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Codice Penale

Nullità di un matrimonio, indissolubilità del vincolo

Nullità di un matrimonio concordatario per l’esclusione, da parte di un coniuge, dell’indissolubilità del vincolo, manifestazione all’altro coniuge.

Pubblicato il 14 August 2020 in Diritto di Famiglia, Giurisprudenza Civile

CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:

in esito all’udienza del giorno 4 giugno 2020, ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 571/2020 pubblicata il 12/08/2020

nella causa civile iscritta al n. /2019, promossa da

XXX, nata a, c.f.:, rappresentata e difesa, per procura in calce all’atto introduttivo, dagli Avv.ti (con indirizzo p. e. c. indicato in ricorso), elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, in,

Attrice

contro

YYY, nato a, contumace,

Convenuto Oggetto: delibazione di sentenza ecclesiastica in materia di nullità di matrimonio.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il procuratore della parte costituita ha insistito in domanda, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione.

Il Pubblico Ministero, in data 13 aprile 2016, ha espresso parere adesivo all’accoglimento della domanda.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato il 20 gennaio 2020, XXX, premesso di avere contratto matrimonio con YYY, a, il, con rito concordatario, e di avere ottenuto la dichiarazione di nullità del matrimonio, con sentenza del Tribunale Ecclesiastico Calabro del, confermata con decreto di ratifica del Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano (di appello) del, e quindi munita del visto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica conseguito in data , chiedeva che la Corte di Appello di Reggio Calabria dichiarasse l’efficacia nella Repubblica Italiana della decisione ecclesiastica in questione, ed ordinasse all’Ufficiale di stato civile competente le annotazioni di rito.

Instaurato il contraddittorio, non si costituiva in giudizio YYY, nonostante la rituale notifica dell’atto introduttivo, a seguito di rinnovazione disposta dalla Corte.

Acquisite le conclusioni del Procuratore Generale, che chiedeva l’accoglimento della domanda, all’udienza del 4 giugno 2020 – svolta secondo le modalità di cui all’art. 83, comma 7 lett. h), d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 (e successive modifiche), mediante scambio e deposito in telematico di note scritte e successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice, giusta decreto n. 38 del Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria del 6 maggio 2020 – la causa, su richiesta dell’attrice, veniva stata posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In ordine al rito che regola il procedimento di riconoscimento nello Stato della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, va ricordato che la legge 27 maggio 1929, n. 847, di attuazione del Concordato dell’11 febbraio 1929, prevedeva (art. 17, 2° comma) il rito camerale per la dichiarazione di esecutività delle sentenze ecclesiastiche, che erano direttamente trasmesse dalla segreteria del Tribunale della Segnatura alla Corte di appello competente, la quale provvedeva con ordinanza pronunciata in camera di consiglio. È noto altresì che secondo la legge 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione dell’Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, il procedimento per la dichiarazione di efficacia delle sentenze ecclesiastiche non è più attivabile di ufficio, prevedendo l’art. 8, comma 2, la domanda delle parti o di una di esse, quale imprescindibile connotato propulsivo del procedimento.

