fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Omologazione concordato preventivo in continuità aziendale e facoltà di cram down

Il Tribunale ha analizzato i requisiti per l’omologa forzosa di un concordato preventivo in continuità aziendale in presenza del voto negativo di alcune classi di creditori. In particolare, ha verificato il rispetto della regola della absolute priority rule e l’applicazione del principio di non discriminazione tra classi di creditori di pari grado. Inoltre, ha approfondito il tema dei poteri del Tribunale di disporre la riduzione e l’aumento del capitale sociale in sede di omologazione del concordato, in deroga ai principi di diritto societario.

Tribunale Ordinario di Milano Sezione II civile – crisi d’impresa Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:
dott.ssa NOME COGNOME dott. NOME COGNOME dott.ssa NOME COGNOME giudice rel.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._481_2024_- N._R.G._1_2023 DEL_01_07_2024 PUBBLICATA_IL_03_07_2024

nel procedimento unitario di omologazione del concordato preventivo in continuità iscritto al n. 53 /2023 R.G. promosso da: , con sede legale in Milano, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano (MI), INDIRIZZO come da procura in atti;
1. La regolarità della procedura, il piano e la proposta, l’ammissibilità della proposta, l’apertura della procedura, l’esito della votazione

Con ricorso ex art. 44 co.
1 CCII depositato il 16.1.23 – società che opera nel settore della produzione, acquisto e commercializzazione di prodotti di abbigliamento in genere, maglieria, biancheria, nonché accessori per l’abbigliamento, pelletteria, occhiali, profumi e prodotti cosmetici in genere, sia quale produttore conto terzi per grandi marchi del fashion, sia quale operatore autonomo del settore della moda con il marchio di proprietà ” – ha presentato domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza ed in particolare alla procedura di concordato preventivo in continuità, chiedendo la concessione di un termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all’art. 39 co. 1 e 2 CCII.

Il Tribunale, riscontrata la sussistenza in capo alla società della qualifica di imprenditore commerciale, il superamento delle soglie dimensionali di cui all’art..
2 comma 1 lett.d) CCII, oltre che la presenza di uno stato di crisi, alla stregua della documentazione depositata, ha assegnato termine sino al 20.3.23, poi prorogato al 19.5.23 2023, e nominato Commissario giudiziale il dott. NOME COGNOME.

Nel rispetto del termine accordatole, la società ha depositato la proposta e il piano.
Con successivo decreto il G.rel.
– sollevando una serie di rilievi su piano e proposta – ha assegnato alla data 6.10.2023 la società istante ha riscontrato le considerazioni del Tribunale e apportato delle modifiche alla proposta.
Il Cg ha depositato parere favorevole alla proposta.

La proposta concordataria, così come da ultimo integrata, si basa su un piano concordatario in continuità aziendale diretta.
In particolare la proposta prevede un fabbisogno di € 8.902.000,00, a fronte di un passivo complessivo, comprese le spese di procedura, pari ad € 22.152.000,00 (cfr. addendum attestazione pag. 24).

Il fabbisogno viene alimentato dalla prosecuzione dell’attività di impresa (proventi per complessivi euro 882.000,00), dalla cessione del complesso immobiliare di Arcore e del Marchio Bagutta (Offerte per complessivi euro 8 milioni), nonchè dall’aumento di capitale (euro 50.000, conseguenti alla sottoscrizione e liberazione dell RAGIONE_SOCIALE COGNOME) (cfr. integrazione e modifica proposta pag. 42).

E’ stato altresì previsto un fondo rischi, che comprende “i fondi rischi concordatari”, che a sua volta include “- Fondo MCC:
rappresenta un fondo ricavabile dall’attivo in corso di liquidazione e pari ad Euro 1.268 13 mila a fronte della potenziale escussione di MCC da parte dei garantiti e per la conseguente surroga da parte di MCC;
– Fondo MCC Relativity:
rappresenta un fondo per Euro 34 mila necessario per garantire il rispetto della relativity priority rule in ipotesi di escussione delle garanzie prestate dal Fondo RAGIONE_SOCIALE in favore delle banche.

In esito alla surroga da parte di MCC nella posizione delle banche, il credito chirografario acquisirà infatti il privilegio ex lege e dunque tale credito, benché non capiente, dovrà essere soddisfatto in misura superiore rispetto al credito chirografario originario delle banche” (v. modifiche alla proposta pag. 20)1.

La proposta, prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili, il pagamento integrale del creditore privilegiato ipotecario, il pagamento integrale dei creditori privilegiati generali ex art. 2751 bis nn.
1, 2, 3 e 5 Codice Civile, il pagamento integrale della quota capiente dei crediti privilegiati speciali ex art. 2764 Codice Civile e privilegiati generali ex art. 9 c.5 d.lgs 123/1998 ed il pagamento parziale dei creditori privilegiati degradati e chirografari in misura pari ad almeno il 10% (cfr. integrazione pagine 42 e 43).

