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Nullità parziale affidamento finanziario e acquisto azioni

Viene affermato il principio della nullità parziale di un contratto di affidamento finanziario e dell’acquisto di azioni di una società, qualora si constati la sussistenza di un collegamento funzionale tra le due operazioni che, di fatto, rende l’acquisto di azioni strumentale all’ottenimento del finanziamento.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Il giudice dr. NOME COGNOME ha pronunciato la presente

SENTENZA N._695_2025_- N._R.G._00000371_2021 DEL_11_02_2025 PUBBLICATA_IL_11_02_2025

nella causa civile Nrg 371/2021, a cui è stata riunita quella Nrg 14063/2022, promossa da:

, elettivamente domiciliati in Milano, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che li rappresenta e difende per delega in atti;

attori;

CONTRO (già elettivamente domiciliata in Torino, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME;

rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME per delega in atti;

convenuta.

contratti bancari.

CONCLUSIONI

DELLE PARTI Attori:

“…IN INDIRIZZO E PREGIUDIZIALE:

previa revoca delle ordinanze del 7.02.2024, 20.02.2024, 15.03.2024 e 18.04.2024, con le quali sono state rigettate le istanze di sospensione del presente giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c. fino a quando non sarà definito il giudizio di appello R.G.N. 1119/2023, promosso avverso la sentenza parziale n. 2270/2023, emessa e pubblicata in data 30.05.2023, la cui udienza ai fini della decisione è fissata per la data dell’11.03.2025 (v. sub doc. 110), disporsi la sospensione del presente giudizio ai sensi della suddetta norma, ricorrendone i presupposti sia in fatto che in diritto, fino a quando non sarà definito il sopra citato giudizio di appello R.G.N. 1119/2023. IN INDIRIZZO

nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della suddetta istanza – previa valutazione comunque della condotta processuale della la quale ha negato il proprio consenso alla sospensione del presente giudizio, per quanto comunque non necessario e non dovuto per tutte le ragioni evidenziate nelle istanze rigettate con le ordinanze sopra citate -, rimettere la causa sul ruolo al fine di convocare il nominato CTU a chiarimenti, sulla base di quanto evidenziato nelle note di udienza del 30.09.2024, depositate telematicamente lo stesso giorno, e indicargli quali punti della perizia debbano essere rielaborati e con quali modalità, dovendosi anche considerare i due rapporti di conto corrente nn. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA, come un rapporto unico ed inscindibile, con le relative conseguenze contabili che ne derivano. NEL MERITO E IN INDIRIZZO:

con la più ampia riserva in merito alla formulazione delle domande da integrarsi con le risultanze del sopra citato giudizio pendente dinanzi alla Corte d’appello (R.G.N. 1119/2023), accertare e dichiarare – previe le declaratorie del caso, tra cui la risoluzione e/o l’annullamento (ex art. 1428 ovvero ex art. 1439 c.c.), di tutti i contratti stipulati tra i Sigg.ri (compreso il Sig. a far data da quello del 23.01.2009), nonché ogni altro atto posto in essere dalla convenuta, con le modalità descritte nella narrativa dell’atto di citazione (giudizio R.G.N. 371/2021 e giudizio R.G.N. 14063/2022), compresa la misteriosa delibera del 20.03.2008 (mai consegnata ai predetti), in ragione delle gravi violazioni commesse in loro danno e delle norme relative ai doveri di correttezza e buona fede precontrattuale e contrattuale ex artt. 1337, 1338, 1175, 1366 e 1375 c.c., nonché degli artt. 1283, 1284, 1815 c.c., dell’art. 117 bis D.Lgs. 385/1993 (T.U. Bancario), della Legge 154/1992 (Norme sulla trasparenza bancaria), della Legge 108/96 (Legge antiusura) e dell’art. 3 lett. “d” della Legge 287/90, per i fatti tutti esposti nella narrativa dell’atto di citazione del 31.12.2020 e di quello in opposizione a decreto ingiuntivo che la richiama per relationem, nonché e se del caso, previo anche annullamento (in ragione dell’abuso del diritto rinvenibile nella condotta di ***), delle clausole dei vari contratti e che hanno determinato uno squilibrio nel rapporto complessivamente intercorso tra le parti, compresa la maggiorazione dei tassi in occasione della concessione delle proroghe delle scadenze del 2014 e del 2018, onde rimuoverle, anche d’ufficio, ed occorrendo sostituirle con altre che ne ristabiliscano il giusto equilibrio (- la responsabilità della convenuta in merito alla perdita dell’intero capitale liquido del Sig. che, alla data del 26.09.2008, era pari ad € 105.125.540,26 e al debito che ne è anche derivato e pari ad € 47.886.080,279) e, per l’effetto: 1) condannare la stessa al risarcimento del danno che ne è conseguito al Sig. e, di riflesso, quali suoi eredi, ai Sigg.ri pro quota paritaria tra loro, con riferimento alla suddetta somma di € 105.125.540,26, ovvero e subordinatamente, nella sua percentuale del 60%, e cioè pari ad € 63.075.324,00 o quella maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, da determinarsi occorrendo ed anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. (tenendo conto del rischio di leva finanziaria eccessiva e del ritardato intervento da parte del Consulente di RAGIONE_SOCIALE ai fini della segnalazione per la tempestiva dismissione dei titoli derivati, intervenuta infatti dopo il definitivo tracollo degli stessi), oltre interessi compensativi ex art. 1284 c.c. a far data dall’1.01.2009 a quella dell’effettivo pagamento. Domanda questa in ogni caso, vista la già eccepita prescrizione, da contenere nei limiti di cui all’art. 1242 c.c., ai fini della compensazione con le eventuali somme che dovessero risultare comunque dovute alla Banca;

