fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Nullità fideiussione e giudicato

Il Tribunale, richiamando il principio del giudicato implicito, ha stabilito che la sentenza passata in giudicato, che aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo fondato su una fideiussione, preclude ogni successiva valutazione sulla validità di tale fideiussione. L’efficacia del giudicato si estende, infatti, non solo alle ragioni giuridiche espressamente dedotte, ma anche a quelle che costituiscono un precedente logico essenziale della decisione.

Pubblicato il 25 October 2024 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 7504/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO –

Sezione specializzata in materia di impresa A – Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. NOME COGNOME Presiden te e Relatore dott. NOME COGNOME dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._8662_2024_- N._R.G._00007504_2022 DEL_04_10_2024 PUBBLICATA_IL_07_10_2024

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7504/2022 promossa da:

(C.F. (C.F. (C.F. tutti rappresentati dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliati in Parma, INDIRIZZO presso i suddetti difensori attori nei confronti di (C.F. ), per essa la mandataria già (C.F. ), rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Reggio Emilia, INDIRIZZO presso il suddetto difensore convenuta C.F. C.F. C.F. e nei confronti di C.F. ) rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata in Reggio Emilia, INDIRIZZO, presso il suddetto difensore convenuta

CONCLUSIONI

Per gli attori “Piaccia all’On.le

Tribunale adito, disattesa ogni altra contraria istanza, eccezione o deduzione:

1) In via preliminare e pregiudiziale, previo accertamento allo stato degli atti seguenti, ritenuti i fatti posti a fondamento della presente domanda, quantomeno verosimili, essendo gli stessi comprovati da idonea documentazione a) contratto di fidejussione contenente le clausole censurate;

b) decreto ingiuntivo N. 3405/2014, reso dal Tribunale di Reggio Emilia nell’ambito del procedimento iscritto al N. 6744/2014;

c) atto di precetto del 31.10.2016;

d) Istanza di vendita del compendio immobiliare pignorato, consistente nell’unico appartamento del sig. adibito a dimora coniugale del proprio nucleo fagliare;

e) avviso di fissazione di vendita all’asta nell’ambito del procedimento esecutivo iscritto al N. 607/2016 la cui prossima data è fissata per il giorno 13.10.2021;

f) certificato di residenza storico del sig. g) certificato di Stato di Famiglia del sig. ;

h) Sentenza del Tribunale di Reggio Emilia 1531/2019 pubblicata data 12/11/2019;

sospendere, seppur provvisoriamente e sino alla definizione del presente giudizio, anche “ inaudita altera parte” l’efficacia esecutiva della Sentenza resa dal Tribunale di Reggio Emilia nell’ambito del procedimento iscritto civile iscritto al N. 326/2015, essendo la stessa resa su un contratto nullo e/o quantomeno annullabile in quanto contrario a norme di diritto e potendo costituire strumento per procurare al sig. ed a tutta la sua famiglia un danno gravissimo e certamente irreparabile, tenuto conto che lo stesso è attualmente usato dalla Banca quale titolo di credito esecutivo ed ha pertanto, mediante lo stesso radicato dinanzi al Tribunale Civile di Reggio Emilia, il procedimento espropriativo iscritto al N.607/2016 la cui prossima vendita all’asta è stata fissata per il giorno 13 ottobre 2021. 2) In via paritetica e/o più gradata, nel merito, ACCERTARE E DICHIARARE, sempre in forza delle causali tutte di cui alla premessa in fatto ed in diritto del presente atto, la nullità del contratto di fideiussione omnibus sottoscritto dagli attori in data 19 aprile 2007 stipulato con “ al fine di garantire la società sino alla concorrenza massima della complessiva somma di €.1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/00)

in quanto le clausole n. 2), 6) e 9) in esso contenute sono interamente conformi allo schema ABI censurato dalla Banca D’Italia con provvedimento N.55, del 2.5.2005 in quanto contrario a norme di diritto e più dettagliatamente contrario alle disposizioni di cui agli artt. 1418 co. 1° e 2°;

1419 co.1° del c.c. nonché per condotta anticoncorrenziale posta in essere dalla Banca mutuante “ per essa la subentrante nel diritto di credito “ (P.I.: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma (RM) alla INDIRIZZO nonché la mandataria in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma (RM) alla INDIRIZZO in violazione dell’art. 2, comma 2°, lett. a), della L. n. 2871990, per illiceità della causa e, per l’effetto;

ACCERTARE E DICHIARARE che, per tutte le ragioni, in fatto ed in diritto, come in premessa esposti e lamentati, la nullità dell’innanzi citato contratto di fideiussione stipulato dagli attori in data 19.04.2007 o come meglio ritenuto.