In particolare la proposta così come integrata prevede:
“(i) entro quindici giorni lavorativi dal provvedimento di ammissione il pagamento parziale delle spese di procedura nella misura liquidata;
(ii) entro trenta giorni lavorativi successivi alla data di omologa definitiva, il saldo dei crediti prededucibili fatta eccezione per i crediti di cui sub (iv);
(iii) entro dieci giorni lavorativi successivi alla data di vendita dell’Immobile, prevista verosimilmente entro il 31 marzo 2024, il pagamento integrale della Banca Ipotecaria;
(iv) entro venti giorni lavorativi successivi alla data di vendita dell’Immobile e del Marchio, previste verosimilmente entro il 31 marzo 2024, il saldo (tenuto conto degli acconti ricevuti e nei limiti della capienza del ricavato dalla cessione dell’Immobile e/o del Marchio, ed eseguiti i pagamenti di cui ai precedenti punti (i), (ii), (iii)) dei compensi degli advisor che hanno assistito la Società nella 1 Si richiama quanto indicato nella proposta e nel piano “Il debito bancario garantito da MCC è pari ad Euro 4.819 mila di cui: Euro 4.442 mila, derivanti dalla applicazione dell’art. 13 del Decreto Liquidità ed Euro 377 mila relativo ad un finanziamento Unicredit concesso nel 2016 e garantito da RAGIONE_SOCIALE Il debito è stato appostato come credito chirografario ma è stato contestualmente appostato un fondo rischi privilegiato della Proposta e del Piano (fatta eccezione per dei compensi dell’Advisor e del Perito non assistiti da privilegio e dunque di natura chirografaria) e degli Attestatori;
(v) entro trenta giorni lavorativi successivi alla data di vendita dell Immobile e del Marchio, previste verosimilmente entro il 31 marzo 2024, il pagamento integrale dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis, n. 1, 2, 3 e 5 Codice Civile (o comunque nei limiti della capienza del ricavato dalla cessione dell’Immobile e/o del Marchio ed eseguiti i pagamenti di cui ai precedenti punti (i), (ii), (iii), e (iv);
(vi) entro trenta giorni lavorativi successivi alla data di vendita dell e del Marchio, previste verosimilmente entro il 31 marzo 2024, il pagamento integrale della quota capiente dei crediti privilegiati ex art. 9 c.5 d.lgs 123/1998 ed ex art. 2764 Codice Civile (o comunque nei limiti della capienza del ricavato dalla cessione dell’Immobile e/o del Marchio ed eseguiti i pagamenti di cui ai precedenti punti (i), (ii), (iii), e (v);
(vii) entro il 31 dicembre 2026 il pagamento dei creditori privilegiati degradati e chirografari nella percentuale proposta per ciascuna classe secondo quanto meglio descritto infra, fermo restando che qualora una volta eseguiti i pagamenti di cui ai precedenti punti da (i) a (vi) residuassero degli importi dalla cessione di asset della Società non strumentali alla continuità (i.e.
l’Immobile e il Marchio), gli stessi saranno distribuiti ai creditori entro 60 giorni lavorativi dal perfezionamento della dismissione”.
La proposta prevede la suddivisione dei creditori in 16 classi (13 con diritto di voto):
“Classe A) creditori prededotti:
soddisfatti al 100% ..
privi del diritto di voto;
Classe B) creditori privilegiati (ipotecari, creditori muniti dei privilegi ex art. 2751 bis n. 2 – 3 – 5 Codice Civile, ex art. 2764 Codice Civile ed ex art. 9 c.5 d.lgs 123/1998):
soddisfatti al 100% nei limiti della quota capiente nei tempi dettagliati alla precedente Sezione 12.3 (Le modalità e i tempi di soddisfazione dei creditori), ma comunque non oltre 180 giorni dalla data di omologazione privi del diritto di voto;
Classe C) creditori privilegiati muniti di privilegio ex art. 2751 bis n. 1 Codice Civile:
soddisfatti al 100% nei tempi dettagliati alla precedente Sezione 12.3 (Le modalità e i tempi di soddisfazione dei creditori) e dunque oltre 30 giorni dalla data di omologazione con diritto di voto per l’importo complessivo di Euro 882.812 (oltre interessi legali sino alla data di soddisfo);
Classe D) creditori assistiti da privilegio generale ex art. 9, comma 5 d. lgs n. 123/1998 parzialmente degradati (vd Classe B per la quota capiente):
soddisfatti per la parte degradata al 13,5% nei tempi dettagliati alla precedente Sezione 12.3 (Le modalità e i tempi di soddisfazione dei creditori) e comunque entro il 31 dicembre 2026 con diritto di voto per l’importo di Euro 73.312 (oltre interessi legali sino alla data di soddisfo);
Classe E) creditori assistiti da privilegio generale ex art. 2753 Codice Civile integralmente degradati:
soddisfatti al 13% nei tempi dettagliati alla precedente Sezione 12.3 (Le modalità e i tempi di soddisfazione dei creditori) e comunque entro il 31 dicembre 2026 con diritto di voto per l’importo di Euro 402.743 (oltre interessi legali sino alla data di soddisfo);
Classe F) creditori assistiti da privilegio generale ex art. 2754 Codice Civile integralmente degradati:
soddisfatti al 12,4% nei tempi dettagliati alla precedente Sezione 12.3 (Le modalità e i tempi di soddisfazione dei creditori) e comunque entro il 31 dicembre 2026 con diritto di voto per l’importo di Euro 42.007 (oltre interessi legali sino alla data di soddisfo);
Classe G) creditori chirografari di natura tributaria e contributiva:
soddisfatti al 10% nei tempi dettagliati alla precedente Sezione 12.3 (Le modalità e i tempi di soddisfazione dei creditori) e comunque entro il 31 dicembre 2026 con diritto di voto per l’importo di Euro 23.342;
Classe H) creditori assistiti da privilegio generale ex art. 2752, comma 1, Codice Civile integralmente degradati:
soddisfatti al 11,8% nei tempi dettagliati alla precedente Sezione 12.3 (Le modalità e i tempi di soddisfazione dei creditori) e comunque entro il I) creditori assistiti da privilegio generale ex art. 2752, comma 2, Codice Civile integralmente degradati:
soddisfatti al 11,2% nei tempi dettagliati alla precedente Sezione 12.3 (Le modalità e i tempi di soddisfazione dei creditori) e comunque entro il 31 dicembre 2026 con diritto di voto per l’importo di Euro 761.701 (oltre interessi legali sino alla data di soddisfo);
Classe K) creditori assistiti da privilegio generale ex art. 2752, comma 3, Codice Civile integralmente degradati:
soddisfatti al 10,6% nei tempi dettagliati alla precedente Sezione 12.3 (Le modalità e i tempi di soddisfazione dei creditori) e comunque entro il 31 dicembre 2026 con diritto di voto per l’importo di Euro 223.498 (oltre interessi legali sino alla data di soddisfo);
Classe L) creditori chirografari bancari garantiti dal Fondo PMI gestito da Mediocredito Centrale S.p.A. titolari di una posizione astrattamente rilevante ai fini di una eventuale azione recuperatoria nell’alternativo scenario di liquidazione giudiziale:
soddisfatti in misura pari al 10% nei tempi dettagliati alla precedente Sezione 12.3 (Le modalità e i tempi di soddisfazione dei creditori) e comunque entro il 31 dicembre 2026 con diritto di voto per l’importo di Euro 1.630.239;
Classe M) creditori chirografari bancari garantiti dal Fondo PMI gestito da Mediocredito Centrale S.p.A. non titolari di una posizione astrattamente rilevante ai fini di una eventuale azione recuperatoria nell’alternativo scenario di liquidazione giudiziale:
soddisfatti in misura pari al 10% nei tempi dettagliati alla precedente Sezione 12.3 (Le modalità e i tempi di soddisfazione dei creditori) e comunque entro il 31 dicembre 2026 con diritto di voto per l’importo di Euro 4.833.630; Classe N) creditori chirografari generali, diversi dalle imprese minori, titolari di una posizione astrattamente rilevante ai fini di una eventuale azione recuperatoria nell’alternativo scenario di liquidazione giudiziale:
soddisfatti al 10% nei tempi dettagliati alla precedente Sezione 12.3 (Le modalità e i tempi di soddisfazione dei creditori) e comunque entro il 31 dicembre 2026 con diritto di voto per l’importo complessivo di Euro 2.473.325; Classe O) creditori chirografari generali, diversi dalle imprese minori, non titolari di una posizione astrattamente rilevante ai fini di una eventuale azione recuperatoria nell’alternativo scenario di liquidazione giudiziale:
soddisfatti al 10% nei tempi dettagliati alla precedente Sezione 12.3 (Le modalità e i tempi di soddisfazione dei creditori) e comunque entro il 31 dicembre 2026 con diritto di voto per l’importo complessivo di Euro 1.741.644;
Classe P) creditori chirografari qualificabili come imprese minori ai sensi dell’art. 85, comma 3, C.C.I.I.:
soddisfatti al 10% nei tempi dettagliati alla precedente Sezione 12.3 (Le modalità e i tempi di soddisfazione dei creditori) e comunque entro il 31 dicembre 2026 con diritto di voto per l’importo complessivo di Euro 19.957;
Classe Q) crediti rinunciati condizionatamente all’omologa definitiva del concordato privi del diritto di voto”.

La durata del piano è indicata complessivamente in circa 3 anni, decorrenti dal deposito della domanda di concordato (v. attestazione pag. 16).

Con decreto del 30.10.23 il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, in quanto la ricorrente ha depositato la documentazione di cui all’art. 39 CCII, il piano contiene le informazioni di cui all’art. 87 CCII e la proposta è conforme ai requisiti di legge ex art. 84 e ss. CCII.

In particolare, con riferimento al pagamento non integrale dei creditori privilegiali, è stata allegata la relazione ai sensi dell’art. 84, comma 5 C.C.I.I. redatta dal dott. NOME COGNOME (cfr. doc. 78), il quale ha stimato il valore di liquidazione dei beni e dei diritti costituenti l’attivo patrimoniale di CIT pari alla somma di euro 6.867.000,00, e ha attestato che tale attivo “sarebbe ragionevolmente sufficiente per coprire le spese di procedura, soddisfare i creditori prededucibili, i creditori privilegiati ex art. 2751 bis c.c. commi 1, 2, 3 e 5 e parte dei crediti muniti di privilegio ex art. 15 L. 46/1982, lasciando insoddisfatti gli altri creditori privilegiati e tutti i creditori chirografari” (v. relazione pag. 22 e ss). In particolare ha attestato.700,00, mentre deve essere degradato in chirografo per incapienza l’importo di euro 16.527,00”, concludendo che “la misura di soddisfacimento dei crediti falcidiati muniti di privilegio generale mobiliare ex art. 15
L 46/1982 e dei creditori privilegiati speciali ex artt. 2758, secondo comma, 2761 e 2764 in base alla proposta è non inferiore a quello che potrebbe ottenere dalla liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”.

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei due scenari, liquidazione giudiziale e concordato preventivo in continuità:

Risulta altresì rispettato il disposto di cui all’art. 84 co. 6 CCII.

La società, nell’integrazione della proposta, ha infatti dedotto che:
“La Proposta.. prevede un nuovo criterio di classamento dei creditori..
e dunque una percentuale soddisfazione differenziata a seconda del grado di privilegio che assisteva i vari crediti (vd. successivo Paragrafo V.2 della istanza di integrazione e modifica della Proposta).

Ferma quindi per i chirografari ab origine la soddisfazione minima pari al 10% già prevista dalla Proposta originaria, oggi i crediti privilegiati degradati al chirografo godono di una soddisfazione diversa a seconda del grado di privilegio che assisteva il loro credito prima del suo degrado al chirografo per incapienza, così da garantire una loro soddisfazione graduata in base alle gerarchia delle cause di prelazione” (v. pag. 43).

La stessa società ha poi specificato a pag. 47 che:
“è stata creata una classe per ogni grado di privilegio, cosicché il credito contributivo trova sistemazione nelle classi E e F mentre quello tributario nelle classi H e I.

Nella classe G è stato invece inserito il credito previdenziale e tributario chirografario ab origine.

Conseguentemente la percentuale di soddisfacimento dei crediti interessati dalla presente proposta è differenziata degli altri chirografari, è assicurata una percentuale di soddisfacimento del 10”.

Infine a pag. 49 la società ha evidenziato che “la nuova suddivisione in classi dei creditori è volta a distribuire le risorse rinvenibili dall’esecuzione del Piano e della Proposta di concordato nel rigido rispetto della relativity priority rule.

Le maggiori risorse rinvenienti dalla liberazione dei fondi rischi relativi alla posizione RAGIONE_SOCIALE
2e quelle conseguenti alla liberazione dell NOME COGNOME (in precedenza non previsto a piano) consentono infatti oggi di mantenere fermo il limite minimo di soddisfazione dei creditori chirografari al 10% già previsto nella Proposta originaria ma, al contempo, di offrire ai creditori privilegiati degradati un trattamento differenziato sulla base del grado di privilegio che assisteva i loro crediti prima del degrado parziale o totale degli stessi al chirografo, in ragione della incapienza dei beni su cui essi insistevano. Per conseguire tale risultato è stato necessario applicare nuovi criteri di suddivisione in classi dei creditori che prevede un classamento separato dei creditori privilegiati degradati, anche sulla base del grado di privilegio che assisteva originariamente i loro crediti”.

Il professionista ha attestato che il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione e che “il valore eccedente quello di liquidazione viene distribuito ai creditori inseriti nella classi prevedendo complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore” (cfr. relazione pag. 31) La società ha proposto, ai sensi dell’art. 88 C.C.I.I., il trattamento dei crediti tributari spettanti alle Agenzie fiscali e dei crediti contributivi, coi relativi accessori, mediante apposita transazione fiscale e contributiva, allegando relativa relazione attestante il miglior trattamento qui proposto rispetto a quello realizzabile in caso di liquidazione giudiziale. Le classi risultano formate in conformità al combinato disposto degli artt. 84 co. 5 e co. 6, 85 e 88 CCI.

Con riferimento al valore risultante dalla ristrutturazione che, in ragione della natura di concordato in continuità diretta, potrebbe essere riservato ai soci la società nell’integrazione della proposta (v. pag. 36 e ss) ha affermato che:
“considerata l’impossibilità per gli attuali soci di sostenere il percorso concordatario di CIT con risorse sufficienti a garantire il rispetto del meccanismo di cui all’articolo 120 quater C.C.I.I. 74, i soci di CIT, di fronte all’alternativa tra la liquidazione giudiziale e una loro uscita dal capitale di CIT in favore di un nuovo imprenditore che garantisca la possibilità per la Società di conseguire l’omologazione della Proposta concordataria anche nella denegata ipotesi di voto non unanimemente positivo da parte di tutte le classi, hanno accettato la proposta del Sig. NOME COGNOME di rilevare il 100% del capit ale sociale di CIT per il tramite di una operazione di aumento di capitale riservato. Tale operazione di natura straordinaria consentirebbe infatti di “spogliare” i soci della titolarità di qualsivoglia partecipazione in CIT così garantendo automaticamente il rispetto dell’articolo 120 quater C.C.I.I. a prescindere dalla quantificazione del valore risultante dalla ristrutturazione”.

In questo modo, ad avviso della società, “Al fine di garantire il rispetto del disposto dell’articolo 120 quater C.C.I.I. anche nella denegata ipotesi di mancato voto positivo di tutte le classi, il Piano e la Proposta prevedono che, per il tramite di una operazione di riduzione a zero e contestuale aumento di capitale riservato ad un terzo, si realizzi una operazione di change of control in CIT tale da consentire il subentro del terzo stesso nella titolarità del 100% delle quote di partecipazione al capitale sociale di RAGIONE_SOCIALE

Viene così garantito che nessun valore risultante dalla ristrutturazione sia riservato agli attuali soci di RAGIONE_SOCIALE, i quali, a seguito della omologazione della Proposta, non saranno quindi più parte della compagine sociale”.

La domanda definitiva affronta altresì il profilo di cui all’art. 87 lett. h) CCI (azioni revocatorie o risarcitorie) e reca l’indicazione delle ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile all’alternativa della liquidazione 2 Nella proposta integrativa, quali fatti nuovi, la società ha dedotto ed allegato che “a fronte del semplice saldo del debito prededucibile maturato a seguito del deposito della

Domanda Prenotativa, ha potuto ottenere lo scioglimento consensuale anticipato del contratto di fornitura a suo tempo sottoscritto con RAGIONE_SOCIALE. In particolare RAGIONE_SOCIALE ha evidenziato che la proposta “consente di conseguire i seguenti indiscutibili vantaggi rispetto alla liquidazione giudiziale:
(i) l’omologazione del concordato preventivo comporta l’evidente vantaggio di valorizzare al meglio l’Immobile e il Marchio a valori grandemente superiori rispetto a quelli di liquidazione giudiziale e in tempi molto contenuti, preventivati in 90 giorni dalla data di omologa definitiva 140 del concordato;
(ii) un soddisfacimento significativamente migliore rispetto all’alternativa liquidatoria per i creditori privilegiati ex art. 9 c.5 d.lgs 123/1998, i creditori privilegiati di grado inferiore a questi ultimi oltre che per i creditori chirografari;
(iii) la certezza della prospettiva di soddisfazione dei creditori rispetto alla liquidazione giudiziale nella quale141 i recuperi, le percentuali di soddisfo e i tempi di soddisfazione sono notoriamente incerti;
(iv) i tempi di pagamento nella procedura concordataria sono sicuramente più rapidi in quanto in gran parte derivanti dall’accettazione delle Offerte cauzionate, la cui esecuzione avverrà sicuramente prima delle eventuali distribuzioni ai creditori che potrebbero essere effettuate nell’ambito della procedura142 di liquidazione giudiziale, se non altro perché esse presupporrebbero necessariamente il completamento del procedimento di verifica del passivo e delle procedure di riparto;
(v) la prosecuzione dell’attività con il conseguimento di flussi di cassa da destinare ai creditori, la prosecuzione e/o la rinnovazione di numerosi rapporti commerciali con fornitori e altre controparti contrattuali, nonché e soprattutto la salvaguardia di n 11 posti di lavoro” (v. proposta integrativa pag. 67).

La domanda è accompagnata dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, co. 1, lett. o) CCII, contenente l’attestazione richiesta dall’art. 87, co. 3, CCII trattandosi di concordato in continuità aziendale.

In particolare il professionista ha attestato sia la “fattibilità del Piano Aggiornato in quanto esso, tenuto conto dei fattori di rischio cui lo stesso è esposto, si fonda su assunzioni verosimilmente realistiche, con dei flussi di cassa attesi ragionevolmente conseguibili” sia “l’idoneità del Piano Aggiornato a:
impedire o superare l’insolvenza del debitore;
garantire la sostenibilità economica dell’impresa in considerazione della ritrovata marginalità e patrimonializzazione prospettica nonché di flussi di cassa costantemente positivi, riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale come ampiamente illustrato e ciò anche nel caso in cui si realizzasse lo scenario sensitivity” (cfr. addendum relazione pag. 41) In particolare, l’attestatore attraverso una compiuta analisi di sensitività ha specificato l’analisi degli scostamenti, tra lo scenario previsto nel piano e quello risultante dall’applicazione dei parametri ivi utilizzati, concludendo nei seguenti termini: “Nonostante le modifiche e le integrazioni al Piano ed alla Proposta Aggiornati non mutino in alcun modo il giudizio di convenienza della Proposta Aggiornata che, in considerazione principalmente (i) della liberazione di alcuni fondi rischi rivelatisi sovrastimati e (ii) delle risorse provenienti dall’aumento di capitale, risulta essere maggiormente favorevole per i creditori complessivamente intesi” (cfr. addendum relazione pag. 36).

Come detto, con provvedimento del 26.10.2023, valutati sussistenti i presupposti di legge, anche in ordine alla corretta formazione delle classi e alla non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori proposta e alla conservazione dei valori aziendali, preso atto del favorevole parere espresso dal Commissario giudiziale, è stata aperta la procedura, nominato il giudice delegato, confermato il Commissario giudiziale, fissato il termine per il deposito del fondo spese e stabiliti i termini per l’espressione del voto dei creditori tra il 27.01.2024 e il 4.02.2024. Dalla relazione del Commissario giudiziale depositata in data 7.2.24, così come successivamente integrata in data 4.3.24, è emerso che il voto espresso dai creditori è stato il seguente:

Fermo restando, come sopra già evidenziato, che le classi A e B comprendono creditori privi del diritto di voto, la proposta ha ricevuto il voto favorevole di 8 Classi (D, G, H, I, L, M N e P) e dunque della maggioranza delle Classi dei creditori ammesse al voto.
Il Cg ha altresì segnalato che, quanto alla classe C (relativa ai lavoratori – privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 c.c.) “nel periodo compreso tra il 27.1.2024 e il 4.2.2024 (periodo di votazione), ha raccolto n. 18 voti favorevoli per una % del 38,23%.

Non vi sono stati voti contrari.

Tuttavia in considerazione del fatto che, con il Codice della Crisi, vale il cd.
“silenzio – diniego” l’esito della Classe è:
NON FAVOREVOLE.

In particolare il CG ha relazionato che “alcuni creditori hanno:
I. Espresso voto favorevole prima della data di apertura delle votazioni (0,29% del totale Classe);
II.
Espresso voto favorevole durante il periodo di votazione ma con Posta Elettronica Ordinaria in luogo della PEC (2,76% del totale Classe);
III.
Espresso voto favorevole il giorno successivo la data di chiusura delle votazioni (39,55% del totale Classe) considerato che la scadenza cadeva la Domenica.

In particolare, coloro che hanno espresso il voto dopo la chiusura delle votazioni (p.to III.
) lo hanno fatto per il tramite del loro rappresentante Sindacale che ha atteso il Lunedì 5.2.2024 (come detto il termine scadeva il giorno di Domenica) per trasmettere la PEC contenente l’espressione del Voto.
Laddove valesse un principio riconosciuto al fine del computo dei termini secondo il Codice di Procedura Civile, questi voti andrebbero ammessi e l’esito della Classe passerebbe da NON FAVOREVOLE a FAVOREVOLE” (v. relazione integrativa).

Parimenti, quanto alla classe O (“composta da n. 385 creditori chirografari (fornitori)”) il Cg ha segnalato che “di tutti i creditori appartenenti alla Classe, nel periodo compreso tra il 27.1.2024 e il 4.2.2024, in 76 hanno espresso voto favorevole mentre in 12 hanno espresso voto contrario.

Con i risultati registrati nel periodo del voto l’esito della Classe risulta pertanto:
NON FAVOREVOLE.

Tuttavia … alcuni Creditori (conteggiati nelle tabelle di cui sopra come NESSUN VOTO) hanno espresso il loro Voto o prima dell’inizio delle votazioni fissato al 27.1.2024 o dopo la chiusura della votazione al 4.2.2024.
(…) I Creditori che hanno votato prima dell’apertura del voto valgono il 1,77% della Classe O.

La maggioranza della Classe di cui all’art. 109 co.5 (50,1%) non sarebbe comunque raggiunta sommando i creditori FAVOREVOLI di cui al punto precedente (1,77%) con i Creditori che hanno regolarmente votato nel periodo definito dal Tribunale (36,53%) il cui totale si attesterebbe al 38,30%”3.

Non essendo stata raggiunta la maggioranza in tutte le classi, la proposta concordataria non risulta approvata, per il disposto dell’art.109 comma 5 CCII.

La proponente si è, pertanto, avvalsa della facoltà attribuitagli dall’art. 112, secondo comma, CCII e ha richiesto al Tribunale di omologare forzosamente il concordato dalla stessa proposto, evidenziando altresì che le “uniche due classi espressamente dissenzienti sono rappresentate dalle Classi E ed F (relative ai crediti previdenziali oggetto di proposta di transazione previdenziale), mentre non ha votato la Classe K rappresentata dal solo Comune di Arcore”, in quanto, considerando sia i voti espressi prima dell’inizio delle operazioni di voto, sia i voti espressi il giorno successivo alla scadenza del termine finale indicato dal Tribunale per la votazione (in quanto scadente di domenica) anche le classi O e C dovrebbero essere conteggiate come classi favorevoli. Il Tribunale, conseguentemente, ha fissato udienza per l’omologazione in Camera di Consiglio al 11.4.24.

Nessun creditore dissenziente o altro interessato ha proposto opposizione.

Il Collegio, ai fini dell’omologazione del concordato, è chiamato a riscontrare la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’art.112 comma 1 CCII.

Trattandosi di concordato in continuità, in assenza di opposizioni, esaminati già nei paragrafi precedenti la regolarità del procedimento, la corretta formazione delle classi, la parità di trattamento dei creditori all’interno di ciascuna classe, l’ammissibilità della proposta, intesa sia come conformità della proposta e del piano allo schema legislativo sia come vaglio dell’idoneità del piano a garantire ragionevoli prospettive di superamento dell’insolvenza, e quindi che i beni e i flussi ipotizzati appaiono sufficienti a colmare le percentuali satisfattive indicate per i creditori, vanno ora esaminati sia i profili evidenziati dal CG e dalla società in ordine all’esito del voto sia la sussistenza o meno dei presupposti per procedere all’omologa ex art. 112 co. 2 CCII.

Il Tribunale ritiene che, a fronte dei termini stabiliti dal decreto di apertura per l’espressione del voto tra il 27.01.2024 e il 4.02.2024, certamente possono essere considerati favorevoli i voti espressi in data 5.2.24, in quanto il termine finale scadeva in giorno festivo (domenica) e la manifestazione del voto è stata trasmessa il lunedì dal rappresentante Sindacale.

Parimenti il Tribunale ritiene validi anche i voti espressi prima dell’inizio delle operazioni di voto, in quanto non solo perché tali dichiarazioni sono pervenute quasi tutte successivamente al deposito della relazione ex art. 107 co.
3 CCII depositata dal CG in data 12.01.24 e quindi a fronte di tutti gli elementi utili per valutare la convenienza del concordato, ma nell’ottica della valorizzazione della partecipazione e della volontà espressa dai creditori.

3 Il Cg ha altresì considerato che “lo stesso art. 109 co.5 C.C.I.I. prevede un criterio alternativo e residuale di calcolo della maggioranza per definire se una Classe sia o meno favorevole, concentrando la valutazione sulla partecipazione tout court al voto.

Il co.5 dell’art. 109 stabilisce infatti che <<…in ciascuna classe la proposta è approvata se…hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti , purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe >> (Parti in grassetto e parentesi-quadra aggiunte dal sottoscritto CG).

Come primo passaggio andrebbe quindi verificato il cd. quorum costitutivo secondo la seguente formula:
(36,53% + 1,77% ) > 50% ✓ 36,53% + 1,77% + 12,40% > 50% ✓ 50,70% > 50% pertanto il quorum costitutivo sarebbe rispettato.

Esperita questa prima verifica, si deve comprendere se abbiano votato favorevolmente almeno i 2/3 dei crediti dei creditori votanti (cd.
quorum deliberativo).

CoNe consegue che anche le classi C ed O vanno considerate tra le classi che hanno votato favorevolmente, le quali da 8 passano a 10. 2.

L’omologa forzosa Vanno ora esaminati i presupposti della c.d. omologa forzosa.

Ai sensi dell’art. 112 co. 2 CCII “Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti, il tribunale, su richiesta del debitore o con il consenso del debitore in caso di proposte concorrenti, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall’articolo 84, comma 7;
c) nessun creditore riceve più dell’importo del proprio credito;
d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione”.

Va innanzitutto richiamato quanto sopra già indicato ossia che l’attivo messo a disposizione per l’esecuzione del Piano è pari ad € 8.902.000,00, che il valore di liquidazione è pari alla somma di euro 6.867.000,00 (v. relazione dott. doc.
78) e che il valore eccedente quello di liquidazione – determinato per differenza tra i due valori indicati – è pari alla somma di euro 2.035.000,00.

Passando ora all’esame delle singole condizioni che devono essere tutte congiuntamente presenti, il Cg nel proprio parere, come integrato, ha evidenziato che “Queste prime tre condizioni sono rispettate e dimostrate esaminando la relazione rassegnata dal dott. COGNOME ex art. 87 co.3 e quella d el dott. COGNOME ex art. 84 co.5” e che “le classi D, G, H e I soddisfino la condizione di voto favorevole e titolarità di un diritto di prelazione.

Anche l’ultima condizione dell’art. 112 co.2 appare quindi soddisfatta”.

Ebbene, con riferimento, alla lettera a), come sopra già indicato, il professionista che ha redatto la relazione ex art. 84 quinto, sesto e settimo comma CCII nonché ex art. 88 primo e secondo comma CCII (doc. 78 allegato alla proposta) ha attestato che ai sensi dell’art. 84 co. 6 CCII il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione.

Si rinvia sul punto a quanto già sopra indicato, evidenziando che risulta evidente che la proposta concordataria applica la regola della c.d. absolute priority rule nella ripartizione del valore di liquidazione, come previsto dall’art. 84, comma 6, CCII, sicché ai sensi dell’art. 85, comma 4, CCII, il trattamento previsto per ciascuna classe mantiene fermo l’ordine delle cause legittime di prelazione.

Con riferimento alla lettera b) è rispettato il principio di non discriminazione sancito dalla previsione normativa, posto che le uniche classi dissenzienti sono la classe E (creditori assistiti da privilegio generale ex art. 2753 Codice Civile integralmente degradati), la classe F (creditori assistiti da privilegio generale ex art. 2754 Codice Civile integralmente degradati) e che, come specificato dalla società ricorrente nell’istanza ex art. 112 co. 2 CCII “sono relative ai crediti previdenziali oggetto di proposta di transazione previdenziale”, che il professionista Persona inseriti nella classi prevedendo complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore” (cfr. relazione pag. 31) e che, in particolare, come sopra già indicato, la ricorrente ha “modulato” la proposta, differenziando la percentuale di soddisfacimento dei crediti in ragione del grado di privilegio previsto dalla legge (dal 13% all’11,2%) e assicurando ai crediti chirografari ab origine di questa natura, al pari degli altri chirografari, una percentuale di soddisfacimento del 10 %.. Inoltre le maggiori risorse rinvenienti dalla liberazione dei fondi rischi relativi alla posizione RAGIONE_SOCIALE
e quelle conseguenti alla liberazione dell consentono di mantenere fermo il limite minimo di soddisfazione dei creditori chirografari al 10% già previsto nella Proposta originaria ma, al contempo, di offrire ai creditori privilegiati degradati un trattamento differenziato sulla base del grado di privilegio che assisteva i loro crediti prima del degrado parziale o totale degli stessi al chirografo, in ragione della incapienza dei beni su cui essi insistevano.

Con riferimento alla lett. c) la proposta concordataria non prevede per alcun creditore il pagamento in misura eccedente rispetto all’importo del rispettivo credito.

Infine, quanto alla lettera d), la previsione normativa consente la ristrutturazione trasversale in presenza di due situazioni alternative:
1) che la proposta risulti approvata da una maggioranza di classi contenente, al suo interno, una classe titolare di diritti di prelazione;
2) che la proposta risulti approvata da almeno una classe che sarebbe almeno parzialmente soddisfatta rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

Ad avviso del Collegio si è realizzata, nella specie, l’ipotesi 1) in quanto la proposta è stata approvata dalla maggioranza delle classi e tra queste una è formata da creditori privilegiati, ossia la classe C (creditori privilegiati muniti di privilegio ex art. 2751 bis n. 1 Codice Civile).

Non può, invece, essere condiviso quanto sostenuto dal Cg che ha ritenuto a tal fine valide le classi D, G, H e I.

Va subito osservato, infatti, che la classe G, non è “formata da creditori titolari di diritti di prelazione” in quanto è costituita da “creditori chirografari di natura tributaria e contributiva:
soddisfatti al 10% nei tempi dettagliati alla precedente Sezione 12.3 (Le modalità e i tempi di soddisfazione dei creditori) e comunque entro il 31 dicembre 2026 con diritto di voto per l’importo di Euro 23.342)”.

Né la condizione è soddisfatta con riferimento alla classe H (creditori assistiti da privilegio generale ex art. 2752, comma 1, Codice Civile integralmente degradati) e alla Classe I (creditori assistiti da privilegio generale ex art. 2752, comma 2, Codice Civile integralmente degradati) in quanto la categoria dei creditori privilegiati degradati “va ex lege equiparata per la parte residua di credito ai chirografari, a mente della previsione di cui all’art.84 comma 5 e dell’art.109 comma 4 CCII.

Le norme da ultimo menzionate chiariscono, rispetto alla previsione più criptica dell’art.177 l.fall. , che l’assimilazione della parte incapiente del credito prelatizio ai crediti chirografari esplica i suoi effetti sia ai fini del voto, sia relativamente al trattamento in senso sostanziale del credito, con la conseguenza che deve escludersi la parificazione del creditore privilegiato degradato al creditore privilegiato tout court, dovendo al contrario essere a tutti gli effetti considerato chirografario.

A conforto dell’interpretazione proposta è l’art. 11 della direttiva UE n. 1023/2019 del 20/6/2019 di cui l’art. 112 co. 2 CCII costituisce attuazione, che per quanto qui rileva, prevede che “1. Gli Stati membri provvedono affinché il piano di ristrutturazione che non è approvato da tutte le parti interessate di cui all’articolo 9, paragrafo 6, in ciascuna classe di voto, possa essere omologato dall’autorità giudiziaria o amministrativa, su proposta del debitore o con l’accordo del debitore, e possa diventare vincolante per le classi di voto dissenzienti se esso soddisfa almeno le condizioni proposta è stata votata a maggioranza, una delle classi deve avere rango almeno superiore a quello dei creditori non garantiti, e questo certamente non può riscontrarsi con riferimento ai creditori prelatizi degradati” (cfr. Tribunale di Milano, sentenza di omologazione concordato preventivo, emessa in data 2.5.24).

Le medesime considerazioni valgono anche per la classe D (creditori assistiti da privilegio generale ex art. 9, comma 5 d. lgs n. 123/1998 parzialmente degradati) stante comunque in tal caso un parziale degrado al chirografo.

3. L’aumento di capitale Infine, la proposta, così come integrata, prevede che sia la stessa sentenza di omologazione, ai sensi dell’art.120-quinquies CCII, a determinare la riduzione del capitale sociale a zero e il suo successivo aumento a pagamento ad Euro 50.000 riservato al Sig. NOME COGNOME e con esclusione del diritto di opzione degli attuali soci.

In particolare ha evidenziato nella proposta così come integrata che “Al fine di garantire il rispetto del disposto dell’articolo 120 quater C.C.I.I. … il Piano e la Proposta prevedono che, per il tramite di una operazione di riduzione a zero e contestuale aumento di capitale riservato ad un terzo, si realizzi una operazione di change of control in CIT tale da consentire il subentro del terzo stesso nella titolarità del 100% delle quote di partecipazione al capitale sociale di CIT.

Viene così garantito che nessun valore risultante dalla ristrutturazione sia riservato agli attuali soci di RAGIONE_SOCIALE, i quali, a seguito della omologazione della Proposta, non saranno quindi più parte della compagine sociale.

Più nello specifico, considerato che attualmente la Società presenta un patrimonio netto negativo e dunque il valore delle partecipazioni dei soci è pari a zero, il Piano – e dunque la presente Proposta – prevedono che il provvedimento di omologa determini, secondo quanto previsto dall’art 120 quinquies C.C.I.I., la riduzione del capitale sociale a zero e il suo successivo aumento a pagamento ad Euro 50.000.
(…) CIT, in esito a tale operazione sul capitale, presenterà dunque una compagine sociale costituita da un unico socio (i.e.
il terzo) e un capitale sociale pari ad Euro 50.000.

Le sopravvenienze attive risultanti dalla falcidia concordataria saranno invece appostate a bilancio tra le riserve di capitale così da garantire l’assorbimento delle perdite di esercizio previste dal Piano per l’esercizio 2023”.

A tal proposito va osservato che l’art. l20-quinquies CCII nel disciplinare la fase di esecuzione del concordato, prevede che il provvedimento di omologazione del quadro di ristrutturazione preventiva determini la riduzione e l’aumento di capitale e le altre modificazioni statutarie, nei termini previsti dal piano, demandando le operazioni necessarie all’attuazione agli amministratori e autorizzando questi ultimi ad apportare le ulteriori modifiche statutarie, qualora previste.

In caso di mancanza o inottemperanza, il tribunale procederà alla nomina di un amministratore giudiziario perché ponga in essere gli adempimenti del piano, disponendo la revoca degli amministratori della società per giusta causa.

Trattasi, pertanto, di un’evidente deroga ai principi di diritto societario, in virtù dei quali di regola è necessaria una delibera assembleare dei soci per la riduzione e l’aumento di capitale, o per altre modificazioni statutarie.

Tuttavia, come già motivato nella relazione tecnica all’originario d.lgs 2019 n. 14, si tratta di una serie di disposizioni essenziali nell’ambito del sistema di ristrutturazione preventiva delle situazioni di crisi, in quanto dettano l’iter seguito per la conclusione ed esecuzione di tutta la ristrutturazione dell’impresa, verificandone, altresì, la fattività.

La norma, peraltro, ha natura ordinamentale e procedurale e non determina aggravio di oneri per la finanza pubblica:
infatti, ogni adempimento è demandato ai soci e agli amministratori, intervenendo il tribunale solo per ratificare il piano o, in precedenza, per nominare l’amministratore giudiziario per eventuali negligenze o inattività di CoEd ancora più nello specifico la relazione tecnica al successivo d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 specifica che tale disposizione è dettata al fine di evitare atteggiamenti ostruzionistici dei soci, così come previsto dall’articolo 12 § 2 della Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (c.d. Direttiva Insolvency). Si esclude, infatti, la necessità di loro deliberazioni al fine dell’attuazione dello strumento omologato, attribuendo i relativi poteri al tribunale, per le modificazioni statutarie che essendo previste in modo specifico dal piano non richiedono alcuna decisione discrezionale, e per tutte le altre, in via generale, agli amministratori, prevedendo al contempo un particolare strumento in caso di inerzia di questi ultimi.

Del resto lo stesso art. 120 bis co. 2 CCII consente che, anche in assenza di una deliberazione dei soci, il piano di ristrutturazione possa modificare la struttura finanziaria della società, e dunque prevedere la cancellazione di azioni e quote, l’emissione di azioni, quote e strumenti finanziari, anche con limitazione o esclusione del diritto d’opzione, operazioni di fusione, scissione e trasformazione.

Non solo ma i successivi commi 3 e 4 introducono disposizioni che impediscono ai soci, che potrebbero non avere più un interesse nella società, di ostacolare la ristrutturazione o anche solo una delle sue fasi.

Per questa ragione si è previsto che i soci, pur mantenendo un diritto di informativa sull’avvio e sull’andamento della ristrutturazione, non possano revocare gli amministratori senza giusta causa, come accade per i sindaci di società per azioni e che non è considerata giusta causa la presentazione della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza in presenza delle condizioni di legge.

La riforma ha quindi introdotto un più agile meccanismo di applicazione generale per la realizzazione delle operazioni societarie previste, tentando così di superare gli ostacoli riscontrati nel vigore della legge fallimentare ossia il problematico coordinamento tra la necessaria esecuzione del concordato e la libertà dei soci nell’esercizio del voto sulle modifiche statutarie in esso previste.

Vero è che al fine di conseguire il reale obiettivo voluto dal legislatore e al contempo di non pregiudicare i soci, è necessario un loro coinvolgimento nel percorso di risanamento della società.

Ebbene nel caso di specie emerge nella proposta così come integrata che gli attuali soci di RAGIONE_SOCIALE hanno rinunciato al rimborso dei propri finanziamenti soci tempo per tempo erogati in favore della Società per Euro 300 mila e che non dispongono di altre risorse per sostenere il percorso di turnaround della Società.

Considerata pertanto l’impossibilità per gli attuali soci di sostenere il percorso concordatario di CIT con risorse sufficienti a garantire il rispetto del meccanismo di cui all’articolo 120 quater C.C.I.I. 74 , i soci di CIT, di fronte all’alternativa tra la liquidazione giudiziale e una loro uscita dal capitale di CIT in favore di un nuovo imprenditore che garantisca la possibilità per la Società di conseguire l’omologazione della Proposta concordataria anche nella denegata ipotesi di voto non unanimemente positivo da parte di tutte le classi, hanno accettato la proposta del Sig. NOME COGNOME rilevare il 100% del capitale sociale di CIT per il tramite di una operazione di aumento di capitale riservato. Pertanto nulla osta alla riduzione e al conseguente aumento di capitale nei termini previsti nel piano, demandando agli amministratori l’adozione di ogni atto necessario a darvi esecuzione ed autorizzandoli a porre in essere le modificazioni societarie e statutarie previste dal piano.

Tanto considerato, sussistono tutte le condizioni di legge per addivenire all’omologa del concordato preventivo, avendo riscontrato – per le ragioni sino ad ora esposte – tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi previsti Co

PQM

1. omologa il concordato preventivo della società RAGIONE_SOCIALE con sede legale in Milano (MI – 20162), Codice Fiscale e P. Iva P_IVA 2. ai sensi dell’art.120-quinquies CCII, determina la riduzione e l’aumento di capitale nei termini previsti nel piano, come riportati nella parte motiva, demandando agli amministratori l’adozione di ogni atto necessario a darvi esecuzione ed autorizzandoli a porre in essere le modificazioni societarie e statutarie previste dal piano;
3. dispone che, in adempimento agli obblighi di informazione posti a carico della società in concordato, quest’ultima consegni al Commissario giudiziale, dott. , sin o all’adempimento del concordato:
i bilanci d’esercizio corredati da nota integrativa e relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione, entro 20 giorni lavorativi dalla loro approvazione ed in ogni caso non oltre 150 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio;
i verbali delle verifiche sindacali a cadenza trimestrale ed i verbali delle verifiche della società di revisione non appena risultino disponibili e comunque non oltre 20 giorni dalla scadenza;
i bilanci trimestrali, controfirmati dall’amministratore e dall’organo di controllo, analitici e riclassificati, costituiti da conto economico e stato patrimoniale e da ogni altro prospetto riepilogativo eventualmente richiesto dal Commissario giudiziale, non appena risultino disponibili e comunque non oltre 30 giorni dalla chiusura del trimestre solare di riferimento;
4. dispone che la società consegni al Commissario giudiziale con cadenza trimestrale un’adeguata informativa scritta, controfirmata dall’organo amministrativo e dall’organo di controllo, sullo stato di avanzamento del piano concordatario;
5. dispone che i flussi destinati al pagamento dei creditori concorsuali siano contabilizzati dalla società in partite separate in maniera tale che siano immediatamente evincibili le relative dinamiche ed il Commissario giudiziale sia posto nella condizione di esercitare un adeguato controllo circa la sussistenza delle liquidità previste per il soddisfacimento del fabbisogno concordatario;
6. dispone che la società informi prontamente per iscritto il Commissario giudiziale di ogni evento di cui sia a conoscenza e che possa dare luogo ad un’alterazione del naturale programma di svolgimento del piano concordatario;
7. dispone che la società informi prontamente per iscritto i Commissari giudiziali di qualsiasi mutamento nella composizione dell’organo di amministrazione;
8. dispone che il Commissario giudiziale in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informi i creditori ai fini dell’eventuale iniziativa ai sensi dell’art.119 CCII qualora non valuti di attivarsi direttamente;
9. i pagamenti delle spese della procedura e dei creditori verranno effettuati sulla base di piani di riparto predisposti dalla società in ragione della collocazione e del grado dei crediti;
10. le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili verranno depositate presso l’Ufficio.
il Commissario giudiziale dovrà redigere semestralmente i rapporti riepilogativi di cui all’art.118 comma 1 CCII, dando altresì conto delle attività compiute dalla società nel periodo e del rispetto delle previsioni del piano concordatario;
Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Pubblico Ministero, alla società proponente ed al Commissario giudiziale, il quale dovrà, a sua volta, darne comunicazione ai creditori.
Manda alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell’art.45 CCII Così deciso in Milano, 11/04/2024 Il Giudice estensore Dott.ssa NOME COGNOME
Il Presidente Dott. ssa NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati