REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI Sezione specializzata in materia d’impresa Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d’impresa, nella seguente composizione collegiale:
dr. NOME COGNOME Presidente relatore dr.
NOME COGNOME dr.
NOME COGNOME riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._6693_2024_- N._R.G._00008474_2022 DEL_01_07_2024 PUBBLICATA_IL_02_07_2024
nella causa civile iscritta al n. 8474/2022 R.G. pendente TRA , nato a Salerno il 13/04/1966 (c.f. ), rappresentato e difeso fino al 12/11/2023 dall’avv. NOME COGNOMEc.f. ) e dall’avv. NOME COGNOMEc.f. ), con studio in Napoli, INDIRIZZO e a partire dal 12/11/2023 dall’avv. NOME COGNOMEc.f.
con domicilio digitale – ATTORE – , con sede principale in Dublino (Irlanda), INDIRIZZO e con sede secondaria in Milano, INDIRIZZO (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME COGNOMEc.f. ) e dall’avv. NOME COGNOMEc.f. ), con studio in Napoli, INDIRIZZO – CONVENUTA –
CONCLUSIONI
C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. parte attrice:
«1. accertare e dichiarare che la fideiussione per cui è causa configura una violazione dell’art. 2 della legge 10/10/1990 n. 287; 2. per l’effetto:
2.1.
dichiarare la nullità parziale del contratto di fideiussione di cui in narrativa, con ogni conseguenziale pronuncia;
2.2.
accertare e dichiarare la decadenza della Banca, per violazione dell’art. 1957 c.c., dal far valere i propri diritti di credito nei confronti del sig.
; 3. condannare la soccombente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge.»;
per parte convenuta:
«nel merito:
respingere tutte le domande formulate dal nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge».
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 28/03/2022, ha convenuto in giudizio innanzi all’intestato Tribunale la , chiedendo di accertare e far dichiarare che la fideiussione per cui è causa configuri una violazione dell’art. 2 della L. 287/90 e, per l’effetto, di accertare e far dichiarare la nullità parziale della garanzia suddetta del 08/10/2010, dallo stesso prestata in favore dell’istituto di credito convenuto, e di accertare e far dichiarare la decadenza della banca creditrice per il decorso dei termini ex art. 1957 c.c., con vittoria di spese. A fondamento delle domande, l’attore ha premesso di aver sottoscritto in data 08/10/2010 atto formale di fideiussione, fino alla concorrenza dell’importo di € 264.639,70, a garanzia dell’adempimento «di qualsiasi obbligazione della parte Mutuataria stessa, dei suoi successori e aventi causa derivanti [dal presente mutuo sue proroghe, anche tacite, e rinnovazioni]» dal mutuo fondiario erogato dalla banca convenuta a mediante contratto per notar dott. Notaio in Salerno, Rep. n. 12385 e Racc. n. 6412.
La fideiussione in esame, di cui agli artt. 6 bis e 15 del suindicato contratto di mutuo fondiario, secondo la prospettazione attorea, era stata costituita mediante l’utilizzo di un modello corrispondente allo schema negoziale predisposto dall’A.B.I. contenente la clausola n. 2 cd. di reviviscenza (art. 15, lett. e) del contratto in atti), la clausola n. 6 di rinuncia alla facoltà prevista dall’art. 1957 c.c.
(art. 15 lett. j) del contratto in atti) e le predette clausole, così come recate nel modello A.B.I., erano state oggetto di provvedimento sanzionatorio n. 55 del 02/05/2005 della Banca d’Italia (all’epoca Autorità Garante della Concorrenza e del mercato nel settore bancario ex art. 20 L. 287/90), che ne ebbe a proibire l’utilizzo per violazione dell’art. 2, co. 2, lett. a) della L. 287/90, con conseguente nullità delle clausole.
Si è costituito in giudizio in data 26/07/2022 l’istituto di credito convenuto, contestando in toto le avverse domande e chiedendone l’integrale rigetto.
’esito delle memorie istruttorie di cui all’art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 21/03/2024, ove è stata riservata al Collegio per la decisione, con concessione dei termini ridotti di cui all’art. 190, co. 2 c.p.c. di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni delle memorie di replica.
