n. 3972/2024 r.g.a.c.
Tribunale di Napoli 4 SEZIONE CIVILE
ORDINANZA_TRIBUNALE_DI_NAPOLI_- N._R.G._00003972_2024 DEL_09_01_2025 PUBBLICATA_IL_14_01_2025
Il Giudice designato
; letti ed esaminati gli atti;
a scioglimento della riserva OSSERVA Con ricorso ex art. 700 c.p.c., ha adito questo Tribunale, esponendo:
che il proprio appartamento, sito al primo piano del resistente era interessato da ingenti infiltrazioni di acqua derivanti dalla rimozione delle tegole del tetto, insistente sul terrazzo di proprietà esclusiva , rimozione eseguita, a suo tempo, per consentire la riparazione delle pluviali, che a causa del loro stato avevano determinato precedenti fenomeni infiltrativi;
che la rimozione delle tegole, lasciando scoperta su tre lati la zona sottostante non coibentata, lasciava defluire le precipitazioni di acqua, che attraversavano il solaio e tutta la muratura, arrivando sino al I piano dove era ubicato l’immobile di esso ricorrente;
che la presenza di infiltrazioni, oltre ad impedire l’esercizio dell’attività professionale di esso ricorrente, determinava anche una insalubrità degli ambienti con grave lesione del diritto alla salute;
che, vani erano stati i tentativi di ottenere la eliminazione delle cause delle infiltrazioni in quanto il e la ritenevano di non essere responsabili delle cause delle stesse, addebitando la responsabilità l’uno sull’altra.
Tanto premesso, ha chiesto al Tribunale di ordinare ai resistenti l’eliminazione delle cause delle infiltrazioni presenti all’interno dell’appartamento e la sollecita esecuzione dei relativi lavori, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Notificato il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell’udienza, si è costituito il che ha eccepito l’infondatezza del ricorso e la carenza dei presupposti per ottenere un provvedimento di urgenza.
Il resistente ha rappresentato inoltre che le infiltrazioni, ove presenti, erano da addebitare alle condizioni della struttura lignea insistente sul terrazzo della , che rappresentava un manufatto del tutto autonomo rispetto alla copertura del fabbricato.
Si è costituita altresì che ha respinto ogni addebito esponendo che le infiltrazioni erano state cagionate dalla rimozione delle tegole della struttura lignea ad opera della ditta incaricata dal di eseguire le opere finalizzate alla eliminazione di precedenti fenomeni infiltrativi.
Pertanto, ha chiesto di accertare la responsabilità esclusiva dell’ente di gestione, di condannare il alla demolizione della struttura di copertura al fine di consentire l’impermeabilizzazione del sottotetto e di ordinare l’impermeabilizzazione del sottotetto, imputando i relativi oneri al Sentite le parti, si è conferito incarico al CTU, Ing. All’udienza del 22.10.2024, è stato chiamato a chiarimenti il CTU e, all’esito, si è disposto un supplemento di indagine.
All’udienza del 7.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte, il Tribunale si è riservato di decidere.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Si deve osservare in diritto che la tutela d’urgenza prevista dall’art. 700 c.p.c. è concessa a chi ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile.
Occorre, quindi, verificare la contemporanea sussistenza nella fattispecie dei due presupposti per la concessione dei provvedimenti previsti dall’art. 700 c.p.c.:
il fumus boni iuris, consistente nell’approssimativa verosimiglianza dell’esistenza del diritto di cui si chiede la tutela, ed il periculum in mora, cioè l’esistenza di un pericolo di pregiudizio imminente ed irreparabile al quale il ritardo può esporre il diritto medesimo.
Orbene, diritto alla salute – tutelabile in via cautelare attraverso il procedimento di cui agli art. 700 e seguenti cod. proc. civ. – comprende anche la pretesa ad abitare in un ambiente di vita salubre privo di fattori potenzialmente pregiudizievoli della integrità psicofisica dell’individuo e rientra nel novero dei diritti sociali naturali che trovano la loro fonte normativa anche nell’art. 3, comma secondo, della Costituzione,
tanto che quando si domanda un provvedimento d’urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., a tutela del diritto alla salute, il pregiudizio affermato è da considerarsi sempre irreparabile e imminente.
Dunque, il diritto alla salute, così come gli altri diritti fondamentali ed assoluti della personalità, risulta suscettibile di essere tutelato, anche con il procedimento ex art. 700 cod. proc. civ., contro ogni nocività da chiunque proveniente (cfr., in tal senso e con espresso riguardo a fattispecie analoga a quella in esame, Tribunale di Reggio Calabria, 12 aprile 2006;
cfr. altresì Tribunale di Torino, 1° luglio 2002, nonché Tribunale di Milano 7 ottobre 1999).
CTU ha accertato la presenza di infiltrazioni all’interno dell’immobile di.
