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Codice Penale

Opposizione a decreto ingiuntivo su finanziamento respinta

La sentenza ribadisce i principi in tema di onere della prova nei contratti di finanziamento e prescrizione del credito, affermando che la mancata indicazione del TAEG non comporta la nullità del contratto.

Pubblicato il 15 October 2024 in Diritto Bancario, Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE DICIASSETTESIMA CIVILE

R.G.N. 3566/2023

Udienza del 1° ottobre 2024 h. 13.00 innanzi alla dott.ssa NOME COGNOME sono comparsi per la parte opponente nessuno compare alle ore 13.20 Per la parte opposta l’avv. NOME COGNOME oggi sostituito dall’avv. NOME COGNOME e ai fini della prativa forense dal Dott NOME COGNOME il quale si riporta agli atti e alle conclusioni rassegnate discutendo la causa in conformità;

chiede che la causa venga trattenuta in decisione Il Giudice, udita la discussione orale trattiene la causa in decisione ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c decidendo come da separato provvedimento da considerare parte integrante di questo verbale IL Giudice Onorario Dott.ssa NOME COGNOME Verbale chiuso alle ore 13.30

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA XVII

SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario NOME COGNOME, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA N._15114_2024_- N._R.G._00003566_2023 DEL_01_10_2024 PUBBLICATA_IL_01_10_2024

ex art. 281-sexies, c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3566/23 del R.G.A.C.C. e vertente tra: , c.f. , rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caivano, INDIRIZZO per procura allegata all’atto di citazione;

PARTE OPPONENTE contro c. f. , e per essa, quale mandataria, C.F. elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Milano, INDIRIZZO per procura allegata alla comparsa di costituzione.

PARTE OPPOSTA OGGETTO:finanziamento, opposizione al decreto ingiuntivo n. 21133/22 (R.G. 70030/22) emesso dal Tribunale di Roma il 06.12.22.

CONCLUSIONI

come da verbale di udienza di discussione orale dell’1.10.24.

*** Si premette che il presente giudizio è pervenuto a questo giudice, dopo una precedente assegnazione, in data 22.05.2023.

ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLO SVOLGIMENTO PROCESSO

proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 21133/22 (R.G. 70030/22) emesso il 06.12.22, con il quale il Tribunale di Roma gli aveva ingiunto il pagamento di euro 29.747,95 in favore di quale saldo debitorio relativo al contratto di prestito personale n. NUMERO_DOCUMENTO stipulato in data 27.07.2005, con poi cedente del credito alla (cfr. all. 3 comparsa di costituzione e risposta).

Parte opponente, a sostegno della richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, eccepiva la carenza di legittimazione attiva della per la mancata dimostrazione e notifica della cessione del credito in proprio favore dalla la carenza probatoria del diritto di credito azionato, la prescrizione del medesimo e l’indeterminatezza delle condizioni contrattuali.

Si costituiva la che sosteneva di aver esaustivamente fornito la prova della propria legittimazione attiva e della propria pretesa creditoria attraverso il deposito del contratto di cessione, della comunicazione di notifica della cessione e del contratto di finanziamento con piano di ammortamento ed estratto conto certificato.

Con ordinanza del 09.07.24 veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.

All’odierna udienza la sola opposta ha discusso la causa richiamando le conclusioni dei propri atti difensivi.

*** L’opposizione è infondata e va rigettata.

In via preliminare va rigettata l’eccezione di carenza di legittimazione attiva della n quanto quest’ultima ha fornito la prova della titolarità della posizione dell’elenco delle posizioni cedute che riporta il credito azionato in monitorio, della Gazzetta Ufficiale n. 143 del 2018 e n. 136 del 21 in cui sono state pubblicate le cessioni del credito e della comunicazione della medesima cessione inviata a con raccomandata a/r nonché della cartolina attestante l’avvenuta ricezione (cfr. all. 3 docc. 4, 5, 6 e 7 comparsa di costituzione e risposta).

Parimenti, va rigettata l’eccezione di prescrizione in quanto nei contratti di finanziamento la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata decorre dal momento di scadenza dell’ultima rata (cfr. Cass. ord. n. 4232/23; Cass. sent. n. 17798/11) e non dal momento della stipula del finanziamento come dedotto da parte opponente che, inoltre, non ha considerato la sussistenza di successivi atti interruttivi del termine di prescrizione quali la notifica della cessione con intimazione ad adempiere.

Passando al merito della controversia va premesso che anche in materia di finanziamento o prestito personale si applicano i principi generali enunciati dalla Corte di Cassazione in tema di inadempimento delle obbligazioni in base ai quali:

“In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento” (cfr. Cass., Sez. Un. n. 13533/01).

Nel caso di specie va, innanzitutto, evidenziato che parte opponente non ha contestato la stipula del contratto di finanziamento e l’erogazione della somma oggetto del prestito personale ma ha eccepito la prescrizione del credito, la mancata dimostrazione dello stesso e l’indeterminatezza delle condizioni contrattuali.

Riguardo alla prova del credito in esame la sulla quale ricadeva l’onere di allegare i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, ha dato prova documentale dell’esistenza del proprio credito e del suo ammontare, producendo copia del contratto di finanziamento sottoscritto dalla con e del relativo estratto conto. (cfr. all. 3 docc. 3 e 8 comparsa di costituzione e risposta).

In relazione all’asserita indeterminatezza delle condizioni contrattuali, invece, va affermato, innanzitutto, che parte opponente non ha effettuato una specifica allegazione né del tasso moratorio da considerare usurario, né del calcolo in base al quale lo stesso avrebbe superato la soglia usura contravvenendo a quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di punto, inoltre, l’unica allegazione specifica dell’opponente riguarda l’errata indicazione del TAEG che, tuttavia, non può essere considerato un tasso di interesse o una condizione economica da applicare al mutuo. Esso, infatti, denominato anche ISC ((indice sintetico di costo) è un indicatore informativo del costo complessivo dell’operazione che comprende gli interessi ma anche gli oneri diversi da essi e le spese che determinano il costo effettivo per il cliente, in base a quanto stabilito dalla.

Di conseguenza, la mancata indicazione o la difformità tra il TAEG indicato e quello effettivamente applicato non può essere fatta rientrare nella nozione di “prezzo” che ai sensi dell’art. 117, co. VI, TUB, deve essere correttamente indicato nel contratto o nel separato documento di sintesi.

Ne deriva che non può comportare la nullità di cui all’art. 117, co. VI, TUB, e l’applicazione del successivo comma dello stesso articolo che impone l’applicazione di un tasso sostitutivo o del minor prezzo pubblicizzato, in quanto, riguardante l’ipotesi in cui la nullità è riferita agli interessi, ai prezzi o alle condizioni.

Parte opponente, pertanto, non ha fornito prova di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto di credito azionato dall’opposta limitandosi ad avanzare eccezioni generiche che sono rimaste prive di riscontro processuale.

La stessa, inoltre, non ha dato seguito alla domanda proposta, non partecipando alle ultime udienze e non redigendo note conclusive.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e assorbita, sull’opposizione R.G.A.C.C. 3566/23 così provvede:

– rigetta l’opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 21133/22 (R.G. 70030/22);

– condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite, liquidate in euro 2.906,00, più IVA al 22%, spese generali al 15% e c.p.a. come per legge.

Sentenza resa, ai sensi dell’art. 281-sexies, c.p.c., in Roma l’1 ottobre 2024, allegata al verbale di udienza chiuso alle ore 15.25 Il Giudice Onorario NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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