fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Nullità parziale fideiussione a valle di intese ABI

La pronuncia in esame affronta il tema della validità dei contratti di fideiussione stipulati a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. In particolare, la Corte ha ribadito che la nullità parziale, riguardante le sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, non si estende all’intero contratto, salvo che sia desumibile una diversa volontà delle parti. Spetta pertanto a chi ha interesse alla totale caducazione del contratto l’onere di provare l’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla.

Pubblicato il 04 October 2024 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO
DI TRIESTE SEZIONE SECONDA
CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
Dott.ssa NOME COGNOME Presidente Dott.ssa NOME COGNOME Dott. NOME COGNOME Consigliere est. ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._342_2024_- N._R.G._00000359_2021 DEL_01_08_2024 PUBBLICATA_IL_01_08_2024

nella causa in grado d’appello iscritta al n. 359 del ruolo 2021, avente ad oggetto:
appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 639/2021 pubblicata in data 24.6.2021, in punto:
contratti bancari;
causa vertente TRA rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell’art. 83, comma 3, c.p.c. APPELLANTE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell’art. 83, comma 3, c.p.c. APPELLATA NONCHÉ in persona del Curatore – CONTUMACE

CONCLUSIONI

Per l’appellante:
“Nel merito in via principale:
ogni diversa istanza disattesa e reietta, accogliere l’appello proposto e per l’effetto riformare la sentenza Tribunale di Udine Dott.ssa NOME COGNOME n. 639/2021 pubblicata il 24.06.2021 Rg.
1168/2020 notificata il 15.07.2021 per i motivi di fatto e diritto rassegnati e accogliere tutte le conclusioni avanzate in appello e in prime cure, da intendersi richiamate e trascritte.

Conseguentemente disattendere tutte eccezioni istanze sollevate dall’appellato/a, anche dinanzi il Tribunale, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;

Con vittoria di spese e competenze anche del primo grado.
” Per l’appellata:
“Dichiararsi l’appello inammissibile sia ex art. 348 bis c.p.c. non avendo l’appello ragionevole probabilità di essere accolto sia ex art. 342 c.p.c. per mancanza di specificità dei motivi.
In via principale di merito: respingersi l’appello, perché infondato, con conferma della sentenza dd.24.06.2021 n.639/2021 pubblicata in data 24.06.2021, resa dal tribunale di Udine.
Rifuse le spese di entrambi i gradi.

” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza pubblicata in data 24.6.2021 il Tribunale di Udine aveva respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e dal suo amministratore entrambi garanti della RAGIONE_SOCIALE società a sua volta amministrata dal medesimo alla quale era stato intimato il pagamento, in favore della (ora di complessivi 933.002,50 sulla base dei saldi passivi dei conti correnti n. 422157 e 422161 accesi presso la filiale di San Donà di Piave e del residuo debito afferente al finanziamento chirografario n. 90647 del 12.10.2016, oltre interessi. opponenti avevano eccepito l’infondatezza della pretesa monitoria, assumendo, per quanto ancora rileva, che le fideiussioni prestate da e dal suo amministratore (al tempo presidente del consiglio di amministrazione sia della società debitrice principale, sia della società garante), erano annullabili ex art. 1394 cod. civ. per conflitto d’interessi tra la società garante e il suo amministratore, in quanto stipulate nell’intento di favorire RAGIONE_SOCIALE a discapito di e che le stesse erano altresì nulle per contrasto con l’art. 2 della legge n. 287/1990, in quanto riproduttive delle clausole di cui allo schema Abi che la Banca d’Italia, con il provvedimento n. 55/2005, aveva ritenuto lesive della concorrenza.

La convenuta si era costituita eccependo l’infondatezza dell’opposizione ed evidenziando che risultava palese la convergenza di interessi di entrambe le società, nonché del loro socio di maggioranza e amministratore, ad ottenere gli affidamenti.

Con tale decisione era stato osservato:
che doveva dubitarsi della stessa applicabilità della normativa antitrust alla fideiussione e che in ogni caso per i contratti a valle dell’intesa anticoncorrenziale poteva prospettarsi unicamente una questione risarcitoria;
che anche diversamente opinando, l’uniformità di applicazione, in quanto elemento costitutivo della pretesa, doveva essere provato dall’attore;
che gli opponenti non avevano assolto all’onere di allegazione e prova, in termini concreti e specifici, dell’effettiva esistenza di un’intesa avente ad oggetto l’utilizzo uniforme di quelle clausole tra le banche italiane e dell’effettiva uniformità praticata dalle stesse;
che la legittimazione a far valere il conflitto d’interessi spettava in ogni caso unicamente alla società e che dalla documentazione prodotta dall’opposta emergeva una sostanziale coincidenza di interessi tra la società controllante garante, la controllata garantita e il socio pressoché totalitario della controllante sentenza era stata gravata da e da con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 10.9.2021;
l’appellata si era costituita resistendo all’impugnazione ed eccependone l’inammissibilità;
nelle more il difensore di dichiarava che il Tribunale di Treviso aveva pronunciato in data 5-6.4.2022 sentenza di fallimento nei confronti di quest’ultima;
successivamente alla riassunzione si era costituito unicamente il mentre il era rimasto contumace;
la causa, trattata ai sensi dell’art. 221 del d.l. 19.5.2020 n. 34, conv. in l. 17.7.2020, n. 77, era quindi stata riservata in decisione al decorso dei termini previsti dagli artt. 352 e 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo gli appellanti hanno lamentato che la sentenza impugnata era priva di ogni costrutto e pacificamente lesiva del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché non convincente sotto il profilo della consequenzialità logica dei passaggi che hanno condotto alla decisione finale.

Con il secondo motivo hanno eccepito che l’opposizione era stata erroneamente respinta sul presupposto del mancato assolvimento dell’onere probatorio relativo all’esistenza di un’intesa avente ad oggetto l’effettiva uniformità di applicazione delle clausole contenute nello schema Abi, che l’azione di nullità doveva ritenersi fondata già sulla base del provvedimento della banca d’Italia n. 55 del 2005 e che in assenza dell’inserimento di tali clausole la banca non avrebbe accettato la fideiussione.

Con il terzo motivo hanno evidenziato la contrarietà all’orientamento di legittimità del “rigetto per non impugnabilità delle fideiussioni negozi a valle.
” Con il quarto motivo hanno eccepito che anche la mancata allegazione del provvedimento della Banca D’Italia non poteva essere motivo di rigetto della domanda nullità, dovendo tale provvedimento essere considerato come notorio.

Con l’ultimo motivo hanno censurato la decisione relativa al conflitto di interessi, a loro dire derivante dalla precisa coincidenza dell’amministratore della società garante e garantita e dalla ricorrenza di elementi indiziari dell’esistenza di un possibile conflitto.

Ciò premesso, va a questo punto rilevato che l’appello, pur sottraendosi all’eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., non può essere accolto.

Il primo motivo è infatti inammissibile per difetto di specificità, dal momento che la sua formulazione non consente di individuare i capi della decisione cui le censure proposte dovrebbero intendersi riferite, né le effettive ragioni della loro proposizione.

È invece infondato il secondo motivo.

Come rilevato dal Supremo Collegio, “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell’art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza – salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Sez. U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021). Resta pertanto escluso che l’effettiva uniformità di applicazione delle clausole contenute nello schema Abi possa estendere, in difetto di allegazione e prova di tale diversa volontà delle parti, la nullità all’intero contratto, destinato pertanto a rimanere, per la parte restante, valido ed efficace.

Deve infatti essere in tal senso ricordato che “il concetto di nullità parziale, di cui all’art. 1419, comma 1, cod. civ., esprime il generale favore dell’ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, ed il carattere eccezionale dell’estensione all’intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una clausola;
conseguentemente, spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell’assetto di interessi programmato l’onere di provare l’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d’ufficio l’effetto estensivo della nullità parziale all’intero contratto” (Sez. 3 – , Ordinanza n. 18794 del 04/07/2023).

Restano conseguentemente assorbite sulla base di tali considerazioni, in difetto di allegazione e prova di una diversa volontà delle parti nel senso anzidetto, le ulteriori censure svolte nel medesimo motivo relativamente alla prova dell’esistenza dell’intesa anticoncorrenziale, nonché quelle proposte con il terzo e quarto motivo in ordine alla impugnabilità dei negozi a valle e alla mancata allegazione del provvedimento della Banca D’Italia.

È di seguito infondato anche l’ultimo motivo.

Premesso, infatti, che dell’eventuale annullamento derivante dalla sussistenza di una ipotesi di conflitto di interessi potrebbe in astratto giovarsi unicamente la società, attualmente dichiarata fallita, e non anche il suo amministratore, avendola egli stesso indotta alla stipulazione del negozio pregiudizievole, va nondimeno evidenziato che in tema di annullamento del contratto concluso in conflitto di interessi, nel caso di fideiussione prestata da una società in favore di un’altra, entrambe aventi il medesimo amministratore e facenti parte di uno stesso gruppo, l’autonomia soggettiva e patrimoniale delle singole società comporta che la strumentalità della fideiussione alla conservazione del valore della partecipazione della garante nel capitale della garantita non possa ritenersi in re ipsa, in ragione della detta partecipazione e della comune appartenenza al gruppo, ma debba invece essere concretamente provata dal creditore che voglia giovarsi della garanzia (Cass. n. 10103 del 10/04/2019).

Ferme tali considerazioni, va inoltre rilevato come gli appellanti non abbiano specificamente impugnato il capo con il quale era stato evidenziato che “la documentazione prodotta nel corso del giudizio dalla convenuta opposta corrobora le allegazioni della banca garantita in ordine alla sostanziale coincidenza di interessi tra la società controllante garante, la controllata RAGIONE_SOCIALE e il socio pressoché totalitario della controllante sig. e che “le garanzie concesse da una società in favore di una propria controllata possono considerarsi come atti strumentali alla conservazione del valore della partecipazione societaria di cui la garante è titolare e, dunque, prestate nell’interesse della stessa garante”, e come non abbiano, oltre a ciò, neppure contestato che lo statuto di prevedesse, quale oggetto dell’attività sociale, lo svolgimento della medesima attività di RAGIONE_SOCIALE, ovvero il commercio di pneumatici, di ricambi, attività di manutenzione di veicoli, oltre all’assunzione di partecipazioni in società con oggetto analogo o complementare al proprio e, in via occasionale, il rilascio di fideiussioni e garanzie in genere, essendosi limitate a rilevare unicamente che l’attività principale riguardava il commercio di immobili. L’appello dovrà pertanto essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
per l’effetto, le spese processuali andranno regolate sulla base del principio della soccombenza con onere a carico di entrambi gli appellanti, atteso che la contumacia successiva alla riassunzione non implica abbandono delle domande già proposte;
dovrà inoltre darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato.

La Corte d’Appello di Trieste, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d’appello in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:

Respinge l’appello e per l’effetto conferma l’impugnata sentenza del Tribunale di Udine n. 639/2021 pubblicata in data 24.6.2021;
Condanna gli appellanti alla rifusione delle spese del presente grado del giudizio, che liquida, a titolo di compensi professionali, in euro 15.000,00 oltre spese generali nella misura massima, nonché ad Iva e c.p.a. di legge;
Dà atto della sussistenza delle condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 5 giugno 2024

IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott. NOME COGNOME Dott.ssa NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati