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Codice Civile
Codice Penale

Nullità e annullabilità delibere condominiali

Il Tribunale analizza la differenza tra nullità e annullabilità delle delibere condominiali, ribadendo che la nullità è residuale e si applica solo in casi eccezionali. Viene inoltre affrontato il tema dell’installazione dell’ascensore in condominio, precisando che è possibile anche senza autorizzazione assembleare se non si lede il pari uso degli altri condomini. Infine, si ribadisce che l’installazione dei pannelli solari non richiede autorizzazione assembleare.

Pubblicato il 03 October 2024 in Diritto Civile, Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 797/2023

TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO SEZIONE PRIMA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 797/2023 tra

ATTORE (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME e dell’avv. , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 22100 COMO

presso il difensore avv. COGNOME CONVENUTO Oggi 9 settembre 2024 ad ore 10.45 innanzi al dott. NOME COGNOME, sono comparsi:

Per l’avv. COGNOME Per l’avv. COGNOME e l’avv. , oggi sostituito dall’avv. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
l’Avv COGNOME si riporta alle note depositate telematicamente.
L’Avv COGNOME deposita il foglio di precisazione delle conclusioni in forma cartacea che depositerà in mattinata telematicamente.
I procuratori dichiarano espressamente di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott. NOME COGNOME

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di COMO SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA _N._972_2024_- N._R.G._00000797_2023 DEL_09_09_2024 PUBBLICATA_IL_09_09_2024

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 797/2023 promossa da:
con il patrocinio Avv COGNOME, domiciliato presso Avv COGNOME in Como INDIRIZZO ATTORE/I contro (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME e dell’avv. , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 22100 COMO presso il difensore avv. COGNOME CONVENUTO/

CONCLUSIONI

Parte attrice ha concluso come da comparsa;
parte convenuta come da foglio esibito.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione datato 14 febbraio 2023 il Dott conveniva in giudizio il al fine di dichiarare la nullità e/o l’annullabilità della delibera assunta dal data 10.10.2022 per quanto attiene ai punti 1,2,6,7.

L’impugnazione si fondava sui seguenti motivi:
punti 1) e 2) della delibera approvazione consuntivo 2021/2022 ed approvazione riparto:
errato addebito delle spese personali al Dr punto 6) della delibera:
approvazione installazione impianto ascensore che per l’attore costituirebbe innovazione in violazione dell’articolo 1102 cc; punto 7) della delibera:
rilascio di autorizzazione ad un condomino per l’installazione dei pannelli solari.

Si costituiva il che contestava gli assunti attorei e chiedeva il rigetto della domanda.

Depositate le memorie di rito, espletato l’interpello ed escussi i testimoni la causa veniva chiamata per precisazioni delle conclusioni e discussione all’udienza del 9 settembre 2024.

A tale udienza i procuratori delle parti discutevano oralmente la causa e si riportavano alle già precisate conclusioni.

All’esito il Giudice emanava la presente sentenza.

Parte attrice ha chiesto sia la nullità che l’annullabilità della delibera.

La domanda di nullità viene rigettata ai sensi dell’insegnamento delle Sezioni Unite con sentenza del 14.04.2021 n 9839 Con la pronuncia richiamata, la Suprema Corte ha modificato e meglio precisato la pronuncia del 2005 stabilendo il seguente principio:

In tema di condominio degli edifici, l’azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell’art 1137 cc, come modificato dall’art 15 legge n 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un’estensione del tutto residuale.
Secondo la Corte vi è nullità delle delibere in relazione a quei vizi talmente radicati da privare la deliberazione di cittadinanza nel mondo giuridico.

La recente riforma del condominio ha poi accentuato il disfavore per le figure di nullità delle deliberazioni assembleari.

L’articolo 1137 cc nel testo introdotto dalla legge 2012 n 220 art 15 configura ora espressamente l’impugnazione delle delibere condominiali come un’azione di “annullamento” (il testo originario dell’art 1137 cc non parlava espressamente di azione di annullamento) da proporre contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento.

Il tenore amplissimo della disposizione non lascia dubbi al legislatore di ricondurre ogni forma di invalidità delle deliberazioni assembleari, senza distinzioni, alla figura dell’annullabilità e di porre cosi’ a carico del singolo condomino l’onere , esigibile sul piano della diligenza, di verificare, una volta ricevuta comunicazione di una delibera assembleare, la sussistenza di eventuali vizi della stessa e, in caso positivo, di impugnarla, chiedendone l’annullamento.

Il tenore dell’art 1137 cc non consente di ritenere che la categoria della nullità sia interamente espunta dalla materia delle deliberazioni dell’assemblea dei condomini.

In particolare, la nullità si rinviene, secondo la Suprema Corte, nelle seguenti ipotesi:
mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali (volontà della maggioranza, oggetto, causa, forma) tale da determinare la deficienza strutturale della deliberazione:
è il caso della deliberazione adottata senza la votazione dell’assemblea, o della deliberazione priva di oggetto, ossia mancante di un reale decisum ovvero con un oggetto non determinato né determinabile, (sul punto l’assemblea puo’ occuparsi solo della gestione dei beni e servizi comuni , non puo’ occuparsi di beni appartenenti a proprietà esclusive) o della deliberazione priva di causa, carente cioè di una ragione pratica giustificativa della stessa che sia meritevole di tutela giuridica, o della deliberazione non risultante dal verbale di assemblea, sprovvista percio’ della necessaria forma scritta. Sono nulle poi quelle deliberazioni con contenuto illecito, contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume e quelle che abbiano un contenuto contrario a norme imperative.
cioè quelle norme non derogabili dalla volontà dei privati.

Nella fattispecie non si ravvede neppure un motivo che potrebbe determinare la nullità della delibera.

In ogni caso il Giudice pronuncia cessazione della materia del contendere sul primo punto – errato addebito di quanto l’assemblea successivamente all’introduzione del giudizio, in data 28 marzo 2023 ha deliberato di accollarsi l’importo di euro 224,00.

Su questo punto, non è possibile compensare le spese legali, tenuto conto che dall’istruttoria espletata (testi è emerso che le infiltrazioni derivavano dalla proprietà dell’attore.

La pec 3.08.2022 inviata dall’attore all’amministratore del Condominio conforta le risultanze istruttorie.

La delibera, pur valida, non costituisce riconoscimento di responsabilità.

Anche per quanto riguarda l’installazione dell’impianto ascensore si deve pronunciare la cessazione della materia del contendere con soccombenza relativamente alle spese da parte attorea per il principio della soccombenza virtuale.

La soccombenza deriva da quanto segue:1) l’assemblea non ha assunto alcuna delibera in merito all’installazione dell’ascensore, La delibera contiene solamente la manifestazione di interesse all’installazione.
2) in ogni caso, il diritto di installazione dell’impianto elevatore deve essere inquadrato nell’ambito della disposizione dell’articolo 1102 cc, che contempla anche le innovazioni, essendo stata la spesa relativa affermata come da assumere solo dagli attori.

Va infatti ritenuto che l’installazione di un ascensore puo’ avvenire non solo per iniziativa assembleare con imputazione dell’opera all’intera collettività, anche con riferimento all’imputazione dei costi ed in tal caso si applica l’articolo 1120 cc ma anche di gruppi di condomini ovvero di un solo condomino, in questo caso con imputazione dell’opera e dei costi ai soli promotori e nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 1102 cc quanto all’utilizzo di parti comuni per la realizzazione dei manufatti (Cass 24006(2004 e Cass 31462 de/2018).

Nella fattispecie è accertato il diritto degli attori all’installazione di un impianto elevatore per la sua conformità alle condizioni prescritte dall’articolo 1102 primo comma, secondo periodo, cioè alla qualificazione dell’ascensore come modificazione necessaria al miglior godimento della cosa.

