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Codice Civile
Codice Penale

Nullità permuta per circonvenzione d’incapace

La sentenza afferma il principio della nullità virtuale del contratto per violazione di norme imperative, in particolare del reato di circonvenzione di incapace. Si evidenzia l’opponibilità della domanda di nullità al terzo acquirente in buona fede in mancanza di trascrizione quinquennale ex art. 2652 n. 6 c.c.

Pubblicato il 12 September 2024 in Diritto Civile, Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile

TRIBUNALE DI PERUGIA SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE D’UDIENZA in VIDEOCONFERENZA (art. 281 sexies c.p.c.)

Addì 4.9.24 ore 11.00 innanzi al got NOME COGNOME sono comparsi:
per l’attrice l’Avv. COGNOME NOME
per il Convenuto-contumace nessuno è comparso;
per l’Avv. COGNOME sostituito dall’AVV.
NOME

I rispettivi difensori si riportano alle conclusioni formulate in atti di cui alle note scritte del 4 giugno scorso per l’attrice e del 6 giugno ultimo scorso per la convenuta.

I difensori discutono la causa e chiedono darsi lettura del dispositivo ovvero chiedono provvedersi al deposito in cancelleria della sentenza pronunciata in prosieguo d’udienza con libera facoltà per i procuratori dal comparire nuovamente in videoconferenza a seguito della camera di consiglio.

Il got tenuto conto della ordinanza comunicata per l’odierno adempimento processuale;
preso atto delle formulate conclusioni, accolte le richieste delle parti anche ai fini dell’odierno incombente;
preso atto della discussione della causa;

DA’ LETTURA del dispositivo e della parte motiva della sentenza Il got

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PERUGIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice onorario NOME COGNOME ha pronunciato in data 4.9.2024 ore 15.30 la seguente

SENTENZA N._1193_2024_- N._R.G._00004851_2017 DEL_04_09_2024 PUBBLICATA_IL_04_09_2024

EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile di I° Grado iscritta al n. R.G. 4851/17 promossa da (C.F. ) con il patrocinio dell’avv. COGNOME NOME elettivamente domiciliata in Santa INDIRIZZO INDIRIZZO contro (C.F. ) con il patrocinio dell’avv. COGNOME elettivamente domiciliata in Perugia INDIRIZZO CONVENUTA (C.F. CONVENUTO CONTUMACE

Oggetto:nullità virtuale per circonvenzione d’incapace

C.F. C.F. L’attrice ha precisato le seguenti conclusioni:
All’esito dell’istruttoria e della mancata costituzione di si rinuncia alla domanda risarcitoria avanzata nei suoi confronti.
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza e deduzione per i motivi di cui in narrativa:
A) previo accertamento della condotta delittuosa di in danno di in relazione al reato di cui all’art. 643 c.p.;
Accertare e dichiarare la nullità, del contratto di permuta stipulato in data 31/08/2012 a rogito del Notaio Dr.
Rep. 253.625 Racc. n. 53.592 trascritto in data 11/09/2012;
Accertare dichiarare la nullità e/o comunque l’inefficacia del contratto preliminare di vendita stipulato tra in data 31/08/2012 trascritto il giorno 11/09/2012 Registro generale n. 20176 e Registro Particolare n. 15291 – Rep. 253626/53293 e il successivo contratto definitivo di vendita stipulato in data 28/11/2012 trascritto il giorno 28/12/2012 al Reg. Generale 29076 Reg Part.
21837 Rep. NUMERO_DOCUMENTONUMERO_CARTANUMERO_DOCUMENTO, tutti a rogito notar Dr. e, per l’effetto, condannare , quale ultima intestataria dell’immobile compravenduto alla restituzione in favore di e precisamente delle unità immobiliari site nel Comune di Assisi frazione INDIRIZZO INDIRIZZO distinte al catasto fabbricati del Comune di Assisi, come segue;
1) Piena proprietà su porzione di fabbricato costituita da appartamento al piano primo composto da ingresso, soggiorno, cucina, tre camere, due bagni, disimpegno e quattro terrazzi;
soffitta al piano terzo e garage al piano terra e terreno esclusivo circostante, sito in Assisi INDIRIZZO (PG) INDIRIZZO
Nel catasto fabbricati del comune di Assisi detto immobile è censito come segue − Foglio  – Partt. nn. 539/sub 14+540/ sub 13 (graffate) – piani 1 – Cat. A/2 – Classe 2^ – Vani 6,5 – R.C. Euro 688,18;
− Foglio  – Partt. nn. 539/sub 15 + 540/ sub 14 / (graffate) Piano Terra – Cat. C/6 – Classe 3^ – mq 62 – R.C. Euro 256,16;
− piano terra Nel catasto Fabbricati del Comune di Assisi detto immobile è censito come segue;
– Foglio  – Part. n. 539/sub 9 – P.T. – Cat. C/2 – Classe 3^ – mq 9 – R.C. Euro 50,66;
3) Proporzionale sulle parti comuni del fabbricato, di cui di cui fanno parte le porzioni immobiliari sub 1 e 2 ai sensi dell’art. 1117 c.c. individuate al Catasto Fabbricati del Comune di Assisi come segue;
– Foglio  Part. 539 sub 13 Natura E – Ente Comune – Foglio 99 Part. 2570 sub 1 Natura E – Ente Comune – Foglio Part.
540 Sub 7 Natura E – Ente Comune Il tutto a confine con parti comuni su più lati.
B) In via subordinata, previo accertamento dello stato di incapacità naturale di al momento della stipula del contratto di permuta del 31/08/2012 e degli altri presupposti di legge, quale la situazione di mala fede di , annullare gli atti descritti al punto sub A) e condannare la stessa alla restituzione in favore dell’attrice degli immobili descritti sempre alle conclusioni sub A).
C) In via Ulteriormente subordinata, sempre previo accertamento della sussistenza del reato di cu all’art. 643 c.p.
a carico di dichiarare nulli e/o annullare e/o dichiarare inefficaci nei confronti di il contratto preliminare del 31/08/2018 e/o il successivo contratto di vendita del 28/11/2012 come sopra descritti, limitatamente agli immobili di provenienza dall’atto di permuta e precisamente i cespiti catastalmente individuati sulla base dei relativi atti, come segue;
“Piena proprietà su appartamento al piano primo di due vani ed accessori, garage e ripostiglio al piano terra, entrambi a natura pertinenziale.