2) statuire inoltre il diritto degli attori, Sigg.ri anche nella loro qualità di eredi del Sig. a veder azzerare la posizione debitoria iniziale che ne è derivata e pari ad € 47.886.080,279 o, comunque, , tutti i saldi passivi in essere alla data dell’introduzione del presente giudizio e relativi alle due linee di credito menzionate in narrativa, in quanto strettamente connessi e dipendenti dall’esposizione originaria sopra menzionata di € 47.886.080,279;

3) condannare inoltre la convenuta a provvedere al rimborso in favore dei Sigg.ri sempre pro quota paritaria tra loro, dell’importo di € 5.000.000,00, che la convenuta gli ha imposto di costituire a vincolo mediante pegno rotativo, oltre interessi compensativi ex art. 1224 c.c., dalla data dell’avvenuto versamento della suddetta somma a quella dell’effettivo rimborso;

4) dichiarare la nullità, ai sensi dell’art. 2358 c.c., delle operazioni di acquisto delle azioni della e occorrendo anche degli atti ai quali il suddetto acquisto era finalizzato, e per l’effetto condannare la *** a rimborsare agli odierni attori opponenti, l’importo di € 856.042,20, pro quota paritaria tra loro, relativo all’acquisto delle suddette azioni, così come descritto nell’atto introduttivo del distinto giudizio preventivamente promosso R.G. 371/2021, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalle rispettive date di acquisto all’effettivo rimborso;

5) condannare inoltre la convenuta a provvedere al rimborso in favore dei Sigg.ri anche nella qualità di eredi del Sig. pro quota paritaria tra loro, di tutte le commissioni dalla stessa riscosse nel corso degli anni, tra cui € 5.957.924,76 (addebitati sul rapporto di c/c n. CODICE_FISCALE riferibile al Sig. , nell’arco del solo triennio 2008-2010 (primi tre trimestri), o quella diversa minor somma che dovesse essere accertata in corso di causa o ritenuta equa e di giustizia ai sensi dell’art. 1226 c.c., oltre interessi legali dalla data di ogni singola contabilizzazione all’effettivo rimborso. Domanda questa in ogni caso, vista la già eccepita prescrizione, da contenere nei limiti di cui all’art. 1242 c.c., ai fini della compensazione con le eventuali somme che dovessero risultare comunque dovute alla Banca;

