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Codice Penale

Nullità contratto geometra per struttura in cemento armato

La sentenza ribadisce che la progettazione di opere in cemento armato è riservata agli ingegneri, anche se di modeste dimensioni. La nullità del contratto per incompetenza professionale comporta la restituzione del compenso.

Pubblicato il 25 September 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE V CIVILE
La Corte così composta:
dott.ssa NOME COGNOME Presidente dott.ssa NOME COGNOME Consigliera dott.ssa NOME COGNOME Consigliera rel.

SENTENZA N._5524_2024_- N. R.G._00006685_2018 DEL_03_09_2024 PUBBLICATA_IL_04_09_2024

nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo generale affari contenziosi al numero 6685/2018 e vertente TRA (C.F. (Avv. NOME COGNOME PARTE APPELLANTE (C.F. (Avv. NOME COGNOME PARTE APPELLATA OGGETTO:
appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 525/2018

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Il Tribunale di Velletri, con la sentenza n. 525/18, ha respinto le domande svolte nei confronti del geom. per fare accertare e dichiarare che il contratto d’opera professionale concluso con quest’ultimo, incaricato della progettazione della demolizione e ricostruzione di un fabbricato di proprietà dell’appellante e di ogni altro adempimento finalizzato all’ottenimento del relativo permesso di costruire (negato poi dal Comune di Zagarolo), nonché delle successive attività di direzione dei lavori, collaudo, accatastamento e ogni altra correlata, fosse dichiarato nullo e per l’effetto che il convenuto fosse condannato alla restituzione della somma corrisposta a titolo di compenso, oltre al risarcimento dei danni, in subordine che il contratto fosse dichiarato risolto per grave inadempimento e fosse risarcito il danno, in ulteriore subordine che fosse disposta la riduzione del prezzo pattuito nella misura di € 7.000,00 con condanna alla restituzione del restante importo; ha posto le spese di lite in capo al convenuto.

ha proposto appello avverso la sentenza, di cui ha chiesto la riforma, ed ha insistito nelle conclusioni precisate in primo grado, nonché ha domandato, la restituzione della somma corrisposta per il pagamento delle spese di C.F. C.F. causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c. alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell’udienza di trattazione scritta fissata per il 22.02.24 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. L’appellante ha censurato la sentenza con i seguenti motivi. Con il primo, ha eccepito la nullità della sentenza appellata per difetto o mera apparenza della motivazione “consistente nella acritica, superficiale e mera ricezione dell’intero scritto avversario…includente persino le sviste di battitura, spaziatura, punteggiatura e, addirittura, con imbarazzante utilizzo della “prospettiva” propria del convenuto….laddove la dott.ssa viene qualificata – dal Giudice..
– quale “controparte”.

Con il secondo, ha assunto la nullità dell’incarico e “l’erroneità, illegittimità, illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza, nonché l’omesso esame o il travisamento dei fatti e delle risultanze di causa, nonché la violazione dell’art. 16, lett. l) e m) del R.D. n. 274/1929 e dell’art. 1 del R.D. n. 2229/1939” .

Con il terzo, ha contestato “con riguardo alle ulteriori domande in gradato subordine (grave inadempimento del geom.
risoluzione del contratto, con conseguente restituzione del compenso versato e risarcimento dei danni;
impossibilità sopravvenuta della prestazione e restituzione della corrispondente quota di corrispettivo), l’erroneità, illegittimità, illogicità e contraddittorietà della sentenza, nonché l’omesso esame o il travisamento dei fatti e delle risultanze di causa”.

L’appellato ha invece argomentato di aver provveduto alla “semplice progettazione architettonica”;
che “il progetto strutturale (dunque con il calcolo del cemento armato)” sarebbe stato invece curato dall’Ing.;
che nel caso di specie si sarebbe trattato comunque di un’opera “di modeste dimensioni e non di struttura complessa”;
che non vi sarebbe alcun errore progettuale e che, infine, non sussisterebbe alcuna impossibilità sopravvenuta della prestazione di direzione dei lavori in conseguenza del diniego del permesso di costruire giacché non vi sarebbe prova dell’assunzione di un tale incarico.

Si narra in sentenza che “Parte attrice sostiene la nullità dell’incarico professionale conferito dalla dott.ssa al Geometra affermando che lo stesso, avendo ad oggetto la progettazione e successiva direzione dei lavori di demolizione e ricostruzione di un fabbricato di civile abitazione posto su due piani e di considerevole superficie e cubatura, con struttura in cemento armato, non rientrerebbe nelle competenze che il R.D. 11.02.1929 n. 274 all’art. 16 lett. L e M attribuisce ai geometri;
parte attrice sostiene che l’oggetto dell’incarico non rientrerebbe neppure nelle competenze attribuite ai geometri dall’art. 1 R.D. del 16.11.1939 n. 2229 che prevede che, qualora si adottino strutture in cemento armato, la progettazione e direzione dei lavori debba essere riservata esclusivamente agli architetti e ingegneri iscritti negli appositi albi.

Sostanzialmente, quindi, parte attrice cui all’art. 16 Lett. L e M del R.D. 11.02.1929 n. 274 e all’art. 1 del R.D. 16.11.1939 n. 2229”.
Il primo Giudice nella sentenza, alla cui integrale lettura si rimanda, ha rigettato la domanda così – tra l’altro – statuendo:
“Infatti, l’oggetto dell’incarico conferito al Geometra relativo alla progettazione urbanistica di costruzione, mediante demolizione e ricostruzione di un manufatto ricadente in zona agricola, senza alcuna previsione di strutture in cemento armato.

Ciò si può desumere sia dalla lettera di conferimento dell’incarico professionale in atti sia dal progetto architettonico, a firma del geometra depositato unitamente alla richiesta di permesso a costruire presso il Comune di Zagarolo in data 20.05.09 (…)”.

L’ appello proposto è fondato nei limiti di seguito indicati.

La parte appellante ha criticato la sentenza articolando varie censure alla statuizione resa:
in via principale il Giudice non aveva accertato e dichiarato che il contratto d’opera professionale concluso tra le parti era contrario alla norma imperativa di cui all’art 16 lett m del R.D. n.274/1929 e di conseguenza la nullità ex art 1418, 2229 e 2231 I co.
c.c. del contratto, e non aveva condannato il Geom. a restituire la somma di euro 12.000,00 dalla medesima corrisposta a titolo di compenso, oltre a rivalutazione e interessi legali.

Tale argomentazione può essere condivisa.

Innanzitutto, è pacifico e non contestato che il fabbricato a destinazione abitativa, oggetto della progettazione a firma del solo avesse struttura in cemento armato tant’è che la difesa del nel tentativo di eludere l’eccezione di nullità dell’incarico per violazione degli artt. 1 del R.D. n. 2229/1939 e 16, lett. l) e m), del R.D. n. 274/1929, deduceva che i relativi calcoli strutturali sarebbero stati redatti dall’ Ing.

L’art. 1 del R.D. n. 2229/1939, abrogato dal D.lgs. n. 212 del 2010 recitava “Ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare l’incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive attribuzioni, ai sensi della legge 24 giugno 1923, n. 1395, e del R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto e delle successive modificazioni…”.

L’art. 16, lett. m), r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, nel testo ancora vigente perchè non è stato modificato dalla legge n. 1068 del 1971, prevede che la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione – anche parziale – di strutture in cemento armato, mentre, in via d’eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle non comportino pericolo per la incolumità delle persone (essendo riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento armato. )

Alla stregua di dette disposizioni, discende che l’esecuzione di una prestazione d’opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell’apposito albo previsto dalla legge dà luogo, ai sensi dell’art. 2231 c.c., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, con conseguente non spettanza di alcun compenso per l’attività svolta.

In particolare, non rileva la circostanza asserita e ritenuta (cfr. sentenza) che il progetto dell’opera “relativo allo strutturale (dunque con il calcolo del cemento armato, redatto dopo quello architettonico” sia stato redatto da altro professionista, ovvero dall’Ing.
cui quello incaricato si sia al riguardo rivolto, poiché è proprio dal personale possesso del titolo abilitante da parte di quest’ultimo che dipende la validità del negozio (Cass.2038/19 “L’esecuzione di una prestazione d’opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell’apposito albo previsto dalla legge dà luogo, ai sensi dell’art. 2231 c.c., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, con conseguente non spettanza di alcun compenso per l’attività svolta; in particolare, non rileva in contrario la circostanza che il progetto dell’opera risulti redatto da altro professionista cui quello incaricato si sia al riguardo rivolto, poiché è proprio dal personale possesso del titolo abilitante da parte di quest’ultimo che dipende la validità del negozio.

(Nella specie, la SRAGIONE_SOCIALE. ha confermato la decisione di appello che aveva dichiarato la nullità del progetto predisposto da un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri ed architetti, pur se la progettazione e la direzione dei lavori delle strutture in cemento armato erano state poste in essere da un architetto).
”).