Nel Catasto Fabbricati del Comune di Assisi, detto immobile è censito al Foglio – particelle nn. 539/ sub 10 – INDIRIZZO P.T. – Cat. C/2 – Classe 3^ mq. 6 – R.C. Euro 82,63; 539/ sub 1 INDIRIZZO – Cat. C/6 – Classe 3^ – mq 20 – R.C. Euro 82,63;
539/ sub 7 – INDIRIZZO Categ. A/2 – Classe 2^ – vani 3 R.C. Euro 317,62;

Diritti Immobiliari pari a ½ (un mezzo) dell’intero su cantina al piano terra sempre pertinenziale.

Nel catasto fabbricati del Comune di Assisi, detto immobile è censito al Foglio 99 – particelle 539/ sub 9 – INDIRIZZO P.T. – Categ.
C/2 – Classe 3^ mq 9 – R.C. Euro convenuto ha disertato l’intero processo.

Il fatto della contumacia discende, nel caso in scrutinio, dalla regolare notificazione dell’atto di citazione ex art. 8 della L. n. 890 del 1982 che si dà per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata inoltrata dall’ in data 20.7.17 all’indirizzo noto del convenuto (v. doc. 7 in citazione).

La difesa della convenuta ha precisato le seguenti conclusioni:
Rigettare l’avversa domanda in quanto infondata in fatto e diritto.

Per l’effetto, accertata ai sensi dell’art. 96, comma I, c.p.c. la colpa grave della sig.ra COGNOME disporre la condanna della stessa anche al risarcimento dei danni patiti dalla convenuta , liquidandoli d’ufficio nella misura che sarà ritenuta giusta e congrua da questa Autorità ovvero, accertata l’inesistenza del diritto per cui è stata trascritta l’odierna domanda giudiziale e l’omissione della normale prudenza, Voglia condannare la citata al risarcimento del danno anche ai sensi dell’art. 96, comma II, c.p.c., anch’esso determinato nella misura che sarà ritenuta giusta e congrua. In via meramente subordinata, laddove fosse accertata la responsabilità del convenuto in ordine all’ipotesi prospettata nell’atto introduttivo del presente giudizio, Voglia accertare e dichiarare l’estraneità della convenuta da qualsivoglia responsabilità relativa agli atti di cessione conclusi tra i sigg.ri e, per l’effetto, rigettare la richiesta di risarcimento del danno da quest’ultima formulata, condannando il convenuto a lasciare indenne da qualsiasi richiesta la convenuta Con prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. datata 7.5.18 la convenuta ha ribadito quanto segue:

Insiste per l’integrale rigetto della domanda formulata dalla parte attrice, tanto in via principale che in via subordinata, nonché nelle altre conclusioni adottate nella comparsa di costituzione e risposta del 31.1.2018.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE

RAGIONI DI FATTO

E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (Omissis ex art. 58, co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)

Si rinvia agli atti processuali e ai verbali delle udienze in base all’art. 132, n. 4 c.p.c..

Il quadro sinottico della complessa vicenda processuale dà contezza alla parte espositiva dell’odierna pronuncia suddivisa, qui di seguito, in più paragrafi.
processo epigrafe preso mosse dall’atto citazione notificato il 20.7.17 con cui a evocato in giudizio per sentire accogliere le prefate conclusioni.

In punto di fatto l’attrice ha dedotto quanto segue:
1) Con contratto del 11/09/2003, cedeva a parte del fabbricato di sua proprietà costituito per l’intero da due appartamenti, uno al primo piano e uno al secondo, un garage e una soffitta.
La vendita non avveniva per cespite omogeneo ma mediante divisione del fabbricato in modo verticale da cielo a terra, anche se il , di fatto, entrava in possesso dell’intero appartamento posto al piano primo ed altri accessori.
In pagamento veniva corrisposta una somma oggetto di mutuo garantito dalla stessa unitamente all’obbligo di assistenza del nei confronti della stessa;
2) A causa di problemi di natura psichica, in data 5/09/2008 iniziava un giudizio per annullare l’atto del 11/09/2003 tuttavia, senza che l’allora difensore trascrivesse la relativa domanda;
3) Con CTU del 14/01/2012 resa nella predetta causa, veniva accertata l’incapacità naturale a contrarre della Sig.ra e, non appena avvenne il deposito in giudizio dell’elaborato peritale medico, stante l’evidente esito negativo che avrebbe avuto il giudizio a suo carico, si adoperò per vendere integralmente l’appartamento del primo piano e gli altri accessori da lui goduti in fatto, anche se di 4)

Con sentenza n. 2378 del 24/10/2016 (passata in giudicato), l’atto del 2003 venne effettivamente annullato con condanna alla restituzione di quanto a suo tempo trasferito al , ma tale sentenza non ha potuto avere esecuzione poiché, medio tempore, i diritti di proprietà derivanti dall’atto del 2003 vennero ceduti a tale 5) Tale cessione, tuttavia, è potuta avvenire solo a seguito dell’atto di permuta del 31/08/2012 quando il , abusando della situazione di inferiorità psichica della si fece intestare catastalmente i diritti di proprietà in modo tale da essere proprietario del cespite per beni omogenei, ossia ricostituendo una proprietà in senso orizzontale. In particolare, all’esito della predetta permuta il diventava proprietario integralmente dell’appartamento posto al piano primo, di un garage e di parte della soffitta, rimanendo in comunione una cantina;
6) Lo stesso giorno in cui fu fatta la permuta, promise in vendita a gli immobili pervenutigli, parte con la medesima permuta e parte con l’atto oggetto del giudizio di annullamento (quello del 2003).

Con tale libello introduttivo, parte attrice ha allegato dodici documenti.

Con tempestiva comparsa costitutiva dell’1-2-18 ha formulato le summenzionate conclusioni ed ha dedotto, in punto di fatto, quanto segue:
L’odierna convenuta sottoscriveva con il citato in data 31.8.2012, il preliminare di compravendita dell’immobile allo stesso pervenuto dapprima in forza dell’acquisto dello stesso concluso nell’anno 2003 e successivamente in forza del contratto di permuta, entrambi conclusi con la sig.ra , oggi attrice nel presente giudizio.

A tal proposito preme evidenziare, così dissipando sin da subito qualsivoglia dubbio in ordine alla “buona fede” della sig.ra , una serie di circostanze di fondamentale importanza ai fini dell’odierno giudizio:
RAGIONE_SOCIALE” che, per l’intervento di intermediazione immobiliare, è stata regolarmente pagata per il complessivo importo di oltre € 9.000,00 come risultante dall’atto definitivo redatto dal notaio rogante) come espressamente risulta dall’atto definitivo di compravendita, che aveva provveduto a pubblicizzarne la vendita secondo i consueti canali utilizzati in casi del genere e, quindi, senza che ci fosse mai stata alcuna trattativa riservata e/o diretta tra venditore e acquirente;
2) – il prezzo fissato per l’acquisto era, all’epoca dei fatti, da considerarsi assolutamente congruo rispetto le caratteristiche proprie del bene compravenduto;
3) – le visure catastali poste a corredo dell’atto non segnalavano la presenza di alcun pregiudizio posto che, come confermato anche dalla controparte, non era stata mai trascritta la domanda relativa al giudizio avviato dalla nei confronti del nell’anno 2008 e avente ad oggetto proprio l’immobile successivamente ceduto alla sig.ra.

Appare altresì opportuno evidenziare che, contrariamente a quanto maliziosamente paventato da controparte, le somme certamente pagate per l’acquisto dell’immobile provenivano dal risarcimento del danno patito dal sig. , coniuge della convenuta , in seguito al gravissimo infortunio sul lavoro dallo stesso patito mentre per il residuo era stato acceso regolarmente mutuo stipulato con RAGIONE_SOCIALE Filiale di S. Maria degli Angeli (Finanziamento n. NUMERO_DOCUMENTO).

Alla luce di quanto sopra, già facilmente accertabile sulla scorta dei documenti che si producono ma che sarà comunque oggetto anche dell’espletanda attività istruttoria, appare davvero poco credibile la ricostruzione ex adverso formulata che, più che altro, appare destinata a giustificare l’ingiustificabile leggerezza di aver omesso la trascrizione dell’originaria domanda giudiziale e sostenere proditoriamente la asserita “mala fede”, in particolare del convenuto nella cui condotta controparte ravvisa addirittura estremi di penale rilevanza, ma che comunque, in alcun modo, incide sui diritti acquisiti dalla sig.ra terzo acquirente in “buona fede”. Con la predetta comparsa, la convenuta ha prodotto otto documenti.

La prima udienza di trattazione è stata differita dal precedente Giudice dott.ssa NOME COGNOME al successivo 26.2.18.
stati concessi, in favore delle parti, i termini di cui all’art. 183, co. 6 c.p.c. Con ordinanza istruttoria del 17-1-19 sono state ammesse le prove articolate dai contendenti.

Sono stati escussi i testimoni COGNOME , DOTT.

A seguito delle risultanze delle prove orali, questo got ha disposto ex officio l’incombente di cui all’art. 117 c.p.c..

In data 16.11.12, espletato l’interrogatorio libero delle parti è stata riservata la decisione afferente alla richiesta di nomina del consulente tecnico d’ufficio successivamente nominato in persona del DOTT.

In data 13.4.24 è stata depositata ampia relazione tecnica.

In data 21.5.24 il difensore di parte attrice ha chiesto di essere autorizzato al deposito di brevi note conclusionali ai fini del consequenziale incombente ex art. 281 sexies c.p.c..

I contendenti hanno depositato note conclusionali rispettivamente il 4 ed il 6 giugno 2024.

La causa è stata differita per la discussione orale e per la lettura del dispositivo all’odierna udienza del 4.9.24.

La domanda attorea è fondata e va, pertanto, accolta.

Ai fini della prospettazione della soluzione di merito il Tribunale ha ritenuto necessario coordinare, in primo luogo, la domanda principale di nullità contrattuale, ex art. 1418 c. 1 c.c. (nullità virtuale), in rapporto all’accertamento incidenter tantum che, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ha consentito a questo giudice onorario la concomitante verifica afferente l’astratta configurabilità dei presupposti di cui alla fattispecie di reato prevista dall’art. 643 c.p..

In secondo luogo, il Tribunale ha verificato l’applicabilità al caso in scrutinio dell’art. 2652 n. 6 c.c. in ordine agli effetti della trascrizione della domanda diretta a far dichiarare la nullità ai fini della opponibilità alla convenuta di detta declaratoria.

In terzo luogo, è stato riscontrato l’assolvimento dell’onere della prova in ordine alla eccezione di decadenza quinquennale (ex art. 2652 n. 6 c.c.) non trattandosi, per l’appunto, di eccezione in senso lato (v. Cass. 13824/2004).

Nell’ordine che precede questo Got ha verificato la configurabilità (incidenter tantum) dei presupposti di cui alla predetta norma penale il cui titolo consistente nel noto sintagma di “CIRCONVENZIONE” di persone incapaci sanziona la condotta di “chiunque, per procurare a se’ o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d’infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire duemila a ventimila”. La fattispecie penale di cui all’art. 643 c.p. mira a proteggere le persone che si trovano in stato di inferiorità mentale da ogni tipo di sfruttamento.

Il bene tutelato è duplice:
per un verso, si tutela la libertà personale della vittima e, per un altro verso, il patrimonio della medesima.

L’INFERIORITÀ MENTALE cui fa riferimento la predetta norma ingloba situazioni anche di semplice abbassamento intellettuale o di indebolimento delle funzioni volitive tali da ridurre i poteri di critica e di difesa (v. Cass. 18.4.1983 in Riv.
pen. 1984, 225).

Il termine “ABUSARE” è sinonimo di vero e proprio approfittamento della deficienza psichica del soggetto passivo al fine di giovarsi del compimento dell’atto anche senza raggiri (v. Cass. pen. 3.3.1980 in Mass. Dec. Pen. 1980, m. 144.544).

Il reato si consuma con il compimento dell’atto idoneo a produrre effetti giuridici.

