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Codice Civile
Codice Penale

Opposizione al decreto ingiuntivo, pagamento di canoni di leasing

In caso di risoluzione del contratto di leasing, il concedente può agire per il recupero dei canoni scaduti e non pagati, nonché per l’eventuale differenza tra il valore residuo del bene e il ricavato della sua vendita. Il valore di vendita del bene deve essere determinato secondo criteri di mercato, tenendo conto dello stato di conservazione e della percorrenza del veicolo.

Pubblicato il 03 September 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice dr.
NOME COGNOME ha pronunciato la presente

SENTENZA N._4428_2024_- N._R.G._00017965_2023 DEL_05_08_2024 PUBBLICATA_IL_05_08_2024

nella causa civile Nrg 17965/2023 promossa da:
elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende per delega in atti;
attrice;
CONTRO elettivamente domiciliata presso l’indirizzo Pec dell’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende per delega in atti;
convenuta.

Oggetto: locazione di bene mobile.

CONCLUSIONI

DELLE PARTI Attrice:
“1) In via pregiudiziale e preliminare, previa rimessione della causa sul ruolo, accogliere la richiesta di CTU tecnica per tutti i motivi meglio specificati in narrativa; ) nel merito, senza recesso alla superiore richiesta, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 5010/2023, R.G. n. 12714/2023 del 03.08.2023, depositato in cancelleria in pari data, notificato in data 03.08.2023, perché infondato in fatto ed inattendibile in diritto per i motivi avanti esposti;
3) conseguentemente ritenere dichiarare l’inesistenza del credito vantato dall’opposta – in persona del suoi rappr.ti legali pro tempore, nei confronti dell’opponente in persona dell’Amministratore Unico sig., cui al D.I. opposto n. 5010/2023, emesso dal Tribunale di Torino per i motivi su esposti, dichiarando non dovuta la richiesta e le somme in esso contenute;
4) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l’Ill.mo Tribunale adito ritenesse sussistente, anche in parte, il credito di cui il decreto ingiuntivo, disporre la compensazione di detta somma con quella eventualmente dovuta alla 5) condannare la società opposta in persona del suoi rappr.ti legali pro tempore, al pagamento delle spese e compensi legali da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi.

– Convenuta:
NEL MERITO, IN INDIRIZZO – dichiarare infondata in fatto ed in diritto ogni avversaria difesa, rigettare l’opposizione e per l’effetto – confermare in toto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 5010/2023.
NEL MERITO, IN INDIRIZZO – nel denegato e non creduto caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare tenuta e condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della della somma capitale di € 19.487,13 (anche comprensiva delle spese di cui a p. 7 della comparsa, doc.12), oltre interessi di mora ex d. Lgs.
231/2002 dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e, per l’effetto, rideterminare il quantum dovuto dalla attrice in favore della , tenendo in debito conto anche l’ulteriore Contr di credito (€ 955,80), in addizione alle altre domande di parte convenuta ove non accolte integralmente.
IN OGNI CASO con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario e CPA e spese di registrazione.

MOTIVAZIONE

L’attrice ha chiesto la revoca del decreto n. 5010/2023, con cui il Tribunale le ha ingiunto di pagare alla convenuta € 19.487,13 (oltre interessi e spese della procedura) – quale somma ottenuta deducendo dagli importi richiesti a titolo di canoni e spese relativi alla locazione finanziaria di autovettura n. 3602579, pari a € 45.482,35, il ricavato dalla vendita del veicolo, pari a € 25.995,22 – eccependo la violazione dell’art. 1 c. 139 L. 124/2017, secondo il quale il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene “sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati…”, nonché la violazione dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, in quanto la convenuta, “dopo aver recuperato il bene oggetto del leasing” – nello specifico, il veicolo TARGA_VEICOLO targato TARGA_VEICOLO – “l’ha venduto ad un prezzo irrisorio di euro 25.995,22 (a fronte di un valore residuo di molto superiore) così frustrando, nella sostanza, il diritto del locatario a vedersi decurtato dall’indennizzo per quanto ricavato dalla vendita del bene” (cit. p. 2). Costituendosi in giudizio, la convenuta ha chiesto il rigetto dell’opposizione e la conseguente condanna dell’attrice al pagamento della somma ingiunta.

A sostegno delle proprie pretese, l’attrice, in particolare, ha prodotto in giudizio:
a) una valutazione della che indica un valore commerciale del bene compreso tra € 28.900,00 e € 32.640,00 (all. 2 fasc. att.);
b) il verbale di riconsegna del veicolo del 21/07/2021, rispetto al quale ha sostenuto che “il bene si trovava in ottime condizioni di carrozzeria …come certificato dal perito (cit. p. 3; all. 4 fasc. att.);
c) la comunicazione del 14/09/2020, con la quale la Bmw Group RAGIONE_SOCIALE relativamente al leasing n. NUMERO_DOCUMENTO, ha indicato un “corrispettivo per riscatto anticipato” pari a € 50.375,49 (all. 3 fasc. att.);
d) una valutazione RAGIONE_SOCIALE che indica, al 2018, un valore commerciale dell’autovettura pari a € 27.500,00 (all.
quotazione RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO, mem. ex art. 171 ter comma 1 n. 2 fasc. att.).

Di contro, la convenuta ha sostenuto che il credito azionato sarebbe legittimo, in primo luogo, perché si fonderebbe sull’applicazione dei criteri di determinazione degli importi dovuti in caso di risoluzione del contratto stabiliti dall’art. 138 L. 124/2017 e trasfusi, nel caso di specie, all’art. 8.3 delle condizioni generali di contratto;
in secondo luogo, perché, contrariamente a quanto affermato dall’attrice, il veicolo oggetto del leasing sarebbe stato venduto al valore di mercato, tenuto conto delle risultanze della perizia e delle condizioni in cui si trovava il bene al momento della restituzione.

Rispetto al secondo profilo, la convenuta ha osservato, in particolare, che “il veicolo presentava – oltre ai danni alla carrozzeria rilevati nel verbale di riconsegna e riconosciuti dalla controparte – anche danni alla meccanica ed elettronica …quantificati in € 8.734,11” e che il veicolo sarebbe stato riconsegnato “con un esubero chilometrico di quasi il 50% in più rispetto al pattuito” (comp. p. 5).

Ciò premesso, si osserva che la a sostegno della propria pretesa creditoria, ha prodotto in giudizio il leasing intercorso tra le parti e il relativo piano di ammortamento, nonché un analitico estratto conto con conteggi al 15/11/2021, le cui risultanze non sono state specificamente contestate dall’attrice (doc. 2, 2bis e 8 fasc. conv. ).

Per quanto concerne, poi, la questione relativa al valore di vendita del veicolo, si ritengono condivisibili le affermazioni prospettate della convenuta, considerato che la in data 21/07/2021, ha sottoscritto il verbale di riconsegna, in calce al quale si legge che “il presente verbale ha validità e si riferisce esclusivamente ai danni esterni e visibili e quindi non ha alcuna rilevanza in merito a danni di carrozzeria, rivestimenti interni, di organi meccanici e/o elettrici e agli strumenti di bordo non facilmente rilevabili e a malfunzionamenti in genere”, e che il conduttore “dichiara di scegliere di comune accordo con la – RAGIONE_SOCIALE la società RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO Bisagno Dalmazia, 71/1216141 GENOVA, quale perito di cui al comma 139, art. 1, L. 124/2017” (doc. 5 fasc. conv. ).

Si rileva, inoltre, che dalla perizia prodotta in giudizio risulta che il veicolo è stato riconsegnato con una percorrenza di 71.954 Km – mentre, nel leasing, è stato stabilito che “il chilometraggio complessivo pattuito per tutta la durata della locazione finanziaria è di:
Km 50.000” (p. 1 doc. 2 fasc. conv. ) – e che lo stesso presenta dei danni, quantificati in € 8.734,11, a fronte dei quali il perito, scelto di comune accordo tra le parti, ha determinato il valore del bene in € 25.365,89 (doc. 11 fasc. conv.).

Scarsamente significative risultano, invece, prospettazioni dall’attrice per quanto riguarda il valore del bene, considerato che la stessa ha prodotto in giudizio, in primo luogo, una valutazione della riferita a una vettura avente il medesimo modello del bene oggetto del giudizio, rispetto alla quale non risulta indicato, tuttavia, l’arco di tempo entro il quale sono state effettuate le ricerche (doc. 2 fasc. att.);
in secondo luogo, una valutazione RAGIONE_SOCIALE riferita a un modello di autovettura – nello specifico, il modello TARGA_VEICOLO– che non coincide con quello del veicolo per cui è causa.

Né risulta rilevante, a tal proposito, la valutazione RAGIONE_SOCIALE del 2024, la cui allegazione deve ritenersi in ogni caso tardiva, perché effettuata solo in sede di memoria di replica ex art. 190 Cpc.

Parimenti, non è condivisibile l’affermazione della econdo la quale il valore del bene, alla data del 14/09/2020, era di € 50.375,49, in quanto, come si evince dalla mail di riferimento, la somma si riferisce alla voce “corrispettivo per riscatto anticipato” e non al valore residuo del veicolo (doc. 3 fasc. att.).

È documentalmente provato, infine, che, il valore di vendita del bene – pari a € 25.995,22 oltre Iva – è stato superiore al valore indicato nella perizia del 27/08/2021 (doc. 5 e doc. 11 fasc. conv. ).

Per tutti gli esposti motivi, l’opposizione è infondata e deve pertanto essere rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano in 4.237,00 per compenso (in relazione ai valori medi della tabella di riferimento per la fase di studio della controversia, la fase introduttiva del giudizio e la fase decisionale e ai valori minimi per la fase istruttoria), con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.

PQM

pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, rigetta l’opposizione e le domande proposte dalla nei confronti della condanna la a rimborsare alla le spese di lite, liquidate in € 4.237,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva.

Torino, 05/08/2024.
IL GIUDICE dr.
NOME COGNOME Sentenza redatta con l’assistenza della funzionaria dell dr.ssa NOME COGNOME.

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