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Onere di provare la sussistenza di un affidamento

L’onere di provare la sussistenza di un affidamento è, dunque, del cliente che agisce in giudizio, non essendovi spazio per la teorizzazione del cd. fido di fatto.

Pubblicato il 30 June 2021 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile

TRIBUNALE DI SIENA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

In composizione monocratica nella persona del giudice ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 503/2021 pubbl. il 21/06/2021

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2304/2019

promossa da

XXX S.r.l. (P.IVA), in persona del legale rappresentante p.t., assistita, rappresentata e difesa, in forza di procura rilasciata in calce alla citazione, dall’Avv.

ATTRICE nei confronti di

BANCA YYY S.p.a. (IVA), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv.

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Parte attrice:

“Nel merito:
a) accertarsi e dichiararsi la nullità parziale, la conseguente gratuità e gli indebiti dei e di cui ai contratti di cui è causa, di conto corrente con apertura di credito n. e di conto corrente con apertura di credito n. , e ciò per usurarietà, oggettiva e/o soggettiva, e comunque per tutto quanto indicato in narrativa attorea, oltre a relativo vietato anatocismo, e per l’effetto la sussistenza ed esatta entità del credito dovuto in rettifica e/o restituzione dalla Banca convenuta a favore della Società attrice, nonché e comunque il ricalcolo dei saldi e del dare/avere tra le parti in forza delle previsioni contrattuali epurate delle predette gratuità, nullità, indebiti, ricalcolo anche a mezzo di parziale compensazione con eventuali supposti avversi controcrediti;

b) in relazione ai predetti rapporti accertarsi e dichiararsi, altresì, il relativo vietato ricorso all’anatocismo, l’invalidità e nullità degli addebiti in ordine agli interessi debitori contra e ultra legem, alle commissioni di massimo scoperto e/o commissioni altrimenti denominate ma della stessa natura e finalità, nonché in ordine ad altri costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese dalla Banca ma illegittimamente e/o in assenza di specifica approvazione da parte dell’attrice e pattuizione;

 c) procedere se del caso al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, senza spese e commissioni dal sorgere dei rapporti contrattuali di conto corrente con apertura di credito di cui è causa ad oggi, e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare i legittimi saldi conto dare avere tra le parti;

d) pronunciarsi sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi debitori, della determinazione dei tassi passivi debitori, corrispettivi e/o moratori e comunque a qualsiasi titolo convenuti e/o applicati, e successive variazioni, e per l’effetto dichiararne la correlata invalidità e/o nullità parziale;

e) per l’effetto di quanto sopra, accertarsi e dichiararsi la sussistenza ed entità dei crediti, dovuti in restituzione dalla Banca convenuta a favore della Società attrice, a titolo di indebiti pagamenti ovvero comunque a titolo risarcitorio;

f) conseguentemente e per l’effetto di quanto sopra, accertarsi e dichiararsi i legittimi saldi conto dare-avere tra le parti, secondo giustizia ed equità all’esito dell’istruttoria di causa, avuto riguardo a quanto indicato e valutato nelle prodotte perizie attoree, ciò anche oltre interessi dalla domanda al saldo; conseguentemente condannarsi la convenuta Banca YYY S.p.a., in persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in, a pagare e/o restituire e/o risarcire a favore della attrice Società XXX S.r.l., con sede in, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore Sig. XXX, le somme ritenute di giustizia ed equità all’esito dell’istruttoria di causa, avuto riguardo a quanto indicato e valutato nelle prodotte perizie, oltre alle spese per perizie di parte attorea e oltre agli interessi dalla domanda al saldo; In via istruttoria:

Ferme le osservazioni del CTP attoreo (si vedano da ultimo le note d’udienza 25.02.2021), si insiste, ove occorresse, sull’istanza ex art. 119 T.U.B. e/o ex art. 210 c.p.c., vòlta ad ottenere tutti gli ulteriori estratti conto scalari integrali, anche antecedenti al 2004 e le condizioni contrattuali pregresse, e tutte le ulteriori quietanze dei pagamenti effettuati dalla Società attrice a favore della Banca convenuta in ordine ai contratti di causa.

In ogni caso

Con rifusione di spese, ivi comprese quelle per le perizie sia di parte sia d’ufficio, e compensi di giudizio, oltre al 15% per rimborso spese generali, Iva e Cnpa come per legge”.

Parte convenuta:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale di Siena, respingere, perché in parte prescritte e comunque infondate in fatto ed in diritto per i motivi addotti e risultanti in causa, ritenendo altresì irrilevante e priva di efficacia la CTU, tutte le domande proposte dall’attrice XXX S.R.L. nei confronti della Banca YYY S.p.a. Con vittoria di spese e competenze”.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, XXX S.r.l. conveniva, innanzi al Tribunale di Siena, la banca YYY al fine di ottenere l’accoglimento delle proprie domande ed in particolare l’accertamento del corretto rapporto dare avere tra la banca e la correntista in relazione a due diversi rapporti di conto corrente risalenti al giugno 1991.

Nel merito, parte attrice lamentava l’applicazione di interessi anatocistici in violazione dell’art. 1283 c.c. e della normativa speciale del settore bancario, nonché di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, valute, altre spese e costi senza alcuna preventiva pattuizione. Parte attrice, per queste ragioni, domandava il ricalcolo del saldo di conto corrente dall’inizio del rapporto; in ogni caso, con vittoria di spese di lite, anche della fase di mediazione.

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva YYY S.p.a., che contestava e respingeva il contenuto dell’atto di citazione avversario sostenendo di aver legittimamente operato nei rapporti con il cliente e di aver correttamente applicato la normativa in materia di anatocismo bancario, per tutte le ragioni meglio descritte nei propri scritti difensivi.

Preliminarmente, parte convenuta eccepiva la prescrizione delle domande di ripetizione di parte attrice in relazione a somme antecedenti il decennio dalla proposizione della domanda. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto; in ogni caso con vittoria di spese.

La causa veniva istruita mediante CTU contabile e, all’udienza del 24.3.2021, svoltasi unicamente con modalità di trattazione cartolare, le parti precisavano le conclusioni. Il giudice, quindi, tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. *****

In primo luogo, si rileva che, secondo la più recente giurisprudenza, è onere del soggetto che agisce in giudizio produrre il contratto bancario e gli estratti conto, che pone alla base delle sue domande (“Il correntista, che agisce in giudizio per la ripetizione dell’indebito, deve fornire la prova non solo degli avvenuti pagamenti, ma anche della mancanza, rispetto agli stessi, di una valida “causa debendi”, Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 7895/20; depositata il 17 aprile).

Nel presente caso la parte attrice ha prodotto, i seguenti documenti:

– con riferimento al c/c ordinario n. : il contratto di apertura di c/c ordinario nr. del 04/01/1991, a firma del cliente, composto di nr. 2 pagine, privo di condizioni economiche (non è sottoscritta la specifica clausola sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali); il contratto di c/c ordinario nr. del 16/06/1993, a firma del cliente, composto di nr. 2 pagine (è sottoscritta la specifica clausola sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali), la lettera contratto di credito del 21/09/2005, a firma del cliente, con le seguenti linee di credito: euro 11.000 per scoperto c/c; euro 26.000 per anticipo sbf; l’accordo di modifica condizioni economiche del 28/04/2015, a firma del cliente; il documento di sintesi del 29/12/2006 con comunicazione pari reciprocità; gli estratti conto dal 01/01/2007 (saldo a debito del cliente, euro 7.127,42) al 15/07/2016 (saldo a credito del cliente euro 85,16, oltre competenze a debito per euro 9,04).

– con riferimento al c/c ordinario n.: il contratto apertura c/c ordinario nr. del 04/01/1991, a firma del cliente, composto di nr. 2 pagine, privo di condizioni economiche (non è sottoscritta la specifica clausola sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali); il contratto di c/c ordinario nr. del 16/06/1993, a firma del cliente, composto di nr. 2 pagine (è sottoscritta la specifica clausola sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali); la lettera contratto di credito del 21/09/2005, a firma del cliente, con le seguenti linee di credito: euro 16.000 per scoperto c/c; euro 26.000 per anticipo sbf; l’accordo di modifica condizioni economiche del 28/04/2015, a firma del cliente; la comunicazione unilaterale di pari periodicità del 31/12/2004 -estratti conto dal 29/02/2004 (saldo iniziale debito del cliente euro 3.542,67) al 30/09/2015 (saldo a credito del cliente euro 52,03, oltre competenze a debito per euro 12,17). Ciò posto, occorre precisare la piena legittimità dell’eccezione di prescrizione così come formulata dalla banca nell’ambito della propria comparsa di risposta e ribadita in seconda memoria, alla luce dell’orientamento condiviso da questo giudice e di recente confermato anche dalla pronuncia delle Sezioni Unite di Cassazione (cfr. Cass. S.U. n. 15895 del 13.06.2019).

Si ritiene, quindi, ammissibile l’eccezione formulata dalla banca convenuta con riferimento a tutte le rimesse affluite sul conto corrente antecedenti ad una certa data, senza l’individuazione dettagliata di ciascuna operazione extrafido compiuta.

Precisato ciò, è opportuno procedere con una breve ricostruzione della questione relativa all’onere della prova in generale e in particolare con riferimento all’eccezione di prescrizione dell’azione di ripetizione, alla luce dell’attuale panorama giurisprudenziale.

Come noto, l’onere della prova grava su chi agisce in giudizio e, in questo caso, sul cliente. Perciò, il correntista che agisce ai sensi dell’art. 2033 c.c. per la ripetizione dell’indebito corrisposto alla banca nel corso del rapporto di conto corrente ha l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato ovvero la natura non dovuta di quegli addebiti, ad esempio, per l’illegittima capitalizzazione degli interessi piuttosto che per l’applicazione di interessi usurari o ultralegali non pattuiti.

Chiarito ciò, si precisa che l’eccepita prescrizione, quale fatto estintivo, comporta per la banca l’onere di allegare l’inerzia, il tempo del pagamento e il tipo di prescrizione invocata.

La più recente giurisprudenza, infatti, ritiene che l’eccezione di prescrizione sia validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l’inerzia del titolare, e abbia manifestato la volontà di avvalersene (Cass. n. 4372 del 22.02.2018).

A questo punto, grava sul cliente l’onere di provare il fatto modificativo consistente nell’esistenza di un contratto di apertura di credito che qualifichi quei versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata e, dunque, possa spostare l’inizio del decorso della prescrizione alla chiusura del conto (Cass. n. 27704 del 30.10.2018).

A tal proposito, pare possibile affermare che se in presenza di un affidamento sussiste alla luce della storica pronuncia delle Sezioni Unite di Cassazione n. 24418 del 2.12.2010 una presunzione di ripristinatorietà delle rimesse che fissa il dies a quo della prescrizione nel momento della chiusura del conto corrente, nel caso in cui non vi sia prova dell’affidamento del conto si viene a creare una presunzione di solutorietà delle rimesse che comporta il decorso della prescrizione dall’effettuazione di ciascun pagamento.

Precisa la giurisprudenza di legittimità che in caso di mancanza di prova circa il fatto che il conto corrente non sia affidato, tutte le rimesse devono automaticamente reputarsi solutorie con conseguente inesistenza di alcun onere in capo alla banca di individuarle specificamente (Cass. n. 12977 del 24.05.2018).

L’onere di provare la sussistenza di un affidamento è, dunque, del cliente che agisce in giudizio. A seguito dell’eccezione di prescrizione formulata dalla banca, il cliente deve, dunque, provare il fatto modificativo consistente nell’esistenza di un contratto di apertura di credito, al fine di qualificare i versamenti come ripristinatori della disponibilità accordata (cfr. Cass. nn. 27704 e 27705 del 30.10.2018); ciò è senz’altro in linea con il generale principio che in materia bancaria richiede la forma scritta ad substantiam del contratto ex art. 117 T.U.B., non essendovi sostanzialmente spazio per la teorizzazione del cd. fido di fatto.

In ultima analisi, si ricorda che la verifica in ordine all’eccepita prescrizione deve essere condotta in relazione al periodo anteriore al decennio dalla notifica dell’atto di citazione ovvero dalla proposizione della domanda giudiziale, nonché, se sussistenti, dagli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell’art. 1219 c.c. ovvero dalla data di ricezione dell’atto di messa in mora (cfr. Cass. S.U. n. 15895 del 13.06.2019).

Venendo al caso di specie, vi è in atti il verbale di mediazione, datato 27/09/2018 e, dunque, i trimestri antecedenti al 3° trimestre dell’anno 2008 sono da considerarsi anteriori al decennio. Il ctu nominato in corso di causa ha evidenziato che è stato possibile addivenire all’individuazione del fido pro tempore concesso e che le competenze ante decennio risultano integralmente ripetibili, in quanto non vi sono rimesse nel periodo considerato.

Dunque, alla luce delle rimesse solutorie individuate e stante la necessità di ricalcolo del conto corrente con riferimento al periodo in relazione al quale è maturata la prescrizione, il CTU ha indicato, con riferimento al c/c di corrispondenza ordinario nr. 1250.75, che gli interessi passivi e le ulteriori spese corrisposti dal cliente nel periodo “ante decennio” ammontano ad € 2.936,04; detti importi, tuttavia, sono integralmente ripetibili in quanto non vi sono rimesse nel periodo considerato; con riguardo al c/c di corrispondenza ordinario nr., il perito ha sottolineato, invece, che “non è stata possibile l’analisi delle rimesse in assenza di movimenti”. L’azione di ripetizione delle somme, dunque, non può considerarsi prescritta (cfr. consulenza tecnica d’ufficio pag. 9 e 19).

 Si rende, ora, necessario proseguire la trattazione esaminando le specifiche doglianze di parte attrice relative ai presunti illegittimi addebiti operati della banca nel corso del rapporto.

In primo luogo, senza dubbio fondata è la doglianza proposta da parte attrice in termini d’illegittima capitalizzazione degli interessi alla luce dell’intervenuta disciplina in merito all’anatocismo bancario.

A tal proposito, si ricorda che l’art. 1283 c.c. prevede che “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”, risultando le pattuizioni contrarie a tale norma imperativa affette da nullità ex art. 1418, comma 1, c.c.; nullità peraltro rilevabile anche d’ufficio ad opera del giudice, in ogni stato e grado del processo.

Nell’ambito dei rapporti di conto corrente bancario, come previsto già dalle norme bancarie uniformi, i rapporti di dare ed avere vengono chiusi contabilmente, in via normale, a fine dicembre di ogni anno, portando in conto, oltre agli interessi ed alle commissioni, anche tutte le relative spese.

In tal modo, quindi, gli interessi debitori vengono scritti in conto e diventano una delle componenti della voce competenze e concorrono così a formare il primo saldo per valuta del trimestre successivo, sul quale si calcolano nuovi interessi, producendo interessi sugli interessi scaduti ovvero una forma di anatocismo bancario.

Proprio tale fenomeno ha subito una costante e continua evoluzione a livello normativo.

Si ricorda, infatti, per quel che interessa per la risoluzione della presente controversia, che per i contratti stipulati nel periodo dall’1.7.2000 al 31.12.2013 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, ma è legittima se applicata con la medesima periodicità.

A seguito della modifica legislativa intervenuta d.lgs. n. 342/1999, l’art. 120 T.U.B., comma 2, ha così disposto: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il secondo comma dell’art. 2 della citata delibera CICR, a sua volta, ha pertanto disposto che “nell’ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”. Tale disciplina è peraltro da considerarsi valida sino alla data di entrata in vigore della successiva delibera CICR del 3 agosto 2016.

Con riferimento, poi, al periodo anteriore ovvero ai contratti di conto corrente stipulati in data precedente all’anno 2000 e che hanno successivamente mantenuto la loro validità, per lungo tempo, la giurisprudenza ha ritenuto legittima tale pratica degli istituti di credito, equiparandola ad un uso normativo. Tuttavia, tale orientamento è stato ribaltato a partire dal 1999, quando la Corte di Cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale (cfr. Cass. n. 3096 del 30.03.1999).

Vi è stato a seguire il predetto intervento del legislatore con l’aggiunta del secondo comma dell’art. 120 T.U.B. ed, inoltre, la sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 2000 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 76, Cost., l’art. 25, comma 3, d. lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità e l’efficacia – fino all’entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 – delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza.

Di conseguenza, tali clausole anatocistiche contenute in contratti stipulati anteriormente al 22.04.2000, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell’art. 1283 c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo.

Invece, un discorso diverso si ha per il periodo successivo al 2000, in relazione al procedimento di adeguamento di tali clausole nei contratti ante 2000 ancora in essere.

Sul punto, lo scrivente giudice ritiene di aderire all’orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito che evidenzia come la successiva previsione di capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi con pari periodicità costituisca una condizione peggiorativa ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, delibera CICR del 9.02.2000 (cfr. Cass. n. 26769 del 2019) e, conseguentemente, in difetto di un nuovo accordo con il correntista non si devono applicare gli interessi anatocistici.

In particolare, dunque, – anche in linea con il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha affermato che “in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell’art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell’entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell’art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell’art. 2 della predetta delibera” (cfr. Cass. n. 9140 del 19.05.2020) – una eventuale modifica in merito alla corretta capitalizzazione degli interessi introdotta dalla banca senza approvazione scritta deve essere considerata inefficace.

Tutto ciò premesso, nel caso di specie, i contratti di conto corrente oggetto del giudizio sono stati stipulati certamente in data anteriore rispetto all’anno 2000 (risalgono al 04/01/1991) – essi sono carenti sul piano della pattuizione per iscritto – e parte convenuta ha fornito in comunicazione copia della documentazione unilaterale di variazione e di adeguamento alla disciplina in ordine all’anatocismo bancario del 16.6.1993; vi è, poi, una lettera di contratto di credito del 21/09/2005, che prevede le seguenti linee di credito: euro 16.000 per scoperto c/c e euro 26.000 per anticipo sbf; è indicato esclusivamente il tasso del 13,40% (tasso intra).

Quanto ai criteri utilizzati dal ctu, il perito ha precisato che “i ricalcoli sono stati effettuati sulla base dei seguenti criteri: tasso a credito: 2% (contratto del 16/09/93); tasso a debito: fino al 20/09/2005, tasso bot, in quanto non pattuito il tasso debitore; dal 21/09/2005 al 15/07/2016: tasso intra fido 13,40%; applicato il tasso intra fido anche oltre l’affidamento di € 11.000,00 e 16.000,00, in quanto il tasso extra fido non risulta pattuito; CMS: enucleate in quanto non pattuite; spese: enucleate quelle non pattuite ad eccezione delle spese per singola operazione pattuite con contratto del 16/09/93; anatocismo: disconosciuto per l’intero periodo nel c/c nr. 1250.75 e riconosciuto nel c/c nr. 1248.89”.

Di conseguenza, occorrendo effettuare l’eliminazione dell’effetto anatocistico illegittimamente prodottosi, in relazione alle risultanze contabili condotte dalla banca sul conto corrente sino alla data della mediazione, alla luce dei suddetti parametri di diritto, si richiamano integralmente le condivisibili operazioni di ricalcolo condotte dal consulente tecnico d’ufficio, da cui deriva che, con riferimento al c/c n. 1250.75, il saldo ricalcolato risulta pari ad € 15.235,07, [tenuto conto che il c/c aveva un saldo di € 76,12, la banca ha applicato competenze per € 18.611,33, con un indebito di € 3.362,38 (pag. 14 e 35 della ctu)] e, con riferimento al c/c n. 1248.89, pari a 32.192,92, [tenuto conto che il c/c aveva un saldo di € 39,86, la banca ha applicato competenze per € 34.751,30, con un indebito di € 4.349,72 (pag. 22 e 35 della ctu)].

Le contestazioni dell’attrice circa l’applicazione di interessi ultralegali non pattuiti e circa il superamento del tasso soglia vanno respinte, alla luce della documentazione agli atti, posto che dalla ctu è emerso che, per entrambi i c/c: “i contratti di c/c, datati 04/01/1991 e 16/09/1993, sono antecedenti all’entrata in vigore della L. 108/1996; si è provveduto ad analizzare le condizioni economiche della lettera-contratto di credito del 21/09/2005 e l’accordo di modifica delle condizioni economiche del 28/04/2015; è stata rilevata usura pattizia relativamente al tasso sbf del 13,40% del contratto di credito del 21/09/2005: il TEGM del 3° trim. 2005 per la categoria di operazioni “anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche, oltre 5.000” è pari al 5,65%, da cui deriva un tasso soglia dell’8,475%; la linea sbf gira in un c/c tecnico non prodotto in atti, per la quale vengono addebitate le competenze nel c/c ordinario; non è pertanto possibile effettuare l’analisi del c/tecnico per l’eventuale riconduzione a soglia”.

In conclusione, in applicazione dei principi e delle verifiche sopra esposte, si riportano, circa la rideterminazione dei rapporti di dare e avere tra le parti, i dati esposti dal CTU nell’ipotesi di eliminazione delle spese non pattuite e di eliminazione di anatocismo per il periodo considerato:

– saldo c/c n. : € 15.235,07; – saldo c/c n. : € 32.192,92.

Ed allora, tenuto conto del fatto che, essendo i conti correnti in esame ancora aperti, non si può procedere alla condanna alla restituzione degli importi indebitamente pagati, ma solo ad una pronuncia di accertamento (v., per es., Trib. Ferrara n. 43 del 29/1/2020), va dichiarato che il saldo del c/c n. al 15.7.2016 intestato alla XXX S.r.l. è pari ad € 15.235,07, mentre il saldo del c/c n. al 30.9.2015, sempre intestato alla XXX S.r.l. è pari ad € 32.192,92 e, dunque, la convenuta YYY ha illegittimamente addebitato e/o riscosso le somme sopra specificate.

Per quanto riguarda le spese processuali, liquidate in dispositivo, non vi sono motivi per derogare al principio della soccombenza.

La Banca viene poi condannata a pagare le spese di ctu.

P.Q.M.

il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da XXX S.r.l. contro YYY, così provvede:

a) in accoglimento della domanda attorea, accerta la parziale illegittimità delle condizioni applicate ai rapporti per cui è causa e per l’effetto, effettuato il ricalcolo degli stessi, dichiara che il saldo a credito della XXX S.r.l. è pari ad € 15.235,07 con riferimento al c/c n. e ad € 32.192,92 con riferimento al c/c n. 1248.89;

b) condanna la banca convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida in € 7.254,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;

d) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto.

Così deciso in Siena, il 21.6.2021.

Il Giudice

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