In relazione alle cause, l’Ing. ha accertato che le stesse dipendano oltre che dall’accumulo di materiali presenti sul terrazzo di proprietà esclusiva della anche dalle condizioni del manufatto ligneo insistente sul terrazzo e dalle condizioni della guaina sottostante (cfr. pag. 3 e s.s. della CTU depositata in data 23.12.2024 “Successivamente, si è acceduti al terrazzo di copertura , sul quale persistono materiali di varia natura, accantonati alla rinfusa che limitano il regolare deflusso delle acque meteoriche sulla porzione di terrazzo piano e che pertanto veniva reiterata la necessità di provvedere ad horas alla loro rimozione. Al fine di ricercare le cause delle criticità rilevate nella proprietà , ed avendo lo scrivente desunto un legame diretto con la interposta proprietà si è dato seguito a prove di carico idrico, attraverso l’utilizzo della canna d’acqua posta sul terrazzo.
Si sono immesse generose quantità d’acqua sulla falda Sud del manufatto ligneo, in direzione del corrispondente canale di gronda Sud, che allo stato non garantisce l’allontanamento delle acque (la falda, mancando dell’ultimo filare di tegole, non sversa le acque meteoriche all’interno di tale canale), facendole così scorrere al di sotto della copertura, ove, il pessimo stato manutentivo dello strato di guaina, non può garantirne la tenuta;
successivamente, altra acqua è stata immessa sull’intera area posta al di sotto della copertura lignea, con l’aggiunta di materiale tracciante di colore blu.
Nel frattempo, si è acceduto al cespite cosicché dopo alcuni minuti è stato possibile apprezzare la copiosa percolazione d’acqua gocciolante dall’intradosso della volta del salone, prospettante sulla INDIRIZZO e certamente proveniente dall’area sottoposta alle prove di allagamento, che ricordiamo essere posta al di sotto della copertura lignea del soprastante terrazzo.
A causa della formazione di vere e proprie pozzanghere sul pavimento del salone del cespite , e verificata la pendenza della pavimentazione, si è compreso che l’acqua infiltratasi dall’alto ed accumulatasi nel tempo sul pavimento, è penetrata finanche nella struttura del solaio e contemporaneamente, scorrendo anche dietro il battiscopa al di sotto della pavimentazione lignea, sia imbibendo, inizia a percolare nel cespite Il CTU ha individuato le seguenti opere necessarie per l’eliminazione delle cause delle infiltrazioni: “1. Rimozione della copertura lignea insistente sul terrazzo della resistente 2. rimozione radicale degli strati di guaina sottostanti l’area su cui insiste la copertura lignea a falde;
3. Riconfigurazione delle pendenze del sottostante massetto;
4. Fornitura e posa del nuovo strato impermeabilizzante con doppia membrana elastoplastomerica 5.
Aumento, in termini di sezione, dell’impluvio a raso presente sul terrazzo della resistente sulla INDIRIZZO;
in merito alla tubazione pluviale ivi collocata, si dovrà procedere alla totale sostituzione unitamente alla tramoggia ad imbuto”.
In relazione alle infiltrazioni rilevate sulla parete a Nord della INDIRIZZO, adiacente al volume di proprietà terzi, il CTU ha accertato che l’immobile posto in adiacenza alla facciata nord, risulta appartenere al e quindi estraneo alla procedura.
Il CTU inoltre rispetto alle infiltrazioni riscontrate in tale stanza ha accertato che le stesse dipendano in massima parte proprio da una copertura di proprietà aliena (Cfr. pag. 7 e seguenti della CTU depositata il 17.9.2024 “Nel corso del secondo accesso si ispezionava, dalle finestre del ricorrente, la zona della parete Nord dove si incrocia con la richiamata copertura della proprietà aliena adiacente, rilevandone elevato degrado e difetto soprattutto in corrispondenza del risvolto del manto impermeabile sulla parete dell’edificio (di separazione dalla proprietà del ricorrente). Pertanto, alla luce delle prove e dei rilievi effettuati, lo scrivente ritiene che le cause siano imputabili perlopiù al difetto di raccordo delle impermeabilizzazioni della copertura ad unica falda inclinata dell’unità, estranea alla procedura, adiacente al ricorrente, sul lato Nord:
tanto è certificato dal fatto che tale falda ha uno sviluppo con quota, compatibile col manifestarsi del degrado sulla parte sommitale della parete del ricorrente.
Difatti, come già argomentato, i danni si sono tutti accentrati in particolare sulla parete Nord e sulle porzioni di cassonetto ad essa adiacenti;
là dove l’acqua è penetrata dalla copertura del corpo adiacente alla proprietà ricorrente, infiltrandosi anche a causa della mancata impermeabilizzazione tra la parete di facciata a Nord e la copertura stessa.
