LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Nullità contratti bancari e prescrizione

La sentenza definisce la nullità dei contratti bancari privi di valido consenso e determina l’applicazione della prescrizione a spese, interessi e CMS, rimandando la rideterminazione del saldo del conto corrente ad una successiva CTU.

Prenota un appuntamento in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza per una consulenza legale.

Pubblicato il 1 aprile 2025 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 1947/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE

DI APPELLO DI FIRENZE

SECONDA

SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati:

dott. NOME COGNOME relatore dott. NOME COGNOME Consigliere dott. NOME COGNOME Consigliere ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._550_2025_- N._R.G._00001947_2022 DEL_24_03_2025 PUBBLICATA_IL_24_03_2025

NON DEFINITIVA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1947/2022 promossa da:

(CF: ) con il patrocinio dell’Avv. COGNOME (CF:

APPELLANTE nei confronti di (CF con patrocinio dell’Avv. NOME COGNOMECF APPELLATA avverso la sentenza n. 991/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 06/04/2022

CONCLUSIONI

In data 14.11.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:

C.F. C.F. Per la parte appellante Voglia la Corte d’Appello di Firenze, in totale accoglimento della presente domanda, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta:

– riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Firenze n. 991/2022 depositata il 06.04.2022 e non notificata, accertando che la CTU contabile depositata non ha tenuto conto delle risultanze della CTU grafologica che ha accertato l’apocrifia delle sottoscrizioni del sig. in ordine ai documenti doc.1– doc. 2 – doc. 3 – doc. 4- doc. 5 – doc. 6 – doc. 7 – doc. 28-31 compresi – doc. 32-34 compresi allegati nella comparsa di costituzione e risposta della banca con-venuta e quindi che non ha tenuto conto della mancata pattuizione delle spese, degli oneri, delle commissioni e degli interessi per il periodo sopra evidenziato (dall’apertura del conto corrente e sino all’anno 2005) e per l’effetto:

– riconoscere ed accertare l’invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali sul conto corrente, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese sul conto corrente per cui è causa;

– accertare che sul conto corrente per cui è causa si sono rinvenuti interessi non dovuti per tutti i titoli dedotti in narrativa;

– accertare e dichiarare in forza dei titoli di cui in premessa che la banca abbia indebitamen incamerato dalla in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla data del 12.05.2015 (data di redazione dell’integrazione peritale), la somma di euro € 105.676,75=, oltre interessi e rivalutazione monetaria di legge se ed in quanto dovuti, relativamente ai trimestri esaminati nelle perizie, o di quel diverso maggiore o minore importo accertato in corso di causa o ritenuto equo di giustizia per le ragioni tutte di cui alla narrativa dell’atto di citazione e della presente memoria, oltre interessi legali se ed in quanto dovuti; – accertare e dichiarare le ulteriori somme dovute in favore della in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in ragione della illegittimità e/o illiceità e/o nullità degli addebiti della per i titoli di cui in premessa successivi al III trimestre 2014 e fino alla data di espletamento di CTU;

rideterminare i rispettivi rapporti dare avere e pertanto il saldo del conto corrente, an-che avuto riguardo al pagamento effettuato dalla società in data 14.09.per l’importo di euro 112.004,00= che ha saldato l’esposizione debitoria del conto.

In ogni caso con vittoria di spese e compensi di primo e secondo grado.

IN INDIRIZZO

si insiste affinché sia disposta integrazione di CTU contabile volta al ricalcolo del rapporto dare-avere fra le parti sia eliminando dal saldo ricalcolato dal CTU dott.ssa le commissioni di massimo scoperto applicate per il periodo intercorrente dalla data di apertura del conto e sino all’anno 2005, e in ogni caso ogni ulteriore spesa e/o onere e/o commissione, sia ricalcolando, sempre per detto periodo, gli interessi al saggio legale stanti gli esiti della CTU grafologica che ha accertato come apocrife le sottoscrizioni riconducibili al sig. e di cui ai documenti Doc.1 – doc. 2 – doc. 3 – doc. 4- doc. 5 – doc. 6 – doc. 7 – doc. 28-31 compresi – doc. 32-34 compresi depositati dalla banca convenuta, il tutto avuto riguardo al pagamento effettuato dalla società in data 14.09.

per l’importo di euro 112.004,00= che ha saldato l’esposizione debitoria del conto”.

Per la parte appellata:

“Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:

a) respingere l’appello proposto dalla società perché infondato in fatto ed in diritto;

b) accogliere l’appello incidentale proposto da e per i motivi esposti determinare in euro 99.513,14 o in quella diversa somma, tenuto conto della prescrizione e dell’anatocismo, il saldo del conto corrente a debito della In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.

RAGIONI DI FATTO

E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 991/2022 pubblicata il 06/04/2022, il Tribunale di Firenze ha così deciso:

1) accerta che alla data del 30 settembre 2014 il rapporto dare avere tra le parti è pari ad Euro 85.593,85 a favore della banca 2) accerta l’inesistenza della fideiussione prestata da 3) condanna al pagamento delle spese di lite che già compensate come in parte motiva si liquidano in Euro 3.500,00 per compenso, Euro 500,00 per esborsi ed oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Spese di CTU a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.

Tale sentenza è stata emessa sulla domande proposte da nonché da quali eredi di , nei confronti di , volte a sentir:

accertare l’invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali sul conto corrente, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, dei costi, competenze remunerazioni a qualsiasi titolo pretese sul conto corrente per cui è causa;

accertare che sul conto corrente per cui è causa si sono rinvenuti interessi non dovuti;

verificare in ogni caso che l’istituto avverso abbia agito in dispregio della L. n. 108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente;

condannare, in via risarcitoria, attesa l’esistenza di usura, l’istituto di credito convenuto, al pagamento in favore della della somma di € 25.000,00= e/o quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e/o in via equitativa;

accertare e dichiarare che la banca convenuta avesse indebitamene incamerato dalla predetta società alla data del 12.05.2015 (data di redazione dell’integrazione peritale), la somma di euro € 105.676,75=, oltre interessi e rivalutazione monetaria di legge se ed in quanto dovuti, relativamente ai trimestri esaminati nelle perizie, o di quel diverso maggiore o minore importo accertato in corso di causa o ritenuto equo di giustizia, oltre interessi legali se ed in quanto dovuti;

accertare e dichiarare le ulteriori somme dovute in favore della in ragione della illegittimità e/o illiceità e/o nullità degli addebiti della successivi al III trimestre 2014 e fino alla data di espletamento di CTU;

rideterminare i rispettivi rapporti dare avere e pertanto il saldo del conto corrente;

accertare e dichiarare che mai nessun contratto di fideiussione è stato sottoscritto dal e/o comunque che non vi è nessun obbligo di garanzia di NOMECOGNOME quali eredi di accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto, la violazione da parte della banca del principio di buona fede ex art. 1956 c.c. e per l’effetto dichiarare, ove venga accertata l’esistenza di un vincolo fidejussorio, liberati accogliere l’exceptio doli et nullitatis esperite dal fideiussore attesa la nullità, invalidità ed illegittimità della pretesa debitoria. A sostegno delle proprie domande, gli attori avevano esposto che la convenuta nell’ambito del rapporto inter partes aveva applicato tassi usurai, interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto illegittime, chiedendo una sentenza di accertamento negativo del preteso credito bancario, oltre il risarcimento dei danni e la ripetizione dell’indebito.

Si era costituita contestando tali domande in quanto infondate e chiedendone il rigetto.

Con atto di citazione, regolarmente notificato, la (di seguito anche RAGIONE_SOCIALE PRINCIPALE o APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello già (di seguito solo o RAGIONE_SOCIALE o anche RAGIONE_SOCIALE) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. ed art. 61 c.p.c.;

2) Sulla ingiusta parziale compensazione delle spese di lite e di CTU.

Per tali ragioni è stata, pertanto, formulata dall’APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.

Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, a sua volta la riforma, concludendo come in epigrafe, per i seguenti motivi di appello incidentale:

a) errata valutazione del disposto dell’onere della prova ed errata reiezione della eccezione di prescrizione – ed insufficiente motivazione;

b) errata valutazione delle risultanze processuali ed errata decisione in ordine alla capitalizzazione degli interessi – Generica ed insufficiente motivazione;

c) errata determinazione della commissione massimo scoperto Insufficiente motivazione.

In data 14.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

*** Passando alla disamina degli avanzati gravami, si osserva quanto segue.

A. La critica contenuta nel primo motivo di gravame principale va trattata congiuntamente al primo motivo di appello incidentale in quanto connesse.

L’APPELLANTE PRINCIPALE denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 61 c.p.c., dolendosi del fatto che il Giudice di primo grado – nonostante nella motivazione della sentenza abbia riconosciuto – in ottemperanza alle risultanze della CTU grafologica – che i documenti prodotti dalla dalla data di apertura del conto (18.03.1987) sino all’anno 2005, (e cioè i docc. nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28, 31, 32 e 34) non avrebbero potuto essere valutati ai fini del decidere, considerate le loro sottoscrizioni apocrife – abbia poi ingiustamente condiviso totalmente la CTU contabile. Replica la ritenendo il motivo infondato, in quanto il primo giudice avrebbe tenuto conto della CTU grafologica, ma, alla luce dei risultati della stessa, avrebbe corretto direttamente le risultanze della CTU contabile, laddove ha ritenuto che “i documenti prodotti dalla – doc.1 – doc. 2 – doc. 3 – doc. 4 – doc. 5 – doc. 6 – doc. 7 – doc. 28 -31 compresi – doc. 32 -34 compresi non possono essere considerati ai fini del decidere, per cui risulta non provato da parte della banca stessa la valida pattuizione delle condizioni applicate al rapporto inter partes dalla data di apertura del conto per cui è causa e sino all’anno 2005, né la validità delle modifiche unilaterali e la relativa ricezione da parte degli odierni attori”. Ciò posto, rileva, in primo luogo, la Corte che nel primo grado del giudizio come si evince dalla prima memoria ex art. 183 c.p.c. degli attori, costoro avevano dato atto di aver disconosciuto, nell’udienza di trattazione, i seguenti documenti prodotti dalla sub nn.:

• 5 e 6, relativi a “Contratto quadro” e “Variazione linee di credito del contratto quadro” del 20.11.2003;

• 7, riguardante un “Documento di sintesi”;

• 18 (in quanto contenente una sottoscrizione riconducibile ad , 21 (in quanto non riportante non recante alcuna indicazione del rapporto cui si riferisce), (in quanto contenente una sottoscrizione riconducibile ad e 27 (in quanto non riconducibile a nessuno degli attori).

il Tribunale ha ritenuto apocrifa la documentazione contrattuale rappresentata da: contratto del 18.03.1987, contratto del 13.05.1987, contratto del 29.08.1988, contratto del 12.09.1989, contratto quadro del 20.11.2003; contratto variazione linee di credito del Contratto Quadro del 20.11.2003; contratto di conto anticipi del 2005; modelli di modifica unilaterale;

lettere di fideiussione, di cui ai seguenti documenti riprodotti dalla BANCA (da 1 a 7, da 28 a 31 e da 32 a 34):

Il quesito posto alla CTU grafologa era quello di accertare “se le sottoscrizioni sui contratti con firma a nome “ ” siano o meno riconducibili allo stesso.

Qualora le firme non siano riconducibili al Sig. se le firme siano riconducibili agli attori.

Accerti quanto altro di utile ai fini della presente causa”.