5) dichiarare la nullità, ai sensi dell’art. 2358 c.c., delle operazioni di “acquisto” delle azioni della del 31.01.2013 e “rivendute” in data 22.11.2013 (v. doc. 107), e occorrendo anche degli atti ai quali il suddetto acquisto era finalizzato, valutando l’impatto finanziario che tale operazione ha comportato sul conto affidato n. 11887, per originari € 48.000.000,00 dal quale è stata prelevata la somma relativa all’acquisto, e decurtando il relativo importo da quanto dovesse risultare effettivamente dovuto alla 6) dichiarare l’annullamento dell’affidamento di € 5.000.000,00 in data 16.03.2017 e tutti gli atti ad esso connessi e conseguenti, quali l’acquisto di titoli poi trasferiti dal dossier titoli n. 1/32539 al dossier titoli n. 1/108416, con il ricalcolo degli interessi tenendo conto dell’impatto finanziario sia sull’importo di cui all’affidamento, sia su quello prelevato dal conto affidato per originari 48 milioni di euro, ai fini dell’estinzione di tale affidamento di € 5.000.000,00. 7) In ogni caso, rigettare la domanda di condanna siccome svolta dalla Banca opposta in sede di comparsa costitutiva versata nel giudizio R.G.N. 14063/2022, in quanto infondata in fatto e diritto;

8) condannare provvedere inoltre al rimborso, in favore dei Sigg.ri pro quota paritaria tra loro, di tutti i costi sopportati con riferimento agli inutili atti notarili ed iscrizioni ipotecarie (v. sub docc. 36 e 37 atto di citazione giudizio R.G. 371/2021, qui sub doc. 3), delle proroghe dei termini di rimborso (v. sub docc. 42 e 44 atto di citazione giudizio R.G. 371/2021, qui sub doc. 3), e delle varie perizie che ne sono seguite (v. sub docc. 68 e 69 atto di citazione giudizio R.G. 371/2021), di cui si è detto nella narrativa dell’atto di citazione del giudizio preventivamente adito e meglio precisato nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. ivi depositata (v. sub doc. 6, atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c., da ogni singola spesa all’effettivo rimborso;

9) in ogni caso, poiché la Banca ha frattanto segnalato la posizione del Sig. sofferenza presso la Centrale Rischi (v. sub doc. 112), condannare la stessa al risarcimento del danno che il predetto sta subendo e subirà in ragione dell’illegittima segnalazione, da determinarsi, stante l’impossibilità della sua quantificazione, in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., prendendo quale parametro di riferimento il valore del preteso credito dalla stessa asseritamente vantato, nella percentuale ricompresa tra il 10 e il 20%. IN INDIRIZZO

previe occorrendo le declaratorie indicate nelle domande sopra svolte, nonché previo accertamento dell’abuso del diritto perpetrato dalla Banca convenuta ai danni degli odierni attori opponenti, nella denegata e non creduta ipotesi in cui tutte o parte delle domande sopra svolte non dovessero essere accolte, condannare comunque la Banca convenuta a rimborsare e/o a risarcire il danno subito dai Sigg.ri anche nella loro qualità di eredi del Sig. pro quota tra loro, determinato dalle seguenti voci, i cui importi si dovranno accertare in corso di causa anche a mezzo idonea CTU da espletarsi: 1) di tutte le commissioni riscosse dalla Banca convenuta nel corso degli anni, a cominciare da quello di € 5.957.924,76 (addebitati sul rapporto di c/c n. 3608 riferibile al Sig. , nell’arco del solo triennio 2008-2010, oltre alle ulteriori commissioni pari ad € 11.895.129,09, dal quarto trimestre del 2010 al 31.12.2018 (addebitati sul conto 12880 riferibile ai Sigg.ri , nonché le ulteriori commissioni dall’1.01.2019 al 31.12.2020, il cui ammontare è in corso di verifica e verrà documentato nei termini di rito, e se del caso mediante ordine di esibizione alla ex art. 210 c.p.c. anche perché la stessa nel 2019 ha modificato le modalità di calcolo senza tuttavia procedere alle relative periodiche comunicazioni; 2) di tutti gli interessi addebitati direttamente sul rapporto n. 11887 riferito al fido di iniziali 48 milioni di euro e poi da ultimo passati a 23 milioni di euro, anche con riferimento alle ulteriori linee di credito, i cui interessi sono stati addebitati così come evidenziati nell’elaborato peritale del CTU, che risentirà anche dell’importo di 760 mila euro trasferiti, mediante giroconto, in data 13.01.2020, da tale rapporto a quello relativo al vincolo pignoratizio;

