N. 3663/2020 R.G.A.C. Tribunale di Napoli 2
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza Il giorno 10.01.2025, alle ore 11,15, nella 2 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all’udienza del Giudice Onorario di Tribunale dott. NOME COGNOME è chia- mata la causa TRA OPPONENTI OPPOSTA Sono presenti:
per l’opposta-intervenuta, per delega dell’Avv. NOME COGNOME l’Avv. NOME COGNOME il quale si riporta a tutto quanto già dedotto ed eccepito in corso di causa, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni rassegnate nei propri scritti.
Chiede che la causa sia as- segnata in decisione, previa eventuale concessione dei termini 190 cpc, qualora ritenute necessarie dall’On.le Giudicante.
È altresì presente per la parte opponente, per delega dell’Avv. NOME COGNOME l’Avv NOME COGNOME il quale si riporta ai propri pre- cedenti scritti difensivi ed insiste ancora una volta per l’integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate sin dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo che abbiansi qui per integralmente ripetute e trascritte.
Reitera ogni opposizione avverso ogni domanda e/o richiesta ex adverso articolata.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell’art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che se- alla raccolta di cui all’art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da in- serire nel fascicolo di ufficio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Tribunale, dott. NOME COGNOME pronunzia la seguente
S E N T E N Z A N._335_2025_- N._R.G._00003663_2020 DEL_10_01_2025 PUBBLICATA_IL_10_01_2025
ai sensi dell’art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 3663/2020 r.g.a.c.
TRA (p.iva , in persona del legale rapp.te RAGIONE_SOCIALE., e , elettivamente domiciliati in Napoli alla INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME che li rappresenta ed assiste, giusta procura in atti, unitamente e disgiuntamente all’Avv. NOME COGNOME -OPPONENTI– in persona del suo Direttore Generale dott. (p. iva ), rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli al INDIRIZZO – OPPOSTA- NONCHE’ (cf. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, procuratrice di società costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, (cf ), facente parte del “Gruppo Bancario”, codice ABI Gruppo CODICE_FISCALE.CODICE_FISCALE, società soggetta a direzione e coordinamento di S.p.A., registrata al n. 36749 serie 1T (all. 1) cessionaria, a seguito di contratto di cessione del 3.12.2020, di un portafoglio di crediti originariamente vantati (“”); a seguito di ulteriore contratto di cessione del 4.12.2020, di un portafoglio di crediti originariamente vantati da Banca;
RAGIONE_SOCIALE (“RAGIONE_SOCIALE“);
e Cont Contr Contr Contr , giusta cessione pubblicata in GU, Parte Seconda, n. 146 del 15.12.2020, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME con studio in Messina, INDIRIZZO congiuntamente e disgiuntamente all’avv. NOME COGNOME giusta pro- cura generale alle liti, autenticata nella firma dal notaio da Messina il 2.08.2018 al n. 36936 Rep., n. 13665 Racc. ed elettivamente domiciliata in Napoli alla INDIRIZZO presso e nello studio dell’avv. COGNOME NOME
CONCLUSIONI
Le parti alla udienza del 10.01.2025 hanno concluso come da verbali in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si premette che la decisione che segue, è redatta in attuazione dell’art. 45 comma 17, legge 18.6.09 n. 69, entrata in vigore in data 4.7.09, che, novellando l’art. 132 n. 4 c.p.c. dispone che la sentenza sia redatta mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione gli opponenti adivano l’intestato Tribunale proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9028/2019 del 10.12.2019, chiedendo di accogliere la presente opposizione, e per l’effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 9028/2019 dichiarandolo nullo e privo di effetti in quanto l’avversa pretesa è infondata in fatto ed in diritto;
nel merito, in subordine e salvo gravame, accertata l’applicazione di interessi usurari e/o contra legem e non convenzionali, l’illegittimità degli interessi applicati sugli anticipi fatture e di quanto altro illegittima- mente addebitato, accertare e dichiarare che alla controparte non è dovuta la somma pretesa e per l’effetto ricalcolare quanto eventualmente dovuto dalla con vittoria di spese, compensi professionali, Iva, Cpa e spese generali.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la Banca convenuta la quale chiedeva di accogliere l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione con conseguente definitività del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, rigettare integralmente l’opposizione spiegata con conferma del decreto opposto ovvero, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento seppur parziale delle avverse contestazioni, accertare l’esatto ammontare del credito vantato dalla banca opposta per il dedotti rapporti con condanna delle controparti al relativo paga- mento, il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In seguito si aveva l’intervento di , che si costituiva quale procuratrice di quale successore nel rapporto per cui è causa del credito vantato dalla Espletato il giudizio la causa, durante il quale era svolta la CTU, è stata riservata in de- cisione, ai sensi dell’art. 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, per quanto concerne la procedibilità della domanda va rilevato che è stata espletata la procedura di mediazione ex D. Lgvo 28/2010, con procedimento con- clusosi il 9.03.2021.
