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Codice Civile
Codice Penale

Obbligazione contributiva e omesso versamento

Il mancato rispetto del termine di 90 giorni per la contestazione dell’inadempimento contributivo da parte dell’ente previdenziale, come previsto dall’art. 14 L. 689/81, comporta l’estinzione dell’obbligazione del pagamento, anche in presenza di accertamenti complessi.

Pubblicato il 13 January 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza del 13/12/2024 N. 5582/2024

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO

La dott.ssa NOME COGNOME quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._5671_2024_- N._R.G._00005582_2024 DEL_03_01_2025 PUBBLICATA_IL_13_12_2024

nella causa promossa da (CRAGIONE_SOCIALEF. ) con il patrocinio dell’avv. COGNOME RICORRENTE contro (CF ) con il patrocinio dell’avv. COGNOME

RESISTENTE FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 3.5.2024 ha convenuto in giudizio l avanti al Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, proponendo opposizione avverso l’Ordinanza Ingiunzione n. OI-NUMERO_DOCUMENTO (prot. 4900.19/03/2024.0156997), notificata in data 3/04/2024, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni di seguito ritrascritte:

voglia l’Ill.mo

Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previa fissazione d’udienza, così giudicare:

– annullare l’ordinanza-ingiunzione n. OINUMERO_DOCUMENTO (prot. 4900.19/03/2024.0156997)

in quanto illegittima per i motivi esposti;

– con vittoria di spese (c.u. € 43,00) e competenze di giudizio in conformità al D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022.

Le convenuta si è regolarmente costituita in giudizio, contestando in fatto ed in diritto la fondatezza della opposizione e chiedendone l’integrale rigetto.

Alla udienza del 13.12.24, tenutasi mediante collegamento da remoto, la causa è stata discussa e decisa mediante pubblicazione del dispositivo e con fissazione a 60 giorni del termine per il deposito delle motivazioni.

L’Ordinanza ingiunzione n. OI-NUMERO_DOCUMENTO oggetto del presente giudizio di opposizione risulta emessa per la violazione dell’articolo 2, comma 1-bis, del decretolegge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Detta ordinanza è conseguenza dell’emissione della diffida 4900.02/10/2018.0489734 notificata in data 19.11.2018 al ricorrente quale legale rappresentante della Società RAGIONE_SOCIALE come anche alla società quale obbligata solidale.

C.F. dicembre 2015 a novembre 2016 presenti nelle denunce aziendali, quote che appunto non sono state versate nei tre mesi successivi alla data della notifica dell’ottobre/novembre 2018.

Tanto chiarito si ritiene l’opposizione fondata.

Come noto, il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti segue le disposizioni della L. n. 689/1981, cui rinvia espressamente il D.Lgs. n. 8/2016 (art. 6), in vigore dal 6/02/2016, che, riformulando l’art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463/1983, ha depenalizzato l’omesso versamento delle ritenute previdenziali (art. 3, comma 6, D.Lgs. cit.) fino alla soglia di € 10.000 per anno. In particolare l’art. 14 della L. n. 689/1981, al comma secondo, prevede che:

“Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento” nonché, al suo ultimo comma, quanto agli effetti della mancata notificazione al trasgressore (ed al coobbligato solidale) della contestazione della violazione nel termine di legge, che: “L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

” Il termine in esame ha natura chiaramente decadenziale, essendo previsto a pena di estinzione dell’obbligazione pecuniaria.

La applicabilità della disposizione in questione anche alla fattispecie in parola è incontestabile.

L’art. 2, co. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638 stabilisce che “l’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.

Se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

Il datore di lavoro non e’ punibile, ne’ assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione”.

Per tale disposizione, il datore di lavoro non è punibile quando provvede al versamento richiesto entro tre mesi dalla contestazione, ma tanto, all’evidenza, non vale in alcun modo ad esonerare l’amministrazione a una preventiva contestazione nel rispetto dei termini di cui all’articolo 14 della legge n. 689/81.

Una cosa, infatti, è il termine di 90 giorni entro cui l’ente pubblico può provvedere alla contestazione in seguito alla conclusione degli accertamenti istruttori ex articolo 14 cit., altro è quello di tre mesi entro cui l’intimato può provvedere alla regolarizzazione in seguito alla contestazione, ex art. 2, co. 1 bis cit..

L’applicazione dell’articolo 14 suddetto alla materia in questione risulta, peraltro pienamente confermata dal recente articolo 23 del DL n. 48/23 per cui “1. All’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole:

«da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole:

«da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso».

2.

Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualita’ oggetto di violazione”.

L’accertamento del mancato versamento delle ritenute previdenziali dovute sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti è un fatto che l’ente previdenziale acquisisce direttamente e immediatamente dalla verifica informatica della corrispondenza del flusso mensile dei modelli F24, presentati per il versamento, con il flusso mensile UNIEMENS, generato dallo stesso datore di lavoro obbligato alle ritenute, senza necessità di ulteriore indagine.

Nel caso di specie, l’ordinanza-ingiunzione impugnata rinvia all’atto propedeutico del procedimento, cioè l’ atto di accertamento n. 4900.02/10/2018.0489734 del 2/10/2018 riferito al periodo dicembre 2015- novembre 2016.

