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Opposizione a decreto di liquidazione CTU

La sentenza sancisce il principio di decadenza dal diritto al compenso per gli ausiliari del giudice che non presentino l’istanza di liquidazione entro il termine di legge, anche quando la controversia principale si sia svolta davanti al giudice amministrativo. Si evidenzia l’importanza della tempestività della domanda per garantire la razionale gestione dei tempi processuali.

Pubblicato il 18 October 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 50206/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA sezione undicesima civile in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa NOME COGNOME ha emesso la seguente

SENTENZA N._14769_2024_- N._R.G._00050206_2023 DEL_01_10_2024 PUBBLICATA_IL_01_10_2024

nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 50206/2023 vertente TRA in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma alla INDIRIZZO è domiciliato;

, elettivamente domiciliato in Verona, INDIRIZZO, presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende come da procura, depositata in via telematica, unitamente all’atto di costituzione;

NONCHE’ litisconsorti necessario chiamato

OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi per attività di CTU

Conclusioni:

all’udienza del 10 settembre 2024, tenuta con modalità da remoto, l’opponente si è riportato al ricorso in opposizione, chiedendone l’accoglimento con compensazione delle spese di lite, considerato che la controparte aveva riconosciuto il fondamento dell’opposizione e non aveva portato il titolo in esecuzione.

Parte convenuta ha insistito nella richiesta di compensazione delle spese di lite, evidenziando che il prof. aveva svolto l’incarico di verificatore per la prima volta e che, pertanto, non occupandosi abitualmente di CTU, non si era avveduto del termine decadenziale.

RAGIONI DI FATTO

E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso, depositato in data 7 novembre 2023, il ha proposto opposizione al decreto del 12 ottobre 2023, con cui era stato liquidato al prof. un compenso per l’opera svolta, quale ctu, nell’ambito del procedimento introdotto da nei suoi confronti, innanzi al Consiglio di Stato.

Nel dettaglio l’opponente, premessa la giurisdizione del giudice ordinario, dato atto che il prof. aveva chiesto il pagamento del suo compenso, con istanza del 26 gennaio 2023, a fronte di un incarico esaurito con il deposito della relativa relazione in data 22 aprile 2022, ha evidenziato l’irricevibilità e/o inammissibilità dell’istanza in quanto presentata oltre il termine di decadenza fissato dall’art. 71, comma 2 del D.P.R. 115/2002, senza che fosse ravvisabile alcun errore scusabile atto a giustificare una remissione in termini. Ha, inoltre, contestato l’onorario liquidato, in quanto sproporzionato.

Ha, pertanto, concluso, chiedendo al Tribunale di:

“1. Previa affermazione della giurisdizione e competenza del giudice adito in ordine al ricorso in opposizione a decreto di liquidazione proposto avverso il decreto collegiale del Consiglio di Stato, accogliere il ricorso e, per l’effetto, rigettare l’istanza di liquidazione del compenso in quanto inammissibile per tardività e, in ogni caso, infondata;

2. In subordine, nella denegata ipotesi di parziale sussistenza del diritto al compenso spettante al verificatore, rideterminare la somma ritenuta asseritamente spettante entro il minimo tenuto conto dell’assenza di una situazione di particolare complessità;

3. Nella denegata ipotesi in cui sussistano dubbi in merito alla giurisdizione del giudice adito e in ordine all’applicabilità dell’art. 71 del d.p.r. 115/2002, prima di dichiarare il difetto di giurisdizione, disporre con ordinanza il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c. per la risoluzione delle seguenti questioni di diritto:

a) individui la Corte di Cassazione il giudice munito di giurisdizione in ordine all’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi emessi dal verificatore;

b) dica la Corte se è estendibile il termine di cui all’art. 71 del d.p.r. 115/2002 al verificatore quale ausiliario del giudice amministrativo.

4. Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere che il giudice ordinario non è munito di giurisdizione, assegnare un termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice amministrativo.

” In data 9 maggio 2024, il prof. si è costituito in giudizio, dichiarando di non opporsi all’accoglimento dell’opposizione proposta dal Comune e, dato che non era a conoscenza della natura decadenziale del termine, in quanto era la prima volta che svolgeva un’attività di CTU, ha chiesto la compensazione integrale delle spese di lite.

Disposta l’integrazione del contraddittorio, parte opponente ha notificato il ricorso a che è rimasto contumace.

2.

Tanto premesso, deve preliminarmente affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario adito, a nulla rilevando che il prof abbia svolto attività di CTU in un procedimento davanti al Consiglio di Stato, che ha emesso l’opposto decreto.

Come evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale, infatti, non vi è alcuna “connessione ontologica” tra il contenzioso introdotto dal professionista per il recupero del compenso e la controversia di base.

In particolare, la Consulta ha rilevato che “nel caso di prestazioni professionali date nell’ambito di un procedimento svoltosi davanti al giudice amministrativo, emerge in modo evidente l’eterogeneità tra la controversia di base – volta alla tutela di situazioni giuridiche soggettive asseritamente lese dalla pubblica amministrazione o da soggetti privati posti in particolare posizione di preminenza … e lo specifico contenzioso volto ad ottenere l’adempimento di un obbligo nascente da un rapporto contrattuale….. Quest’ultimo è da considerare estraneo rispetto alle «particolari materie» ritenute dalla giurisprudenza di questa Corte suscettibili di essere inserite, anche dallo stesso legislatore, nella sfera della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quale configurata dall’art. 103, primo comma, Cost.” (cfr. Corte Cost. n. 96 delll’11 aprile 2008).

Vanno, quindi, richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, che sia pure con riguardo all’opposizione proposta avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore della parte ammessa al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. n. 4082 del 14 febbraio 2024; Cass. S.U. n. 26907 del 12 dicembre 2010 in cui è stato evidenziato che “Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l’entità delle somme liquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale” e che “Spetta al giudice ordinario conoscere dell’opposizione, ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, applicabile “ratione temporis”, avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore di un avvocato per l’attività da lui prestata, nell’interesse di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in un procedimento svoltosi davanti al giudice amministrativo, atteso che quello al compenso è un diritto soggettivo non degradabile ad interesse legittimo, né avendo la suddetta disposizione, qualificabile come norma sulla competenza e non sulla giurisdizione, introdotto un’ulteriore, eccezionale ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che, peraltro, ove ricorresse, comporterebbe una diminuzione di tutela, in quanto, giusta l’art. 111, comma 2, Cost., contro le decisioni di quest’ultimo il ricorso per cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione”). 3.

Ciò premesso, si osserva che risulta dallo stesso decreto di liquidazione che il prof. aveva depositato l’istanza di liquidazione del compenso, in data 26.01.2023, decorsi più di cento giorni dal deposito dell’elaborato peritale, intervenuto il 22.04.2022.

Invero, ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 DPR n. 115/2002, “le spettanze agli ausiliari del magistrato sono corrisposte a domanda degli interessati presentata all’autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168.

La domanda è presentata a pena di decadenza trascorsi cento giorni dalla data (…) del compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l’espletamento dell’incarico degli ausiliari del magistrato”.

Ne consegue che il prof. ha presentato l’istanza di liquidazione quando era decorso il predetto termine di decadenza, con conseguente perdita del diritto al pagamento del compenso.

La Corte di Cassazione ha, al riguardo, rilevato che “in tema di spese di giustizia, l’incarico conferito agli ausiliari del magistrato (..) deve intendersi espletato, in considerazione della funzione della consulenza tecnica e della lettera della legge con il deposito della relazione, con essa avendo il consulente risposto con la tempistica richiesta dal magistrato ai quesiti formulati.

Dalla data di tale deposito, pertanto, decorre il termine di cento gironi entro cui i detti ausiliari devono presentare, a pena di decadenza, ai sensi dell’art. 71 del DPR 115 del 2002, la domanda di liquidazione del compenso loro spettante e delle spese sostenute” (cfr, Cass. 22030 dell’11.09.2018 nonché Cass. n. 18797 del 4.07.2023 in cui è stato evidenziato che “in tema di spese di giustizia, la previsione del secondo comma dell’art. 71 del DPR n. 115 del 2002, secondo cui la domanda di liquidazione delle spettanze deve essere presentata a pena di decadenza entro cento giorni dal compimento delle operazioni, rispondendo ad un canone di razionale scansione dei tempi procedimentali, l’esigenza di conoscere tempestivamente i costi necessari per lo svolgimento del giudizio, opera per tutti gli ausiliari del magistrato, ovvero per il perito, il consulente tecnico, l’interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti che il magistrato può nominare a norma di legge” nonché Cass. n. 21549 del 25.10.2016 in cui è ribadito che “in tema di compensi spettanti al consulente tecnico d’ufficio la decadenza prevista dall’art. 71 dpr 115/2002, per non avere il consulente depositato la domanda di liquidazione delle proprie spettanze nel termine di cento giorni dal compimento delle operazioni e dall’espletamento dell’incarico costituisce un vizio del provvedimento di liquidazione dei compensi e deve essere quindi tempestivamente dedotto in sede di opposizione avverso il provvedimento del giudice di liquidazione del compenso” nonché sulla stessa linea Cass. n. 4373 del 4 marzo 2015) 4. Né, del resto, la tardività dell’istanza di liquidazione può trovare giustificazione nella sussistenza di un errore scusabile, atto a giustificare una remissione in termine, come sostenuto nel decreto impugnato, atteso che non ne ricorrono i presupposti. La mancata conoscenza di una norma di legge non può, infatti, integrare un errore scusabile, dovendo, sul punto, essere, piuttosto, richiamato il principio generale, secondo il quale ignorantia legis non excusat, tanto più ove si consideri il chiaro tenore della norma che viene in rilievo.

In accoglimento dell’opposizione proposta dal va, dunque, revocato il decreto n. 8918/2023 di liquidazione del compenso emesso dal Consiglio di Stato in favore del verificatore.

5. Va disposta la compensazione delle spese di lite, considerato che lo stesso ricorrente ha formulato richiesta in tal senso e attesa la condotta processuale del ctu che ha riconosciuto il fondamento dell’opposizione e non ha portato in esecuzione il titolo.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

• accoglie il ricorso proposto dal in opposizione al decreto di liquidazione del compenso n. 8918/2023, emesso dal Consiglio di Stato sez. VI in favore del prof. e, per l’effetto, revoca il decreto;

• compensa integralmente le spese di lite.

Roma, 26 settembre 2024

Il Giudice dott.ssa NOME COGNOME

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