3) In più gradata, ACCERTARE E DICHIARARE, a mente di quanto stabilito dall’art. 1418 co. 1° e 2° la nullità delle clausole 2), 6) e 9) del contratto di fideiussione stipulato dagli attori a garanzia del credito mutuato dal “ e per essa la subentrante nel diritto di credito “ (P.I.: in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma (RM) alla INDIRIZZO, CF in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma (RM) alla INDIRIZZO

4) In via più gradata ancora, accertare e dichiarare sempre e comunque che il contratto di fideiussione stipulato dagli attori a garanzia del credito mutuato dalla “ e per essa la subentrante nel diritto di credito “ alla società nonchè in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma (RM) alla INDIRIZZO si è risolto ipso iure il 19.07.2010 e che la Banca non ha proposto e diligentemente continuato le sue istanze nei confronti del debitore entro il termine di sei mesi (ridotto a due mesi nell’ipotesi in cui il fideiussore abbia, preventivamente ed espressamente, limitato la propria garanzia allo stesso termine dell’obbligazione principale), ed ha, altresì violato, clausolando l’impugnato contratto, con detta deroga in violazione di quanto disposto dall’art. 2 comma 3° della L. 287/1990 la disposizione di cui all’art. 1957 c.c. e per l’effetto dichiarare decaduta il “ e per essa la subentrante nel diritto di credito nonché, la mandataria in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma (RM) alla INDIRIZZO dal diritto obbligazionario portato dal contratto di fideiussione sottoscritto in data 19.04.2007 con ogni conseguenza e ragione di legge; 5) In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle spiegate domande DICHIARARE ED ACCERTARE la nullità parziale del contratto di fideiussione omnibus sottoscritto dagli attori in data 19 aprile 2007 stipulato con RAGIONE_SOCIALE

, al fine di garantire la società sino alla concorrenza massima della complessiva somma €.1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/00) in quanto le clausole n. 2), 6) e 9) in esso contenute sono ripetitive dello schema ABI censurato dalla Banca D’Italia con provvedimento N. 55, del 2.5.2005 in quanto contrario a norme di diritto e più dettagliatamente contrario alle disposizioni di cui agli artt. 1418 co. 1° e 2°.

6) In via ulteriormente subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande spiegate ACCERTARE che le clausole del contratto di fideiussione sono il frutto o, meglio, l’estrinsecazione di un’intesa illecita ex art. 2 L. n. 287/1990 e per l’effetto condannare le parti convenute tutte al risarcimento dei danni da quantificarsi in separata sede.

Con espressa riserva di precisare la domanda, formulare specifiche richieste istruttorie e chiedere di essere abilitati alla prova contraria mediante deposito di apposite memorie da formularsi nei modi, nelle forme e nei termini di legge anche in relazione al comportamento processuale che controparte riterrà di assumere nel corso del giudizio.

Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente grado del giudizio.

” Per le convenute “Voglia, l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:

in sede cautelare: respingersi la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza;

nel merito: respingere le svolte domande in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti.

In ogni caso con vittoria di compensi.

” *** MOTIVAZIONE 1 – Con atto in riassunzione depositato il 28/02/2022, gli attori citavano in giudizio (cessionaria del credito) e la mandataria (ora avanti al Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, chiedendo:

in via preliminare e pregiudiziale, di sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza n.1531/2019 del Tribunale di Reggio Emilia emessa nella causa di opposizione (n.326/2015 R.G.) a decreto ingiuntivo dagli stessi proposta nei confronti del (subentrato al quali fideiussori della società debitrice nel merito, di accertare e dichiarare la nullità integrale ovvero, in subordine, la nullità parziale, per violazione dell’art. 2 della L. n. 287/1990, del contratto di fideiussione omnibus dagli stessi sottoscritto il 19/04/2007 a favore del e di nell’interesse della società di accertare e dichiarare la risoluzione ipso iure in data 19/07/2010 del suddetto contratto di fideiussione e la decadenza ex art. 1957 c.c. del e di e della mandataria dalla garanzia prevista da detta fideiussione; di accertare e dichiarare che le clausole della fideiussione sono il frutto o, meglio, l’estrinsecazione, di un’intesa illecita ex art 2 L. 287/1990, e per l’effetto di condannare le parti convenute al risarcimento dei danni da quantificarsi in separata sede.

Il presente giudizio concerne la riassunzione della causa promossa in data 10/09/2021 dai fideiussori avanti al Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata dell’Impresa (n. 11253/2021 R.G.), volta ad ottenere la declaratoria della nullità, per violazione dell’art.2 della Legge 287/1990, della fideiussione dagli stessi rilasciata il 19/04/2007 a favore del e di nell’interesse della società debitrice (cessionaria del credito) e, per essa, la mandataria (già , si sono costituiti avanti al Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata dell’Impresa, eccependo in via pregiudiziale l’incompetenza funzionale e territoriale della Sezione specializzata impresa del Tribunale di Bologna, per essere competente la Sezione specializzata impresa del Tribunale di Milano e, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande attoree. Il Tribunale di Bologna, con ordinanza emessa il 24/01/2022, ha dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione della causa, tempestivamente effettuata con l’atto di citazione introduttivo del presente giudizio.

Gli attori hanno allegato che:

– in data 19/04/2007 sottoscrivevano a favore del Banco RAGIONE_SOCIALE

una fideiussione omnibus sino alla concorrenza dell’importo di €.1.200.000,00 (doc.11 attori), finalizzata, in principalità se non esclusivamente, a garantire l’erogazione futura di un mutuo fondiario di €.800.000,00

a favore della società – in data 27/04/2007 il Banco RAGIONE_SOCIALE

concedeva un mutuo fondiario ex art. 38 TUB per l’importo complessivo di €.800.000,00, per la costruzione di un immobile, garantito da ipoteca volontaria concessa dalla società mutuataria a favore della banca (doc.1 e 2 attori);

alla stipula del contratto di mutuo la banca erogava alla società mutuataria la somma di €.241.000,00 sul conto corrente bancario n. 22373, con previsione dell’erogazione del residuo importo a stato avanzamento lavori;

– la banca non erogava più la rimanente somma di €.559.000,00 e, in data 11/05/2010, comunicava la decadenza dal beneficio del termine per il mancato pagamento di n.13 rate del mutuo, risolvendo il contratto di mutuo per grave inadempimento di – in data 14/10/2014, dopo oltre quattro anni dalla risoluzione del contratto di mutuo, il (già agiva nei confronti dei fideiussori odierni attori, ottenendo in data 15/11/2014 l’emissione nei loro confronti del decreto ingiuntivo n. 3405/2014 del Tribunale di Reggio Emilia per l’importo di €.247.366,95 (doc.4 attori);

– la procedura di mediazione esperita dagli attori prima della presente causa aveva esito negativo, per mancata adesione della convenuta (doc.10 attori);

– in forza del suddetto decreto ingiuntivo, la banca promuoveva nei confronti del fideiussore avanti al Tribunale di Reggio Emilia, la procedura esecutiva immobiliare n.607/2016 R.G.E., avente ad oggetto l’immobile costituente l’unica dimora famigliare dello stesso, nella quale egli viveva con la moglie e tre figli;

– la banca ha violato l’art.1957, comma 2, c.c. in quanto, essendosi il contratto di mutuo risolto al più tardi alla data del 19/07/2010, coincidente con la segnalazione a sofferenza della posizione debitoria della società mutuataria, la banca non ha iniziato né diligentemente coltivato alcuna azione esecutiva nei confronti della debitrice – la banca non ha rispettato il beneficio dell’escussione preventiva dei beni gravati e concessi a garanzia dalla società debitrice, circostanza che libera il fideiussore dall’obbligo d’indicare i beni del debitore principale su cui soddisfare il credito (art. 1944 c.c.) e che configura anche una violazione dei doveri di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.); – sulla base del decreto ingiuntivo n.3504/2014 – n. 6744/204 R.G. emesso dal Tribunale di Reggio Emilia, la banca ha promosso nei confronti del fideiussore avanti al Tribunale di Reggio Emilia, la procedura esecutiva immobiliare (n. 607/2016 R.G.E.) sull’immobile costituente l’unica dimora familiare di detto fideiussore, comportamento che, secondo la prospettazione attorea, costituisce “chiara violazione della direttiva n.93/13/CEE”, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori; – con la deroga al disposto dell’art.1957 c.c. la banca ha altresì violato quanto disposto dall’art.2, comma 3, della L. n.287/1990.

