Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Sesta Civile
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa, all’udienza del 22/11/2022, all’esito della discussione orale ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 17313/2022 pubblicata il 22/11/2022
(contestuale ex art. 429 c.p.c.)
nella causa civile di primo grado iscritta al n°1630 del Registro Generale Affari Contenziosi dell’anno 2021, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo n°13147/2012″, pendente
tra
XXX,
attore opponente
e
YYY SGR S.P.A. – Società di Gestione del Risparmio, Società per Azioni – quale società di gestione del Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso denominato “Fondo *** RE Comparto Due – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso”
convenuti opposti
PREMESSO CHE
1) A seguito di ricorso per ingiunzione proposto da YYY n.q. innanzi al Tribunale di Roma, veniva emesso in data 19 ottobre 2020 il Decreto Ingiuntivo n. 16274/2020, con il quale era intimato all’attuale opponente, Sig. XXX, di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso: a) la somma di € 21.822,72; b) gli interessi come da domanda; c) le spese di procedura di ingiunzione, liquidate in € 830,00 per compensi, in € 145,50 per esborsi, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
2) il suddetto decreto ingiuntivo era ritualmente notificato al debitore ingiunto in data 17 novembre 2020;
3) il Sig. XXX presentava opposizione all’ingiunzione di pagamento, con citazione notificata in data 02 dicembre 2020 e iscritta al ruolo in data 13 gennaio 2021;
4) in sede di opposizione, asseriva la parte opponente che l’importo ingiunto non sarebbe dovuto in quanto il conduttore avrebbe operato una disdetta;
5) concludeva la parte opponente “in accoglimento della presente opposizione dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo n. 16274/2020 del 19.10.2020 NRG 47324/2020 emesso dal Tribunale Civile di Roma notificato il 17.11.2020, perché emesso in relazione a contratto di locazione legittimamente disdettato, causa impossibilità utilizzo dell’immobile, prontamente notificata a controparte con messa a disposizione dell’immobile stesso, peraltro riconsegnato ed acquisito in possesso dalla locataria in data antecedente il periodo comunque fatturato”;
6) si costituiva nel presente giudizio YYY SGR S.p.A. n.q., contestando tutto quanto ex adverso dedotto; in particolare eccepiva la inammissibilità della opposizione spiegata da controparte in quanto tardiva, ovvero la infondatezza della domanda anche nel merito, stante la pacifica debenza degli importi ingiunti e pertanto formulava richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
7) concludeva la opposta: “preliminarmente di accertare e dichiarare che la opposizione spiegata dal sig. XXX è inammissibile in quanto tardiva perché iscritta al ruolo oltre i quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo n. 16274/2020 (come risultante dal portale pst del Ministero della Giustizia), confermando in toto il decreto ingiuntivo opposto e dichiarandolo esecutivo; comunque concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; NEL MERITO, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda preliminare, Voglia, rigettare l’opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto confermando il decreto ingiuntivo n. 16247/2020; In subordine accertare e dichiarare l’inadempimento del Sig. XXX rispetto alla propria obbligazione di corrispondere quanto dovuto quale residuo non corrisposto delle fatture oggetto di ingiunzione, condannando lo stesso al pagamento dell’importo di € 21.822,72 oltre interessi fino all’effettivo soddisfo ovvero o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese, competenze onorari, contributo forfettario, IVA e CPA.”;
All’udienza del 6 maggio 2021, il Giudice si riservava sulle domande ed eccezioni formulate dalle parti e a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, rilevando che l’eccezione di tardività della opposizione formulata dalla parte convenuta fosse, prima facie, non infondata, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disponeva il mutamento del rito, nelle forme del rito locatizio, fissando per la prosecuzione del giudizio all’udienza del 3 febbraio 2022, assegnando altresì alla opponente termine di 30 giorni prima dell’udienza, e alla opposta di 10 giorni, per la integrazione degli atti, con invito ad esperire la mediazione obbligatoria nell’ulteriore termine di 60 giorni;
YYY SGR S.p.A. introduceva il procedimento di mediazione obbligatoria presso l’Organismo ADR Center di Roma, rubricata al numero 1740/2021 e veniva fissato il primo incontro per la data del 17/1 2/2021, in occasione del quale la procedura di mediazione si chiudeva con verbale negativo.
La causa, senza l’ammissione di mezzi istruttori in quanto totalmente documentale, è stata discussa e decisa all’odierna udienza L’opposizione va dichiarata inammissibile.
Come ben evidenzia parte opposta, anche in ragione dell’ultima pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Sent. n. 927 del 13.01.2022), si ribadisce anche in questa sede, che costituisce jus receptum il principio secondo il quale l’opposizione a decreto ingiuntivo – qualora si tratti di una controversia in materia di locazioni e/o occupazione di immobile, disciplinata dal rito del lavoro – deve essere proposta con ricorso depositato entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica della ingiunzione di pagamento.
La materia, nel caso di specie, avendo ad oggetto il mancato pagamento del corrispettivo da parte del Sig. XXX, a titolo di canoni di locazione e oneri accessori, ricade pienamente nell’ambito applicativo del rito delle locazioni, stante l’espressa previsione contenuta nell’art. 447 bis c.p.c..
L’opposizione al decreto ingiuntivo n. 16274/2020, emesso dal Tribunale civile di Roma, dal portale telematico del medesimo Tribunale di Roma risulta iscritta al ruolo solamente in data 13 gennaio 2021, quindi oltre il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, ricevuto dalla opponente in data 17 Novembre 2020.
Pertanto, sulla scorta di quanto riportato sul predetto portale, essendo trascorso il tempo utile per il deposito dell’atto, la opposizione promossa dal Sig. XXX è inammissibile perché tardiva.
Peraltro, da ultimo, le sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 927 pubblicata il 13.01.2022, confermando tutto quanto già esposto in sede di costituzione in ordine alla tardività della opposizione al decreto ingiuntivo in materia locatizia, hanno altresì rilevato che “nella medesima opposizione a decreto ingiuntivo in materia di locazione, come tale soggetta al rito speciale di cui all’art. 447 bis c.p.c., non può trovare applicazione l’art. 4 del d.lgs n. 150 del 2011, il quale non attiene ai procedimenti di natura impugnatoria, come l’opposizione al decreto ingiuntivo”, con ciò ponendo la parola fine ad ogni possibile eccezione e/o diversa interpretazione in merito.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, sez. VI, in persona del giudice dott.ssa, definitivamente pronunciando sull’opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 16274/2020, così provvede: reietta ogni altra istanza, dichiara inammissibile l’opposizione; condanna la opponente al rimborso in favore della opposta delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00, oltre oneri di legge. Roma, 22.11.2022
Dott.ssa
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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