N. R.G. 110/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZ. VIII CIVILE – II COLLEGIO
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa NOME COGNOME Presidente dott. NOME COGNOME Consigliere dott.ssa COGNOME COGNOME Ausiliario rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA N._5503_2024_- N._R.G._00000110_2020 DEL_03_09_2024 PUBBLICATA_IL_03_09_2024
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 110 R.G.C. dell’anno 2020, rimessa in decisione all’udienza collegiale del 11 gennaio 2024, vertente TRA , la prima anche in proprio ed entrambi in qualità di eredi legittimi di , elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO presso lo Studio Legale degli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME che li rappresentano e difendono come da procura in atti Appellanti – in persona dell’Amministratore p.t.
, elett.te domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo Studio legale dell’ Avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende come da procura in atti Appellato –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 12047/2019
CONCLUSIONI
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponevano appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Roma n. 12047/2019 che – a definizione del giudizio RG n. 55531/2016 promosso dagli stessi nei confronti del Roma, avente ad oggetto l’impugnativa delle delibere dell’assemblea condominiale datate 16.06.2016 e 14.07.2016 – aveva così statuito:
“a) “Dichiara il difetto di legittimazione attiva del sig.
b) Rigetta la domanda di declaratoria di nullità delle delibere impugnate;
c) Dichiara la litispendenza, rispetto al giudizio 6406/015 definito con sentenza n.6325/2019, delle domande spiegate da parte attrice ai nn.2, 5 e 6 del foglio di precisazione delle conclusioni;
d) Dichiara la carenza di interesse rispetto alla domanda di cui al n.4 del foglio di precisazione delle conclusioni;
e) Condanna l’attrice alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 6.000,00 per onorari oltre accessori”.
Gli appellanti censuravano la sentenza impugnata nei motivi di gravame e così concludevano:
“Piaccia All.Ecc.ma Corte d’Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) nel merito, in riforma della Sentenza n. 12047/2019 (R.G. n. 55531/16) del Tribunale di Roma, Sezione V Civile, pubblicata il 7.6.2019, non notificata, accogliere tutte le domande e conclusioni rassegnate dagli appellanti in primo grado e, per l’effetto:
a) in via principale, accertato e dichiarato che la Sentenza impugnata si pone in contrasto con i giudicati costituiti dalla Sentenza n. 6325/2019 del Tribunale di Roma, quanto all’incidenza delle opere deliberate sui diritti individuali degli appellanti, comportando la definitiva rimozione / eliminazione degli arredi (divani, fioriere ed impianti) di proprietà dell’Arch. tali beni ed arredi, dichiarare la nullità, ovvero annullare le delibere impugnate, in particolare con riferimento a quanto deliberato al punto 1 all’Ordine del Giorno della delibera 14.7.2016 ed al punto 3 all’Ordine del Giorno della delibera 16.6.2016, per i vizi ed i motivi di merito esposti, con integrale conferma dell’Ordinanza Collegiale 7-12.2016 – 26.1.2017 resa in prime cure in sede di reclamo cautelare ex art.669-terdecies c.p.c.; b) in via subordinata, rimettere la causa sul ruolo per l’espletamento di CTU atta a verificare il buon esito delle opere – eseguite in corso di causa ed atte ad eliminare le cause delle infiltrazioni idriche oggetto delle delibere impugnate – di “impermeabilizzazione armata del lastrico solare senza demolizione del sottofondo”, documentate dal contratto d’appalto, dalle fatture emesse dalla ditta appaltatrice, dai pagamenti effettuati dall’attrice nonché dal successivo Certificato di collaudo 21.1.2017 e, comunque, accertare e dichiarare che le cause delle infiltrazioni idriche oggetto delle delibere impugnate sono da ascriversi alla vetustà e mancata tenuta delle condotte e delle tubazioni degli impianti condominiali presenti sul lastrico solare ed alle manomissioni dell’impermeabilizzazione compiute dal a far data dal 2008, per raggiungere le stesse e procedere alla periodica parziale sostituzione; accertare e dichiarare, altresì, che tale causa è stata rimossa in corso di causa a cura e spese della Sig.ra , mediante le opere di “impermeabilizzazione armata del lastrico solare senza demolizione del sottofondo”, come in atti documentate (doc.G ed F);
per l’effetto, dichiarare la nullità, ovvero annullare le delibere impugnate, in particolare con riferimento a quanto deliberato al punto 1 all’Ordine del Giorno della delibera 14.7.2016 ed al punto 3 all’Ordine del Giorno della delibera 16.6.2016, per i vizi ed i motivi di merito esposti, con integrale conferma dell’Ordinanza Collegiale 7-12.2016 – 26.1.2017 resa in prime cure in sede di reclamo cautelare ex art.669-terdecies c.p.c.;
c) sempre in via subordinata, accertare e dichiarare che tutte le spese per opere necessarie per la sostituzione delle tubazioni, ivi incluse quelle per la demolizione del massetto e per il rifacimento dello stesso con relativa nuova guaina impermeabilizzante, non possono essere ripartite ai sensi dell’art.6 del Regolamento di Condominio – che rimanda, in senso più afflittivo per il proprietario esclusivo del terrazzo, all’art.1126 c.c. – ma ai sensi dell’art.10 del Regolamento di condominio (Tabella E) o per millesimi di proprietà, posto che le tubazioni dell’impianto idrico e di riscaldamento sono di proprietà comune tra tutti i condomini; d) accertare e dichiarare che il Dr. aveva interesse e , in persona dell’Amministratore p.t. , alla restituzione della somma complessiva di Euro 8.754,72 già percepita in virtù della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, somma da maggiorarsi di interessi legali dalla corresponsione al saldo;
f) condannare il convenuto, in persona dell’Amministratore e legale rappresentante p.t. , a rifondere integralmente agli attori le spese del procedimento di mediazione obbligatorio (doc.F – memoria ex art.183 VI comma n.2 c.p.c.), nonché le spese ed i compensi professionali del primo grado di giudizio, ivi inclusi quelli della fase cautelare, nonché del presente grado d’appello, il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario 15% come per legge”.
Si costituiva l’appellato concludendo per il rigetto dell’appello e per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite.
All’udienza collegiale del 11 gennaio 2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con termine per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
impugnano nel primo grado di giudizio le delibere dell’assemblea del in Roma datate 16.06.2016 e 14.07.2016 ritenendole nulle – in quanto nelle stesse l’assemblea avrebbe disposto l’esecuzione dei lavori di reimpermeabilizzazione della terrazza di proprietà dell’ odierna parte appellante, posta al sesto piano del fabbricato e a copertura dello stesso, con demolizione di tutti i relativi arredi, senza il consenso di quest’ultima – e propongono appello avverso la sentenza di rigetto della domanda.
Gli appellanti, nel primo motivo di gravame, lamentano l’erroneità della sentenza in esame per violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100 e 105 comma 2 c.p.c. nonché art. 1137 e 1421 ss c.c. per aver il Tribunale di Roma dichiarato la carenza di legittimazione attiva di La doglianza è infondata e non merita accoglimento.
proprietario di altre unità immobiliari nel Condominio, diverse da quella per cui causa, non ha dimostrato la titolarità di un interesse giuridico all’annullamento dell’impugnata delibera, il quale interesse non potrebbe derivare dalla mera circostanza di essere coniuge convivente con la , ma potrebbe sussistere solo in caso di derivazione dalla deliberazione assembleare di un apprezzabile suo – nel caso in esame – non appare comprovato, non essendo proprietario dell’unità immobiliare de qua.
Nei successivi motivi di gravame, parte appellante si duole dell’illegittimità della gravata sentenza chiedendone l’ integrale riforma in quanto il giudicante di prime cure avrebbe erroneamente respinto la domanda attorea di declaratoria di nullità delle impugnate delibere nonostante le stesse fossero “in contrasto con i giudicati costituiti dalla Sentenza n. 6325/2019 del Tribunale di Roma, quanto all’incidenza delle opere deliberate sui diritti individuali degli appellanti, comportando la definitiva rimozione / eliminazione degli arredi (divani, fioriere ed impianti) di proprietà dell’Arch. , nonché dalla Sentenza n.6759/23 della Corte d’Appello di Roma che ha dichiarato legittimi tali beni ed arredi”. Assume l’appellante che, con il passaggio in giudicato della sentenza n. 6325/2019 del Tribunale di Roma (intervenuta tra le medesime parti ed avente ad oggetto l’impugnativa di diversa delibera avente contenuto analogo) sarebbe stato escluso in via definitiva che l’assemblea condominiale de qua potesse deliberare un intervento di rifacimento della terrazza di proprietà dell’appellante, comportante la demolizione di tutti i relativi arredi, senza il consenso di quest’ultima;
infatti nella predetta sentenza si dichiarava “la nullità della delibera di cui al punto n. 5 OdG del 6.03.2015 dal in Roma in quanto emessa esorbitando dalle proprie attribuzioni su bene di proprietà individuale”.
Secondo la difesa dell’appellante, il giudicante di primo grado con la statuizione oggetto del presente gravame si sarebbe limitato a dichiarare la sussistenza in astratto dei poteri deliberativi dell’assemblea quanto alle decisioni concernenti la riparazione, la ricostruzione e la sostituzione degli elementi strutturali del lastrico solare o della terrazza a livello, senza tuttavia rilevare che le delibere impugnate incidevano illegittimamente sul diritto di proprietà esclusiva della condomina , poiché veniva in concreto deliberato di smantellare e distruggere tutto quanto esistente sulla terrazza di proprietà esclusiva della medesima condomina, in assenza del consenso di quest’ultima, con conseguente nullità assoluta della delibera impugnata. Le doglianze sono fondate e meritano accoglimento.