Secondo gli attori, la fideiussione omnibus dai medesimi sottoscritta in data 19/04/2007, a garanzia del mutuo fondiario ipotecario concesso dal e di (poi ora Banco BPM, banca cedente) alla società è nulla in quanto negli articoli 2, 6 e 9 delle condizioni contrattuali riproduce le clausole 2, 6 e 8 (rispettivamente, clausola di reviviscenza, di deroga all’art.1957 c.c. e di sopravvivenza della garanzia) dello schema ABI del 2003, censurate dalla Banca d’Italia con il provvedimento n.55 del 2 maggio 2005 per violazione dell’art.2 della L. n.287/1990.

Richiamato il principio della nullità derivata (Corte Cass. ordinanza n. 28910/2017) e del valore di prova privilegiata del provvedimento della Banca d’Italia n.55/2005 in ordine all’esistenza di una intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito (Corte Cass., sentenza n. 13846/2019), i fideiussori deducevano la nullità totale ovvero, in subordine, la nullità parziale, relativa alle clausole 2, 6) e 9), della fideiussione rilasciata in data 19/04/2007, per violazione dell’art.2 della L. 287/1990 e, per l’effetto, invocavano la decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c. della banca cedente e della società cessionaria. 2. – Con un’unica comparsa di costituzione depositata il 23/06/2022, si costituivano in giudizio (cessionaria del credito), tramite la procuratrice speciale (già , nonchè in proprio, contestando le pretese attoree, di cui chiedevano il rigetto.

2.1.

Le convenute, in punto di fatto, deducevano che:

– il (incorporante il doc.9 convenute) in forza del decreto ingiuntivo n.3405/2014 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 15/11/2014, immediatamente esecutivo nei confronti dei fideiussori sottoponeva a pignoramento beni immobili del fideiussore (procedura esecutiva n.607/206 R.G.E.) e, separatamente, procedeva esecutivamente anche nei confronti del debitore principale (procedura esecutiva n. 25/2016 R.G.);

– il suddetto decreto ingiuntivo veniva opposto dai fideiussori odierni attori e, all’esito del relativo giudizio (n. 325/2015 R.G.), il Tribunale di Reggio Emilia con la sentenza n.1531/2019, pubblicata il 12/11/2019 – di cui in questa sede è stata chiesta la sospensione dell’efficacia esecutiva – respingeva l’opposizione e confermava il decreto opposto;

in assenza d’impugnazione, la sentenza è passata in giudicato (doc. 6 convenute);

– ancor prima, con sentenza n. 1375/2019 pubblicata il 24/10/2019, il Tribunale di Reggio Emilia aveva respinto anche la querela di falso proposta in via incidentale dal fideiussore che assumeva di non aver mai sottoscritto la fideiussione omnibus per cui è causa (doc.7 convenute).

2.2.

Le convenute, anzitutto, hanno eccepito l’inammissibilità della richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza n.1531/2019 del Tribunale di [… Reggio Emilia, rilevando che gli attori avrebbero dovuto impugnare la sentenza avanti alla Corte di Appello di Bologna.

2.3.

Le convenute hanno poi eccepito la formazione del giudicato ex art. 2909 c.c. con riferimento al decreto ingiuntivo opposto, in quanto la relativa causa di opposizione proposta dai fideiussori (odierni attori) è stata decisa dal Tribunale di Reggio Emilia con la sentenza n.1531/2019, pubblicata il 12/11/2019, non appellata e passata in giudicato, come risulta dalla certificazione prodotta in atti (doc.6 convenute).

Secondo le convenute, nella fattispecie la validità della fideiussione de qua costituisce il precedente logico, essenziale della decisione confermativa del decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei fideiussori (odierni attori).

2.4.

Le convenute deducevano, altresì, l’infondatezza della domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, rilevando che la fideiussione in questione è stata rilasciata nel 2007 e, pertanto, non rientra nel periodo -decorrente dal 2002 al 2005- oggetto dell’ Banca d’Italia e sfociata nel provvedimento n.55 del 2 maggio 2005, che aveva accertato l’esistenza di una intesa restrittiva della concorrenza fra banche.

Nel caso in esame gli attori, su cui gravava l’onere, non avevano allegato e provato che la fideiussione del 2007 fosse frutto di una intesa anticoncorrenziale.

2.5.

Le medesime deducevano l’infondatezza dell’eccezione di preventiva escussione del debitore principale, affermando la non necessità dell’escussione preventiva del debitore, non senza rilevare che comunque il debitore principale era stato escusso infruttuosamente.

2.6.

Le convenute deducevano l’infondatezza della domanda di risarcimento danni formulata dagli attori, avendo agito in forza di un titolo passato in giudicato, rilevando anche l’inammissibilità della domanda nei confronti della cessionaria (e della sua mandataria ) perché ha patrimonio separato e non aggredibile.

2.7.

Infine, entrambe le convenute eccepivano la carenza di legittimazione passiva in riferimento all’accertamento della condotta anticoncorrenziale per violazione della normativa antitrust richiesto dagli attori.

3 – All’udienza di prima comparizione del 19/07/2022 il tribunale assegnava alle parti i termini di cui all’art.183, c. 6, c.p.c., fissando per la discussione dei mezzi istruttori l’udienza del 20/12/2022.

All’udienza del 20/12/2022, il tribunale, ritenute superflue le istanze istruttorie delle parti attrici e ritenuta la causa matura per la decisione, sulla scorta delle produzioni documentali, fissava per la precisazione delle conclusioni l’udienza del 19/12/2023.

A seguito del trasferimento del giudice assegnatario della causa, la causa veniva rinviata al 17/07/2024 per la precisazione delle conclusioni avanti al nuovo giudice designato.

Precisate le conclusioni in data 17/07/2024, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione assegnando alle parti il termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica.

**** Valutazioni del Tribunale 4 – L’eccezione di giudicato L’eccezione di giudicato della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n.1531/2019, pubblicata il 12711/2019, che ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai fideiussori, odierni attori, confermando il decreto ingiuntivo opposto, è fondata per i seguenti motivi.

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dagli odierni attori, nella loro qualità di fideiussori, è stato definito con la menzionata sentenza, non appellata e passata in giudicato.

La fideiussione, oggetto del presente giudizio, è stata allegata come fatto costitutivo dell’azione monitoria instaurata dal in favore del quale è stato emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il decreto n.3405/2014, che ha ingiunto a quali fideiussori della società debitrice pagamento della somma di €.247.366,95 oltre interessi e spese di lite.

I fideiussori ingiunti hanno proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, deducendo di aver rilasciato la fideiussione omnibus a garanzia del mutuo fondiario erogato alla società censurando il piano di ammortamento alla francese e deducendo l’applicazione di interessi ultralegali o usurari.

L’opposizione è stata rigettata, con sentenza non impugnata, di conferma del decreto ingiuntivo opposto.

La sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia n.1531/2019, essendo passata in giudicato, copre il dedotto ed il deducibile e, quindi, preclude a questo Tribunale di valutare la nullità per violazione della normativa antitrust della fideiussione omnibus azionata in sede monitoria dalla banca, in quanto sancisce con effetto di giudicato il diritto della banca di agire nei confronti dei fideiussori (odierni attori) per il recupero del credito maturato in relazione al mutuo erogato alla società Per tale ragione l’argomentazione degli attori di non avere “giammai azionato giudizio di nullità” (v. in particolare conclusionale p. 21 e replica p 4) è priva di pregio, considerato che il giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile. Al riguardo, si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui:

“1) l’autorità del giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere nel giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre – proponibili sia in via di azione che di eccezione – le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono, tuttavia, precedenti logici, essenziali e necessari della pronuncia (giudicato implicito);

2) detto principio concerne in particolare le ragioni non dedotte che si presentino come un antecedente logico necessario rispetto alla pronuncia, nel senso che deve ritenersi preclusa alle parti stesse la proposizione, in altro giudizio, di qualsivoglia domanda avente ad oggetto situazioni soggettive incompatibili con il diritto accertato” (Cass. 28/11/2011 n.22520, Cass. 16/08/2012 n.14335; Cass. 26/02/2019 n.5486; Cass. 26/06/2009 n.15093).

