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Codice Penale

Onere probatorio in merito alle spese legali stragiudiziali

La sentenza chiarisce la portata della personalizzazione del danno biologico e l’onere probatorio in merito alle spese legali stragiudiziali.

Pubblicato il 12 December 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE II

CIVILE Composta dai Magistrati Dott. NOME COGNOME Presidente Dott. NOME COGNOME Consigliere Dott. NOME COGNOME Giudice ausiliario rel. riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA _N._1396_2024_- N._R.G._00000763_2021 DEL_21_11_2024 PUBBLICATA_IL_21_11_2024

Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 763/2021 avverso la sentenza n. 307/2021 emessa dal Tribunale di Imperia in data 07/05/2021 Tra , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sanremo, INDIRIZZO -APPELLANTE Contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sanremo, INDIRIZZOINDIRIZZO APPELLATA

CONCLUSIONI

DELLE PARTI

PER L’APPELLANTE:

“Piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello di Genova, contrariis rejectis, previa ogni meglio ritenuta declaratoria, eventualmente anche incidenter tantum;

in via principale, condannare l’ in persona del legale rappresentante pro tempore, al residuo risarcimento di tutti i danni da lesioni personali, non patrimoniali (biologici, morali, esistenziali e da cenestesi lavorativa) nessuno escluso, patiti e patiendi da parte attrice in dipendenza del sinistro medesimo; danni che si quantificano nel residuo importo di € 16.266,00 (o in quel minore importo meglio ritenuto di giustizia e/o di equità) a titolo saldo risarcimento danni da lesioni personali e nell’importo di € 5.290,00 a titolo rimborso pagamento spese legali stragiudiziali (come da fattura n.° 317/2017 prodotta da parte attrice in primo grado sub 11) e, quindi, nel complessivo importo di € 21.566,00 o in quel minor importo , patiti e patiendi da parte attrice in dipendenza del sinistro medesimo; danni che si quantificano nel residuo importo di € 2.338,64; in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali relative alla presente fase di gravame, di cui il sottoscritto difensore chiede la distrazione a proprio favore ex art. 93 c.p.c. avendole interamente anticipate;

salvis juribus”.

PER L’APPELLATA:

“Piaccia alla Corte di Appello, contrariis reiectis, respingere il proposto appello confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Imperia n. 307/2021.

Vinte le spese e compensi del presente grado di giudizio”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dagli atti e dalla sentenza di primo grado si evince il seguente svolgimento del processo di primo grado, che viene così riassunto:

“1.Con atto di citazione, lamentato il mancato integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a seguito del sinistro stradale occorso in data 22.1.2017 lungo la strada INDIRIZZO direzione ponente in prossimità dello svincolo per la Valle Armea allorchè, a bordo della vettura Ford TARGA_VEICOLO condotta dal proprietario ed assicurata per RCA obbligatoria con , in qualità di trasportata, veniva urtata dalla vettura Mercedes TARGA_VEICOLO, condotta dal proprietario ed assicurato per RCA obbligatoria con la , che si spostava verso sinistra all’interno della corsia, allegato di aver svolto alla richiesta di danni ex art. 141 del codice delle assicurazioni che formulava offerta reale omnia comprensiva di euro 41.700,00, evocava in giudizio la per sentirLa condannare, ex art. 141 D.Lgs 209/2005, al pagamento del residuo risarcimento di tutti i danni patiti in dipendenza del sinistro e quantificati in euro 52.000,00. 1.1) Si costituiva in giudizio la , in persona del legale rappresentante pro-tempore, che, non contestando la ricostruzione del fatto, allegando la esaustività della somma corrisposta di euro 41.700,00, instava, previa dichiarazione satisfattiva dell’offerta risarcitoria di euro 41.700,00, per il rigetto delle maggiori richieste.

