), INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. COGNOME

ATTORI Contro (C.F. ), con sede legale in Torino, INDIRIZZO in proprio quale incorporante di (C.F. , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME COGNOME (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in Torino, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME;

CONVENUTA OGGETTO: contratti bancari, mutuo, usura,

CONCLUSIONI

Per la parte attrice:

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Nel merito 1. Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al contratto di finanziamento in oggetto;

2. Accertare e dichiarare l’illegittimità del sistema di ammortamento alla francese concretamente applicato al contratto di mutuo per cui è causa;

3. Accertare e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al contratto di finanziamento in oggetto a titolo di interessi ultralegali, come risultanti dall’espletanda CTU contabile;

4. Accertare e rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario in oggetto al momento della data di citazione ed effettuare il ricalcolo delle rate, degli importi pagati e del residuo da pagare, con l’espletanda CTU;

5.

In conseguenza di quanto sopra, condannare la alla restituzione in favore di parte attrice della somma che il Tribunale riterrà, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, versate indebitamente da parte attrice, ovvero in subordine condannare la al pagamento dell’importo C.F. C.F. C.F. C.F. quale indennità per l’arricchimento senza causa derivante dall’incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà.

In via istruttoria 1. Ordinare ex art. 210 c.p.c. all’Istituto di credito l’esibizione della documentazione bancaria attinente il rapporto bancario in questione;

2. Ammettere consulenza tecnica d’ufficio, con mandato al Consulente di accertare le violazioni di cui in premessa e rideterminare il saldo del rapporto di finanziamento senza l’addebito di eventuali interessi passivi ultralegali.

Con riserva di ulteriormente dedurre, controdedurre ed articolare aggiuntivi mezzi istruttori entro i termini di legge, anche alla luce delle avverse difese.

Con vittoria di spese, competenze e onorari.

NOME COGNOME.

” Per la parte convenuta:

“Voglia il Tribunale Ill.mo, – disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;

– previe le declaratorie del caso e di rito;

– respingere le domande tutte ex adverso proposte, in quanto inammissibili e comunque infondate, mandando assolta la conchiudente da ogni avversaria pretesa.

Con il favore delle spese e competenze di giudizio”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Gli attori rappresentano le seguenti circostanze:

hanno stipulato, il 24.11.2005, il contratto di mutuo casa ipotecario n. NUMERO_DOCUMENTO con oggi confluita in per incorporazione, per € 180.000,00 con TAN al 3,35% per il periodo di preammortamento, e con tasso variabile indicizzato all’EURIBOR (in origine pari al 2,35%) e aumentato di 1 punto annuo di spread per il periodo di ammortamento, TAEG al 3,436% e tasso di mora pari a 2 punti di maggiorazione sul tasso in vigore al momento della scadenza della rata;

– la parte mutuataria si è obbligata a restituire la somma in 300 rate mensili, scadenti la prima il 31.01.2006 e l’ultima il 31.12.2030, secondo un piano di ammortamento alla francese (doc. 1);

– il cumulo degli interessi (corrispettivi e moratori) pattuiti nel contratto di mutuo porta all’applicazione di interessi usurari da parte della banca;

– il tasso di riferimento risulta indeterminato in quanto ancorato all’indice EURIBOR, il cui utilizzo nei contratti di mutuo è vietato ai sensi dell’art. 2, l. n. 287/1990 in materia Antitrust poiché frutto di un accordo di cartello tra gli istituti di credito, e dal quale discende la nullità della clausola di indicizzazione contenuta nei contratti;

– la previsione di un piano di ammortamento alla francese genera anatocismo in quanto la capitalizzazione degli interessi genera interessi successivi non consentiti;

– la banca avrebbe violato la disciplina prevista in materia di trasparenza nei rapporti con il cliente, in quanto nel contratto oggetto di causa non risultano comprensibili le clausole fondamentali del contratto, con conseguente violazione degli obblighi di informazione precontrattuale.

Gli attori chiedono perciò di accertare e di dichiarare la nullità delle clausole relative alla corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale, di accertare e dichiarare l’illegittimità del sistema di ammortamento alla francese applicato al contratto, con conseguente rideterminazione del saldo effettivo mediante ricalcolo delle rate e degli importi pagati.

Il tutto con condanna della banca alla restituzione delle somme ricevute in eccesso.

2) La convenuta contesta la domanda e deduce che:

– a fronte di un tasso di interesse nominale annuo del 3,35% è stato convenuto un interesse di mora pari al 5,35%, entrambi valori inferiori al tasso soglia applicabile al periodo di riferimento (IV trimestre 2005 – D.M. 21.09.2005), allorché il tasso effettivo globale medio rilevato per i mutui ipotecari a tasso variabile era pari al 3,82% e il pertinente tasso soglia era pari al 5,73%;

– l’indicizzazione del tasso di interessi al tasso EURIBOR non è illegittima in quanto trattasi di parametro specifico e facilmente conoscibile, e in ogni caso nessuna banca italiana risulta aver concorso alla ormai nota manipolazione dei tassi EURIBOR, né è stata sanzionata all’epoca dalla Commissione UE;

– peraltro, gli attori non hanno formulato alcuna domanda risarcitoria;

– la previsione di un piano di ammortamento alla francese non comporta la pattuizione di interessi anatocistici in quanto non si verificano fenomeni di capitalizzazione degli interessi, svolgendosi il calcolo degli interessi solo sulla quota capitale nel tempo decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata;

– non vi è stata alcuna violazione delle norme in materia di trasparenza da parte della banca, a maggior ragione considerate le modalità di stipulazione del contratto di mutuo, che, prevedendo un contatto diretto tra le parti, portano all’attenzione di entrambe la rilevanza e la portata delle obbligazioni assunte.

3) Regolarmente costituite le parti, sono stati concessi in prima udienza i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ma parte attrice non ha depositato alcuna memoria.

All’udienza del 2.2.2022, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di espletamento della CTU richiesta dalla stessa parte attrice, è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni.

A seguito di ulteriore rinvio, dovuto al mutamento del giudice, con decreto del 20.2.2024 è stata fissata nuova udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni e, con ordinanza dell’11.6.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. 4) Preso atto del fatto che parte attrice non ha depositato né le memorie 183 né le comparse conclusionali, ai fini della decisione si fa riferimento a quanto esposto nell’atto introduttivo del giudizio.

contestano in primo luogo l’usurarietà del tasso di interesse pattuito nel contratto di mutuo.

La contestazione degli attori muove essenzialmente dalla considerazione che, per la verifica dell’usurarietà degli interessi pattuiti, dovrebbe farsi riferimento alla sommatoria degli interessi corrispettivi e degli interessi di mora, così ottenendo una misura unitaria da parametrarsi poi ai tassi soglia individuati di volta in volta con decreto ministeriale.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, come correttamente riportato da parte attrice, la normativa antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi che agli interessi moratori (da ultimo Cass. civ., S.U., n. 19597/2020 con ampio percorso argomentativo);

tuttavia, nel caso di specie, risulta che, da parte il tasso annuo nominale pattuito nella misura fissa del 3,35% per il periodo di preammortamento, il tasso variabile pattuito per il periodo successivo di ammortamento (dall’1.1.2006 al termine del 31.12.2030) è ancorato al tasso EURIBOR (v. artt. 1 e 2 del contratto di mutuo, doc. 1 att. e doc. 7 conv.), pari a 2,35% alla data di stipulazione del contratto, aumentato di 1 punto annuo di spread (3,35%).

Con riguardo al tasso degli interessi di mora, invece, l’art. 6 del contratto indica il criterio di calcolo individuandolo nel TAN in vigore alla data di scadenza di ogni singola rata di rimborso scaduta maggiorato di 2 punti percentuali.

Il Decreto Ministeriale di riferimento per il 2005, prodotto da entrambe le parti, indica il tasso effettivo globale medio (TEGM) cui parametrare i tassi per i mutui con garanzia reale (come nel caso oggetto di causa, in cui trattasi di mutuo ipotecario) con tasso variabile, la misura del 3,82%, che ai fini dell’usurarietà dev’essere aumentata della metà.

Pertanto, il tasso soglia è pari al 5,73% per gli interessi corrispettivi.

Il contratto, invece, ha TAEG al 3,436%, ampiamente inferiore.

Con riguardo agli interessi moratori, invece, deve prendersi in considerazione la stessa tabella con lo stesso valore di partenza (3,82%) aumentato di 2,1 punti percentuali come indicato al punto 4 del decreto (con risultato 5,92%) e aumentato successivamente della metà ai fini della verifica dell’usura.

Il tasso soglia è quindi l’8,88%.

Il tasso contrattuale di mora, parti al tasso corrispettivo maggiorato di due punti percentuali, quindi in origine al 5,35%, è anch’esso ampiamente inferiore.

Pertanto, dovendosi aver riguardo, per la verifica dell’eventuale usurarietà dei tassi di interessi, al momento della stipulazione del contratto, poiché, come stabilito dalla giurisprudenza, l’usura sopravvenuta – peraltro neppure allegata dagli attori – non rileva ai fini della nullità del contratto (Cass. civ., S.U., n. 24675/2017), i tassi di interessi relativi al contratto di mutuo ipotecario n. NUMERO_DOCUMENTO non possono ritenersi usurari.

Gli attori, peraltro, non allegano nello specifico i motivi per cui i tassi pattuiti dovrebbero superare le soglie dell’usura, limitandosi a considerazioni teoriche solo talvolta pertinenti al caso in oggetto, e alla già citata affermazione della cumulabilità dei tassi corrispettivo e moratorio.

Tale tesi non può condividersi, e peraltro è già smentita dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, sia se intesa come esigenza generale di sommare gli interessi di mora agli interessi corrispettivi (v. Cass. civ., n. 9237/2020, Cass. civ., n. 22890/2019 e Cass. civ., n. 17447/2019 in motivazione:

«gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori.

Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro:

se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori;

di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perchè si riferiscono a basi di calcolo diverse:

il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta»), sia se, riferita al caso in cui il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia calcolato applicando una qualche maggiorazione al saggio degli interessi corrispettivi (Cass. civ., n. 26286/2019:

«Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento.

Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare.

Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati»).

5) Parte attrice contesta poi l’ancoramento del tasso di interesse al parametro EURIBOR, poiché quest’ultimo – tasso interbancario di riferimento calcolato come media semplice dei tassi d’interesse ai quali banche europee di primaria importanza facenti parte di un panel offrono depositi interbancari a termine in euro ad altre banche – sarebbe espressione di un accordo di cartello tra gli istituti di credito vietato ai sensi della normativa Antitrust, da cui scaturirebbe la nullità derivata del contratto di finanziamento, espressione, in ragione di collegamento funzionale, dell’intesa in questione. In primo luogo, l’EURIBOR costituisce in questo caso il parametro numerico cui è ancorato il calcolo del tasso di interesse, e come tale risulta perfettamente e facilmente conoscibile e nient’affatto indeterminato, poiché si tratta di un dato numerico preciso e comunicato con regolarità su numerosi quotidiani.

Peraltro, nel caso in cui si volesse far valere invece un danno subito dal debitore in ragione dell’intesa che ha dato luogo alla manipolazione dei tassi EURIBOR sanzionata dalla Commissione UE, sussisterebbe l’onere della prova in capo all’attore della partecipazione della banca convenuta al cartello.

Gli attori nulla hanno dedotto in merito e non hanno avanzato alcuna domanda risarcitoria in questo senso.

6) Con riguardo alla contestazione attorea relativa alla produzione di interessi anatocistici, quale conseguenza del piano di ammortamento c.d. alla francese, in primo luogo deve osservarsi che non è contestata alla creditrice alcuna più specifica violazione , ma parte attrice si limita anche in questo caso a considerazioni teoriche riguardanti il sistema di ammortamento in oggetto.

La sua tesi, in generale, è anch’essa infondata.

La caratteristica del piano di ammortamento alla francese è il permanere costante della rata da rimborsare, composta da due diverse quote, una costituita dalla parte di capitale da rimborsare con la rata in questione e l’altra costituita invece dalla quota di interessi.

In ciascun rata, al crescere della quota di capitale decresce la quota di interessi.

Nel piano di ammortamento alla francese gli interessi vengono solitamente calcolati con l’applicazione di un interesse composto, il che di per sé non implica anatocismo, poiché alla scadenza di ogni rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota costitutiva di essa e vengono conteggiati sul capitale residuo, che progressivamente si riduce.

Come efficacemente ricordato dalla Corte d’Appello di questo distretto, che ha dato seguito all’orientamento consolidato all’interno dello stesso Tribunale:

«Il piano di ammortamento a rata costante (“francese”) prevede che il debitore rimborsi alla fine di ogni anno (o con altra periodicità) e per tutta la durata dell’ammortamento una rata costante posticipata tale che al termine del periodo stabilito di ammortamento il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale sia per interessi.

Ogni rata costante si compone di una quota interessi e di una quota capitale:

dal punto di vista del mutuatario, la quota interessi rappresenta il corrispettivo dell’uso del denaro, mentre la quota capitale rappresenta la somma destinata al rimborso del capitale erogato.

In ogni rata, la quota interessi è calcolata tramite il prodotto fra tasso di interesse e debito residuo al termine di ciascun periodo di ammortamento e la quota capitale rimborsata per differenza tra l’ammontare della rata e gli interessi di periodo;

il calcolo degli interessi sul capitale residuo comporta che gli interessi si riducano progressivamente di rata in rata in ragione dell’ammortamento del debito capitale, che – nella invarianza della rata – viene rimborsato per quote capitali crescenti.

Deve in primo luogo fugarsi l’equivoco che conduce ad affermare che il metodo di ammortamento “francese” non comporti l’applicazione di interessi composti, ed a ritenere per tale via che esso non produca alcun fenomeno anatocistico:

tale scorciatoia, pur tralaticiamente praticata, non è percorribile, in quanto la composizione della rata evidenzia il meccanismo dell’interesse composto (interesse liquidato sul capitale in scadenza).

La vera questione è se i due ambiti – interesse composto e anatocismo, così come definito dalla tassativa disposizione contenuta nell’art. 1283 c.c. – siano sovrapponibili ovvero, come ritiene questa Corte, il secondo costituisca un più limitato sottoinsieme del primo, sì che l’applicazione di interessi composti non necessariamente conduca alla violazione del precetto di cui all’art. 1283 c.c.

L’art. 1283 c.c. vieta infatti la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l’unica fattispecie ivi regolata.

In altri termini, si ha anatocismo per gli effetti dell’art. 1283 c.c. soltanto se gli interessi maturati sul debito nel periodo X si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi del periodo X+1 e così via ricorsivamente.

Il metodo “alla francese” comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.

In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce.

Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale.

Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti.

In tale prospettiva, l’applicazione dell’interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata.

La capitalizzazione composta nei contratti di credito è quindi del tutto eterogenea rispetto all’anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all’altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;

è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato» (Corte d’Appello di Torino, sent. n. 544/2020; Cass. civ., n. 34677/2022 in motivazione).

7) Da ultimo, gli attori contestano alla Banca convenuta la violazione delle disposizioni in materia di trasparenza bancaria poste a tutela del cliente, in particolare l’art. 116 T.U.B. che impone alle banche e agli intermediari di rendere preventivamente noti i termini economici delle operazioni e dei servizi offerti, quali tassi di interesse, prezzi, interessi di mora e valute applicate per l’imputazione degli interessi.

Non si comprende, tuttavia, né a quali condotte specificamente tale censura sia rivolta, né si fa derivare alcuna conseguenza di tipo risarcitorio da tale violazione.

Per mera completezza, si rileva che, ove l’indeterminatezza dei termini economici del contratto fosse riferita al tasso di interesse collegato all’EURIBOR ci si riporta a quanto chiarito al punto 5) sulla precisione e conoscibilità del parametro, mentre qualora essa si riferisse alla non esatta conoscibilità dei costi legati al sistema di ammortamento alla francese si osserva che gli attori non hanno allegato alcun piano di ammortamento, il metodo di calcolo degli interessi risulta esplicitato e il tasso d’interesse determinabile in ragione dell’ancoraggio ad un parametro specifico (EURIBOR) con riguardo al TAN, e TAEG fisso nella misura del 3,436%, e la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che «In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev’essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch’esso esplicitato. In conclusione sul punto, deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. “alla francese” e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell’oggetto del contratto causandone la nullità parziale.

» (Cass. civ., S.U., n. 15130/2024 in motivazione).

8)

Le censure mosse dagli attori devono, in conclusione, essere integralmente respinte.

Le istanze istruttorie avanzate nell’atto di citazione non possono trovare accoglimento, essendo irrilevanti ai fini della decisione, considerato che, come osservato, le domande si fondano in parte su contestazioni generiche e in parte su premesse teoriche che non sono condivisibili.

9) Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo in prossimità ai parametri minimi previsti per le cause di valore indeterminabile a bassa complessità, tenuto conto della semplicità della controversia e dell’assenza di attività istruttoria.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, respinge integralmente le domande.

Condanna , in solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese legali, che liquida in € 6.700,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.

Torino, 31.10.2024 Il Giudice NOME COGNOME

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