REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO di MILANO
Seconda sezione civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1330/2021 promossa da:
XXX (C.F.), elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avv., che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE contro
YYY P.L.C. RAPPRESENTANZA GENERALE
PER L’ ITALIA (C.F. ), elettivamente domiciliato in
APPELLATA
CONCLUSIONI per XXX
“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, per le ragioni esposte ed in accoglimento del presente gravame, riformare e/o annullare l’impugnata ordinanza del Tribunale di Milano e per l’effetto disporre la prosecuzione del giudizio nonché accogliere la domanda proposta in primo grado, nei medesimi termini ivi formulati e per le ragioni espresse negli atti difensivi richiamati, e con ogni ulteriore e conseguente statuizione anche in ordine alle spese processuali, da distrarre in favore del sottoscritto difensore.”
CONCLUSIONI per YYY P.L.C. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ ITALIA
“Voglia la Corte di Appello Ecc.ma adita di Milano, contrariis rejectis, così giudicare: Rigettare l’appello proposto da XXX, siccome totalmente infondato e, per l’effetto, confermare l’ordinanza appellata del 13.04.21 del Tribunale di Milano, che ha dichiarato estinto il processo e cancellato la causa dal ruolo, con vittoria di spese dell’appello.
In subordine, ove non si ritenga la causa estinta e cancellata dal ruolo:
IN LIMINE LITIS, rigettare comunque la domanda di condanna attorea, siccome rivolta direttamente alla Rappresentanza Generale per l’Italia di YYY P.L.C. e non ad essa, in nome, per conto e con effetti esclusivi in capo a YYY U.K. soltanto, per tramite della mandataria. Vinte le spese.
IN VIA DI STRETTO SUBORDINE, con riserva di gravame, rigettare la domanda attorea nell’an, essendo il sinistro avvenuto per esclusivo fatto e colpa di XXX.
Vinte le spese.
IN VIA DI ULTERIORE, STRETTO SUBORDINE, con riserva di gravame, accertare e dichiarare comunque il concorso di colpa dello attore, nel cagionare sinistro e danni e, per l’effetto, dichiarare YYY P.L.C. U.K. soltanto, tenuta a risarcire all’attore, le eventuali sole minori somme che l’attore stesso sarà stato in grado di provare come ponibili in nesso di causalità con l’evento dedotto, al netto del concorso di colpa dell’attore, con liquidazione dell’eventuale danno non patrimoniale in unica soluzione, senza duplicazioni, e del danno patrimoniale solo se strettamente connesso allo evento e congruo, esclusa rivalutazione monetaria su somme già considerate rivalutate.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 13/04/2021 il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 45560/2017, promossa da XXX contro YYY P.L.C. UK RAPPRESENTANZA IN ITALIA, ha dichiarato l’estinzione del processo e ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
I fatti e lo svolgimento del processo di primo grado possono essere sintetizzati come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato XXX citava in giudizio YYY PLC (UK) (di seguito YYY) in persona del legale rappresentante pro tempore innanzi al Tribunale di Milano affinché venisse accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta per i danni subiti dall’attore e, per l’effetto, affinché YYY venisse condannata a risarcire XXX dei danni da lui subiti quantificati in € 20.000,00 di cui € 8.800,00 a titolo di danno patrimoniale ed € 5.000,00 quale danno biologico e morale, oltre al danno estetico ed esistenziale, o nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della sua domanda risarcitoria XXX argomentava che il giorno 11 novembre 2015 verso le ore 14.00 si trovava a Londra per un programma di studi organizzato dalla “*** Studi all’Estero” quale docente e che, sceso dal bus E10 alla fermata n. 3 di Kensington Road (direzione Ealing Broadway) veniva investito, nell’attraversare la strada, da un furgone VAN targato battendo il viso a terra e fratturando il dente incisivo superiore sinistro. Rientrato in Italia l’attore si sottoponeva alle cure dentarie di rimozione dell’elemento fratturato e sostituzione con un impianto endoosseo. Con lettera email del 26/06/2016 la Polizia di Londra indicava l’impresa di assicurazione estera del veicolo investitore e in data 16/11/2016 il centro di Informazione Italiano presso CONSAP forniva i dati del suo rappresentante in Italia (mandatario) nominato ai fini della gestione e liquidazione dei sinistri rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/26/CE. In data 25 ottobre 2016 XXX proponeva formalmente richiesta di risarcimento danni ma la convenuta riferiva di non poter formulare alcuna offerta di risarcimento perché nessuna responsabilità poteva essere attribuita al conducente atteso che XXX non aveva guardato dalla parte opposta al flusso della circolazione stradale. XXX si trovava pertanto costretto a convenire in giudizio YYY per ottenere il risarcimento di € 4.800,00 quale danno patrimoniale emergente per la rimozione del dente incisivo fratturato e la sua sostituzione con un impianto di cui già erano stati pagati € 3.300,00; domandava, poi, il risarcimento delle spese future quantificate in € 4.000,00 per il rinnovo ogni dieci anni delle protesi dentarie. Quantificava, infine, il danno non patrimoniale biologico, temporaneo e permanente, e il danno morale nella somma complessiva di € 5.000,00. Riferiva, da ultimo, di aver subito un danno estetico data l’importanza del dente incisivo nell’aspetto estetico, oltre al danno esistenziale consistente nell’aver subito indiscutibili disagi a causa della perdita del dente. Quantificava, pertanto, il danno nella somma complessiva di € 20.000,00 salvo una maggiore quantificazione anche in via equitativa.
Si costituiva in giudizio YYY con comparsa del 27 dicembre 2017 insistendo per il rigetto della domanda, innanzitutto perché spiegata direttamente nei confronti della rappresentanza generale per l’Italia di YYY e non ad essa in nome e per conto di YYY U.K.; in via subordinata, domandava il rigetto della domanda perché il sinistro era avvenuto per esclusivo fatto e colpa del XXX; in via ulteriormente subordinata, insisteva perché il Tribunale accertasse che l’incidente era avvenuto con il concorso di colpa dell’attore e che, quindi, YYY poteva essere condannata a pagare solo la minor somma in nesso di causalità con l’evento dedotto, al netto del concorso di colpa dell’attore.
Alla prima udienza il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., depositate le memorie istruttorie il Giudice disponeva CTU medico legale sull’attore nominando quale consulente la dottoressa. In data 12 giugno 2020 il Giudice rimetteva la causa sul ruolo affinché venisse integrato il contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo ***, litisconsorte necessario, e concedeva all’attore il termine sino al 30 settembre 2020 per integrare il contraddittorio. XXX avanzava, pertanto, istanza ex art. 210 c.p.c. verso YYY affinché questa fornisse l’indirizzo del ***; la convenuta si opponeva all’istanza attorea; il Giudice, rilevato che il doc. n. 4 indicava i recapiti di *** e che incombeva sull’attore l’onere di eseguire le ricerche necessarie all’identificazione del proprietario del veicolo, del suo indirizzo di residenza o della sua sede legale nonchè considerato che in virtù del menzionato doc. 4 l’attore avrebbe potuto estrapolare le informazioni necessarie per svolgere le ricerche necessarie, rigettava l’istanza ex art. 210 c.p.c.
All’udienza del 13 aprile 2021 dopo aver assunto riserva il Giudice pronunciava l’ordinanza avente effetti decisori qui impugnata.
L’ordinanza del Tribunale di Milano, che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da XXX con atto di appello con il quale chiede la riforma della medesima sentenza e l’accoglimento delle domande proposte in primo grado sulla base dei motivi che di seguito si espongono.
Con unico motivo di gravame l’appellante lamenta l’erronea valutazione del Giudice di prime cure nella parte in cui non ha considerato sanato il vizio di integrità del contraddittorio atteso che il termine concesso dal Giudice per effettuare la notifica non è stato rispettato per ragioni non imputabili all’appellante e, dunque, ex art. 153 c.p.c. non si potrebbe dichiarare l’estinzione del processo.
YYY P.L.C. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA si è costituita con comparsa del 20/10/2021 e ha chiesto il rigetto dell’appello e la conferma dell’impugnata sentenza.
Fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni al 18/01/2022, con provvedimento in data 17/12/2021 la Corte, preso atto delle disposizioni emergenziali, ha disposto lo svolgimento dell’udienza di precisazione delle conclusioni mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e le conclusioni delle parti, quindi con provvedimento del 17/12/2021 ha assegnato il termine di giorni 50 decorrente dalla data precedentemente fissata per la precisazione delle conclusioni per il deposito telematico delle comparse conclusionali e di giorni 20 per eventuali repliche.
Le parti hanno depositato entrambe le memorie di cui all’art. 190 c.p.c..
La Corte è chiamata a pronunciarsi sul vizio di integrazione del contraddittorio.
Il Giudice di prime cure ha statuito che, non essendo stato rispettato il termine perentorio concesso per l’integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo, ai sensi dell’art. 307 c.p.c. terzo comma il processo fosse da dichiarare estinto.
L’appellante deduce l’erronea valutazione del Giudice di prime cure nella parte in cui ha estinto il processo senza considerare che il termine perentorio per l’integrazione del contraddittorio non è stato rispettato per ragioni non imputabili al XXX.
L’appellata contesta integralmente quanto ex adverso sostenuto, ritenendo che il Giudice di prime cure abbia correttamente motivato e statuito sul punto.
La Corte ritiene il presente motivo di appello infondato e, pertanto, l’appello in punto va respinto, per le ragioni che di seguito si espongono.
È bene premettere che risulta evidente ed incontestato che il soggetto proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro stradale sia litisconsorte necessario nel procedimento volto ad accertare la responsabilità dell’incidente e liquidare il risarcimento dei danni in favore del danneggiato (cfr. Cass. n. 42112/2021; Cass. n. 27132/2021; Cass. n. 10304/2007 “il litisconsorzio necessario, di cui al citato art. 23 l. 24 dicembre 1969 n. 990, sussiste solo tra il responsabile (il proprietario del veicolo) e l’assicuratore”).
Atteso che l’odierno appellante, nell’instaurare il procedimento di primo grado, si era limitato a citare in giudizio YYY, compagnia assicuratrice, il Giudice con provvedimento del 16/07/2020 aveva correttamente concesso all’attore un termine perentorio per integrare il contraddittorio ai sensi dell’art. 102 c.p.c. fissando nel 30/09/2020 la data ultima per adempiere all’incombenza. Risulta chiaro che onerata del dovere di integrazione del contraddittorio è la parte che ha interesse a che il processo prosegua (cfr. Cass. n. 20073/2021) e che, come ha chiarito la giurisprudenza della Suprema Corte, avendo il termine concesso natura perentoria esso non può essere né prorogato né rinnovato (cfr. Cass. n. 22866/2019), pertanto la mancata integrazione del contraddittorio entro la data fissata dal Giudice comporta la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del processo (cfr. Cass. n. 7460/2015; 625/2008; 15062/2004). Il percorso logico e decisivo del Giudice di prime cure risulta, allora, perfettamente coerente nonché condivisibile.
Ciò che risulta dirimente nel caso di specie è comprendere se il XXX fosse in possesso di sufficienti elementi per integrare il contraddittorio entro il termine assegnatogli ovvero se il suo inadempimento sia incolpevole.
Non si può non notare che il documento sub. 4 prodotto da parte convenuta in fase di costituzione in giudizio conteneva incontestabilmente l’indirizzo di ***, inizialmente individuato quale proprietario del veicolo coinvolto nell’incidente; a pagina 3 di tale rapporto di polizia, infatti, si indica l’indirizzo “appartamento 20, Turpin Court, 21”. Tale atto risulta essere prodotto nella fase iniziale del procedimento dunque è stato nella disponibilità dell’attore per tutte le fasi del processo, compresa quella contestuale all’ordine di integrazione del contraddittorio emesso dal Giudice; non si può non sottolineare, peraltro, che tale documento è il rapporto che la polizia londinese ha redatto dell’incidente di cui è causa. Esso è dunque un documento di cui non solo l’attore ben poteva disporre e quindi del pari conoscere in quanto agli atti di causa, ma nello stesso tempo il XXX avrebbe comunque potuto entrare nella disponibilità di detto atto trattandosi di atto di formazione di soggetto terzo alla lite. Una settimana prima della scadenza del termine l’attore presentava istanza per ottenere l’indirizzo del ***, il 24 settembre 2020 la stessa convenuta, nel depositare nuovamente il doc. 4, rilevava che quest’ultimo era già stato da lei medesima prodotto in fase di costituzione in giudizio e che l’attore, dunque, avrebbe già potuto rinvenire l’indirizzo di ***; nonostante tale indicazione l’appellante non adempiva. In data 25 settembre 2020, ancora cinque giorni prima della scadenza del termine ultimo per effettuare la notifica il medesimo Giudice rilevava che “in virtù del doc. 4 parte attrice risulta avere a disposizione informazioni minime per poter eseguire spontaneamente ricerche per approfondire l’effettivo proprietario del veicolo nonché i relativi recapiti”, è inequivoco che il Tribunale si riferisse al doc. 4 di parte convenuta come già indicato dalla stessa convenuta YYY.
Si deve, peraltro, ricordare che all’onerato che non integra il contraddittorio nei termini o vi provvede parzialmente non può essere assegnato un nuovo termine salvo che vi sia istanza di parte per l’assegnazione di un nuovo termine presentata prima della scadenza del termine precedentemente fissato, fondata su un fatto provato non imputabile alla parte onerata o che comunque risulti che la parte ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti (cfr. Cass. n. 6982/2016; Cass. n. 28223/2008). I presupposti indicati dalla SC nella giurisprudenza richiamata non paiono ricorrere nel caso di specie, Da un lato infatti nell’istanza formulata l’attore non fornisce indicazioni dirimenti sulla non imputabilità dell’impossibilità di reperire l’indirizzo e dall’altro poi la circostanza indicata dalla convenuta della possibilità di reperire l’indirizzo del *** negli atti del processo già a disposizione della parte attrice per essere stati depositati dalla parte convenuta deve essere pienamente condivisa dalla Corte sulla base dell’esame degli atti, la cui valutazione si pone del resto in linea con l’accertamento in punto effettuato dal primo giudice.
Né d’altro canto infine può trovare accoglimento l’ulteriore deduzione del XXX che ha da ultimo sostenuto che anche se avesse rispettato il termine assegnato per integrare il contraddittorio nei confronti di Ionel *** comunque costui non era il proprietario del veicolo.
Ritiene la Corte di dovere evidenziare a tal proposito, innanzitutto, che le informazioni relative al corretto proprietario sono indicate nel medesimo rapporto della polizia sopra menzionato in svariati punti, per citarne uno a pagina 3 è indicato “proprietario veicolo CBM Electrical, indirizzo 1 The Kestrel Centre Unit C Bridgefields, Welwin Garden City” e che pertanto a tale soggetto ben poteva e doveva la parte interessata rivolgere la notifica disposta, trattandosi di notificazione che senza ombra di dubbio doveva riguardare il soggetto proprietario del veicolo investitore, unico legittimo destinatario dell’atto in quanto necessario contraddittore nella controversia in questione, soggetto peraltro all’evidenza noto alle parti. La notifica effettuata nei confronti della società proprietaria del veicolo solo nel gennaio 2021 e cioè ben 3 mesi oltre la scadenza del termine perentorio assegnato dal primo giudice appare effettuata dunque in spregio dell’ordine di integrazione del contraddittorio emesso dal giudice di prime cure e non può che portare alla declaratoria da quest’ultimo adottata.
Tutti i rilievi sopra svolti portano pertanto la Corte a condividere le valutazioni operate dal Giudice di prime cure e le conclusioni raggiunte.
Alla luce dei rilievi sopra svolti, in essi assorbite tutte le ulteriori questioni prospettate dalle parti il cui esame si appalesa pertanto superfluo, l’ordinanza del Tribunale di Milano deve essere integralmente confermata nei termini di cui al dispositivo e per i motivi di cui sopra.
Le spese di lite del grado d’appello, seguono la soccombenza, che è totale in capo a XXX il quale deve conseguentemente essere condannato alla rifusione di esse in favore della parte appellata, spese liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori medi di cui alle tabelle del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività difensiva in concreto svolta che, nello specifico, non ha visto l’espletamento di alcuna fase istruttoria che non sarà, pertanto, considerata.
Sussistono, inoltre, i presupposti di cui all’art. 13, primo comma quater, di cui al D.M. 115/2002 per la condanna dell’appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per la presente impugnazione.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
– rigetta l’appello e conferma l’ordinanza del Tribunale di Milano del 13/04/2021 in ogni sua parte;
– condanna XXX a rifondere le spese di lite in favore di YYY P.L.C. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ ITALIA liquidate in complessivi € 3.777,00 oltre rimborso spese forfettarie, nella misura del 15%, IVA, e CPA, come per legge;
– dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante di somma pari all’importo del contributo unificato di cui all’art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall’art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio della II sezione civile della Corte, lì 6.4.2022.
Il Consigliere Relatore
Il Presidente
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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