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Codice Penale

Nullità sentenza per mancata interruzione del processo

La sentenza affronta il tema dell’interruzione automatica del processo a seguito della morte di una parte non costituita, con conseguente declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio.

Pubblicato il 09 December 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano

La Corte d’Appello di Genova Sezione I

Riunita in camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati:

dott.ssa NOME COGNOME Presidente rel. dott. NOME COGNOME Consigliere dott.ssa NOME COGNOME Consigliere ha pronunciato la seguente

Sentenza N._1399_2024_- N._R.G._00000382_2020 DEL_20_11_2024 PUBBLICATA_IL_22_11_2024

Nella causa avente n. RG. 382/2020, promossa da , elettivamente domiciliati in Genova, al INDIRIZZO, presso lo Studio dello Avv. NOME COGNOME, difesi ed assistiti dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME sia congiuntamente sia disgiuntamente, in forza di mandato reso a margine dell’atto di citazione in appello;

appellanti;

contro in persona del legale rappresentante, , in persona del legale rappresentante, assistite e difese, congiuntamente e disgiuntamente, dall’Avv. NOME COGNOME del foro di Imperia e dall’Avv. NOME COGNOME del foro di Imperia, ed elettivamente domiciliate in Imperia, in INDIRIZZO nello studio e presso la persona dell’Avv. COGNOME NOME, giuste procure alle liti allegate in calce all’atto di costituzione in appello;

convenuti appellati;

, in persona del suo amministratore pro-tempore, , INDIRIZZO elegge domicilio giusta delega in calce all’atto di appello;

convenuto appellato e appellante incidentale;

, in qualità di unici eredi della sig.ra tutti elettivamente domiciliati in Genova, al INDIRIZZO presso lo Studio dell’Avv. NOME COGNOME, difesi ed assistiti dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME sia congiuntamente sia disgiuntamente, il tutto in forza di mandato reso su foglio separato;

terzi chiamati in appello.

Conclusioni Parti appellanti.

“Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis:

in via preliminare, in rito:

dichiarare la nullità della sentenza n. 232/2020 del Tribunale di Imperia, appellata con il presente gravame, per i motivi in atti con ogni consequenziale pronuncia a statuizione;

in via principale, nel merito:

in riforma della sentenza appellata, rigettare tutte le domande proposte dagli attori in primo grado nei confronti dei convenuti odierni appellanti, per i motivi in atti, siccome infondate, non provate, in fatto ed in diritto, e/o per nullità per indeterminatezza della citazione ex art. 164 c.p.c. Con vittoria delle spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre oneri accessori.

” Parti appellate “Piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello di Genova, contrariis reiectis, nel merito, respingere con ogni e qualsiasi statuizione tutte le domande proposte da parte avversa, in quanto inammissibili, inaccoglibili e comunque infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa e, per l’effetto, confermare integralmente la sentenza n. 232 pronunciata il 20 aprile 2020 e rifuse le spese di entrambi i gradi di giudizio.

” Parte appellata e appellante incidentale e subordinato e condizionato “Voglia codesta Ecc.ma Corte d’Appello, contrariis reiectis, A) IN RITO:

dichiarare l’appello improcedibile e/o inammissibile;

B) IN SUBORDINE:

previ occorrendo revoca dell’ordinanza pronunciata dal Giudice Ill.mo all’udienza del 23.09.2015, nella parte in cui non ha autorizzato la chiamata in causa dei signori quali comproprietari del magazzino oggetto di causa, e conseguente autorizzazione alla chiamata in causa dei predetti signori e spostamento della prima udienza ad altra data per consentire tale chiamata;

nonché (senza inversione d’onere) previa revoca dell’ordinanza istruttoria del 03.04.2016, ove ritenuto occorrente, previo licenziamento di C.T.U. tecnica volta:

a descrivere lo stato dei luoghi e delle cose oggetto di causa;

ad accertare la causa dell’asserito crollo, ed in particolare ad accertare se la causa fu la vetustà;

a verificare il valore dei beni danneggiati al momento del fatto lesivo;

ad individuare, se possibile, le opere necessarie a riparare i beni oggetto di causa, nonché i relativi costi di mercato, richiesta sin dalla comparsa di costituzione in primo grado, e richiesta anche in sede di precisazione conclusioni nel primo grado, nonché sopra riproposta;

1 in principalità respingere l’appello, vinte le spese del grado;

2 in via d’appello incidentale condizionato e subordinato accogliere l’appello incidentale condizionato e subordinato proposto e per l’effetto riformare la sentenza impugnata, ed in ogni caso respingere la domanda attrice;

respingere ogni altra eccezione, domanda ed istanza delle parti contraria liquidare il danno nei limiti del provato e comunque nei limiti del valore dei beni che si ritengano danneggiati;

ridurre il danno risarcibile in proporzione della colpa del danneggiato, ex artt. 2056 e 1227 c.c.;

4 occorrendo in via riconvenzionale accertare se davvero il crollo e i danni lamentati dagli attori vi sono stati, se la causa è costituita dalla vetustà del solaio in questione, e che conseguentemente sono tenuti a pagare il danno il condominio per metà e i signori (suoi eredi), in solido, per l’altra metà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1125 c. c. disponendo che il danno venga pagato secondo tale norma;

C) IN OGNI CASO:

con vittoria e rifusione delle spese di lite incluse quelle di CTU e CTP”.

Parti terze chiamate “Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, accogliere l’appello principale e comunque:

in via preliminare, in rito:

dichiarare la nullità nei confronti della sig.ra della sentenza n. 232/2020 del Tribunale di Imperia, per i motivi in atti con ogni consequenziale pronuncia a statuizione;

in via principale, nel merito:

in riforma della sentenza appellata, rigettare tutte le domande proposte dagli attori nei confronti dei convenuti di primo grado e comunque tutte le domande formulate nei confronti della sig.ra per i motivi in atti, siccome infondate, non provate, in fatto ed in diritto, e/o per nullità per indeterminatezza e genericità della citazione ex art. 164 c.p.c.;

in ogni caso: accogliere l’appello principale proposto avverso la sentenza n. 232/2020 del Tribunale di Imperia e, per l’effetto, dichiarare che i conchiudenti nulla devono agli attori di primo grado e/o respingere tutte le domande proposte in primo grado in riforma della sentenza appellata.

in fatto e diritto della decisione Il processo di primo grado.

Le società – da ora – da ora convenivano in giudizio nanti il Tribunale di Imperia il e i signori chiedendo la loro condanna in solido al risarcimento dei danni patiti in occasione di un sinistro occorso in data 29 luglio 2013, quantificati in euro 9.830,64.

Allegavano in fatto:

di aver sottoscritto in data 23.11.2010 contratto di locazione di un immobile di proprietà dei convenuti , contratto nel quale era subentrata seguito di affitto di azienda, locale utilizzato come deposito merce;

di aver subito un danno a seguito del crollo di parte del soffitto avvenuto il 29 luglio 2013.

In diritto evidenziavano la legittimazione in capo ad entrambe le società attrici, invocavano l’applicazione dell’art. 2053 cc attesa la presenza di “rovina di edificio” e la responsabilità solidale dei proprietari dell’immobile locato e del Condominio in quanto il soffitto era costituito dal marciapiedi di proprietà condominiale.

Formulavano altresì capitoli di prova.

Si costituivano contestando il difetto di legittimazione e di titolarità attiva in capo a chiedevano l’autorizzazione alla chiamata in causa del Condominio, argomentavano sull’infondatezza della domanda contestando i danni indicati in atto di citazione.

Si costituiva il Condominio eccependo la carenza di legittimazione in capo a essendo unico legittimato a formulare domanda di danni il sublocatore RAGIONE_SOCIALE e nel merito contestando sia l’an sia il quantum della domanda;

formulava domanda riconvenzionale, in caso di accertamento di sussistenza del danno in entrambe le sue componenti giuridiche da imputarsi a vetustà della soletta, di imputazione ai sensi dell’art. 1125 cc in capo a tutti i comproprietari della soletta.

Chiedeva autorizzazione alla chiamata dei e rigettate le istanze istruttorie formulate da parti attrici – la prova per testimoni per inammissibilità o ritenuta irrilevanza- e la CTU per mutamento dello stato dei luoghi, la causa veniva trattenuta in decisione.

Con sentenza n. 232/2020, nella dichiarata contumacia di ribadita la correttezza del diniego dello spostamento di udienza per la chiamata in causa formulata da entrambi i convenuti, veniva dichiarata la carenza di legittimazione attiva in capo a atteso il contenuto del contratto di affitto di azienda intervenuto con scrittura privata 26.11.2012 e accolta la domanda attorea.

In merito al profilo dell’an, la decisione stabiliva l’addebitabilità dell’evento ad entrambe le parti convenute nella misura del 50% ciascuna, con riguardo al richiamando il contenuto di una perizia depositata dalla quale emergeva l’uso del marciapiedi per il posteggio delle auto e per i proprietari ai sensi dell’art. 2053 cc.;

concludeva ritenendo circostanza pacifica il crollo del solaio per cedimento strutturale dal quale discendeva, in assenza di prova liberatoria da parte dei proprietari convenuti, la loro responsabilità.

In punto quantum riconosceva la presenza di contestazione per quanto riguardava i beni danneggiati ed il loro valore e quantificava il danno facendo riferimento a due documenti depositati da parte attrici, contenenti la descrizione dei beni danneggiati e le fatture di acquisto, qualificando in termini di danno emergente il valore risultante dalle fatture dei beni presenti nella descrizione, somma che veniva poi imputata a carico dei convenuti nella misura del 50% ciascuno.

I motivi di appello e il processo in questa fase Con atto di citazione in appello hanno impugnato la sentenza n. 232/2020 deducendo i seguenti motivi.

1. Nullità per violazione dell’art. 299 cpc in relazione agli artt. 161 e 354 cpc, essendo intervenuto il decesso di in data 11.7.2015, tra la notifica dell’atto di citazione e la prima udienza, con conseguente interruzione del “an”, per avere il giudice ritenuto pacifico un non meglio precisato crollo attesa la contestazione svolta anche per genericità della domanda;

erronea affermazione di fondatezza della domanda in punto “quantum” per errata interpretazione dell’art. 2697 cc nonché erronea applicazione del principio di non contestazione.

Si sono costituite le due società sottolineando come sia la dinamica del sinistro, sia le conseguenze dello stesso fossero state ampiamente provate emergendo dai documenti la responsabilità dei convenuti nella misura decisa nella pronuncia.

Con riguardo ai motivi d’appello hanno osservato:

quanto al primo, che solo la parte colpita dell’evento è legittimata a dolersi dell’irrituale continuazione del processo e comunque i convenuti in primo grado e appellanti, , erano gli unici legittimi eredi di e dunque non era necessaria una integrazione del contraddittorio avendo gli stessi già partecipato al giudizio in proprio;

sul motivo di contestazione della decisione in punto “an”, correttamente il Giudice aveva analizzato i documenti di causa e definito pacifico il crollo parziale del soffitto ed altrettanto pacifico che il crollo avesse provocato gravi danni alle parti attrici, che nel locale condotto in locazione conservavano materiale pronto per la vendita, come comprovato dalle fatture e dai preventivi prodotti, materiale gravemente danneggiato come dimostrato dalle fotografie prodotte unitamente all’atto di citazione (cfr. doc. n. 4 del fascicolo di primo grado); atteso il contenuto dell’art. 2053 cc la pronuncia aveva dato atto che “nessuna prova liberatoria è stata fornita dai proprietari convenuti, cui competeva il relativo onere, …. ”.

In merito poi alla quantificazione del danno, in primo grado, come riconosciuto nella decisione, le società avevano fornito ampia prova documentale sia dell’utilizzo del locale quale deposito di beni e materiali di proprietà, circostanza correttamente qualificata come pacifica dal Giudice di prime cure, sia del materiale presente all’interno del locale e del suo relativo è costituito il chiedendo la reiezione dell’appello e, soltanto in via subordinata e condizionata, la riforma della sentenza per diversi motivi. In merito al profilo di nullità sollevato dagli appellanti, ha dedotto la carenza di legittimazione attiva degli appellanti potendo l’eccezione essere sollevata solo dalla parte colpita dall’evento processuale.

In via di appello incidentale subordinato e condizionale ha rilevato:

la contraddittoria motivazione per omessa considerazione delle difese svolte sotto entrambi i profili dell’azione, l’omesso esame delle eccezioni sollevate con particolare riferimento alla sussistenza di caso fortuito ravvisabile nelle condotte delle attrici con conseguente insussistenza di alcuna responsabilità e reiezione della domanda risarcitoria e comunque del dedotto concorso di colpa degli attori e l’omessa autorizzazione alla chiamata in causa dei comproprietari della soletta.

Ha poi riproposto le difese svolte in primo grado.

Con ordinanza 3 maggio 2023 questa Corte, rilevato che la pronuncia era intervenuta anche nei confronti di e che quest’ultima non era stata evocata nel giudizio di appello, ha ordinato di integrare il contraddittorio nei suoi confronti o dei suoi eredi.

L’atto di appello e la pedissequa ordinanza sono stati notificati agli eredi, gli odierni appellanti, con atto spedito il 1/6/2023.

Si sono costituiti con comparsa di costituzione gli eredi di evidenziando che l’atto di appello avverso la sentenza n. 232/2020 non poteva essere validamente notificato alla sig.ra atteso il decesso di quest’ultima in data 11/7/2015, prima di potersi costituire nel giudizio di primo grado.

Poiché la parte deceduta non si era costituita, non si poteva far luogo alla prosecuzione del processo ex artt. 300 II comma e 302 c.p.c. in quanto nessun procuratore avrebbe potuto dichiarare la morte della parte non costituita, né si poteva ricorrere alle forme di conoscenza “processuale” del decesso ex art. 300 comma IV c.p.c., dato che la causa era stata ritenuta matura per la decisione senza ammissione delle prove solo in data 1/9/2016 e la relativa denuncia di successione era stata volturata il 28/6/2016, quando la causa era già stata rinviata, con ordinanza del 13/4/2016, all’udienza del 5/10/2016 per la precisazione delle conclusioni. Alla data dell’accettazione dell’eredità il thema decidendi si era già cristallizzato e la costituzione in giudizio degli eredi di una parte che nessuno aveva dichiarato o certificato come deceduta, avrebbe fatto scattare in capo agli stessi le preclusioni previste dal codice di rito, in particolare l’impossibilità di proporre tutte le eccezioni non rilevabili di ufficio, mentre la costituzione in appello con regolare ordine di integrazione del contraddittorio permetteva agli eredi di difendersi appieno.

Depositata documentazione attestante la qualità di eredi, hanno contestato la decisione sottolineando la presenza in causa di specifiche eccezioni non superate dall’onere della prova incidente sugli attori in primo grado.

Hanno concluso chiedendo dichiararsi la nullità della sentenza nei confronti di e nel merito rigettare tutte le domande proposte dagli attori nei confronti dei convenuti in primo grado e comunque tutte le domande formulate nei confronti di La causa è stata trattenuta in decisione immediata all’esito dell’udienza tenutasi con le modalità di cui all’art. 127ter cpc in data 19 giugno 2024.

Sulla eccezione di nullità della sentenza di primo grado.

Gli odierni appellanti hanno chiesto dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado per mancato rispetto dell’art. 299 cpc e dunque per non essere il giudizio mai stato dichiarato interrotto pur in presenza dell’ipotesi di cui all’articolo ricordato ed hanno chiesto la rimessione in primo grado.

La disposizione richiamata detta:

“Se prima della costituzione in cancelleria o all’udienza davanti al giudice istruttore, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto,..”.

Si tratta dunque di una ipotesi di interruzione automatica.

Nel caso in esame l’atto di citazione è stato spedito in data 3.4.2015 e.7.2015 – come da doc. 1 della comparsa di costituzione degli eredi in questa fase-.

Dunque, la notifica è stata regolare regolare e, in mancanza di dichiarazione, il processo di primo grado si è svolto nella contumacia della parte e si è chiuso con la pronuncia di condanna anche nei confronti posto che l’evento che l’ha riguardata non è mai entrato, quale evento giuridico, in quel processo.

A fronte della tesi degli odierni appellanti, gli appellati attori in primo grado hanno opposto la non necessità di una costituzione in causa degli eredi in quanto coincidenti con i soggetti nei confronti dei quali era stato celebrato il processo, mentre parte ha eccepito la mancanza di legittimazione a sollevare l’eccezione, spettante al solo soggetto inciso dalla nullità stessa e dunque colpito dall’evento che ne ha impedito la regolare partecipazione al giudizio.

Correttamente questa Corte, rilevato che la pronuncia era avvenuta anche nei confronti di alla quale non era stato notificato l’atto di appello, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.

In merito alla tesi degli attori in primo grado, deve osservarsi che il principio richiamato non opera nel caso di specie, nel quale non vi è mai stata costituzione della né dei suoi eredi in quanto si è verificata la fattispecie di interruzione automatica del giudizio ai sensi dell’art. 299 cpc, per essere la morte intervenuta nella fase di completamento del procedimento di chiamata in giudizio.

