REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce
Seconda Sezione civile
nella persona del giudice, dr.ssa, ha pronunciato all’esito dell’udienza del 10 gennaio 2020, la seguente
SENTENZA n. 855/2020 pubblicata il 20/03/2020
nel procedimento civile iscritto al n. del ruolo generale dell’anno 2017, avente ad oggetto: opposizione a decreto ex art. 316-bis c.c.;
promosso da
XXX e YYY, rapp.ti e difesi dall’avv., giusta procura allegata alla comparsa di costituzione nel procedimento n. /2017;
– attori/opponenti –
contro
ZZZ, rapp.ta e difesa dall’avv., giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio;
– convenuta/opposta –
Conclusioni:
All’udienza del 10 gennaio 2020, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quelle già formulate in tutti i propri precedenti atti e scritti difensivi e verbali di causa e ne hanno chiesto l’integrale accoglimento. La difesa di parte opponente ha chiesto di invitare parte opposta a depositare anche la dichiarazione relativa ai redditi del 2019. I procuratori hanno rinunciato ai termini di cui all’art. 190 c.p.c..
Motivazione
Hanno agito in giudizio XXX e YYY, proponendo opposizione avverso il decreto ex art. 316-bis c.c. con cui, su ricorso di ZZZ, veniva ordinato a XXX di pagare l’importo mensile di € 55,00 e a YYY l’importo mensile di € 25,00, a titolo di concorso al mantenimento della nipote ***, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
Aveva proposto ricorso ex art. 316-bis c.c. ZZZ chiedendo di ordinare a XXX e YYY il pagamento della somma mensile di € 350,00 o, in subordine, di quella da accertarsi, quale contributo per il mantenimento della minore ***; ciò sulla base della considerazione che ***, padre della minore, era inadempiente all’obbligo di mantenimento della stessa.
L’opposizione al provvedimento pronunciato ex art. 316-bis c.c. è fondata sulle seguenti deduzioni: a) l’erroneità dell’ordinanza impugnata nella parte in cui ha rigettato la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti degli ascendenti di parte materna; b) l’erroneità nel merito del decreto che si fonda su una errata considerazione dei redditi della ZZZ e degli odierni ricorrenti, titolari di un’obbligazione sussidiaria.
Si è costituita ZZZ che ha contestato tutte le deduzioni attoree, chiedendo la conferma del decreto.
La causa è stata istruita con l’interrogatorio formale e quello libero della ZZZ e con l’acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
***
Ai sensi dell’art. 316-bis c.c., l’obbligo di mantenimento dei figli spetta innanzitutto ai genitori, sicché – se uno dei due non può o non intende adempiere – l’altro deve far fronte per intero alle esigenze degli stessi, salva la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche di costui; “pertanto l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli” (Cass., 23.03.1995, n. 3402; Cass. sez. I, 30.09.2010, n. 20509).
Pertanto, la circostanza che il padre risulti inadempiente alla statuizione del Tribunale non comporta automaticamente l’obbligo di contribuzione da parte degli ascendenti, dovendosi sempre verificare se l’impossibilità derivi da mancanza di ogni capacità economica dell’obbligato o da un’omissione volontaria da parte dello stesso (Trib. Parma, 26.05.2014; Trib. Mantova, 22.11.2012), nonché dovendosi valutare l’impossibilità per l’altro genitore di provvedere al mantenimento dei figli, oltre – in caso di esito positivo dei due precedenti accertamenti – alla capacità economica degli ascendenti.
Orbene, nel caso di specie, risulta che il decreto del 17.07.2017 ha adeguatamente tenuto conto di tutti gli elementi in questione: sussisteva, infatti, l’inadempimento di ***, padre della minore, l’impossibilità della madre di provvedere da sola al mantenimento della figlia (stante il suo stato di disoccupazione, salvi brevi occupazioni saltuarie) e la capacità economica (seppure molto modesta, tanto da determinare la previsione di un contributo minimo) dei nonni paterni.
Al momento della sua emissione, quindi, il decreto risultava corretto.
D’altro canto, deve anche escludersi che il decreto dovesse essere pronunciato pure nei confronti degli ascendenti materni, poiché non sussiste una ipotesi di litisconsorzio obbligatorio, pur involgendo l’obbligo di mantenimento tutti gli ascendenti di pari grado [Cass., sez. I, 10.01.2002, n. 251, punto h) della motivazione]; nel caso di specie, peraltro, la convivenza della ZZZ con i suoi genitori (documentata dal certificato di stato di famiglia) è già di per sé sufficiente a dimostrare l’aiuto fornito dagli ascendenti di parte materna.
Orbene, nelle more del presente giudizio, la situazione si è certamente modificata.
Difatti, è emerso che la ZZZ, da dicembre 2018, è titolare di una ditta individuale di vendita di abbigliamento.
Non è stato possibile accertare i redditi di tale attività, visto che non è ancora scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2019; tuttavia, deve ritenersi che l’attività sia in grado di produrre dei redditi, considerato che viene svolta in un locale condotto in locazione e per il quale la ZZZ corrisponde un canone di € 500,00 mensili.
La capacità lavorativa generica e specifica della ZZZ, che attualmente è titolare di una propria impresa, rende evidente la possibilità della stessa di occuparsi della minore, senza dover ricorrere all’obbligazione sussidiaria degli ascendenti e salva la possibilità di agire eventualmente nei confronti del padre per recuperare le somme dovute dallo stesso; d’altro canto, le limitate possibilità economiche dei nonni paterni (che avevano portato alla previsione di un contributo a loro carico veramente minimo, € 55,00 il nonno ed € 25,00 la nonna) rendono ancora più evidente che la ZZZ non abbia attualmente più diritto al contributo dei nonni paterni, potendo oggi la stessa meglio provvedere alle esigenze della figlia.
La revoca va pronunciata da gennaio 2019, visto che l’attività imprenditoriale è stata avviata dalla ZZZ a fine 2018.
Per quanto riguarda le spese di lite, tenuto conto dell’esito del giudizio, appare opportuno disporne l’integrale compensazione.
p.q.m.
definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta da XXX e YYY avverso il decreto emesso il 17.07.2017 ex art. 316-bis c.c., ogni avversa domanda, eccezione o deduzione disattendendo, così dispone:
– revoca il decreto con decorrenza da gennaio 2019;
– compensa integralmente le spese e competenze legali tra le parti.
Lecce, 10 marzo 2019
Il giudice
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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