REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, ha emesso la seguente
SENTENZA n. 18584/2018 pubblicata il 02/10/2018
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno, posta in decisione all’udienza del 18.5.2018 e vertente tra
XXX, in persona del legale rappresentante protempore, domiciliato in Roma, rappresentato e difeso dall’Avv. per procura in atti,
– attore – opponente –
e
YYY, ZZZ, KKK, JJJ, WWW, PPP, QQQ, SSS, UUU, elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio degli Avv.ti che li rappresentano e difendono per procura in atti,
– convenuti – opposti –
e
LLL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in
Roma, rappresentato e difeso dall’Avv. per procura in atti,
– chiamato in causa –
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la XXX proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 21647/13, emesso in data 14.10.2013 dal Tribunale Roma, con il quale era ingiunto il pagamento in favore di YYY, ZZZ, KKK, JJJ, WWW, PPP, QQQ, SSS e UUU della somma di euro 32.065,00, oltre interessi e spese, a titolo di gettone di presenza per la partecipazione alle sedute della Commissione Regionale di Esame per l’abilitazione all’esercizio venatorio.
L’opponente eccepiva il difetto di legittimazione passiva, la mancanza di idonea prova scritta e, in ogni caso, l’insussistenza del credito nei confronti di KKK e WWW, nonché chiamava direttamente in giudizio la LLL.
Gli opposti, costituendosi, evidenziavano la correttezza dell’ingiunzione e la fondatezza della pretesa, mentre la LLL eccepiva la inammissibilità della chiamata in causa, il difetto di legittimazione passiva e la infondatezza di ogni domanda avanzata nei suoi confronti.
All’udienza del 18.5.2018 parte opponente precisava le conclusioni chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, gli opposti concludevano per il rigetto dell’opposizione, mentre la LLL concludeva per l’inammissibilità della chiamata in causa ed il rigetto di ogni pretesa avanzata nei suoi confronti.
Nella stessa udienza il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all’art. 190, primo comma, c.p.c. per il deposito di comparse e memorie.
DIRITTO
Sotto un primo profilo, la chiamata diretta della LLL da parte dell’opponente senza chiederne la autorizzazione è inammissibile.
Infatti, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente che intenda chiamare in causa un terzo al quale ritenga la causa comune, deve necessariamente chiedere al giudice la relativa autorizzazione e qualora l’opponente provveda, invece, a citare direttamente il terzo con l’atto di opposizione, la chiamata in causa è inammissibile pure in ipotesi di costituzione del terzo, non potendo le parti originariamente essere altre che il soggetto istante per l’ingiunzione e il soggetto nei cui confronti la domanda è diretta (tra le tante, Trib. Milano, Sez. XII, 25/02/2015; Trib. Torre Annunziata, 21/05/2013; Trib. Roma, Sez. III, 18/02/2013; Trib. Varese, Sez. I, 05/02/2010; Trib. Roma, Sez. VI, 09/03/2009).
Ciò premesso, deve essere evidenziato che i documenti allegati al fascicolo della fase monitoria sono da considerarsi perfettamente idonei all’emissione del decreto ingiuntivo.
Ed invero, la nozione di prova scritta di cui all’art. 633, primo comma, n. 1), c.p.c. è quella che può trarsi, in ordine ai fatti costitutivi di un diritto di credito, da qualsiasi documento meritevole di fede quanto ad autenticità da cui risulti l’esistenza del diritto fatto valere in via monitoria, anche se proveniente da terzi o privo di efficacia probatoria assoluta, (in questo senso Cass. civ., sez. I, 24 luglio 2000, n. 9685, Cass. civ., sez. II, 23 luglio 1994, n. 6879, Cass. civ., sez. II, 12 luglio 2000, n. 9232, Cass. civ., sez. I, 14 marzo 1995, n. 2924 e Cass. civ., sez. II, 23 luglio 1994, n. 6879).
Trattasi dunque di nozione molto ampia, la quale indubbiamente comprende anche, a prescindere da ogni altra considerazione, i suddetti documenti.
In definitiva, l’elencazione dei documenti costituenti prova scritta ai fini della concessione del decreto ingiuntivo contenuta negli artt. 634 e 635 c.p.c. è solo esemplificativa e non limitativa, nel senso che indica per alcuni tipi di rapporti il documento che in ogni caso deve ritenersi “prova scritta idonea”, ma non esclude che possa suffragare il concetto di prova scritta anche qualsiasi altro documento il quale, appunto, sia ritenuto dal giudice meritevole di fede quanto ad autenticità ed efficacia probatoria.
Nel merito l’opposizione è accolta.
Gli opposti sono stati nominati con decreto del Presidente della LLL e l’art. 40, 15° comma, della legge regionale n. 17 del 2.5.1995 dispone chiaramente che “La spesa relativa all’onere di funzionamento della commissione è a completo carico del bilancio regionale”.
Si veda inoltre sul punto Tar Lazio Roma Sez. II quater, Sent., (ud. 01-03-2012) 04-05-2012, n. 4029, in base alla quale la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che il fondamento della competenza regionale si rinviene “nell’art. 22 della L. 11 febbraio 1992, n. 157 che al comma 2 espressamente prevede che il rilascio della licenza di fucile per uso caccia “avviene dopo che il richiedente ha conseguito l’abilitazione all’esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia“; nell’art. 40 comma 1 della L.R. 2 maggio 1995, n. 17 che espressamente dispone che “La Giunta regionale nomina in ciascun capoluogo della provincia, una commissione per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio con sede presso la provincia nel cui territorio opera. Ogni commissione rimane in carica per la durata dell’organo che ha provveduto alla nomina”; nello stesso art. 40 comma 11 della
L.R. 2 maggio 1995, n. 17 che individua i componenti della Commissione (funzionario regionale designato dal Presidente della G.R. come presidente della commissione, e membri designati dall’Assessore regionale competente in materia)” In particolare, continua la suddetta pronuncia, “Si tratta di disposizioni che per la loro chiarezza non possono consentire un’interpretazione difforme da quella desumibile dal mero dato testuale (ed infatti, fino all’anno 2010, la Provincia di Roma non ha mai contestato la competenza della Regione nella nomina della commissione per il rilascio dell’abilitazione all’esercizio venatorio)” e “La tesi della Provincia – fondata sull’applicazione della L.R. n. 14 del 1999 – non appare convincente atteso che non vi è stata alcuna innovazione specifica sulla disposizione dell’art. 40 della L.R. n. 15 del 1997, pur dopo l’emanazione della L.R. n. 14 del 1999, ma anzi la stessa norma è stata modificata con l’art. 73 comma 1 lett. d) della L.R. 16 aprile 2002, n. 8 (pubblicata sul B.U.R.L. 29 aprile 2002, n. 11), senza che siano state mai apportate specifiche modifiche in merito alla competenza regionale sul potere di nomina”.
La sentenza conclude nel senso che “Detta norma, nel suo contenuto dispositivo, non essendo stata né abrogata, né modificata da altra fonte normativa di pari rango, nel senso di attribuire la competenza alla provincia – come rettamente rilevato da questo Tribunale nell’ordinanza n. 2807/11 -, deve ritenersi ancora vigente, il che comporta la persistente competenza della Regione alla nomina della commissione in esame”.
Il compenso, dunque, andava richiesto alla Regione e non alla Provincia.
Conseguentemente l’opposizione è accolta e il decreto ingiuntivo revocato. Gli opposti sono tenuti ex art. 91, primo comma, c.p.c. al pagamento delle spese processuali in favore della Città Metropolitana di Roma, mentre quest’ultima, stante l’inammissibilità della chiamata, è tenuta a rifondere le spese processuali alla LLL.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando;
a) accoglie l’opposizione; b) revoca il decreto ingiuntivo: c) condanna YYY, ZZZ, KKK, JJJ, WWW, PPP, QQQ, SSS e UUU al pagamento in solido delle spese processuali in favore della XXX, in persona del legale rappresentante pro-tempore, che liquida in euro 3.600,00 per compensi ed euro 100,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa; d) condanna la XXX, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese processuali in favore della LLL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, che liquida in euro 3.100,00 per compensi ed euro 100,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.
Roma, 2.10.2018
Il Giudice
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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