3) accertare in ogni caso, a mezzo di idonea CTU, quale sia l’esatto dare-avere tra le parti, sulla base della riclassificazione contabile, considerando tutte le somme addebitate a titolo di interessi e spese a qualunque titolo applicate o comunque sostenute dagli odierni attori, tenendo conto anche degli interessi applicati sulle somme che sono state distolte dalla convenuta, ai fini dell’acquisto delle azioni (comprese quelle acquistate in data 31.01.2013 e rivendute dalla stessa in data 22.11.2013) e del pegno rotativo di cui si è detto nella narrativa dell’atto di citazione e anche nella narrativa della memoria depositata in data 23.10.2023, con riferimento all’importo complessivo di € 10.760.000,00, fermo restando il diritto dei Sigg.ri pretendere, pro quota e in separato giudizio, il rimborso di quanto, a detto titolo, dovesse risultare dovuto in loro favore in ragione dell’applicazione di tassi usurari; IN INDIRIZZO

… In ogni caso:

con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, comprensive queste anche del giudizio ex art. 700 c.p.c. e del successivo procedimento di reclamo, sulla base della valutazione unitaria del giudizio e del fatto che, il credito della Banca convenuta, nonché convenuta opposta, era oggetto di fondata e che la segnalazione in centrale rischi è stata comunque eseguita nei confronti del Sig. (v. sub doc. 112).

” Convenuta:

“… in via pregiudiziale:

accertare l’indeterminatezza delle domande avversarie per le ragioni indicate nella comparsa di costituzione e risposta e per l’effetto dichiarare la nullità dell’atto di citazione in parte qua nel merito:

rigettare tutte le domande avversarie in quanto prescritte, ovvero infondate in fatto e in diritto, nell’an e nel quantum, per tutti i motivi esposti negli scritti difensivi depositati in corso di causa;

rigettare tutte le domande svolte negli atti successivi alle memorie ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c. dagli attori e in particolare nella memoria del 23 ottobre 2023, in quanto palesemente tardive e pertanto inammissibili;

rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie;

dichiarare la nullità della perizia redatta dal consulente tecnico dell’ufficio, per le ragioni indicate all’udienza del 30 settembre 2024, nonché nelle osservazioni dei consulenti tecnici della Banca;

condannare gli attori al pagamento di Euro 12.608.777,70, oltre interessi legali come previsti nel decreto ingiuntivo n. 21335/2021, emesso dal Tribunale di Milano il 13 dicembre 2021, all’esito del procedimento R.G.n. 32261/2021, il cui giudizio di opposizione è stato riunito al presente in ragione della pronuncia di continenza del Tribunale di Milano;

condannare gli attori, in solido tra loro, al risarcimento del danno da lite temeraria, da quantificarsi in via equitativa, tenendo conto dell’ammontare della domanda risarcitoria (Euro 105 milioni), nonché del notevole sforzo difensivo richiesto dalle molteplici istanze avversarie;

condannare gli attori, in solido tra loro, al risarcimento delle spese di lite del procedimento ex art. 700 c.p.c. in corso di causa, nonché del successivo reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.;

entrambi procedimenti in cui gli attori sono risultati soccombenti.

condannare gli attori alla refusione delle spese del presente giudizio (tenendo conto dell’avvenuta riunione con il giudizio RG.n.

14063/2022), del spese forfettarie nella misura del 15% di cui all’art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, dei compensi professionali, oltre CPA e IVA, come per legge.

MOTIVAZIONE 1. La causa viene nuovamente a decisione dopo la sentenza non definitiva del 30/05/2023, con cui sono state rigettate l’eccezione di compensazione e le domande proposte dagli attori nei confronti della convenuta, “relative a diritti sorti in data anteriore al 31/12/2010”.

A seguito dello svolgimento di una consulenza tecnica, le domande attoree, così come precisate nelle note del 30/10/2024, hanno ora a oggetto, in via preliminare e pregiudiziale, la sospensione del processo ex art. 295 Cpc, fino alla definizione del giudizio di appello Nrg 1119/2023, relativo alla sentenza del 30/05/2023;

nel merito, la condanna della convenuta:

3) al pagamento di € 5.000.000,00 (oltre interessi), relativi alla costituzione di un “vincolo mediante pegno rotativo”;

4) al rimborso di € 856.042,20 (oltre interessi), previa dichiarazione di nullità “delle operazioni di acquisto delle azioni della alla restituzione degli interessi derivanti dall’”annullamento dell’affidamento di € 5.000,000,00 deliberato in data 16/03/2017;

8) al versamento “di tutti i costi sopportati con riferimento agli inutili atti notarili ed iscrizioni ipotecarie” (oltre interessi);

9) al risarcimento del danno derivante dalla segnalazione di “a sofferenza presso la Centrale Rischi”;

in via subordinata, la condanna al risarcimento del danno relativo a “tutti gli interessi addebitati direttamente sul rapporto n. NUMERO_DOCUMENTO riferito al fido di iniziali 48 milioni di euro…, anche con riferimento alle ulteriori linee di credito” (2), nonché l’accertamento dell’”esatto dare avere-avere tra le parti” (3).

La banca ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, anche in ragione della novità di talune di esse, nonché la condanna di al pagamento di € 12.608.777,70 (oltre interessi), corrispondenti all’importo del decreto ingiuntivo n. 21335/2021, revocato dal Tribunale di Milano.

2. Ciò premesso, l’istanza preliminare e pregiudiziale degli attori deve essere rigettata, richiamando integralmente l’esaustiva motivazione dell’ordinanza 07/02/2024.

Al riguardo, manifestamente infondata è inoltre la questione di legittimità costituzionale dell’art. 279 Cpc, prospettata dagli attori nella comparsa conclusionale del 07/01/2025, per contrasto della norma con gli art. 24, 3, 97 e 111 c. 1 Cost., “nella parte in cui non contempla espressamente ed in maniera chiara e certa, i criteri per distinguere tra le sentenze parziali non definitive da quelle definitive” (p. 22), considerato, in primo luogo, che la mancata indicazione di tale criterio ermeneutico non comporta l’esistenza di un vizio di legittimità costituzionale, riguardando, eventualmente, una lacuna che ben può essere colmata dall’attività interpretativa del giudice; in secondo luogo, che non sussistono le affermate violazioni di principi costituzionali, poiché i pregiudizi lamentati dagli attori costituiscono la naturale conseguenza della pronuncia di una sentenza ex art. 279 c. 2 n. 4 Cpc.

Non può neanche essere accolta l’istanza della convenuta relativa alla dichiarazione di “nullità della perizia del consulente tecnico”, che avrebbe “esultato dal proprio ambito di indagine”, esprimendo “una non richiesta valutazione circa… la corretta profilazione della propensione al rischio degli attori… e la presunta adeguatezza delle operazioni di investimento degli attori rispetto al loro profilo di rischio” (comp. concl. 07/01/2025 p. 30 e seg.), atteso che si tratta di attività espressamente indicate nel quesito del 30/05/2023. 3.

Passando al merito della lite, le risultanze della consulenza tecnica rendono anzitutto necessario rilevare che il dr. , esaminando le questioni “relative alla profilatura dei sigg.ri , ha affermato, in primo luogo, che il contratto di consulenza del 16/06/2010 “contiene la classificazione dei sigg.ri quali clienti professionali su richiesta”;

in secondo luogo, che “l’assenza della documentazione a supporto dell’upgrade da cliente al dettaglio a cliente professionale su richiesta… non consente di verificare la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento di tale classificazione”;

infine, che l’esaminata “tipologia di operatività in strumenti finanziari” risulta compatibile con la loro classificazione “come clienti professionali su richiesta”, mentre non sarebbe tale in caso di “invalidità della classificazione attribuita con conseguente riqualificazione dei sigg.ri quali clienti al dettaglio” (p. 124 – 126).

La prima affermazione del consulente, relativa al contratto del 16/06/2010 (doc. 30 fasc. att.), va integrata rilevando che il 12/09/2008 anche poi deceduto il 29/05/2010, ha presentato alla banca una “richiesta di classificazione quale cliente professionale” (doc. 8 fasc. conv.).

