R.G. 474/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
Dott. NOME COGNOME Presidente Dott. NOME COGNOME Consigliere Dott. NOME COGNOME Consigliere Aus.rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._575_2025_- N._R.G._00000474_2021 DEL_26_03_2025 PUBBLICATA_IL_26_03_2025
nella causa civile di II grado tra (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME ( (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME ( (C.F. , con il patrocinio dell’avv. COGNOME ( (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME ( appellanti C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. contumace (C.F. con patrocinio dell’avv. COGNOME intervenuta
Conclusioni:
per “ si insiste nelle conclusioni rassegnate anche in via istruttoria» che di seguito si riproducono «Voglia l’Ecc.ma Corte D’Appello di Firenze, per i motivi tutti sopra esposti, contrariis reiectis, In via preliminare, sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata per i motivi tutti di cui alla premessa del presente atto.
Nel merito, accogliere il presente appello e per l’effetto, in riforma totale della sentenza impugnata recante n. 673/2020, emessa dal Tribunale di Pistoia in data 07.08.2020 e pubblicata il 09.09.2020, in seno al procedimento n. R.G. 3014/2016, ritenere e dichiarare, per i motivi tutti di cui in parte motiva, invalido, nullo, inefficace ed improduttivo di effetti giuridici, oltre che infondato e non provato, l’opposto decreto e, per l’effetto, revocarlo con tutte le conseguenze di legge.
Sempre nel merito ed in via principale:
accertare e dichiarare l’usurarietà e/o comunque l’illegittimità degli interessi e degli addebiti di cui in premessa relativamente ai rapporti in essere tra la e la *** S.p.a.
ed in particolare con riferimento ai seguenti:
– Conto Corrente n. 632379.20;
– Conto Corrente n. 632744.84;
– Conto Corrente n. NUMERO_DOCUMENTO.NUMERO_DOCUMENTO;
– Conto Corrente n. 62205.88;
– Conto Corrente n. 4343.50; n. 741305849.33 del 29/12/05;
C.F. – Mutuo Chirografario n. 877167130NUMERO_DOCUMENTO del 22/05/08;
stipulati tra e la e per l’effetto, rideterminato il piano di ammortamento, operata compensazione, anche impropria, tra i diritti reciproci delle parti, rideterminare la minor somma eventualmente dovuta dalla alla così come risulterà dalla espletanda istruttoria;
– Nel merito ed in subordine:
accertare l’esistenza dei vizi e dell’illegittimità degli addebiti di cui in premessa relativamente ai contratti di mutuo chirografario ed ai contratti di conto corrente suindicati, stipulati tra e la e per l’effetto, rideterminato il piano di ammortamento sulla base del tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B. ovvero del tasso legale ex art. 1284 c.c. nonché operata compensazione tra i diritti reciproci delle parti, determinare e dichiarare il rapporto di dare/avere tra le parti;
– Ancora nel merito ed in ogni caso, per tutte le causali di cui in parte motiva, dichiarare nulle e/o comunque invalide e/o inefficaci le fideiussioni prestate dai sigg.ri e per l’effetto dichiarare che i predetti nulla devono alla Banca appellata.
–
In via istruttoria:
si insiste per la rinnovazione di idonea CTU contabile volta ad accertare l’esistenza dei vizi di cui in premessa nonché alla ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra le parti.
– In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario»;
per conclude come in atti», conclusioni che di seguito si riproducono:
«VOGLIA L’ECC.MA CORTE DI APPELLO disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in via pregiudiziale cautelare – rigettare l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza l’appello proposto dalla e dai sig.ri nel merito – ritenere e dichiarare inammissibile e comunque, con qualsivoglia statuizione, rigettare l’appello proposto dalla e dai sig.ri giacché infondato in fatto e in diritto e sfornito di prova;
e per l’effetto, – confermare la sentenza n° 673/2020 dei 7.8/9.9.2020 del Tribunale di Pistoia;
– confermare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n° 921/2016 del Tribunale di Pistoia;
– condannare gli appellanti al pagamento delle spese e competenze di lite».
Rilevato hanno impugnato la sentenza n. 673 del 2020 del Tribunale di Pistoia, con la quale:
a) è stata rigettata la domanda proposta dalla stessa (iscritta come procedimento r.g. n. 3014/2016), diretta a ottenere l’accertamento dell’usurarietà dei vantaggi conseguiti da (nel prosieguo ***) e dell’illegittimità di plurimi addebiti dalla stessa effettuati, oltre che di restituzione delle somme indebitamente corrisposte, con riferimento al conto corrente n. 632379.20 – sul quale erano state addebitate le competenze di quello anticipi collegato n. 632744.84 – e al conto n. 4343.50 – sul quale erano state addebitate le competenze dei conti collegati, ossia quello anticipi n. 62205.88 e quello ordinario n. 3916.32 – nonché con riferimento ai mutui n. 741305849.33 del 29 dicembre 2005, per euro 100.000,00, e n. 877167130.10 del 22 maggio 2008, per euro 50.000,00, rapporti intrattenuti tra la predetta società e ***; b) è stata rigettata l’opposizione (iscritta come procedimento r.g. n. 3457/2016) al decreto ingiuntivo n. 921 del 2016, emesso dal predetto Tribunale di Pistoia, con il quale *** aveva intimato alla citata il pagamento di euro 210.938,64 – in qualità di debitore principale e in relazione ai medesimi , a il pagamento di euro 166.223,29 e a quello di euro 42.000,00, tutti in solido con la società.