La difesa ha sostenuto la tesi richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte ed in particolare la sentenza della Corte di Cassazione, 9.5.2019, n. 12317, la quale in motivazione fa riferimento ad un principio già indicato in precedenti secondo cui « qualora una medesima persona fisica cumuli in sé la qualità di parte in proprio e quale erede di altro soggetto, non è necessario provvedere all’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, quale erede, ove la stessa sia già costituita in proprio, ravvisandosi nella specie l’unicità della parte in senso sostanziale (Cass. n. 6844/2012; conf. n. caso in esame.

il ricorso, proposto contro NOMECOGNOME nella duplice qualità, è stato a costui notificato presso il difensore nel domicilio eletto.

Una ulteriore notificazione nella qualità di erede sarebbe superflua e contraria al principio di ragionevole durata del processo, in quanto riferita a un atto del quale il destinatario ha già avuto legale conoscenza (Cass. n. 1613/2003 cit.)”.

La giurisprudenza richiamata fa riferimento quindi ad una fattispecie nella quale la parte aveva partecipato al giudizio nella duplice veste, quindi anche in quella di erede, mentre nel caso in esame i convenuti in primo grado non sono mai stati presenti in causa nella doppia qualità.

Dunque, poiché l’atto di appello non era stato notificato a soggetto al quale era diretta la pronuncia di condanna, era necessario ordinare l’integrazione del contraddittorio.

Questione diversa investe la legittimazione degli appellanti a sollevare l’eccezione di nullità per mancata interruzione e, dunque, per mancata riassunzione del procedimento, nei confronti degli eredi della a fronte dell’evento interruttivo.

Anche il , con riguardo all’eccezione in esame, ha richiamato la giurisprudenza costante della Suprema Corte nella quale si precisa che la nullità può essere eccepita solo da chi ne è stato colpito e che la stessa si tramuta in motivo di gravame sì che, da un lato, non può essere dedotta la sola nullità della pronuncia di primo grado e dall’altro, stante la tassatività dei motivi che comportano la rimessione al primo giudice, la Corte di appello, dichiarata la nullità, deve decidere nel merito – così Cassazione civile sez. lav. – 18/03/2005, n. 5896 “Nell’ipotesi in cui si sia verificata la morte della parte in primo grado ed il processo sia interrotto, ai sensi dell’art. 299 c.p.c., come nel caso di interruzione per morte o impedimento del procuratore, la sentenza che sia stata eventualmente pronunciata successivamente all’evento interruttivo è nulla.

Peraltro, essendo tale nullità soggetta al principio generale della conversione delle nullità in motivi d’impugnazione, deve essere dedotta dalla parte interessata con l’appello che, avendo la funzione di richiesta di – alla sola richiesta di nullità della sentenza impugnata, ma deve investire della richiesta di decisione nel merito il giudice d’appello, il quale, non rientrando la suddetta nullità fra quelle di cui agli art. 353 e 354 c.p.c., deve dichiarare l’invalidità della sentenza di primo grado e pronunciare sul merito della controversia. ”, anche, ex plurimis, C.Cass. 29.9.2015, n. 19267 e C.Cass. 30.12.2016, n. 27516.

Ne segue che, attesa l’eccezione di nullità sollevata dagli eredi della parte incisa dall’interruzione, deve pronunciarsi la nullità della sentenza di primo grado, in quanto tutti gli atti sono stati compiuti senza che il processo, interrotto automaticamente, venisse correttamente riassunto.

La dichiarazione di nullità travolge la sentenza di primo grado ma, come ricorda la Suprema Corte, la causa non può essere rimessa al primo giudice e occorre procedere nel merito.

Atteso quanto sopra argomentato, deve essere dichiarata la carenza di legittimazione degli appellanti in proprio a svolgere l’eccezione.

La domanda svolta da in primo grado.

Con l’atto di citazione le società , allegando un sinistro avvenuto in data 29 luglio 2013 consistito nel crollo di parte del soffitto di un locale condotto in locazione con contratto del 23.11.2020 sottoscritto con i proprietari , hanno chiesto il risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro 9.830,64.

In atto introduttivo hanno precisato la posizione di ciascuna delle società – avendo la affittato l’azienda a , questione affrontata e decisa in primo grado con la pronuncia di carenza di legittimazione attiva in capo a ma non reiterata nei motivi di appello – ed hanno descritto i beni danneggiati allegando il loro deposito nel locale adibito a magazzino per la merce destinata alla vendita, in particolare hanno indicato la presenza di sanitari, box doccia e termosifoni, allegando fotografie – sub. 4 – e un preventivo – sub. 5-.