Per quanto concerne le profilature, a fronte di questi elementi e tenuto conto del complesso degli atti di causa, è da ritenere che gli attori non abbiano specificamente contestato la correttezza della loro classificazione come clienti professionali su richiesta e non abbiano allegato la mancanza della documentazione a cui ha fatto riferimento il consulente, della cui produzione non può pertanto essere onerata la convenuta, come correttamente sostenuto dalla stessa nella comparsa conclusionale del 07/01/2025 (p. 33 e 34). In proposito, va infatti osservato che gli attori hanno prodotto il contratto del 16/06/2010;

nella citazione si sono limitati ad affermare in modo generico che la banca avrebbe “loro imposto di sottoscrivere vari moduli nel corso degli anni nei quali dichiararsi investitori professionali”, menzionando espressamente solo una proposta contrattuale del 26/08/2008 (doc. 60 fasc. att.), anteriore a tale contratto e alla richiesta del 12/09/2008;

nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 Cpc non hanno contestato le analitiche affermazioni della comparsa di risposta (p. 20 e seg.), svolgendo solo considerazioni sui rischi dell’”operatività in strumenti finanziari derivati del sig. (p. 2 e seg.);

nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 Cpc hanno prospettato circostanze coerenti con la natura di cliente professionale di affermando che egli “durante il corso degli anni 90’, … oltre alla sua consolidata attività nel settore immobiliare, con numerose società allo stesso riferibili, affiancava quella di investimento mobiliare”, iniziando poi, “all’inizio degli anni 2000, … ad operare con prodotti finanziari cd. “derivati”” (capi 4 e 7).

A ciò si aggiunga che il numero delle operazioni compiute (superiore a 33.000 tra il 01/01/2011 e il 14/05/2021; cons. p. 102), l’allegata entità dell’“intero capitale liquido” che sarebbe stato perduto (corrispondente a € 105.125.540,26;

cit. p. 48) e l’ammontare dell’apertura di credito del 23/01/2009 e dell’affidamento del 24/09/2010 (pari, rispettivamente, a € 48.000.000,00 e a € 25.000.000,00; cons. p. 66 e seg.),sono idonei a supportare la classificazione degli attori come clienti professionali su richiesta, e non come clienti al dettaglio.

E’ pertanto da ritenere, sulla base della consulenza, che l’accertata “tipologia di operatività in strumenti finanziari” sia “compatibile con la a loro attribuita” (p. 126).

4.

Tale conclusione ha importanti riflessi sulla valutazione delle domande attoree sub 3) e 8) e di quella subordinata sub 2 – relative al pegno rotativo, ai costi sostenuti per atti notarili e iscrizioni ipotecarie e agli interessi riferiti “al fido di iniziali 48 milioni di euro…, anche con riferimento alle ulteriori linee di credito” -, portando a escludere sia che tali negozi possano essere di per sé ricollegati a operazioni incompatibili con il profilo dei clienti, sia l’applicazione della disciplina in materia di tutela del consumatore. In ordine a queste domande, va allora osservato che gli attori, al di là del reiterato riferimento all’atecnica nozione di “imposizione”, negli atti di causa hanno richiamato gli art. 1428 e 1439 Cc e le clausole generali in tema di buona fede, senza tuttavia allegare compiutamente l’oggetto degli errori in cui sarebbero incorsi, la natura dei raggiri che sarebbero stati usati dalla convenuta e gli specifici obblighi di comportamento che non sarebbero stati rispettati dalla stessa.

Sotto questi profili, devono inoltre essere considerate tardive le allegazioni contenute nella memoria del 23/10/2023, che è stata autorizzata solo per trattare le questioni relative alle clausole abusive nei contratti stipulati tra consumatore e professionista, a seguito della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9479/2023.

Quanto alla tutela del consumatore, con riferimento alla “maggiorazione dei tassi” (note 30/10/2024 p. 2), va anche osservato che gli attori non hanno compiutamente individuato la natura della violazione e le ragioni del “significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” ex art. 33 D. L.vo 206/2005.

A ciò si aggiunga, in ordine alla domanda sub 3), avente a oggetto il rimborso di € 5.000.000,00, utilizzati dagli attori “per l’acquisto degli strumenti finanziari costituiti in pegno”, che essa non può essere accolta anche perché, come rilevato dal consulente tecnico, “il capitale di € 5.000.000,00 risulta essere già stato imputato a riduzione del debito dei sigg.ri (p. 197).

Ne discende il rigetto di tali domande.

5.

