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Nullità parziale di un contratto di credito al consumo per errata indicazione del TAEG e calcolo degli interessi moratori

La sentenza affronta il tema della nullità parziale di un contratto di credito al consumo a causa dell’erronea indicazione del TAEG, stabilendo che il costo dell’assicurazione obbligatoria per ottenere il credito deve essere incluso nel calcolo. Di conseguenza, il contratto viene eterodeterminato con l’applicazione del tasso nominale minimo dei buoni del tesoro, come previsto dalla legge. La sentenza si sofferma, inoltre, sulla clausola relativa agli interessi moratori, dichiarandone la nullità e applicando la sanzione civile della nullità parziale. Infine, la Corte accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale del finanziatore, condannando il consumatore al pagamento del capitale residuo e degli interessi calcolati al tasso legale.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dai seguenti Magistrati:
dr. NOME COGNOME Presidente;
dr. NOME COGNOME Consigliere;
dr. NOME COGNOME Consigliere rel.
; ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._884_2024_- N._R.G._00000296_2021 DEL_05_06_2024 PUBBLICATA_IL_06_06_2024

nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 296/21 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell’anno 2021, promossa (C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale alle liti, dall’Avv. NOME COGNOME
appellante CONTRO CRAGIONE_SOCIALEF. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dagli Avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME
appellata

avente ad oggetto: nullità parziale e adempimento di contratto di credito al consumo;

conclusioni:
appellante:

“in via preliminare e nel rito, accertare e dichiarare la tardività e la conseguente inammissibilità dell’appello incidentale ex adverso proposto;

– in via istruttoria, si insiste affinché venga disposta CTU econometrica volta al ricalcolo degli interessi sostitutivi al tasso indicato dall’art. 117, comma 7, TUB, ovvero dall’art. 125-bis, comma 7, TUB per le C.F. P. nell’atto di appello, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte parola per parola”;

parte appellata:
“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello, previo rigetto di ogni altra diversa e contraria istanza:
in via principale, richiamate ad ogni fine utile le conclusioni formulate dalla convenuta in primo grado, respingere l’appello proposto dal Sig. in quanto infondato in fatto e diritto;
in via d’appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza di primo grado n. 728/2020 emessa dal Tribunale di Macerata il 08/09/20 e pubblicata il 14/09/20:
accertare e dichiarare che ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura non deve essere considerata e/o ricompresa l’indennità da ritardato pagamento e che le clausole del contratto inter partes che disciplinano il tasso di mora e l’indennità da ritardato pagamento sono valide ed efficaci e quindi accogliere le domande formulate di primo grado con le quali si è chiesto:
nel merito, respingere le domande formulate dall’attore nei confronti della perché in ammissibili e comunque del tutto infondate in fatto ed in diritto;
– nel merito, in via riconvenzionale, condannare il Sig. al pagamento in favore della della somma di € .47.866,52 oltre interessi al tasso di mora del 14,60% dal 10/11/15 al saldo”;
porre comunque a carico dell’appellante le spese del giudizio di primo grado sostenute dalla convenuta In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del secondo grado di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell’atto di appello, nella comparsa di costituzione di parte appellata e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.

Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all’immediata delibazione dei due motivi cui è affidato il tempestivo appello principale e due motivi in cui si esaurisce l’appello incidentale.
****** .

Occorre muovere dall’esame del secondo motivo di gravame in ragione della idoneità di esso, qualora fondato, ad assorbire il primo motivo dell’appello principale e l’unico motivo dell’appello incidentale.

La difesa appellante censura la sentenza impugnata laddove, non recependo le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, ha omesso di rilevare le consistenza usuraria degli interessi corrispettivi e, dunque, non ha applicato la sanzione civile di cui al secondo comma dell’art. 1815 c.c.

Il motivo è infondato.