In sede di comparsa conclusionale e di memoria di replica, l’attore ha chiesto, previa revoca dell’ordinanza del 15/03/2023 di rinvio per la precisazione delle conclusioni, la rimessione della causa sul ruolo ai fini dell’accoglimento dei mezzi istruttori, articolati nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., quali l’interrogatorio formale e la richiesta di prova per testi, asseritamente funzionali alla prova della standardizzazione contrattuale e della conseguente limitazione della propria libertà di scelta nella porzione di mercato di riferimento e, nel merito, si è riportato alle conclusioni rassegnate nei precedenti scritti.
La domanda è infondata e non può essere accolta.
Va precisato che la natura dell’accertamento cui è chiamato il Tribunale nelle controversie antitrust si fonda sulla verifica dell’esistenza di un’intesa illecita “a monte”, da cui discende la nullità dei contratti “a valle”.
Ciò posto, va premesso che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno dipanato il contrasto giurisprudenziale sussistente sulla questione affermando che «i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, co. 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell’art. 2, co. 3 della Legge succitata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti» (cfr. Cass. S.U. n. 41994 del 30/12/2021).
Vero è che con provvedimento n. 55 del 02/05/2005 la Banca d’Italia (in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi ai sensi della normativa vigente ratione temporis) ha accertato il contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto all’epoca dall’ e l’art. 2 della L. n. 287/1990 (con riferimento agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale uniforme) ed è anche vero che la giurisprudenza di legittimità ha assegnato ai provvedimenti dell’Autorità garante della concorrenza, in quanto frutto di un’attività istruttoria amministrativa, un valore di “prova privilegiata” ai fini della dimostrazione della sussistenza di un’intesa collusiva “a monte” e della conseguente applicazione uniforme tra essi dello schema negoziale sanzionato (cfr., ex multis, Cass. n. 13846/2019). Tuttavia, il suddetto provvedimento n. 55/2005 può costituire prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso relazione alla suddetta tipologia di negozio (fideiussione omnibus) ed in relazione al periodo rispetto al quale l’indagine risulta essere stata svolta dall’autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha – com’è noto – coperto un arco temporale compreso tra l’ottobre 2002 ed il maggio 2005 (cfr., in termini, Trib. Milano 20/10/2021 e la costante giurisprudenza di questa Sezione specializzata sulla questione).
Non è predicabile, contrariamente a quanto sembra opinare l’attore, una sorta di automatismo tra gli accertamenti compiuti illo tempore dalla Banca d’Italia e la nullità delle clausole contenute nelle singole fideiussioni solo per effetto di una coincidenza tra la fideiussione di cui si discute e lo schema standardizzato a suo tempo predisposto dall’ occorrendo piuttosto che sia provata (e, prima ancora, allegata) la sussistenza (o la persistenza) anche dopo il 2005 e anche per le fideiussioni cd. specifiche di un accordo anticoncorrenziale cui abbiano aderito quasi tutte le banche italiane, tale da rendere impossibile per l’odierno attore trovare sul mercato una soluzione contrattuale diversa da quella propostale nella specie. Nel caso, dunque, manca la prova che un’intesa anticoncorrenziale abbia avuto ad oggetto la fideiussione de qua, tenuto conto della tipologia di contratto e dell’epoca di stipulazione.
Sotto il primo profilo, va premesso che «la garanzia fideiussoria prestata, in favore di una banca, in relazione ad un contratto di mutuo, caratterizzata dalla coincidenza tra il capitale garantito e quello mutuato e dalla determinabilità degli interessi, nonché degli eventuali accessori, in base ai tassi ufficiali ed alle previsioni contrattuali, deve qualificarsi come ordinaria, perché avente ad oggetto un credito individuato (diversamente dalla fideiussione cd. “omnibus”, dove, invece, il credito garantito dipende dallo svolgimento futuro del rapporto tra banca creditrice e cliente), la cui eventuale, successiva quantificazione, per interessi ed accessori, dipende esclusivamente da parametri predeterminati dai contraenti e non soggetti alla loro discrezionalità, dovendosi così escludere la caducazione della garanzia o la sua limitazione all’importo del capitale mutuato» (cfr., ex multis, Cass. n. 21521 del 25.10.2016).
