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Codice Civile
Codice Penale

Nullità dell’iscrizione a ruolo per crediti previdenziali

Il tribunale ha stabilito che l’iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali è inammissibile fino a quando non si pronuncia il giudice sulla contestazione dell’accertamento tributario da cui deriva la pretesa contributiva. La sentenza si basa sul principio che l’impugnazione sospende l’esecutività dell’atto impugnato.

Pubblicato il 11 August 2024 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Il Tribunale di Napoli nella persona della dr.
NOME COGNOME funzione di giudice del lavoro ha emesso a seguito di note depositate ex art 127 ter cpc la seguente

SENTENZA N._4962_2024_- N._R.G._00000618_2024 DEL_01_07_2024 PUBBLICATA_IL_01_07_2024

Nella causa iscritta al n. 618 del 2024 R.G. RAGIONE_SOCIALE TRA rappresentato e difeso dall’ dell’Avv. NOME COGNOME , in persona del Presidente pro tempore, in persona del legale rap.nte pro tempore rapp.ti e difesi dall’Avv. NOME COGNOME

OPPOSTI OGGETTO: opposizione ex art 24 del d.lgs. n.46/99.

FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 10 gennaio 2024 parte ricorrente in epigrafe agiva dinanzi questo Giudice al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
In INDIRIZZO
Accertare e dichiarare la nullità dell’AVVISO DI ADDEBITO n. NUMERO_CARTA notificato in data 30 dicembre 2023, per Contributi Previdenziali, con riferimento all’anno 2016, con motivazione per relationem all’AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TF3012M01141NUMERO_DOCUMENTO, relativo alla rettifica ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle attività produttive, del periodo d’imposta 2016, per violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 3, del D.Lgs.
46/1999 e per la conseguente carenza di potere dell’ ex art. 21- septies L 241/1990;

In via subordinata:
Accertare e dichiarare l’infondatezza della pretesa contributiva portata dall’AVVISO DI ADDEBITO n. NUMERO_DOCUMENTO NUMERO_CARTA, notificato in data 30 dicembre 2023, per Contributi Previdenziali, con riferimento all’anno 2016, con motivazione per relationem all’AVVISO DI ACCERTAMENTO N. NUMERO_DOCUMENTO, relativo alla rettifica ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle attività produttive, del periodo d’imposta 2016, in considerazione della violazione dell’art. 2697 c.c. e della carenza di prova sulla sussistenza di una maggiore obbligazione previdenziale relativa al periodo 2016. Con vittoria di spese e competenze di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore di avere ricevuto l’avviso di addebito n. NUMERO_CARTA, con il quale L’ intimava il pagamento dell’importo complessivo di euro 19.190,82incluso somme aggiuntive e sanzioni, per un presunto debito relativo a omissioni contributive IVS dovute a titolo di RAGIONE_SOCIALE dal 01/2016 al 12/2016.

Rilevava che lo stesso si fondava sulla l’avviso di accertamento n. TF3012m01141/2022NUMERO_DOCUMENTOmai notificatogli emesso dall’Agenzia delle Entrate con cui veniva accertamento un maggiore reddito imponibile.

In diritto deduceva la violazione dell’art 24 comma 3, del D.Lgs.46/1999 e dell’art 60 del DPR 602/73.

Si costituivano la e l’ che chiedevano dichiararsi, la carenza di legittimazione passiva della prima e l’inammissibilità dell’opposizione e la condanna in via gradata al pagamento delle somme dovute per le poste azionate nel titolo opposto con condanna al relativo pagamento.
Vittoria di spese.

Non necessitando la causa di istruttoria supplementare a seguito del deposito di note di trattazione ex art 127 ter c.p.c., veniva decisa.
Preliminarmente va dichiarata la carenza di legittimazione passiva della Invero la cessione e cartolarizzazione dei crediti trova origine nella previsione dell’art. 13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448 (Legge Finanziaria per l’anno 1999), così come modificato dall’art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402.
Per effetto della citata norma sono stati ceduti i crediti maturati e accertati fino alla data del 31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre 2001, termine differito al 31 dicembre 2005, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del decreto legge 8 luglio 2002, n. 13.

Trattandosi di credito successivo non sussiste la legittimazione Quanto al merito parte ricorrente deduce la violazione dell’art 24 del dlgs 46 /99 Al riguardo conformemente alla giurisprudenza di legittimità” l ‘iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali è subordinata, ai sensi dell’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, all’emissione di un provvedimento esecutivo del giudice ove l’accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all’autorità giudiziaria, senza distinguere se esso sia eseguito dall’ente previdenziale ovvero da altro ufficio pubblico e senza richiedere la conoscenza, da parte dell’ente creditore, dell’impugnazione proposta. “(Cass n 4062 del 2016) Ed invero il D.Lgs.
26 febbraio 1999, n. 46 ,all’ art. 24, comma 3, prevede “”Se l’accertamento effettuato dall’ufficio è impugnato davanti all’autorità giudiziaria, l’iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”.

Dalla lettura della norma ne deriva la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice e dala stessa non è consentito operare una distinzione tra accertamento eseguito dall’Istituto previdenziale e accertamento operato da altro ufficio.

Per quanto innanzi avendo provato la parte ricorrente di avere proposto avverso l’accertamento tributario ricorso dinanzi al giudice competente ne deriva l’inammissibilità della iscrizione a ruolo..

Ha infatti proposto ricorso avverso avviso di accertamento N. TF3012M01141/2022NUMERO_DOCUMENTO relativo alla rettifica ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle attività produttive, del periodo d’imposta 2016

Le spese del giudizio vanno compensate per un terzo in ragione della carenza di legittimazione passiva della entre seguono la soccombenza per la restante parte.

così provvede: )
Compensa per un terzo le spese del giudizio Condanna le parte resistenti al pagamento delle restante parte liquidata in € 2000,00 oltre CU spese forfettarie IV CPA con attribuzione Si Comunichi Così deciso in Napoli, il 26 giugno 2024 IL GIUDICE Dott. M.NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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