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Codice Civile
Codice Penale

Nullità del ricorso per decesso del resistente

La sentenza si basa sul principio che l’atto introduttivo di un giudizio notificato ad un soggetto inesistente è affetto da nullità, perché totalmente inidoneo a costituire un valido rapporto processuale e ad instaurare il contraddittorio nei confronti di tale soggetto. Inoltre, si affronta il tema della cessazione della materia del contendere in seguito all’accettazione tacita dell’eredità da parte dei convenuti.

Pubblicato il 23 October 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 24493/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA ottava sezione civile Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato ai sensi dell’art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente

SENTENZA N._14911_2024_- N._R.G._00024493_2023 DEL_02_10_2024 PUBBLICATA_IL_03_10_2024

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 24493/2023 promossa da in persona dell’amministratore rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME Ricorrente Contro , rappresentata e difesa dall’ Avv. NOME COGNOME Resistente Nonché contro , rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME Resistente Oggetto:

accettazione tacita di eredità

Conclusioni:

in atti

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., notificato in data 05-10.07.2023 unitamente al decreto di fissazione di udienza, la società ha chiesto di accertare che coniuge del de cuius, , figli del medesimo, hanno accettato tacitamente l’eredità di , nato a Matelica (MC) il 12.02.1920 e deceduto in Roma in data 3.11.2010, nonché di accertare la qualità di erede ex lege in virtù dell’art. 485 c.c. di Ha esposto la ricorrente di essere creditrice del de cuius in forza di sentenza, emessa dalla Corte di Appello di Roma n. 2769/2015 e di aver sottoposto a pignoramento due immobili del patrimonio ereditario intestati ai chiamati all’eredità ; di avere interesse ad ottenere la regolarità formale delle trascrizioni sugli immobili pignorati, difettando il presupposto della continuità delle trascrizioni nel ventennio anteriore al pignoramento sugli immobili oggetto di esecuzione, mancando la trascrizione dell’accettazione di eredità devoluta a necessaria per la vendita dei beni pignorati.

Costituitasi in giudizio, ha eccepito preliminarmente l’inesistenza e/o la nullità dell’atto introduttivo del giudizio nei confronti di , risultando quest’ultima deceduta in data 16.03.2023 e quindi antecedentemente alla notifica e al deposito del ricorso;

ha eccepito altresì l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;

ha concluso, nel merito, aderendo alle domande attoree, chiedendo di compensare le spese di lite.

Costituitosi in giudizio, , confermando l’avvenuta accettazione tacita di eredità, ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

La causa, documentalmente istruita, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale all’udienza del 12.09.2024 e successivamente decisa ai sensi dell’art. 281 sexies, comma 3, c.p.c..

Va preliminarmente dichiarata nei confronti di la nullità del ricorso introduttivo ex art. 281 decies c.p.c., e conseguentemente del giudizio che ne è seguito, la cui notificazione è stata eseguita nei confronti di persona defunta.

È documentalmente provato, attraverso estratto per riassunto dell’atto di morte (v. doc. n. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata da in data 25.03.2024), che è deceduta in Campagnano di Roma il giorno 16.03.2023, in data anteriore alla notificazione dell’atto introduttivo del presente giudizio, eseguita in data 24.07.2023, ai sensi dell’art. 143 c.p.c., mediante deposito presso la casa comunale (v. doc. “ricevute di notifica + altri” allegato alla nota di deposito depositata da parte ricorrente in data 26.09.2023). Costituisce orientamento giurisprudenziale costante che l’atto introduttivo di un giudizio notificato ad un soggetto inesistente è affetto da nullità, perché totalmente inidoneo a costituire un valido rapporto processuale e ad instaurare il contraddittorio nei confronti di tale soggetto (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, 02.02.2018, n. 2647; Sez. II, 14.03.1962, n. 532);

invero, poiché presupposto necessario della vocatio in ius è l’esistenza attuale delle parti, la morte della resistente avvenuta prima della notifica del ricorso introduttivo determina nei confronti della la nullità del ricorso e del giudizio che ne è seguito, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento;

il contraddittorio tra le parti si istituisce infatti dopo che la domanda viene portata a conoscenza della parte convenuta, restando esclusa, in mancanza di un valido rapporto processuale, l’applicabilità dell’art. 111 c.p.c., nonché dell’istituto dell’interruzione del processo e senza che perciò rilevi la volontaria costituzione dei successori della parte che intendano proseguire il processo (v. Cass. Civ., Sez. VI-2, 08.04.2022, n. 11506).

La decisione deve essere invece pronunciata nei riguardi di e di rispetto ai quali il contraddittorio è stato regolarmente instaurato, nei cui confronti va tuttavia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Si rileva che con atto per Notaio Dott.ssa del 3.6.2024 (Rep. n. 41248, Racc. n. 11033) ha accettato l’eredità di e con atto per Notaio dott.ssa del 03.06.2024 (Rep. n. 41247, Racc. n. 11032) ha accettato con beneficio di inventario l’eredità di (v. docc. nn. 1 e 2 allegati alle note di trattazione scritta depositate dall’Avv. COGNOME in data 11.09.2024).

Si rileva altresì che con atto per Notaio dott.ssa del 25.3.2024 ha accettato l’eredità di , mentre con atto per Notaio dott.ssa del 25.03.2024 ha accettato con beneficio di inventario l’eredità di (v. docc. nn. 3a, 3b, 4 allegati alle note di trattazione scritta depositate dall’Avv. COGNOME in data 11.09.2024).

Con scrittura privata autenticata per Notaio dott.ssa del 03/11.06.2024 (Rep. nn. 41249 e 41261, Racc. n. 11044) , nella loro qualità di eredi di , hanno dichiarato l’accettazione da parte della madre dell’eredità di (v. doc. n. 3 allegato alle note di trattazione scritta depositate dall’Avv. COGNOME in data 11.09.2024).

Tanto premesso, intervenute le accettazioni di eredità e le conseguenti trascrizioni, le parti, con note di trattazione scritta dell’udienza del 12.09.2024, hanno precisato le conclusioni domandando la declaratoria della cessazione della materia del contendere con pronuncia sulle spese processuali.

La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 21757 del 29.7.2921).

Nel caso di specie, non appare contestata la circostanza che la ricorrente, prima di introdurre il presente giudizio, abbia tentato di definire bonariamente la questione, senza ricevere tuttavia alcun riscontro (v. doc. n. 10 “lettera ” e “lettera ” contenuto nella cartella “ricorso ex art. 281 c.p.c.” prod. ricorrente);

la società creditrice, stante l’inerzia dei resistenti a fronte dei tentativi di definizione bonaria promossi, è stata quindi costretta ad instaurare la presente controversia al fine di ottenere l’accertamento dell’accettazione tacita dell’eredità da parte degli eredi di , quale presupposto necessario per procedere alla vendita dei beni pignorati.

Per tali ragioni, le spese di lite devono essere poste a carico dei resistenti e si liquidano in dispositivo nei valori minimi con esclusione della fase di trattazione e di istruzione, stante il comportamento processuale dei resistenti, i quali, costituitisi in giudizio, hanno riconosciuto l’avvenuta accettazione tacita dell’eredità e hanno aderito sul punto alle domande attoree.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede:

– Dichiara la nullità del ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e del giudizio nei confronti di – dichiara cessata la materia del contendere nei confronti di – condanna in solido al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 979,80, compresi compensi professionali e spese oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Roma, 1° ottobre 2024 Il Giudice dott.ssa NOME COGNOME Provvedimento reso con la collaborazione della dott.ssa NOME COGNOME funzionaria addetta all’Ufficio per il processo.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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