Dal riesame degli atti di causa si rileva che le delibere impugnate del 16.06.2016 e del 14.07.2016 – con le quali vengono dapprima esaminati i preventivi dei lavori di rifacimento del terrazzo/piano solare di proprietà della e poi conferito il ’assembea condominiale al punto n. 5 OdG manifestava la volontà di effettuare i lavori di reimpermeabilizzazione del terrazzo di proprietà ;
quest’ultima delibera veniva dichiarata nulla con sentenza n. 6325/2019 del Tribunale dei Roma “perché emessa esorbitando le proprie attribuzioni su bene di proprietà individuale”.
non impugnava la suddetta statuizione, formandosi pertanto il giudicato sul punto della declaratoria di nullità della “delibera – presupposto” del 6.03.2015, nullità che travolge necessariamente anche le due “delibere attuative” del 16.06.2016 e del 14.07.2016, in quanto relative all’esecuzione di un precedente deliberato dichiarato nullo.
La nullità delle delibere de quibus è infatti ugualmente determinata dall’ impossibilità dell’oggetto in senso giuridico, poiché nella specie l’assemblea condominiale ha deliberato in merito ai lavori di rifacimento del terrazzo di proprietà esclusiva della in assenza del necessario consenso di quest’ultima, e ciò in applicazione di quanto sancito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. Un. n. 4806/2005, Cass. Civ. Sez. Un. n. 9839/2021), secondo cui perché una delibera dell’assemblea dei condomini possa essere ritenuta affetta da nullità, deve verificarsi, alternativamente, o una carenza originaria degli elementi costitutivi essenziali (volontà della maggioranza;
oggetto; causa; forma), tale da determinare la deficienza strutturale della delibera stessa come nel caso:
a) della deliberazione adottata senza la votazione dell’assemblea;
b) della deliberazione priva di oggetto, cioè priva di una reale decisione o con un oggetto non determinato né determinabile;
c) della deliberazione priva di causa, carente cioè di una ragione pratica giustificativa della stessa che sia meritevole di tutela giuridica;
d) della deliberazione non risultante dal verbale dell’assemblea, sprovvista perciò della necessaria forma scritta;
oppure l’impossibilità dell’oggetto, in senso materiale (delibera in concreto inattuabile) o in senso giuridico (delibere che riguardano la proprietà del singolo condomino), da intendersi riferito al contenuto (c.d. decisum) della deliberazione.
Per i suesposti motivi, la Corte, in riforma della gravata sentenza, accoglie l’appello e dichiara la nullità della delibera dell’assemblea condominiale datata 14.7.2016 al punto 1 all’Ordine del Giorno e della delibera dell’assemblea condominiale datata 16.6.2016 al punto 3 all’Ordine del Giorno.
L’appellante chiede altresì la condanna dell’appellato alla restituzione della somma complessiva di € 8.754,72, da quest’ultimo già percepita quale pagamento domanda appare fondata in conseguenza dell’accoglimento del gravame e della riforma della sentenza in esame, che determina l’ obbligo restitutorio delle somme corrisposte dagli odierni appellanti al a titolo di pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio e risultate indebitamente percepite dall’appellato a seguito della provvisoria esecutività della sentenza de qua: pertanto la Corte condanna il in persona del suo amministratore p.t.
, alla restituzione in favore di dell’importo di € 8.754,72, oltre interessi legali dalla data della corresponsione al saldo.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, con conseguente condanna dell’appellato al pagamento delle stesse in favore degli appellanti, come liquidate in dispositivo, secondo le tariffe professionali vigenti(aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022) con gli importi medi delle voci dello scaglione di riferimento (indeterminabile di complessità bassa), esclusa la fase istruttoria per il giudizio di appello.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l’appello proposto da nei confronti del in Roma, avverso la sentenza resa dal Tribunale di Roma n. 6325/2019 e, in riforma della gravata sentenza, dichiara la nullità della delibera dell’assemblea condominiale datata 14.7.2016 al punto 1 all’Ordine del Giorno e della delibera dell’assemblea condominiale datata 16.6.2016 al punto 3 all’Ordine del Giorno.
2. condanna il , in persona del suo amministratore p.t.
, alla restituzione in favore degli appellanti dell’importo di € 8.754,72, oltre interessi legali dalla data della corresponsione al saldo.
3. condanna l’ appellato al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese di lite del doppio grado di giudizio, riliquidate per il primo grado in complessivi € 3.809,00, oltre accessori di legge e liquidate per il secondo grado in complessivi € 6.946,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 maggio 2024.
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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