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Codice Penale

Opposizione a intimazione di pagamento per contributi previdenziali

La sentenza ribadisce il principio di diritto secondo cui la notifica della cartella esattoriale interrompe i termini di prescrizione, inoltre ribadisce la perentorità dei termini per proporre opposizione all’iscrizione a ruolo. Viene ribadito inoltre l’orientamento della Cassazione per cui l’intimazione di pagamento che segue l’emissione di cartelle esattoriali, le quali hanno già determinato il quantum delle pretese creditorie, è congruamente motivata attraverso il semplice richiamo alle cartelle di pagamento.

N.

R.G. 7/2024

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale,

in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott. NOME COGNOME pronunzia la seguente

S E N T E N Z A N._157_2024_- N._R.G._00000007_2024 DEL_01_10_2024 PUBBLICATA_IL_01_10_2024

nella causa per controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria promossa con ricorso depositato in data 8.1.2024 d a rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME pec ricorrente in opposizione c o n t r o rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME pec convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. dall’avv. NOME COGNOME pec e dall’avv. NOME COGNOME pec convenuto in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME pec convenuto

CONCLUSIONI

DI PARTE RICORRENTE “Nel merito:

– annullare l’intimazione di pagamento opposta per omessa previa notifica degli atti ad essa prodromici, dichiarando conseguentemente non dovuta somma alcuna dalla ricorrente a qualsiasi titolo e, per l’effetto annullare l’Intimazione di pagamento e le Cartelle di pagamento indicate in premessa;

– ai sensi e per gli effetti delle norme di diritto più sopra richiamate e della Giurisprudenza citata dichiarare la nullità dell’Intimazione di pagamento per difetto di motivazione a cagione della mancata e/o errata indicazione della modalità di calcolo degli interessi moratori calcolati sulla sorte capitale in patente violazione degli artt. 7 e 17, L. n. 212/2000 ed art. 3, L. n. 241/1990;

– dichiarare nulla, annullare o, con qualunque altra statuizione, privare di ogni efficacia giuridica l’Intimazione di pagamento impugnata, unitamente alle cartelle di pagamento di cui in premessa, per intervenuta inesorabile prescrizione quinquennale della pretesa contributiva maturata;

– Infine, condannare la controparte al tempestivo rimborso di quanto in denegata ipotesi l’odierna esponente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto le venisse coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge;

– A tal fine l’odierna opponente, anche al fine di un eventuale futuro recupero delle somme indebitamente pagate e/o forzosamente prelevate, intende mettere in mora anche e soprattutto ai fini della interruzione della prescrizione ex artt. 2943 e 2944 c.c.

Il tutto con vittoria di spese e compensi, nonché con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore del difensore ai sensi dell’art. 93 c.p.c.”

CONCLUSIONI

DI PARTE CONVENUTA “Respingere tutte le eccezioni e tutte le domande svolte da perché del tutto infondate;

– condannare la ricorrente a rifondere le spese di giudizio tutte per compensi e spese, oltre 15% rimborso forfettario, IVA e CNPA.

, con distrazione in favore del sottofirmato avvocato, che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.;

– condannare la ricorrente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in favore della convenuta nella misura che si riterrà di giustizia”

CONCLUSIONI

DI PARTE CONVENUTA “Per i motivi sopra esposti in narrativa, contrariis rejectis rigettare la istanza di sospensione di provvisoria esecutività delle cartelle esattoriali oggetto di causa”

CONCLUSIONI

DI PARTE CONVENUTA “Contrariis reiectis, nel merito, dichiarare inammissibile l’avverso ricorso e comunque respingerlo perché del tutto infondato sia in fatto che in diritto;

con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio” MOTIVAZIONE le domande proposte dalla ricorrente La ricorrente propone nei confronti di , di e di domanda volta ad “annullare” l’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA notificata il 22.12.2023, cui afferiscono sette cartelle di pagamento, precisamente:

A) in relazione a contributi previdenziali pretesi da 1) cartella n. NUMERO_CARTA asseritamente notificata il 25.7.2011, per € 1.667,57;

2) cartella n. NUMERO_CARTA, asseritamente notificata il 25.7.2011, per € 24.374,95;