Non è richiesto, ai fini della astratta configurabilità di detto reato, il danno patrimoniale.

La fattispecie criminosa non è esclusa dal rimedio della annullabilità o della nullità dell’atto in tutti i casi in cui l’atto medesimo abbia avuto concreta esecuzione (v. Cass. pen. 14.12.1977, in Giust. Pen. 1976, II, 256).

Il dolo è specifico in quanto l’autore compie l’atto per trarne profitto per sé o per altri.

La nullità dei contratti per effetto della applicazione (incidenter tantum) dell’art. 643 c.p. è sussumibile, nel caso in scrutinio, anche in mancanza della conclusione dell’eventuale processo penale (v. Cass. 7081/17).

Il fatto-reato, inglobato in sede civile seppure in via meramente incidentale, dà luogo alla applicabilità della fattispecie della cd.
nullità virtuale del contratto di permuta conchiuso dal soggetto debole per violazione di norme imperative ex art. 1418 c. 1 c.c. sulla base della preponderanza delle evidenze di cui alle circostanze di fatto emerse in sede istruttoria.

Sul punto, corre obbligo precisare che, ai sensi del primo comma dell’art.1418 c.c., la nullità virtuale per violazione di norme imperative è contraddistinta, in generale, da tutti quei casi per i quali non è disciplinata una specifica causa di nullità.

La nullità virtuale della permuta specificata in citazione discende direttamente dalla contrarietà alla predetta norma penale (art. 643 c.p.)

Il caso in esame non postula la tutela di un interesse meramente privatistico di ome, sovente accade, in base all’esercizio della diversa azione demolitoria di annullamento del contratto per dolo (ex art. 1439 c.c.).

Lo scrutinio del fatto mira a dare risalto a una più incisiva tutela di rango pubblicistico che pertiene a esigenze della collettività per le quali prevale l’interesse dello Stato-comunità.

La nullità virtuale della permuta per effetto della diretta violazione della norma di cui all’art. 643 c.p. si distingue dalla fattispecie di cui all’art. 428 c.c. in quanto Per la configurabilità della predetta fattispecie penale è, invece, sufficiente la mera situazione di fragilità della vittima che, secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità, può derivare dall’età, dalla insorgenza o dall’aggravamento di patologie neurologiche o psichiatriche anche connessa a tali fattori o dovuta ad anomale dinamiche relazionali che consenta all’altrui opera di suggestione ed induzione di deprivare il personale potere di autodeterminazione, di critica e di giudizio (così, Cass. 10329/16).

In applicazione dei suestesi principi e sulla base, altresì, delle risultanze istruttorie questo giudice onorario ha raggiunto il pieno convincimento in conseguenza del quale è l’autore della circonvenzione nei confronti del soggetto fragile il cui stato di debolezza ha reso possibile la stipulazione del contratto di doppia vendita risalente al 31.8.12, in tal guisa, configurandosi la fattispecie astratta di cui all’art. 643 c.p..

Sul punto soccorre, in particolare, il contenuto eloquente della consulenza tecnica d’ufficio redatta dal CTU COGNOME.
il cui riscontro obbiettivo ha validato il convincimento di questo giudice onorario ai fini dell’odierno pronunciamento per gli ulteriori motivi di seguito indicati.

L’articolato tecnico, unitariamente inteso, ha impresso carattere percipiente ai rilievi eseguiti per via delle conoscenze specialistiche necessarie per la comprensione dei fatti ivi riportati (Cass. 5487/19).

Tutte le indagini tecniche sono state, pertanto, reputate da questo giudice onorario assolutamente idonee ai fini della formazione dell’odierno convincimento in considerazione delle ulteriori prove acquisite agli atti per effetto della congruità e della coerenza dei contenuti e delle conclusioni formulate anche dal CTU (v. Cass. Sez. III, 8 ottobre 1990, n. 9863 in Mass. Giur. It. , 1990; v. Cass. 5 agosto 1982, n. 4398).

Più nello specifico, alla pagina sei della Relazione di consulenza tecnica del 13.4.24, il predetto ausiliare ha dichiarato quanto segue:
“RISPOSTA AI QUESITI:
da patologia psichiatrica cronica irreversibile in riferimento alla capacità di intendere e volere;
2) Rilevando che la situazione patologica interferente sulla capacità di intendere e volere risulta allo stato degli atti IRREVERSIBILE sia alla data del 31/08/2012 che attualmente, la paziente era da considerare incapace rispetto ai fatti di causa”.

La fragilità della vittima per evidente abbassamento intellettuale e di indebolimento delle funzioni volitive è stato oggetto di approfittamento da parte di il quale si è giovato di ben tra atti in uno spazio temporale assai ristretto.

La prova del dolo specifico discende dalla condotta messa in pratica da il quale, nel mese di agosto dell’anno 2012, nonostante l’evidenza data dalla cronicizzazione del male sofferto dall’anziana ha conchiuso con detta parte contratti a contenuto patrimoniale.

Nel caso in esame, pur esclusa ogni macchinazione o altro artifizio e raggiro, è apparsa evidente la prova della volontà di protesa verso un unico scopo ossia trarre vantaggio, quanto prima, dalla conclusione dei contratti versati in atti e in brevissimo tempo, o meglio, in soli tre mesi.

Tutto ciò ad onta della evidenza delle condizioni di macroscopica fragilità di v. CTU pag. 6).

La cosiddetta “patologia cronica irreversibile” (v. CTU pag.6), di per sé considerata, dà luogo a una oggettiva situazione che, sulla base dell’id quod plerumque accidit, ha reso massimamente riconoscibile e visibile all’esterno la fragilità di All’evidenza, avrebbe dovuto astenersi piuttosto che abusare della di lei debolezza al fine di conchiudere il contratto del 31.8.12 (doppia vendita) avente rilevante contenuto patrimoniale, peraltro, in mancanza di stima circa i valori dei rispettivi cespiti oggetto di permuta stipulata con un unico atto e con rinunzia alla ipoteca legale. Il fatto predetto si colloca all’interno di uno scenario ben più ampio e sottoscritto tra (con firma autenticata dallo stesso notaio) sottoscritti lo stesso giorno ossia il 31.8.12 rispettivamente alle ore 17:30 per il primo atto e alle ore 18:00 per il secondo (v. doc. in citazione).

L’argomentazione afferente la sussistenza del dolo specifico di non dà luogo a ulteriore approfondimento per la ragione assorbente in virtù della quale l’astratta configurabilità (incidenter tantum cioè senza efficacia di giudicato) del reato previsto dall’art. 643 c.p.
è stato ritenuto sussistente da questo giudice onorario sulla base della sufficiente circostanza di fatto consistente nell’avere il ingenerato, come di fatto è avvenuto nel caso in esame, il mero pericolo di un pregiudizio patrimoniale per il soggetto passivo Il delitto predetto è, difatti, qualificato come reato di mero pericolo.

Ergo, il contratto di permuta del 31.8.12 è risultato inficiato, ex art. 1418 co.1 c.c., da nullità virtuale per violazione della norma imperativa di cui al reato ex art. 643 c.p. ritenuto -incidenter tantum- sussistente nel caso in scrutinio.

La nullità preesiste e questo giudice onorario deve solo limitarsi a dichiararla in dispositivo per le argomentazioni di cui alla predetta parte motiva.

II.
Quanto alla questione attinente alla opponibilità della trascrizione della domanda di al terzo acquirente in buona fede quale avente causa da soccorre la norma di cui all’art. 2652 n. 6 c.c..

Corre obbligo precisare che il difetto di trascrizione della domanda di nullità nel termine di decadenza del quinquennio deve essere dedotto dalla parte interessata e non è rilevabile d’ufficio (Cass. 13824/04).

Al riguardo, la parte ha dedotto la decadenza alla pagina due e tre della comparsa costitutiva, ma non ha allegato né prodotto alcunché.

In altri termini, la convenuta ha dedotto il fatto, ma non ha dato prova della intervenuta norma di cui all’art. 2652 n. 6 c.c. è peculiare.

L’azione di nullità contrattuale è di per sé IMPRESCRITTIBILE e opponibile Tale regola generale, tuttavia, non è assoluta.

Essa subisce una specifica eccezione per effetto della applicazione dell’art. 2652 n. 6 c.c..

Il Legislatore ha stabilito la cosiddetta PUBBLICITÀ SANANTE con il decorso decadenziale del termine quinquennale dalla trascrizione dell’acquisto del terzo (SPINELLI) tale da rendere il medesimo acquisto per sempre CONSOLIDATO e, dunque, INTANGIBILE.

Tale meccanismo codicistico si realizza solo in ordine all’acquisto del terzo in buona fede e se risultano trascritti il titolo di provenienza nullo (permuta NOMENOME) e il suo valido acquisto (contratto definitivo Il diritto soggettivo della parte convenuta tendente al predetto CONSOLIDAMENTO dell’acquisto fatto da (rogito per Notar 28.11.12) può dirsi, dunque, precluso sulla base della contraria preponderanza delle evidenze documentali acquisite agli atti dell’odierno processo.

Prima di verificare le prove documentali offerte dall’avv. COGNOME questo giudice onorario ha ritenuto di scrutinare il tema della opponibilità della domanda di nullità al terzo acquirente ulla base della seguente premessa:
-avente causa da n base ad un atto nullo (permuta 31.8.12)- ha trasmesso il suo paventato diritto dominicale in favore del terzo quale acquirente in buona fede e a non domino con atto di compravendita per Notar in data 28.11.12.

La difesa di è risultata priva di pregio.

La tutela che la legge riserva al predetto acquirente in buona fede ( diversa dalla tesi sostenuta dalla convenuta.
avrebbe potuto ambire al cosiddetto CONSOLIDAMENTO del preteso diritto di proprietà derivante dall’acquisito del bene di cui al rogito del 28.11.12 soltanto se si fossero riscontrati congiuntamente nell’odierno processo i seguenti requisiti:
a) la buona fede del terzo ( b) la trascrizione da parte del terzo ( del suo acquisto in uno alla trascrizione anche dell’acquisto del suo autore;
c) la trascrizione della domanda di nullità di dopo il decorso di 5 anni dalla trascrizione dell’atto impugnato e, in ogni caso, dopo la trascrizione dell’acquisto del terzo ( Orbene, alla luce dei documenti versati in atti dell’odierno processo è stato riscontrato che l’acquisto da parte del terzo COGNOME non puo’ dirsi consolidato.

Sul punto, difetta il presupposto codicistico di cui alla predetta lettera c).

Con riferimento al caso in scrutinio, l’atto traslativo posto in essere da in favore di è stato oggetto di rogito in data 28/11/2012 e trascritto il successivo 28.12.12.

Giacché la trascrizione della domanda di nullità contrattuale di osservanza della norma anzidetta, risale al 7/9/2017 (v. Nota di

Trascrizione prodotta dall’avv. COGNOME; doc. 1 memoria 2^) appare del tutto evidente il mancato decorso del predetto termine quinquennale rispetto al predetto rogito di compravendita (n. 245.329 rep. 53.710) per atto Notar el 28.11.12 la cui trascrizione è stata eseguita il 28.12.12.

Il risultato aritimetico è evidente:

il lasso di tempo tra le due date (28.12.12 e 7.9.17) è pari a 4 anni, 8 mesi e 10 giorni.
ha, dunque, trascritto la domanda di nullità prima dello scadere del fede da uale avente causa da (a seguito di permuta nulla tra del 31.8.12) con consequenziale ulteriore diritto di verso la predetta convenuta alla immediata restituzione dell’immobile oggetto del suddetto rogito di compravendita del 28.11.12 (così come richiesto in citazione).

III.
Breve cenno argomentativo merita, infine, il diverso contratto preliminare conchiuso tra il 31.8.12 con firme autenticate dal notaio La nullità del contratto di permuta stipulato tra per atto notar delle ore 17.30 del 31.8.12 ha reso ininfluente ogni deliberazione afferente la promessa di cui al contratto preliminare sottoscritto in pari data alle ore 18.00 tra la promittente compratrice “a non domino”

Vertendo in tema di mero compromesso cioè di contratto privo di effetti traslativi, peraltro, di bene altrui si esclude la deliberazione afferente il contratto avente ad oggetto il mero obbligo di conchiudere il definitivo (ossia il rogito del 28.11.12 trascritto il 28.12.12) e, pertanto, tale compromesso non sarà oggetto di alcuna specifica declaratoria. L’argomentazione che precede discende dalla ragione assorbente in ragione della quale la nullità del contratto di permuta (cosiddetta doppia vendita) stipulata il 31.8.12 tra rappresenta la ragione di merito più liquida (SSUU n. 9936/14 e 26242/14).

La statuizione sulla predetta domanda tutela, altresì, la pienezza del diritto soggettivo preteso dalla parte attrice ediante accoglimento delle correlate domande.

La nullità della permuta, difatti, si riverbera sul contratto definitivo stipulato il 28.11.12 tra sulla base della piena opponibilità nei confronti della predetta convenuta (terzo acquirente -a non domino- in buona fede) della domanda di nullità di detta permuta in quanto trascritta da prima del termine quinquennale di decadenza ex art. 2652 n. 6 c.c. con consequenziale favore di del medesimo bene detenuto dal terzo acquirente o da eventuali aventi causa.

La trascrizione della domanda di nullità eseguita il 7.9.17 dall’attrice presso il competente Ufficio del Territorio dà luogo ad un effetto prenotativo diretto degli effetti della odierna sentenza che opera retroattivamente alla data anzidetta e sarà, pertanto, opponibile non soltanto alla convenuta soccombente , bensì a chiunque, medio tempore, avesse acquistato il bene da detta parte (art. 111 c.p.c.) restando del tutto irrilevante il fatto che i successori a titolo particolare della predetta convenuta non abbiano preso parte all’odierno processo (v. Cass. 1155/02). IV.

La riduzione della domanda attorea, attinente alla abdicazione alla domanda di danno è e resta facoltà del procuratore alle liti (avv. COGNOME), sicché tale questione non è stata oggetto di deliberazione.
Quanto all’incombente previsto dall’art. 331 c. 4 c.p.p.
questo giudice onorario, ha ritenuto ultronea la ulteriore segnalazione al P.M. per via dell’insorto procedimento penale già indicato dalla difesa dell’attrice.

VI.
Il Tribunale ha ritenuto congrui i valori massimi delle tariffe forensi al tempo delle conclusioni delle attività processuali (id est D.M. 147/22) per via della complessità della vicenda sia in punto di fatto che di diritto.

La condanna del convenuto contumace trae fondamento dal condivisibile principio della giurisprudenza di legittimità alla stregua del quale non può avere rilievo alcuno, ai fini dell’applicazione della disciplina fissata nell’articolo 92 c.p.c., la circostanza che la parte ) che ha dato causa al processo abbia poi omesso di costituirsi in esso e comunque di dispiegare attività difensiva, condotta alla quale va attribuita valenza totalmente neutra siccome inidonea a costituire indice di esclusione del dissenso e addirittura di adesione all’avversa richiesta (in termini indurre le parti (specie quelle pubbliche) all’adozione di ogni cautela utile ad evitare inutili dispendi di energia processuale (Cass. 373/15).

Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
ACCOGLIE la domanda attorea e sulla base della ragione più liquida;
DICHIARA incidenter tantum la sussistenza del reato di circonvenzione posto in essere da in danno di quale persona incapace ex art. 643 c.p. e, per l’effetto, DICHIARA -ex art. 1418, c. 1 c.c.- la nullità virtuale per violazione di detta norma imperativa relativamente al contratto di permuta conchiuso il 31.8.12 tra DICHIARA, ai sensi dell’art. 2652 n. 6 c.c., opponibile tale nullità contrattuale anche al terzo acquirente in buona fede relativamente al pregiudicato acquisto del bene immobile dall’avente causa per atto di compravendita per Notar del 28.11.12 e, per l’effetto, CONDANNA la convenuta (terzo acquirente in buona fede) alla immediata restituzione dei beni immobili di proprietà di siti nel Comune di Assisi, INDIRIZZO alla INDIRIZZO distinte al catasto fabbricati del Comune di Assisi come di seguito: 1) Piena proprietà su porzione di fabbricato costituita da appartamento al piano primo composto da ingresso, soggiorno, cucina, tre camere, due bagni, disimpegno e quattro terrazzi;
soffitta al piano terzo e garage al piano terra e terreno esclusivo circostante, sito in Assisi INDIRIZZO (PG) INDIRIZZO
Nel catasto fabbricati del comune di Assisi detto immobile è censito come segue − Foglio – Partt. nn. 539/sub 14+540/ sub 13 (graffate) – piani 1 – Cat. A/2 – Classe 2^ – Vani 6,5 – R.C. Euro 688,18; − Foglio – Partt. nn. 539/sub 15 + 540/ sub 14 / (graffate) Piano Terra – Cat. C/6 – Classe 3^ – mq 62 – R.C. Euro ‘intero su cantina al piano terra Nel catasto Fabbricati del Comune di Assisi detto immobile è censito come segue;
– Foglio – Part. n. 539/sub 9 – P.T. – Cat. C/2 – Classe 3^ – mq 9 – R.C. Euro 50,66;
3) Proporzionale sulle parti comuni del fabbricato, di cui di cui fanno parte le porzioni immobiliari sub 1 e 2 ai sensi dell’art. 1117 c.c. individuate al Catasto Fabbricati del Comune di Assisi come segue;
– Foglio Part. 539 sub 13 Natura E – Ente Comune – Foglio Part. 2570 sub 1 Natura E – Ente Comune – Foglio Part. 540 Sub 7 Natura E – Ente Comune Il tutto a confine con parti comuni su più lati;
MANDA al competente UFFICIO del TERRITORIO per le annotazioni di cui all’art. 2655 c.c.;
CONDANNA i convenuti , in solido tra loro, al pagamento dei compensi di difesa in favore dell’attrice liquidati in € 7.616,00 oltre 15% TF, iva e cap come per legge oltre a € 300,00 per spese di lite;
PONE definitivamente le spese di CTU a carico dei convenuti in solido tra loro.

SENTENZA

OPE LEGIS PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA.
Così deciso in Perugia, 4 settembre 2024 Il giudice onorario NOME COGNOME

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