1.2) Integrato il contraddittorio con la chiamata in causa dei responsabili civili che restavano contumaci, assunta la prova orale (testi: , licenziata CTU medico- legale sulla persona di la causa veniva rinviata all’odierna udienza per la discussione orale ex art. 281sexies Cpc, nella quale le parti, richiamandosi all’atto introduttivo, alla ’esito, veniva emessa la sentenza gravata n’ 307/2021 del 7.05.2021, con la quale il Tribunale di Imperia decideva:

“1) accoglie la domanda attorea, e, per l’effetto, condanna , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di (a) a titolo di risarcimento di danno non patrimoniale, della somma di euro 15.092,75, in moneta attuale, oltre ad interessi compensativi da calcolarsi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto (22.01.2017) e quindi annualmente rivalutata, e decorrenti dalla medesima data del sinistro alla data di pubblicazione della sentenza.

Su tutte le somme liquidate a titolo di capitale, rivalutazione ed interessi sono dovuti ulteriori interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della ordinanza a quella di reale soddisfo;

(b) a titolo di risarcimento di danno patrimoniale, della somma di euro 1.275,00, oltre interessi al tasso legale a far data dalla domanda all’effettivo soddisfo;

2) condanna , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di delle spese di giudizio che liquida in € € 5.560,25, di cui € 4.835,00 per compenso tabellare ed € 725,25 per spese generali (15% sul compenso totale), oltre euro 518,00 per contributo unificato, euro 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge, con distrazione a favore dell’avv. NOME COGNOME che si è dichiarato antistatario;

3) condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore all’integrale e definitivo pagamento delle spese di CTU.

” Il Tribunale procedeva alla valutazione del danno subito dall’attrice sulla base della CTU esperita in corso di causa, sulla base delle tabelle milanesi:

“Per quanto riguarda l’invalidità temporanea, la somma dovuta all’attrice, ammonta ad € 12.003,75 in moneta attuale (35 giorni al 100% = € 3.465,00;

55 giorni al 75%= € 4.083,75;

60 giorni al 50% = € 2.970,00;

60 giorni 52 al 25% = € 1.485,00).

Tenuto conto che al momento della causazione del danno aveva 53 anni, secondo le tabelle meneghine la somma dovuta a titolo di danno biologico permanente da lesione all’integrità psicofisica ammonta, senza personalizzazione, ad € 44.789,00 in moneta attuale.

Pertanto la somma totale dovuta ammonta a complessivi euro 56.792,75, dalla quale va detratta la somma di euro 41.700,00 già versata a favore di parte attrice, per un importo complessivo e definitivo di euro 15.092,75” (cfr sentenza), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come in motivazione.

Il Tribunale escludeva un aumento per la personalizzazione del danno in quanto riteneva che dalle prove assunte (testi non erano emerse “specifiche circostanze personalizzanti che non possono astrattamente riferirsi a qualunque altro soggetto che fosse ordinariamente incorso nelle medesime conseguenze lesive.

Nel caso di , provato a mezzo dei due testi è stato ricompreso nella quantificazione dei postumi permanenti.

” (cfr sentenza).

Il Tribunale rigettava altresì la domanda diretta al risarcimento delle spese legali per la fase stragiudiziale in quanto riteneva che l’offerta reale della compagnia fosse avvenuta prima dell’inizio della causa e la condotta della stessa “nella fase stragiudiziale non ha provocato rallentamenti o presentato difficoltà all’andamento della trattazione del sinistro.

” (cfr sentenza).

Con atto di citazione 23.09.2021, proponeva appello al fine di ottenere la riforma della sentenza gravata, lamentando i seguenti motivi:

1 – errore materiale per aver svolto i conteggi sulla base delle tabelle di Milano indicando il nominativo dell’appellante in piuttosto che e l’età dell’appellante in anni 53 piuttosto che 52, errando così nella determinazione degli importi dovuti;

2 – errore in fatto ed in diritto per non aver riconosciuto la personalizzazione del danno per l’accertata cenestesi lavorativa;

3- errore in fatto ed in diritto per non aver riconosciuto dovute anche le spese legali stragiudiziali;

4- errore in fatto ed in diritto per non aver liquidato, in via equitativa ex art. 1226 c.c., una somma a titolo di danno patrimoniale da mancato guadagno.

Chiedeva l’accoglimento dei motivi e la riforma della sentenza gravata con condanna al risarcimento dei maggiori danni e spese.

Vinte le spese dei due gradi.

Con comparsa di costituzione 20.12.2021 si costituiva in giudizio che contestava l’infondatezza dei motivi di appello e ne chiedeva il rigetto con il favore delle spese del grado.

Con ordinanza 15.2.2022 la Corte, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di All’udienza, tenuta in forma cartolare, del 20.2.2024 le parti precisavano le proprie conclusioni e, concessi i termini di legge per conclusionali e repliche, la causa veniva trattenuta in decisione.

L’appello è solo parzialmente fondato.

La richiesta di personalizzazione del danno biologico è infondata.

La Corte di Cassazione, sezione III civile, con la sentenza 28 settembre – 10 novembre 2020, n. 25164, sulla liquidazione del danno non patrimoniale, ha confermato il costante orientamento in tema di personalizzazione, affermando che essa operi solo laddove si dimostrino circostanze specifiche ed eccezionali, diverse dalle normali conseguenze lesive per le lesioni fisiche accertate.

Pertanto, non è , sono già considerati nella liquidazione tabellare (Cass. 7513/2018, Cass. 10912/2018, Cass. 23469/2018, Cass. 27482/2018, Cass. 28988/2019).

Nel nostro caso, il danno lamentato da cenestesi lavorativa è stato valutato dal CTU Dott. che lo ha considerato come normalmente rientrante nella valutazione tabellare indicata ed ha così concluso:

“L’invalidità permanente, valutata in relazione alla sussistenza dei postumi descritti in sede di esame obiettivo e la documentazione sanitaria agli atti, è percentualizzabile, con riferimento al al D.M. del 3 luglio 2003 ed ex D.M. del 26 maggio 2004, nella misura del 16% (sedici), comprensivo della cenestesi lavorativa.

Tale conclusione non è stata contestata dai CT di Parte, tanto che lo stesso CTU ha evidenziato:

“si invia copia al CTP Dott. e Dott. he concordano” (v.i Ctu).

La suddetta conclusione, concordata con i CTP, esclude di per sé la possibilità di ritenere sussistenti e provate circostanze specifiche ed eccezionali che possano comportare una percentuale di personalizzazione per una cenestesi diversa e superiore a quella compresa nelle conseguenze già ricomprese nelle valutazioni tabellari.

Tuttavia, anche le dichiarazioni delle testimoni, (Verbale udienza 22.7.2020), non consentono diverse conclusioni in quanto entrambe riferiscono che la madre dopo la separazione, per motivi di riduzione delle disponibilità economiche, aveva svolto l’attività di badante presso la zia della madre ed anche altre persone.

Tuttavia, nulla dicono in relazione all’eventuale cessazione, parziale, temporanea e/o definitiva, di tale attività a seguito del sinistro, sia durante il corso dell’invalidità temporanea, sia a seguito della guarigione con postumi dalle lesioni subite.

L’appello è infondato anche in relazione alla richiesta di un danno patrimoniale da liquidarsi in via equitativa.

La carenza di prova in relazione ad una perdita patrimoniale da parte dell’attrice per mancato guadagno, dedotta solo genericamente, impedisce di ricorrere ad una valutazione equitativa di un danno che, invece, deve risultare certo e provato, ma non facilmente determinabile nel suo ammontare ex art. 1126 c.c.

Nel nostro caso è del tutto assente la prova, anche a livello di indizi, di un danno patrimoniale, diverso dalla cenestesi rientrante nella valutazione del danno biologico, con conseguente infondatezza del relativo motivo di appello.

È, invece, fondato il motivo in relazione alle spese legali stragiudiziali.

La rilevanza del danno biologico (16%) e le attività necessarie ed inerenti alla sua dimostrazione e quantificazione in via stragiudiziale, consentono di ritenere utile e legittimo il ricorso all’assistenza qualificata di un legale.