La giurisprudenza, nel tentativo di porre rimedio alle incertezze generate dal sistema così venutosi a delineare, sulla premessa che il richiamato art. 17 della legge n. 847 del 1929 è da considerare ancora in vigore per le parti non incompatibili con le nuove disposizioni, ha affermato che per effetto di tale perdurante parziale vigenza la domanda congiunta deve essere proposta con ricorso ed il rito da seguire è quello camerale, secondo la previsione di detta norma, atteso il carattere non contenzioso del procedimento impresso dalla domanda formulata da entrambe le parti direttamente al giudice – e non rivolta contro un avversario – e la non compatibilità di una domanda siffatta con la forma della citazione, mentre nell’ipotesi di pretesa fatta valere contro l’altra parte che si oppone (o che si presume si opponga, avendo rifiutato di proporre domanda congiunta) trova applicazione il rito ordinario proprio dei procedimenti contenziosi e la domanda va proposta, come nel caso di specie, con citazione. Viene così a configurarsi un sistema a doppio binario, che assume come elemento di discrimine l’esistenza o meno di una concorde richiesta delle parti e che trae la propria giustificazione dalla diversa natura – volontaria o contenziosa – dei relativi procedimenti: tale sistema trova peraltro riscontro da un lato nel rilievo di carattere generale che nella materia della volontaria giurisdizione il mezzo del ricorso si profila come unico strumento di accesso al giudice, in quanto la tutela invocata dal soggetto istante è funzionale ad un interesse proprio dell’ordinamento, piuttosto che ad un diritto da far valere in contrapposizione ad altra parte del processo, e dall’altro lato nella considerazione che l’esplicito richiamo agli artt. 796 e 797 c. p. c, contenuto nell’art. 4, lett. b) del protocollo addizionale, implica anche il riferimento alla forma della citazione quale modello processuale tipico delle domande di riconoscimento di sentenze straniere, secondo la disciplina anteriore alla legge n. 218 del 1995 (Cass. 7 giugno 2007, n. 13363).

Non può, d’altra parte, essere messa in dubbio la perdurante vigenza nell’ordinamento, limitatamente alle controversie in esame, dei richiamati artt. 796 e 797 c. p. c. in relazione alla abrogazione disposta dall’art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, atteso che quest’ultima norma non è idonea, in ragione della sua natura di legge formale ordinaria, a spiegare efficacia sulle disposizioni dell’Accordo e del protocollo addizionale, sicché i citati articoli 796 e 797 c. p. c., richiamati nell’art. 4, lett. b) del protocollo addizionale, devono considerarsi connotati, relativamente alla specifica materia in esame ed in forza del principio concordatario recepito nell’art. 7 Cost. – il quale implica la resistenza all’abrogazione delle norme pattizie, che sono suscettibili di essere modificate, in mancanza di accordo delle Parti contraenti, soltanto attraverso leggi costituzionali -, da una vera e propria ultrattività (v. Cass. 30 maggio 2003, n. 8764; Cass. 7 marzo 2006, n. 4876; Cass. SU 18 luglio 2008, n. 19809).

In altri termini, l’abrogazione degli artt. 796 e 797 c.p.c., sancita dall’art. 73 della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, non è idonea, in ragione della fonte di legge formale ordinaria da cui è disposta, a spiegare efficacia sulle disposizioni dell’Accordo, con protocollo addizionale, di modificazione del Concordato lateranense, le quali – con riferimento alla dichiarazione di efficacia, nella Repubblica italiana, delle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici – contengono un espresso riferimento all’applicazione dei citati articoli del codice di rito (Cass. 8 giugno 2005, n. 12010; Cass. 11 febbraio 2008, n. 3186).

Il carattere materiale e non formale del rinvio alle citate disposizioni codicistiche induce a ritenere che la dichiarazione di efficacia nell’ordinamento nazionale delle sentenze di nullità di un matrimonio concordatario emesse da un Tribunale ecclesiastico non può che assumere la forma della sentenza, pronunciata su domanda di parte, e continua ad essere subordinata all’accertamento della sussistenza dei requisiti a cui l’art. 797 c. p. c. – e non già all’art. 64 della legge n. 218 del 1995, sulla riforma del diritto internazionale privato, che lo ha sostituito introducendo un sistema di riconoscimento automatico – condizionava l’efficacia delle sentenze straniere in Italia (Cass. 10 maggio 2006, n. 10796).

Pertanto, la sentenza del Tribunale ecclesiastico è delibabile ove ricorrano – oltre alle condizioni di cui al disposto della lett. b) (e cioè che nel procedimento dinanzi ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in modo non difforme dai principi fondamentali dell’ordinamento italiano) – anche le condizioni previste dalle lett. a) e c) del 2° comma del citato art 8 della legge n. 121/1985. Cioè che sussistesse, relativamente alla sentenza, la competenza del giudice ecclesiastico a conoscere della causa, in quanto relativa a matrimonio concordatario celebrato in conformità delle prescrizioni del comma 1 del cit. art. (lett. a) e che ricorressero inoltre (lett. c) “le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere”, cioè quelle di cui al citato art. 797 del codice di rito, e quindi la compatibilità con l’ordine pubblico (n. 7), ovvero che al momento della proposizione della richiesta di delibazione non fosse “pendente davanti ad un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza” (n. 5), o in quanto la sentenza da delibare fosse in contrasto con altra sentenza emanata da un giudice italiano (n. 6).

*****

Dall’esame del merito della domanda, risulta con certezza che sussistono, nel caso in esame, le condizioni previste dall’Accordo di revisione del Concordato e dal Protocollo Addizionale per far luogo alla chiesta declaratoria di efficacia della sentenza oggetto della procedura instaurata da XXX nei confronti di YYY, del quale va dichiarata la contumacia, non essendosi costituito in giudizio nonostante la rituale notifica dell’atto introduttivo.

La dichiarazione di nullità riguarda, infatti, un matrimonio canonico celebrato in Italia secondo il rito concordatario e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Reggio Calabria, per cui il Giudice ecclesiastico era competente a conoscere la causa. Inoltre, in base agli atti prodotti, emerge che nel procedimento davanti ai Tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell’ordinamento italiano (regola, questa, già introdotta nel procedimento di delibazione delle sentenze ecclesiastiche dalla decisione della Corte Costituzionale n.18/1982, e recepita dall’Accordo di revisione). Ancora: vi è in atti copia autentica della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Calabro del 30 maggio 2014, dichiarativa della nullità del matrimonio contratto dalle parti, nonché del decreto di ratifica del Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano di appello, del 25 febbraio 2015, e del decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, del 25 giugno 2019, attestante l’esecutività della predetta sentenza canonica e costituente condizione dell’azione esercitata, di cui è sufficiente la sussistenza al momento della conclusione del giudizio di delibazione (v. Cass. 15 gennaio 2009, n. 814).

La nullità del matrimonio è stata pronunciata sulla base di un’ampia istruttoria, affidata a strumenti probatori corrispondenti a quelli utilizzabili nel processo civile italiano (interrogatorio dell’attrice, esame dei testimoni informati) che ha condotto il Giudice ecclesiastico a ritenere le risultanze probatorie esaurienti ed idonee a comprovare la fondatezza della domanda proposta. E la correttezza, nel merito, del giudizio del Giudice ecclesiastico, in correlazione con la disciplina che l’istituto del matrimonio riceve nel diritto canonico, si sottrae al sindacato in sede di delibazione.

Non risulta, inoltre, l’esistenza di una sentenza del Giudice italiano contrastante con quella ecclesiastica o la pendenza, davanti a tale Giudice, di un procedimento, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, prima dell’avvenuto acquisto di esecutività della decisione ecclesiastica; né le disposizioni della sentenza da delibare producono effetti contrari all’ordine pubblico (principio già introdotto in materia dalla citata sentenza n. 18/1992 della Corte Costituzionale e sussunto dall’Accordo di revisione con il richiamo contenuto nell’art. 8 comma 2, lett. c).

Si precisa, a quest’ultimo proposito, che, in generale, il riconoscimento dell’efficacia delle sentenze di annullamento del matrimonio di altri Stati è subordinato alla mancanza di incompatibilità con l’ordine pubblico interno, che è assoluta e relativa rispetto a tutti gli Stati, mentre è solo assoluta per le sentenze ecclesiastiche, atteso che – in ragione del favore particolare al loro riconoscimento che lo Stato italiano si è imposto con il Protocollo addizionale del 18 febbraio 1994 modificativo del Concordato – per queste la delibazione è possibile in caso di incompatibilità relativa, ravvisabile tutte le volte che la divergenza possa superarsi, sulla base di una valutazione di circostanze o fatti (anche irrilevanti per il diritto canonico), individuati dal giudice della delibazione, idonei a conformare la pronuncia ai valori o principi essenziali della coscienza sociale desunti dalle fonti normative costituzionali ed alla norma inderogabile, anche ordinaria, nella materia matrimoniale (Cass. SU 18 luglio 2008, n. 19809).

Il contrasto sarebbe evidente nel caso in cui la sentenza ecclesiastica avesse dichiarato la nullità del matrimonio per motivi tipicamente confessionali, contrastanti con il principio di ordine pubblico della inviolabilità del diritto di libertà religiosa, quali la disparitas cultus, l’ordine sacro, il voto pubblico perpetuo di castità.

Nel caso di specie, la dichiarazione di nullità è stata fondata dal giudice ecclesiastico di primo grado sulla “esclusione della indissolubilità del vincolo da parte della donna” e sulla “esclusione della prole da parte della donna” (can. 1101, § 2, codice di diritto canonico).

Giova ricordare che, per costante giurisprudenza, la delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario per l’esclusione, da parte di un coniuge, dell’indissolubilità del vincolo postula che tale divergenza sia stata manifestata all’altro coniuge, ovvero che questi l’abbia effettivamente conosciuta o che non l’abbia conosciuta per propria negligenza, atteso che, ove non ricorra alcuna di tali situazioni, la delibazione trova ostacolo nella contrarietà con l’ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale della tutela della buona fede e dell’affidamento incolpevole. Ai fini di tale accertamento possono assumere rilievo, ove supportate da circostanze soggettive e oggettive idonee a conferire loro credibilità, anche le testimonianze “de relato ex parte actoris” assunte nel corso del procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici, tenuto conto che le dichiarazioni della parte costituiscono l’unico mezzo attraverso il quale lo stato soggettivo della stessa, non altrimenti conoscibile, viene esternato e può essere conosciuto dai terzi (Cass. 14 febbraio 2008, n. 3709; Cass. 19 ottobre 2007, n. 22011).

L’accertamento della conoscenza o conoscibilità, da parte di quest’ultimo, di detta condizione deve essere compiuto dal giudice della delibazione con piena autonomia rispetto al giudice ecclesiastico (ancorché la relativa indagine si svolga con esclusivo riferimento alla pronuncia delibanda ed agli atti del processo canonico eventualmente acquisiti e non dia luogo ad alcuna integrazione di attività istruttoria) e con particolare rigore, giacché detto accertamento attiene al rispetto di un principio di ordine pubblico di speciale valenza e alla tutela di interessi della persona riguardanti la costituzione di un rapporto, quello matrimoniale, oggetto di rilievo e tutela costituzionali (Cass. 1 febbraio 2008, n. 2467; Cass. 6 marzo 2003, n. 3339).

Inoltre, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione di efficacia nella Repubblica della sentenza ecclesiastica, che dichiara la nullità di un matrimonio concordatario per esclusione del bonum prolis, nella ipotesi in cui detta intenzione sia stata manifestata da un coniuge ed accettata dall’altro, non trova ostacolo, sotto il profilo dell’ordine pubblico, nella circostanza che la legge statale non include la procreazione fra i doveri scaturenti dal vincolo matrimoniale, vertendosi in tema di diversità di disciplina dell’ordinamento canonico rispetto all’ordinamento interno, che non incide sui principi essenziali di quest’ultimo, né sulle regole fondamentali che in esso definiscono l’istituto del matrimonio. È stato, tra l’altro, chiarito, che la non menzione della procreazione tra i doveri nascenti dal matrimonio (art. 143 c. c.) non significa che, se un diverso ordinamento valorizzi tale circostanza, si verifichi un radicale contrasto con qualche principio fondamentale dell’ordinamento statuale, che non solo non prevede alcun principio essenziale di “non procreazione”, ma configura il matrimonio come fondamento della famiglia, finalizzato, cioè, alla formazione di quella società naturale comprendente anche i figli, quale normale, anche se non essenziale sviluppo della unione coniugale (artt. 29, 30 e 31 Cost.) [Com’è evidenziato dall’ampia normativa che disciplina e tutela la procreazione e la prole in una precisa analisi di diritti e doveri (v. tra le tante Cass. 15 gennaio 2009, n. 814, Cass. 24 dicembre 1982, n. 7128; Cass. 3 maggio 1984, n. 2678; Cass. 21 gennaio 1985, n. 192; Cass. 8 agosto 1988, n. 4875)]. Nel caso di specie, gli elementi desumibili dalla sentenza canonica inducono a ritenere fondatamente che le riserve della XXX, sia in ordine alla indissolubilità del vincolo, sia in merito alla esclusione della prole, fossero ben note all’allora fidanzato YYY, nonché conosciute nella cerchia dei parenti ed amici della coppia.

Ciò risulta, in primo luogo, dalle dichiarazioni rese dalla stessa XXX, ampiamente riportate nella sentenza canonica, che ha riferito di essere stata costretta, all’età di soli 16 anni, al fidanzamento, e poi al matrimonio, con il YYY (“Io non volevo sposarmi e quindi sono stata costretta al matrimonio e per questo ho maturato una riserva, dicendo che non volevo che il matrimonio durasse per sempre perché era già un inferno quello che vivevo”), in quanto terrorizzata dalle continue minacce dell’uomo (“Ha cominciato a minacciare fino al punto da dirmi che mi avrebbe ammazzato e che se mi facevo una vita con un altro avrebbe ammazzato l’eventuale marito ed i figli perché io dovevo continuare a soffrire”). Ha precisato che l’uomo era consapevole dell’intenzione della donna di non avere figli, tanto da divenire, nel tempo, sempre più violento ed aggressivo (“è diventato ancora più aggressivo e violento dandomi un pugno nel basso ventre dicendo che non dovevo avere figli da nessuno come non ne avevo voluto avere da lui”).

Tali affermazioni hanno trovato puntuale riscontro nelle deposizioni testimoniali, parimenti trascritte in sentenza, che hanno confermato sia le minacce subite dalla donna, sia la sua ferma intenzione, apertamente manifestata, di non avere figli e di porre fine al matrimonio non appena le fosse stato possibile.

E’ emerso chiaramente, dunque, che le riserve della XXX circa la non indissolubilità del matrimonio e l’esclusione della procreazione non solo sussistevano da prima del matrimonio, ma erano certamente note al YYY, che era ben consapevole delle minacce e delle violenze inflitte alla donna allo scopo di farsi sposare contro la sua volontà, nonché erano state manifestate anche all’interno della cerchia dei parenti della donna.

Discende da tutto quanto sopra che, in accoglimento della domanda formulata da XXX, ed in conformità alle conclusioni del P.G., va dichiarata l’efficacia della sentenza ecclesiastica di che trattasi nello Stato Italiano.

L’Ufficiale di stato civile provvederà agli adempimenti di sua competenza stabiliti dalla legge. Non è stata richiesta l’adozione di provvedimenti accessori di carattere economico, riservati al giudice civile.

Sussistono giusti motivi, data la peculiarità della fattispecie, per dichiarare le spese processuali interamente compensate tra le parti.

P. Q. M.

la Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, uditi il procuratore dell’attore ed il Procuratore Generale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da XXX, con atto di citazione notificato il 20 gennaio 2020, così provvede: a) dichiara la contumacia di YYY;

b) dichiara l’efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza con cui è stata dichiarata la nullità del matrimonio contratto dalle parti, in, il, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 2008, atto n., parte, serie, pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Calabro il, confermata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano di Appello in data e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, con decreto del;

c) ordina all’Ufficiale di stato civile del Comune di di procedere all’annotazione della presente sentenza nel Registro degli atti di matrimonio del Comune stesso ed agli Ufficiali di stato civile dei Comuni di , di procedere alla annotazione della stessa a margine dei rispettivi atti di nascita;

c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 21 luglio 2020.

Il Consigliere Est. Il Presidente

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