In diritto, hanno argomentato sull’applicabilità, al Condominio ed ai proprietari del locale, strutture murarie in capo ai proprietari del bene concesso in locazione, con prova liberatoria a carico dei convenuti.

Hanno poi ricordato l’assemblea condominiale 21.8.2014 nella quale era stato deliberato il rifacimento della soletta.

In atto di citazione erano poi articolati capitoli di prova.

Nella comparsa di costituzione di in proprio oltre ad eccezioni e istanze di natura procedurale qui irrilevanti perché non riproposte, hanno contestato nel merito l’esistenza di un concorso causale indicando quale unico responsabile dell’allegata “rovina” il Condominio utilizzatore della porzione oggetto di crollo quale posteggio e l’assenza di rilievi da parte dei conduttori sulla struttura del bene locato;

quanto al danno, hanno espressamente contestato la presenza dei beni indicati nel locale, l’integrità degli stessi e comunque il valore indicato, oltre a formulare specifica contestazione sul titolo di richiesta dell’IVA.

Come già ricordato, il costituendosi ha eccepito la legittimazione attiva, irrilevante come già detto sopra, e l’infondatezza della domanda, negando il verificarsi dei danni come richiesti, il crollo del soffitto, il danneggiamento dei beni come rappresentato e il nesso causale tra i danni e l’evento nonché la quantificazione non provata dai documenti – definiti in comparsa “scarni”-, depositati.

Ha allegato una responsabilità dei conduttori per non aver mai avvertito né i proprietari né il Condominio della situazione di pericolo di crollo con la sussistenza financo del caso fortuito.

In subordine ha poi contestato anche la natura dei beni, indicati dagli attori come destinati alla vendita ma, stante il luogo del ricovero, da ritenersi fondi di magazzino e ha argomentato, in caso di non ritenuto caso fortuito, la presenza di un concorso di colpa.

Ha dedicato una parte delle difese formulate in subordine contestando i danni anche sotto il profilo della considerazione del valore che doveva comunque essere considerato al momento dell’evento attesa la possibile riparazione dei beni stessi.

Infine, qualora le attrici fossero riuscite ad adempiere all’onere probatorio in estremo subordine considerare il crollo dovuto alla vetustà della struttura.

Nella memoria autorizzata n. 2 gli attori hanno formulato capitoli di prova e depositato fatture allegate come riferite ai beni presenti nel locale al momento del crollo, volte a dimostrare l’acquisto in data di poco anteriore al crollo e il loro valore, dando atto che il prezzo era quello fissato per i rivenditori, mentre quello al pubblico doveva considerarsi aumentato nella misura del 30% e dell’IVA.

Nella memoria istruttoria ha depositato documentazione compresa una relazione datata agosto 2013 a firma Ing. sulla parte di solaio del locale sottostante costituente marciapiede, ha chiesto CTU per accertare le cause di quanto lamentato e insistito per la divisione dell’eventuale danno ritenuto dal Tribunale, nella misura del 50%, tra i convenuti citati in giudizio.

Si sono qui richiamati gli argomenti svolti in primo grado alla luce della decisione nel merito di questa Corte.

Occorre ricordare come i capitoli di prova, formulati e non ammessi in primo grado, non sono stati richiamati dalle attrici, qui appellate, nel presente giudizio.

Decisione della causa La causa deve essere decisa, alla luce del principio della ragione più liquida, con riferimento all’onere della prova del “quantum” del danno oggetto di domanda.

Con riguardo al principio sopra affermato, sia consentito richiamare, ex multis, Cass. sez. lav. , 20 maggio 2020, n. 9309:

«La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c.» e Cass., sez. II, 29 settembre 2020, n. 20555: «Il rigetto fondata sulla ragione “più liquida”, sicché le ragioni di validità non siano state oggetto di alcuno scrutinio da parte dell’organo giudicante.».

Nel caso in decisione le parti convenute in primo grado hanno svolto numerose eccezioni riferite all’individuazione della responsabilità della causa del crollo del soffitto, dunque al profilo dell’an dell’azione, richiamando norme e conseguenti profili di onere della prova diversi.

E’ invece pacifico che il danno, nella sua quantificazione, dunque nella sua delimitazione con riguardo sia all’individuazione dei beni danneggiati sia al loro valore, debba essere oggetto di prova da parte degli odierni appellati.

Dunque, l’onere della prova afferente questo profilo della domanda faceva e fa capo alle società Si sono sopra riportate le difese contenute negli atti di primo grado per evidenziare che non vi è stato alcun riconoscimento dei fatti rilevanti dedotti dagli attori, né con riguardo all’evento, inteso con riferimento alle cause del crollo, né con riguardo alla valutazione del danno.

Quest’ultimo aspetto della domanda, come già sopra sottolineato, presentava e presenta aspetti probatori diversi:

occorre individuare quale merce era presente nel locale al momento del crollo e quale è stata coinvolta in questo, quale danno tale merce avesse riportato e la quantificazione del valore della merce danneggiata.

Chiariti i profili di contestazione, gli attori avevano l’onere di fornire la prova degli elementi indicati.

Gli attori hanno allegato che il locale era adibito a magazzino di merce destinata alla vendita, dunque nuova, mentre i convenuti hanno contestato tale profilo.

Non è stata acquisita alcuna prova in atti di questo elemento:

il deposito delle fatture, allegata alla memoria autorizzata n. 2

sub. 10, non prova nulla in quanto queste contengono un mero elenco di materiali, compresi anche beni minuti – quali gomiti in ottone, manicotti e tubi rame- e la mancata specifica contestazione di questo documento, richiamata dal Giudice quale “circostanza non contestata” non doveva essere fatta posto che non era stata fornita la prova, ben più importante, depositato, unitamente all’atto di citazione, sub. doc. nn. 4 e 5, una serie di fotografie ed un documento denominato “Preventivo con descrizione merce”.

I fotogrammi non sono idonei a chiarire quale merce sia stata danneggiata, apparendo solo chiara la rottura di un vaso da bagno che risulta per altro privo di involucro di protezione – così apparendo in contrasto con l’allegazione della presenza di merce nuova destinata alla vendita, ed alcuni pannelli.

Il documento denominato “Preventivo con descrizione merce” risulta datato 17.10.2013, è un atto intercorso tra , contiene una valutazione, tra l’altro con cifre manoscritte, che non si comprende a cosa faccia effettivamente riferimento.

L’esame del documento, in alto contenente l’indicazione generale “corrispettivo”, risulta inviato da , locatore, a , affittuario dell’azienda e fa pensare ad un elenco di beni oggetto di cessione, ma la data non corrisponde a quella dell’atto – vedi docc. nn. 2 e 3 dai quali risulta che l’effetto dell’affitto ha avuto decorrenza dal 2 dicembre 2012, come dichiarato nella raccomandata inviata ai proprietari dell’immobile locato nel quale è avvenuto il crollo-.

Si tratta, comunque, di un elenco meramente interno tra le parti, privo di efficacia probatoria in quanto non riconducibile a specifici beni danneggiati nel crollo.

A fronte delle contestazioni gli attori, come ricordato, hanno prodotto con le memorie autorizzate un insieme di fatture – prodotte tutte sub. 10- poste dal giudicante a fondamento della decisione.

Come sopra già anticipato, le fatture, allegate come di acquisto rispetto ai materiali presenti nel locale, contengono il riferimento ad una molteplicità di beni, tra i quali molti di utensileria minuta, e portano date anche molto lontane al sinistro del luglio 2013.

Non può poi sottacersi che lo stesso ufficio avrebbe dovuto valutare la verosimiglianza della presenza e del danneggiamento di tutti i materiali elencati in fatture, datate dal 30 aprile 2010 al 31 luglio 2013 – quest’ultima financo successiva al crollo come sotto ripreso-.

Pare utile qui ricordare che il contratto di locazione risale al 23.11.2010, dunque la fattura del tutti gli anni successivi – 31.5, 15.10 e 31.10 del 2011, 30.11, 15.11, 15.5, 20.12 del 2012 e 15 e 30 aprile e 31 luglio 2013.

Poiché l’evento è stato posto al 29 luglio 2013, l’ultima fattura risulta addirittura successiva e, in mancanza di ogni ulteriore elemento di prova, non si può concludere per la presenza di tutto il materiale in elenco, alcuni pezzi risalenti anche a tre anni prima.

Il Giudice di primo grado ha precisato che la quantificazione del danno emergente, l’unica voce riconosciuta, è stata effettuata comparando il doc. 5, documento sopra analizzato e definito “preventivo con descrizione merce” prodotto con l’atto di citazione e contestato, e le fatture, considerando poi il ricarico ed eliminando l’IVA – sulla quale in comparsa i convenuti avevano svoto specifica contestazione-.

Il riferimento alla mancata contestazione pare in realtà riguardare la misura del ricarico.

Al di là ed oltre le valutazioni sopra svolte, deve ribadirsi che alcuna prova è stata fornita sulla presenza di merce e di quale merce nel locale al momento del crollo e quale, tra la merce presente, avesse riportato danni e a quale, tra i beni presenti, il costo indicato nei documenti potesse ritenersi riferito.

Le parti attrici avevano dedotto prova per testi su circostanze riferite all’evento ed alle modalità allegate.

Il Giudice ha respinto la prova come dedotta e le parti non hanno reiterato la richiesta in questo grado.

La domanda deve quindi essere respinta per totale carenza di prova sul “quantum”.

Sulle spese In questo grado, gli appellanti in proprio vedono accolto l’appello, se pure l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado da loro formulata è stata respinta ed accolta solo in quanto dedotta dai medesimi fratelli nella qualità di eredi.

A questi ultimi devono essere riconosciute le spese del grado.

Agli appellanti stante la non titolarità del potere processuale di sollevare l’eccezione di nullità, come contestato dagli appellati attori in posizione del , poiché ha chiesto in via principale il rigetto dell’appello, salvo poi formulare domanda di appello incidentale in subordine e condizionata, le spese del presente grado devono essere riconosciute nella misura del solo 50%, compensate nella restante quota con parti attrici qui appellate.

Le spese del primo grado di giudizio devono essere riconosciute al. In merito alla posizione dei in proprio, questi nel primo grado non hanno fatto entrare in causa la notizia del decesso della loro madre e dante causa:

se pure hanno accettato l’eredità – come risulta all’interno del documento denominato “divisione ereditaria”, Notaio , depositato con la comparsa di costituzione in questo grado, la denuncia di successione è stata registrata ad Imperia il 28.6.2016, n. 675, vol. 9990 – in un momento in cui la causa aveva visto maturati i termini per le memorie ai sensi dell’art. 183 cpc, avrebbero potuto evitare la dichiarazione di nullità e comunque avrebbero ben potuto chiedere una eventuale rimessione in termini, se pure avevano avuto la possibilità di difendersi nel modo più ampio posto che i loro interessi, nella duplice qualità, erano pienamente coincidenti. Inoltre, la causa è stata trattenuta in decisione solo in data 12 febbraio 2020 dunque anni successivi all’accettazione dell’eredità.

Deve sottolinearsi che i fratelli sono gli unici eredi, in parti eguali, della madre.

Per questo motivo le spese del primo grado vanno compensate, tra i signori in proprio e parti attrici, nella misura del 50%, ponendo il residuo a carico delle società attrici.

La misura è determinata con riferimento allo scaglione corrispondente al valore della domanda, nella misura media, salvo l’applicazione del minimo con riferimento agli eredi di attesa l’identità delle difese formulate dai fratelli in proprio.

Si precisa che, con riferimento alle spese del primo grado, devono trovare applicazione le tariffe forensi di cui al D.M. 55/2004 non aggiornate al D.M. , n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247» ha trovato applicazione dal 23.10.2022.

PQM

LA CORTE D’APPELLO DI GENOVA Sezione Prima

Civile

visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. 232/2020 emessa dal Tribunale di Imperia e pubblicata il 23/4/2020, dichiara la nullità della sentenza n. 232/2020 attesa l’eccezione sollevata da , costituiti in questo giudizio nella qualità di eredi di per l’effetto, respinge la domanda svolta in primo grado da dichiara tenute e condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore e a corrispondere in qualità di eredi le spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 2.906,00 oltre spese generali, IVA e CPA di legge; compensa nella misura di un quarto le spese del presente grado tra e dichiara tenute e condanna corrispondere a residuo, che liquida in euro 3.873,00, oltre spese generali, IVA e CPA di compensate nella misura della metà le spese del presente grado tra e Il e per l’effetto dichiara tenute e condanna Il corrispondere a Il il residuo, che liquida in euro 2904,5, oltre spese generali, IVA e CPA di legge;

con riferimento alle spese del primo grado di giudizio, dichiara tenute e condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore e a corrispondere a le spese del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.100,00, oltre spese generali, IVA e CPA di legge;

dichiara compensate nella misura della metà le spese del primo grado di giudizio tra e dichiara tenute e condanna le attrici in primo grado a corrispondere a in proprio il residuo, che liquida in euro 1050,00, oltre spese generali, IVA e CPA di legge.

Così deciso in Genova, 2 ottobre 2024 Il Presidente estensore NOME COGNOME

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