N. R.G. 4912/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
Sentenza N._1187_2024_ N._R.G._00004912_2017 DEL_04_09_2024 PUBBLICATA_IL_04_09_2024
nella causa civile iscritta al N. 4912 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2017, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari” Tra (C.F. ), nata a Perugia (PG), il, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, INDIRIZZO come da procura a margine dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo Opponente (C.F. , e per essa la mandataria (C.F. rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME, in Perugia, INDIRIZZO come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso alla comparsa di costituzione e risposta, Opposta C.F. (C.F. ), e per essa la procuratrice (C.F. , in persona del direttore generale dott. rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME, in Perugia, INDIRIZZO come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso alla comparsa di intervento Intervenuta Terza chiamata contumace Terza chiamata contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 24/07/2017, ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo N. 1134/2017, emesso dall’intestato Tribunale in data 18/05/2017 e notificato in data 16/06/2017, con cui veniva ingiunto all’opponente, in solido con quali rispettivamente fideiussore e coobbligata, di pagare in favore di l’importo di euro 37.107,29, oltre interessi di mora, spese e compensi del monitorio, in relazione al mancato adempimento del contratto di finanziamento stipulato in data 23/09/2008 da debitrice principale.
A fondamento dell’opposizione, ha eccepito la nullità del decreto opposto in quanto emesso all’esito di ricorso privo di valida procura alle liti.
Ha poi sostenuto l’illegittimità del decreto in quanto emesso in mancanza di prova scritta, ritenendo che la documentazione bancaria allegata in sede monitoria difettasse della attestazione prevista dall’art. 50 T.U.B. ha eccepito, altresì, l’annullabilità del contratto di fideiussione in quanto sottoscritto per errore determinato dai raggiri della madre, debitrice principale.
Ha poi lamentato la nullità del contratto di finanziamento e, conseguentemente, del contratto di fideiussione, per il mancato rispetto dell’obbligo di informazione di cui all’art. 124 T.U.B., nonché la nullità del decreto ingiuntivo per mancata attivazione della polizza RAGIONE_SOCIALE, da attivarsi in caso di morte dei coobbligati o in caso di impossibilità del contraente di adempiere alle proprie obbligazioni.
Ha anche sostenuto la pattuizione di interessi usurari e anatocistici, nonché l’indeterminatezza degli interessi convenuti per applicazione di un TAEG diverso rispetto a quello indicato nel contratto, con conseguente nullità delle clausole relative agli interessi compensativi e moratori, attesa la non corrispondenza tra gli interessi pattuiti e quelli in concreto applicati.
L’opponente ha, infine, chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa di quest’ultima in qualità di erede della coobbligata al fine di formulare domanda di manleva nei loro confronti.
Si è costituita in giudizio e, per essa, la mandataria la quale, dopo aver rappresentato l’avvenuto deposito – in sede monitoria – della procura alle liti richiesta dal Giudice del monitorio, ha contestato l’opposizione avversaria, ribadendo la legittimità e fondatezza del credito ingiunto e dei tassi di interesse convenuti e applicati.
Il precedente Giudice istruttore, con ordinanza del 18/01/2018, ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto opposto limitatamente alla somma di euro 12.967,75, pari alla differenza tra il capitale finanziato (euro 24.000,00) e le somme corrisposte dal mutuatario (euro 11.032,25) e ha autorizzato la chiamata in giudizio di e di È intervenuta in giudizio e, per essa, la procuratrice la quale ha dato atto di essere subentrata nei rapporti attivi della cedente, tra cui il credito azionato in via monitoria, e ha fatto proprie le domande e le argomentazioni di , di cui ha chiesto l’estromissione dal giudizio, estromissione non dichiarata per mancato consenso delle altre parti del giudizio. pur regolarmente convenute, non si sono costituite in giudizio e, rispettivamente alle udienze del 18/07/2018 e del 25/09/2019, ne è stata dichiarata la contumacia.
Scambiate le memorie ex art. 183 comma 6, n. 1), 2), 3) c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente.