In tema di effetti del giudicato, inoltre, si è affermato che “il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, che abbia ad oggetto la condanna al pagamento di prestazioni fondate su un contratto a monte, preclude all’intimato la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del contratto o di specifiche sue clausole, atteso che il giudicato, coprendo il dedotto ed il deducibile, si estende anche all’insussistenza di cause di invalidità (c.d. giudicato per implicazione discendente), ancorché diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile” (Cass. 04/11/2021 n.31636; Cass. 14/02/2022 n.4717).

Nella fattispecie in esame, il passaggio in giudicato della sentenza resa all’esito del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo fondato sulla fideiussione rilasciata dagli attori preclude ogni successiva valutazione in merito alla domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust ed alla domanda risarcitoria proposta in relazione alle conseguenze pregiudizievoli a livello psicofisico che si allega essere state patite dall’attore in conseguenza del pignoramento immobiliare eseguito nei suoi confronti dal in virtù del decreto ingiuntivo opposto, su cui si è formato il giudicato. Nel caso di specie, in cui è stata proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo, passato in giudicato a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, non si ricade nell’ipotesi del decreto ingiuntivo non opposto nei confronti di soggetto qualificatosi come consumatore, di cui alla sentenza CGUE 17 maggio 2022, come applicate da CSU 9479/23.

I principii eurounitari di cui alle decisioni della Corte di Giustizia del 17/05/2022 nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19 ed alla successiva decisione a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9479/2023 non trovano applicazione nel caso, come quello di specie, in cui i debitori fideiussori abbiano proposto opposizione a decreto ingiuntivo e non abbiano appellato la sentenza di primo grado di rigetto dell’opposizione, passata in giudicato.

Ne consegue l’applicazione del principio sopramenzionato secondo cui l’autorità del giudicato copre sia il dedotto che il deducibile, ovvero non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere in via di azione o di eccezione nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell’accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali della decisione (giudicato implicito)” (si veda anche Trib. Roma, sentenza 05/06/2023 n.8893).

Pertanto, il giudicato formatosi sulla pronuncia non impugnata di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo si estende (c.d. giudicato implicito) alla validità del contratto di fideiussione, poiché il rigetto dell’opposizione e, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo, nella specie implicano di per sé che il titolo di garanzia su cui si fonda sia valido ed efficace.

5. L’eccezione di decadenza Ogni disamina inerente al titolo esecutivo del credito azionato in quel giudizio – deciso con sentenza passata in giudicato- è preclusa.

Resta dunque assorbita dal giudicato sulla validità del contratto di fideiussione la questione dell’eccepita decadenza ex art. 1957 c.c. della banca ( ora Banco BPM), della cessionaria del credito ( e della mandataria ( , già Giova comunque in proposito rilevare che il contratto di fideiussione va qualificato come garanzia “a prima richiesta”, giacché, come recita l’art.7, “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta”, con la conseguenza che risulta sufficiente ad impedire l’eccepita decadenza ex art. 1957 c.c. un semplice atto stragiudiziale, nel caso in esame, costituito dalla comunicazione di decadenza dal beneficio del termine con contestuale intimazione di pagamento inviata sia alla società debitrice sia ai suoi fideiussori con lettera raccomandata a/r del 11/05/2010 (doc. 3 – allegato 4-b attori).

6.

Le spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, secondo i criteri del D.M. n. 55/2014 e modifiche successive (147/2022), avuto riguardo al valore indeterminato della controversia, all’attività difensiva espletata e considerate l’assenza di attività istruttoria orale e la non complessità della controversia.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa A, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:

1) dichiara inammissibili le domande proposte dagli attori nei confronti delle convenute (già per intervenuto giudicato;

2) condanna gli attori, in solido fra loro, alla rifusione integrale delle spese processuali, in favore di e di (già , che si liquidano in euro 7.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15 %, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2024 Presidente estensore Dott.ssa NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati