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Codice Civile
Codice Penale

Occupazione di Immobili senza Contratto

Il Tribunale ha confermato la validità di un decreto ingiuntivo emesso per ottenere il pagamento di canoni di locazione, sebbene non fosse stato stipulato un contratto formale tra le parti. La decisione si è basata sul principio che la mancanza di un contratto scritto non esclude l’esistenza di un accordo tacito, desumibile dal comportamento concludente delle parti, come l’occupazione prolungata dell’immobile e il pagamento di canoni periodici. La sentenza evidenzia l’importanza della prova del rapporto contrattuale e del principio di buona fede nei rapporti tra le parti.

Pubblicato il 14 August 2024 in Diritto Civile, Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Bologna SECONDA
SEZIONE R.G. 7426/2021
La Tribunale di Bologna, SECONDA SEZIONE, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._2270_2024_- N._R.G._00007426_2021 DEL_01_08_2024 PUBBLICATA_IL_02_08_2024

nella causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo tra (C.F. ), assistito e difeso dall’Avv. NOME opponente (C.F. ), assistito e difeso dall’Avv. NOME

CONCLUSIONI

Opponente:
“Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare che alcun rapporto/accordo è mai intercorso tra l’odierna opponente e l’opposta in ordine all’utilizzo dei locali di INDIRIZZO e, per l’effetto, revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. RG 3071/2021,emesso dal Tribunale di Bologna in data 15.03.2021,per i motivi di cui in narrativa.
Con vittoria di , competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi, ex art.93cpc, in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
” Opposto:
“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, col favore delle spese di lite:
nel merito:
1) respingere l’avversaria opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
2) condannare l’attrice opponente per temerarietà della lite, ai sensi del primo e/o dell’ultimo comma dell’art. 96 c.p.c., nella misura che sarà ravvisata opportuna e congrua dall’Ill.mo Tribunale, che comunque si indica in non meno di € 5.000,00.
” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione , come in atti rappresentata e difesa, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3071/21 emesso dal Tribunale di Bologna su istanza di con il quale si ingiungeva all’odierna opponente il pagamento della somma di € 52.204,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Le fatture azionate recano la causale “utilizzo locali, uffici e aule per corsi e convegni dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018;
utilizzo stanze (Cam. 540 e Cam. 527) dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018”.

L’opponente eccepisce l’inesistenza del credito e di qualsiasi rapporto contrattuale tale da giustificare l’emissione delle fatture azionata in via monitoria.

Non contestando l’effettiva occupazione dei locali di INDIRIZZO in Bologna nel corso dell’anno 2018, l’opponente deduce un contratto di sub locazione/concessione in uso da parte di RAGIONE_SOCIALE la quale a sua volta avrebbe stipulato accordi, verbali, aventi ad oggetto l’utilizzo dei predetti locali con l’affittuaria.

L’opponente, dunque, chiede la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
in atti rappresentata e difesa, si è tempestivamente costituita in giudizio per chiedere il rigetto dell’opposizione, ritenuta infondata.

In particolare l’opposta nega di aver stipulato accordi verbali con un soggetto terzo come indicato dall’opponente e documenta diversi eventi organizzati da RAGIONE_SOCIALE presso i locali di INDIRIZZO nel corso del 2018, a conferma dell’occupazione degli stessi da parte di RAGIONE_SOCIALE e non di altri soggetti.

Con provvedimento reso in data 17/11/21, alla luce della contestazione dell’opponente circa l’inesistenza del credito azionato e del rapporto contrattuale sottostante, veniva rigettata l’istanza di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. Dopo la convocazione delle parti per chiarimenti e disattese le istanze di prove orali dedotte dalle parti, la causa era posta in decisione sulla base della documentazione prodotta ed acquisita agli atti.

L’opposizione è infondata e come tale deve essere rigettata.

I procuratori delle parti, sentiti a chiarimenti dal Giudice nel corso dell’udienza 29/9/22 hanno precisato i termini della controversia:
la difesa di parte opposta ha precisato che il credito trae origine dal “rapporto negoziale di occupazione dello stabile da parte di RAGIONE_SOCIALE, rapporto che avrebbe dovuto essere regolarizzato con un contratto formale di locazione ma che le parti non formalizzarono mai per il diniego di RAGIONE_SOCIALE, sebbene vi fosse già un accordo sostanziale sugli importi da versare per una occupazione che, a quel punto, cessò verso la fine del 2018”;
la difesa dell’opponente ha precisato che “il contratto di locazione è presunto e che da pec inviata da controparte, in particolare dal presidente di controparte, si desume che non vi era in corso alcun contratto di locazione;
rileva che realtà vi era altro contratto di locazione ma con la società RAGIONE_SOCIALE la quale portò mobili di sua proprietà dentro i locali, sicché, mancando la prova del contratto, nel giudizio di opposizione le singole fatture non bastano a provare il credito;
si riporta quindi a tutti gli scritti già depositati.
”, circostante tutte contestate dall’opposta.

Dall’esame degli scritti difensivi e della documentazione in atti, risulta non contestato il fatto che l’odierna opponente abbia effettivamente utilizzato nel corso dell’anno 2018 le strutture di INDIRIZZO di Bologna per l’organizzazione di corsi di formazione ed eventi societari:
si vedano le risultanze fotografiche con evidenza dei cartelli Esaarco e con indicazione di sede operative e orari di apertura al pubblico (doc. 10), nonché avvisi di convocazione assemblea nazionale, direttivo nazionale ecc… La circostanza è comunque confermata dalla stessa opponente.

Al contrario, non vi è prova del fatto che tale occupazione sia conseguenza di un contratto intercorso tra la stessa RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE né di un qualche titolo contrattuale che avrebbe legittimato RAGIONE_SOCIALE a concedere in sublocazione a RAGIONE_SOCIALE i locali stessi;
parimenti non vi è prova di un contratto –verbale– tra e Onaps con riferimento all’utilizzo dei già menzionati locali.

Se si considera che tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE vi era una “partnership” come risulta dalla documentazione in atti (estratto di sito web) e che le due società oltre a condividere la sede legale condividevano anche la sede operativa, le utenze telefoniche ed erano rappresentate dallo stesso soggetto (Presidente ) appare evidente la possibilità di confusione tra i due soggetti ed il probabile tentativo di accollare il debito ad un soggetto diverso dall’effettivo occupante dei locali di cui si discute.
prova dell’esistenza di un rapporto contrattuale tra le odierne parti in causa si ricava anche dall’esistenza di pagamenti a mezzo bonifici bancari disposti dall’opponente in favore dell’opposta nel corso dell’anno 2018 e d anche in precedenza.

Anche con riferimento alle causali dei predetti bonifici, l’opponente ha affermato di aver corrisposto le somme a fronte dell’”acquisto di quote di possedute dal senza fornire alcuna prova di quanto assunto.

Il contratto di comodato d’uso asseritamente stipulato tra e RAGIONE_SOCIALE, allegato alla memoria istruttoria dell’opponente e tempestivamente contestato dall’opponente, è privo di sottoscrizione e non idoneo a dimostrare un uso esclusivo da parte di RAGIONE_SOCIALE dei locali di cui si discute né ad escludere un contratto diretto tra le odierne parti in causa.
Nella situazione di fatto rappresentata dalle parti e non in discussione – occupazione da parte di RAGIONE_SOCIALE dei locali di INDIRIZZO condotta in locazione da ed in essenza di prova di diversi rapporti contrattuali, deve riconoscersi in capo ad RAGIONE_SOCIALE la legittimazione passiva rispetto alle fondate pretese di pagamento dell’odierna opposta.

In ordine al quantum del credito azionato non è stata sollevata alcuna specifica contestazione.

Stante la prova del fatto costitutivo del credito, l’opponente non ha assolto l’onere probatorio alla stessa incombente circa l’esistenza di fatti estintivi e/o impeditivi e/o modificativi dell’obbligazione dedotta in giudizio.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della lite e dell’attività processuale svolta.

Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
–rigetta
l’opposizione e per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna l’opponente alla refusione in favore dell’opposta delle spese di lite che liquida in complessivi € 6.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bologna, 29 luglio 2024
Il Giudice dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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