All’udienza del 30/01/2024, la parte opponente e l’intervenuta hanno precisato le conclusioni come segue:
come foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 24/01/2024, ovvero:
“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
INDIRIZZO
previa parziale modifica dell’ordinanza del 15/04/2021, ammettere l’interrogatorio formale della terza chiamata (sui capitoli da 1 a 15) sui capitoli indicati ed elencati nonché preceduti dalla locuzione “vero che” (Memoria n. 2) e per l’effetto disporre che la causa venga rimessa in istruttoria per l’espletamento dell’incombente IN INDIRIZZO PRINCIPALE NEL MERITO:
accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 1556/2016, per tutte le motivazioni già espresse in atti e, in subordine,
Comunque Accertare e dichiarare la nullità, inesistenza o annullabilità del contratto di fideiussione della Signora , per i motivi già indicati e per l’effetto revocare il decreto ingiuntivo oggi opposto e accertare e dichiarare che niente è dovuto dalla Signora alla ora u.s.
in qualità di cessionaria del credito;
Nel merito e anche in via riconvenzionale:
Accertare e dichiarare nullità, inesistenza annullabilità del contratto finanziamento e conseguentemente del contratto di fideiussione per tutti i motivi di cui in atti e dunque dichiarare che nulla è dovuto dalla Signora alla ora u.s.
in qualità di cessionaria del credito e respingere tutte le richieste avversarie;
Accertare e dichiarare la nullità, inesistenza o annullabilità del contratto di fideiussione per tutte le ragioni esposte e dunque dichiarare che nulla è dovuto dalla Signora alla ora u.s. in qualità di cessionaria del credito;
Accertare e dichiarare che la Finanziaria ha applicato interessi usurari e dunque accertare e dichiarare la nullità dei contratti e che nulla è dovuto dalla signora NOME alla ora in qualità di cessionaria del credito;
In subordine Accertare e dichiarare che la Finanziaria ha applicato tassi usurari o in subordine superiori ai tassi legali senza valida pattuizione, in subordine ha applicato un TAEG superiore a quello convenuto e per l’effetto rideterminare le minor somme dovute dalla Signora tenuto conto della nullità degli interessi applicati detratte anche le rate di interessi illegittimamente già applicati e pagati
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda della ora u.s.
in qualità di cessionaria del credito, accertare e dichiarare le Sig.re in qualità la prima di debitrice principale ed erede la seconda di erede della Sig.ra tenute a rilevare indenne la Signora e dunque condannarle tenute a dare e pagare, in favore della opponente, quanto dalla medesima dovuto alla ora u.s.;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze, IVA e CPA come per legge in favore del sottoscritto procuratore che sin da ora si dichiara antistatario”;
➢ L’intervenuta, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 03/01/2022, ovvero:
“Voglia l’ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così provvedere In via preliminare – Estromettere la cedente , affinché il giudizio prosegua e si definisca unicamente in favore della quale cessionaria e proprietaria del credito de agitur.
– Concedere da subito la provvisoria esecutorietà dell’opposto decreto ingiuntivo per l’intera somma di € 37.107,29, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 648 c.p.c. – In ogni caso confermare la provvisoria esecuzione già concessa in corso di causa del decreto ingiuntivo opposto al momento limitata alla somma non contestata di € 12.967,75 in attesa che l’espletanda istruttoria faccia il suo completo corso.
– Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venga concessa la provvisoria esecuzione in corso di causa e/o venga revocato il decreto ingiuntivo per qualsivoglia ragione, ed in ogni caso con l’avvenuta integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi chiamati dall’attore opponente, si voglia da subito accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti per emissione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. della somma di € 37.107,29, oltre ad interessi convenzionali di mora come da contratto, ferma l’osservanza dei limiti di cui alla Legge n. 108/1996, dal 21/12/2016 sino all’effettivo soddisfo, oltre compensi professionali ed anticipazioni del presente procedimento, oltre I.V.A., C.P.A, oppure per la minor somma di € 12.967,75 oppure di quella somma ritenuta congrua di giustizia, nei confronti del sig.ra della sig.ra in solido fra loro ed in favore della , sino a quando l’istruttoria non farà il suo completo corso per l’accertamento di tutto il credito complessivamente vantato dall’opposta e quindi dall’odierna interveniente. In via principale nel merito – Rigettare la svolta opposizione poiché infondata in fatto e in diritto e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata nel merito – In ogni caso, accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti dell’opponente sig.ra della somma di € 37.107,29, oltre ad interessi convenzionali di mora come da contratto, ferma l’osservanza dei limiti di cui alla Legge n. 108/1996, dal 21/12/2016 sino all’effettivo soddisfo, oltre compensi professionali ed anticipazioni del presente procedimento, oltre I.V.A., C.P.A. e successive occorrende e, per l’effetto, emettere nei loro confronti una sentenza di condanna al pagamento di detta somma o di quella ritenuta di giustizia all’esito della espletanda istruttoria. In via ulteriormente gradata nel merito:
– Vista la chiamata in causa formulata a cura di parte attrice con integrazione del contraddittorio, accertare e dichiarare che la cessionaria/interveniente creditrice nei anche confronti dei terzi:
A) sig.ra (in qualità di debitrice contrattuale ed erede – figlia della defunta ) B) sig.ra in qualità di mera erede – figlia della defunta ), in via solidale fra loro e comunque sia sempre in solido anche con la sig.ra (fideiussore / soggetto ingiunto / opponente), della somma di € 37.107,29, oltre ad interessi convenzionali di mora come da contratto, ferma l’osservanza dei limiti di cui alla Legge n. 108/1996, dal 21/12/2016 sino all’effettivo soddisfo, oltre compensi professionali ed anticipazioni del presente procedimento, oltre I.V.A., C.P.A. e successive occorrende e, per l’effetto, emettere nei loro confronti una sentenza di condanna al pagamento di detta somma oppure di quella minore di € 12.967,75, oppure di quella ritenuta di giustizia all’esito della espletanda istruttoria, in ogni caso tenendo indenne e manlevando ) da ogni e qualsivoglia statuizione di giudizio, anche in termini di spese. In via istruttoria – Respingere qualsivoglia istanza e deduzione istruttoria delle controparti.
– Acquisire nel proprio fascicolo gli atti e i documenti contenuti nei fascicoli depositati dalla cedente del credito.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari in relazione sia al presente giudizio che di quello monitorio, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali e successive occorrende da imputare integralmente a carico degli opponenti e dei terzi chiamati”.
Le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
*****
1. Innanzitutto, va respinta l’eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di una valida procura alle liti.
Sul punto, è sufficiente richiamare l’indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la mancata certificazione, da parte del difensore, dell’autografia della firma del ricorrente, apposta sulla procura speciale in calce o a margine del ricorso per cassazione (e quindi, a maggior ragione, nella copia notificata), costituisce mera irregolarità, che non comporta la nullità della procura “ad litem”, perché tale nullità non è comminata dalla legge, né detta formalità incide sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell’atto, individuabile nella formazione del rapporto processuale attraverso la costituzione in giudizio del procuratore nominato, salvo che la controparte non contesti, con valide e specifiche ragioni e prove, l’autografia della firma non autenticata” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 27774 del 20/12/2011, Rv. 620416).
Nel caso di specie, risulta che, in sede monitoria, l’odierna opposta ha prodotto, in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, una procura alle liti sottoscritta dal direttore generale non autenticata dal procuratore.
Siffatta mancata autenticazione della firma – come visto – costituisce mera irregolarità e non è causa di nullità della procura in quanto detto requisito non risulta previsto dalla legge a pena di nullità, né impedisce il raggiungimento dello scopo da individuarsi nella formazione del rapporto processuale mediante la costituzione in giudizio.
Non risulta, nemmeno, contestata dall’opponente l’autografia della firma non autenticata, sicché la doglianza si appalesa priva di fondamento e va respinta.
2.
Non risulta fondata neppure la dedotta nullità del decreto ingiuntivo per insufficienza della prova scritta del credito, in ragione della mancata produzione da parte dell’opposta, in sede monitoria, del certificato ex art. 50 TUB.
Il credito per il quale è stato richiesto il decreto ingiuntivo attiene ad un finanziamento per il quale, ai sensi dell’art. 50 TUB, non è richiesta la produzione della certificazione di conformità alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata.
Ed infatti, l’art. 50 TUB espressamente prevede che “la Banca d’Italia e le banche possono chiedere il decreto d’ingiunzione previsto dall’art. 633 del codice di procedura civile anche in base all’estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”, andando a costituire un’agevolazione sul piano probatorio nei rapporti di conto corrente, il cui saldo, a debito o a credito del cliente, deriva dalla registrazione delle partite di dare e avere sull’estratto conto periodico. Nel caso, come quello di specie, in cui il rapporto fonte del credito è un contratto di finanziamento, invece, è sufficiente – ai fini della prova del credito di cui si chiede l’ingiunzione – che il creditore provi il contratto con il relativo piano di ammortamento e alleghi l’inadempimento, gravando poi sul debitore dare dimostrazione della sussistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa azionata in giudizio (cfr. in questi termini, ex multis, Tribunale Catania, sez. IV, 18/08/2023, n. 3487; Tribunale Nola, sez. I, 16/08/2022, n. 1695; Tribunale Brindisi sez. I, 22/12/2021, n.1699).
3. Parte opponente lamenta, altresì, l’annullabilità della fideiussione prestata per errore determinato da raggiri della debitrice principale La doglianza è infondata.
Perché il contratto possa essere annullato per dolo è necessario, ai sensi dell’art. 1439 c.c., che i raggiri usati da uno dei contraenti siano tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contratto, mentre nel caso in cui i raggiri sono posti in essere da un terzo il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.
Nel caso di specie, parte opponente sostiene di aver sottoscritto la fideiussione, nella convinzione erronea, determinata dal comportamento di che si trattasse di documentazione inerente all’alloggio popolare in cui abitava la L’ipotesi in questione, quindi, rientra in quella descritta dal secondo comma dell’art. 1439 c.c., ovvero l’ipotesi in cui i raggiri sono usati dal terzo, atteso che la fideiussione è un contratto a forma libera (1325 c.c.) e, di regola, non oneroso, determinando obbligazioni solo a carico del fideiussore (1333 c.c.), bilaterale tra fideiussore e creditore e non trilaterale, in quanto il debitore garantito vi è estraneo. Essendo, quindi, stato allegato che i raggiri sarebbero stati praticati dal debitore garantito, è evidente come si debba concludere per l’applicazione del secondo comma dell’art. 1439 c.c. e, pertanto, risulta necessaria la prova che siffatti raggiri fossero noti all’istituto di credito che ne ha tratto vantaggio.
Nel caso in esame, manca qualsiasi allegazione – oltre che prova – della consapevolezza dei lamentati raggiri usati dalla per indurre l’opponente a sottoscrivere la fideiussione, per cui già per questo motivo l’eccezione va respinta.
Ma a tutto voler concedere, va detto come parte opponente abbia preteso di dimostrare l’esistenza dei raggiri mediante interrogatorio formale di sui seguenti capitoli:
Cap. 1) Vero che in data 23/09/2008 concludeva con la il contratto di finanziamento N° 1580943 di € 24.000,00 da rimborsarsi mediante la corresponsione di 84 rate di € 521,35 ciascuna per un totale da restituire di € 43.793,40?;
Cap. 2) Vero che il contratto di finanziamento necessitava che venisse sottoscritto da dei garanti? ;
Cap. 3) Vero che Lei decideva di far sottoscrivere il contratto in qualità di garanti sia a Sua figlia che, all’epoca dei fatti non lavorava, sia a Sua madre che era pensionata?;
Cap. 4) Vero che al momento di raccogliere la firma da Sua figlia non spiegava alla stessa il motivo della sottoscrizione né di che tipo di documento si trattasse? ;
Cap. 5) Vero che al momento della firma del documento (Fidejussione) spiegava a Sua figlia che le firme riguardavano questioni inerenti l’alloggio “RAGIONE_SOCIALE” in cui abitavate;
Cap. 6) Vero che in quel periodo Sua figlia era sofferente per il fallimento del Suo primo matrimonio e che l’anno dopo si separava? ;
Cap. 7) Vero che Lei all’epoca dei fatti era “impiegata con contratto a termine nell’impresa RAGIONE_SOCIALE”;
Cap. 8) Vero che Sua figlia non ha mai ricevuto alcuna corrispondenza relativa alla vicenda di cui trattasi in quanto dall’anno 2009, pur mantenendo la residenza in INDIRIZZO (luogo in cui tutta la corrispondenza è stata inviata), aveva il domicilio altrove pertanto nulla sapeva di quanto accaduto;
Cap. 9) Vero che tutta la corrispondenza diretta a Sua figlia proveniente dalla comunque inerente al suddetto finanziamento veniva da Lei ritirata e mai consegnata a Sua figlia;
Cap. 10) Vero che anche il plico contenente il decreto ingiuntivo veniva da Lei ritirato, seppur a nome di Sua figlia consegnato all’Avv. COGNOME?;
Cap. 11) Vero che in tale occasione e quando consegnava all’Avv. COGNOME il plico contenente il decreto ingiuntivo, gli diceva di non dire nulla a Sua figlia e gli chiedeva di sistemare la questione senza far sapere nulla a Sua figlia ?;
Cap. 12) Vero che Sua figlia è venuta a conoscenza di aver rilasciato una fideiussione a favore della per un Suo finanziamento, di cui fino ad allora era all’oscuro, solo quando l’Avv. COGNOME l’ha informata nonostante Lei si fosse raccomandata di non farlo? ;
Cap. 13) Vero che quando ha saputo il tutto l’ha subito chiamata insultandola per quanto era accaduto?;
Cap. 14) Vero che Lei non ha rinunciato all’eredità di Sua mamma ?