3) cartella n. NUMERO_CARTA, asseritamente notificata il 25.7.2011, per € 5.747,82;

4) cartella n. NUMERO_CARTA, asseritamente notificata il 25.7.2011, per € 2,726,03;

5) cartella n. NUMERO_DOCUMENTO, asseritamente notificata il 25.7.2011, per € 5.929,89;

6) cartella n. NUMERO_CARTA, asseritamente notificata il 25.7.2011, per € 9.323,69;

B) in relazione a premi assicurativi pretesi da cartella n. NUMERO_CARTA asseritamente notificata il 25.7.2011, per € 1.633,55;

Fonda l’opposizione sulle seguenti causae petendi:

eccepisce l’inesistenza delle notificazioni delle cartelle di pagamento afferenti all’intimazione di pagamento qui opposta;

eccepisce la nullità dell’intimazione di pagamento qui opposta per difetto di motivazione in ordine al tasso di interesse applicato e al calcolo degli interessi pretesi;

eccepisce la prescrizione quinquennale ex art. 3 co.9 L. 8.8.1995, n. 335 dei crediti pretesi mediante le cartelle di pagamento afferenti all’intimazione di pagamento qui opposta;

asserisce, inoltre, che, qualora le cartelle di pagamento sopra indicate fossero state notificate, come affermato nella predetta intimazione di pagamento qui opposta, tra la data delle asserite notificazioni delle cartelle di pagamento sopra indicate e la data di notificazione della predetta intimazione di pagamento qui opposta sono decorsi oltre cinque anni.

le ragioni della decisione in ordine all’eccezione, sollevata dall’opponente, di inesistenza delle notificazioni delle cartelle di pagamento cui si riferisce l’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA notificata il 22.12.2023 e qui opposta L’opponente eccepisce l’inesistenza delle notificazioni delle cartelle di pagamento cui si riferisce l’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA, notificata il 22.12.2023 e qui opposta.

L’eccezione non è fondata.

Infatti l’ ha offerto prova documentale (doc. da 2 a 8) delle avvenute notificazioni, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, all’opponente , in data 25.7.2011, di tutte le cartelle di pagamento de quibus.

E’ rilevante evidenziare, altresì, che ciascun avviso di ricevimento riporta il numero di una cartella di pagamento, il che fonda la presunzione (rimasta immune da contestazioni) che ciascuna raccomandata contenesse la rispettiva cartella.

ordine all’eccezione nullità dell’intimazione pagamento NUMERO_CARTA notificata il 22.12.2023 e qui opposta per difetto di motivazione in ordine al tasso di interesse applicato e al calcolo degli interessi pretesi L’opponente eccepisce la nullità dell’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA, notificata il 22.12.2023 e qui opposta, adducendo il difetto di motivazione in ordine al tasso di interesse applicato e al calcolo degli interessi pretesi.

L’eccezione non è fondata alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. S.U. 14.7.2022, n. 22281), secondo cui:

“La cartella di pagamento, allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il “quantum” del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati – attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall’art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all’importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati – la quale può anche essere implicitamente desunta dall’individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono – e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo”. Mutatis mutandis, l’intimazione di pagamento de qua certamente segue l’emissione delle cartelle di pagamento, le quali, come emerge per tabulas (“dettaglio del debito” allegato all’intimazione di pagamento sub doc. 1 fasc. ric. per ognuna delle relative cartelle di pagamento), hanno determinato il quantum, oltre che delle pretese contributive avanzate dall’ e dall’ anche dei relativi interessi, di talché detta intimazione è congruamente motivata attraverso il semplice richiamo alle cartelle di pagamento.

in ordine all’eccezione, sollevata dall’opponente, di prescrizione quinquennale dei crediti in favore dell’ a titolo di contributi previdenziali, di cui alle cartelle di pagamento sopra indicate, e dei crediti in favore dell’ a titolo di premi assicurativi, di cui alla cartella di pagamento sopra indicata L’opponente eccepisce la prescrizione quinquennale dei crediti in favore dell’ titolo di contributi previdenziali, di cui alle cartelle di pagamento sopra indicate, e dei crediti in favore dell’ a titolo di premi assicurativi, di cui alla cartella di pagamento sopra indicata. L’eccezione non è fondata.