Il Tribunale ha in primo luogo considerato «come non proposto» – in quanto generico e contraddittorio – il disconoscimento avanzato dagli opponenti rispetto al contratto di conto corrente n. 632379.20 e a quello n. 4343.50, non essendo chiaro se fosse disconosciuta «la conformità del documento prodotto all’originale ovvero la mancata sottoscrizione ad opera della , considerato anche che la stessa «non contesta che la firma le sia riconducibile, ma di non “riconoscere” il contenuto del contratto».
Ha inoltre ritenuto, quale ulteriore ragione di rigetto, che per «porre nel nulla i documenti in questione» gli opponenti avrebbero dovuto proporre querela di falso.
Il giudice di prime cure ha inoltre respinto sia l’eccezione di nullità delle fideiussioni concesse da in relazione ai debiti contratti dalla sia quella di liberazione dei medesimi dal vincolo di garanzia per asserita violazione del dovere di buona fede da parte della banca, per non averli informati del peggioramento delle condizioni economiche della società debitrice principale.
Il Tribunale ha considerato che dette eccezioni fossero tardive, essendo state sollevate solo con la memoria conclusionale ex art. 190 c.p.c. e, relativamente all’omessa informazione circa le condizioni economiche del debitore principale, ha altresì escluso che la banca fosse di ciò onerata, essendo i garanti «tutti appartenenti al medesimo contesto familiare».
Ha poi respinto la doglianza relativa alla capitalizzazione degli interessi, rilevando che tale voce di costo era stata pattuita in forma scritta, e quella di usurarietà, con riferimento a tutti i conti correnti, ritenendo che il tasso effettivo globale (t.e.g.
), ossia quello concretamente applicato dalla banca, non avesse superato il rispettivo tasso-soglia.
la violazione della disciplina sulla trasparenza, in quanto «nei singoli contratti sono chiaramente pattuiti il tasso corrispettivo, il tasso moratorio, l’ il compenso per anticipata estinzione, le commissioni e le spese per i servizi accessori e infine la previsione della facoltà della Banca di variare anche in peggio le condizioni economiche a norma dell’art.118 del T.U.B».
Ha inoltre escluso l’usurarietà, considerando erronea la tesi attorea, secondo cui, ai fini del superamento del tasso- soglia di usura, occorrerebbe sommare il tasso convenzionale a quello di mora, ritenendo invece che essi vadano «singolarmente considerati» e che, così facendo, essi non siano usurari.
Le spese di lite sono state poste solidalmente a carico degli odierni appellanti, in applicazione del principio di soccombenza.
L’impugnazione è stata affidata ai seguenti motivi di gravame:
1.
il Tribunale avrebbe erroneamente considerato non formulato il disconoscimento dei contratti di apertura dei conti n. NUMERO_DOCUMENTO e n. 4343.50;
2. il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato l’eccezione di nullità delle fideiussioni e quella di liberazione dei garanti per non esser stati informati dalla banca circa il peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale;
3. con il terzo motivo viene riproposta la domanda di accertamento del dare-avere tra le parti, in conseguenza di plurime illegittimità riguardanti i rapporti tra essi intercorsi, articolando la censura su tre profili di doglianza:
a) con il primo si lamenta l’usurarietà dei contratti di mutuo;
b) con il secondo, sempre con riferimento ai contratti di mutuo, si lamenta l’applicazione del saggio di interesse in misura maggiore rispetto a quanto pattuito;
conti correnti.
RAGIONE_SOCIALE non si è costituita in giudizio, pur ritualmente evocatavi.
È intervenuta (in prosieguo ), contestando tutti i motivi di censura.
Con ordinanza del 13 luglio 2023 è stata rigettata l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza gravata.
Con la sentenza non definitiva n. 973/2024 del 28 maggio 2024, depositata il 4 giugno 2024, questa Corte, accertata la titolarità attiva del rapporto in capo ad , a seguito della scissione parziale che ha riguardato ***RAGIONE_SOCIALE e il permanere della legittimazione processuale di quest’ultima, ha così statuito:
«1. dichiara la contumacia di 2. in parziale accoglimento del terzo motivo d’appello, accerta:
a. relativamente al conto n. 632379.20, l’illegittimità degli addebiti per commissioni di massimo scoperto, per commissione remunerazione degli affidamenti e per commissione remunerazione degli sconfinamenti;
b. relativamente al conto n. 4343.50, l’illegittimità degli addebiti per anatocismo, per commissione di massimo scoperto, per commissione remunerazione degli affidamenti e per commissione di remunerazione degli sconfinamenti;
3.per l’effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 921 del 2016 del Tribunale di Pistoia;
4.rimette la causa in istruzione con separata ordinanza;
5.spese al definitivo”.
