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Codice Penale

Opposizione a cartelle esattoriali

Il giudice ha rigettato l’opposizione a una serie di cartelle esattoriali, confermando la validità delle notifiche degli atti prodromici e l’intervenuta interruzione della prescrizione. È stata inoltre ribadita la correttezza della procedura di riscossione e la legittimazione passiva dell’ente impositore.

N. R.G. 9506/2024

TRIBUNALE di MILANO Sezione Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._5465_2024_- N._R.G._00009506_2024 DEL_04_01_2025_PUBBLICATA IL_04_12_2024

nella causa iscritta al n. r.g. 9506/2024 promossa da:

, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME E CONTRO -, in persona del Presidente Legale Rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE ha impugnato nei confronti dell’ e nei confronti dell’ l’intimazione pagamento

068 NUMERO_CARTA 000 notificata da in data 11.7.2024 unitamente agli avvisi di addebito meglio specificati alla pag. 2 del ricorso.

Parte opponente ha eccepito la nullità dell’intimazione per violazione dell’art. 7 commi 1 e 2 dello Statuto del Contribuente, l’invalidità della notifica degli atti prodromici per violazione degli artt. 138 e 139 e segg. cpc, ha disconosciuto la copia fotostatica e relativa sottoscrizione degli atti eventualmente prodotti e il valore probatorio degli stessi e conseguentemente ha eccepito la prescrizione dei crediti contributivi ex art. 3 L. 335/95;

ha sostenuto infine la non debenza per cancellazione delle partite iscritte a ruolo a seguito del mancato riscontro da parte di della comunicazione ex art. 538 e segg. L. 228/2012 entro il termine previsto di 220 gg.

Ha chiesto quindi che, previa sospensione dell’atto opposto ex art. 624 cpc, sia accertata e dichiarata la intervenuta prescrizione quinquennale, la nullità e l’illegittimità dell’intimazione di pagamento per violazione dello Statuto del Contribuente, la nullità degli atti prodromici per invalidità della notifica con disconoscimento dei documenti prodotti;

la violazione della L. 890/82 e dell’art. 140 cpc per mancata spedizione del CAN;

ha chiesto infine la cancellazione delle partite iscritte a ruolo ex L. 228/2012 2. Si è costituito l’ che ha rilevato che gli avvisi sono tutti relativi ai contributi fissi entro il minimale e sono stati tutti ritualmente notificati nell’osservanza dell’art. 26 dpr 602/73 ed ha contestato la sussistenza dei vizi procedurali rilevati dalla ricorrente.

Ha richiamato l’intervenuta normativa COVID e la sospensione dei termini prescrizionali di cui all’articolo 37 del decretolegge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive proroghe ex art. articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21.

Ha concluso per il rigetto del ricorso.

3. Si è costituita anche l’ , che ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso e ne ha sostenuto, nel merito, l’infondatezza, attesa l’esistenza di plurimi atti interruttivi.

4.

Il ricorso è infondato e dev’essere rigettato.

Occorre preliminarmente ribadire (v. Cass. 6/4/2016 n. 6704, Cass. 19/06/2019, n. 16425 e successive conformi) – che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 1, artt. 24, 25, 29, D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento ( o, oggi, dell’avviso di addebito) davanti al giudice del lavoro;

b) opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito maturata dopo la formazione del titolo esecutivo, la morte del contribuente, l’intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l’esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell’esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni (cinque giorni prima delle modifiche introdotte del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonché alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell’esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l’esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1). 5. Nel caso, la ricorrente ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615 I comma c.p.c. prima del suo inizio, essendo l’intimazione di pagamento atto prodromico a tale fase, sostenendo che non sussiste il diritto dell’Esattore a procedere alla realizzazione coattiva del credito, del quale assume l’insussistenza.

Per tale ragione, essendo proposta contestazione della regolarità della procedura di riscossione, sussiste la legittimazione passiva dell’ 6. Inoltre, la ricorrente ha sostenuto l’estinzione del debito contributivo, per fatti asseritamente verificatisi dopo l’iscrizione a ruolo, in assenza di notifica degli avvisi di addebito, o comunque dopo tale data.

Legittimo contraddittore in relazione a tale domanda è l’ considerato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 7514 del 08/03/2022 ) hanno chiarito che “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell’ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l’iscrizione a ruolo, al fine di far valere l’inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio”. 7. Nel merito, si rileva dagli atti prodotti dalla difesa dell’ che gli avvisi di addebito per cui si procede sono stati tutti ritualmente notificati.

Nello specifico:

1.l’avviso di addebito n. NUMERO_CARTA è relativo alla rata 1, 2 e 3 dei contributi fissi 2020 ed è stato notificato il 12/08/2022, come da stampe prodotte come DOC 1 all. alla memoria 2.l’avviso di addebito n. NUMERO_CARTA è relativo alla rata 2-3 e 4 dei contributi fissi 2019 ed è stato notificato il 31/12/2021, come da stampe prodotte come DOC 2 all. alla memoria 3.l’avviso di addebito n. NUMERO_CARTA è relativo alla quarta rata fissi 2018 e prima fissi 2019 ed è stato notificato il 09/01/2020, come da stampe prodotte come DOC 3 all. alla memoria 4.l’avviso di addebito n. NUMERO_CARTA è relativo alla seconda e terza rata dei contributi fissi 2018 ed è stato notificato il 31/07/2019, come da stampe prodotte come DOC 4 all. alla memoria 5.l’avviso di addebito n. NUMERO_CARTA è relativo alla quarta rata fissi 2017 e alla prima rata dei contributi fissi 2018 ed è stato notificato il 15/02/2019, come da stampe prodotte come DOC 5 all. alla memoria 6.l’avviso di addebito n. NUMERO_CARTA è relativo alla prima, seconda e terza rata dei contributi fissi 2017 ed è stato notificato il 14/08/2018, come da stampe prodotte come DOC 6 all. alla memoria 7.l’avviso di addebito n. NUMERO_CARTA è relativo alla prima, seconda, terza e quarta rata dei contributi fissi 2016 ed è stato notificato il 02/10/2017, come da stampe prodotte come DOC 7 all. alla memoria 8.l’avviso di addebito n. NUMERO_CARTA è relativo alla terza e quarta rata dei contributi fissi 2015 ed è stato notificato il 23/11/2016, come da stampe prodotte come DOC 8 all. alla memoria 9.l’avviso di addebito n. NUMERO_CARTA è relativo alla prima e seconda rata dei contributi fissi 2015 ed è stato notificato il 12/05/2016, come da stampe prodotte come DOC 9 all. alla memoria La cartella indicata al punto 10 numero NUMERO_CARTA non è una cartella 8. Tutti gli avvisi di addebito sono stati notificati all’indirizzo: INDIRIZZO a Bresso (MI), indirizzo di residenza confermato dalla ricorrente nel ricorso, e sono pertanto pervenuti alla sua conoscenza.

Gli avvisi sono stati notificati come certificato dall’agente postale, con efficacia prova privilegiata;

può ritenersi applicabile regolamentazione relativa alla notifica degli atti giudiziari, trattandosi nella specie di atti amministrativi cui si applica la speciale disciplina di cui al D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010.

La prova di notifica è peraltro efficacemente assolta con la produzione della copia dell’atto notificato, essendo l’originale è in possesso della parte ricevente.

9. L’eccezione di invalidità della notifica degli atti opposti sarebbe comunque preliminarmente tardiva inammissibile, quanto palesemente sollevata oltre il termine perentorio di 20 gg dall’avvenuta conoscenza degli atti impugnati, ai sensi dell’art. 617 comma 2 cpc. 10. Successivamente, sono stati notificati plurimi atti interruttivi e segnatamente l’intimazione n NUMERO_CARTA notificata il 30.10.2029 e il preavviso di ipoteca n NUMERO_CARTA notificato il 7.11.2023, mai impugnati (cfr. all. 5 e 6 prodotti da Anche in tal caso, la notifica deve ritenersi validamente eseguita in modo conforme alle vigenti disposizioni di legge, nell’osservanza dell’art. 26 dpr 602/73:

Secondo il costante orientamento giurisprudenziale:

“la notifica, eseguita ai sensi del combinato disposto degli art. 26 del dpr n 602 del 1973 e 60 dpr 600 del 1973, è soggetta alle norme del servizio postale ordinario e non a quelle di cui alla l. n. 890 del 1982 (cfr. ex multis, Cass. ordinanza n 12470 2020; Cass. n 12083 2016, n 10232/2016, n. 7184/2016, n. 3254/2016, n. 14501/2016, Cass. ord. n 25218 dell’8.11.2013; conf. Cass. n 11708/2011 e Cass. n 9246/2015). Si richiama in proposito la sentenza della Corte Costituzionale n 175 del 23.7.29018 che ha dichiarato la conformità a Costituzione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26.