La relazione di consulenza, depositata in data 22.5.2018 e che ivi si abbia per integralmente richiamata, riferisce l’avvenuto superamento del tasso soglia solo qualora la c.d. commissione di estinzione anticipata sia inclusa nel calcolo del TAEG e si ipotizzi che il mutuatario abbia a restituire il capitale e gli interessi il giorno successivo al perfezionamento del contratto o nel periodo intercorrente tra la scadenza della prima e della quattordicesima rata.

Ponendo a latere la circostanza che lo scenario prefigurato dall’ausiliare non si è verificato, occorre osservare che la c.d commissione di estinzione anticipata costituisce unicamente il corrispettivo del diritto potestativo attribuito al mutuatario, in ragione del quale quest’ultimo può compiere il recesso oneroso dalla relazione negoziale, giusto il disposto della norma generale di cui al terzo comma dell’art. 1373 c.c. Essa, dunque, non presenta alcuna correlazione causale con la concessione del credito (anzi, presuppone logicamente che il credito sia già erogato), sì da non poter essere inclusa nelle spese contemplate dalla norma di cui al quinto comma dell’art. 644 c.p.

In altri e più compiuti termini, “in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del “tasso soglia” previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest’ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell’effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 7352 del 07/03/2022; in tal senso, anche Ordinanza della Corte di Cassazione n.II.

Il primo motivo dell’appello principale censura la sentenza del Tribunale di Macerata laddove ha omesso di rilevare la nullità testuale della clausola relativa alla debenza degli interessi convenzionali quale conseguenza dell’errata indicazione del TAEG, così come disposto dalla norma di cui al sesto comma dell’art. 125 bis T.U.B., articolo suscettibile di necessaria applicazione al caso di specie, secondo la prospettazione difensiva in esame, anche nella parte in cui, al settimo comma, dispone, in un’ottica sanzionatoria, l’eterointegrazione del contratto di credito al consumo tramite determinazione del TAEG in misura pari al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, senza debenza di alcuna somma ulteriore.

Con più precisione, la difesa appellante, in adesione alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, evidenzia che il premio e le spese relative al contratto di assicurazione, stipulato da unitamente al contratto di mutuo, devono essere considerati al fine della determinazione del TAEG, giusto il disposto della norma di cui al secondo comma dell’art. 121 T.U.B., secondo cui “nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”.

Il motivo è fondato.

Il profilo di nullità evidenziato da è suscettibile di rilievo d’ufficio in ragione del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 1421 c.c. e di cui al secondo comma dell’art. 127 T.U.B. Nel corso del primo grado di giudizio, peraltro, a espressamente lamentato la sussistenza di una discrasia, in termini peggiorativi, tra il TAEG indicato nella scrittura privata del 28.10.2013 e quello effettivo derivante dalla corretta considerazione di tutti i costi correlati all’erogazione del credito, sebbene per ragioni diverse da quelle poi rilevate del consulente tecnico d’ufficio e, per tale via, portate alla cognizione del Tribunale di Macerata. La norma imperativa di cui al secondo comma dell’art. 121 T.U.B., nella lettera ratione a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”.

Nella relazione di consulenza, depositata in data 22.5.2018 e che ivi si abbia per integralmente richiamata, si legge quanto segue:
“sono state considerate tra gli oneri connessi all’erogazione del credito le spese trattenute dall’intermediario finanziario, costituite da euro 2.693,50 a titolo di assicurazioni, ottenendo un TAEG pari al 12,76%, che risulta inferiore alla soglia prevista per la categoria di “crediti personali”, che è pari, nel IV trimestre 2013 al 18,988% (11,99% + 25%)+4).

Si ritiene opportuno inserire le spese assicurative anche nel calcolo del TAEG che risulta anch’esso pari al 12,76% e superiore al TAEG pubblicizzato in contratto (10,96%)”.

I conteggi compiuti dall’ausiliare non sono stati contestati dalle parti.

Il dissidio si concentra unicamente sulla necessità o meno di includere il premio e le spese del contratto di assicurazione nel costo totale del credito e deve essere risolto nel senso prospettato dalla difesa appellante.

Ad avviso del Collegio, la sopportazione dei costi del contratto di assicurazione si configura come requisito per accedere al credito alle condizioni offerte, con conseguente sussistenza del presupposto della norma sopra richiamata, (anche) nell’ipotesi in cui l’intermediario finanziario abbia a delineare, e dunque a prospettare al consumatore, una operazione complessa ed unitaria ove i due contratti condividono totalmente le coordinante temporali (il momento di perfezionamento e la durata della relazione negoziale) e sono collegati in termini così stretti che l’importo del premio dell’assicurazione è incluso nella somma mutuata, incrementandola, di modo che, nei fatti, il consumatore, onde accedere al finanziamento, è sostanzialmente indotto, per non dire costretto, a ricevere in prestito anche una somma ulteriore rispetto a quella necessaria al proprio originario proposito di consumo, sostenendo così un costo complessivo più elevato. Come emerge dall’esame delle scritture private del 28.10.2013, ciò è avvenuto nel caso di specie atteso che:- il contratto di mutuo si è perfezionato nello stesso giorno e nello stesso momento in cui ha aderito alle polizze collettive stipulate tra e RAGIONE_SOCIALE
si è rapportato unicamente con tale , intermediario di in virtù di mandato conferitogli per la promozione e collocamento dei prodotti di tal ultima società.
– vi è totale sovrapposizione cronologica tra la durata del mutuo e l’assicurazione;
– la stipulazione del contratto di assicurazione si risolve in un vantaggio economico per l’intermediario, cui è riconosciuta una commissione di euro 1.228,82, detratta dal premio;
– l’ammontare del premio, pari ad euro 2.378,50, è stato calcolando tramite applicazione del tasso percentuale del 5,90 % sulla somma di euro 40.000,00, all’evidenza originariamente richiesta da , incrementata degli importo di euro 135,00 ed euro 180,00, relativi al costo dell’assicurazione ma, tuttavia, considerati, senza apparente spiegazione, come componenti del “finanziato”, volendo spendere il termine impiegato nella scrittura in esame;
– l’importo totale del mutuo è pari ad euro 42.693,50, ossia euro 40.000,00, più euro 180,00, più euro 135,00, più euro 2.378,50.

Le riferite circostanze, vagliate singolarmente nonché in ragione delle reciproche interazioni, convincono del seguente assunto:
vi è una totale sovrapposizione tra il contratto di mutuo ed il contratto di assicurazione (i costi del secondo concorrono finanche a delineare l’oggetto del primo), tale da delineare una operazione contrattuale unitaria nel senso che il consumatore per accedere al finanziamento deve necessariamente sopportare i costi dell’assicurazione, in totale adesione al proposito negoziale delineato in via unilaterale dell’intermediario finanziario.

In tale ottica, il costo dell’assicurazione costituisce, unitamente agli interessi corrispettivi, il compenso del mutuante.

Tale convincimento non è incrinato dalla circostanza che, nel riquadro “condizioni economiche”, si legge “servizi accessori facoltativi/premio per assicurazione facoltativa”.

Trattasi di formula che appare avulsa dal concreto contenuto dell’operazione negoziale e, anzi, qualora si volesse erroneamente limitare l’indagine ad un approccio meramente formale, del testo della scrittura, all’indicazione dell’importo del credito, già fissato nella somma di euro 42.693,50.

Dunque, il costo dell’assicurazione deve essere incluso nel TAEG.

Ne consegue che, come correttamente rilevato dal consulente tecnico d’ufficio, il contratto di credito al consumo è connotato da una clausola che reca erronea indicazione, per difetto, del TAEG, con conseguente sussistenza del profilo di nullità parziale lamentato dalla difesa appellante.

La conseguenza è l’eterointegrazione sanzionatoria del contratto ai sensi del settimo comma dell’art. 125 bis T.U.B. III.