Espletata la c.t.u., all’esito dell’udienza del 26 novembre 2024 – sostituita ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 28 2024, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato 1. Con la predetta sentenza non definitiva n. 973/2024 del 28 maggio 2024, depositata il 4 giugno 2024, sono stati respinti il primo e il secondo motivo, mentre il terzo motivo d’appello è stato parzialmente accolto – respinte le residue doglianze – ed è stato accertato:
– relativamente al conto n. 632379.20, l’illegittimità degli addebiti per commissioni di massimo scoperto, per commissione remunerazione degli affidamenti e per commissione remunerazione degli sconfinamenti;
– relativamente al conto n. 4343.50, l’illegittimità degli addebiti per anatocismo, per commissione di massimo scoperto, per commissione remunerazione degli affidamenti e per commissione di remunerazione degli sconfinamenti;
e per l’effetto revocato il decreto ingiuntivo n. 921 del 2016 del Tribunale di Pistoia.
In particolare, con riferimento ai rapporti di conto corrente e alle doglianze con cui è stata dedotta l’illegittimità degli addebiti, per voci di costo invalidamente pattuite, per modifiche unilaterali alle condizioni contrattuali e per usurarietà dei vantaggi conseguiti dalla banca, la Corte ha accolto le censure (nei limiti di seguito riportati) come da motivazione che per comodità espositiva si trascrive per quanto ancora rileva:
«Quanto alla dedotta usurarietà, occorre evidenziare che il c.t.u ha rilevato i seguenti superamenti del tasso soglia:
con riferimento al conto n. 632379.20, nel 1°, 3° e 4° trimestre del 2007, nel 1° del 2008, nel 2°, 3° e 4° del 2009, nel 3° e 4° del 2010, nel 1° e 4° del 2011 e nel 1° e 2° del 2012;
rispetto al conto n. 3916.32 non vi è stato alcun superamento;
su quello n. 4343.50 il superamento è avvenuto nel 3° e 4° trimestre del 2010, nel 1° e 2° del 2011, nel 1° del 2012, nel 4° del 2013 e nel 1°, 2° e 3° del 2014;
rispetto al conto anticipi n. 62205.88 detto superamento vi è stato nel 4° trimestre del 2010, nel 1° del 2011 e nel 2° del 2012;
infine, su quello anticipi n. 632744.84 tanto è occorso nel 4° trimestre del 2007 e nel 1°, 2°
Il giudice di prime cure ha tuttavia disatteso la domanda di accertamento dell’usurarietà dei vantaggi, con riferimento a tutti i predetti conti, limitandosi a considerare che tale usurarietà non sussistesse con riferimento al solo conto n. 4343.50, considerando errati i risultati cui era giunto il c.t.u. Ciò in quanto, in primo luogo, «l’onere denominato “recupero spese e/o commissioni”» sarebbe inerente ad altri rapporti;
in secondo luogo, gli «oneri su base annua» – componente della formula t.e.g.
= [36.500 / numeri debitori] + oneri su base annua x 100 / accordato] – avrebbero dovuto essere determinati «attraverso la moltiplicazione per quattro degli oneri addebitati» in ogni trimestre, mentre il c.t.u., come emerge dalla sua relazione, avrebbe diversamente sommato gli oneri addebitati nei dodici mesi precedenti alla fine di ogni trimestre.
La sentenza, sul punto, va riformata, in quanto il Tribunale ha omesso qualunque considerazione in merito alle ragioni per cui la predetta usura, nonostante il superamento del tasso-soglia da parte del t.e.g.
, non sussisterebbe con riferimento ai conti correnti diversi da quello n. 4343.50.
Inoltre, rispetto a quest’ultimo, va altresì rilevata la correttezza della c.t.u., in quanto, in primo luogo, l’onere denominato “recupero spese e/o commissioni” va considerato ai fini del calcolo del t.e.g.
del conto sul quale è stato addebitato:
non può essere condivisa la tesi della banca – espressa nelle osservazioni del proprio c.t.p. (all. 15 alla c.t.u.) – secondo cui la riferibilità di tali costi ad altri rapporti di finanziamento, pur «non individuabili per la descrizione sommaria sull’estratto conto», sarebbe comunque provata dal fatto che il loro addebito sarebbe avvenuto «in date diverse da quelle contrattualmente previste per il regolamento dei costi previsti per l’apertura di credito».
Proprio la mancanza di qualunque specificazione del diverso rapporto cui tali oneri dovrebbero inerire è elemento decisivo per considerarli relativi proprio al rapporto nel quale sono stati addebitati.
Quanto alla diversità della data degli addebiti, tale circostanza non ha alcun rilievo, in quanto idonea, al più, a integrare un’irregolarità nell’esecuzione del contratto.
Inoltre, se ciò bastasse a escludere tali costi dal calcolo del t.e.g., sarebbe sufficiente per gli istituti bancari addebitare costi con descrizioni generiche, a scadenze diverse da quelle previste dal contratto, per eludere il criterio per il calcolo del medesimo t.e.g., previsto dall’art. 644, quarto comma, c.p., ai sensi del quale «er la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito», disposizione cui hanno fatto riferimento le «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura» della Banca d’Italia, al punto C4, nello specificare i criteri di calcolo dello stesso t.e.g.
La c.t.u. ha poi correttamente determinato gli «oneri su base annua» cui fare riferimento per il calcolo del t.e.g., «includendo tutte le spese trattandosi dei trimestri degli anni 2010, 2011, 2012, 2013, e 2014.
Ciò è infatti previsto dalle predette «Istruzioni», al punto C3, lettera a), nella versione ratione temporis applicabile, ossia quella pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 200 del 29 agosto 2009, cui va fatto riferimento per il periodo compreso dal 1° gennaio 2010 (come previsto da tale versione delle «Istruzioni» nella sezione “D1” dedicata al “Periodo transitorio”) e fino al 31 marzo 2017 (sempre come indicato nella sezione “D1.
Periodo transitorio” nelle «Istruzioni» successive, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016).
In caso contrario il t.e.g., cui raffrontare il tasso-soglia, sarebbe determinato con criteri diversi rispetto a quelli applicati per calcolare quest’ultimo, confrontando quindi valori non omogenei.
Va altresì considerato che il superamento del tasso-soglia va qualificato come usura sopravvenuta qualora la modifica del tasso d’interesse non risulti correlata a modifiche contrattuali concordate dalle parti in corso di svolgimento del rapporto, o con apposita convenzione o tramite il meccanismo di tacito consenso alla modifica proposta dalla banca, ai sensi dell’art. 118 t.u.b., quest’ultimo parimenti idoneo a realizzare un fenomeno di usura genetica (in tal senso, Corte d’appello di Firenze n. 16 del 2024). Va ulteriormente considerato che la giurisprudenza di legittimità, decidendo una controversia attinente proprio all’usurarietà degli addebiti su conto corrente verificatasi in corso di rapporto – e quindi qualificata come usura sopravvenuta – ha recentemente chiarito che i saggi d’interesse usurario «costituiscono in ogni caso importi indebiti» e che pertanto il creditore che ne domandi il pagamento, pretenderebbe «l’esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata:
il suo comportamento sarebbe contrario al generale principio di buona fede contrattuale, che impone alle parti comportamenti collaborativi, anche in sede di esecuzione del contratto»;
pertanto, «è illegittima la pretesa della banca in relazione all’importo (individuato dal ctu) eccedente la soglia di usura, anche se i saggi di interesse usurario sono sopraggiunti in corso di rapporto» (Cass. n. 27545 del 2023, in motivazione).
Nel caso in esame gli appellanti, sin dal primo grado di giudizio, hanno espressamente dedotto che il superamento del tasso-soglia usura, in corso di rapporto, sarebbe dovuto anche a modifiche unilateralmente poste in essere dalla banca, in violazione del principio di buona fede e dell’art. 118 t.u.b. e per la cui dimostrazione risultano prodotte in giudizio dagli appellanti alcune comunicazioni effettuate ai sensi del medesimo art. 118 t.u.b., nei files contenenti gli estratti periodici dei conti di cui avrebbero modificato le condizioni. Pertanto, occorre rimettere la causa sul ruolo per l’espletamento di dell’usura nei trimestri nei quali il t.e.g. risulta aver superato il tasso-soglia.
Sempre con riferimento alla predetta domanda di accertamento di usurarietà degli addebiti sul conto 4343.50 va invece disattesa la tesi degli appellanti secondo cui il c.t.u. avrebbe omesso di rilevare il superamento del tasso-soglia da parte del t.e.g. nel 2° trimestre 2010, nel 3° e 4° del 2011, nel 2° e 4° del 2012 e nel 1°, 2° e 3° del 2013.
Secondo il c.t.p. degli appellanti – come esposto a pag. 4 delle proprie Osservazioni alla c.t.u. di primo grado – il perito d’ufficio avrebbe erroneamente fatto riferimento ad un importo dell’“accordato” – quale componente della formula per la determinazione del t.e.g. = + oneri su base annua x 100 / accordato] – pari al «saldo debitore massimo», mentre avrebbe dovuto considerare quello «risultante indirettamente dagli estratti conto dividendo il corrispettivo sull’accordato per l’aliquota applicata dalla banca (0,5%)».
Va invece rilevata la correttezza del calcolo del c.t.u., il quale, in mancanza di un contratto di apertura di credito, ha applicato i criteri stabiliti dalle citate «Istruzioni» della Banca d’Italia (al par. C3, lettera a, che rinvia al par. B4), le quali stabiliscono che l’importo sia determinato «prendendo in considerazione l’utilizzo effettivo nel corso del trimestre di riferimento (ad es. nel caso di passaggi a debito di conti correnti non affidati deve essere considerato il saldo liquido massimo di segno negativo ), come dato atto dallo stesso c.t.u. a pag. 19 della propria relazione. Passando alle doglianze relative agli addebiti per voci di costo invalidamente pattuite, occorre rilevare quanto segue.
Quanto al conto n. 632379.20 (identificato nel contratto con il numero originario 3461.93, prodotto quale all. 4 alla perizia di parte doc. 2 fasc. proc. r.g. n. 3014/2016), a pag. 8 del contratto, dedicato alle Condizioni economiche del rapporto, emerge chiaramente che le parti hanno pattuito l’anatocismo, e che esso è previsto con la medesima periodicità (trimestrale) per gli interessi attivi e per quelli passivi e che, a pag. 14, tale voce di costo è approvata specificamente, ossia separatamente, risultando quindi rispettati tutti i requisiti previsti dalla delibera C.i.c.r. del 9 febbraio 2000, quali condizioni per la sua validità.