Nella specie, non è revocabile in dubbio che quella di cui trattasi è una fideiussione specifica o cd. ordinaria, perché avente ad oggetto un credito individuato, ossia quello discendente dal mutuo concesso dalla mediante contratto di mutuo fondiario stipulato in data 08/10/2010, per notar dott. Rep n. 12385 Racc. n. 6412 (cfr. il chiaro tenore della fideiussione prevista dagli artt. 6 bis e 15 del contratto di mutuo in atti).
Sotto il secondo profilo, è rilevante che la fideiussione di cui è causa è stata stipulata in data 08/10/2010 e, dunque, a distanza di molto tempo rispetto al periodo (ottobre 2002 – maggio 2005) oggetto dell’accertamento effettuato dalla Banca d’Italia e sfociato nel provvedimento amministrativo n. 55/2005, per cui non può affatto ritenersi che tale provvedimento sia tout court idoneo a dimostrare che in relazione alla fideiussione oggetto di lite (ed al momento della sottoscrizione della stessa) sussistesse un accordo anticoncorrenziale tra le banche italiane. D’altronde, parte attrice mai fa riferimento ad un’ulteriore intesa anticoncorrenziale, della cui prova, come detto, pure sarebbe stata onerata.
Ai fini dell’assolvimento dell’onere probatorio incombente sull’attore, è necessario che la fideiussione, di cui si voglia far dichiarare la nullità, costituisca esecuzione di intese tra imprese volte a limitare la concorrenza.
Con particolare riguardo al settore delle fideiussioni specifiche e al periodo di stipulazione successivo al maggio 2005, non sarebbe neppure sufficiente la dimostrazione dell’inserimento generalizzato nei moduli di fideiussioni di clausole analoghe a quelle censurate dalla Banca d’Italia, essendo ben possibile, infatti, che lo schema elaborato dall’ abbia solo preso atto di clausole applicate diffusamente nella pratica senza che, tuttavia, prima vi fosse un effettivo accordo anticoncorrenziale tra gli istituti di credito, circostanza che invece andrebbe dimostrata per farne discendere la nullità dei singoli contratti (cfr. Corte d’Appello di Napoli n. 1854/2024). Tali considerazioni valgono anche per le richieste istruttorie articolate nel presente giudizio, all’esito delle quali, in ogni caso, non avrebbe potuto ritenersi raggiunta la prova della cd. uniforme applicazione degli effetti dell’intesa, essendo «l’impiego generalizzato delle predette clausole solo uno degli elementi da provare ed essendo altresì necessario dimostrare che tale impiego avvenga in esecuzione di un accordo volto a limitare la concorrenza» (cfr. Corte d’Appello di Napoli n. 1854/2024), con conseguente rigetto delle stesse.
Ne discende che, in mancanza di prova della sussistenza dell’intesa illecita “a monte”, la domanda dell’attore volta al conseguimento della nullità parziale della fideiussione in discussione per violazione della normativa antitrust va rigettata.
Il rigetto della domanda di nullità della garanzia comporta, altresì, il rigetto della domanda consequenziale di accertamento dell’estinzione della fideiussione per decadenza dei termini di cui all’art. 1957 c.c., la quale presuppone la nullità, quanto meno parziale, della fideiussione impugnata.
Le spese di lite della convenuta in giudizio vanno poste a carico dell’attore secondo il criterio della soccombenza.
Ai fini della liquidazione si tiene conto dei valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. 10/03/2014 n. 55, nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del 13.8.2022, in vigore dal 23/10/2022, in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia ed alle fasi in cui si è articolata l’attività difensiva espletata nel presente giudizio (indeterminabile di bassa complessità con riferimento ai minimi tabellari per ciascuna fase dell’attività difensiva).
Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d’impresa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
– rigetta le domande proposte da – condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.810,00, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi ed al netto di IVA e CPA, in favore di Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 27.6.2024.
Il Presidente estensore Dott.ssa.
NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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