Passando alla disamina delle questioni relative all’acquisto delle azioni della , va rilevato che, ai sensi dell’art. 2358 c. 1 Cc, “la società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per ’acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dal presente articolo”;

con riferimento a questa norma, la Corte di Cassazione ha affermato che “la nullità dell’operazione di assistenza finanziaria” riguarda gli atti di finanziamento e di cessione delle azioni” e sussiste “alla specifica condizione che sia individuabile il collegamento funzionale tra l’acquisto delle azioni e l’erogazione del finanziamento”, precisando, in primo luogo, che “questa cosa è semplice ove vi sia contestualità”, mentre “non lo è ove questa manchi”;

in secondo luogo, che “il collegamento ricorre quando gli atti, sebbene formalmente distinti, risultino interdipendenti al punto che l’uno serve oggettivamente alla realizzazione dell’altro”;

infine, che “la prova del collegamento funzionale deve in ogni caso essere fornita a onere di chi intenda far valere la nullità dell’operazione nel suo complesso” (Cass. 28148/2023;

sul punto anche Cass. 15398/2013, che ritiene rilevante “il profilo del nesso strumentale, tra mutuo, garanzia ed acquisto, inteso al raggiungimento dello scopo vietato”).

Ciò premesso, occorre ora considerare che il consulente, distinguendo tre operazioni, ha escluso la sussistenza di un nesso strumentale per l’acquisto di cui manca la prova della data e per quello del 04/08/2014, avvenuto quando “il saldo del conto corrente n. 12880.RAGIONE_SOCIALE era a credito dei sigg.ri per € 1.179.207,42” e l’ha riconosciuta, invece, per l’acquisto del 22/02/2013, effettuato “quando il saldo del conto corrente n. 12880.RAGIONE_SOCIALE era a debito dei sigg.ri per € 3.590.008,49”, sulla base dell’affermazione secondo cui le risorse utilizzate “derivano dall’apertura di credito per scoperto di conto corrente in essere a valere sul conto corrente n. 12880 in allora pari a € 25.000.000.00” (p. 135 – 137).

Sulla base delle regole esposte in precedenza, le conclusioni del dr. sono pienamente condivisibili.

Invero, nella specie, nonostante la distanza temporale, sussiste la prova del collegamento funzionale tra l’affidamento del 24/09/2010 e l’acquisto del 22/02/2013, essendo il primo che ha consentito il compimento del secondo, grazie alla messa a disposizione da parte della banca delle somme necessarie al riguardo, di cui al momento erano privi.

Ne discendono la nullità parziale dell’affidamento del 24/09/2010 (limitatamente a € 404.932,20), la nullità dell’acquisto di 5.382 azioni della del 22/03/2013 e la condanna della banca a pagare a € 202.466,10 per ciascuno, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 Cc dal 31/12/2020 (data della domanda) al saldo.

Come già prospettato, in linea generale, nella sentenza del 30/05/2023, la nullità parziale dell’affidamento è idonea a ridurre il credito € 12.608.777,70, avendo comportato il pagamento di interessi non dovuti, nella misura quantificata nel paragrafo 7. 6. Inammissibile, in quanto nuova, è invece la domanda sub 6), che non è stata tempestivamente proposta nella citazione e nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 Cpc.

Analoga conclusione vale per la domanda sub 9), inerente alla segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia, che nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 Cpc è stata proposta in via meramente eventuale, “ove la dovesse procedere alla segnalazione della loro posizione a sofferenza…” (p. 11).

7. Parzialmente fondata, invece, è la domanda della convenuta relativa al pagamento di € 12.608.777,70, proposta nella causa riunita Nrg 14063/2022.

Al riguardo, va infatti osservato, per un verso, che nella citazione in riassunzione del 14/07/2022, hanno formulato le stesse domande della causa Nrg 371/2021, senza contestare specificamente le allegazioni della banca e i documenti posti a fondamento della pretesa, tra cui rientrano anche gli estratti conto e la ricognizione di debito del 16/01/2018 (doc. A 17 – 23 e doc. A 13 fasc. conv. Nrg 14063/2022);

per altro verso, che da tale importo vanno sottratti gli interessi pagati con riferimento all’importo di € 404.932,20, oggetto dell’affidamento parzialmente nullo.

Tenuto conto di questo corrispettivo, dell’ammontare dell’affidamento (ridotto a € 10.000.000,00 il 26/04/2013; cons. p. 78) e dei complessivi “interessi debitori per i correntisti” (pari a € 250.979,58; cons. p. 185), tali interessi vanno proporzionalmente quantificati in € 10.162,97.