Inoltre, la facoltà di notifica diretta cd semplificata “comporta da un lato la mancanza della relazione di notifica di cui all’art. 148 c.p.c. e legge n 890 1982, dall’altro la mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (CAN)” (cfr. Cass. ord. n. 12470 2020 e sent. n. 10131/2020).

Ne consegue che quando l’atto è notificato direttamente dal concessionario a mezzo posta, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione sull’avviso di ricevimento e quindi, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico dell’atto pervenuto all’indirizzo (sede) del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art 1335 c.c., né deve essere inoltrata a comunicazione di avvenuta notifica (CAN).

In proposito, si richiama l’orientamento giurisprudenziale (ex multis, Cass. sentenza n 15973/2014) secondo il quale in caso di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell’atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, “…il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell’abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l’atto da notificare, onde non è sufficiente, per affermare la nullità della notifica, la mancata indicazione della qualità di convivente sull’avviso di ricevimento della raccomandata, il cui contenuto, in caso di spedizione diretta a mezzo piego raccomandato, ai sensi dell’art. 16, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è quello prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria e non già quello previsto dall’art. 139 cod. proc. Civ.” (cfr. sent. n. 22607 del 2009, n.18085 del 2013, n. 4095 del 2014). Inoltre, le ricevute di ritorno delle raccomandate, con cui sono eseguite le notifiche, hanno efficacia di atto pubblico e pertanto avverso di esse non è proponibile il disconoscimento, ma solo la querela di falso che è l’unico rimedio esperibile, ancorché detto avviso sia stato prodotto in copia fotostatica e non in originale (cfr. ex multis, Cass. Ord. n 30138/2019).

11.

Alla data di notifica dell’intimazione di pagamento del 11.7.2024 nessuna prescrizione quinquennale era quindi maturata, anche a prescindere dalla sospensione dei termini prescrizionali prevista dalla normativa emergenziale ( art. 67 del D.l. n. 18/2020 (Decreto “RAGIONE_SOCIALE”), conv. in l. 24 aprile 2020, n. 27, e succ. proroghe).

12.

In merito infine alla dedotta violazione dell’art 7 legge 212/2000, si osserva che nel caso di specie non trova applicazione tale disposto, non sussistendo, per l’atto impugnato, alcuna obbligatorietà di motivazione.

Per gli atti posti in essere dai concessionari della riscossione è sufficiente infatti che vi sia una motivazione cd. sintetica e che è stato acclarato che, trattandosi di atti esecutivi, tale obbligo deve ritenersi assolto con l’indicazione degli estremi e delle modalità di notifica degli atti impositivi sui quali si fonda l’intervento dei concessionari medesimi (ex multiis, Cass. n. 24928/2008, Cass. n. 10033/2011; conf. Cass. n. 8137/2012 e Cass. ord. 27098/2013).

Pertanto, non sussiste l’esigenza di puntuale e ampia motivazione, essendo richiesta, nel caso di specie, solo una sintetica indicazione delle somme iscritte a ruolo e delle loro causali, dati tutti presenti nell’atto impugnato, indicazioni che costituiscono gli elementi essenziali.

Inoltre, la Suprema Corte (Cass 18073/2008 Cass 15327/2014 e successive conformi) ha precisato che l’articolo 7 comma uno dello Statuto del Contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all’atto di amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale legale conoscenza per effetto di precedenti notificazioni, mentre nel caso, la prova della conoscenza del ricorrente dei titoli presupposti al provvedimento impositivo è stata fornita in giudizio dall’ Infine, non essendo gli AVA prescritti, non vi era luogo ad esperire la procedura di cui all’ art. 538 e ss della legge 24 dicembre 2012 n.228 richiamato dalla ricorrente. 13.

Segue coerente il rigetto del ricorso.

Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo per ciascuna delle parti convenute facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore quanto ad in ragione della dichiarata anticipazione.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida per ciascuna delle parti convenute in complessivi € 2.000,00 per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore quanto ad Fissa il termine di 60 gg. per il deposito della motivazione.

Così deciso in Milano, il 4.12.2024 Il Giudice Dott.ssa NOME COGNOME

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