N. R.G. 1119/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO
di ANCONA Riunita in camera di consiglio con l’intervento dei sigg.
magistrati Dott. NOME COGNOME Dott. NOME COGNOME Dott. NOME COGNOME Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA _N._902_2024_- N._R.G._00001119_2021 DEL_07_06_2024 PUBBLICATA_IL_10_06_2024
Nel procedimento n. 1119/2021 R.G. promosso da (Cod. Fisc.
(Cod. Fisc.), rappresentati e difesi dall’ Avv. NOME COGNOME del Foro di Roma e dall’avv. to NOME COGNOME del foro di Ancona , elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Ancona, RAGIONE_SOCIALE nei confronti di (P. IVA ), in qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE e di (C.F. ) ( ora rappresentata e difesa, per delega in atti dall’avv. NOME COGNOME presso il cui studio in Sondrio, è eletto domicilio;
C.F. C.F. COGNOME e di con unico socio ( numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale , Gruppo IVA -partita IVA ), giusta procura in atti, non in proprio ma nella qualità di mandataria di rappresentati e difesi, giusta delega in atti, dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Modena, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo sito in Modena, INTERVENUTA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale dell’udienza del 10 maggio 2023 Oggetto:
opposizione a precetto
FATTI DI CAUSA
I Sigg.ri proponevano opposizione, ex art. 615 e 617 c.p.c., innanzi al Tribunale di Pesaro, avverso il precetto loro notificato, rispettivamente, in data 17 e 22 marzo 2020, dalla società in qualità di mandataria di chiedendo, previa sospensione ex art. 615 c.p.c. dell’efficacia esecutiva dei titoli azionati e, ex art. 624 c.p.c., dell’esecuzione forzata eventualmente nel frattempo promossa, dichiarare la nullità dei titoli esecutivi azionati e la nullità, in tutto o in parte, del precetto notificato e/o l’inefficacia e/o comunque l’irregolarità del precetto e dei titoli azionati; in ulteriore subordine accertare e dichiarare la nullità, in tutto o in parte, del contratto di mutuo fondiario del 18.03.2013, rogito Notaio Dott.ssa , Rep. 47332 e Racc. 19662 nonché del contratto di mutuo fondiario del 08.08.2013 rogito Notaio Dott.ssa , N. Rep. 47965 e Racc. n. 20153, nonché delle relative iscrizioni ipotecarie e per l’effetto dichiarare l’inesistenza del diritto di e, conseguentemente, della mandataria a procedere ad esecuzione forzata sui beni immobili ipotecati, meglio descritti in atti;
con conseguente dichiarazione di nullità e/o inefficacia e/o comunque di irregolarità ex art. 617 c.p.c. dell’atto di precetto opposto e dei titoli esecutivi che ne fungono da presupposto;
in ulteriore e gradato subordine, previo accertamento dell’illegittima applicazione degli interessi anatocistici e degli interessi nelle sole ipotesi di applicazione di interessi usurari, di volta in volta rilevati, e l’illegittimità dell’applicazione delle competenze e remunerazioni per qualsivoglia titolo pretese ed applicate dall’odierna mandataria, ricalcolare l’ammontare delle somme a credito e a debito delle parti sulla base dell’intera documentazione prodotta in atti, dall’inizio dei tre rapporti di mutuo alla chiusura degli stessi e, per l’effetto ridurre, nella misura risultante in corso di causa, le pretese creditorie vantate dall’opposta, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario. quale mandataria della si costituiva contestando la proposta opposizione chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di lite.
Rigettata la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, interveniva il aderendo alle deduzioni ed eccezioni della e chiedendo il rigetto dell’opposizione.
Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 349 /2021, pubblicata in data 21 aprile 2021, il Tribunale di Pesaro rigettava l’opposizione e condannava gli attori, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta e di quella intervenuta.
Propongono appello i sig.ri deducendo i motivi di seguito esaminati chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecuzione dell’impugnata sentenza ex art. 351 c.p.c., ovvero previa declaratoria dell’insussistenza, in capo alla stessa, di efficacia esecutiva, nonché, all’esito, previa revoca e/o modifica dell’ordinanza del 7 aprile 2021 e conseguente assunzione di tutti i mezzi istruttori tempestivamente dedotti e non ammessi, riformare nel merito la sentenza impugnata accogliendo tutte le conclusioni avanzate in primo grado, ovvero accogliere il presente appello e, in riforma dell’impugnata sentenza n.349/21 accertata la nullità e/o l’inesistenza dell’atto di precetto opposto per illegittima reiterazione dello stesso e/o per difetto di legittimazione sostanziale attiva di e,conseguentemente, della mandataria per i motivi illustrati in narrativa e/o per indeterminatezza o minabilità delle somme precettate; – in ulteriore subordine, accertare e dichiarare la nullità dei titoli esecutivi rappresentati da (i) il contratto di mutuo fondiario del 18.03.2013 (a rogito della Dott.ssa , Notaio in Fano,Rep n. 47332 e Racc. n. 19662);
(ii) il contratto di mutuo fondiario dell’08.08.2013 (atto a rogito della Dott.ssa , Notaio in Fano, Rep n. 47965 e Racc. n. 20153) e la nullità, in tutto o in parte, per quanto è di ragione, del precetto notificato agli opponenti in data 17.03.2020 e 22.03.2020 e/o l’inefficacia e/o comunque, l’irregolarità ex art. 617 c.p.c. dell’atto di precetto opposto e dei titoli esecutivi che ne fungono da presupposto;- in ulteriore e gradato subordine, accertare e dichiarare la nullità, in tutto o in parte, per quanto è di ragione, (i) del contratto di mutuo fondiario del 18.03.2013 (a rogito della Dott.ssa , Notaio in Fano, Rep n. 47332 e Racc. n. 19662);
(ii) del contratto di mutuo fondiario dell’08.08.2013 (atto a rogito della Dott.ssa , Notaio in Fano, Rep n. 47965 e Racc.
n. 20153) nonché delle conseguenti iscrizioni ipotecarie effettuate sulla base degli stessi e per l’effetto dichiarare l’inesistenza del diritto della mandante e conseguentemente della mandataria a procedere esecuzione forzata nei confronti dei :
….- – sempre in ulteriore e gradato subordine dichiarare inammissibile, per difetto di interesse, l’intervento volontario spiegato ex art. 105, c. 2, c.p.c., dal – in ulteriore, denegato e gradato subordine, previo a applicazione degli interessi anatocistici, degli interessi ultralegali e degli interessi nelle sole ipotesi di applicazione dell’interesse usurario, volta a volta rilevato e l’illegittimità dell’applicazione delle competenze e remunerazioni per qualsivoglia titolo pretese ed applicate dall’odierna mandataria, ricalcolare l’ammontare delle somme a credito e a debito delle parti sulla base dell’intera documentazione prodotta in atti, dall’inizio dei tre rapporti di mutuo alla chiusura degli stessi, e per l’effetto ridurre, nella misura che risulterà in corso di causa, le pretese creditorie vantate dall’opposta. In via istruttoria si insiste sull’ammissione di:
–
C.T.U. contabile finalizzata a verificare, nel dettaglio, l’esatta determinazione della contestata entità degli importi pretesi ex adverso e per determinare l’indebita applicazione di interessi anatocistici, degli interessi ultralegali e degli interessi, nelle sole ipotesi di applicazione dell’interesse usurario volta a volta rilevato, e l’illegittimità dell’applicazione delle competenze e remunerazioni per qualsivoglia titolo richieste da parte della creditrice procedente;
– C.T.U. tecnica sugli immobili ipotecati per determinare, secondo i criteri imposti dalla Direttiva 2006/48/CE, il valore ipotecario di ciascuno dei seguenti beni immobili:
(i) appartamento di civile abitazione censito in Catasto Fabbricati del Comune di Fano al foglio con il , rendita n catasto 3, rendita catastale Euro 151,84 e (iii) garage Comune di Fano al foglio con il mappale *** ****** *** **** *** ****** **** *** ****** 1, mq , rendita nche rdine al risarcimento del danno ex art. 96, c. 3, c.p.c. e con vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore in quanto antistatario.