Ne discende la condanna di a pagare alla convenuta € 12.598.614,73, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 Cc dal 31/10/2022 (data della domanda) al saldo.

Le considerazioni che precedono assorbono le altre questioni trattate dalle parti. .

Venendo infine alle questioni relative alle spese di lite, occorre anzitutto osservare che le domande inizialmente proposte dagli attori nella citazione avevano a oggetto, in via principale, anche la condanna della convenuta:

1) e 2) al risarcimento del danno derivante dalla “perdita dell’intero capitale liquido” del de cuius, quantificato in € 105.125.540,26, con accertamento del diritto “a veder azzerare la posizione debitoria iniziale” su conti correnti, pari a € 47.886.080,28 (cit. p. 48).

L’entità della condanna della banca e la riduzione dell’importo dovutole sono quindi inferiori allo 0,40% della somma richiesta nella citazione.

Va inoltre rilevato che gli attori, in corso di causa, hanno proposto un ricorso ex art. 700 Cpc in ordine alla segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia, rigettato con l’ordinanza del 27/04/2021, confermata in sede di reclamo.

Occorre ancora considerare che la pronuncia della sentenza non definitiva del 30/05/2023 si è resa necessaria in conseguenza del censurabile comportamento degli attori, che hanno presentato in data 01/12/2022, 06/12/2022 e 15/12/2022 reiterate istanze di modifica del quesito formulato al consulente tecnico (a cui hanno fatto seguito le ordinanze in data 05/12/2022, 14/12/2022 e 23/12/2022), così ostacolando il regolare svolgimento delle sue attività.

Tenendo conto di queste circostanze, le spese di lite del giudizio di merito seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e si liquidano in € 208.329,00 per compenso (in relazione ai valori medi della tabella di riferimento per la fase di studio della controversia, la fase introduttiva del giudizio e la fase istruttoria e ai valori massimi per la fase decisionale, svoltasi due volte), con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.

Rispetto alla nota spese della banca, non deve essere riconosciuto l’aumento ex art. 4 c. 2 Dm 55/2014, perché gli attori ha espresso posizioni unitarie e l’assistenza “contro più soggetti” non ha comportato alcun aggravio dell’attività difensiva della convenuta.

Le spese di lite del procedimento cautelare e del reclamo, invece, si liquidano per ciascuna fase in € 8.008,00 per compenso (in relazione ai valori medi della tabella di riferimento per i procedimenti cautelari di valore indeterminabile di particolare importanza per la fase di studio della controversia, la fase introduttiva del giudizio e la fase decisionale, con esclusione della fase istruttoria), con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.

L’importo complessivo delle spese così liquidate ammonta pertanto a € 224.345,00 per compenso.

Il comportamento processuale relativo alle reiterate istanze di modifica del quesito assegnato al consulente tecnico giustifica, ai sensi dell’art. 96 c. 3 Cpc, la condanna degli attori, in solido tra loro, al pagamento di € 50.283,00, equitativamente determinato in misura pari ai compensi per la prima fase decisionale, resa necessaria da tale condotta.

Le spese della consulenza tecnica vanno poste a carico degli attori, in solido tra loro.

PQM

Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, dichiara parzialmente nullo l’affidamento stipulato tra la il 24/09/2010, limitatamente a € 404.932,20 e dichiara nullo l’acquisto di 5.382 azioni della compiuto da 22/03/2013;

condanna la a pagare a 202.466,10, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 Cc dal 31/12/2020 al saldo;

condanna la a pagare a 202.466,10, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 Cc dal 31/12/2020 al saldo;

condanna in solido tra loro, a pagare alla € 12.598.614,73, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 Cc dal 31/10/2022 al saldo;

dichiara inammissibili e rigetta le altre domande proposte da e dall , dalla , dall dall e dall nei confronti della , la , l e l , in solido tra loro, a rimborsare alla le spese di lite, liquidate in complessivi € 224.345,00 per compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva;

condanna , la , l e l , in solido tra loro, a pagare alla € 50.283,00;

pone le spese della consulenza tecnica a carico di e dell’ , della dell’ , dell’ e dell’ , in solido tra loro.

Torino, 11/02/2025.

IL GIUDICE dr. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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