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Opposizione a decreto su equa riparazione

Il decreto conferma il principio per cui la presunzione di irrisorietà della pretesa, che esclude il diritto all’equa riparazione, opera anche in caso di azioni collettive, se l’entità del possibile ristoro si rivela esigua in rapporto alla situazione individuale del richiedente.

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Pubblicato il 17 aprile 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

LA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE CIVILE

composta dai magistrati NOME COGNOME Presidente NOME COGNOME

Consigliere relatore NOME COGNOME Consigliere ha pronunziato il seguente

DECRETO N._R.G._00000003_2025 DEL_09_04_2025 PUBBLICATO_IL_09_04_2025

nella causa iscritta al n. 3 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione per l’anno 2025, promossa da nato Sassari 19/01/1952 C.F. , rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME con studio in Roma nella INDIRIZZO in forza di procura speciale allegata all’atto di reclamo;

OPPONENTE contro , in persona del Ministro in carica, C.F. , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato di Cagliari, domiciliataria presso gli Uffici di INDIRIZZO Cagliari; OPPOSTO ****** Con ricorso alla Corte d’Appello Cagliari pervenuto telematicamente in data 15 maggio 2024, ha chiesto la condanna del al risarcimento dei danni, a titolo di equa riparazione, per l’eccessiva durata della procedura instauratasi a seguito di un’azione di classe da lui promossa in proprio e quale Presidente del Comitato per RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE in Sardegna nei confronti della società gestore del servizio idrico integrato della Sardegna, per ottenere il risarcimento del danno per aver la convenuta erogato per lungo tempo acqua C.F. controversia, iscritta a ruolo il 1° settembre 2015, era ancora pendente. Con decreto n. 1433/2024, pubblicato il 20 dicembre 2024, la Corte d’Appello, ha rigettato la domanda anche in considerazione del dettato dell’art. 2 comma 2 sexies lett. G) della legge n.89/2001, ritenendo insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo stante la modestia della “posta in gioco” per ogni singolo utente, alla luce dei criteri di liquidazione del danno adottati dal Tribunale con l’ordinanza datata 15 ottobre 2021, valutati anche alla luce del termine di prescrizione dell’azione di classe, individuato dal Tribunale in 26 mesi dal consumo, e dell’assenza di atti interruttivi. Avverso il predetto decreto ha proposto opposizione con ricorso pervenuto l’8 gennaio 2025, evidenziando che il giudizio pendeva da oltre nove anni.

costituitosi in giudizio, ha concluso per il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto opposto, domandando in via subordinata che l’equo indennizzo fosse liquidato nell’importo minimo previsto per legge e, in ogni caso, inferiore a quello richiesto dalla controparte.

All’udienza del 28 febbraio 2025 la causa è trattenuta in decisione.

censura il decreto in quanto “l’importo di 0,315 euro per ogni giorno di mancata erogazione di acqua potabile e per ogni componente del nucleo familiare del reclamante con decorrenza dal 2013 assurge a diverse centinaia di euro per ciascuno, onde, pur se modesto, non può certamente definirsi irrisorio e/o bagatellare nel senso voluto dall’art.2.

comma 2 sexies lett. G) della legge 24 marzo 2001 n.89, soprattutto se riferito alla condizione del ricorrente di modesto pensionato di 73 anni.

” L’opponente precisa altresì che egli aveva agito sia in proprio che come Presidente del Comitato per l’Acqua in Sardegna, che aveva curato l’adesione di circa 3000 utenze, con conseguente danno all’immagine.

L’opposizione è infondata.

Ad avviso della Corte deve condividersi la decisione del consigliere 2 sexies lettera g) della L. n.89/2001, applicabile dall’1.1.2016, in base al quale “si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di irrisorietà della pretesa o del valore della causa valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte”.

Allo stato, il risarcimento dei danni spettante al ricorrente, nulla essendo dato sapere del suo nucleo familiare, alla luce dei criteri adottati dal Tribunale, sarebbe comunque limitato ad una somma sicuramente inferiore ad euro 500,00, somma che deve ritenersi esigua per un soggetto di normali condizioni, senza che il abbia allegato e comprovato una propria situazione economica e patrimoniale che potrebbe rendere tale somma significativa, non essendo certo sufficiente la generica allegazione di essere “un modesto pensionato di 73 anni”. Con riguardo all’interpretazione della disposizione applicata dal consigliere delegato si richiama la motivazione di Cass., n. 7595/2025:

“Quanto alla nozione di “irrisorietà della pretesa o del valore della causa” che fa scattare la presunzione dell’art. 2 comma 2 sexies lettera g) della L. n. 89/2001, ad essa si deve attribuire il significato che si trae dalla giurisprudenza consolidata della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, dalla quale non è permesso di discostarsi nell’esercizio del potere interpretativo garantito al giudice nazionale in sede di applicazione dell’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, in quanto la legge n. 89 del 2001 fornisce unicamente un rimedio giurisdizionale interno che permette di assicurare la sussidiarietà dell’intervento del giudice convenzionale. La Corte EDU, nella valutazione delle condizioni di ricevibilità ai sensi dell’articolo 35 par. 3, lettera a) della Convenzione, afferma che un ricorrente abusa del ricorso individuale presentato ai sensi dell’articolo 34 qualora, ad esempio, il ricorso sia manifestamente privo di una reale finalità, riguardi una somma di denaro irrisoria o comunque non incida minimamente sui legittimi interessi del ricorrente.

Per quanto riguarda l’impatto finanziario irrilevante, in particolare, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha finora riscontrato l’assenza di “svantaggio significativo” in casi in cui la pretesa era di entità Corte, inoltre, il fattore della “posta in gioco” nel giudizio presupposto di quello di equa riparazione, viene in rilievo per escludere dalla riparazione le violazioni del termine di durata ragionevole riferibili a giudizi presupposti di carattere bagatellare, in rapporto anche alla condizione sociale e personale del richiedente, in cui esigua risulta, appunto, la posta in gioco e perciò trascurabili appaiono i rischi sostanziali e processuali connessi (Cass. 17.10.2019 n. 26497; Cass. 2017 n. 2995; Cass. 14.1.2014 n. 633; n. 974 del 2014; Cass. 2013 n. 5317).

” Non può, inoltre, tacersi, ai fini della valutazione dell’esiguità della posta in gioco, che deve con ogni ragionevole presunzione ritenersi che la proposizione di un’azione di classe riduca grandemente per il singolo utente, non direttamente e personalmente coinvolto nella causa, il pregiudizio cagionato dal patema d’animo discendente dalla partecipazione diretta al processo, cui si correla l’interesse alla sua rapida conclusione con la cessazione dell’ansia e della sofferenza connesse alla perdurante incertezza sulle questioni dedotte in lite e sui diritti spettanti ai contendenti. Infine, avendo il proposto ricorso in proprio, nessun rilievo può assumere l’allegato danno all’immagine, a suo dire, subito per la durata del procedimento quale Presidente del RAGIONE_SOCIALE per l’RAGIONE_SOCIALE in Sardegna il quale aveva curato l’adesione di circa 3000 utenze.

Le spese del grado seguono la soccombenza.

Esse sono liquidate secondo lo scaglione euro 1.101,00 – euro 5.200,00, individuato sulla base del valore della domanda applicando i valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante la semplicità delle questioni trattate.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte d’Appello di Cagliari 1. rigetta l’opposizione;

2. condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del che liquida in complessivi euro 1.458,00 oltre spese generali, Iva e cpa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio della Corte d’Appello di Cagliari del 27 marzo 2025.

consigliere relatore NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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