L’accoglimento del primo motivo dell’appello principale conduce di per sé al rigetto dell’unico motivo dell’appello incidentale, volto a censurare la sentenza del Tribunale di Macerata nella parte in cui ha accertato la consistenza usuraria degli interessi moratori, ha dichiarato la nullità della relativa clausola, ha applicato, con riferimento ai soli interessi moratori, la sanzione civile di cui al secondo comma dell’art. 1815 c.c. Vi è che l’applicazione di tasso annuo effettivo globale più elevato rispetto a quello indicato nella scrittura privata del 28.10.2013, evenienza appunto verificatasi nel caso di specie, conduce alla necessaria applicazione della norma di cui al settimo comma dell’art. 125 bis T.U.B., come sopra già osservato, con la conseguenza che, nonostante la mora, il consumatore è obbligato alla sola corresponsione degli interessi eterodeterminati, ossia pari al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.

IV.
Occorre precedere alla delibazione della domanda riconvenzionale, volta a conseguire al condanna del consumatore al pagamento degli interessi già scaduti e del capitale residuo, previo accertamento dei presupposti di cui all’art. 1819 c.c., alla luce dell’accoglimento del primo motivo dell’appello principale.

A tal fine è necessario compiere le seguenti operazioni:
– determinare il tasso d’interesse imposto dalla norma di cui al settimo comma dell’art. 125 bis T.U.B.;- definire il correlato piano di ammortamento in adesione alla volontà negoziale delle parti e, dunque, incentrato sulla previsione di centoventi rate ad importo costante, comprensive di interessi e capitali;
– verificare la sussistenza di morosità rilevante alla luce della clausola di cui all’art. 22 delle condizioni generali di contratto alla data del 30.9.2016, ossia al momento di proposizione della domanda riconvenzionale;
– nell’ipotesi di sussistenza di tali presupposti, e dunque della sussistenza del diritto di di esigere l’immediata restituzione dell’intero ai sensi della norma di cui all’art. 1819 c.c., determinare l’entità dell’obbligazione restitutoria gravante sul consumatore, in considerazione dei pagamenti già effettuati da quest’ultimo per l’importo complessivo di euro 11.429,08.

Ad avviso del Collegio, trattasi di operazioni prive di particolare complessità che, pertanto, possono essere svolte senza l’ausilio di un consulente tecnico d’ufficio, con conseguente limitazione delle spese del presente grado e riduzione dei tempi di definizione.

Il Collegio, peraltro, confida nella collaborazione delle parti e dunque è convinto che esse, comprese le statuizioni decisionali prospettate, sapranno emendare congiuntamente eventuali errori di calcolo.

V. L’esame della serie storica del tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali nel periodo relativo ai dodici mesi anteriori alla stipulazione del contratto di credito al consumo, riferisce che il TAEG deve essere fissato nella misura dello 0,703%, pari al tasso dei BOT annuali nel mese di maggio del 2013.

Ne consegue che la rata mensile, comprensiva di interessi e capitale, ammonta ed euro 368,54 e che il piano di ammortamento, articolato in centoventi rate, si configura come segue.
Anno 1Capitale: €4,135.60;
Interessi: €286.83
Mese Quota Interessi QuotaCapitale

Capitale residuo
€25.01 €343.52 €42,349.98 €24.81 €343.73 €42,006.25 €24.61 €343.93 €41,662.32 €24.41 €344.13 €41,318.20 €24.21 €344.33 €40,973.87 €24.00 €344.53 €40,629.33 €23.60 €344.94 €39,939.66 €23.40 €345.14 €39,594.53 €23.20 €345.34 €39,249.19 €22.99 €345.54 €38,903.65 €22.79 €345.74 €38,557.90

Anno 2Capitale:
€8,300.36; Interessi:
€544.49 Mese Quota Interessi Quota Capitale Capitale residuo €22.59 €345.95 €38,211.95 €22.39 €346.15 €37,865.80 €22.18 €346.35 €37,519.45 €21.98 €346.56 €37,172.90 €21.78 €346.76 €36,826.14 €21.57 €346.96 €36,479.18 €21.37 €347.16
€36,132.01 €21.17 €347.37 €35,784.64 €20.96 €347.57
€35,437.07 €20.76 €347.78 €35,089.30 €20.56 €347.98 € 34,741.32 €20.35 €348.18 €34,393.14

Anno 3Capitale:
€12,494.50;
Interessi: €772.77
Mese Quota InteressiQuota Capitale Capitale residuo
€20.15 €348.39 €34,044.75 €19.94 €348.59 €33,696.16 €19.74 €348.80 €33,347.36 €19.54 €349.00 €32,998.36 €19.33 €349.20 €32,649.16 €19.13 €349.41 €32,299.75 €18.92 €349.61 €31,950.14 €18.72 €349.82 €31,600.32 €18.51 €350.02 €31,250.30 €18.31 €350.23 €30,900.07 €18.10 € 350.43 €30,549.64 €17.90 €350.64 €30,199.00

Anno 4Capitale: €16,718.22;
Interessi: €971.48
Mese Quota Interessi Quota Capitale Capitale residuo €17.69 €350.84 €29,848.15 €17.49 €351.05 €29,497.10 €17.28 €351.26 €29,145.85 €17.07 €351.46 €28,794.39 €16.87 €351.67 €28,442.72 €16.66 €351.87 €28,090.85 €16.46 €352.08 €27,738.77 €16.25 €352.29 €27,386.48 €16.04 € 352.49 €27,033.9947 €15.63 €352.90 €26,328.39 €15.42 €353.11 €25,975.28

Anno 5Capitale: €20,971.73;
Interessi: €1,140.40
Mese Quota InteressiQuota Capitale Capitale residuo
€15.22 €353.32 €25,621.96 €15.01 €353.53 €25,268.43 €14.80 €353.73 €24,914.70 €14.60 €353.94 €24,560.76 €14.39 €
354.15 €24,206.62 €14.18 €354.35 €23,852.26 €13.97 €354.56 €23,497.70 €13.77 €354.77
€23,142.93 €13.56 €354.98 €22,787.95 €13.35 €355.19 €22,432.77 €13.14 €355.39 €22,077.37 €12.93 € 355.60 €21,721.77

Anno 6Capitale: €25,255.24;

Interessi: €1,279.32
Mese Quota InteressiQuota Capitale Capitale residuo
€12.73 €355.81 €21,365.96 €12.52 €356.02 €21,009.94 €12.31 €356.23 €20,653.71 €12.10 €356.44 €20,297.28 €11.89 €356.64
€19,940.63 €11.68 €356.85 €19,583.78 €11.47 €357.06 €19,226.72 €11.26 €357.27 €18,869.45 €11.05 €357.48 €18,511.97 €10.84 €357.69 €18,154.27 €10.64 €357.90 €17,796.37 €10.43 €358.11 €17,438.26

Anno 7Capitale: €29,568.95;
Interessi: €1,388.03
Mese Quota Interessi Quota
Capitale Capitale residuo
€10.22 €358.32 €17,079.95 €10.01 €358.53 €16,721.42 €9.80 €358.74 €16,362.68 €9.59 €358.95 €16,003.73 €9.38 €359.16 €15,644.57 €9.17 €359.37 €15,285.20 €8.95 €359.58 €14,925.62 €8.74 €359.79 €14,565.82 €8.53 €360.00 €14,205.82 €8.32 €360.21 €13,845.61 €8.11 €360.42 €13,485.18 €7.90 €360.64 €13,124.55

Anno 8Capitale: €33,913.09;
Interessi:€1,466.31
Mese Quota InteressiQuota Capitale Capitale residuo
€7.69 €360.85 €12,763.70 €7.48 €361.06 €12,402.64 €7.27 €361.27 €12,041.37 €7.05 €361.48 €11,679.89 €6.84 €361.69
€11,318.20 €6.63 €361.90 €10,956.29 €6.42 €362.12 €10,594.18 €6.21 €362.33 €10,231.85 €5.99 €362.54 €9,869.31 €5.78
€362.75 €9,506.55 €5.57 € 362.97 €9,143.59 €5.36 €363.18 €8,780.41

Anno 9Capitale: €38,287.87;
Interessi: €1,513.96
Mese Quota InteressiQuota Capitale Capitale residuo €5.14
€363.39 €8,417.02 €4.93 €363.60 €8,053.41 €4.72 €363.82 €7,689.60 100 €4.50 €364.03 €7,325.56 101 €4.29 €364.24 €
6,961.32 102 €4.08 €364.46 €6,596.86 103 €3.86 €364.67 €6,232.19 104 €3.65 €364.88 €5,867.31 105 €3.44 €
365.10 €5,502.21 106 €3.22 €365.31 €5,136.90 107 €3.01 €365.53 €4,771.37 108 €2.80 €365.74 €4,405.63

Anno 10Capitale: €42,693.50;
Interessi: €1,530.76
Mese Quota InteressiQuota Capitale Capitale residuo 109 €2.58 €365.95 €4,039.68 110 €2.37 €366.17 €3,673.51 111 €2.15 €366.38
€3,307.12 112 €1.94 €366.60 €2,940.53 113 €1.72 €366.81 €2,573.71 114 €1.51 €367.03 € 2,206.69 115 €1.29 €367.24
€1,839.44 116 €1.08 €367.46 €1,471.99 117 €0.86 €367.67 €1,104.31 118 €0.65 €367.89 €736.42 119 €0.43 €368.10 €368.32 120 €0.22 €368.32 €0.00

Alla data del 30.9.2016, ovvero al momento della proposizione della domanda riconvenzionale erano scadute trentacinque rate, per un importo complessivo, comprensivo di capitale ed interessi, di euro 12.989,20.

A tale data aveva corrisposto l’importo di euro 11.429,08.

Vi è, pertanto, un saldo debitore di euro 1.469,82, importo superiore a quello di due rate.

La clausola n. 22 delle condizioni generali del contratto di credito al consumo prevede che il mutuante può esigere la riscossione dell’intero nell’ipotesi di mancato pagamento di almeno due rate.

Tale presupposto patologico, dunque, si è verificato al momento della proposizione della domanda riconvenzionale (che all’evidenza assorbe la richiesta stragiudiziale tramite lettera raccomandata, così come richiesto dalla clausola n. 22), con conseguente sorgere, in capo all’intermediario finanziario, del diritto di cui all’art. 1819 c.c. Come da piano di ammortamento sopra riportato, alla scadenza della trentacinquesima rata il capitale residuo ammontava ad euro 30.549,64.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda riconvenzionale, eve essere condannato al pagamento della somma complessiva di euro 32.019,46 (euro 30.549,64 + euro 1.469,82), oltre interessi al tasso annuo dello 0,703% a far data dal 30.9.2016 al saldo.

VI.
Il secondo motivo dell’appello incidentale censura la sentenza del Tribunale di Macerata laddove, nel compiere la regolazione delle spese del grado, ne ha disposto la compensazione integrale.

Il motivo è infondato.

L’esito ultimo del processo evidenzia la reciprocità della soccombenza atteso l’accoglimento della domanda volta a far valere il lamentato profilo di nullità parziale e l’accoglimento della domanda riconvenzionale, sebbene per una somma inferiore rispetto a quanto richiesto e, appunto, determinata in ragione della nullità della clausola relativa alla debenza degli interessi corrispettivi e moratori.

VII.

Tale ragioni conducono all’integrale compensazione anche delle spese del presente grado.
i motivi dell’appello incidentale sono stati rigettati sicché, nei confronti di ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.

La Corte d’Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
– in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna all’immediato pagamento, in favore di della somma di euro di euro 32.019,46 oltre interessi al tasso annuo dello 0,703% a far data dal 30.9.2016 al saldo;
– conferma per il resto la sentenza impugnata;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado.
Ancona, 5.6.2024
Il Presidente Dott.ssa NOME COGNOME Il Consigliere Est.
Dott. NOME COGNOME

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