Mentre, le porzioni di controsoffitti, cassonetti e degli intradossi di solaio di corridoio e stanze è degradato soprattutto per l’effetto dell’umidità indotta da dette infiltrazioni, favorite dalla caratteristica geometrica dei locali di altezza ridotta ed in presenza della minore ventilazione.
Ad ulteriore dimostrazione di quanto asserito, i danneggiamenti nella proprietà del ricorrente, sulla parete Nord si interrompono del tutto nella camera 6, dove finisce il volume coperto dalla falda citata, e sono già meno evidenti sulla stessa parete della stanza centrale, in corrispondenza dello sviluppo della falda localizzata ad una quota inferiore.
Contribuisce in minima parte la carenza dell’intonaco di facciata Nord, limitatamente alla linea di incontro della stessa con la copertura a falda adiacente, che si ricorda essere unità estranea alla presente procedura;
infatti, sarebbe opportuno ricostruire la porzione di intonaco necessaria per un adeguato risvolto della guaina della su citata copertura.
Tale condizione è stata repertata dal rilievo fotografico allegato alla presente”).
Pertanto, in relazione a queste problematiche nessun addebito può essere mosso agli luce delle conclusioni cui giunge il CTU quindi si può dire provato il fumus boni iuris, stante la presenza di infiltrazioni.
Quanto al periculum, è indubbio che la presenza costante di umidità nei locali, accompagnata da percolazioni di acqua nell’immobile, adibito tra l’altro a studio dentistico, rende gli stessi locali radicalmente insalubri.
Tra l’altro le gravi condizioni in cui versa l’immobile di proprietà sono verificabili ictu oculi dal report fotografico.
Dalle considerazioni svolte deriva l’accoglimento della domanda cautelare, come proposta ai sensi dell’art. 700 cod. proc. Civ.
La circostanza che siano state eseguite delle opere provvisorie su autorizzazione di questo giudice, non esclude la necessità degli interventi per l’eliminazione delle cause delle infiltrazioni.
Orbene, per quanto attiene alla struttura lignea, non si può non tenere conto che essa è un manufatto autonomo rispetto al terrazzo che funge da copertura per l’intero fabbricato e pertanto la sua rimozione va posta ad esclusivo carico della alla quale va anche ordinata la rimozione del materiale accumulato sul terrazzo di proprietà esclusiva.
In relazione alle altre opere individuate dal CTU ed in particolare la rimozione radicale degli strati di guaina sottostanti l’area su cui insiste la copertura lignea a falde, la riconfigurazione delle pendenze del sottostante massetto, la fornitura e posa del nuovo strato impermeabilizzante con doppia membrana elastoplastomerica NT4, l’aumento, in termini di sezione, dell’impluvio a raso presente sul terrazzo della resistente sulla INDIRIZZO, si ritiene che esse vadano ordinate ai resistenti in solido e che le relative spese vadano poi ripartite secondo i criteri legali di cui all’art. 1126 c.c., salva la sussistenza di diverse responsabilità da accertare in un eventuale giudizio a cognizione piena. Le spese di lite seguono la soccombenza in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche (giudizi cautelari valore entro i 5.000,00 per le 4 fasi in applicazione dei parametri medi) ed in considerazione delle responsabilità sopra accertata a carico di nella misura di ¾ ed a carico del nella misura di ¼. Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dei resistenti per ¾ a carico di e per 1/4 a carico del In relazione alle opere provvisorie eseguite, va evidenziato che solo il ha provveduto al deposito del bonifico avente ad oggetto il pagamento nei confronti della ditta esecutrice. Pertanto, tale importo corrisposto dal va posto per ¾ a carico di mentre il restante ¼ resta a carico del.
Accoglie il ricorso proposto da e, per l’effetto, ordina a , di provvedere, a sua cura e spese, alla rimozione della copertura lignea insistente sul terrazzo di sua proprietà esclusiva ed alla rimozione del materiale ivi accumulato, come indicato nella relazione del CTU.
2. Ordina a ed al Napoli, di eseguire, in solido tra loro, le ulteriori opere indicate dal CTU alla pag. 5 (numeri 2, 3, 4 e 5) della consulenza depositata il 23.12.2024 e finalizzate alla rimozione delle cause delle infiltrazioni;
3. Condanna al pagamento della quota dei ¾ delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida in euro 79,10 per spese ed euro 1.619,25 per compensi oltre rimborso spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge.
4. Condanna il Napoli al pagamento della quota di ¼ delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida in euro 26,37 per spese ed euro 539,75 per compensi oltre rimborso spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge.
5. Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di nella misura di ¾ ed a carico del nella misura di ¼. 6. Pone le spese sostenute dal per l’esecuzione della copertura provvisoria pari ad euro 1.238,02 per ¾ a carico di mentre il restante ¼ resta a carico del Si comunichi.
Così deciso in Napoli il 9.1.2025 Il Giudice (dott.ssa NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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