I crediti per premi assicurativi spettanti all’ e per contributi previdenziali spettanti all’ sono assoggettati alla prescrizione quinquennale ex art. 3 co. 9 L. 8.8.1995, n. 338.

Inoltre le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. S.U. 25.10.2016, n. 23397; conf. di recente Cass. S.U. 11.11.2021, n. 33408; Cass. 16.11.2021, n. 34629; Cass. 12.11.2021, n. 34078;) hanno statuito che la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod.civ.

A seguito del rigetto dell’eccezione, sollevata dalla ricorrente, di inesistenza delle notificazioni afferenti le cartelle di pagamento sopraindicati, l’eccezione in esame è inammissibile per intervenuta decadenza in riferimento alla prescrizione eventualmente maturata in epoca anteriore a quelle notificazioni.

Infatti l’art. 24 co. 5 d.lgs. 26.2.1999, n. 46 dispone:

“Contro l’iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis Cass. S.U. 17.11.2016, n. 23397; Cass. 24.10.2022, n. 31297; Cass. 27.1.2020, n. 1826; Cass. 24.1.2020, n. 1652;), in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dall’art. 24 co.5 d.lgs 46/1999, per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell’ente, deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell’ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo;

alla perentorietà del termine non ostano né l’inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l’iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l’ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell’ente impositore;

ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d’ufficio, preclude l’esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore.

In definitiva il ricorrente è decaduto dal far valere la prescrizione maturata in epoca anteriore alle notificazioni delle cartelle di pagamento.

Ciò vale, in particolare, per i crediti afferenti alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA relativa ai contributi previdenziali dell’anno 2005 e notificata il 25.7.2011, rispetto ai quali il termine di prescrizione quinquennale era effettivamente maturato.

E’ pacifico (ex multis Cass. 9.3.2021, n. 6499; Cass. 21.8.2018, n. 20867;) che la notificazione della cartella di pagamento è idonea a determinare l’interruzione della prescrizione.

Occorre, quindi, verificare se successivamente a dette notificazioni sia maturato un nuovo termine di prescrizione (quinquennale, alla luce di quanto già osservato supra).

La risposta deve essere negativa.

Infatti l’ ha offerto prova documentale di aver interrotto successivamente alle notificazioni in data 25.7.2011 della cartelle di pagamento mediante:

 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in data 16.11.2011 (doc. 9);

 comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria in data 6.2.2012 (doc. 12);

 notificazione, data 3.8.2015, intimazione pagamento NUMERO_CARTA (doc. 13);

 notificazione, in data 26.8.2015, di atti di pignoramento di crediti verso terzi (doc. 14 e 15);

 notificazione, data 1.12.2016, intimazione pagamento 11220169003896520000 (doc. 16);

 notificazione, data 10.9.2019, intimazione pagamento 11220199001907069/000 (doc. 17).

Inoltre emerge per tabulas (doc. 18 fasc. che in data 12.5.2018, l’opponente ha espresso la volontà di aderire alla definizione agevolata ex D.L. 16.10.2017, n. 148 conv. in L. 4.1.2017, n. 172, il che configura il riconoscimento Contr dei relativi debiti, con conseguente interruzione della prescrizione (in riferimento a una condotta avente portata negoziale simile, qual è l’istanza di rateizzazione, in questo senso Cass. 25.7.2017, n. 18361; Cass. 26.4.2017, n. 10327;).

conclusioni e spese In definitiva l’opposizione proposta dalla ricorrente deve essere integralmente rigettata.

Le spese non possono che seguire la soccombenza.

Pro bono pacis non si dispone la condanna della ricorrente alla responsabilità aggravata ex art. 96 co. 1 cod.proc.civ..

Il tribunale ordinario di Trento – sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. NOME COGNOME definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:

1. Rigetta l’opposizione proposta dalla ricorrente 2. Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dei convenuti, delle spese di giudizio, che liquida, quanto all’ nella somma di € 4.500,00, quanto all’ nella somma di € 4.000,00 e quanto a nella somma di € 1.100,00, somme tutte maggiorate del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co.2 d.m.

10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA, Trento, 1 ottobre 2024

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE dott. NOME COGNOME dott. NOME COGNOME

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