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Opposizione a decreto ingiuntivo su contratto di finanziamento

La sentenza in esame affronta il tema dell’obbligo di motivazione del giudice in sede di opposizione a decreto ingiuntivo per vessatorietà delle clausole contrattuali, con particolare riguardo all’onere di allegazione del debitore.

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Pubblicato il 5 marzo 2025 in Diritto Bancario, Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE

Il giudice dr. NOME COGNOME ha pronunciato la presente

SENTENZA N._768_2025_- N._R.G._00013898_2024 DEL_13_02_2025 PUBBLICATA_IL_13_02_2025

nella causa civile Nrg 13898/2024 promossa da: elettivamente domiciliato in Torino, INDIRIZZO Sanfront INDIRIZZO/INDIRIZZO, presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende per delega in atti;

attore;

CONTRO , elettivamente domiciliata in Asti, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME;

rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME

convenuta.

Oggetto: contratti bancari.

CONCLUSIONI

DELLE PARTI Attore:

“… nel merito:

accertare e dichiarare il carattere abusivo e vessatorio, in parte qua, delle clausole contenute nel contratto di finanziamento prodotto, posto a base del ricorso parimenti prodotto, quali denunciate sopra in parte motiva, e salvi ulteriori rilievi e/o denunce di vessatorietà;

accertare e dichiarare quale incidenza quantitativa abbia avuto il suddetto carattere abusivo delle clausole sull’opposto decreto ingiuntivo, a seguito della CTU il cui ingresso è stato sopra richiesto;

in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n. 6645/2021 emesso dal Tribunale di Torino nella procedura n. 16543/2021 R.G. depositato in cancelleria in data 7.09.2021.stabilendo invece quale sia la somma minore dovuta dal consumatore al professionista a mente del principio di cui a Sezioni Unite 9479/2023.

Con il favore delle spese e con salvezze illimitate.

” Convenuta:

“… nel merito:

in via principale, rigettare integralmente l’opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e/o in diritto e comunque non provata e, per l’effetto, confermare in ogni parte il decreto ingiuntivo opposto;

in via subordinata:

– in denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare l’obbligo pecuniario a carico dell’opponente nello stesso dedotto e qui reiterato e, per l’effetto, condannare la stessa al pagamento in favore dell’esponente dell’importo di euro 37.537,93 oltre interessi legali dal 19/12/2013 al soddisfo, salvo la diversa somma che risulterà accertata in corso di causa;

– nella denegata ipotesi in cui venisse dichiarata la nullità delle clausole contrattuali inerenti l’applicazione di interessi usurari, condannare l’opponente al pagamento in favore dell’esponente dell’intero capitale finanziato oltre a tutte le voci non dichiarate nulle al netto degli eventuali acconti ricevuti oltre agli interessi legali da ogni singola scadenza al saldo, rivalutazione monetaria e oneri di legge se dovuti;

– in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

MOTIVAZIONE

L’attore ha fatto opposizione ai sensi dell’art. 650 Cpc al decreto n. 6645/2021 – con cui il Tribunale gli ha ingiunto di pagare alla convenuta € 37.537,93 (oltre interessi e spese della procedura), a titolo di restituzione di un prestito personale e di un’apertura di credito – sulla base dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 9479/2023, adducendo a motivo la vessatorietà delle clausole relative ai rapporti con la Findomestic Spa, all’uso della carta di credito, alla “garanzia a carico del coniuge del consumatore”, agli interessi, all’esclusione di costi dal Taeg (p. 4 e 5) e alla “Decadenza dal beneficio del termine” (mem. 02/01/2025 p. 3).

Costituendosi in giudizio, la ha chiesto il rigetto dell’opposizione.

La natura della controversia rende opportuno rilevare che nella sentenza citata le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato, per quanto concerne l’obbligo di motivazione del giudice adito in via monitoria, che il controllo d’ufficio deve riguardare le clausole “rilevanti rispetto all’oggetto della domanda di ingiunzione”, ossia quelle che “abbia(no) incidenza sull’accoglimento, integrale o parziale, della domanda del creditore”;

con riferimento alla fase esecutiva, che il giudice dell’esecuzione “dell’esito di tale controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo – informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per far accertare (solo ed esclusivamente) l’eventuale abusività delle clausole, con effetti sull’emesso decreto ingiuntivo”;

in ordine alla fase di cognizione, che il giudice dell’opposizione tardiva ex art. 650 Cpc “una volta investito dell’opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l’esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l’accertamento sull’abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale”.

Dall’applicazione del secondo e del terzo principio al caso di specie discende l’infondatezza del motivo di opposizione riguardante il Taeg, che non attiene al profilo di abusività delle clausole contrattuali, il quale costituisce il necessario oggetto dell’opposizione in esame, che può riferirsi “solo ed esclusivamente” a esso.

’applicazione del primo principio discende invece il rigetto dei motivi relativi alle clausole 9, 13 e 23, perché l’attore si è limitato a sostenerne la vessatorietà, senza prospettare in alcun modo le conseguenze di essa rispetto alla pretesa in concreto fatta valere dalla convenuta.

Al riguardo, va infatti osservato che egli, con riferimento alle clausole n. 9 e 13, non ha prospettato le azioni e le eccezioni che avrebbe potuto proporre nei confronti della cedente, né ha allegato specifiche modalità di uso della carta di credito;

in ordine alla clausola n. 23, non ha indicato la specifica rilevanza della garanzia a carico del coniuge.

Infondati, inoltre, sono i motivi relativi al ritardo nei pagamenti e alla decadenza dal beneficio del termine, considerato, in primo luogo, che l’”indennità dell’8%”, la “penale dell’8%” e “l’interesse di mora nella misura massima del 14,60%” non possono ritenersi manifestamente eccessivi (doc. 6 fasc. att.);

in secondo luogo, che l’attore non ha compiutamente allegato il cumulo di queste voci e l’entità delle somme che sarebbero state addebitate a questi titoli.

Rispetto agli interessi, occorre infine considerare che la domanda proposta nel ricorso ha a oggetto gli “interessi legali” (doc. 1 fasc. att.).

Ne discende il rigetto dell’opposizione e delle domande attoree.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano in € 5.261,00 per compenso (in relazione ai valori medi della tabella di riferimento per la fase di studio della controversia e la fase introduttiva del giudizio e ai valori minimi per la fase istruttoria e la fase decisionale), con rimborso del contributo unificato e delle spese forfettarie nella misura del 15%.

PQM

Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, rigetta l’opposizione e le domande proposte da nei confronti della condanna a rimborsare alla le spese di lite, liquidate in € 5.261,00 per compenso, oltre spese forfettarie nella misura del %, Cpa e Iva.

Torino, 13/02/2025.

IL GIUDICE dr. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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