Il concorso dei diritti al miglior godimento ed uso della cosa comune viene risolto con il criterio di contemperamento dei contrapposti interessi e quindi sotto il profilo della comparazione fra i vantaggi e gli svantaggi che la realizzabilità dell’opera avrebbe potuto determinare nonché con il criterio di solidarietà condominiale (Cass 18334/2012).

E’ ormai diffusa l’esigenza di potersi avvalere dei moderni prodotti dell’evoluzione tecnologica per consentire l’accesso piu’ facile alle proprietà esclusive, donde la prevalenza del diritto di chi se ne avvale per un uso piu’ intenso volto al miglior godimento dell’abitazione, rispetto a quello di coloro che intendano, invece, preservare i luoghi da un suo, appunto, uso piu’ intenso.

In sintesi, nel contemperamento necessario degli interessi, deve trovare primaria tutela il diritto di numerosi condomini che, dall’installazione dell’ascensore, possono trarre un apprezzabile beneficio in particolare con riguardo agli anziani o alle persone con problemi di salute come documentalmente provato nella fattispecie, dimoranti ai piani piu’ alti.

Diritto che deve essere privilegiato a fronte delle contrapposte esigenze di altri partecipanti di avere ad esempio un androne piu’ ampio o scale piu’ larghe laddove la tecnologia, come nel caso in esame, riduca al minimo i sacrifici di questi ultimi.

Nella fattispecie, l’attore non ha dedotto prove sulla lesione al diritto del pari uso o una limitazione della proprietà degli altri condomini

Una novità importante sull’installazione dell’ascensore in condominio arriva da un recente pronunciamento della Corte di Cassazione che ne semplifica notevolmente l’iter.

E’ con l’ordinanza numero 19087 del 14 giugno 2022 che la Suprema Corte ha stabilito che i condomini possono installare a proprie spese l’ascensore in un edificio che ne è sprovvisto senza avere l’autorizzazione dell’assemblea condominiale e possono farlo anche se ne deriva un disagio nell’utilizzo delle scale e se non si rispettano le prescrizioni tecniche previste dalla legge per il superamento delle barriere architettoniche.

La Corte, dopo aver comparato i vantaggi e gli svantaggi derivanti dall’installazione dell’ascensore nelle parti comuni dell’edificio, ha ritenuto legittima l’installazione dell’impianto ascensoristico ritenendo la riduzione della larghezza delle scale il sacrificio minore.

Infatti, secondo la cassazione l’installazione dell’ascensore è funzionale quantomeno ad agevolare l’accesso alle proprie abitazioni (bene primario) da parte dei condomini die piani alti, evitandogli le scale.

E cio’ in linea con il principio di solidarietà condominiale che legittima l’installazione dell’ascensore quando è idonea ad eliminare o a ridurre sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell’abitazione da parte delle persone che per vari motivi hanno difficoltà ad affrontare le scale.

Da ultimo va precisato che, laddove i condomini contrari, intendessero utilizzare l’ascensore, potranno farlo ma saranno tenuti a rifondere agli altri condomini una quota delle spese sostenute divenendo cosi’ comproprietari dell’impianto.

Il motivo principale del rigetto dell’impugnazione è la mancanza di delibera.

Si rigetta il terzo motivo di impugnazione relativo all’installazione dei pannelli solari in quanto l’installazione dei pannelli solari, per costante giurisprudenza, non richiede alcun passaggio assembleare se non risulta la necessità di modificare parti comuni.

Così ha statuito la Cassazione con sentenza 1337/2023 da ritenersi quivi integralmente riportata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i criteri di cui al DM 147/2022 con i seguenti parametri:
valore indeterminabile, complessità bassa, fascia media.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

Dichiara cessata la materia del contendere per il punto 1,2 e 6 della delibera impugnata.

Rigetta l’impugnazione per quanto riguarda il punto 7 della delibera impugnata.
Condanna l’attore a corrispondere al in persona dell’amministratore, a titolo di compensi legali, euro 7616,00 oltre iva,ca e spese genera

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Como, 9 settembre 2024 Il Giudice dott. NOME COGNOME

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