L’attività stragiudiziale è poi dimostrata in via documentale dalla corrispondenza fra il legale e l’offerta reale di € 41.700,00, da parte dell’assicurazione alla Sig.ra presso il legale COGNOME NOME (Doc. n’ 10 lettera e copia assegno 6.10.2017).

Con l’ordinanza n. 15732 del 17 maggio 2022, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la natura di danno emergente delle spese legali stragiudiziali, ma ha anche precisato che, “qualora una parte intenda ottenere la liquidazione delle spese legali stragiudiziali (inclusi i compensi del proprio avvocato), essa avrà l’onere di fornire prova, in giudizio, dell’avvenuto versamento, allegando alla propria domanda la relativa documentazione (distinte di bonifico, fatture, ecc.).

” Nel caso di cui trattasi l’attività è documentata e provata dalla produzione sia dalla fattura n. 331 dell’8.11.2017 di complessivi € 5.290.90, per compensi imponibili € 4.170,00, comprensivi della maggiorazione del 15%, oltre Cpa ed Iva, sia dal relativo bonifico di pagamento (Doc. 11 e 12 prodotti con la citazione 25.5.2018).

Sulla base di tali elementi deve essere riconosciuto il rimborso delle spese legali stragiudiziali così come richieste e determinate in percentuale sull’importo dell’offerta reale.

La Corte ritiene congruo l’importo richiesto di € 4.170,00 (comprensivo del 15% di maggiorazione obbligatorio e così € 3.626,00) che rappresenta poco più dell’8% dell’offerta di € 41.700,00, in linea con le percentuali notoriamente applicate in fase stragiudiziale in materia di risarcimento danni da sinistri stradali.

L’offerta reale, nonostante lo svolgimento dell’attività del legale, cui l’assicurazione si è rapportata, inviando l’assegno presso il suo studio, non ha ricompreso alcuna somma per l’assistenza stragiudiziale.

La Corte, pertanto, in accoglimento del motivo di appello, condanna la al pagamento della somma di € 5.290.90, oltre interessi legali dalla data del bonifico 8.11.2018 al saldo.

Infine, l’appellante lamenta l’errata indicazione dell’età della danneggiata da parte del giudice di primo grado che, per un errore materiale, ha indicato il nominativo di , piuttosto che Tuttavia, al suddetto errore materiale nel nominativo, non corrisponde l’errore sull’indicazione degli anni in quanto la Sig.ra è nata il 25 agosto 1964 e, conseguentemente, ha compiuto 52 anni il 25.8.2016, entrando nei 53 dal 26.8.2016.

Pertanto, alla data del sinistro del 22 gennaio 2017, si trovava nel cinquantatreesimo anno che avrebbe compiuto il 25.8.2017, entrando nei 54 dal 26.8.2017.

La Corte, pertanto, conferma il conteggio del danno biologico permanente svolto nella sentenza gravata.

liquidate come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014 e dello scaglione del decisum (1.101/5.200), tenuto conto della non complessità della questione e con esclusione in questo grado della fase trattazione/istruzione:

– compensi:

Fase di studio: € 536,00;

Fase introduttiva: € 536,00;

Fase decisionale: € 852,00 = € 1.923,00.

definitivamente pronunciando nel procedimento d’appello R.G. 763/2021 avverso la sentenza n. 307/2021 emessa dal Tribunale di Imperia in data 07/05/2021così decide:

In limitato accoglimento dell’appello ed in parziale riforma della sentenza gravata, condanna al pagamento, in favore di della somma di € 5.290.90, oltre interessi legali dalla data del bonifico 8.11.2018 al saldo;

Condanna alla refusione delle spese del grado di appello in favore del difensore dell’appellante, dichiaratosi antistatario, che liquida in € 1.923,00 per compensi, oltre alle spese generali ed accessori di legge;

Conferma nel resto la sentenza gravata.

Genova, 15 novembre 2024 Il Giudice NOME Est.

Il Presidente Dott. NOME COGNOME Dott. NOME COGNOME

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