Va poi disattesa la contestazione di illegittima girocontazione, sul medesimo conto n. 632379.20, delle competenze maturate su quello anticipi n. 632744.84 (il cui contratto è stato depositato come doc. 6, fasc. di primo grado cit., nel quale è indentificato con il suo numero 4046.72), in quanto il documento contrattuale di quest’ultimo è stato prodotto dagli appellanti solo parzialmente, come emerge dalla prima pagina dello stesso nella quale è indicato che esso si compone di 4 pagine contenenti il “documento di sintesi” – effettivamente depositato – e ulteriori 4 pagine contenenti il “testo contrattuale”, oltre un allegato di una pagina, ’inesistenza di una clausola contrattuale a ciò abilitasse la banca. Va invece rilevata la nullità della pattuizione della voce di costo per c.m.s.
A tal proposito va infatti rammentato che la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che «deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell’oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l’obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca.
Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale» (Cass. n. 19825 del 2022, in motivazione;
nello stesso senso, ex aliis, Corte d’appello di Firenze n. 851 del 2024, n. 329 del 2024, n. 2554 del 2023 e n. 2471 del 2023).
Ebbene, dal contratto in esame emerge che è stata prevista una clausola con la seguente descrizione:
«comm.ne massimo scoperto:
aliquota 0,7500%, (aliquota agg.va 1,2500% su sconfinamento se autorizzato), (limite massimo somma commissioni applicate 2,00000%)».
Non sussistendo altra specificazione che la sua misura percentuale, manca l’indicazione del periodo di riferimento e del valore sul quale la percentuale debba essere applicata, rendendo così imprevedibile il costo sopportato dal cliente.
Dal contratto di apertura del conto non risultano invece clausole per “commissione remunerazione degli affidamenti” e per quella di “remunerazione degli sconfinamenti”, pur risultando, negli estratti conto prodotti dagli attori/opponenti in primo grado (doc. 5 fasc. primo grado cit.) addebiti aventi quale dicitura «Affidamenti E i».
Quanto al conto n. 632744.84, vanno respinte le domande relative all’invalida pattuizione della c.m.s.
e della commissione remunerazione degli affidamenti, in quanto, come già detto, il relativo contratto
doc. 6, fasc. cit.) è stato prodotto dagli appellanti solo parzialmente, ossia e 4 pagine contenenti il “testo contrattuale”.
Pertanto, gli appellanti non hanno dimostrato l’inesistenza o l’invalidità delle clausole contrattuali in base alle quali sarebbero stati effettuati gli addebiti.
Quanto al conto n. 3916.32, va disattesa la doglianza di illegittima pattuizione del tasso di interesse in misura ultra-legale, risultando tale voce di costo espressamente indicata nel contratto disponibile in atti (doc. 8 fasc. di primo grado cit.), nel quale è indicato, quale tasso a debito 0% TAE 10,112%”, quest’ultimo cioè comprensivo degli effetti della capitalizzazione periodica.
prodotto in giudizio dagli appellanti (quale doc. 10, fasc. di primo grado cit.) solo parzialmente, ossia limitatamente alle pa a 8 e da 13 a 19 – rispetto alle 35 indicate come totale delle pagine dallo stesso documento – e privo della parte relativa alle condizioni economiche;
pertanto, quanto asserito dagli appellanti – ossia la mancata pattuizione della voce di costo per c.m.s. e quella per commissione remunerazione degli affidamenti – risulta indimostrato, ragione per cui la doglianza va respinta.
Con riferimento al conto n. 4343.50, il contratto prodotto in giudizio (doc. 12, fasc. di primo grado cit.), nella sezione dedicata alle condizioni economiche, a pag. 10, indica la capitalizzazione trimestrale unicamente con riferimento al tasso a credito, mentre nessuna analoga dicitura è prevista per gli interessi a debito.
Gli addebiti per tale voce di costo risultano pertanto illegittimi.
Parimenti risulta nulla per indeterminatezza la pattuizione della c.m.s. , analogamente a quanto rilevato per il conto n. 632379.20, tale voce di costo risultando prevista in contratto con la mera dicitura «comm.ne massimo scoperto:
aliquota 0,9900%, (aliquota agg.va 0,9900% su sconfinamento se autorizzato), (limite massimo somma commissioni applicate 2,40000%)», senza ulteriore specificazione circa le modalità di calcolo.
Inoltre, non è pattuita alcuna voce per “commissione remunerazione degli affidamenti” per “commissioni remunerazione degli sconfinamenti”, pur risultando, negli estratti conto prodotti dagli attori/opponenti in primo grado (doc. 13 fasc. di primo grado cit.), addebiti aventi quale dicitura «RAGIONE_SOCIALE».
Di contro, non può essere considerata illegittima le girocontazione sul conto in esame delle competenze maturate su quelli anticipi n. 62205.68 e n. 3916.32 (i cui contratti sono stati prodotti – rispettivamente – come doc. 10 e doc. 8 fasc. di primo grado cit.).
Anche relativamente a tali operazioni – co per quelle contestate in relazione al conto 632744.84, di cui si è detto – gli appellanti omettono di indicare le date in cui esse sarebbero avvenute e le conseguenze economiche che avrebbero causato, risultando così la doglianza priva della necessaria specificità già a livello di allegazione dei fatti costitutivi.
Inoltre, i documenti contrattuali dei due conti citati sono stati prodotti dagli appellanti solo parzialmente:
di quello n. 62205.68, come detto, risultano depositate solo le pagine da 5 a 8 e da 13 a 19, rispetto alle 35 indicate nel frontespizio.
Analogamente, del contratto relativo al conto n. 3916.32 sono state depositate solo le pagine da 5 a 8 e da 27 a 29, due pagine di allegato relativo alla disciplina del “giurì bancario” e le condizioni economiche del conto n. 4046,72 (poi divenuto n. 632744.84), mentre nel frontespizio è indicato che il contratto sarebbe composto da 6 pagine di “documenti di sintesi” e 23 di “testo ’inesistenza della clausola in esame.
Con riferimento a tutti i predetti conti correnti, va poi rigettata la domanda di accertamento dell’illegittimità delle modifiche unilateralmente poste in essere dalla banca, asseritamente in violazione dell’art. 118 t.u.b., trattandosi di domanda mai proposta in primo grado, e pertanto inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c., secondo cui «el giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove».
La modifica delle condizioni contrattuali è stata infatti allegata quale circostanza che avrebbe determinato usura, senza che fosse proposta domanda di accertamento dell’illegittimità dell’esercizio dello ius variandi in quanto tale».
Alla stregua di tali considerazioni, la causa è stata rimessa sul ruolo per l’espletamento di consulenza contabile, dandosi mandato al CTU affinché “letta la sentenza non definitiva già pronunciata ed esaminata la documentazione prodotta nonché, segnatamente, gli estratti periodici dei conti correnti di seguito indicati, accerti il c.t.u.:
1. la natura genetica o sopravvenuta dell’usura, dovuta al superamento del tasso-soglia da parte del t.e.g. , calcolato secondo le «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura» della Banca d’Italia, sui conti n. 632379.20, n. 4343.50, n. 62205.88 e n. 632744.84, attenendosi ai seguenti criteri:
a. consideri genetica l’usura qualora il superamento del tasso-soglia sia correlato a modifiche contrattuali concordate dalle parti in corso di svolgimento del rapporto, o con apposita convenzione, o tramite il meccanismo di tacito consenso alla modifica proposta dalla banca, ai sensi dell’art. 118 t.u.b. (ciò facendo nel rispetto del dettato dell’art. 198, secondo comma, c.p.c.).
In tal caso, determini l’importo degli addebiti illegittimamente effettuati nel trimestre in cui il tasso-soglia è superato e in tutti quelli successivi (fintanto che un’analoga convenzione non riporti il t.e.g al di sotto del tasso-soglia);
b.
altrimenti, consideri l’usura sopravvenuta e determini l’ammontare degli addebiti da scomputare per ricondurre il rapporto al rispetto del tasso- soglia;
2. l’importo degli addebiti effettuati sul conto n. 632379.20 per commissioni di massimo scoperto, commissione remunerazione degli affidamenti e commissione remunerazione degli sconfinamenti, limitatamente ai trimestri in cui non abbia già eventualmente azzerato gli addebiti;
3. l’importo degli addebiti effettuati sul conto n. 4343.50 per anatocismo, commissione di massimo scoperto, commissione remunerazione degli affidamenti e commissione di remunerazione degli sconfinamenti limitatamente ai trimestri in cui non abbia già eventualmente azzerato gli addebiti;
4. i saldi dei predetti conti, in conseguenza dell’epurazione degli stessi dagli addebiti risultati illegittimi ai sensi dei punti che precedono».
All’esito della c.t.u. – svolta nel rispetto dei vincolanti dettami indicati da questa Corte – l’ausiliario ha accertato, con riferimento ai conti su cui si riversavano anche le risultanze dei conti tecnici n. 62205.88 e n. 632744.84, che:
– il saldo sul C/C. n. 632379.20, alla data del 30.9.214 era pari a – 11.248,67 euro, a debito del correntista;
– il saldo del C/C n. 4343.50 alla data del 30.9.2014 era pari a – € 39.211,84, sempre a debito del correntista.
Vanno disattese le richieste degli appellanti di «rimessione della causa sul ruolo per invitare il CTU a integrare i risultati raggiunti con un calcolo nuovo ed alternativo che tenga conto:
A) azzeramento di interessi e competenze nei trimestri evidenziati nelle tabelle trascritte a pag. 2 delle osservazioni del CTP (allegato 32 relazione CTU per effetto della ritenuta usurarietà originaria (per ius variandi tacito);
B) ricalcolare i minori interessi passivi su tutti i trimestri calcolati sui saldi minori sgravati delle illegittimità accertate», ritenendo la Corte la correttezza metodologica dell’elaborato peritale e di condividere le conclusioni a cui il consulente è giunto.
Come innanzi detto va evidenziato che l’ausiliario si è attenuto alle ’usura (e in particolare sulla natura genetica o sopravvenuta ed i conteggi conseguenti) sia riguardo agli ulteriori accertamenti degli illegittimi addebiti, come indicato nella sentenza non definitiva.
Quanto al primo profilo di contestazione all’accertamento peritale svolto in appello, esso non è suscettibile di valutazione in questa sede in quanto precluso dalla sentenza parziale – analogamente a quanto statuito sui due mutui – considerato che il frazionamento della decisione comporta l’esaurimento del potere giurisdizionale per la parte della controversia decisa con la sentenza interlocutoria (Cass. n. 12065 del 2022, in motivazione;
analogamente, in precedenza, Cass. n. 2237 del 2005 e Cass. n. 451 del 1981, entrambe in massima), la quale, in proposito, ha statuito «che il superamento del tasso-soglia va qualificato come usura sopravvenuta qualora la modifica del tasso d’interesse non risulti correlata a modifiche contrattuali concordate dalle parti in corso di svolgimento del rapporto, o con apposita convenzione o tramite il meccanismo di tacito consenso alla modifica proposta dalla banca, ai sensi dell’art. 118 t.u.b., quest’ultimo parimenti idoneo a realizzare un fenomeno di usura genetica»; con ciò precludendo di configurare l’usura come originaria «per ius variandi tacito», ossia per variazioni applicate di fatto, al di fuori del meccanismo di cui all’art. 118 t.u.b. Gli appellanti sostengono altresì che nel riconteggio degli indebiti l’ausiliario avrebbe dovuto procedere a rideterminare gli interessi e le competenze anche nei trimestri in cui non aveva riscontrato alcun superamento, tenendo conto dei nuovi saldi di periodo sgravati dalle illegittimità pregresse, come aveva indicato nelle osservazioni alla bozza di c.t.u. il c.t.p. dott. È appena il caso di rammentare che il consulente, nel confermare la validità dei propri conteggi, ha sostanzialmente concordato con il c.t.p., «… secondo cui la rettifica indotta dalle eliminazioni di interessi, ’eliminazione ma si riflette, con continuità, su tutti i saldi successivi fino al termine del rapporto, ulteriormente illustrando (cfr. pag. 34 c.t.u.).
Evidentemente la descrizione non è stata sufficientemente chiara, e se ne fa ammenda, nell’esplicitare che:
a) i saldi istantanei sono stati rideterminati dopo ogni eliminazione di interessi e commissioni, in progressione (cioè alla rettifica sui saldi per l’eliminazione nel trimestre n si aggiunge la rettifica sui saldi per l’eliminazione nel trimestre n + 1, e così via per i saldi dei successivi trimestri), per tutta la residua durata del rapporto;
b) i numeri sono stati ricalcolati progressivamente, in conseguenza dei nuovi saldi depurati;
c) gli interessi sono stati ricalcolati sui numeri ricalcolati»;
la conferma «si ricava dall’esame della tabella che in questa relazione finale è allegata sub doc. 29 (lo stesso numero che l’allegato aveva nella bozza inviata ai consulenti delle parti) che illustra la rideterminazione dei numeri sui quali sono stati ricalcolati gli interessi del c/c n. 4343.50.
Nella tabella allegata sub doc. 29 sono evidenziati, con le distinte colorazioni sopra precisate, gli interessi e le commissioni eliminati:
in arancio, gli interessi oltre soglia usura;
in verde, quelli per la depurazione dell’anatocismo.
Come si nota dalla progressione, il saldo istantaneo generato da ogni movimento di accredito ed addebito forma la base di quello successivo, con piena continuità per tutti i movimenti successivi del conto.
Ciò prova che la rettifica del saldo non ha avuto effetto solo nel trimestre della sua rilevazione, ma anche in tutti quelli posteriori.
I rilievi quindi del dott. u un ricalcolo alternativo sono privi di pregio sia perché:
I) gli ulteriori trimestri in usura da Egli indicati non possono essere inseriti nel conteggio poichè accertati come tali, cioè usurari, in base ad un criterio d’indagine (l’adozione di fatto del tasso) estraneo alla prescrizione peritale;
sia perché II) il calcolo degli interessi sui saldi depurati dalle illegittimità accertate è stato eseguito dal sottoscritto ctu in conformità all’indicazione operativa proposta dal ct degli appellanti, e In conclusione, l’ausiliario acclarato che l’usura riscontrata nei conti oggetto di esame non era genetica ma sopravvenuta ha poi elaborato i conteggi in modo che «l’entità degli addebiti del solo trimestre di superamento che devono essere eliminati dal conteggio al fine di riportare il t.e.g. entro la soglia» (cfr. pag. 10 c.t.u.), in ossequio a quanto affermato nella sentenza non definitiva circa la contrarietà a buona fede, nella fattispecie specificamente dedotta, della pretesa per interessi eccedenti la soglia dell’usura, superamento maturato in corso di rapporto senza essere genetico.
L’elaborato peritale condiviso anche con riferimento all’accertamento svolto in merito a c.m.s.
e all’anatocismo, con riferimento ai conti e nei termini di cui al quesito sopra riportato.
Di conseguenza, in ragione di quanto precede e in parziale accoglimento del terzo motivo d’appello, la Corte ritiene corretta l’ipotesi di ricalcolo sviluppata nella perizia integrativa espletata nel presente grado di impugnazione, per cui ridetermina il saldo del C/C n. 632379.20 in euro -11.248,67, ossia a debito della correntista alla data del 30.9.2014 e quello del C/C n. n. 4343.50 in euro -39.211,84, sempre a debito della correntista alla data del 30.9.2014.
Infine quanto al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pistoia il 23.8.2016 n. 921/2016 con cui la ha ingiunto agli attuali appellanti il pagamento delle seguenti somme:
€ 210.938,64 per ;
€ 166.223,29 per in solido con la € 42.000,00 per solido con la la Corte revoca il decreto ingiuntivo opposto e, alla luce dell’espletata c.t.u., rideterminata la somma dovuta alla e dai fideiussori in solido con la società e nella misura della garanzia prestata, dichiara tenuti e condanna questi ultimi al pagamento del diverso importo (determinato con l’inclusione importi dei mutui chirografario n.NUMERO_DOCUMENTO33, del 29/12/2005 e n. 877167130.10, del 22/5/2008, per quanto motivato nella sentenza non definitiva e quelli dei conti come rideterminati ai sensi della presente sentenza) pari ad € 160.478,73 a debito del correntista. Per quant’innanzi condanna la di pagare in favore della della somma di € 160.478,73 oltre interessi al tasso legale dalla data di scadenza delle singole rate /obbligazioni fino al soddisfo;
condanna – in solido con la a pagare la somma di € 160.478,73 oltre interessi al tasso legale dalla data di scadenza delle singole rate /obbligazioni fino al soddisfo e comunque nei limiti dell’importo garantito 166.223,29;
– in solido tra loro e con somma di € 42.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla data di scadenza delle singole rate /obbligazioni fino al soddisfo e comunque nei limiti dell’importo garantito.
7. Quanto alle spese di lite, si rammenta che «l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale» (Cass. n. 5890 del 2022 e Cass. n. 23877 del 2021). Sempre in tema di spese processuali, va inoltre considerato che «l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c.» (Cass., sez. un., n. 32061 del 2022, in massima). Nel caso in esame, a fronte della parziale riforma della sentenza gravata e in presenza di plurime domande, anche articolate in più capi, solo parzialmente fondate, applicazione dei citati principi giurisprudenziali – le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate per 1/4 e poste a carico degli appellanti, rimasti nel complesso soccombenti, per i restanti 3/4, e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (euro 52.001,00 – euro 260.000,00) – risultando il valore della causa pari a euro 210.938,64, somma monitoriamente ingiunta. 7.1 le spese della c.t.u. di primo e secondo grado vanno poste a carico degli appellanti, in solido tra loro, in ragione della metà, il residuo 1/2 dovendo gravare su quanto al primo grado e a carico di quanto al grado di appello.
La Corte d’appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da avverso la sentenza n. 673 del 2020 del Tribunale di Pistoia, così provvede:
1. in parziale accoglimento del terzo motivo d’appello, accerta e ridetermina il saldo del C/C n. NUMERO_DOCUMENTO.NUMERO_DOCUMENTO, intrattenuto tra in euro -11.248,67 euro, ossia a debito della correntista, alla data del.9.2014 e il saldo del C/C n. 4343.50 in euro -39.211,84, sempre a debito della correntista, alla data del 30.9.2014;
2. REVOCA il D.I. emesso dl Tribunale di Pistoia il 23.8.2016 n.921/2016 e 3. CONDANNA – , al pagamento dell’importo in € 160.478,73 oltre interessi al tasso legale dalla data di scadenza delle singole rate /obbligazioni fino al soddisfo;
4. CONDANNA – in solido con la a pagare la somma di € 160.478,73 oltre interessi al tasso legale dalla data di scadenza delle singole rate /obbligazioni fino al soddisfo;
5. CONDANNA in solido tra loro e con al pagamento della somma di € 42.000,00;
6. condanna in solido tra loro, a rifondere a 3/4 delle spese di lite relative al giudizio di primo grado – compensato tra le parti il residuo 1/4 – che liquida nell’importo (ante compensazione) di euro 13.430,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
7. condanna in solido tra loro, a rifondere a 3/4 delle spese di lite relative al giudizio d’appello – compensato tra le parti il residuo 1/4 – che liquida nell’importo (ante compensazione) di euro 9.991,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
8. pone le spese della c.t.u. di primo grado a carico degli appellanti, in solido tra loro, in ragione della metà, il residuo 1/2 dovendo gravare su 9. pone le spese della c.t.u. svolta in appello grado a carico degli appellanti, in solido tra loro, in ragione della metà, il residuo 1/2 dovendo gravare su LA DIVULGAZIONE del presente provvedimento, al di fuori dell’ambito strettamente processuale, è condizionata all’eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell’art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 13.3.2025.
Il Consigliere COGNOME estensore Il Presidente Dott. NOME COGNOME Dott. NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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