costituendosi, ha contestato i motivi di gravame e concluso chiedendo il rigetto dell’appello con conferma della gravata sentenza anche in punto di spese, con vittoria delle spese del grado.
con unico socio, quale mandataria di si è costituita contestando i motivi di appello e concludendo nel merito per il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
Preso atto dello scambio di note difensive, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti lamentano l’erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto che non vi sia stato “alcun abuso da parte della convenuta” ;
deducono che la notifica di precetto per lo stesso importo sulla base dello stesso titolo eseguita nei loro confronti il 17 – 22 marzo 2020 , pendente precedente precetto notificato il 30 luglio – 3 agosto 2019, dagli stessi parimenti opposto, integra comportamento temerario che ha costretto gli intimati a svolgere attività di ulteriore difensiva e danno diretto al litigante, sanzionabile a norma dell’art. 96 c.3 c.p.c. Con il secondo motivo assumono la erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza della legittimazione della convenuta nella sua qualità di cessionaria del credito lamentando che non siano state prese in esame le contestazioni sollevate dagli odierni appellanti, che avevano dedotto come il credito non fosse ricompreso nell’operazione di cessione in blocco effettuata dalla Cassa di Risparmio di Fano S.p.a. Non vi erano evidenze al riguardo in quanto dall’avviso della cessione dei crediti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale risultava che il blocco dei rapporti ceduti includeva “tutti i crediti derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari sottoscritti tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2017 ( i e non anche i crediti derivanti da finanziamenti fondiari – rapporti *** *** **** **** giuridicamente distinti dai finanziamenti ipotecari e/o chirografari – quali sono quelli per cui è causa.
Ulteriore riscontro era costituito da quanto risultante dal sito internet dell’istituto di credito cedente e nella procura rilasciata in calce agli atti di precetto in cui veniva indicato un codice “DNG” dei sig.ri ” non ricompreso nell’elenco dei rapporti ceduti pubblicato sul sito internet.
Del tutto insufficiente risultava il richiamo da parte del primo giudice al solo fatto che fosse stata prodotta la copia della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale in quanto mancava la prova della inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco
Con il terzo motivo lamentano erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto il credito intimato “assolutamente determinato” ;
deducono che il credito intimato non risultava indicato, né poteva trarsi sulla base di un semplice calcolo in relazione alle somme di cui ai due mutui azionati poiché la creditrice si era limitata ad indicare, per ciascuno dei due mutui, gli importi maturati al 26.04.2018 per “carico capitale” e per “carico di interessi di mora C.O.” senza indicare la data da cui le rate rimanevano insolute e come si era formata la quota interessi e, dunque, senza indicare il tasso di interessi tempo per tempo praticato, il numero dei giorni, il regime di capitalizzazione utilizzato e la somma su cui era stato applicato ; mancando i fattori necessari per ricavare il preciso importo dovuto in base titoli azionati il credito progettato non poteva dirsi liquido Con il quarto motivo lamentano erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto infondata la violazione dell’articolo 117 TUB;
assumono la nullità dei mutui in mancanza dell’indicazione dell’ISC imposto dall’art. 117, comma 4, TUB e ribadito dalla delibera CICR n. 286 del 04.03.2023 Con il quinto motivo lamentano erroneità della decisione nella parte in cui ritenuto inconferente il superamento del limite di finanziabilità previsto all’articolo 38 ss. del d.lgs. 385/ 1993 t.u.b. e relative disposizioni di attuazione in relazione ;
deducono che il mancato rispetto del limite di finanziabilità da parte della banca integrando violazione di norma di legge imperativa posta a tutela dell’ interesse al corretto funzionamento del sistema bancario comporta nullità ex art. 1418 cc del contratto e delle conseguenti iscrizione ipotecaria, l’inesistenza quindi di titoli esecutivi in grado di legittimare l’azione esecutiva minacciata con l’atto di precetto.
Con il sesto motivo deducono l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto l’eccezione di inammissibilità /improcedibilità dell’atto di precetto e della successiva azione esecutiva minacciata, per incompatibilità con il procedimento ex artt. 2889 e ss. c.c. e 792 e ss. c.p.c. per la liberazione degli immobili dalle ipoteche.
Rilevano gli appellanti che il non aveva necessità di procedere attraverso l’intimazione del precetto opposto per agire esecutivamente in quanto nelle more del giudizio di primo grado i beni sui quali erano state iscritte le ipoteche a garanzia dei due mutui, erano stati alienati in data 25 marzo 2020 in favore di il quale aveva, quindi, radicato dinanzi al Tribunale di Pesaro un procedimento per la liberazione degli immobili dalle ipoteche.
Il si era costituito in tale giudizio con ricorso ex art. 2891 c.c. chiedendo di voler procedere all’espropriazione dei beni garantiti da ipoteca ed al contempo la vendita all’asta dei beni, previa CTU al fine di accertarne il valore.
La rinnovazione dell’atto di precetto notificato il 17. 22 marzo 2020 costituiva espressione di abuso del diritto rispetto alla precedente notifica del stesso del precetto del 30 luglio 3 agosto 2019, che doveva ritenersi inammissibile o nullo per improcedibilità.
Con il settimo motivo deducono illegittimità della ordinanza 7 aprile 2021 per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. , per difetto di motivazione e per violazione del principio del contraddittorio e di disponibilità dei mezzi di prova, nonché del diritto di difesa della parte ;
lamentano che il giudice abbia ritenuto la causa matura per la decisione e rigettato le istanze istruttorie, impedendo alla parte di fornire in giudizio gli elementi fondanti le proprie allegazioni, senza adottare motivazione al riguardo;
ribadiscono la necessita di disporre CTU contabile e tecnica sugli immobili ipotecati, al fine di stabilire il valore di ciascun bene ipotecato ed il raggiungimento della prova circa la certezza del credito azionato con l’atto di precetto Con l’ottavo motivo deducono l’inammissibilità dell’intervento in causa del per difetto di interesse ex art. 105, comma 2 c.c., trattandosi di intervento volontario adesivo dipendente , posto che la predetta società, nell’intervenire, si era limitata ad osservare di aver ceduto pro soluto il credito ad presentandosi quale originario titolare dei rapporti oggetto di causa. L’intervento era inammissibile ed aveva comportato un ingiusta condanna alla rifusione delle spese di lite a carico degli appellanti Con il nono motivo censurano il rigetto dell’istanza avanzata in primo grado di procedere nella udienza del 29/4/2021 alla sola precisazione delle conclusioni, deducendo esserne derivata lesione del diritto sostanziale delle parti ad articolare le proprie difese conclusive senza la previa definitiva individuazione del perimetro assegnato al thema decidendum.
Si procede all’esame dei motivi di appello a partire dal secondo, rimettendo la disamina delle censure di cui al primo motivo alla trattazione congiunta con il motivo sesto, al quale risulta connesso.
Il secondo motivo di appello risulta infondato.
Secondo l’assunto degli appellanti la società cessionaria non avrebbe dato prova della riconducibilità del rapporto in questione alla cessione in blocco, ovvero dell’ inclusione dei crediti di cui ai contratti di mutuo fondiario sottoscritti dai sig.ri in data 19.03.2013 e 08.08.2013 con la Cassa di Risparmio di Fano S.p.a.
ed azionati con il precetto opposto nell’operazione di cessione in blocco.
Il Tribunale ha rilevato al riguardo che “nella Gazzetta veniva indicata la cessione di tutti i crediti derivanti da finanziamenti ipotecari, tra cui rientrano certamente i mutui fondiari, per cui è indubbia la cessione del credito oggetto del giudizio”.
Dall’avviso di pubblicazione della cessione dei crediti sulla Gazzetta Ufficiale risulta che il blocco dei rapporti ceduti includeva “ tutti i crediti derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari sottoscritti tra il 1 gennaio 1970 e il 31 dicembre 2017” sì da doversi ritenere il credito azionato ricompreso in tale cessione posto che a norma dell’art. 38
D.L. 1 settembre 1993, n. 385, “Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili”.
Rilevano gli appellanti che il codice NDG identificativo dei clienti riportato nella procura non risulterebbe nell’elenco dei creditori ceduti pubblicato sul sito internet del come previsto nell’avviso di cessione.
Al riguardo va osservato che secondo quanto affermato dalla difesa della controparte il codice NDG NUMERO_DOCUMENTO riportato nella procura è un numero di gestione della pratica interno al mentre il numero identificativo della medesima posizione nel gestionale del cedente, “NDG n. NUMERO_DOCUMENTO”, risulta ricompreso nell’elenco consultabile sul sito del come rilevabile dal documento allegato da parte opponente all’atto di citazione in opposizione.
Non vi è, dunque, ragione di fare riferimento al riguardo alla dichiarazione resa nel presente giudizio dal Con il terzo motivo gli appellanti censurano un ulteriore aspetto riguardante la regolarità formale del precetto, già sottoposto al giudice di primo grado e da questi implicitamente qualificato come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. come desumibile dal richiamo operato in motivazione alla giurisprudenza di legittimità in tema di requisito formale del precetto.
Anche in ordine a tale punto va, dunque, ritenuta l’inammissibilità dell’appello.
In ogni caso va rilevato che il principio affermato dal primo giudice attraverso il richiamo alla pronuncia della Suprema Corte n. 4008 del 19/02/2013 è stato ribadito anche con la recente pronuncia n. 8906 del 18/03/2022.
Da ultimo va evidenziato che gli elementi indicati nell’atto di precetto consentono di ritenere, comunque, il credito determinato avendo l’intimante riportato “ che il ha dichiarato i debitori decaduti dal beneficio del termine e comunicato ai medesimi la risoluzione dei contratti di mutuo con racc. a/r del 9/04/18 in virtù di conteggi aggiornati alla data del 30/03/18, richiedendo il pagamento delle seguenti somme 6 1) mutuo del 18/03/13 n. , euro 255.250,09 per sorte capitale relativo a n. 44 rate scadute e non pagate ed alle residue a scadere; euro 47.958,66 per interessi corrispettivi sulle rate scadute e non pagate;
euro 9.836,85 per interessi di mora maturati alla data del 30/03/18;
2) mutuo del 8/08/13 n. , euro 92.000,00 per sorte capitale relativo a n. 43 rate scadute e non pagate ed alle residue a scadere; euro 15.532,69, per interessi corrispettivi sulle rate scadute e non pagate;
euro 2.714,14 per interessi di mora maturati alla data del 30/03/18;
– che giusta estratto di conto aggiornato al 26/04/18, il creditore ha ulteriormente comunicato ai condebitori le somme dovute in virtù dei contratti di mutuo sopra indicati, somme quantificate per il =mutuo del 18/03/13 n. , euro 315.335,94 di cui euro 305.157,19 per carico capitale ed euro 10.178,75 per carico interessi mora sempl. C.O. =mutuo del 8/08/13 1/846/PF675/60917/0, euro 111.058,70, di cui euro 108.241,59 per carico capitale ed euro 2.817,11 per carico interessi di mora sempl.
RAGIONE_SOCIALE”.
Il quarto motivo non è fondato.
Con recente pronuncia la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui :
“In tema di contratti bancari, l’indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993;
l’applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest’ultima” ( Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023).
Ritenendo il Collegio di dover fare applicazione di tale principio deve valutarsi superfluo l’esame di quanto, peraltro, affermato dalla parte opposta circa la corretta indicazione del TAEG nei contratti di mutuo impugnati e precisamente nei rispettivi documenti di sintesi sub allegato A) al contratto di mutuo del 18/03/13 e sub allegato A) al contratto di mutuo del 8/08/13.
Con il quinto motivo è dedotto un ulteriore profilo di nullità dei contratti di mutuo fondiario per il superamento del limite di finanziabilità.
In tema le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno con recente pronuncia affermato che:
“In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto contrattuale, fissato dall’Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell’ambito della c.d. “vigilanza prudenziale”, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre pregiudizio proprio quell’interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”( Cass. Sez. U., Sentenza n. 3371 del 16/11/2022). Alla luce di tale principio la doglianza deve, dunque, ritenersi infondata.
Anche il sesto motivo non merita accoglimento.
Secondo l’assunto degli appellanti era preclusa alla controparte la possibilità di procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli immobili di proprietà dei sigg.ri avendo il credito Fondiario proposto ricorso ex art. 2891 c.c. con cui chiedeva di voler procedere all’espropriazione dei beni garantiti da ipoteca iscritta a garanzia dei crediti per mutuo fondiario di cui all’atto di precetto opposto, già di proprietà dei sig.ri e da questi alienati al sig. il quale aveva proposto giudizio per la liberazione degli immobili dalle ipoteche;
ne deriverebbe l’inammissibilità e/o l’improcedibilità del precetto.
Secondo l’assunto degli opponenti il non avrebbe avuto alcun interesse a notificare il precetto opposto in quanto per promuovere l’espropriazione forzata dei beni gravati da ipoteca non avrebbe avuto alcuna necessità di intimare precetto, tanto più che avrebbe potuto avere certamente piena soddisfazione del proprio credito attraverso tale procedura.
Le argomentazioni di parte appellante non possono ritenersi condivisibili solo ove si consideri che non può impedirsi al creditore di procedere alla intimazione di pagamento di cui al precetto prima ancora che il credito risulti diversamente soddisfatto, ovvero sulla base di una mera ipotesi di soddisfazione dello stesso prospettata dal debitore.
Per analoghe ragioni deve rilevarsi la infondantezza del primo motivo , intesa a prospettare ipotesi di abuso del processo nella notifica del precetto opposto in pendenza di altro precetto di uguale contenuto anch’esso opposto;
in tal senso si è invero ripetutamente espresso il giudice di legittimità ( da ultimo Cass. n. 12195/23) “Non è preclusa al creditore e non costituisce “ex se” abuso degli strumenti processuali la rinnovazione del precetto (ancorché eseguita prima della perenzione della precedente intimazione) per l’intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché non si chiedano, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest’ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l’intero. ” Con il settimo motivo gli appellanti lamentano la mancata ammissione di CTU “all’esito dell’esibizione documentale si così come richiesta ex articolo 210 c.p.c.” volta alla determinazione del credito alla luce delle sollevate eccezioni in punto di applicazione di interessi anatocistici interessi tra legali e degli interessi delle sole ipotesi di applicazione dell’interesse usurario volta volta rilevato, illegittimità dell’applicazione delle competenze per qualsivoglia titolo richieste nonché CTU tecnica sugli immobili per determinare il valore ipotecario di ciascuno. Il motivo trae fondamento dagli allegati aspetti di indeterminatezza ed indeterminabilità dell’atto di precetto rispetto ai quali vanno richiamate le argomentazioni sopra svolte.
Rimane così privo di supporto il presupposto sulla base del quale è stata prospettata la possibilità di un presumibile calcolo delle somme richieste con decorrenza dalla data del 26.04.2018, in violazione di quanto stabilito dall’art. 1283 c.c. , ovvero attraverso il calcolo di interessi di mora anche sulla quota di interessi compresa nella rata scaduta trasformando gli interessi in capitale, facendo sì che gli interessi producessero ulteriori frutti.
Gli elementi risultanti dal precetto avrebbero, invero, consentito agli appellanti di ripercorrere il calcolo sotteso alla intimazione di cui al precetto e, quindi, di evidenziare eventuali elementi risultanti da tali dati a sostegno delle sollevate eccezioni, essendo al contrario la richiesta istruttoria del tutto esplorativa.
Alcuna richiesta ex articolo 210 c.p.c. costituente secondo l’assunto il presupposto dell’asserita necessità di CTU è peraltro riproposta con l’appello.
Infine,la mancata ammissione di CTU non costituisce di per sé motivo di censura non costituendo la stessa mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze.
Quanto ai rilievi di cui al nono motivo osserva il collegio che il provvedimento adottato dal primo giudice di rinvio ad apposita udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e concessione di termine per memorie fino a 2 giorni prima di tale udienza, risponde ai principi affermati in tema dalla giurisprudenza di legittimità orientata, anche da ultimo, a ritenere che “In caso di decisione della causa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., la facoltà della parte di richiedere un differimento dell’udienza di discussione, che trova fondamento nella tutela del diritto di difesa, è parimenti soddisfatta dalla fissazione officiosa di apposita udienza per la trattazione orale, in esito alla quale la parte non ha diritto ad un ulteriore rinvio, a nulla rilevando la mancata acquisizione, all’udienza precedente, delle conclusioni rassegnate, in quanto l’omissione di tale attività processuale (che si compendia nella mera sintesi delle domande, delle difese e delle eccezioni proposte) può dar luogo ad una nullità processuale solamente qualora la parte interessata deduca la specifica lesione di un interesse sostanziale. ”(cfr. Cass. Civ. n. 22521/2018).
Né parte appellante ha dedotto, a tale ultimo riguardo, elementi specifici essendosi limitata ad affermare che l’omesso invito alla precisazione delle conclusioni avrebbe di fatto loro precluso di poter esplicitare le proprie richieste, di articolarle puntualmente senza però indicare quali sarebbero state le precisazioni che avrebbe voluto apportare e che sono rimaste precluse Con l’ottavo motivo gli appellanti hanno censurato la ritenuta ammissibilità dell’intervento spiegato dal società che ha operato la cessione pro soluto del credito in oggetto. Pur prospettando la possibile qualificazione dell’intervento come adesivo dipendente, gli appellanti eccepiscono il difetto di interesse in capo all’intervenuta.
Il Tribunale ha rigettato l’eccezione rilevando che l’intervento della cedente nel giudizio di opposizione a precetto, promosso dal cessionario dopo che era intervenuta la cessione del credito, si era reso necessario in ragione dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dagli opponenti.
ha evidenziato di essere titolare di un interesse ad intervenire in quanto originaria titolare dei rapporti di mutuo oggetto di causa in relazione ai quali gli odierni appellanti avevano contestato la violazione degli articoli 117 e 38 T.U.B. e avevano richiesto una CTU contabile volta ad accertare l’eventuale addebito di interessi usurari e altre competenze non dovute per cui il doveva ritenersi titolare di un legittimo interesse a difendere il proprio operato.
La legittimazione ad un intervento adesivo dipendente presuppone un interesse giuridicamente rilevante e qualificato, determinato dalla sussistenza di un rapporto giuridico sostanziale tra adiuvante ed adiuvato e dalla necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi conseguenze derivanti da effetti riflessi o indiretti del giudicato.
Considerato che trattasi di fattispecie di cessione pro soluto ed in cui, come risultante dall’avviso di pubblicazione, l’indicazione dei crediti ricompresi nella cessione nel sito internet viene effettuata dalle banche cedenti e dalla società cessionaria, deve escludersi la configurabilità di una possibile azione – peraltro neanche prospettata dalla intervenuta – da parte della cessionaria nei confronti della cedente in conseguenza della mancata ricomprensione del credito specifico nella cessione.
La censura va, pertanto, accolta.
L’accoglimento del motivo riguardante l’inammissibilità dell’intervento del assume rilievo soltanto nel rapporto fra gli opponenti e l’intervenuta così da non poter incidere sulla soccombenza della parte opponente rispetto alle altre parti con conseguente conferma del rigetto dell’opposizione e della già disposta condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite di primo grado in favore dell’opposta.
Ne deriva la condanna degli appellanti, in solido fra loro, al pagamento in favore della delle spese di lite del grado, liquidate sulla base del valore della controversia come da dispositivo, e la totale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio fra gli appellanti e il Nulla per le spese del grado quanto al rimasto contumace.
La Corte, sull’appello proposto da nei confronti di , quale mandataria di e di quale mandataria di e del ora avverso la sentenza n.349/21 del Tribunale di Pesaro, pubblicata in data 29.4.2021, in parziale accoglimento dell’appello dichiara l’inammissibilità dell’intervento del rigetta nel resto l’appello;
dichiara interamente compensate fra gli appellanti ed il le spese di entrambi i gradi del giudizio;
condanna gli appellanti, in solido fra loro, a rifondere in favore di le spese del grado liquidate in euro 3.500,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva, euro 4.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
nulla per le spese quanto al Ancona, così deciso il 10 gennaio 2024 Il Consigliere est.
Dott.ssa NOME COGNOME Il Presidente Dott. NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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