Corte d’Appello di Ancona SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA Reg.
Gen. N.164/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
a Corte di Appello di Ancona, Sezione RAGIONE_SOCIALE, composta dai seguenti magistrati:
NOME
NOME COGNOME Presidente relatore Dr.ssa NOME COGNOME
Consigliere Dr.ssa NOME COGNOME Consigliere lla camera di consiglio tenutasi in data 6 Giugno 2024 secondo le modalità previste dall’art.127 ter p.c.
, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._187_2024_- N._R.G._00000164_2023 DEL_07_06_2024 PUBBLICATA_IL_07_06_2024
alla causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 12.06.2023, e vertente tra (appellante) contro (appellato), ente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°228/2023 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, in nzione di giudice del lavoro, in data 21.04.2023.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.06.2023, l ha proposto appello avverso la sentenza indicata in igrafe, con la quale è stato accolto il ricorso proposto da teso all’annullamento ll’avviso di addebito n.NUMERO_CARTA000NUMERO_CARTA notificato in data 24.12.2021, con cui gli era stato timato il pagamento di contribuzione previdenziale nella Gestione RAGIONE_SOCIALE sui redditi derivanti lla partecipazione alla società RAGIONE_SOCIALE
per il periodo dal mese di ottobre 2014 al mese di cembre 2019. manda dell’interessato), bensì al disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato con (rispettivamente, padre e madre dell’appellato), con conseguente loro crizione nella Gestione Commercianti quali coadiutori familiari.
Ha quindi concluso chiedendo, in coglimento del gravame ed in riforma integrale della sentenza impugnata, la “conferma della gittimità del recupero posto in essere con l’avviso di addebito opposto, recupero contributivo come pra precisato relativo:
– sia all’iscrizione quali collaboratori familiari dei genitori del all’attività dell’impresa con conseguente disconoscimento del rapporto di lavoro parziale, a rattere subordinato, per il periodo dal 10/2014 al 03/2016;
– sia alla contribuzione residua dovuta dal quale socio unico amministratore unico nonché gestore dell’impresa commerciale a o nome (con i genitori come collaboratori familiari)”.
L’appellato si è costituito in giudizio ed ha resistito all’appello, del quale ha iesto il rigetto, assumendone l’infondatezza in fatto ed in diritto.
L’appello è fondato.
In punto di diritto, è noto che, a norma dell’art.1 della Legge 27 novembre 1960, n.1397, come stituito dall’art.29 della Legge 3 giugno 1975, n. 160 (e, da ultimo, dall’art.1 comma 203 della 23.12.1996 n°662), “L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività mmerciali di cui alla legge 22 luglio 1966 n. 613 e successive modificazioni e integrazioni, sussiste r i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese e, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente col lavoro oprio e dei componenti la famiglia, i vi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano miliari coadiutori preposti al punto vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed sumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione…;
c) partecipino personalmente al lavoro iendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o golamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Tali requisiti debbono essere presenti evidentemente in modo congiunto:
in particolare assume evanza per il caso di specie il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere abitualità e prevalenza.
Ciò premesso, trattandosi di pretesa vantata dall’ente impositore, in forza del principio generale in ma di giudizi di opposizione, l’onere di provare la sussistenza del credito, sia sull’an e che sul antum, grava sull’ mentre a carico dell’opponente è l’onere della dimostrazione dei fatti…] 3937;
in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, Cass. civ., sez. lav. , 17.11.1997, n. 11417;
in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione, Cass. civ., sez. I, 10.02.1999, n. 1122).
Orbene, nel caso in esame, l’ che non ha formulato alcuna richiesta istruttoria, non ha fornito ova dell’effettivo esercizio dell’attività commerciale, in modo abituale e prevalente, da parte di e dei collaboratori familiari, nel periodo successivo al 10.03.2017, atteso che, me risulta dalla visura camerale in atti, la società RAGIONE_SOCIALE
è stata sciolta e posta in quidazione da tale data.
Sul punto, va precisato che l’onere probatorio a carico dell’ non era limitato alla prova della mera estazione di attività lavorativa all’interno della struttura aziendale, ma richiedeva altresì la mostrazione di un quid pluris, costituito dal superamento di una soglia minima di prestazioni lavorative natura strettamente commerciale.
Ne consegue che, poiché l’obbligo dell’assicurazione sussiste solo ando la abitualità e la prevalenza del lavoro personale riguardano non il solo profilo direttivo- ganizzativo, ma anche quello della partecipazione diretta all’attività economica costituente l’oggetto clusivo o principale dell’impresa, l’ non ha soddisfatto l’onere probatorio, su di esso gravante, in dine allo svolgimento, da parte di di attività commerciale all’interno della cietà RAGIONE_SOCIALE
, con carattere di abitualità e prevalenza, nel periodo successivo al.03.2017.
La ratio della disciplina in esame è da ravvisare nella volontà, da parte del legislatore, di assoggettare ’obbligo contributivo citato quei soggetti che, oltre ad essere titolari o amministrare l’azienda, siano rettamente impegnati nell’attività aziendale.
La finalità della norma è quella, cioè, di evitare che attività imprenditoriale di natura commerciale possa sottrarsi all’obbligo contributivo facendo confluire compensi della stessa in quelli percepiti per l’attività di amministratore assoggettati al regime ntributivo dell’art.2 comma 26 l. 335/95.
Ciò premesso, con riguardo al periodo dal mese di ottobre 2014 al 10.03.2017, deve ritenersi che appello dell’ sia fondato.
Risulta infatti per tabulas che la contribuzione omessa non scaturisce dall’iscrizione di ufficio di nella gestione commercianti (come erroneamente ritenuto dal primo giudice), bensì l disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato con rispettivamente, padre e madre dell’appellato), con conseguente loro iscrizione nella Gestione commercianti quali coadiutori familiari (cfr. verbale di accertamento del 15.02.2019).
Sul punto, nessuna contestazione risulta sollevata dall’odierno appellato, per cui detti contributi sono pacificamente Quanto ai contributi riferibili alla posizione personale del è sufficiente rilevare e l’iscrizione di quest’ultimo alla RAGIONE_SOCIALE è avvenuta, su domanda dell’interessato, sin l 13.10.2014 (cfr. comunicazione dell’iscrizione in data 27.11.2014), senza che siano stati dedotti tti successivi che abbiano fatto venir meno gli effetti di detta iscrizione (che, si ripete, era stata richiesta llo stesso. Il che è desumibile anche dal fatto che le sanzioni irrogate per tale sizione sono parametrate alla più lieve fattispecie dell’omissione contributiva, non essendo sussistente lla fattispecie alcun occultamento del rapporto.
Facendo applicazione delle coordinate sin qui tracciate al caso che ci occupa, può concludersi che ha soddisfatto l’onere probatorio esclusivamente per il periodo dal 13.10.2014 al 10.03.2017, in dine allo svolgimento, da parte di e dei suoi collaboratori familiari, di attività mmerciale all’interno della società RAGIONE_SOCIALE
Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello va dunque accolto per quanto di ragione e, in rziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto rimane ferma, deve dichiararsi che sono dovuti all’ esclusivamente i contributi di cui all’avviso di addebito n.308 2021 007527 70/000 relativi al periodo dal 13.10.2014 al 10.03.2017, oltre sanzioni ed interessi come per gge.
In applicazione del principio stabilito dall’art. 92, 2° comma, c.p.c., considerato che ricorrono gravi ed cezionali ragioni di ordine equitativo, attesa la reciproca soccombenza, nonché tenuto conto dell’esito mplessivo del giudizio e della obiettiva controvertibilità delle questioni trattate, le spese di entrambi i adi del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.
a Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e RAGIONE_SOCIALE, definitivamente pronunciando ll’appello proposto avverso la sentenza n°228/2023 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione giudice del lavoro, in data 21.04.2023, contrariis reiectis,
così decide:
– accoglie l’appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara che sono dovuti da all’ esclusivamente i contributi di cui all’avviso di addebito n.NUMERO_CARTA/000 relativi al periodo dal 13.10.2014 al 10.03.2017, oltre sanzioni ed interessi come per legge;
– compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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