Va precisato che in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il rela- tivo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si av- valga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la Contr RAGIONE_SOCIALE sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per viola- zione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento. Ai sensi dell’art. 1453 c.c., al contraente non inadempiente è concessa la facoltà di scegliere tra due vie:
o insistere per l’adempimento, chiedendo la c.d. manutenzione del con- tratto e la condanna di controparte a eseguire la prestazione non ancora adempiuta;
op- pure chiedere la risoluzione del contratto, e quindi di sciogliere il vincolo contrattuale come se non fosse mai intercorso.
In entrambi i casi, è fatto salvo il diritto del con- traente in bonis di pretendere il risarcimento dei danni subiti, che vanno tuttavia ap- prezzati in modo diverso a seconda dell’azione prescelta:
(a) se la parte non inadempiente insiste per la manutenzione del contratto (e, quindi, la controprestazione è ancora realizzabile), potrà (i) chiedere l’esecuzione della prestazione dovuta in origine (restando obbligato a eseguire la propria), e (ii) agire altresì per il risarcimento del danno derivante dal ritardo nell’adempimento (che non può equivalere, quindi, al controvalore della prestazione originaria);
(b) se la parte non inadempiente non intende rimanere vincolata al contratto stipulato e chiederne la risoluzione, (i) non sarà più tenuta ad adempiere la propria prestazione, oppure, ove l’abbia già eseguita, avrà diritto di chiederne la restituzione, e (ii) potrà chiedere il risarcimento del danno subito, commisurato non al semplice ritardo, bensì all’inadempimento assoluto di controparte per non aver ricevuto la prestazione.
La domanda di adempimento non preclude il diritto di chiedere, in un secondo momento, la risoluzione del contratto, ove sia più conveniente;
viceversa, una volta chiesta la risoluzione, non è più possibile esigere l’adempimento (art. 1453, secondo comma, c.c.).
Dalla data della domanda di risoluzione, il contraente inadempiente non può più rimediare alla precedente violazione;
pertanto, l’altra parte è legittimata a rifiutare la prestazione che gli venga proposta, ove non preferisca accettare un adempimento tardivo (art. 1453, terzo comma, c.c.).
La risoluzione per inadempimento è una ipotesi di risoluzione giudiziale, nel senso che deve essere richiesta all’autorità giudiziaria, la quale pronuncerà una sentenza costitutiva di scioglimento del contratto soltanto qualora accerti che:
(i) vi è stato inadempimento del contratto;
(ii) tale inadempimento è imputabile per colpa al convenuto;
e (iii) l’inadempimento non ha ‘scarsa importanza’, ossia la violazione contestata sia tale da alterare l’equilibrio di interessi sotte- so al contratto, così da travolgere l’intero regolamento negoziale.
Quanto all’onere di prova, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza del 30 ottobre 2001, n. 13533 ha stabilito che il creditore che agisce in giudizio, sia per l’adempimento del con- tratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitando- si ad allegare l’inadempimento della controparte, su cui incombe l’onere di dimostrare il fatto estintivo costituito dall’adempimento (o dalla impossibilità di adempiere). La risoluzione ha efficacia retroattiva (art. 1458 c.c.):
pertanto il contratto risolto non pro- duce più effetti per l’avvenire e le parti sono liberate dalle rispettive obbligazioni per il futuro, ma sono anche rimossi gli effetti medio tempore prodotti, sicché le prestazioni eseguite devono essere restituite.
Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento.
