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Obbligo contributivo avvocato Gestione Separata INPS

La sentenza conferma l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS per gli avvocati e i professionisti iscritti ai rispettivi albi, anche se tenuti a versare alla propria cassa solo il contributo integrativo, in ragione del principio dell’universalizzazione della tutela previdenziale. Viene inoltre stabilita la decorrenza della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione Separata dal momento in cui scadono i termini per il pagamento.

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Pubblicato il 12 aprile 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte D’Appello di Cagliari SEZIONE CIVILE In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati NOME COGNOME Presidente relatrice NOME COGNOME Consigliera NOME COGNOME Consigliere in esito all’udienza del 26 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._56_2025_- N._R.G._00000309_2022 DEL_01_04_2025 PUBBLICATA_IL_01_04_2025

Nella causa di previdenza iscritta al n. 309 di R.G. dell’anno 2022, proposta da con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, congiuntamente e/o disgiuntamente, dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME giusta procura generale alle liti a firma del dottor notaio in Roma, del 21.07.2015, rep. 80974, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’avvocatura dell’ente in Cagliari, INDIRIZZO ricorrente in riassunzione-appellante CONTRO contumace resistente in riassunzione-appellato Conclusioni: Per l’ “Voglia la Corte, in riforma della sentenza n. 244/2019 ed in applicazione dell’ordinanza della Cassazione, Sezione Lavoro, n. 28845/2022:

– accogliere l’appello dell’ avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, sezione lavoro, n. 835/2018 del giorno 11 giugno 2018, giudice Dott.ssa NOME COGNOME depositata in cancelleria in pari data, all’esito del giudizio avente numero di Racl 923/2017;

– rigettare tutte le domande formulate dalla controparte con il ricorso di primo grado in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l’effetto, dichiarare legittimo l’avviso bonario oggetto del gravame di primo grado e dichiarare tenuto il signor al pagamento in favore dell’ delle somme ivi indicate ovvero alla minor o maggior somma che dovesse risultare all’esito del giudizio.

– In ogni caso con vittoria delle spese di lite dell’intero giudizio, ivi comprese quelle del giudizio di Cassazione”.

Svolgimento del processo e motivi della decisione L’avvocato ha convenuto l’ dinanzi alla sezione lavoro del Tribunale di Cagliari, con azione di accertamento negativo del credito vantato dall’Istituto nei suoi confronti, dell’importo di euro 1.956,21, a titolo di contributi dovuti alla “Gestione separata” per l’anno 2010 e somme aggiuntive (1.118,77 euro per all’avviso bonario in data 22.06.2016, n. NUMERO_DOCUMENTO, inviatogli con raccomandata ricevuta il 4.07.2016.

Il ricorrente ha eccepito di aver già pagato i contributi alla per l’anno 2010, in quanto iscritto all’Albo degli avvocati, e di non essere quindi tenuto al versamento di altra contribuzione, ai sensi dell’art. 2, c. 25 e 26, l. n. 335/1995, dell’art. 3, c. 1 e 2, D. lg. n. 103/1996, nonché della norma di interpretazione autentica dell’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, dettata, con efficacia retroattiva, dall’art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011.

Ha precisato di aver pagato, per l’anno in questione, solo il c.d. “contributo integrativo”, non anche quello “soggettivo”, non essendo iscritto alla perché aveva percepito un reddito inferiore alla soglia minima prevista dall’ordinamento di questa, ma ha sostenuto che, comunque, il contributo integrativo ha natura previdenziale a tutti gli effetti, e quindi il suo versamento valeva ad esonerarlo dall’iscrizione alla gestione separata.

Ha poi sostenuto, ferma la non debenza dei contributi e delle somme aggiuntive per i motivi sopra esposti, che comunque, ove si fossero ritenute legittime le somme aggiuntive irrogate, di non doverle nella misura intera richiesta, ma in quella ridotta prevista dall’art. 116, comma 10, l. n. 388/2000, sussistendo il presupposto in tale norma contemplato, cioè incertezze oggettive connesse ad orientamenti amministrativi o giurisprudenziali in contrasto tra loro, incertezze che vi erano state fino al 2011 e precisamente fino all’emanazione della suddetta norma interpretativa. Costituitosi l’ ha, in via preliminare, eccepito l’inammissibilità del ricorso che aveva ad oggetto un avviso bonario, non suscettibile di autonoma impugnazione e, nel merito, ha sostenuto il fondamento della propria pretesa, richiamando tra le altre le previsioni dell’art. 26 legge n. 335/1995 e dell’art. 6 del d.m. 281/1996, essendo esclusi dal versamento alla Gestione separata solo i redditi dei lavoratori autonomi che non siano già soggetti a contribuzione obbligatoria ad altro titolo, in applicazione del generale principio per cui tutti i redditi da lavoro devono essere assoggettati a contribuzione. E l’avv. invero, nell’anno 2010 aveva esercitato la professione ricavandone un reddito, per il quale tuttavia non aveva versato il contributo previdenziale alla , cui non era iscritto all’epoca, perché inferiore alla soglia c.d. di “continuità professionale”, ma solo il contributo c.d. “integrativo”, che non dà diritto ad alcuna prestazione previdenziale ed è destinato ad altri fini.

L’Ente ha poi rilevato la correttezza del regime sanzionatorio, frutto di una corretta applicazione dell’art. 116, comma 8, lettera b), l. n. 388/2000, che prevede che, in caso di evasione (anche parziale) di contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali, il trasgressore sia tenuto a pagare una sanzione civile pari al 30% dei contributi evasi per ciascun anno, che non può essere superiore comunque al 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Una volta raggiunto il tetto massimo (60%) della sanzione civile, senza che si sia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, ha proseguito l’ente, maturano interessi di mora sul solo debito contributivo ai sensi presupposto l’integrale pagamento della contribuzione controversa ed il riconoscimento, totale ed incondizionato, del debito contributivo, cosa che nel caso di specie non era avvenuta, né controparte aveva sottoposto al giudicante alcun elemento idoneo a comprovare l’irregolarità dell’atto e l’erroneità dei conteggi. Con sentenza n. 835 del giorno 11 giugno 2018, il Tribunale ha accolto la domanda dell’avv. dichiarando che, assorbite le altre questioni, egli “non era tenuto all’iscrizione e alla contribuzione alla Gestione Separata dell’ e perciò “non dovute le somme a titolo di contributi alla Gestione separata per l’anno 2010 e richieste dall’ con l’avviso bonario n. NUMERO_DOCUMENTO”, ed ha compensato per intero tra le parti le spese del giudizio.

A fondamento della propria decisione il primo giudice, che ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, ha posto il principio secondo cui i professionisti, una volta iscritti ai relativi albi, sono assoggettati esclusivamente alla contribuzione prevista dalla propria cassa di appartenenza, che, nella sua autonomia riconosciuta dalla legge, può decidere se far pagare loro il contributo soggettivo o solo quello integrativo, in ragione dell’entità del reddito realizzato anno per anno, con la conseguenza che l’obbligo contributivo in contestazione può dirsi assolto anche con il solo pagamento del contributo integrativo, ai sensi dell’art. 18, comma 12, D. L. 98/2011, che parla genericamente di “contributo”, senza distinguere tra contributo integrativo e contributo soggettivo, specificazione che invece il legislatore ha fatto, perché evidentemente l’ha ritenuta rilevante, nel comma 11 per i pensionati per i quali è previsto, infatti, un contributo soggettivo minimo. Contro tale decisione ha proposto appello l’ cui ha resistito *** Con un unico motivo di appello l ha lamentato che il Tribunale avesse applicato erroneamente la normativa di riferimento, ed in particolare l’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995 e la norma interpretativa contenuta nell’art. 18, comma 12, del decreto legge n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011 (“L’art. 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995 n. 335 si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 in base ai rispettivi statuti e ordinamenti”). In tale ultima previsione, infatti, l’espressione “versamento contributivo” doveva essere intesa esclusivamente come “contributo soggettivo”, quello cioè che vale a costituire una posizione previdenziale in capo al professionista, a differenza del “contributo integrativo”, che ha solo scopo solidaristico, ma non dà diritto ad alcuna prestazione pensionistica.

Il caso dell’avv. ha rilevato l’ente appellante, era il secondo dei due previsti dalla norma:

egli infatti, in base all’ordinamento della per l’anno 2010, non era tenuto a versare il contributo previdenziale vero e proprio, quello soggettivo, perché il suo reddito era rimasto sotto la soglia minima e, pertanto, era soggetto alla sola contribuzione Ha poi ribadito, per quanto assorbita dalla pronuncia di primo grado, “la correttezza del calcolo relativo al regime in ipotesi di evasione anche parziale, non senza sottolineare che l’applicazione del diverso regime invocato dall’avv. come più volte affermato dalla Suprema Corte, avrebbe presupposto l’integrale pagamento della contribuzione controversa, con riconoscimento totale ed incondizionato del debito contributivo (Cass. n. 4077/2016), circostanza non verificatasi nel suo caso. L’avvocato ha resistito al motivo di appello formulato dall’ rilevando che la sentenza impugnata era immune da vizi logici, in quanto frutto di una rigorosa valutazione delle risultanze probatorie di causa e di una corretta applicazione del dato normativo ed ha poi eccepito l’intervenuta prescrizione del credito contributivo, rilevabile anche d’ufficio, con eccezione peraltro già sollevata nel giudizio di primo grado con le osservazioni autorizzate dal giudice per l’udienza del 5 marzo 2018, senza reiterare ulteriori argomentazioni ed in particolare quelle riferite alla questione dell’errata applicazione del regime sanzionatorio già formulata nel giudizio di primo grado, benché la correttezza di tale regime fosse stata ribadita dall in chiusura dell’atto di appello. **** Con sentenza n. 244/2019, pubblicata il 27.12.2019, la Corte d’appello di Cagliari, ha rigettato l’appello proposto dall nei confronti di avverso la pronuncia di primo grado, con la quale era stata accolta la domanda volta ad accertare l’illegittimità della sua iscrizione d’ufficio alla Gestione separata quale libero e professionista e della conseguente richiesta di contributi per l’anno 2010, che ha confermato con diversa motivazione, ritenendo prescritta la relativa pretesa sul presupposto che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in oggetto coincidesse con la scadenza del termine per il loro versamento, nel caso di specie il 16/06/2010, rilevando il decorso del termine quinquennale rispetto all’intimazione di pagamento ricevuta dal contribuente il 04.07.2016. Più precisamente la Corte territoriale, ricostruito il quadro normativo di riferimento e rilevato che, dopo una serie di oscillazioni giurisprudenziali, ed a modifica di un proprio precedente orientamento, si era preso atto del fatto che la Suprema Corte si era ormai orientata nel ritenere necessaria l’iscrizione alla Gestione separata anche per la categoria professionale degli avvocati che, pur iscritti al relativo albo, non fossero tenuti a versare contributi previdenziali alla di categoria per varie ragioni, in ragione del principio dell’universalizzazione della tutela previdenziale, restandone esentati solo coloro che erano iscritti ad una Cassa di categoria alla quale versavano contributi previdenziali veri e propri, diversi dalla contribuzione integrativa di importo fisso e tutti coloro che avevano realizzato un reddito inferiore a 5.000,00 € (Cass. n. 20421/2019 tra le altre citate), ha concluso di non poter comunque accogliere l’appello, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione sollevata nel giudizio di appello, ma rilevabile comunque d’ufficio. ***** Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l con un unico motivo, con il quale ha dedotto che la Corte d’Appello di Cagliari, nel ritenere che il credito fosse prescritto, non si era avveduta dello slittamento del termine per il versamento dei predetti contributi, dovuti sui redditi prodotti nel corso dell’anno 2010 da parte di lavoratore autonomo iscritto alla Gestione Separata, disposto dal DPCM 12.05.2011. 435/2001.

La Suprema Corte, con ordinanza n. 28845/2022, depositata il 5.10.2022, ha ritenuto manifestamente fondato il motivo di ricorso, che ha accolto, cassando la sentenza impugnata.

Ribadito, in particolare, il proprio consolidato orientamento in merito alla decorrenza del termine di prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata dell’ dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento, ha poi rilevato che il versamento del saldo nella specie, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato al 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è quello successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti. Tuttavia, per l’anno 2011, il DPCM 12 maggio 2011 citato, aveva previsto lo slittamento del termine, dal 16.06.2011 al 6.07.2011, senza alcun pagamento aggiuntivo, dei versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’acconto della cedolare secca, slittamento applicabile quindi anche a quei contributi che devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

Di conseguenza, alla data del 4 luglio 2016, quando il contribuente aveva ricevuto dall l’avviso bonario di richiesta di pagamento, atto interruttivo della prescrizione del credito considerato, non poteva dirsi maturata la prescrizione quinquennale dei contributi richiesti.

E poiché la Corte territoriale non si era uniformata a tali principi, la sentenza impugnata doveva essere cassata e la causa rinviata, per un nuovo esame e anche per le spese del giudizio di legittimità, alla medesima corte d’appello, in diversa composizione.

****** Il giudizio è stato riassunto dall con ricorso del 30.12.2022, con il quale ha ribadito l’obbligo contributivo peraltro non prescritto e già ritenuto fondato dalla Corte d’Appello di Cagliari – e così non poteva che essere considerato l’orientamento ormai costante della Suprema Corte, che aveva ritenuto sussistente il generale obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell per gli avvocati e per i professionisti iscritti ai rispettivi albi, anche allorché tenuti a versare alla propria il solo contributo cd. integrativo, del quale correttamente era stata disconosciuta la valenza previdenziale, tale da escludere la necessità di una copertura contributiva alternativa – e l’infondatezza delle censure mosse alla correttezza del calcolo relativo al regime sanzionatorio applicato, per le ragioni già esposte nel ricorso in appello. Ha, peraltro, preliminarmente rilevato come la Suprema Corte, con l’ordinanza adottata, avesse rinviato la causa alla Corte territoriale, in diversa composizione, perché verificasse la tempestività della pretesa dell contenuta nella nota-avviso bonario ricevuta dal contribuente il 4.07.2016, con la quale gli era stato richiesto il pagamento dei contributi previdenziali in favore della Gestione separata di cui all’art. 2, c. 26, l. n. 335/1995 per l’anno 2010, per 1.956,21 €. Ha, quindi, domandato che il collegio adito volesse fare applicazione del principio di diritto richiamato dalla Suprema Corte, considerando tempestiva l’azione dell’ente e accogliendone il gravame, dichiarando tenuto l’avvocato al pagamento in favore dell delle somme portate nel legittimo avviso bonario ******* Con il ricorso in riassunzione l’ ha riproposto la tesi già respinta dal giudice del primo grado, richiamando al proposito quella parte della sentenza impugnata con la quale la Corte d’Appello di Cagliari, in diversa composizione, aveva già ritenuto fondata la legittimità nel merito della pretesa dell’Ente, affermando che per gli avvocati e per i professionisti iscritti ai rispettivi albi, anche allorché siano tenuti a versare alla propria cassa il solo contributo integrativo, sussiste il generale obbligo di iscrizione alla gestione separata dell trattandosi di contributo integrativo privo di valenza previdenziale tale da escludere la necessità di una copertura contributiva alternativa. Si legge, infatti, nella sentenza:

“..

poiché il ricorrente, pacificamente iscritto alla Cassa Avvocati, per tali particolari condizioni non era tenuto a pagare alla suddetta la contribuzione sul reddito, ma unicamente il contributo “di solidarietà”, ha ritenuto che il reddito da attività professionale dovesse comunque essere assoggettato a contribuzione nella gestione separata Il quadro normativo:

l’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 dispone:

“a decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all’iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l’ e finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell‘articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell’articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all’articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall’obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività”.

In relazione ai dubbi interpretativi collegati alla individuazione dei soggetti tenuti all’iscrizione alla Gestione separata, è stato emanato l’art. 18, 12° comma del d.l. n. 98/2011, conv. in 1. n. 11/2011 che recita:

“L’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995″.

Questa Corte, dopo una serie di oscillazioni giurisprudenziali ed a modifica di un proprio precedente orientamento, prende atto che la Suprema Corte si è ormai orientata nel ritenere necessaria l’iscrizione alla gestione separata per la categoria professionale degli avvocati:

“Sez. L – , Sentenza n. 32167 del 12/12/2018 Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell’abitualità, non hanno – secondo la disciplina vigente “ratione temporis”, antecedente l’introduzione dell’automatismo della iscrizione – l’obbligo di iscrizione alla alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all’albo professionale, cui non segue la costituzione di contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale. ”.

Nello stesso senso, tutte confermative in relazione al principio e solo tra le ultime: Cass. nn. 20421-20420-20179-20178-20177 del 2019.

Se pertanto la pretesa dell’ è in astratto fondata, l’appello non può essere accolto perché è altrettanto fondata l’eccezione prescrizione sollevata nell’attuale fase, rilevabile comunque d’ufficio.

Sez. L – , Sentenza n. 27950 del 31/10/2018 In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo.

”.

E poiché nel caso di specie è pacifico che l’avvocato sia limitato a versare alla propria cassa per l’anno 2010, in conformità al regolamento dalla medesima adottato prima della riforma del 2012, il solo contributo integrativo, ovvero un contributo privo di valenza previdenziale, tale da escludere la necessità di una copertura contributiva alternativa, non può che ritenersi dovuta la contribuzione rivendicata, in linea con l’orientamento ormai dominante della giurisprudenza di legittimità.

In tal senso, e da ultimo, si richiama anche la sentenza della Suprema Corte n. 24047 del 03/08/2022, che ha ribadito che “gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell’abitualità, non hanno – secondo la disciplina vigente “ratione temporis”, antecedente l’introduzione dell’automatismo della iscrizione – l’obbligo di iscrizione alla alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all’albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’ in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale”(nello stesso senso, tutte confermative in relazione al principio, le precedenti Cass. n. 20421-20420-20179-20178-20177/2019 e 20288/2022). Si tratta di reddito che, in forza del principio di universalizzazione delle tutele, non può restare privo di copertura previdenziale, con conseguente legittimità dell’iscrizione d’ufficio alla gestione separata del contribuente per gli anni di riferimento e sussistenza del credito contributivo.

Ciò premesso, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza cassata, tali circostanze sono rilevanti perché, in ragione del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte nell’ordinanza n. 28845 del 2022, che ha dato adito al ricorso in riassunzione, i contributi richiesti dall’ non possono ritenersi caduti in prescrizione.

Facendo, infatti, applicazione del vincolante e condivisibile principio di diritto richiamato dalla Suprema Corte, posto che è ormai pacifico che il termine di prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento, il credito non può ritenersi prescritto, a fronte dell’atto interruttivo tempestivamente notificato dall’ in data 04.07.2016, entro il alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi (Cass. n. 4899 del 23/02/2021). Posta, quindi, la sussistenza del credito rivendicato, perché non prescritto e dovuto all’ nulla quindi l’ente è tenuto a restituire ad Quanto ai rilievi mossi da nel giudizio di primo grado al regime sanzionatorio applicato dall’ appare opportuno richiamare l’orientamento della Suprema Corte, che il collegio condivide, secondo cui la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado ( n questo caso), in ipotesi di gravame formulato dal soccombente (l’ in questo caso), “non ha l’onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate in quanto assorbite), ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio d’impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle eccezioni contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione” (su tali principi si veda Cass. n. 33649/2023). E poiché tali rilievi non sono stati più riproposti nell’originario giudizio di appello, nel quale concentrato le proprie difese nel ribadire di non essere tenuto ad iscriversi alla gestione separata e sulla rilevabilità d’ufficio della prescrizione del credito contributivo, in applicazione dei principi sopra delineati, deve ritenersi che il contegno omissivo dal medesimo al proposito tenuto consenta di presumere che a tali rilievi egli abbia inteso rinunziare, presunzione tanto più fondata se si considera che l’invocato regime di cui all’art. 116, comma 10, della legge 388 del 2000, che attenua grandemente il carico sanzionatorio, presuppone però l’avvenuto pagamento della contribuzione non versata, come non avvenuto nel caso di specie in cui non solo non ha versato la contribuzione pretesa, ma ancora nel giudizio di appello ha negato la sussistenza del relativo obbligo contributivo (Cass. 17970/2022). Il ricorso proposto da il 24.02.2017 deve essere quindi rigettato, dovendosi perciò dichiarare il medesimo tenuto al pagamento in favore dell con versamento presso la Gestione separata, delle somme rivendicate per l’anno 2010 con il contestato avviso bonario, a titolo di contributi e sanzioni, per l’importo complessivo di 1.956,21 €. Le spese di tutti i gradi del giudizio, in considerazione del contrasto giurisprudenziale esistente alla data di proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, sia con riferimento al merito della pretesa azionata che alla esatta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione (questa Corte stessa, come si legge nella sentenza che ha definito il primo giudizio di appello, nel mese di dicembre 2019 ha mutato l’originario orientamento assunto con riferimento al merito in senso favorevole al contribuente, prendendo atto dei pronunciamenti invece sfavorevoli della Suprema Corte, intervenuti più decisamente a partire dal 2018) e del complessivo andamento della lite, anche tenuto conto della condotta processuale tenuta dall’appellato, che nel presente giudizio di rinvio, ha scelto di restare contumace, possono compensarsi per intero tra le parti.

La Corte Definitivamente pronunciando in favore dell dell’importo dovuto a titolo di contributi alla predetta gestione separata per l’anno 2010, di 1.956,21 €, comprensivo di sanzioni, come richiesto con avviso bonario NUMERO_DOCUMENTO, da lui ricevuto in data 04/07/2016, oltre interessi come per legge;

dichiara compensate per intero tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.

Cagliari, 1.04.2022 La Presidente relatrice NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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