Di tali contratti quelli oggetto di verifica grafologica sono soltanto quelli di cui ai docc. 5, 6 e 7. In particolare, l’indagine della CTU grafologa ha avuto ad oggetto, come si legge nella sua relazione a pag. 4, “l’accertamento dell’autenticità di 6 (sei) firme in originale, a nome “ ”, apposte sui seguenti documenti le cui firme erano state disconosciute:

a) documento datato Sesto Fiorentino 20.11.2003, Contratto Quadro (3 (tre) firme a nome b) documento datato Sesto Fiorentino 20.11.2003, Variazione Linee di Credito del Contratto Quadro (2 (due) firme a nome c) documento datato Sesto Fiorentino 2005, (privo di data) Contratto Conto Anticipi Fatture e Documento di sintesi (1 (una) firma a nome La CTU grafologa all’esito del compiuto accertamento eseguito ha quindi concluso ritenendo:

a) in risposta alla prima parte del quesito, che “le sottoscrizioni a nome ” apposte sui contratti oggetto di verifica non sono a lui attribuibili e sono quindi da ritenersi Apocrife”;

b) in risposta alla seconda parte del quesito che:

1. le sottoscrizioni sui contratti con firma a nome “ ” non sono riconducibili allo stesso e sono quindi Apocrife;

2. le sottoscrizioni sui contratti con firma a nome “ ” non sono riconducibili alla mano di 3. le sottoscrizioni sui contratti con firma a nome “ ” non sono riconducibili alla mano di 4. le sottoscrizioni sui contratti con firma a nome “ ” non sono riconducibili alla mano di 5. le sottoscrizioni sui contratti con firma a nome “ ” non sono riconducibili con alta probabilità alla mano di Appare evidente, che come emerge dagli stessi atti delle parti in causa – le quali vi hanno fatto riferimento anche se per addivenire ad una diversa ricostruzione del saldo – e come affermato dal CTU contabile, la società “ha intrattenuto presso l’istituto di credito banca (CRF) un unico rapporto di conto corrente n. 16904C00 dal primo trimestre 2002 al terzo trimestre 2014”. Tale contratto non è stato, infatti, oggetto di verifica grafologica.

La stessa – pur avendo rimarcato gli esiti della CTU grafologica che avrebbe accertato, come ritenuto dal Tribunale, “come apocrife le sottoscrizioni riconducibili al sig. e di cui ai documenti Doc.1 – doc. 2 – doc. 3 – doc. 4- doc. 5 – doc. 6 – doc. 7 – doc. 28-31 compresi – doc. 32-34

compresi depositati dalla banca convenuta”, ha chiesto, in via istruttoria, il rinnovo della CTU contabile “volta al ricalcolo del rapporto dare-avere fra le parti sia eliminando dal saldo ricalcolato dal CTU dott.ssa le commissioni di massimo scoperto applicate per il periodo intercorrente dalla data di apertura del conto e sino all’anno 2005, e in ogni caso ogni ulteriore spesa e/o onere e/o commissione, sia ricalcolando, sempre per detto periodo, gli interessi al saggio legale”, dando, in tal modo, per scontata l’esistenza del rapporto di conto corrente, di cui al doc. 1 della la quale, dal canto proprio, ha articolato i motivi di appello incidentale, dando anch’essa per scontata l’esistenza dell’unico rapporto di conto corrente n. NUMERO_DOCUMENTO, dal primo trimestre 2002 al terzo trimestre 2014, oggetto di analisi da parte del CTU contabile ed ha riproposto in questa sede domande relative proprio al medesimo conto corrente per cui è lite. Va, dunque, considerato, al riguardo, che il contratto di c/c sopra indicato pur essendo stato ritenuto nullo dal Tribunale, non essendo la sua sottoscrizione imputabile alla per il tramite del suo legale rappresentante – senza che sul punto sia stato svolto alcun motivo di impugnazione – ha comunque generato un rapporto di conto corrente sulla cui esistenza le parti concordano, evidentemente sulla base di un contratto concluso per facta concludentia, stipula all’epoca possibile, in quanto nel 1987 – data di insorgenza del rapporto – non era ancora entrata in vigore la L. 154/1992 sulla trasparenza bancaria che all’art. 3 ha previsto la forma scritta ad substantiam dei contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari. Ciò premesso, è opportuno preliminarmente trattare, per ragioni di ordine logico preliminare, il primo motivo di appello incidentale della in quanto strettamente coordinato al primo motivo di appello principale.

Ebbene, tale prima critica incidentale è fondata.

In particolare, denuncia l’errata valutazione dell’onere della prova e l’errata reiezione della eccezione di prescrizione, oltre che la generica ed insufficiente motivazione sul punto e chiede che, in riforma della impugnata sentenza, venga dichiarata la intervenuta prescrizione delle spese, interessi, CMS ed altri oneri maturati fino al 16/04/2005 (periodo corrispondente a quello anteriore al decennio precedente la notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado).

La Corte non condivide la tesi sostenuta dal Tribunale, con riferimento all’onere della prova, secondo la quale “sussiste la presunzione che tutte le rimesse sono di tipo ripristinatorio e sta alla banca dimostrare il contrario, in modo puntuale e tempestivo, nel senso che non basta una semplice e generica invocazione della prescrizione ma occorre dimostrare analiticamente quali rimesse sono solutorie e quali non lo sono, prova che nel caso di specie la banca non ha fornito in alcun modo”, posto che tale motivazione conforme orientamento giurisprudenziale ormai superato. Recentemente, infatti, la Corte Suprema ha chiarito che “in materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un’apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati coprire passivo eccedente limiti dell’accreditamento” (Cass. Sentenza n. 2660 del 30/01/2019) Pertanto “la banca che eccepisca la prescrizione dell’actio indebiti assolve al proprio onere di allegazione con l’affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali siano), dell’inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti dell’estinzione del diritto vantato, gravando invece sul correntista l’onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria” (Cass. Ordinanza n. 26897 del 16/10/2024) Sulla base di tali principi – che questa Corte intende recepire, anche perché conformi alla sentenza n. 15895 del 13/06/2019 delle Sezioni Unite della Corte regolatrice, in cui si statuisce che “l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” – risulta chiaro che la non sia onerata dell’allegazione specifica delle rimesse solutorie, in quanto il carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse non incide sul contenuto dell’eccezione, che rimane lo stesso, indipendentemente dalla specificazione della natura dei singoli versamenti in conto corrente. Non potendo essere utilizzati i documenti con firma aprocrifa – come richiesto specificatamente dalla stessa APPELLANTE con il primo motivo di appello principale – in quanto nulli per mancanza di consenso, pur ritenendosi tuttavia, per quanto detto, esistente il rapporto di conto corrente dedotto in giudizio, viene meno la esistenza del preteso affidamento quivi regolato, con la conseguenza che tutte le rimesse rivestono natura solutoria e l’eccezione di prescrizione è da considerarsi fondata.

Infatti, pur ritenendo che tutti gli addebiti effettuati dalla in virtù dei suddetti contratti siano indebiti, in quanto scaturenti da contratti nulli per mancanza del consenso di , resta il fatto che non competeva alla allegare quali fossero le rimesse solutorie e che quindi tutte quelle effettuate nel periodo prescritto – collocabile prima del decennio anteriore alla notificazione dell’atto di citazione di primo grado – fossero solutorie.

In conclusione, il motivo di appello incidentale della è fondato con conseguente riforma della sentenza impugnata, laddove si afferma:

“E’ pacifico che gli attori fruivano di accesso al credito presso la banca convenuta, cosicché è evidente che la stessa avrebbe dovuto allegare e provare la natura solutoria delle rimesse effettuate al fine di supportare l’eccezione di prescrizione sollevata.

Ciò in coerenza con il principio generale di riparto dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c., essendo la questione di prescrizione attinente a fatto estintivo della pretesa della parte attrice”.

Deve, conseguentemente, accertarsi l’intervenuta prescrizione per le spese, interessi, CMS ed altri oneri maturati dall’insorgenza del rapporto di conto corrente di cui trattasi, fino al 16/04/2005 (periodo corrispondente a quello anteriore al decennio precedente la notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado).

Va precisato tuttavia, che ai fini della individuazione, grazie all’ausilio del CTU, delle rimesse solutorie prescritte e della conseguente rideterminazione del saldo di conto corrente, “la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall’individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il “dies a quo” della prescrizione dell’azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell’affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo” (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 7721 del 16/03/2023 e nello stesso senso Sez. 1 Ordinanza n. 9141 del 15.01.2020).

Anche di recente la Corte regolatrice ha ribadito che la pronuncia n. 9141 del 15.01.2020 “è stata sostanzialmente confermata dalla successiva Cass. n. 3858/2021 e da Cass. 7721/2023, ove si è ribadito che, nelle controversie che hanno ad oggetto l’azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca del versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l’individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo “rettificato”, si potrà procedere con l’individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto” (Cass. sez. 1 ordinanza n. 29374 del 13.11.2024).

Anche sul punto, dunque, risulta necessario espletare CTU in rinnovazione.

Passando, quindi, all’esame del primo motivo di appello principale, a detta della il Tribunale ha, in particolare, affermato che “ il ricalcolo del rapporto dare – avere al tasso legale, quantificato dal CTU, corrisponde(va) alla somma di Euro 99.513,14”, senza però considerare che il CTU non ha provveduto al ricalcolo del conto corrente applicando il tasso legale, avendo, invece, erroneamente applicato il tasso praticato dalla proprio sulla base della documentazione contrattuale che, invece, alla luce dell’accertamento grafologico, era risultata, come detto sopra, illegittimamente formata. Essendo stata la CTU contabile depositata prima di quella grafologica il primo COGNOME non ha tenuto conto delle risultanze di quest’ultimo accertamento.

Inoltre, dovendo ritenersi coperta da giudicato interno la statuizione di nullità dei contratti di cui “ai documenti Doc.1 – doc. 2 – doc. 3 – doc. 4- doc. 5 – doc. 6 – doc. 7 – doc. 28-31 compresi – doc. 32-34 compresi depositati dalla banca convenuta”, ed avendo la chiesto, altresì, di ricalcolare gli addebiti ritenuti illegittimi tra il 16/04/2005 e il 31/12/2005,

occorre disporre la rimessione della causa sul ruolo, per la rinnovazione della CTU contabile, anche al fine di rideterminare il saldo del conto corrente per cui è lite, con riguardo al periodo dal terzo trimestre 1989 al quarto trimestre 2001, nonché dal primo trimestre 2002 al terzo trimestre 2014 (e quindi per l’intero periodo dal terzo trimestre 1989 al terzo trimestre 2014), previo accertamento degli interessi ultralegali addebitati e previa loro sostituzione con i tassi BOT di cui all’art. 117 comma 7 TUB, nonché previa espunzione di quelli anatocistici (per quanto infra argomentato in ordine allo specifico motivo di appello incidentale), della CMS applicata in assenza di valida pattuizione (tale dovendo intendersi quella comprensiva della indicazione della base di calcolo e della sua periodicità di applicazione) e delle spese addebitate ma non pattuite. Il CTU dovrà altresì considerare, nei termini sopra esposti, l’eccepita prescrizione, individuando le rimesse solutorie prescritte, sulla base dei criteri sanciti con la nota sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 24418/2010 e quindi previa distinzione – sulla base dei contratti apertura di credito contenenti specifici limiti di affidamento – delle rimesse ripristinatorie della provvista, (operanti nel limite dell’affidamento concesso alla cliente) da quelle solutorie (ovvero quelle effettuati oltre tale limite o su conto comunque scoperto), facendo decorrere la prescrizione decennale dell’azione, rispettivamente dalla estinzione del conto o dai singoli versamenti, sulla base del saldo giornaliero ricalcolato. Proseguendo con la disamina dei motivi di appello incidentale, in quanto anch’essi preliminari rispetto alla seconda doglianza della la Corte osserva inoltre, quanto segue.

B.

La seconda censura incidentale alla sentenza impugnata è infondata.

Col secondo motivo di appello incidentale, lamenta l’errata valutazione delle risultanze processuali e l’errata decisione in ordine alla capitalizzazione degli interessi, denunciando, al riguardo, una generica ed insufficiente motivazione In particolare, la critica il passaggio motivazionale nel quale il giudice di prime cure afferma “nel caso di specie, alcuna forma di capitalizzazione degli interessi passivi deve ritenersi legittima, sia per le operazioni contabilizzate sul conto corrente prima del 22 aprile 2000, sia per quelle successive fino al 2005, posto che non vi è prova della specifica approvazione scritta da parte del , ritenendolo errato in quanto non terrebbe conto della prescrizione maturata fino al 16/04/2005 e reputerebbe necessaria la sottoscrizione che invece, sarebbe superata per “facta concludentia”, atteso che essa avrebbe applicato la reciprocità così come ha evidenziato nella propria relazione il CTU. ha replicato ritenendo infondato tale motivo di appello incidentale, posto che la lo avrebbe articolato sulla base della presunta prescrizione maturata sino al 16.04.2025 e della pari periodicità, anche se nessuna valida pattuizione scritta inter partes sarebbe stata rinvenuta su quest’ultimo punto, come correttamente statuito dal Tribunale.

Osserva, al riguardo, il Collegio che la Corte regolatrice – anche da ultimo, con sentenza n.28215 del 04/11/2024 – dopo aver richiamato l’orientamento espresso nella sentenza n. 9140 del 19 maggio 2020, ha statuito che:

“Tale orientamento è stato ripetutamente ribadito nella giurisprudenza di legittimità successiva (cfr., tra le altre, Cass. 12 marzo 2020, n. 7105 del 2020; Cass. 10 maggio 2020, n. 3861; Cass. 10 settembre 2020, n. 23852; Cass. 23 dicembre 2020, n. 29240; Cass. 5 maggio 2021, n. 23489; Cass. 1 marzo 2023, n. 19396; Cass. 18 ottobre 2023, n. 35210) Le richiamate ordinanze nn. 5054 e 5064 del 2024 non prendono, tuttavia, in considerazione il diverso orientamento giurisprudenziale espresso dalla sentenza n. 9140 del 2020 (e dalle conformi successive ordinanze) che hanno escluso la possibilità per le banche di procedere all’adeguamento contrattuale mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al correntista non già in ragione di una valutazione comparativa espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, esito della nullità di queste ultima e, dunque, dell’assenza di una valida ed efficace pattuizione anatocistica, quanto in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale. 39.

Tali pronunce, dunque, non offrono utili elementi di critica del consolidato orientamento giurisprudenziale – peraltro, ribadito dalla successiva ordinanza del 2 maggio 2024, n. 11725”).

Reputa quindi il Collegio, in continuità col proprio orientamento adesivo a tale condivisibile orientamento di legittimità, che, come afferma la S.C. nella precitata sentenza n. 9140/2020, «sebbene il potere regolamentare del CICR di cui al secondo comma dell’art. 25 d.lgs. n. 342 del 1999 non sia stato messo in discussione dalla nominata pronuncia di incostituzionalità ciò non implica, però, che quest’ultima abbia mancato di incidere sulla portata della delibera del 9 febbraio 2000, che di tale potere regolamentare ha costituito espressione», avuto riguardo al fatto che «tale delibera, in quanto anteriore alla sentenza di incostituzionalità, si colloca in un quadro storico contrassegnato dal dato della conformità al diritto delle clausole anatocistiche, che dunque presuppone». Ne consegue che è «alla nullità delle clausole anatocistiche che bisogna guardare quando si prendono in considerazione le disposizioni transitorie di cui all’art. 7 della delibera».

Ne conseguono il rigetto del motivo in argomento e la rimessione della causa sul ruolo per espletamento di CTU contabile in rinnovazione che ai fini della rideterminazione del saldo del conto corrente per cui è lite, proceda all’espunzione degli interessi passivi capitalizzati trimestralmente sino a successiva pattuizione non disconosciuta che abbia espressamente previsto la pari periodicità dei predetti interessi e di quelli attivi.

La terza critica incidentale alla sentenza impugnata è infondata.

Col terzo motivo di appello incidentale la lamenta l’errata determinazione della commissione di massimo scoperto denunciando l’insufficienza della motivazione sul punto.

In particolare, impugna la sentenza di primo grado laddove a pag. 8 afferma “tale commissione pari ad euro 13.919,29 dovrà pertanto essere eliminata per detto periodo perché illegittimamente applicata”, per avere il Tribunale ritenuto illegittima la CMS anche per il periodo successivo al 2005, disattendendo quanto ritenuto dal CTU e determinando, in modo del tutto arbitrario e non dimostrato, l’importo della medesima, in € 13.919,29, posto che l’Ausiliario, pur avendo ritenuto legittima tale voce di costo, non l’avrebbe determinata, di talché il primo giudice, avrebbe dovuto motivare, ma non lo ha fatto, come sarebbe pervenuto a tale determinazione. ha, quindi, chiesto la riforma della sentenza con nuova determinazione del saldo del conto corrente per cui è lite, aggiungendo alla somma di € 85.593,85, accertata nella sentenza impugnata, la somma di € 13.919,29 individuata come CMS.

Replica sul punto la che il CTU grafologo ha accertato la falsità della firma di , dall’anno 1989 all’anno 2005, di talché nessuna CMS sarebbe mai stata pattuita, come correttamente statuito dal Tribunale pag. 8 della sentenza appellata:

“Ciò detto, in relazione agli addebiti operati dalla banca convenuta sotto la voce commissione di massimo scoperto, sebbene il ctu abbia ritenuto la stessa regolarmente pattuita, nel contratto firmato il 12/09/1989, nella misura di 1/8 ed applicata sulla massima esposizione trimestrale, va detto che avendo il CTU della perizia calligrafica ritenuto apocrifa la firma del dall’anno 1989 e sino al 2005, deve ritenersi non sussistente alcuna pattuizione in tal senso.

Tale commissione pari ad Euro 13.919,29 dovrà pertanto essere eliminata per detto periodo poiché illegittimamente applicata”.

Ritiene il Collegio – ribadite le considerazioni sopra svolte in ordine al giudicato interno sui contratti, sopra richiamati, ritenuti nulli dal giudice di prime cure e considerato che è la stessa a chiedere di sommare l’importo accertato dal giudice di prime a titolo di CMS ritenuta indebitamente applicata dalla medesima al saldo accertato – che non occorra verificare se sia corretto l’ammontare della CMS.

Il motivo, infatti, nella parte in cui contesta la correttezza dell’importo di € 13.919,29 individuato come CMS risulta essere in contraddizione con la conseguente domanda della avente ad oggetto l’addebito sul conto corrente, a proprio favore, proprio di tale somma.

Sul punto, dunque, la sentenza impugnata merita di essere confermata.

Con la seconda censura principale alla sentenza impugnata la si duole della parziale compensazione delle spese di lite e di CTU.

Il motivo sarà esaminato in sede di definitiva statuizione nel merito E. Anche sulle spese del presente grado di giudizio e su quelle di entrambe le CTU la Corte provvederà con la sentenza definitiva.

La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando, sull’appello proposto da nei confronti di GIA’ avverso la sentenza n. 991/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 06/04/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:

1. ACCOGLIE IN PARTE l’appello incidentale ed il primo motivo di appello principale e per l’effetto:

– ACCERTA l’intervenuta prescrizione per le spese, interessi, CMS ed altri oneri maturati dall’insorgenza del rapporto di conto corrente n. CODICE_FISCALE, di cui trattasi, fino al 16/04/2005;

– DISPONE per l’accertamento della entità delle rimesse prescritte, la rimessione della causa sul suolo come da separata ordinanza;

2. RISERVA la pronuncia sul secondo motivo di appello principale, sulle spese di lite e su quelle relative ad entrambe le CTU, in sede di definitiva statuizione sul merito;

3. RESPINGE per il resto l’appello incidentale.

Firenze, camera di consiglio del 19.03.2025 Il Presidente relatore ed estensore dott. NOME COGNOME Nota

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell’ambito strettamente processuale, è condizionata all’eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

Articoli correlati