Inoltre, va ricordato, co- me chiarito anche dalla Cass. Civ., III, n. 5071 del 3.3.2009 che il giudizio di opposi-condo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Tuttavia nel caso di specie va rilevato che l’opposizione proposta dal sig. è ammissibile e non tardiva, infatti, come emerge dagli atti, l’opponente ha dichiarato in sede di opposi- zione che il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 23.12.2019 e l’opposizione era notificata il 3.02.2020, ovvero il lunedì successivo rispetto all’ultimo giorno utile (01.02.2020);
inoltre dagli atti depositati emerga che la notifica nei confronti della si sia perfezionata soltanto successivamente.
A tal riguardo sovviene la giurisprudenza con la decisione n. 24858, depositata il 24 novembre 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che il giudice può rileva- re d’ufficio l’inammissibilità di una opposizione a decreto ingiuntivo solo se emergono date certe sulla notifica dell’atto e dell’impugnazione.
Nel caso di specie, non evincendosi alcunchè sulla tardività della opposizione proposta dalla , la stessa è da considerarsi valida.
Secondo il granitico indirizzo della corte di nomofilachia (Cass., n. 14638 del 2 luglio 2004), il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non é tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell’ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l’obbligo della motivazione è assolto con l’indica- zione della fonte dell’apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all’operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995, n.12630; Cass. 7.6.2000, n. 7716; Cass. 11.3.2002, n. 3492).
La Cass. Civ 10688/08 ha recentemente ribadito tale indirizzo ermeneutico, avendo affermato che è consentito al giudice di limitarsi a condividere le argomentazioni tecniche svolte dal proprio consulente, recependole, qualora le critiche mosse alla consulenza siano state già valutate dal consulente d’ufficio ed abbiano trovato motivata e convincente smentita in un rigoroso ragionamento logico.
D’altro canto non è a sottacersi che Cass., 9 gennaio 2009, n. 282 sia giunta ad affermare che non è necessario che il giudice si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, risolvendosi in mere allegazioni difensive.
Si tratta questo di orienta- mento che ha radici non recenti:
cfr. Cass., 10 maggio 1976, n. 1642, per la quale il giudice del merito, mentre deve indagare le ragioni per le quali ritenga di non poter condividere le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, non è, invece, tenuto ad una specifica e particolareggia- ta motivazione nel caso in cui a quelle conclusioni aderisca, riconoscendole giustificate dalle indagini svolte dal consulente e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione.
In questo caso, è sufficiente che egli dimostri, senza la necessità di un’analitica motivazione, di aver pro- ceduto alla valutazione della consulenza tecnica e di averla riscontrata convincente, oltre che immune da difetti o lacune.
Nel corso del giudizio è stato dato incarico al Dott. COGNOME il quale nel suo elaborato ha statuito che con riferimento ai quesiti ricevuti, sulla base della documentazione esaminata, riassumendo tutte le considerazioni descritte nel- la relazione, risulta un saldo a debito della società correntista € 188.100,48.
Per quanto concerne la fideiussione rilasciata in favore della banca da parte del sig. nel contratto è statuito che il fideiussore si impegna a rimborsare alla banca tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché che il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi spese tasse ed ogni altro accessorio;
inoltre dalle condizioni contrattuali si evince che i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore o garante o qualsiasi altro coobbligato entro i termini previsti dall’art. 1957 c.c. che viene derogato, e Par dell’autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l’obbligazione dell’appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l’adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l’identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l’elemento dell’accessorietà, è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale.
Ne deriva che, mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore, l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tut- to autonoma rispetto all’obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente di- versa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non ri- volta all’adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddi- sfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sosti- tutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore. Inoltre le S.U., risolvendo il contrasto rilevato dalla Terza Sezione della Corte con ordinanza interlocutoria del 5 marzo 2009 n. 5326, hanno superato quell’orientamento secondo il quale <>; da tali considerazioni ne deriva che l’atto di garanzia sottoscritto dai fideiussori è da considerarsi come tale, ovvero una fideiussione, e pertanto la stessa deve conside- rarsi come negozio accessorio al contratto bancario principale.
Inoltre secondo Cass., sez. unite, sent. n. 3947/2010:
“L’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto in- compatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale”.
“La caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l’assenza dell’elemento dell’accessorietà della garanzia, in- sito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall’art. 1945 c.c.”.
Per raggiungere tali effetti è pertanto necessario che il contratto di garanzia (che sia chiamato “contratto autonomo di garanzia” o “fideiussione”, poco importa, non rilevando quale sia stata la titolazione del contratto) preveda in diritto e da un esame della documentazione in atti si può evincere che le fideiussioni sottoscritte possono essere considerate contratto autonomo di garanzia, considerando che il pagamento delle somme può essere effettuato a semplice richiesta e anche nel ca- so di declaratoria di invalidità della fideiussione prestata. Infatti va precisato che l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima ri- chiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autono- mo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di acces- sorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente di- scrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale.
(…) La caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l’assenza dell’elemento dell’accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclu- sa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall’art. 1945 c.c.”.
Più recentemente, sempre la Cass. Civ., sez. I, sent. n. 32402/2019:
“a differenza della fideiussione, l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma ri- spetto all’obbligo primario di prestazione essendo qualitativamente diversa da quella garantita e non necessariamente sovrapponibile ad essa, in quanto non rivolta all’adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore”.
Al contratto autonomo di garanzia non è di conseguenza applicabile il regime sull’opponibilità delle eccezioni previsto dall’art. 1297 c.c., nè la disciplina della prescrizione, quale stabilita in materia di fi- deiussione dall’art. 1957 c.c., comma 4, e dall’art. 1310 c.c., per le obbligazioni solidali in generale.
Tuttavia nel caso di specie in base a quanto disposto dagli artt. 7, 8, 9 del contratto di fideiussione è dato ravvisare una tipologia riconducibile al contratto auto- nomo di garanzia, e ragion per cui, in base a quanto dedotto, l’opposizione proposta va rigettata per il sig. mentre va accolta con revoca del decreto ingiuntivo e ride- terminazione del saldo per la società A tal riguardo va rilevato che in base alla recente pronuncia Cass Civ. III, n. 16938 del 19.6.2024 l’espressa previsione nel testo della stipulata fideiussione dell’obbligo di pagamento a semplice richiesta scritta è ido- nea a derogare (a prescindere dalla relativa qualificazione in termini di contratto auto- nomo di garanzia) all’art. 1957 c.c. e quindi è incompatibile con l’onere del creditore garantito di proporre domanda giudiziale entro sei mesi, a pena di decadenza. In tal caso per far valere il diritto nel termine di decadenza ex art. 1957 c.c. è sufficiente la mera richiesta scritta di pagamento, non essendo necessario promuovere l’esercizio dell’azione giudiziale.
Siffatte complessive argomentazioni risultano quindi esaustive dell’ accoglimento delle ragioni secondo le motivazioni siccome esposte, sul punto, peraltro la Suprema Corte (Cass. Civ., II, n. 10921 del 18.5.2011) ha evidenziato di recente che perchè sia rispet- tata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132 n. 4, e degli artt. 115 e 116 cpc, non si richiede al giudice del merito di dare conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica e adeguata dell’adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di es- se. Non può, pertanto, imputarsi al detto giudice d’aver omesso l’esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè né l’una né l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa all’esigenza d’adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione e argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all’art. 132 n. 4 cpc che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento delle sua decisione, dovendo ritenersi, per implicito. Disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, sep- pure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. Civ., VI, 17.5.2013 n. 12123, Cass. Civ., III, n. 4346 del 21.2.2013, Cass. Civ., I. n. 8451 del 28.5.2012).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, parimenti si ha per le spese di CTU, liquidate con decreto dell’11.04.2023, sono poste a carico degli opponenti.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in ordine al giudizio avente RG n. 3663/2020 intro- dotto mediante atto di citazione, così provvede:
– Rigetta l’opposizione proposta dal sig. – Accoglie l’opposizione proposta dalla e revoca il decreto ingiuntivo n. 9028 del 10.12.2019, e condanna la società opponente al pagamento in favore della parte opposta, e per essa alla sua cessionaria, di € 188.100,48, oltre interessi legali dalla presente pronuncia e sino al soddisfo;
– Condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 6000,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali, in favore della parte opposta, e per essa alla sua cessionaria;
– Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con decreto dell’11.4.2023, a carico degli op- ponenti, in solido tra loro.
E’ verbale, ore 17,20.
Il Giudice dott. NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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