Cap. 15) Vero che Lei ha accettato l’eredità di Sua mamma Ebbene, come già evidenziato nell’ordinanza emessa in sede di ammissione dei mezzi di prova richiesti, la prova per interrogatorio formale risulta inammissibile perché non finalizzata a stimolare la confessione di fatti sfavorevoli alle parti confidenti, bensì ad altra parte processuale (l’opposta).
Trova, pertanto, applicazione l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui “l’interrogatorio formale reso in un processo con pluralità di parti, essendo volto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte confidente e ad esclusivo favore del soggetto che si trova, rispetto ad essa, in posizione antitetica e contrastante, non può essere deferito, da una parte ad un’altra, su un punto dibattuto in quello stesso processo, tra il soggetto deferente ed un terzo soggetto, diverso dall’interrogando, non avendo valore confessorio le risposte, eventualmente affermative, dell’interrogato alle domande rivoltegli.
Invero, la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confidente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette” (Cassazione Civile, Sez. L, Sentenza n. 22753 del 03/12/2004, Rv. 578624).
4.
Non è fondata nemmeno la doglianza in punto di nullità del contratto di finanziamento e della fideiussione per violazione dell’obbligo di informazione precontrattuale sancito dall’art. 124 TUB.
Innanzitutto, occorre precisare che il contratto di finanziamento e il negozio fideiussorio sono stati sottoscritti entrambi in data 23/09/2008, epoca in cui il contenuto dell’art. 124 TUB era il seguente:
“Ai contratti di credito al consumo si applica l’art. 117, commi 1 e 3. 2. I contratti di credito al consumo indicano:
a) l’ammontare e le modalità del finanziamento;
b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
c) il TAEG;
d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato;
e) l’importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG.
Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve esserne fornita una stima realistica;
oltre essi, nulla è dovuto dal consumatore;
f) le eventuali garanzie richieste;
g) le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG.
3. Oltre a quanto indicato nel comma 2, i contratti di credito al consumo che abbiano a oggetto l’acquisto di determinati beni o servizi contengono, a pena di nullità:
a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi;
b) il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e l’ammontare dell’eventuale acconto;
c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui il passaggio della proprietà non sia immediato.
4. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali.
Le clausole di rinvio agli usi per la determinazione delle condizioni economiche applicate sono nulle e si considerano non apposte.
5.
Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
b) la scadenza del credito è a trenta mesi;
c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore”.
Solo con l’entrata in vigore del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, l’art. 124 TUB è stato modificato nella versione riportata dall’opponente, con previsione di obblighi di informazione precontrattuale in capo all’istituto di credito.
Ciò sta a significare che, alla data di stipula del contratto di finanziamento, l’art. 124 TUB non prescriveva agli istituti bancari di rendere informazioni precontrattuali ai propri clienti.
Peraltro, a tutto voler concedere, non può non evidenziarsi che la violazione degli obblighi di informazione precontrattuale, anche ove mai accertati, darebbero luogo soltanto al diritto al risarcimento del danno.
In difetto, infatti, di espresse sanzioni di nullità del contratto – come nell’ipotesi di cui all’art. 124 TUB – deve essere tenuta ferma la distinzione tra regole di validità e regole di comportamento, così come cristallizzata dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “in relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cosiddetta “nullità virtuale”), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch’esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità” (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 26724 del 2007).
Ne consegue che il comportamento illegittimo della banca per aver violato il disposto di cui all’art. 124 TUB – anche ove accertato –, integrando la violazione di una regola di condotta, non potrebbe mai condurre ad una declaratoria di nullità del contratto di finanziamento e della fideiussione che, in ogni caso, sarebbero validamente stipulate.
La condotta della banca, quindi, legittima il cliente a far valere una responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. della stessa, con conseguente onere in capo al cliente di allegare la specifica violazione commessa, dimostrare il danno e dare prova del nesso causale tra condotta e danno.
Per tornare al caso di specie, la domanda di parte attrice volta ad ottenere “la nullità, l’inesistenza annullabilità del contratto finanziamento conseguentemente del contratto di fideiussione” è, quindi, per le ragioni già esposte evidentemente infondata.
6. Parte opponente lamenta, anche, la nullità del decreto ingiuntivo opposto, per non aver l’opposta attivato la polizza Protezione RAGIONE_SOCIALE, a copertura del rischio morte del coobbligato e dell’impossibilità del contraente di adempiere la sua obbligazione, in considerazione dell’intervenuto decesso del coobbligato Anche siffatta doglianza è destituita di fondamento.
Non costituisce causa di nullità del decreto ingiuntivo opposto la mancata attivazione della polizza da parte dell’istituto di credito e, peraltro, dalla lettura delle condizioni generali prodotte da parte opposta (cfr. doc. 17) si legge come l’assicurato è solo colui che ha sottoscritto il contratto come richiedente e non anche chi ha sottoscritto il contratto come coobbligato, con la conseguenza che la morte del coobbligato non potrebbe, in ogni caso, determinare gli effetti invocati da parte opponente.
7. Secondo la prospettazione di parte opponente, poi, il tasso di interesse pattuito sarebbe affetto da usura originaria e ricorrerebbe, altresì, l’ipotesi di usura sopravvenuta.
Quanto alla lamentata usura originaria, costituisce principio generale quello per cui l’attore non può limitarsi ad una generica contestazione ma, nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti.
Più nello specifico, qualora la doglianza riguardi l’applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, il tasso soglia, il periodo e i modi del suo superamento, nonché le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari (cfr. in questi termini, Tribunale Roma, sentenza n. 3869/2019;
Tribunale di Cuneo sentenza n. 441 del 05/10/2020).
Nella specie, parte opponente non ha indicato né il tasso-soglia, né i tempi e i modi del superamento, né tantomeno ha individuato le somme che assume essere state illegittimamente percepite dalla banca.
La genericità della contestazione, quindi, depone per il suo rigetto.
Non solo.
L’opponente non ha nemmeno provveduto alla produzione in giudizio del decreto ministeriale rilevante per la determinazione del TEGM, necessario per la determinazione del tasso soglia.
In assenza di tale necessaria produzione è inibito al giudicante l’accertamento della fondatezza o meno dell’eccezione di usurarietà, dovendo essere richiamato, in questa sede, l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità e già condiviso da questo Tribunale, cui si intende dare continuità, circa la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali con i quali trimestralmente viene stabilito il tasso medio ai fini del calcolo del tasso soglia oltre il quale l’interesse assume natura usuraria e la conseguente impossibilità di applicare ad essi il principio iura novit curia, di cui all’articolo 113 c.p.c. Nello specifico, la Corte di Cassazione ha chiarito che, trattandosi di atti amministrativi, non può trovare applicazione il principio iura novit curia, dovendo tale norma essere letta ed applicata con riferimento all’art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile, il quale contiene l’indicazione delle fonti del diritto, le quali, non comprendono gli atti suddetti (cfr. al riguardo Cass. nn. 5483/98 e 6933/99),
con la conseguente inammissibilità delle censure basate sulla asserita violazione di tali decreti.
In tal senso, da ultimo, si segnala Cassazione civile, sez. III, 30/01/2019, n. 2543, che ha condivisibilmente stabilito che il principio iura novit curia va coordinato con l’art. 1 preleggi, il quale indica le fonti del diritto, onde, laddove il primo eleva a dovere del Giudice la ricerca del “diritto”, non può non fare esclusivo riferimento alle vere e proprie fonti del diritto oggettivo, id est ai precetti che sono caratterizzati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, sicché vanno esclusi dall’ambito d’operatività del richiamato principio sia i precetti aventi carattere normativo ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico ma non normativo (come gli atti di autonomia privata o gli atti amministrativi) estranei alla previsione del menzionato art. 1 preleggi, sia quelli aventi forza normativa puramente interna, come gli statuti degli enti e i regolamenti interni.
Né la mancata produzione della copia dei decreti ministeriali che stabilivano, all’epoca della stipula del contratto, la soglia antiusura può essere superata con la produzione di Rispetto, poi, alla lamentata usura sopravvenuta, è appena il caso di aggiungere che secondo l’indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, reso proprio con riferimento ai contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. , Sentenza n. 24675 del 19/10/2017, Rv.
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Ne consegue che soltanto in presenza di pattuizione ab origine usuraria – anche tenuto conto di una eventuale rinegoziazione delle condizioni contrattuali – si potrebbe ritenere nulla la clausola determinativa del tasso di interesse.
Diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, non vi è prova, allora, della natura usuraria degli interessi pattuiti, con la conseguenza che alcuna invalidità della fideiussione – per illiceità della causa – può essere predicata.
7. Prive di fondamento sono anche le doglianze in punto di anatocismo e di indeterminatezza del tasso per mancata conformità tra TAEG pattuito e quello in concreto applicato.
A tal proposito, non può non evidenziarsi come le allegazioni siano del tutto generiche e prive di qualsivoglia elemento di prova atto a supportare le doglianze.
In particolare, parte opponente non ha indicato né il TAEG pattuito né, tantomeno, quello che risulterebbe in concreto applicato e non ha, neppure, accompagnato le richiamate generiche doglianze con una perizia tecnica di parte che potesse, in concreto, fungere da allegazione tecnica specifica in punto di sussistenza del lamentato anatocismo e della lamentata mancata conformità tra TAEG pattuito e applicato, oltre che quantificazione delle somme indebitamente percepite dall’istituto di credito.
La genericità delle allegazioni e l’assenza di qualsiasi elemento di riscontro sul punto depongono per il rigetto delle doglianze.
8.Deve essere, a questo punto, esaminata la domanda di manleva proposta dall’opponente nei confronti delle terze chiamate.
In punto di diritto, va premesso che il patto di manleva ha per contenuto il dovere di sollevare altri dalle conseguenze di un fatto dannoso e, quindi, realizza una assunzione di garanzia da parte dell’obbligato.
Esso si distingue dalla fideiussione, in quanto, mentre l’obbligazione di manleva è eventuale e condizionata, il fideiussore normalmente si obbliga negli stessi termini del debitore principale.
Inoltre, a differenza della fideiussione, la quale riguarda un obbligo assunto dal garante verso il creditore e non già verso l’obbligato principale, l’obbligazione di manleva e assunta nei confronti e a beneficio del debitore garantito (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 1543 del 08/03/1980, Rv. 405103; Tribunale Roma sez. X, 12/04/2017, n.7423; Tribunale Roma sez. X, 12/04/2017, n.7423).
In altre parole, il fideiussore rimane obbligato nei confronti della banca ed è tenuta nei suoi confronti al pagamento del dovuto, potendo agire in regresso nei confronti del debitore principale e di eventuali altri garanti soltanto una volta estinta l’obbligazione garantita.
D’altra parte, ciò è anche quanto previsto dall’art. 8 delle condizioni generali della fideiussione, specificamente approvata per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c.
La domanda di manleva, pertanto, non può che essere rigettata.
9.
Il rigetto dell’opposizione depone per la condanna dell’opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell’opposta e, per essa, della cessionaria intervenuta.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i. , tenuto conto del valore della causa e dell’attività difensiva svolta, con la sola precisazione che le spese di lite saranno così suddivise, stante la mancata estromissione dal giudizio della cedente – fase di studio e introduttiva in favore dell’opposta – fase istruttoria/trattazione e fase decisionale in favore della cessionaria intervenuta in data 4/10/2019, prima del deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. Con riguardo al rapporto processuale con le terze chiamate, stante la mancata costituzione in giudizio delle stesse, nulla verrà disposto in punto di spese di lite.
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
– rigetta l’opposizione e per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1134/2017 che dichiara esecutivo;
– rigetta la domanda di manleva proposta da – condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in euro 2.905,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
– condanna al pagamento delle spese di lite in favore di e per essa la mandataria che liquida in euro 2.905,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
– condanna al pagamento delle spese di lite in favore di per essa la procuratrice che liquida in euro 4.711,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
– nulla sulle spese in relazione al rapporto processuale tra e tra
Così deciso in Perugia, il 4 settembre 2024 Il Giudice Dott.ssa NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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