Ne consegue che, qualora il rapporto professionale abbia avuto ad oggetto una costruzione per civili abitazioni, è affetto da nullità il contratto anche relativamente alla direzione dei lavori affidata a un geometra, quando la progettazione – richiedendo l’adozione anche parziale dei calcoli in cemento armato – sia riservata alla competenza degli ingegneri (Cass. Ordinanza n. 100 del 08/01/2021 “A norma dell’art. 16, lett. m), r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, che non è stato modificato dalla legge n. 1068 del 1971, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione – anche parziale – di strutture in cemento armato, mentre, in via d’eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell’ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari modeste, che adottino strutture in cemento armato. Pertanto, la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime, trattandosi di competenze inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità.

Ne consegue che, qualora il rapporto professionale abbia avuto ad oggetto una costruzione per civili abitazioni, è affetto da nullità il contratto anche relativamente alla direzione dei lavori affidata a un geometra, quando la progettazione – richiedendo l’adozione anche parziale dei calcoli in cemento armato – sia riservata alla competenza degli ingegneri.).

Tale nullità è rilevabile, ai sensi dell’art. 1421 c.c., anche d’ufficio (Cass. n. 20438/2019) in ogni stato e grado del procedimento.

Ora, posto il principio sopra riportato, circa la nullità dell’incarico anche ove il solo calcolo fosse stato affidato all’Ing.
, comunque, non vi è prova che la avesse conferito direttamente l’incarico di redigere il progetto relativo allo strutturale (e il calcolo del cemento) all’Ing., a nulla valendo, infatti, la corrispondenza intercorsa tra quest’ultimo e il marito dell’appellante;
anzi l’affermazione dell’appellato secondo cui lo stesso avrebbe corrisposto all’Ing. € 3.000,00 come da attestazione a firma del suddetto professionista (cfr. pag. pag. 29 comparsa di costituzione e lettera/ricevuta del 7.04.12 a firma dell’Ing.
– fascicolo I° grado , conferma che unico interlocutore professionale della era il che aveva contrattualmente assunto tutti gli incarichi conferiti dalla Non è condivisibile, altresì, l’eccezione del secondo la quale si sarebbe trattato, comunque, di un’opera “di modeste dimensioni e non di struttura complessa” rientrante, così, fra le sue competenze.

Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, (Cass. civile sez. II, 8 aprile 2009, n. 8543) il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta – e quindi se la sua progettazione rientri nella competenza professionale dei geometri, ai sensi dell’art. 16, lett. m, r.d. 11 febbraio 1929 n. 274 – consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l’esecuzione dell’opera comportano e le capacità occorrenti per superarle;
a questo fine, mentre non è decisivo il mancato uso del cemento armato (ben potendo anche una costruzione «non modesta» essere realizzata senza di esso), assume significativa rilevanza il fatto che la costruzione oggetto di causa sorga in zona sismica, con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa di cui alla l. 2 febbraio 1974 n. 64, la quale impone calcoli complessi che esulano dalle competenze professionali dei geometri.
ha, altresì, censurato la sentenza in quanto il Giudice non aveva Tale argomentazione non può essere condivisa.

Sul punto nessuna prova è stata data a confutare l’eccezione del secondo la quale la somma di €.
1.100,00 non sarebbe andata persa in quanto la aveva realizzato l’opera avvalendosi dell’intervento di un altro tecnico ma comunque sempre ancorandosi agli stessi diritti versati in precedenza.

Inoltre la avrebbe potuto, comunque, rivolgersi al Comune di Zagarolo per chiederne la restituzione.

Andava (e va rigettata), pertanto, la domanda di risarcimento dei danni nella misura indicata pari ad €. 1.100,00.

Per tutte le ragioni dette consegue che l’appello va accolto nei predetti limiti e la sentenza va riformata nei termini anzidetti, ovvero va dichiarato nullo il contratto d’opera intellettuale concluso tra le parti e conseguentemente va disposta la restituzione della somma di € 12.000,00 versata a titolo di compenso.

All’accoglimento della prima doglianza consegue l’assorbimento delle ulteriori censure.

Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che seguono il criterio della soccombenza e vanno poste in capo alla parte appellata, si liquidano come da dispositivo, nei valori medi in relazione alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta (cfr. Cass. Civ. n. 10206/21).

La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell’appello, in parziale riforma della sentenza, disattesa ogni altra istanza, così provvede:
dichiara nullo il contratto d’opera intellettuale concluso tra condanna l’appellato a restituire alla somma di €.
12.000,00 con interessi legali dalla data del versamento a quella della restituzione;
condanna l’appellato al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida per il giudizio di primo grado in complessivi euro 5.077,00 e per il presente grado di giudizio in complessivi euro 3.966,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 26 agosto 2024

Il Consigliere estensore La Presidente Dott.ssa NOME COGNOME Dott.ssa NOME COGNOME

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