Con ciò, anche assumendo come dies a quo per la decorrenza del termine di decadenza previsto dall’art 14 quello di scadenza del pagamento dovuto mensilmente per il mese (piuttosto che quello di entrata in vigore della legge di depenalizzazione quanto alle omissioni anteriori al 6.2.2016, data di entrata del decreto legislativo 8/2016 di depenalizzazione)- l’ente previdenziale, secondo la sua stessa tesi difensiva, avrebbe potuto avvedersi dell’omissione dal giorno 16 del mese successivo a quello di competenza e quindi elevare la contestazione entro i novanta giorni successivi. Si deve infatti rilevare come, pur trattandosi di contributi omessi con scadenze decorrenti dal dicembre del 2015 al novembre 2016, l’ente pubblico non abbia allegato alcun concreto elemento in fatto, idoneo a giustificare per la particolare situazione dell’opponente – ed eventualmente per adempimenti istruttori complessi rispetto alla posizione di questi – il mancato rispetto del termine suddetto di 90 giorni prima dell’inoltro dell’avviso di accertamento menzionato.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha infatti da tempo chiarito che:

“in tema di sanzioni amministrative, il giudice dell’opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell’individuare la data dell’esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse dalla quale decorre – ai sensi dell’art. 14, comma secondo, della legge n. 689 del 1981 – il termine di novanta o trecentosessanta giorni, deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dalla amministrazione procedente e la congruità del tempo complessivamente impiegato in relazione alla complessità degli accertamenti compiuti, anche in vista dell’emissione di un’unica ordinanza ingiunzione per violazioni connesse, ma non può sostituirsi alla stessa amministrazione nel valutare l’opportunità di atti istruttori collegati ad altri e compiuti senza apprezzabile intervallo temporale” (cfr. Cass. Sentenza n. 16642 del 08/08/2005; Sentenza n. 8326 del 04/04/2018). In fattispecie come quella oggetto di controversia il Giudice è quindi chiamato a valutare il complesso degli accertamenti compiuti dalla Amministrazione procedente e la congruità del tempo impiegato in relazione alla complessità degli stessi.

Nella memoria dell’ente non risulta specifica indicazione della data di inizio degli accertamenti istruttori del caso concreto, piuttosto che di quella della loro conclusione;

tanto vale anche in ordine alla ipotetica complessità degli stessi, che, ove dedotta, apprezzabile e sussistente, giustificherebbe l’inosservanza del termine di 90 giorni di cui all’articolo 14 della legge n. 689/81.

si è invece genericamente difesa evidenziando come il procedimento di irrogazione della sanzione per omesso versamento sottosoglia delle ritenute previdenziali si concretizza nel controllo di un’enorme mole di dati informatici messi a disposizione da un altissimo numero di contribuenti nell’intero arco temporale annuale (oltre un milione di infrazioni all’anno in uno al fatto che la dissociazione tra la regolare tempistica mensile degli adempimenti contributivi e l’arco temporale annuale utilizzato per il calcolo delle omissioni, comporta che l solo Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della Legge 28 aprile 2014, n. 67, la norma originaria è stata oggetto di una parziale depenalizzazione. La tesi difensiva di non convince.

Ciò poiché il determinare il periodo di accertamento uniformandolo a quello della annualità civile di riferimento per il calcolo della soglia minima per la distinzione della ipotesi di illecito penale da quella di illecito amministrativo sul valore degli importi omessi, e dunque il verificare in modo massivo i dati relativi agli omessi versamenti effettuati del singolo contribuente dal 16 gennaio al 16 dicembre dell’anno precedente, appare essere una scelta organizzativa frutto di una decisione unilaterale assunta (e che non appare giustificata dal fatto che la soglia per la distinzione dell’illecito penale da quello amministrativo sia parametrata all’importo di 10.000 euro annui). Ma anche volendo condividere la tesi di per cui le verifiche sarebbero, in virtù di quanto indicato nella circolare Circ. n.121/2016, anno su anno dal 16 gennaio al 16 dicembre, comunque, nel caso di specie, i 90 giorni previsti dall’art 14, quanto alle omissioni del periodo 7.2.2016 – novembre 2016, avrebbero cominciato a decorrere dal gennaio 2017.

A fronte di ciò la diffida 4900, prima contestazione utile della violazione, risulta notificata solo nel novembre 2018.

Pertanto, dovendosi fare applicazione alla materia per cui e causa dell’articolo 14 cit., risulta che l’ non ha contestato tempestivamente l’inadempimento rispetto agli obblighi contributivi nel periodo dal dicembre 2015 fino al novembre 2016, con violazione, non giustificata da accertamenti istruttori complessi, del termine di 90 giorni previsto da tale disposizione e con conseguente estinzione dell’obbligazione di pagare la somma dovuta per la infrazione, ai sensi dell’ultimo comma della medesima norma.

L’atto di accertamento recante data 2/10/2018 risulta infatti chiaramente tardivo, in quanto successivo allo spirare del termine di decadenza, e produttivo, per le considerazioni che precedono, dell’effetto estintivo dell’obbligazione pecuniaria.

Quanto sin qui argomentato determina l’accoglimento del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM55/2014 ed avuto riguardo alla natura documentale della controversia.

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:

1) dichiara l’estinzione ai sensi dell’articolo 14 nella legge n. 689/81 dell’Ordinanza – Ingiunzione n. OI-NUMERO_DOCUMENTO (prot. 4900.19/03/2024.0156997), notificata in data 3/04/2024;

2) condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 2.000, oltre spese generali, oltre IVA, CPA e contributo unificato se versato e dovuto.

3) riserva il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni.

Milano, 13/12/2024

Il Giudice NOME COGNOME

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